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Decisione

12.2015.215

Azione generale di accertamento dell’inesistenza del credito - reclamo su spese e ripetibili

5 marzo 2018Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________

dell’UEF di Locarno (doc. D), datato 21 gennaio 2014, AP 1 ha escusso AO 1 per

fr. 100'000.- oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2013, indicando come titolo

di credito “Concerne: P__________ di AO 1, Via __________, __________.

“Relaxarium-__________” - Risarcimento”.

Al PE è stata interposta

opposizione (cfr. doc. D).

B. Con petizione 12

novembre / 18 dicembre 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione

ad agire (doc. L), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della

giurisdizione di Locarno-Campagna chiedendo di accertare l’inesistenza del

credito di fr. 100'000.- oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2013 di cui al

PE n. __________ dell’UEF di Locarno e di far ordine all’UEF di Locarno di

annullare e cancellare quell’esecuzione.

La convenuta si è

integralmente opposta alla petizione.

C. Il Pretore aggiunto,

dopo aver rifiutato, con decisione ordinatoria 17 settembre 2015, l’assunzione

delle prove offerte dalla convenuta, con decisione 23 ottobre 2015, in

accoglimento della petizione, ha accertato l’inesistenza del credito

(dispositivo n. 1) ed ha annullato l’esecuzione di cui al PE (dispositivo n.

2), ponendo a carico della patrocinatrice della convenuta la tassa di giustizia

e le spese di complessivi fr. 5'000.- e le ripetibili di fr. 11'200.- (dispositivo

n. 3) e caricando alla convenuta, per la procedura di conciliazione, la tassa

di giustizia e le spese di fr. 500.- e le ripetibili di fr. 1'000.-

(dispositivo n. 3§).

D. Contro la decisione pretorile

sono stati presentati due separati rimedi giuridici, entrambi recanti la data

del 24 novembre 2015.

Con un memoriale

denominato “appello” (inc. n. 12.2015.215), avversato dall’attore con risposta 14

gennaio 2016, la convenuta ha chiesto in via principale l’annullamento del

querelato giudizio con rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto per l’assunzione

delle prove offerte a suo tempo dalle parti e in via subordinata, previa

assunzione in seconda istanza di quelle stesse prove, la riforma della

pronuncia pretorile nel senso di respingere la petizione, il tutto protestando

spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Con un allegato denominato

“reclamo” (inc. n. 12.2015.216), avversato dall’attore con risposta 8 gennaio

2016, la convenuta e la sua patrocinatrice hanno invece chiesto l’annullamento dei

soli dispositivi di primo grado sulle spese e sulle ripetibili con rinvio

dell’incarto al Pretore aggiunto, protestando spese e ripetibili di seconda

istanza.

Considerandi

in diritto:

sull’appello 24

novembre 2015

1.

Nella sua decisione

il Pretore aggiunto ha innanzitutto rilevato che l’attore, non potendo chiedere

l’annullamento dell’esecuzione in base all’art. 85a LEF siccome la stessa era

rimasta allo stadio dell’opposizione senza che la convenuta ne avesse domandato

il rigetto o avesse introdotto un’azione di riconoscimento del debito, aveva optato

a giusto titolo, stante anche l’elevato importo posto in esecuzione, di

inoltrare un’azione generale di accertamento dell’inesistenza del credito (DTF

120.

II 20, 125 III 149, 128 III 334, 132 III 277).

Ciò posto, dopo aver rammentato

che, per opporsi a una tale domanda, la presunta creditrice avrebbe dovuto

dimostrare la fondatezza del credito posto in esecuzione o, qualora ciò non

fosse stato ancora possibile, rendere almeno plausibili i fatti che rendevano

momentaneamente impossibile provare l’esistenza di quel credito (DTF 120 II 20,

132.

III 277), ha accertato come la convenuta, disattendendo completamente

l’obbligo allegatorio che le incombeva, si fosse invece limitata a sostenere

che l’importo di fr. 100'000.- corrisponderebbe ad un danno per perdita di

guadagno da ricondurre al fatto che l’attore avrebbe avuto dei contatti con S__________

__________ in merito ad un progetto denominato “Relaxarium-__________”, senza

tuttavia aver mai chiarito in cosa consisterebbe tale danno, ciò che oltretutto

impediva di capire come si potesse ricondurlo in relazione di causalità

adeguata ex art. 41 CO ad un eventuale agire illecito dell’attore. Egli ha

ritenuto che in tal modo la convenuta non avesse minimamente sostanziato,

motivato e provato la perdita di guadagno subita, ovvero non avesse indicato e

dimostrato nessuna circostanza che potesse chiarire e permettere di determinare

in cosa consisterebbe la sua asserita perdita, fatti questi che avrebbero

dovuto essere addotti e dimostrati anche solo per rendere plausibile la

difficoltà di provare il danno, di per sé non scontata, concludendo che queste

carenze allegatorie (sul danno rispettivamente sull’impossibilità di poterlo

immediatamente provare) bastavano per accogliere la petizione.

2.

Con la prima censura

d’appello la convenuta ha rimproverato al Pretore aggiunto di aver riconosciuto

all’attore un interesse degno di protezione a proporre l’azione generale di

accertamento dell’inesistenza del credito per il solo fatto di essere stato

oggetto di una procedura esecutiva, ciò che a suo dire non era però sufficiente,

e nonostante questi non avesse provato, al di là delle sue affermazioni, di

aver in tal modo patito dei pregiudizi personali o nella sua attività

professionale. A torto.

Contrariamente a quanto

preteso dalla convenuta, non è in effetti vero che il giudice di prime cure

avrebbe riconosciuto all’attore un interesse degno di protezione a proporre

l’azione generale di accertamento dell’inesistenza del credito per il solo

fatto che questi era stato oggetto di una procedura esecutiva, egli avendo

invece rilevato che quell’interesse poteva essergli riconosciuto, come

stabilito dalla giurisprudenza (cfr. DTF 128 III 334, 132 III 277 consid. 4.2,

141.

III 68 consid. 2.2 - 2.7; TF 19 ottobre 2011 4A_399/2011 consid. 1.2.2; II

CCA 24 giugno 2009 inc. n. 12.2008.146, 16 aprile 2012 inc. n. 12.2011.121, 26

marzo 2013 inc. n. 12.2012.226, 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.2, 10 ottobre

2017.

inc. n. 12.2016.164), per aver interposto opposizione ad un PE avente per

oggetto degli importi elevati e senza che il creditore avesse poi avviato la

relativa procedura di rigetto.

Ma a prescindere da quanto

precede, l’attore ha in ogni caso dimostrato che il PE fattogli spiccare nell’occasione

dalla convenuta, che nelle particolari circostanze era così già tale da consentirgli

di inoltrare l’azione generale di accertamento dell’inesistenza del credito (cfr.

DTF 132 III 277 consid. 4.2, 141 III 68 consid. 2.7), gli aveva effettivamente

causato quanto meno delle difficoltà personali, ed in particolare lo avevano

indotto, il 6 febbraio 2014, a postulare la sospensione della procedura di

naturalizzazione ordinaria in corso - circostanza non contestata dalla

controparte negli allegati preliminari (cfr. risposta p. 8, duplica p. 9 segg.)

- nell’ambito della quale era stato per l’appunto richiesto di produrre

l’estratto delle esecuzioni rilasciato da meno di 3 mesi (cfr. doc. I).

3.

La convenuta ha in

seguito rimproverato al Pretore aggiunto di aver arbitrariamente rifiutato, con

la decisione ordinatoria 17 settembre 2015, nemmeno sufficientemente motivata,

l’assunzione delle prove da lei richieste, ciò che le avrebbe impedito di

provare il suo danno rispettivamente di rendere plausibili le circostanze che

non le permettevano di poterlo immediatamente provare.

3.1

La censura è

innanzitutto irricevibile in ordine, visto e considerato che la convenuta, in

violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha illustrato

le ragioni di fatto e di diritto per cui non si potesse condividere il giudizio

pretorile che in sostanza le aveva rimproverato una carenza di allegazioni sul

danno (e prima ancora sull’atto illecito imputabile all’attore e sul necessario

nesso di causalità) rispettivamente sull’impossibilità di poterlo

immediatamente provare, ed in particolare non ha spiegato in quali passaggi dei

suoi allegati preliminari avrebbe invece ossequiato a quel suo onere.

Ma in ogni caso, quand’anche

fosse stata ricevibile, essa sarebbe stata certo destinata all’insuccesso anche

nel merito.

In questa sede la

convenuta si è in effetti più che altro limitata a sostenere che l’assunzione

delle prove offerte a suo tempo dalle parti (e di cui ha qui ribadito l’assunzione

da parte di questa Camera oppure, previo annullamento della decisione impugnata

con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto, da parte di

quest’ultimo) le avrebbe permesso di provare il suo danno di fr. 100'000.- rispettivamente

di rendere plausibili le circostanze che non le avevano permesso di poterlo

immediatamente provare, sennonché essa ha misconosciuto che le risultanze

probatorie che sarebbero in tal modo venute alla luce (che non diventavano automaticamente

dei fatti da considerare per il giudizio) non erano idonee a colmare le carenze

allegatorie che le erano state rimproverate dal giudice di prime cure. E

comunque dalla lettura degli allegati preliminari non era effettivamente

possibile comprendere quale sarebbe stato l’atto illecito rimproverato

all’attore e soprattutto il danno di fr. 100'000.- da questi causato colpevolmente

alla convenuta, non bastando a tale scopo che la convenuta avesse genericamente

sostenuto che tra lei e S__________ __________ fosse venuta in essere una

società semplice per la realizzazione e la commercializzazione dell’opera

denominata “Relaxarium-__________” con una prevista ripartizione degli utili in

ragione dei 1/2 ciascuno (risposta p. 4 e 10), che l’attore, tramite la sua

ditta individuale P__________, fosse poi stato a quel proposito contattato da S__________

__________ e gli avesse fornito una collaborazione professionale attiva

(risposta p. 4, 11 e 15, senza per altro aver mai preteso che l’attore fosse

intervenuto nella commercializzazione dell’opera), che fosse poi risultato che

alcuni prodotti della ditta __________ presentavano delle straordinarie

similitudini con il “Relaxarium-__________” e che la ditta __________,

interessata alla costruzione del prototipo e alla commercializzazione

dell’opera, non era più stata coinvolta (risposta p. 11, duplica p. 13 seg.), che

dunque l’attore, come riferitole da un terzo, potesse essere a conoscenza di - non

meglio precisati - fatti importanti e sottacendoli volontariamente e

illecitamente le avesse creato e le stesse creando un grave danno economico

(risposta p. 12) e che in definitiva la pretesa nei suoi confronti di fr.

100'000.-, assai prudenziale visto che la costruzione / realizzazione di un

solo “Relaxarium-__________” comportava un esborso di fr. 250'000.- (risposta

p. 12 e 13), derivasse da un mancato guadagno “causato dell’agire illegale del

qui attore, che, tramite il lavoro / consulenza svolti, aveva concorso allo

sfruttamento e al tentativo di sfruttamento commerciale del progetto

“Relaxarium-__________”” (risposta p. 10, duplica p. 13); e neppure era stato allora

spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto non le fosse possibile provare

immediatamente quella sua pretesa.

3.2

Del tutto priva di

fondamento è invece l’altra censura secondo cui nella sentenza finale il

Pretore aggiunto non avrebbe motivato in modo approfondito la decisione di non

assumere le prove, ossia la decisione ordinatoria 17 settembre 2015. Ritenuto

che in quest’ultima pronuncia egli aveva spiegato in modo chiaro le ragioni che

lo avevano indotto a non ammettere quelle prove (e meglio l’assenza di

allegazioni della convenuta in merito ai fatti necessari a dimostrare l’esistenza

del suo danno, ossia le circostanze atte a chiarire e a determinare in cosa

consisterebbe la sua asserita perdita, fatti questi che avrebbero dovuto essere

addotti anche solo per dimostrare la difficoltà di provare il danno, di per sé

non scontata), tant’è che la stessa convenuta - come detto - le ha potute

censurare in questa sede, il primo giudice non aveva in effetti la necessità di

esporle nuovamente nella sentenza finale. E comunque il rimprovero mosso al

Pretore aggiunto di non aver motivato in modo approfondito nella sentenza

finale la decisione di non assumere quelle prove appare finanche pretestuoso se

solo si pensa al fatto che egli ha allora ribadito, dopo aver espressamente

rimandato al giudizio 17 settembre 2015, il buon fondamento della motivazione posta

alla base dello stesso.

4.

Parimenti infondata

è infine la censura con cui la convenuta ha preteso che la petizione avrebbe in

ogni caso dovuto essere respinta già solo per l’erroneità delle domande di

causa formulate dall’attore, che avrebbero dovuto essere limitate alla richiesta

di accertare la nullità rispettivamente l’annullabilità della procedura

esecutiva e poi a quella di ordinare la cancellazione del PE. La

giurisprudenza, anche quella menzionata dalla stessa convenuta (DTF 132 III 277

consid. 4.1 - 4.4; cfr. pure DTF 120 II 20 consid. 3d, 128 III 334; TF 21

settembre 2006 4P.87/2006 consid. 6.3), ha in effetti già avuto modo di precisare

che l’azione generale di accertamento dell’inesistenza del credito non è unicamente

di natura esecutiva, ma è anche un’azione, sostanziale, di accertamento

negativo in procedura ordinaria, per cui le domande di causa formulate

concretamente dall’attore erano concettualmente ineccepibili.

5.

Ne discende che il

giudizio di accoglimento della petizione reso dal Pretore aggiunto non può

essere né annullato né riformato, e ciò senza che sia necessario esaminare le

ulteriori eccezioni sollevate in questa sede dell’attore (quella secondo cui la

pretesa posta in esecuzione sarebbe prescritta e quella secondo cui la stessa avrebbe

dovuto essere proposta solo assieme a S__________ __________, l’altro socio

della società semplice a suo tempo venuta in essere con lei), che per inciso

sarebbero comunque state da respingere in ordine o nel merito (la prima siccome

addotta per la prima volta, e con ciò irritualmente [cfr. art. 229 cpv. 1 CPC],

solo in occasione dell’udienza di dibattimento, la seconda siccome, a detta

dalla convenuta, S__________ __________ avrebbe dovuto rispondere della pretesa

in solido con l’attore di modo che non potrebbe essere titolare, con lei, della

stessa).

sul “reclamo” 24

novembre 2015

6.

Nel prosieguo della

sua decisione il Pretore aggiunto, dopo aver concluso per l’accoglimento della

petizione, ha rilevato che se, di principio, le spese processuali e le

ripetibili, da lui concretamente quantificate in fr. 5'000.- rispettivamente in

fr. 12'200.- (di cui però fr. 1’000.- per la procedura di conciliazione),

avrebbero dovuto seguire la totale soccombenza della convenuta, nel caso di

specie, viste le mancanze che figuravano in tutti gli allegati di causa redatti

dalla sua patrocinatrice, che aveva disatteso in maniera grossolana alle

esigenze minime di motivazione che le incombevano (da cui una resistenza in

causa sprovvista di possibilità di successo sin dall’inizio, che avrebbe dovuto

evitare alla sua cliente), si giustificava però di porle eccezionalmente a

carico di quest’ultima (analogamente a quanto deciso dal Tribunale federale in

merito alla ripartizione delle spese giudiziarie ex art. 66 LTF, cfr. TF 27

agosto 2014 2C_356/2014 consid. 5, 29 aprile 2015 5A_183/2015 consid. 7). Preso

atto che nella procedura di conciliazione la patrocinatrice della convenuta non

aveva invece commesso particolari negligenze, ha per contro deciso che la tassa

di giustizia e le spese di fr. 500.- per quella procedura e la relativa

indennità per ripetibili di fr. 1'000.-, essa pure risarcibile nell’ambito della

causa di merito (DTF 141 III 20), dovevano, come di norma, essere poste a

carico della convenuta soccombente.

7.

La decisione sulle

spese giudiziarie, con cui il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le

ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è

così impugnabile con la sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una

controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima - com’è pacificamente

il caso nella fattispecie - è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1

lett. a e cpv. 2 CPC), o con reclamo se il suo valore litigioso è inferiore a

quell’importo (art. 319 lett. a CPC). Giusta l’art. 110 CPC, laddove il

Dispositivo

dispositivo sulle spese giudiziarie è impugnato in modo indipendente è tuttavia

dato solo il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la

decisione finale possa essere impugnata con appello o reclamo (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2ª

ed., p. 565).

Nel caso di specie,

visto che il dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili era stato

impugnato dalla convenuta assieme al dispositivo sul merito e non a titolo

indipendente, quest’ultima non aveva la necessità di inoltrare sul tema un “reclamo”

separato, potendo senz’altro far valere le sue rimostranze nell’ambito

dell’appello. Contrariamente a quanto preteso in questa sede dall’attore, ciò

non comporta tuttavia alcun pregiudizio per la controparte, nulla ostando in

effetti a che quel “reclamo” sia convertito in appello, di cui per il resto adempie

tutte le condizioni formali (cfr. II CCA 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115 con

riferimento a Kunz, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber,

ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, n. 45 vor art. 308 segg. CPC, secondo

cui in tal caso si tratterebbe più che altro di un’erronea designazione del

rimedio di diritto rettificabile d’ufficio; cfr. pure I CCA 23 settembre 2013

inc. n. 11.2012.66, 23 aprile 2015 inc. n. 11.2012.70).

Diversa è invece la

situazione per il “reclamo” esperito dalla patrocinatrice della convenuta. Per

potersi aggravare contro il dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili,

essa, non essendo legittimata ad impugnare il dispositivo pretorile sul merito,

non aveva in effetti altra possibilità che inoltrare un’impugnativa indipendente,

che deve per l’appunto rivestire la forma del reclamo (art. 110 CPC).

8. Con il suo “reclamo”

(recte: appello) la convenuta ha lamentato il fatto che il Pretore

aggiunto l’avesse obbligata a rifondere all’attore anche la somma di fr. 1'000.-

quali ripetibili per la procedura di conciliazione, e ciò quantunque nell’autorizzazione

ad agire (doc. L), conformemente all’art. 113 cpv. 1 CPC, non fossero state

attribuite ripetibili, rispettivamente nonostante l’udienza di conciliazione

del 17 dicembre 2014, a cui essa aveva preavvisato di non voler partecipare,

non necessitasse la presenza del patrocinatore della controparte e comunque fosse

durata solo 5 minuti. La censura dev’essere disattesa.

Essa è innanzitutto

irricevibile in ordine, e sarebbe per altro stata da respingere anche nel

merito, laddove evocava l’impossibilità di assegnare ripetibili per la

procedura di conciliazione nell’ambito del giudizio sul merito. La convenuta,

venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è in

effetti confrontata con l’argomentazione che aveva indotto il giudice di prime

cure a decidere in senso opposto, ossia con la giurisprudenza del Tribunale

federale pubblicata in DTF 141 III 20 consid. 5.3, tanto più che quest’ultima

era del tutto pertinente (cfr. TF 22 giugno 2016 4D_29/2016 consid. 3).

Ma essa è pure

irricevibile laddove faceva riferimento al fatto che l’udienza di conciliazione

del 17 dicembre 2014, a cui la convenuta aveva preavvisato di non voler

partecipare, non necessitasse la presenza del patrocinatore della controparte e

fosse durata solo 5 minuti. La convenuta, in violazione del suo obbligo di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha in effetti spiegato per quale motivo

quelle circostanze fossero tali da imporre l’annullamento del dispositivo che

metteva a suo carico fr. 1'000.- per ripetibili, tanto più che nemmeno ha

preteso se ed eventualmente in che modo le stesse potessero giustificare almeno

una riduzione di quella somma.

9. Con il suo reclamo

la patrocinatrice della convenuta ha invece lamentato da una parte il fatto che

il Pretore aggiunto avesse ritenuto di porre a suo carico, anziché a carico

della convenuta, le spese e le ripetibili di causa, e dall’altra ha censurato

l’entità delle somme così prelevate e attribuite, da lei ritenute eccessive a

fronte della brevità dei memoriali scritti e dell’assenza di istruttoria, e di

cui ha pertanto chiesto una riduzione da parte del Pretore aggiunto, a cui

l’incarto doveva essere rinviato.

9.1. La censura con cui la

patrocinatrice della convenuta ha rimproverato al giudice di prime cure di aver

posto a suo carico, anziché a carico della convenuta, le spese e le ripetibili

di causa, dev’essere accolta, e ciò nonostante l’argomentazione ricorsuale da

lei addotta, secondo cui il giudizio di merito era stato oggetto di appello per

cui “ogni illazione proferita a torto dal Pretore aggiunto avverso il contenuto

degli allegati di parte reclamante resta sospeso, poiché la sentenza in

questione non è cresciuta in giudicato”, doveva essere disattesa a seguito

della reiezione dell’appello contro il giudizio sul merito, deciso ai

considerandi che precedono. La giurisprudenza che il primo giudice aveva posto

alla base della sua pronuncia era in effetti stata resa nell’ambito dell’art.

108 CPC, disposizione secondo cui le spese giudiziarie inutili devono essere

poste a carico di chi le ha causate (cfr. TF 3 marzo 2015 4A_612/2014 consid.

1.3), sennonché nel caso di specie non risulta che la patrocinatrice della

convenuta, quand’anche avesse redatto degli allegati di causa gravemente

carenti, abbia causato delle spese giudiziarie inutili e debba con ciò assumersele

(ciò che in base alla giurisprudenza poteva avvenire in caso di inoltro di procedure

o di impugnative manifestamente improponibili o infondate, cfr. TF 13 dicembre

2016 4A_370/2016 consid. 4.3, 3 marzo 2015 4A_612/2014 consid. 1.3), visto e

considerato che nell’occasione la causa era stata avviata dalla controparte,

per cui le spese e, in caso di sua vittoria, le ripetibili a suo favore

sarebbero state prelevate rispettivamente attribuite e ciò a prescindere dal

fatto che la patrocinatrice della convenuta avesse eventualmente tenuto un

comportamento riprovevole o reprensibile.

9.2. Come richiesto nel

reclamo, il dispositivo sulle spese e sulle ripetibili della procedura

pretorile dovrebbe pertanto essere annullato con conseguente rinvio

dell’incarto al Pretore aggiunto per un nuovo giudizio (con cui le spese

giudiziarie verrebbero così poste a carico della convenuta personalmente),

senza che sia necessario esaminare l’altra censura relativa all’ammontare delle

somme concretamente attribuite a quel titolo. Motivi di economia processuale,

stante in particolare che la causa è matura per il giudizio e che soprattutto il

rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto indurrebbe con ogni evidenza quest’ultimo

a rendere una decisione quantitativamente identica, giustificano tuttavia di riformare

già in questa sede il primo giudizio nel senso che le spese giudiziarie sono

poste a carico della convenuta personalmente e di decidere nel contempo la

censura relativa all’entità delle spese giudiziarie attribuite, che, almeno in

via subordinata (e meglio proprio nell’ipotesi di accoglimento della prima

censura), risultava essere stata formulata anche a nome e per conto della

convenuta e in tale evenienza dunque risultava pure essere oggetto del suo “reclamo”

(recte: appello).

9.3. Ciò detto, la censura avente

per oggetto l’entità delle somme caricate a titolo di tassa di giustizia e spese

rispettivamente per ripetibili non può tuttavia trovare accoglimento.

Per giurisprudenza

invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice

di prime cure gode in effetti di un ampio potere di apprezzamento, censurabile

in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso

se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa

applicabile (cfr. II CCA 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014

inc. n. 12.2014.121; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3). Ritenuto che in

presenza di una causa, come quella in esame, terminata con un giudizio di

merito e con un valore litigioso di fr. 100'000.-, l’art. 7 cpv. 1 LTG prevedeva

una tassa di giustizia da fr. 3'000.- a fr. 8'000.-, mentre che l’art. 11 cpv.

1 RTar permetteva di quantificare le ripetibili sulla base di un’aliquota dall’8%

al 15% del valore litigioso, il Pretore aggiunto, attribuendo nella fattispecie

una tassa di giustizia, per altro già comprensiva delle spese, di fr. 5'000.- e

un’indennità per ripetibili, comprensiva delle spese e dell’IVA, di fr. 11’200.-

(pari circa al 11.2% del valore litigioso, ossia ad una percentuale media / medio-bassa),

è in effetti rimasto ampiamente nei limiti delle tariffe applicabili, per cui il

suo giudizio sul tema, per altro del tutto consono alle particolarità della

lite (che ha comportato, per il patrocinatore dell’attore, l’allestimento di

due allegati preliminari di 6 rispettivamente 11 pagine con 2 nuovi documenti,

l’esame di due allegati preliminari della controparte di 18 rispettivamente 20

pagine con 21 documenti, la partecipazione all’udienza di dibattimento di 45

minuti [per la quale gli sono invero già stati riconosciuti, sia pure solo con

riferimento all’opposizione alle prove offerte dalla controparte, altri fr.

350.-] e la partecipazione all’udienza delle arringhe finali pure di 45 minuti,

rispettivamente, per il giudice, l’esame di tutti gli atti di causa, la

partecipazione a quelle due udienze [ritenuto che per il giudizio reso con

riferimento all’opposizione alle prove offerte dalla convenuta egli ha invero

già prelevato altri fr. 200.-], l’emanazione di diverse disposizioni

ordinatorie [5 fissazioni di termine, 2 proroghe di termine, una citazione

all’udienza e un rinvio di udienza] e soprattutto l’emanazione della decisione

di merito), sfugge di principio a qualsiasi critica.

10. Ne discende che il

giudizio pretorile sulle spese e sulle ripetibili può essere riformato

unicamente nel senso che queste ultime, invariate nel loro ammontare, vanno

poste a carico della convenuta personalmente.

conclusione

11. Alla luce di quanto

precede, l’appello (appello e “reclamo”) della convenuta dev’essere respinto

nella misura in cui è ricevibile e il reclamo della sua patrocinatrice dev’essere

accolto come al considerando che precede, ritenuto che le spese giudiziarie di

questa sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.- per

l’appello (appello e “reclamo”) rispettivamente di fr. 16'200.- per il reclamo,

seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. In evasione dell’appello

(appello e “reclamo”) 24 novembre 2015 di AP 1, respinto nella misura in cui

è ricevibile, e del reclamo 24 novembre 2015 dell’RA 1, accolto,

la decisione 23 ottobre 2015 della Pretura della

giurisdizione di Locarno-Campagna, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

3. La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 5'000.- sono poste a carico

della convenuta, la quale rifonderà all’attore fr. 11’200.- a titolo di

ripetibili.

§ (invariato)

II. Le spese

processuali della procedura di appello (appello e “reclamo”) di fr. 5’000.-

sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellato fr. 5'000.-

per ripetibili.

III. Le spese

processuali della procedura di reclamo di fr. 500.- sono poste a carico dell’opponente,

che rifonderà alla reclamante fr. 500.- per ripetibili.

IV. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).