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Decisione

12.2015.218

Contratto di lavoro: disdetta straordinaria Estensione della domanda pecuniaria con le conclusioni scritte motivazione dell'appello

7 luglio 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con petizione 29 settembre

2008 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento dell’importo complessivo

di fr. 269'466.-, oltre interessi di mora, il rigetto definitivo

dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio

esecuzione di __________ per un importo di fr. 260'000.- e la restituzione di

determinati oggetti lasciati presso il suo vecchio luogo di lavoro. In breve,

egli ha contestato la sussistenza di motivi tali da giustificare il suo

licenziamento immediato e ha pertanto chiesto fr. 60'000.- a titolo di salario

che avrebbe conseguito se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del

termine di disdetta di due mesi, oltre a un’indennità di fr. 60'000.- giusta

l’art. 337c cpv. 3 CO. L’attore ha inoltre postulato il riconoscimento di fr.

21'133.80 a titolo di salario per il mese di gennaio 2007 (pari al 10% degli

incassi delle vendite), che la convenuta non gli avrebbe versato, di fr.

40'000.- a titolo di provvigioni su incassi non conteggiati per gli anni 2002 –

2004, di almeno fr. 75'000.- a seguito di una doppia deduzione dell’IVA e fr.

13'333.- per ferie non godute. Egli ha infine richiesto la restituzione di

determinati oggetti che la datrice di lavoro non gli avrebbe permesso di recuperare

dopo il suo licenziamento in tronco.

C. Con risposta 29 ottobre 2008

la convenuta si è integralmente opposta alla petizione e, in via subordinata ,

ha posto in compensazione un credito di fr. 219'950.- oltre interessi, costituito

dall’importo di fr. 212'000.- fatto valere in via riconvenzionale nella

procedura di cui all’inc. OA.2007.395 della Pretura di Lugano, sezione 3, e da

complessivi fr. 7'950.- a titolo di ripetibili riconosciute nelle cause di cui

agli incarti n. OA.2007.395, n. OA.2008.111 e n. DI.2007.721 della medesima

Pretura. Per quanto attiene agli oggetti rivendicati dall’attore, la datrice di

lavoro ha sostenuto di avergli restituito tutto quanto di sua proprietà il 6

luglio 2007, dopo l’udienza cautelare. I quadri da 64 a 73 le sarebbero invece

stati regalati o venduti dall’attore.

D. Nella replica e nella

duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie allegazioni

e richieste, l’attore riconoscendo le pretese a titolo di ripetibili poste in

compensazione dalla controparte e contestando invece la pretesa oggetto della

causa inc. n. OA.2007.395 e la sua compensazione. Esperita l’istruttoria, le

parti hanno rinunciato al dibattimento finale e versato agli atti i rispettivi

memoriali conclusivi, l’attore aumentando la pretesa pecuniaria a complessivi

fr. 301.812.02, oltre interessi di mora, e limitando la richiesta di

restituzione di oggetti ai quadri elencati nel doc. O (ad eccezione del n. 64,

pacificamente regalato alla controparte) e a uno specchio con cornice.

E. Con decisione 26 ottobre

2015 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando AO 1 a pagare

l’importo complessivo di fr. 19'083.10 netti, oltre interessi dal 2 febbraio

2007, rigettando in via definitiva, per tale importo, l’opposizione interposta

al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________,

ponendo la tassa di giustizia e le spese a carico dell’attore per fr. 7'400.- e

a carico della convenuta per fr. 600.-, obbligando il primo a rifondere alla

controparte fr. 18'000.- a titolo di ripetibili ridotte.

F. Con appello 26 novembre

2015 l’attore chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere

parzialmente la petizione per fr. 173'973.13, oltre interessi, e rigettare in

via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio

esecuzione di __________ per tale importo, con protesta di spese e ripetibili

di entrambi i gradi di giudizio. Con risposta 15 gennaio 2016 la convenuta

chiede di respingere il gravame, con protesta di spese e ripetibili di appello.

Considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto

che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la

stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale

previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile

ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che,

avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella

data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

L’appello, presentato nel termine

di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo,

così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da

questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

2. Nella decisione impugnata

il Pretore ha dapprima ritenuto inammissibile l’aumento della pretesa salariale

fatta valere dall’attore solo con le conclusioni scritte. Egli ha ritenuto che

Considerandi

l’estensione della richiesta fosse il risultato di un nuovo calcolo eseguito

dall’attore sulla base dei documenti di cui ai doc. I°-2 e I°-4 (inc. rich.

OA.2007.395), prodotti agli atti l’8 maggio 2008 e dunque già noti alle parti

prima dell’inoltro della petizione oggetto della presente causa. Il primo

giudice ha pertanto esaminato le pretese dell’attore limitatamente agli importi

fatti valere negli allegati introduttivi. Nel merito il Pretore ha ritenuto

giustificata la disdetta straordinaria pronunciata dalla datrice di lavoro il 2

febbraio 2007 e, di conseguenza, ha respinto le pretese salariali fatte valere

dall’attore per il periodo 3 febbraio – 30 aprile 2007 e la richiesta di un’indennità

ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO. Il primo giudice ha invece riconosciuto al

dipendente un credito salariale di complessivi fr. 31'673.20 lordi (pari a fr.

27'033.10 netti) a titolo di salario per il mese di gennaio 2007 (fr. 19'109.60

lordi) e per il 1° e il 2 febbraio 2007 (fr. 1'522.85 lordi), e a titolo di

vacanze non godute (fr. 11'040.75 lordi), dal quale ha dedotto l’importo di fr.

7'950.- posto in compensazione dalla controparte. Il primo giudice ha pertanto

accolto la petizione per l’importo complessivo di fr. 19'083.10 netti,

respingendo tuttavia la pretesa di fr. 115'000.- fatta valere dall’attore a

titolo di provvigioni asseritamente maturate negli anni 2002 – 2006 e quella volta

alla restituzione degli oggetti.

3.

Il giudizio con il quale il

Pretore ha ritenuto giustificata la disdetta straordinaria del rapporto di

lavoro e negato il riconoscimento delle pretese salariali per il periodo 3

febbraio – 30 aprile 2007 e dell’indennità giusta l’art. 337c cpv. 3 CO, nonché

quello con il quale ha respinto l’azione di rivendicazione, non sono contestati

in questa sede. L’appellante si limita in sostanza a censurare le modalità di

calcolo applicate dal Pretore per determinare l’ammontare del salario e lo rimprovera

di non avere considerato i documenti di cui al plico I°-2 e I°-4 dell’incarto

richiamato OA.2007.395. A suo dire, sulla base di tale documentazione sarebbe

possibile stabilire l’esatto ammontare dello stipendio dovuto per il mese di gennaio

2007.

e per i due giorni del mese di febbraio 2007, delle provvigioni asseritamente

dovute per il periodo 2002 - 2006 e dell’importo richiesto a titolo di vacanze

non godute. Egli chiede pertanto che gli sia riconosciuto l’importo complessivo

di fr. 181'923.13 (fr. 27'744.85: salario gennaio 2007; fr. 2'655.41: salario

per i due giorni del mese di febbraio 2007; fr. 138'867.53: provvigioni 2002 –

2006; fr. 12'655.33: vacanze non godute), dal quale dedurre la somma di fr.

7'950.- posta in compensazione dalla controparte e da lui riconosciuta, per un

importo totale pari a fr. 173'973.13, oltre interessi.

4.

Si rileva preliminarmente che

per quanto concerne le pretese salariali per i mesi di gennaio e febbraio 2007,

e per le provvigioni per gli anni 2002 – 2006, l’appellante si limita a

trascrivere quanto già formulato in sede di conclusioni scritte (appello ad

4.

, 4.2, 4.3 corrispondente alle conclusioni, pag. 6, 8, 9). Tale modo di

procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità per carente motivazione

di queste parti dell’appello, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311

cpv. 1 CPC. Dottrina e giurisprudenza sono infatti concordi nel ritenere

irricevibile la motivazione di appello che si limita alla semplice trascrizione

delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza o anche solo

alla riproduzione di ampi stralci degli stessi (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1 e

riferimenti).

Parimenti irricevibile la censura

riguardante l’importo riconosciuto a titolo di vacanze non godute. La

circostanza che il salario determinante “deve essere calcolato sulla base dei

ricavi risultanti dalle schede contabili di cui al doc. I°-2 per l’anno 2006”

(appello, pag. 7) è infatti stato addotto per la prima volta, e con ciò

tardivamente, solo in questa sede, ciò che comporta l’irricevibilità della

stessa (art. 317 cpv. 1 CPC).

5.

L’appello è pure

irricevibile nella misura in cui non si confronta con la conclusione del

Pretore, che ha ritenuto inammissibile l’aumento della pretesa salariale fatta

valere dall’attore in sede di conclusioni scritte sulla base dei doc. I°-2 e

I°-4 di cui all’incarto richiamato n. OA.2007.395. Il primo giudice, dopo avere

esposto dottrina e giurisprudenza sulla questione dell’ammissibilità di un

aumento della domanda pecuniaria secondo il diritto procedurale cantonale

(applicabile nel caso concreto in prima istanza in virtù dell’art. 404 cpv. 1

CPC), ha ritenuto che nel caso concreto l’aumento della pretesa salariale non

era il risultato di nuove emergenze istruttorie bensì di un nuovo calcolo delle

pretese basato sui doc. I°-2 e I°-4, versati agli atti nell’incarto qui richiamato

OA.2007.395, e pertanto noti alle parti già prima dell’inoltro della petizione

oggetto della presente causa (sentenza impugnata, consid. 8). L’appellante,

limitandosi a sostenere che non vi sarebbe stata “alcuna mutazione dell’azione,

né aumento della pretesa finale complessiva, bensì unicamente un adeguamento

delle singole poste indicate“ (appello, pag. 8), non adempie ai presupposti di

motivazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC.

Si rileva di transenna che

la tesi dell’appellante non può con ogni evidenza essere seguita. L’eventuale

adeguamento di singole poste deve infatti restare nei limiti dell’importo rivendicato

con la domanda, ciò che non è il caso nella fattispecie, atteso che l’importo complessivo

richiesto con le conclusioni, cifrato in fr. 301'812.02, è superiore a quanto

richiesto con la petizione (fr. 269'466.-).

6.

Ne discende che l’appello

dell’attore è irricevibile. La decisione 26 ottobre 2015 del Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 3, è conseguentemente confermata.

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore

litigioso di fr. 154'890.- (173'973.13 ./. fr. 19'083.10), seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 26 novembre

2015 di AP 1 è irricevibile. Di conseguenza la sentenza 26 ottobre 2015 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è confermata.

2. Gli oneri processuali di fr.

6'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3’000.-

per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).