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Decisione

12.2015.219

Appalto - potere di rappresentanza

15 novembre 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i bollettini di lavoro non sarebbero stati controfirmati dal committente (risposta,

pag. 3 – 5, duplica, pag. 2 - 6). E’ solo con le conclusioni, e con ciò

tardivamente, che il convenuto ha accennato al fatto che in ogni caso la

direzione lavori non disponeva del necessario potere di rappresentanza. La censura

è pertanto irricevibile non adempiendo i presupposti dell’art. 317 cpv. 1 CPC.

La stessa è inoltre inammissibile per carente motivazione, limitandosi

l’appellante nel suo atto di appello, alla generica citazione di due stralci di

decisioni, senza addurre le circostanze e i motivi che in concreto

permetterebbero di dubitare della buona fede dell’attrice (peraltro presunta,

art. 3 cpv. 1 CC) e sovvertire la decisione del Pretore (art. 311 cpv. 1 CPC).

4.2 La censura è in concreto pure

infondata nel merito. Nel settore della costruzione esiste una presunzione

naturale secondo cui un architetto, specialmente se incaricato della

progettazione e della direzione dei lavori, agisca in nome altrui e, quando

questi si rivolge o fa un’ordinazione all’indirizzo di un imprenditore, si deve

pertanto inferire ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 CO, fatte salve circostanze o indizi

particolari contrari, che egli agisca come mandatario, il cui comportamento è

opponibile direttamente al mandante come se fosse il proprio (Schwager, Die Vollmacht des Architekten,

in: Gauch/Tercier, Le droit de

l’architecte, 3ª ed., n. 799). Vi sono però dei limiti. L’architetto non può compiere

tutti gli atti giuridici; sono esclusi in particolare quelli suscettibili di

generare degli impegni finanziari importanti per il mandante, quali, ad

esempio, l’aggiudicazione di lavori agli appaltatori o il riconoscimento della

liquidazione finale, per svolgere i quali occorrono poteri specifici (sentenze

del Tribunale federale 4A_435/2014 del 5 febbraio 2015, consid. 4.1; 118 II 313 consid. 2a; Schwager,

op. cit., n. 807, pag. 261 e 841, pag. 275). Qualora l’architetto non abbia una

procura esplicita in tal senso, il committente è nondimeno vincolato se, avuto

riguardo alle circostanze, il suo comportamento ha contribuito a

far nascere nella controparte l’impressione dell’esistenza di un potere di

rappresentanza (art. 33 cpv. 3 CO; DTF 120 II 197 consid. 2b/bb; 131 III

151 consid. 3.1, 3.2 e 3.2.1; il tutto con riferimento alla cosiddetta “procura

esterna apparente”), rispettivamente se dal suo silenzio, o quantomeno dai suoi

atti concludenti durante rispettivamente dopo l’esecuzione delle opere, emerge

che vi è stata una ratifica del contratto ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 CO

(sentenza del Tribunale federale 4C.57/1999 del 15 maggio 2000, consid. 4; Schwager, op. cit. n. 870).

4.3 Nel caso di specie non

risulta se all’architetto __________ L__________ è stata conferita una procura

esplicita per aggiudicare i lavori supplementari. Indipendentemente da quanto

effettivamente autorizzato dal committente, dal suo comportamento

Considerandi

l’appaltatrice poteva tuttavia in buona fede ritenere che la direzione lavori

in concreto disponesse dei necessari poteri di rappresentanza. Dagli atti risulta

che il committente era regolarmente informato in merito all’avanzamento dei

lavori, in particolare i verbali di cantiere in cui sono state discusse le

opere supplementari gli sono sistematicamente stati inviati per conoscenza

(doc. M1 – M12). Dalla corrispondenza intercorsa tra la direzione lavori e

l’attrice emerge inoltre che diverse opere sono state eseguite previa decisione

del convenuto (doc. M5: “alimentazione tapparelle da decidere con il

committente”; doc. M6: “gli interruttori….scelti dal committente”). Il teste __________

B__________, tecnico della ditta attrice che ha eseguito i lavori presso

l’abitazione dell’appellante, riferisce di avere allestito il doc. M (il cui

oggetto erano i lavori supplementari) su richiesta della direzione lavori, allo

scopo “di mostrare al cliente cosa era stato eseguito e che non era previsto

inizialmente” (verbale 21 marzo 2013, pag. 2). Egli riferisce inoltre che

alle riunioni di cantiere in cui era discussa l’esecuzione delle opere non

previste dall’offerta “alcune volte partecipava anche il signor AP 1”

(verbale 21 marzo 2013, pag. 3). Lo stesso architetto __________ L__________,

incaricato della direzione lavori, conferma il coinvolgimento del convenuto

nell’avanzamento dei lavori, aggiungendo che per alcune prestazioni, come

l’impianto di domotica o di musica, il committente “si era mosso direttamente”

con gli artigiani, tra cui l’attrice (verbale 21 marzo 2013, pag. 7). Nonostante

il committente fosse a conoscenza dell’evoluzione dei lavori, dagli atti non

risulta che egli sia in qualche modo intervenuto o abbia eccepito qualcosa. Considerato

il genere e la natura delle prestazioni supplementari eseguite, che riguardano

la fornitura d’impianti particolari di alto standing (posa di un idromassaggio

con cielo stellato, impianto di domotica, potenziamento del sistema di allarme

e in generale di tutte le infrastrutture inizialmente previste, impianto musica

centralizzato), che esulano da un’offerta convenzionale di fornitura d’impianti

elettrotecnici come quella di cui al doc. B (perizia, pag. 5), il fatto che il

committente non abbia asseritamente preso coscienza che l’esecuzione di tali

lavori non fosse compresa nell’offerta iniziale appare poco verosimile. Se

anche così fosse, ciò non può certo essere imputato all’attrice, quanto

piuttosto alla direzione lavori, in virtù del suo obbligo di diligenza e d’informazione

(art. 398 CO, Norma SIA 102).

In queste circostanze ben

si può ritenere che il convenuto ha contribuito a far nascere nell’attrice

l’impressione dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza e che le opere in

questione siano state accettate dall’appellante perlomeno per atti concludenti.

8.

Sulla scorta di

quanto precede, l’appello è respinto nella limitata misura in cui è ricevibile,

con conseguente conferma del giudizio impugnato. Le spese processuali di questa

sede seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono quindi

poste a carico dell’appellante. L’attrice, che ha presentato risposta

all’appello tramite un patrocinatore, ha diritto a un’equa indennità per ripetibili,

calcolata secondo i criteri dell’art. 11 Rtar.

Il valore litigioso

supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 27 novembre

2015 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza

la sentenza 28 ottobre 2015 della Pretura di Lugano, Sezione 3, è confermata.

2. Gli oneri

processuali di fr. 7'000.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico,

con l’obbligo di rifondere alla AO 1 fr. 4’000.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-;

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).