12.2015.210
Scioglimento di SA per carenze organizzative - appello - ripristino della situazione legale
3 marzo 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.210
Lugano
3 marzo 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2015.761
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con istanza 7
ottobre 2015 da
AO
1
contro
AP
1
rappr. dall’avv. RA 1
chiedente l’adozione delle
misure necessarie nei confronti della convenuta priva dell’organo di revisione
(art. 727 CO), domanda su cui la convenuta non si è espressa;
nell’ambito della quale il
Pretore, con decisione 2 novembre 2015, ha pronunciato lo scioglimento della
società e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni
applicabili al fallimento;
appellante la convenuta con
ricorso 13 novembre 2015, con cui ha chiesto di annullare la decisione impugnata
e di ordinare la reiscrizione della società a RC, protestando spese e
ripetibili;
mentre l'istante con scritto
25 novembre 2015 ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni,
protestando tasse, spese e indennità;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 7 ottobre 2015 AO
1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio sud la società AP 1, chiedendo che nei confronti della stessa, priva
dell’organo di revisione a seguito delle dimissioni del suo revisore __________
(cfr. doc. A) e invano diffidata sia con raccomandata del 30 giugno 2015 (doc.
B) sia tramite pubblicazione sul FUSC del 31 agosto 2015 (doc. C) a
ripristinare entro 30 giorni la situazione legale (art. 154 cpv. 1 ORC),
fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art. 731b cpv. 1 e
941a cpv. 1 CO);
che il 9 ottobre 2015 il Pretore ha
assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per presentare eventuali
osservazioni scritte, con l’avvertenza che in caso di silenzio avrebbe proceduto
nella lite giudicando in base all’istanza ed agli atti;
che, preso atto che la convenuta
aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 2 novembre
2015 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato
lo scioglimento della società (dispositivo n. 1) e ne ha ordinato la messa in
liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivo n. 2),
senza prelevare né tasse né spese (dispositivo n. 3);
che con ricorso (recte: appello)
13 novembre 2015 la convenuta ha chiesto di annullare la decisione impugnata (recte:
di riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere l’istanza, ovvero di
annullare la decisione di scioglimento e di messa in liquidazione della società)
e di ordinare la reiscrizione della società a RC con protesta di tasse, spese e
ripetibili, rilevando che la situazione legale era stata ripristinata il 10
novembre 2015 con la nomina del nuovo ufficio di revisione (cfr. verbale
dell’assemblea generale straordinaria della società allegato al doc. D prodotto
con il rimedio), il quale il 9 novembre 2015 aveva già dichiarato
l’accettazione del mandato (cfr. dichiarazione di accettazione di __________
allegata al doc. D prodotto con il rimedio), ritenuto che l’11 novembre 2015 la
relativa istanza era poi stata inoltrata a RC (cfr. doc. D prodotto con il
rimedio);
che con scritto 25 novembre 2015
l’istante ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni, protestando
tasse, spese e indennità, dopo aver aggiunto che l’istanza di nomina del nuovo
organo di revisione della convenuta gli era pervenuta l’11 novembre 2015 e che l’incarto
era completo per l’iscrizione;
che nel caso di specie la
decisione del Pretore di pronunciare lo scioglimento della convenuta e di ordinarne
la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento è
ineccepibile: l’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che la società,
in modo del tutto inspiegabile e incomprensibile, non aveva reagito né alle
richieste dell’AO 1 di ripristinare la situazione legale formulate in due
diversi momenti, con la raccomandata del 30 giugno 2015 prima (doc. B) e con la
pubblicazione sul FUSC del 31 agosto 2015 poi (doc. C), né tanto meno all’ordinanza
pretorile 9 ottobre 2015 con cui le era stato assegnato un ultimo termine per
presentare eventuali osservazioni scritte, per cui da questo comportamento il
giudice di prime cure poteva senz’altro presumere che la società neppure
avrebbe ossequiato ad eventuali provvedimenti meno severi, quali la nomina dell’organo
mancante, se del caso previa assegnazione di un termine per anticipare le spese
del revisore (TF 29 luglio 2013 4A_706/2012 consid. 2.2.2, 8 luglio 2013
4A_158/2013 consid. 2.1.6);
. che
resta da esaminare se la convenuta abbia nondimeno provveduto a ripristinare la
situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura
ricorsuale, ciò che in base alla dottrina e alla giurisprudenza sarebbe idoneo
ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über
Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP
11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n.
12.2011.206);
che questa ipotesi si è
effettivamente realizzata, visto e considerato che, come è stato confermato
dall’istante nel suo scritto 25 novembre 2015 e come del resto risulta dalle prove
allegate all’appello (ricevibili siccome si tratta di documenti allestiti dopo
l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova autentici” ai
sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), l’11 novembre 2015 la convenuta aveva
provveduto a notificare all’AO 1 un nuovo organo di revisione, nominato in
occasione dell’assemblea generale straordinaria del 10 novembre 2015;
che in tali circostanze l’istanza
chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta
priva dell’organo di revisione (art. 727 CO) deve ora essere respinta, ritenuto
che l’ulteriore richiesta di reiscrizione della società a RC è invece irricevibile,
la stessa non essendo mai stata radiata;
che le spese processuali e le
ripetibili di entrambe le sedi vanno calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A;
TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6,
22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6 SJ 132 I pag. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA
25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133), e dovrebbero di principio seguire la
soccombenza (art. 106 CPC);
che per la decisione di primo
grado (di accoglimento dell’istanza) il Pretore non aveva prelevato tasse o
spese, né aveva attribuito ripetibili: il ribaltamento della decisione di
merito (nel senso della reiezione dell’istanza che ora s’impone) non è tuttavia
tale da modificare quel giudizio a favore della convenuta, visto e considerato che
alla stessa non erano state accollate spese processuali e che essa non potrebbe
pretendere l’attribuzione di ripetibili, non solo per il fatto di non aver
effettuato atti processuali nella prima sede, ma pure in quanto per diritto
federale nella particolare procedura all’istante (rispettivamente al Cantone)
non possono essere caricate spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2a
frase ORC; Lorandi, in: AJP
11/2008 p. 1388);
che la situazione è invece
diversa per le spese processuali e le ripetibili della procedura d’appello;
che la presente procedura - come
già quella dinnanzi al Pretore - avrebbe in effetti potuto essere evitata se
l’appellante avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, anziché
rimanere passiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, di modo che, in
applicazione dell’art. 108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese
processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr.
per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013
4A_560/2012 consid. 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n. 12.2013.57, 28 giugno 2013
inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n. 12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc.
n. 12.2014.197, 29 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.221, 12 febbraio 2015 inc. n.
12.2014.189);
che in definitiva l’appello può
essere accolto solo parzialmente, nel senso dei considerandi che precedono.
Per questi motivi
richiamati, per le spese, l’art. 108 CPC nonché la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 13 novembre 2015 di AP 1 è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza la decisione 2 novembre 2015 del Pretore della giurisdizione di
Mendrisio sud è così riformata:
1. L’istanza 7 ottobre 2015 dell’Ufficio
del registro di commercio è respinta.
2. (annullato)
3. (invariato)
Considerandi
II. Le spese processuali di
fr. 1'500.-, da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si
attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).