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Decisione

12.2015.21

Transazione extragiudiziaria (scarico) - errore

22 aprile 2016Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I convenuti si sono integralmente

opposti alla petizione.

4. Con la sentenza 31 dicembre

2014 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha respinto la petizione

(dispositivo n. 1), ponendo la tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese di

fr. 11'486.20 a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere in solido ai

convenuti AO 1 e AO 2 fr. 12'500.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2).

Il giudice di prime cure, per quanto qui interessa, ha preliminarmente escluso

che l’attore potesse lamentare una violazione del suo diritto di essere sentito

per non aver ricevuto copia dello scritto 23 novembre 2007 della convenuta AO 3

rispettivamente che la causa, in particolare nella misura in cui era stata

promossa nei confronti dei convenuti AO 2 e AO 3, dovesse essere preventivamente

sottoposta all’esame dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione. Nel

merito ha quindi ritenuto che l’accordo transattivo di cui al doc. I (contenente

una dichiarazione di scarico a favore della convenuta AO 1 e dei suoi organi, tra

cui dunque il convenuto AO 2) non fosse stato validamente annullato

dall’attore.

5. Con l’appello 2 febbraio

2015 che qui ci occupa, avversato dai convenuti AO 1 e AO 2 con risposta 11

marzo 2015, l'attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di

accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Egli ha dapprima ribadito, dopo aver di nuovo lamentato il fatto di non aver

ricevuto copia dello scritto 23 novembre 2007, che l’accordo transattivo di cui

al doc. I (contenente una dichiarazione di scarico a favore della convenuta AO

1 e dei suoi organi) era stato validamente impugnato per dolo rispettivamente

per errore essenziale ed era con ciò inefficace. Ed ha quindi evidenziato che

il Pretore neppure aveva spiegato le ragioni per cui la petizione doveva essere

respinta anche nei confronti della convenuta AO 3.

6. Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).

Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella

data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto

cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura

civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna,

che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo

quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

7. La censura dell’attore

relativa alla violazione del diritto di essere sentito - che, se fondata,

implicherebbe già di per sé l’annullamento della decisione impugnata e il

rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e

l’emanazione di una nuova decisione, e ciò indipendentemente dalle possibilità

di successo del gravame nel merito - va trattata preliminarmente (cfr. DTF 127

V 431 consid. 3d, 135 I 187 consid. 2.2, 137 I 195 consid. 2.2; II CCA 31

gennaio 2014 inc. n. 12.2012.86, 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158, 3 ottobre

2014 inc. n. 12.2013.29, 9 marzo 2015 inc. n. 12.2013.116).

In questa sede l’attore ha

ribadito che il fatto che in data 3 dicembre 2007 il Pretore avesse comunicato

di aver estromesso dagli atti lo scritto 23 novembre 2007 della convenuta AO 3

in quanto la duplica sarebbe poi stata presentata dal suo patrocinatore era costituivo

di una violazione del suo diritto di essere sentito, siccome quell’atto, di cui

egli non aveva mai ricevuto copia, era stato di fatto segretato arbitrariamente,

quando invece avrebbe dovuto essere assunto agli atti senza riserve, tanto più

che ciò gli aveva tra l’altro impedito di allegare e di richiedere ulteriori

prove riferite al contenuto dello scritto.

La censura dev’essere disattesa.

Nel querelato giudizio il Pretore ha in effetti spiegato, senza che la

circostanza sia stata censurata nell’appello, che l’estromissione dello scritto

in questione, che era irrito e di cui non era possibile comprendere lo scopo,

era dovuto al fatto che al momento del suo ricevimento egli si era rivolto alla

convenuta AO 3 per le necessarie spiegazioni, al che quest’ultima aveva

precisato che quella lettera era un’informazione spontanea al giudice per

informarlo direttamente di alcune circostanze e che comunque non aveva revocato

il mandato al suo patrocinatore, lasciando con ciò intendere che la duplica

vera e propria sarebbe poi stata inoltrata, come era poi avvenuto, da

quest’ultimo. Il giudice di prime cure ha pure aggiunto, anche in questo caso

senza che quella circostanza sia qui stata oggetto di censura, che in occasione

dell’udienza preliminare del 10 marzo 2008 l’attore nemmeno aveva chiesto di

richiamare agli atti quel documento e che in ogni caso quest’ultimo faceva

parte dell’incarto, essendo stato acquisito agli atti del procedimento penale

qui richiamato (inc. rich. X° scatola II/II, rubrica V, allegato doc. C): nulla

avrebbe pertanto impedito all’attore di allegare e di richiedere a suo tempo ulteriori

prove riferite al contenuto di quello scritto.

8. Il Pretore ha respinto la

petizione, rilevando come l’accordo transattivo di cui al doc. I (contenente

una dichiarazione di scarico a favore della convenuta AO 1 e dei suoi organi)

non fosse stato validamente annullato per dolo o errore essenziale: a suo

giudizio, D__________ __________ aveva in effetti ammesso innanzi all’autorità

penale di aver revocato il mandato di amministrazione alla luce degli indebiti

prelevamenti dai suoi conti (cfr. il suo verbale di interrogatorio 17 ottobre

2008 presso il Ministero pubblico, p. 2, nell’inc. doc. X° rich.), per cui l’attore

non poteva sostenere in causa che essa fosse invece venuta a conoscenza degli

illeciti addebiti sui suoi conti solo dopo la sottoscrizione dell’accordo di

cui al doc. I e che lo avesse così sottoscritto a seguito di un dolo o di un errore

essenziale; e in ogni caso, sempre a suo giudizio, quell’accordo riguardava

anche quei prelevamenti controversi (cfr. testi avv. G__________ __________ p.

4 e avv. M__________ __________ p. 3), di modo che non poteva più essere oggetto

di impugnazione per errore essenziale (DTF 130 III 49 consid. 1.2, 117 II 218

consid. 4b).

In questa sede l’attore ha

contestato al Pretore di aver ritenuto, senza per altro che la controparte

l’avesse mai preteso, che il doc. I non costituisse una semplice ricevuta ed

avesse avuto per oggetto i controversi addebiti sui conti della sorella D__________.

E gli ha pure rimproverato di aver ritenuto, anche in questo caso senza che ciò

fosse stato preteso dalla controparte, che la sorella avesse ammesso che quei

prelevamenti erano venuti a sua conoscenza già al momento della revoca del

mandato di amministrazione, quando gli stessi erano stati rimproverati alla

controparte solo dopo la sottoscrizione del doc. I (cfr. il verbale di

interrogatorio di AO 2 3 aprile 2009 presso il Ministero pubblico sub doc. 27

p. 5), tanto più che essa fino ad allora non conosceva la loro entità e la loro

destinazione, non disponeva della contabilità completa (tenuta per altro in

modo non del tutto corretto) e dei giustificativi, né aveva avuto la

possibilità di esaminarli al momento della sottoscrizione del doc. I.

8.1 Indipendentemente dalla

questione a sapere quale figura giuridica rappresenti la dichiarazione di

scarico (abbandono unilaterale di una pretesa creditoria o contratto informale

di riconoscimento negativo di debito: cfr. Gabriel,

Basler Kommentar, 6ª ed., n. 3 ad art. 115 CO; Piotet,

Commentaire Romand, 2ª ed., n. 3 e 6 ad art. 115 CO), è in ogni caso evidente

che essa costituisce una dichiarazione di volontà destinata a produrre un

effetto giuridico (Gautschi,

Berner Kommentar, n. 14a segg. ad art. 395 CO; cfr. pure, per analogia, Zäch, Berner Kommentar, n. 48 ad art. 38

CO), la cui invalidità per errore o per dolo (DTF 65 II 15 segg.; Zäch, op. cit., n. 50 ad art. 38 CO)

dev'essere manifestata entro un anno dalla conoscenza del vizio (art. 31 cpv. 1

e 2 CO; sull’intera tematica cfr. II CCA 5 agosto 2004 inc. n. 10.2001.22, 4

novembre 2013 inc. n. 12.2012.122).

8.2 Nel caso di specie D__________

__________ ha impugnato per vizio di volontà l’accordo di cui al doc. I

(contenente una dichiarazione di scarico a favore della convenuta AO 1 e dei

suoi organi) - che, per il suo particolare tenore, non può ovviamente

costituire una semplice ricevuta - entro il termine annuale (cfr. doc. M).

A sostegno dell’invalidazione

dell’accordo per errore essenziale rispettivamente per dolo l’attore negli

allegati preliminari ha addotto che al momento della sottoscrizione dell’accordo

la sorella D__________ non sarebbe stata a conoscenza dei controversi addebiti

sui suoi conti e che la documentazione consegnatale prima e in occasione della

firma dell’accordo sarebbe stata incompleta e comunque impossibile da

esaminare. A torto.

Già dalla sola premessa

all’accordo di cui al doc. I si evince in effetti che la convenuta AO 1 aveva consegnato

in precedenza a D__________ __________ tutta la documentazione contabile

relativa all’anno 2005, che per quell’anno era stata eseguita una revisione dei

conti dello stabile da parte dei fiduciari E__________ __________ - quest’ultimo

intervenuto su incarico di D__________ __________ (teste E__________ __________

p. 5 con rif. al doc. 26 e teste S__________ __________ p. 2) - e S__________ __________

(cfr. il relativo rapporto di cui al doc. 19.3, che dà atto dell’avvenuto

controllo del bilancio e del conto economico, ritenuto che a quel momento, come

riferito dai testi E__________ __________ p. 5 e S__________ __________ p. 2, tutti

i documenti giustificativi erano a disposizione, come pure risulta dal doc.

19.2) e che per gli anni dal 1995 al 2004 la verifica dei conti dello stabile

era stata eseguita in modo completo dalla stessa D__________ __________ con il

suo fiduciario St__________ __________ nell’ambito dell’allestimento della dichiarazione

d’imposta della medesima (ritenuto che il teste St__________ __________ p. 5 seg.

ha aggiunto che quando faceva la dichiarazione fiscale disponeva dei bilanci,

delle schede contabili e dei partitari). L’istruttoria ha inoltre permesso di

accertare che la convenuta AO 1 consegnava annualmente a D__________ __________

(cfr. doc. 11.1 - 11.5, testi St__________ __________ p. 5 seg. e Ma__________ __________

p. 2) il bilancio (doc. 11.6 - 11.16), il conto economico (doc. 11.6 - 11.16) e

il dettaglio dei singoli conti (doc. 12 - 15; cfr. pure teste Ma__________ __________

p. 2, secondo cui il dettaglio dei singoli conti / partitario creditori faceva per

altro parte del bilancio e del conto economico consegnato). Stando così le cose,

ritenuto che D__________ __________ era cognita di contabilità (teste St__________

__________ p. 6) e che gli addebiti qui controversi erano stati correttamente registrati

nei conti (perizia p. 6 e 13; cfr. pure il successivo rapporto di verifica di

cui al doc. 19.4, secondo cui da una normale lettura delle schede contabili gli

addebiti qui litigiosi erano correttamente desumibili), non si può ritenere,

nonostante la ricerca della registrazione delle fatture nel partitario potesse

talora essere di difficile lettura in quanto le registrazioni delle fatture non

erano sempre avvenute nel relativo anno di pertinenza (perizia p. 13 con rif. a

quanto indicato a p. 6), che i documenti di cui essa disponeva fossero

insufficienti per una corretta comprensione delle operazioni svolte e

soprattutto non potessero consentire alla stessa, consapevole dell’accordo sui

costi di ristrutturazione dell’attico pattuito nel contratto di locazione, di

riconoscere i controversi addebiti sui suoi conti rispettivamente il loro

carattere illecito. Ciò permette altresì di ritenere che la sua asserita impossibilità

di esaminare, al momento della sottoscrizione dell’accordo di cui al doc. I, i

giustificativi relativi agli anni 1995 - 2004 (quelli relativi all’anno 2005

erano invece già stati forniti in precedenza), consegnati contestualmente alla firma

dello stesso, era priva di rilevanza, trattandosi di documenti non indispensabili

per l’esame.

In definitiva, al momento della

sottoscrizione dell’accordo di cui al doc. I la convenuta AO 1 non ha

dissimulato o sottaciuto nulla a D__________ __________ e non ha dunque agito con

dolo (art. 28 CO). Se poi quest’ultima, dopo aver esaminato personalmente con

il suo fiduciario i conti dal 1995 al 2004 e aver fatto revisionare da un altro

professionista da lei incaricato i conti del 2005, ha ritenuto, nell’ambito di

un accordo concluso tramite il suo legale, di accettare senza riserve tutti i

conti dello stabile e di rilasciare alla convenuta AO 1 una dichiarazione di

scarico, non può ora pretendere di essere incorsa in un errore essenziale (ex

art. 24 cpv. 1 n. 4 CO) per essersi accorta solo in seguito, senza che nel

frattempo fossero intervenute nuove circostanze (non essendo tali la messa a

disposizione dei giustificativi per gli anni dal 1995 al 2004, come detto

superflui), dell’illiceità degli addebiti eseguiti sui suoi conti (addebiti per

altro avvenuti anche nel 2005, anno per il quale i giustificativi erano già in

suo possesso); tanto più che nella misura in cui ha ritenuto di obbligarsi

nell’accordo pur non avendo potuto visionare i giustificativi dal 1995 al 2004,

ricevuti contestualmente alla firma, essa si è consapevolmente assunta un

rischio, violando con ciò un obbligo di prudenza che non merita la protezione

della legge (Schmidlin, Berner

Kommentar, 2ª ed., n. 14 segg. ad art. 23/24 CO; II CCA 3 dicembre 1999 inc. n.

12.1999.164, 14 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.127).

Essa non ha del resto preteso né

tanto meno dimostrato che la revisione effettuata sui conti 2005 (che di fatto

è poi stata limitata ad un controllo di natura contabile, cfr. doc. 19.3; teste

E__________ __________ p. 6) e la verifica da lei eseguita con il suo

fiduciario sui conti 1994 - 2004 (di cui nulla è dato a sapere) - le cui

risultanze facevano parte delle premesse dell’accordo - sarebbero giunte a

risultati errati.

8.3 Contrariamente a quanto

ritenuto dal Pretore, il fatto che l’accordo di cui al doc. I non sia stato invalidato

per dolo o per errore essenziale non implica però ancora che la petizione, da

respingere nella misura in cui era stata promossa nei confronti di AO 1, debba

essere rigettata anche nella misura in cui era stata promossa nei confronti del

convenuto AO 2. Il fatto che nell’accordo la convenuta AO 1 e D__________ __________

abbiano dichiarato “di non vantare alcuna pretesa, l’una verso l’altra, di

qualsiasi natura, dipendente dall’amministrazione dello stabile in questione

eseguita dall’AO 1” e ciò a valere, “per … D__________ __________, sia

verso la società AO 1 sia verso i suoi organi”, esclude in effetti solo che

quest’ultimo, nella sua qualità di organo della convenuta AO 1, possa essere eventualmente

reso responsabile per le mancanze riconducibili al contratto di amministrazione

dell’immobile. Non fa tuttavia venir meno la sua eventuale responsabilità per

altri titoli (di cui meglio si dirà nel prossimo considerando).

9. Come già accennato, il

Pretore ha preliminarmente escluso che la causa, nella misura in cui era stata

promossa nei confronti dei convenuti AO 2 e AO 3, dovesse essere

preventivamente sottoposta all’esame dell’Ufficio di conciliazione in materia

di locazione. Anche se, a suo giudizio, dal fatto che l’attore avesse preteso

che i convenuti AO 2 e AO 3, da lui ritenuti entrambi conduttori, avrebbero dovuto

sopportare integralmente i costi di ristrutturazione dell’attico preso in

locazione poi invece rifusi dalla convenuta AO 1 si potesse desumere

l’esistenza di una controversia derivante da un contratto di locazione, nel

caso di specie un rinvio della causa all’Ufficio di conciliazione in materia di

locazione non entrava in effetti in linea di conto siccome da una parte l’attore

in petizione sembrava aver fondato la sua causa solo sulla violazione del

contratto di amministrazione dell’immobile e sulle norme sull’atto illecito e

in quanto dall’altra l’attore in replica, nonostante i convenuti avessero

sollevato in risposta la relativa eccezione (per altro solo in forma

dubitativa: “se infine AO 2 e AO 3 sono stati convenuti nella loro

qualità di ex inquilini, la causa è nulla”, p. 12), era rimasto silente sul

tema.

La conclusione pretorile non

può essere condivisa e dev’essere riformata d’ufficio (Kunz, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 94 ad

art. 311). L’esame degli atti consente innanzitutto di accertare che l’attore,

come del resto previsto nell’atto di cessione delle pretese della sorella (doc.

O), aveva rimproverato ai convenuti AO 2 e AO 3 una violazione del contratto di

locazione (petizione p. 5, conclusioni p. 9 e 19; così pure appello p. 25 e 27)

e che gli atti illeciti o l’illecito arricchimento ad essi pure rimproverati in

precedenza (replica p. 12) erano a loro volta riconducibili proprio alla loro

qualità di conduttori di locali d’abitazione, di modo che sia nel primo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 seg., 20

seg. e n. 940 ad art. 404; DTF 118 II 307; II CCA 8 giugno 2004 inc. n.

12.2003.94, 3 agosto 2006 inc. n. 10.2001.8 pubb. in NRCP 2006 p. 341, 20

dicembre 2010 inc. n. 12.2009.210) sia nel secondo caso (II CCA 12 gennaio 1995

inc. n. 166/94, 20 gennaio 1995 inc. n. 213/94, 27 giugno 1995 inc. n.

10.95.16, 3 agosto 2006 inc. n. 10.2001.8, 20 dicembre 2010 inc. n. 12.2009.210;

Lachat, Das Mietrecht für die

Praxis, 8ª ed., p. 77 segg.; Bohnet/Montini,

Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, n. 7 ad art. 274a CO) sarebbe

stato necessario adire preventivamente l’Ufficio di conciliazione. E neppure si

può poi ritenere che la relativa eccezione sia stata fatta valere dai convenuti

solo in via dubitativa: se anche si volesse ammettere che in risposta essi si erano

espressi in tal modo (anche se a ben vedere si erano più che altro espressi in

termini ipotetici), resta in ogni caso il fatto che in duplica l’eccezione è

stata formulata in modo categorico (“l’attore non prende posizione sul

difetto di presupposto processuale, malgrado il tenore dell’art. 19 [ndR

dell’ora abrogata] LA delle norme federali in materia di locazione”

[ndR, disposizione secondo cui tutte le controversie in materia di locazione di

locali d’abitazione e commerciali e di affitto, ad eccezione della procedura di

sfratto, devono essere preventivamente e obbligatoriamente sottoposte al tentativo

di conciliazione dell’Ufficio], p. 10). In tali circostanze, la causa, nella

misura in cui era stata promossa nei confronti dei convenuti AO 2 e AO 3,

doveva e deve essere dichiarata irricevibile siccome non sottoposta al

preventivo esame dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione.

10. Ne discende che l’appello

dell’attore deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Questa

Camera provvede nondimeno a riformare il dispositivo n. 1 della sentenza pretorile

nel senso che la petizione è irricevibile nella misura in cui è stata promossa

nei confronti dei convenuti AO 2 e AO 3.

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore

litigioso di fr. 145'468.72, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto

che non si attribuiscono però ripetibili alla convenuta AO 3, la quale non ha

presentato la risposta all’appello.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 2 febbraio 2015

di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

D’ufficio il dispositivo n. 1

della sentenza 31 dicembre 2014 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

è così riformato:

1. La petizione è respinta nella misura

in cui è stata promossa nei confronti di AO 1 ed è irricevibile nella misura in

cui è stata promossa nei confronti di AO 2 e di AO 3.

Considerandi

II. Le spese processuali di

fr. 5’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà agli appellati AO 1 e AO

2.

complessivi fr. 4’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno-Campagna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).