12.2015.219
Appalto - potere di rappresentanza
15 novembre 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.219
Lugano
15 novembre 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.127
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 13
giugno 2012 da
AO
1
rappr. da
contro
AP
1
rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 90'372.- oltre interessi
al 6% dal 20 marzo 2010, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di;
domande avversate dalla
controparte, che ha postulato la reiezione integrale della petizione, e che il
Pretore ha accolto con decisione 28 ottobre 2015, condannando il convenuto a
versare all’attrice fr. 90'372.- oltre interessi al 5% dal 20 marzo 2010;
appellante il
convenuto con appello 27 novembre 2015 con cui chiede la riforma del
giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, con
protesta di spese processuali e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con risposta 1°
febbraio 2016 l’attrice postula la reiezione del gravame, con protesta di spese
giudiziarie di secondo grado;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Sulla base di un modulo di
offerta e capitolato per le opere da elettricista (doc. F) la AO 1 ha presentato
in data 1° febbraio 2005 all’arch. __________ L__________, incaricato da AP 1
della progettazione e della direzione lavori concernente l’edificazione di una
casa unifamiliare sul mappale n. __________ RFD __________ di sua proprietà,
l’offerta n. __________ per la fornitura di opere elettrotecniche (doc. B). L’offerta,
elaborata sulla base di un modulo di offerta e capitolato per le opere da
elettricista (doc. F), prevedeva una mercede complessiva di fr. 89'775.45 (IVA
inclusa, doc. B).
Il 10 marzo 2005
l’architetto __________ L__________ ha comunicato alla AO 1 la delibera dei
lavori per le opere da elettricista (doc. C). Il 18 febbraio 2010 AO 1 ha
trasmesso a AP 1 la liquidazione finale per le opere elettrotecniche eseguite
presso la sua abitazione per un importo complessivo di fr. 182'208.60, di cui
fr. 90'372.- (IVA inclusa) ancora da saldare (doc. L). Il 23 novembre 2011 la AO
1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 un precetto esecutivo per il
pagamento di fr. 90'372.- oltre interessi al 6% dal 20 marzo 2010 a titolo di
saldo della mercede di cui alla liquidazione finale, cui è stata interposta
opposizione (doc. O).
B. Con petizione 13
giugno 2012 la AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 davanti alla Pretura di
Lugano, sezione 3, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 90'372.- oltre interessi
al 6% dal 20 marzo 2010 a titolo di liquidazione della mercede per le opere da
elettricista eseguite presso la sua abitazione. A sostegno della sua tesi
l’attrice ha sostenuto che in corso di esecuzione dell’opera il progetto
inizialmente previsto, sulla base del quale sarebbe stata elaborata l’offerta
di cui al doc. B, avrebbe subito numerose modifiche a seguito delle richieste
della committenza e della sua direzione lavori. Con risposta 17 settembre 2012
il convenuto si è integralmente opposto alla pretesa attorea. A suo dire,
l’offerta di cui al doc. B sarebbe stata allestita in base al capitolato
elaborato dalla stessa AO 1 sulla base delle sue richieste e dei suoi
desiderata di alto standing, di modo che tutte le opere eseguite sarebbero
comprese nel prezzo a corpo fissato in fr. 89'775.45. L’attrice non avrebbe mai
segnalato l’esistenza di modifiche di prezzo, rispettivamente l’esecuzione di
opere supplementari. Il convenuto ha inoltre osservato che a seguito di
numerosi difetti nell’esecuzione dell’opera, il costo degli interventi
correttivi all’impianto elettrico eccederebbe la pretesa di causa e di
conseguenza nulla sarebbe dovuto. In replica l’attrice ha riproposto la sua domanda
di causa, contestando le tesi esposte dalla controparte, confermate da
quest’ultimo con la duplica. Esperita l’istruttoria, nei memoriali conclusivi
le parti hanno mantenuto le rispettive e opposte tesi di fatto e di diritto.
C. Con sentenza 28
ottobre 2015 il Pretore ha accolto la petizione e condannato AP 1 al pagamento
in favore della AO 1 dell’importo di fr. 90'372.- oltre interessi del 5% dal 20
marzo 2010, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell’UE di per tale somma, ponendo spese e ripetibili a
carico del convenuto.
D. Con appello 27
novembre 2015 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere integralmente la petizione, protestando le spese processuali e le
ripetibili di entrambe le sedi di giudizio. Con risposta all’appello 1° febbraio
2016 la AO 1 postula la reiezione del gravame, con protesta di spese giudiziarie
di secondo grado. Gli argomenti delle parti saranno ripresi, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto.
Considerato
in diritto: 1. Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC).
Nella fattispecie l’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica
della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta
inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera, tenuto conto
delle ferie giudiziarie. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
2. Nella decisione
impugnata il Pretore ha accertato che le prestazioni esposte nella fattura doc.
L erano state effettivamente eseguite dall’attrice e, sulla base della perizia,
ha ritenuto congrua la mercede richiesta. In merito all’offerta di cui al doc.
B, allestita dalla AO 1, il primo giudice ha ritenuto che la stessa corrispondeva
a quanto discusso e ai desiderata del committente, non essendoci agli atti
alcuna prova della contrarietà o dell’insufficienza della stessa, la quale era
inoltre stata accettata il 10 marzo 2005 dalla direzione lavori senza
obiezioni. Il Pretore ha pertanto concluso che lavori non previsti nell’offerta
di cui al doc. B erano esclusi dal prezzo forfettario ivi pattuito. Egli, sulla
base delle risultanze istruttorie, ha accertato l’esistenza, in corso d’opera, di
modifiche e migliorie rispetto ai lavori inizialmente previsti, i quali erano
stati “discussi, approvati, ordinati ed eseguiti con il beneplacito della DL
del convenuto” (sentenza impugnata, pag. 6). Il primo giudice ha al proposito
constatato che la direzione lavori ha omesso di richiedere all’attrice una
quantificazione dei costi prima di procedere alla delibera dei lavori come
avrebbe invece dovuto. Sulla base della perizia il primo giudice ha ritenuto corretta
la remunerazione esposta nella fattura doc. L per l’esecuzione delle opere
supplementari. In assenza di prove in merito alle notifiche degli asseriti
difetti fatti valere dal convenuto, il Pretore ha integralmente accolto la
petizione.
3. Preliminarmente si
osserva che l’atto di appello presentato da AP 1 è in buona parte irricevibile
poiché non adeguatamente motivato secondo i presupposti dell’art. 311 cpv. 1
CPC. Per consolidata giurisprudenza l’appellante deve confrontarsi criticamente
con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la
stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appellante deve in altri
termini non solo spiegare per quale motivo le sue argomentazioni sarebbero
fondate, ma anche perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del
primo giudice. La semplice trascrizione delle conclusioni di causa o di altri allegati
di prima istanza o anche solo la riproduzione di ampi stralci degli stessi non
è conforme ai presupposti di motivazione e rende l’atto di appello irricevibile
(DTF 138 III 374 consid. 4.3.1).
In concreto l’appellante
si limita alla testuale trascrizione di quanto già esposto con le conclusioni
15 maggio 2015 (act. XXVI, in particolare consid. 3, 4 e 5, pag. 3 – 10,
corrispondenti parola per parola all’appello, consid. 1, 2.1, 2.2, 2.4, 3, pag.
4 segg.). Le ampie citazioni tratte dall’allegato conclusionale, non essendo al
servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile, rendono queste parti
dell’appello irricevibili, poiché non conformi ai requisiti posti dall’art. 311
cpv. 1 CPC. Ciò riguarda in particolare le argomentazioni sulla natura del
contratto, sull’esistenza di opere supplementari, sul loro costo, sulla
congruità della fattura e sull’asserita carenza della perizia giudiziaria. Nel seguito
saranno pertanto esaminate unicamente quelle censure che hanno una valenza
autonoma rispetto alla parte ricopiata dalle conclusioni.
Ciò premesso, a questo
stadio della lite risulta pertanto che tra le parti è stato concluso un
contratto d’appalto retto dagli artt. 363 segg. CO per la fornitura di opere
elettrotecniche inerente alle prestazioni descritte nell’offerta di cui al doc.
B, che in corso d’opera l’attrice ha eseguito dei lavori supplementari, la cui
fatturazione è stata ritenuta corretta dal perito giudiziario.
4. L’appellante critica
il Pretore per avere concluso che i lavori supplementari e le modifiche in
corso d’opera erano stati “discussi, approvati, ordinati, ed eseguiti con il
beneplacito della DL del convenuto” senza tuttavia essersi chinato sul potere
di rappresentanza dell’architetto __________ __________, da lui incaricato
della progettazione e della direzione lavori. A suo dire, a quest’ultimo difetterebbe
il necessario potere di rappresentanza.
4.1 Si osserva
preliminarmente che l’appellante non ha mai allegato in prima sede la
circostanza secondo cui la direzione lavori non disponeva del necessario potere
di rappresentanza. Il convenuto ha contestato la pretesa dell’attrice
sostenendo che in concreto non vi fosse alcuna prestazione supplementare,
atteso che le parti avevano pattuito un prezzo forfettario e tutte le
prestazioni fatturate erano quindi comprese nella mercede dell’offerta di cui al
doc. B, che l’attrice non avrebbe segnalato l’esistenza di modifiche di prezzo e
Fatti
i bollettini di lavoro non sarebbero stati controfirmati dal committente (risposta,
pag. 3 – 5, duplica, pag. 2 - 6). E’ solo con le conclusioni, e con ciò
tardivamente, che il convenuto ha accennato al fatto che in ogni caso la
direzione lavori non disponeva del necessario potere di rappresentanza. La censura
è pertanto irricevibile non adempiendo i presupposti dell’art. 317 cpv. 1 CPC.
La stessa è inoltre inammissibile per carente motivazione, limitandosi
l’appellante nel suo atto di appello, alla generica citazione di due stralci di
decisioni, senza addurre le circostanze e i motivi che in concreto
permetterebbero di dubitare della buona fede dell’attrice (peraltro presunta,
art. 3 cpv. 1 CC) e sovvertire la decisione del Pretore (art. 311 cpv. 1 CPC).
4.2 La censura è in concreto pure
infondata nel merito. Nel settore della costruzione esiste una presunzione
naturale secondo cui un architetto, specialmente se incaricato della
progettazione e della direzione dei lavori, agisca in nome altrui e, quando
questi si rivolge o fa un’ordinazione all’indirizzo di un imprenditore, si deve
pertanto inferire ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 CO, fatte salve circostanze o indizi
particolari contrari, che egli agisca come mandatario, il cui comportamento è
opponibile direttamente al mandante come se fosse il proprio (Schwager, Die Vollmacht des Architekten,
in: Gauch/Tercier, Le droit de
l’architecte, 3ª ed., n. 799). Vi sono però dei limiti. L’architetto non può compiere
tutti gli atti giuridici; sono esclusi in particolare quelli suscettibili di
generare degli impegni finanziari importanti per il mandante, quali, ad
esempio, l’aggiudicazione di lavori agli appaltatori o il riconoscimento della
liquidazione finale, per svolgere i quali occorrono poteri specifici (sentenze
del Tribunale federale 4A_435/2014 del 5 febbraio 2015, consid. 4.1; 118 II 313 consid. 2a; Schwager,
op. cit., n. 807, pag. 261 e 841, pag. 275). Qualora l’architetto non abbia una
procura esplicita in tal senso, il committente è nondimeno vincolato se, avuto
riguardo alle circostanze, il suo comportamento ha contribuito a
far nascere nella controparte l’impressione dell’esistenza di un potere di
rappresentanza (art. 33 cpv. 3 CO; DTF 120 II 197 consid. 2b/bb; 131 III
151 consid. 3.1, 3.2 e 3.2.1; il tutto con riferimento alla cosiddetta “procura
esterna apparente”), rispettivamente se dal suo silenzio, o quantomeno dai suoi
atti concludenti durante rispettivamente dopo l’esecuzione delle opere, emerge
che vi è stata una ratifica del contratto ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 CO
(sentenza del Tribunale federale 4C.57/1999 del 15 maggio 2000, consid. 4; Schwager, op. cit. n. 870).
4.3 Nel caso di specie non
risulta se all’architetto __________ L__________ è stata conferita una procura
esplicita per aggiudicare i lavori supplementari. Indipendentemente da quanto
effettivamente autorizzato dal committente, dal suo comportamento
Considerandi
l’appaltatrice poteva tuttavia in buona fede ritenere che la direzione lavori
in concreto disponesse dei necessari poteri di rappresentanza. Dagli atti risulta
che il committente era regolarmente informato in merito all’avanzamento dei
lavori, in particolare i verbali di cantiere in cui sono state discusse le
opere supplementari gli sono sistematicamente stati inviati per conoscenza
(doc. M1 – M12). Dalla corrispondenza intercorsa tra la direzione lavori e
l’attrice emerge inoltre che diverse opere sono state eseguite previa decisione
del convenuto (doc. M5: “alimentazione tapparelle da decidere con il
committente”; doc. M6: “gli interruttori….scelti dal committente”). Il teste __________
B__________, tecnico della ditta attrice che ha eseguito i lavori presso
l’abitazione dell’appellante, riferisce di avere allestito il doc. M (il cui
oggetto erano i lavori supplementari) su richiesta della direzione lavori, allo
scopo “di mostrare al cliente cosa era stato eseguito e che non era previsto
inizialmente” (verbale 21 marzo 2013, pag. 2). Egli riferisce inoltre che
alle riunioni di cantiere in cui era discussa l’esecuzione delle opere non
previste dall’offerta “alcune volte partecipava anche il signor AP 1”
(verbale 21 marzo 2013, pag. 3). Lo stesso architetto __________ L__________,
incaricato della direzione lavori, conferma il coinvolgimento del convenuto
nell’avanzamento dei lavori, aggiungendo che per alcune prestazioni, come
l’impianto di domotica o di musica, il committente “si era mosso direttamente”
con gli artigiani, tra cui l’attrice (verbale 21 marzo 2013, pag. 7). Nonostante
il committente fosse a conoscenza dell’evoluzione dei lavori, dagli atti non
risulta che egli sia in qualche modo intervenuto o abbia eccepito qualcosa. Considerato
il genere e la natura delle prestazioni supplementari eseguite, che riguardano
la fornitura d’impianti particolari di alto standing (posa di un idromassaggio
con cielo stellato, impianto di domotica, potenziamento del sistema di allarme
e in generale di tutte le infrastrutture inizialmente previste, impianto musica
centralizzato), che esulano da un’offerta convenzionale di fornitura d’impianti
elettrotecnici come quella di cui al doc. B (perizia, pag. 5), il fatto che il
committente non abbia asseritamente preso coscienza che l’esecuzione di tali
lavori non fosse compresa nell’offerta iniziale appare poco verosimile. Se
anche così fosse, ciò non può certo essere imputato all’attrice, quanto
piuttosto alla direzione lavori, in virtù del suo obbligo di diligenza e d’informazione
(art. 398 CO, Norma SIA 102).
In queste circostanze ben
si può ritenere che il convenuto ha contribuito a far nascere nell’attrice
l’impressione dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza e che le opere in
questione siano state accettate dall’appellante perlomeno per atti concludenti.
8.
Sulla scorta di
quanto precede, l’appello è respinto nella limitata misura in cui è ricevibile,
con conseguente conferma del giudizio impugnato. Le spese processuali di questa
sede seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono quindi
poste a carico dell’appellante. L’attrice, che ha presentato risposta
all’appello tramite un patrocinatore, ha diritto a un’equa indennità per ripetibili,
calcolata secondo i criteri dell’art. 11 Rtar.
Il valore litigioso
supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 27 novembre
2015 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza
la sentenza 28 ottobre 2015 della Pretura di Lugano, Sezione 3, è confermata.
2. Gli oneri
processuali di fr. 7'000.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico,
con l’obbligo di rifondere alla AO 1 fr. 4’000.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-;
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).