12.2015.218
Contratto di lavoro: disdetta straordinaria Estensione della domanda pecuniaria con le conclusioni scritte motivazione dell'appello
7 luglio 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.218
Lugano
7 luglio 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.617
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 29
settembre 2008 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
con cui l’attore ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 269'466.- oltre
interessi di mora, e alla restituzione degli oggetti indicati al punto 3 del
petitum, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ per un importo
pari a fr. 260'000.-; pretesa pecuniaria aumentata con le conclusioni scritte a
fr. 301'812.02, oltre interessi di mora, mentre che la richiesta di
restituzione di oggetti è stata limitata a quelli elencati nel doc. O;
domande avversate dalla
convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e, in via subordinata,
ha posto in compensazione un credito di fr. 219'950.-, oltre interessi;
richieste sulle quali il
Pretore ha statuito con sentenza 26 ottobre 2015, accogliendo parzialmente la
petizione limitatamente all’importo di fr. 19'083.10 netti, oltre interessi al
5% dal 2 febbraio 2007, rigettando per tale importo l’opposizione al precetto
esecutivo menzionato e ponendo a carico dell’attore la tassa di giustizia e le
spese in ragione di
fr. 7'400.-, e a carico della convenuta in ragione di fr. 600.-, con l’obbligo
per l’attore di rifondere a quest’ultima fr. 8'000.- a titolo di ripetibili
ridotte;
appellante l’attore
con atto di appello 26 novembre 2015 con cui chiede la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di accogliere parzialmente la petizione per fr.
173'973.13, oltre interessi, con contestuale rigetto definitivo dell’opposizione
al menzionato precetto esecutivo per tale importo, il tutto con protesta di
tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 15
gennaio 2016 la convenuta postula la reiezione integrale del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di lavoro 29
febbraio 2000 AP 1 è stato assunto alle dipendenze di __________ B__________ SA,
con il compito di occuparsi “dell’assunzione, dell’istruzione, della vigilanza,
dell’organizzazione del lavoro delle nuove venditrici e inoltre
dell’amministrazione della società AO 1” (doc. 1). Dal 2002 egli ha assunto la
funzione di rappresentante e direttore di AO 1. Il rapporto di lavoro è stato
disdetto con effetto immediato il 2 febbraio 2007 dalla datrice di lavoro (doc.
F).
Fatti
B. Con petizione 29 settembre
2008 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento dell’importo complessivo
di fr. 269'466.-, oltre interessi di mora, il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione di __________ per un importo di fr. 260'000.- e la restituzione di
determinati oggetti lasciati presso il suo vecchio luogo di lavoro. In breve,
egli ha contestato la sussistenza di motivi tali da giustificare il suo
licenziamento immediato e ha pertanto chiesto fr. 60'000.- a titolo di salario
che avrebbe conseguito se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del
termine di disdetta di due mesi, oltre a un’indennità di fr. 60'000.- giusta
l’art. 337c cpv. 3 CO. L’attore ha inoltre postulato il riconoscimento di fr.
21'133.80 a titolo di salario per il mese di gennaio 2007 (pari al 10% degli
incassi delle vendite), che la convenuta non gli avrebbe versato, di fr.
40'000.- a titolo di provvigioni su incassi non conteggiati per gli anni 2002 –
2004, di almeno fr. 75'000.- a seguito di una doppia deduzione dell’IVA e fr.
13'333.- per ferie non godute. Egli ha infine richiesto la restituzione di
determinati oggetti che la datrice di lavoro non gli avrebbe permesso di recuperare
dopo il suo licenziamento in tronco.
C. Con risposta 29 ottobre 2008
la convenuta si è integralmente opposta alla petizione e, in via subordinata ,
ha posto in compensazione un credito di fr. 219'950.- oltre interessi, costituito
dall’importo di fr. 212'000.- fatto valere in via riconvenzionale nella
procedura di cui all’inc. OA.2007.395 della Pretura di Lugano, sezione 3, e da
complessivi fr. 7'950.- a titolo di ripetibili riconosciute nelle cause di cui
agli incarti n. OA.2007.395, n. OA.2008.111 e n. DI.2007.721 della medesima
Pretura. Per quanto attiene agli oggetti rivendicati dall’attore, la datrice di
lavoro ha sostenuto di avergli restituito tutto quanto di sua proprietà il 6
luglio 2007, dopo l’udienza cautelare. I quadri da 64 a 73 le sarebbero invece
stati regalati o venduti dall’attore.
D. Nella replica e nella
duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie allegazioni
e richieste, l’attore riconoscendo le pretese a titolo di ripetibili poste in
compensazione dalla controparte e contestando invece la pretesa oggetto della
causa inc. n. OA.2007.395 e la sua compensazione. Esperita l’istruttoria, le
parti hanno rinunciato al dibattimento finale e versato agli atti i rispettivi
memoriali conclusivi, l’attore aumentando la pretesa pecuniaria a complessivi
fr. 301.812.02, oltre interessi di mora, e limitando la richiesta di
restituzione di oggetti ai quadri elencati nel doc. O (ad eccezione del n. 64,
pacificamente regalato alla controparte) e a uno specchio con cornice.
E. Con decisione 26 ottobre
2015 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando AO 1 a pagare
l’importo complessivo di fr. 19'083.10 netti, oltre interessi dal 2 febbraio
2007, rigettando in via definitiva, per tale importo, l’opposizione interposta
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________,
ponendo la tassa di giustizia e le spese a carico dell’attore per fr. 7'400.- e
a carico della convenuta per fr. 600.-, obbligando il primo a rifondere alla
controparte fr. 18'000.- a titolo di ripetibili ridotte.
F. Con appello 26 novembre
2015 l’attore chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere
parzialmente la petizione per fr. 173'973.13, oltre interessi, e rigettare in
via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione di __________ per tale importo, con protesta di spese e ripetibili
di entrambi i gradi di giudizio. Con risposta 15 gennaio 2016 la convenuta
chiede di respingere il gravame, con protesta di spese e ripetibili di appello.
Considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto
che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la
stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale
previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile
ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che,
avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella
data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
L’appello, presentato nel termine
di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo,
così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da
questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
2. Nella decisione impugnata
il Pretore ha dapprima ritenuto inammissibile l’aumento della pretesa salariale
fatta valere dall’attore solo con le conclusioni scritte. Egli ha ritenuto che
Considerandi
l’estensione della richiesta fosse il risultato di un nuovo calcolo eseguito
dall’attore sulla base dei documenti di cui ai doc. I°-2 e I°-4 (inc. rich.
OA.2007.395), prodotti agli atti l’8 maggio 2008 e dunque già noti alle parti
prima dell’inoltro della petizione oggetto della presente causa. Il primo
giudice ha pertanto esaminato le pretese dell’attore limitatamente agli importi
fatti valere negli allegati introduttivi. Nel merito il Pretore ha ritenuto
giustificata la disdetta straordinaria pronunciata dalla datrice di lavoro il 2
febbraio 2007 e, di conseguenza, ha respinto le pretese salariali fatte valere
dall’attore per il periodo 3 febbraio – 30 aprile 2007 e la richiesta di un’indennità
ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO. Il primo giudice ha invece riconosciuto al
dipendente un credito salariale di complessivi fr. 31'673.20 lordi (pari a fr.
27'033.10 netti) a titolo di salario per il mese di gennaio 2007 (fr. 19'109.60
lordi) e per il 1° e il 2 febbraio 2007 (fr. 1'522.85 lordi), e a titolo di
vacanze non godute (fr. 11'040.75 lordi), dal quale ha dedotto l’importo di fr.
7'950.- posto in compensazione dalla controparte. Il primo giudice ha pertanto
accolto la petizione per l’importo complessivo di fr. 19'083.10 netti,
respingendo tuttavia la pretesa di fr. 115'000.- fatta valere dall’attore a
titolo di provvigioni asseritamente maturate negli anni 2002 – 2006 e quella volta
alla restituzione degli oggetti.
3.
Il giudizio con il quale il
Pretore ha ritenuto giustificata la disdetta straordinaria del rapporto di
lavoro e negato il riconoscimento delle pretese salariali per il periodo 3
febbraio – 30 aprile 2007 e dell’indennità giusta l’art. 337c cpv. 3 CO, nonché
quello con il quale ha respinto l’azione di rivendicazione, non sono contestati
in questa sede. L’appellante si limita in sostanza a censurare le modalità di
calcolo applicate dal Pretore per determinare l’ammontare del salario e lo rimprovera
di non avere considerato i documenti di cui al plico I°-2 e I°-4 dell’incarto
richiamato OA.2007.395. A suo dire, sulla base di tale documentazione sarebbe
possibile stabilire l’esatto ammontare dello stipendio dovuto per il mese di gennaio
2007.
e per i due giorni del mese di febbraio 2007, delle provvigioni asseritamente
dovute per il periodo 2002 - 2006 e dell’importo richiesto a titolo di vacanze
non godute. Egli chiede pertanto che gli sia riconosciuto l’importo complessivo
di fr. 181'923.13 (fr. 27'744.85: salario gennaio 2007; fr. 2'655.41: salario
per i due giorni del mese di febbraio 2007; fr. 138'867.53: provvigioni 2002 –
2006; fr. 12'655.33: vacanze non godute), dal quale dedurre la somma di fr.
7'950.- posta in compensazione dalla controparte e da lui riconosciuta, per un
importo totale pari a fr. 173'973.13, oltre interessi.
4.
Si rileva preliminarmente che
per quanto concerne le pretese salariali per i mesi di gennaio e febbraio 2007,
e per le provvigioni per gli anni 2002 – 2006, l’appellante si limita a
trascrivere quanto già formulato in sede di conclusioni scritte (appello ad
4.
, 4.2, 4.3 corrispondente alle conclusioni, pag. 6, 8, 9). Tale modo di
procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità per carente motivazione
di queste parti dell’appello, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311
cpv. 1 CPC. Dottrina e giurisprudenza sono infatti concordi nel ritenere
irricevibile la motivazione di appello che si limita alla semplice trascrizione
delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza o anche solo
alla riproduzione di ampi stralci degli stessi (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1 e
riferimenti).
Parimenti irricevibile la censura
riguardante l’importo riconosciuto a titolo di vacanze non godute. La
circostanza che il salario determinante “deve essere calcolato sulla base dei
ricavi risultanti dalle schede contabili di cui al doc. I°-2 per l’anno 2006”
(appello, pag. 7) è infatti stato addotto per la prima volta, e con ciò
tardivamente, solo in questa sede, ciò che comporta l’irricevibilità della
stessa (art. 317 cpv. 1 CPC).
5.
L’appello è pure
irricevibile nella misura in cui non si confronta con la conclusione del
Pretore, che ha ritenuto inammissibile l’aumento della pretesa salariale fatta
valere dall’attore in sede di conclusioni scritte sulla base dei doc. I°-2 e
I°-4 di cui all’incarto richiamato n. OA.2007.395. Il primo giudice, dopo avere
esposto dottrina e giurisprudenza sulla questione dell’ammissibilità di un
aumento della domanda pecuniaria secondo il diritto procedurale cantonale
(applicabile nel caso concreto in prima istanza in virtù dell’art. 404 cpv. 1
CPC), ha ritenuto che nel caso concreto l’aumento della pretesa salariale non
era il risultato di nuove emergenze istruttorie bensì di un nuovo calcolo delle
pretese basato sui doc. I°-2 e I°-4, versati agli atti nell’incarto qui richiamato
OA.2007.395, e pertanto noti alle parti già prima dell’inoltro della petizione
oggetto della presente causa (sentenza impugnata, consid. 8). L’appellante,
limitandosi a sostenere che non vi sarebbe stata “alcuna mutazione dell’azione,
né aumento della pretesa finale complessiva, bensì unicamente un adeguamento
delle singole poste indicate“ (appello, pag. 8), non adempie ai presupposti di
motivazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC.
Si rileva di transenna che
la tesi dell’appellante non può con ogni evidenza essere seguita. L’eventuale
adeguamento di singole poste deve infatti restare nei limiti dell’importo rivendicato
con la domanda, ciò che non è il caso nella fattispecie, atteso che l’importo complessivo
richiesto con le conclusioni, cifrato in fr. 301'812.02, è superiore a quanto
richiesto con la petizione (fr. 269'466.-).
6.
Ne discende che l’appello
dell’attore è irricevibile. La decisione 26 ottobre 2015 del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3, è conseguentemente confermata.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 154'890.- (173'973.13 ./. fr. 19'083.10), seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 26 novembre
2015 di AP 1 è irricevibile. Di conseguenza la sentenza 26 ottobre 2015 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è confermata.
2. Gli oneri processuali di fr.
6'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3’000.-
per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).