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Decisione

12.2015.22

Apprezzamento delle prove, valenza probatoria di un certificato medico redatto dal medico curante

30 luglio 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i due referti bensì complementarietà. Per questi motivi l’inabilità riconosciuta

a AP 1 deve essere parametrata su quattro giorni d’impedimento al lavoro per

infortunio, ritenuto che l’attore, per sua stessa ammissione, lavora quale

avvocato indipendente quattro giorni alla settimana (cfr. petizione pag. 3

punto 5 e 6).

4.3. Per quanto attiene alla quantificazione

dell’importo da riconoscere all’attore, alla luce dell’art. 42 cpv. 2 CO, pare

corretto riferirsi al calcolo orario ammesso dal Pretore nella propria

sentenza, e qui non contestato, di fr. 282.- all’ora per 9 ore, riportato su

quattro giorni lavorativi, per totali fr. 10'152.-. A questo importo va poi

dedotta la somma di fr. 657.- versata dall’assicurazione Swica. L’importo da

versare assomma pertanto a fr. 9'495.-.

La pretesa per perdita di guadagno

di AP 1 va pertanto accolta nella misura indicata sopra.

5.Non può

di contro essere accolta l’ulteriore pretesa di fr. 500.- per spese

preprocessuali avanzata dal ricorrente. Stante la formazione di AP 1, che è

avvocato e dispone pertanto delle conoscenze necessarie che gli avrebbero

permesso di occuparsi personalmente delle trattative con AO 1, il pagamento di

un onorario a una terza persona per la difesa dei propri interessi non si

giustifica.

Neppure può essere

accolta l’ulteriore pretesa di fr. 846.- per la preparazione dell’istanza di

conciliazione e per l’udienza in Pretura. Il ricorrente, che ha agito

personalmente nell’ambito della procedura di conciliazione, non può pretendere alcuna

indennità d’inconvenienza ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, non avendo

egli provveduto a motivare la sua domanda come invece richiesto dalla legge (TF

22 ottobre 2013 4A_355/2013 consid. 4.2; II CCA 26 aprile 2013 inc. n.

12.2012.78).

6.Da quanto

precede ne discende che l’appello deve essere parzialmente accolto. La tassa di

giustizia e le spese di primo e secondo grado seguono la rispettiva soccombenza

delle parti (art 106 CPC). Per quanto attiene alla procedura innanzi al Pretore,

AP 1, che - diversamente da questa sede - ha agito personalmente, non può

pretendere un’indennità per ripetibili (non essendo in tal caso applicabile

l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC; cfr. Rüegg,

Basler Kommentar, n. 21 seg. ad art. 95 CPC; Sterchi,

Berner Kommentar, n. 18 ad art. 95 CPC) e neppure un’indennità per inconvenienti

ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (cfr. consid. 5). In sede di appello,

il ricorrente, che è risultato vincente in maniera preponderante, si è per

contro avvalso del patrocinio di un rappresentante professionista e ha pertanto

diritto ad un’indennità per ripetibili ridotte.

Per tutti questi motivi,

visti gli art. 96 e 106 CPC

decide:

I. Il reclamo (corretto:

appello) 2 febbraio 2015 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza

la sentenza 22 dicembre 2014 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è

così riformata:

1.

La petizione è

parzialmente accolta e, di conseguenza, AO 1 è condannata a pagare a AP 1

l’importo di fr. 9’495.- oltre interessi al 5% dal 24.8.2008.

2.

La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 450.- comprensive dei

fr. 200.- riferiti al procedimento di conciliazione, sono poste a carico

dell’attore in ragione di 1/10 e a carico della convenuta in ragione di 9/10.

3.

Contro la

presente decisione è proponibile il rimedio dell’ appello, da depositare

direttamente al Tribunale d’appello entro 30 giorni a decorrere dalla sua

notificazione.

4.

invariato

Considerandi

II. Le

spese processuali di appello, di complessivi fr. 600.- sono poste a carico

dell’appellante per 1/10 e dell’appellata per 9/10. L’appellata verserà inoltre

all’appellante fr.1'100.- per ripetibili di appello ridotte.

III. Notificazione:

-,

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive

un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).