12.2015.22
Apprezzamento delle prove, valenza probatoria di un certificato medico redatto dal medico curante
30 luglio 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.22
Lugano
30 luglio 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2013.50 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 4 febbraio
2013 da
AP
1
ora
rappr. dall’avv.,
contro
AO
1
rappr. dall’avv.dott. RA 1
con cui l’attore chiede la
condanna della controparte al pagamento di complessivi
fr. 11'041.- a titolo di risarcimento danni, oltre interessi,
richieste avversate dalla
convenuta che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore con sentenza 22
dicembre 2014 ha accolto limitatamente all’importo di fr. 1'881.- oltre
interessi,
appellante l’attore che con
reclamo (corretto: appello) 2 febbraio 2015 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione con protesta di
tasse, spese e ripetibili,
mentre che la convenuta con
risposta del 9 marzo 2015 postula la reiezione del gravame pure con protesta
delle ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 24 agosto 2008 la barca a
remi su cui si trovava AP 1 è stata urtata da un motoscafo cabinato guidato da
G__________, assicurato presso AO 1. A seguito dello scontro AP 1 è caduto in
acqua. Soccorso dal proprietario del motoscafo egli è stato prontamente accompagnato
al pronto soccorso dell’Ospedale regionale di Lugano, sede Italiano (in
seguito: ORL) dove, dopo essere stato visitato, gli è stato rilasciato un
certificato d'incapacità lavorativa al 100% per il giorno dell’incidente (una
domenica) e per quello seguente, ovvero per il 25 agosto 2008, sottoscritto dal
medico assistente dr.ssa U__________ (cfr. doc. C e documenti richiamati
dall'EOC).
Il giorno successivo all’incidente
(e non il giorno stesso come erroneamente indicato nella sentenza di prima
istanza) egli è stato visitato dal suo medico curante, dr. med. N__________, il
quale gli ha riconosciuto un’inabilità lavorativa al 100% dal 24 agosto al 29
agosto 2008 e gli ha prescritto nel contempo delle sedute di fisioterapia (doc.
D).
B. A seguito dell’incidente AP
1 ha ricevuto, sulla base di un contratto privato di copertura assicurativa,
l’importo di
fr. 657.- dall’assicurazione Swica. Egli ha inoltre avanzato delle pretese nei
confronti di AO 1,compagnia presso cui era assicurato il detentore del natante
investitore. Tra le parti sono state avviate delle trattative che non hanno
però permesso di trovare un accordo bonale.
C. Previo tentativo di
conciliazione (CM.2012.514), il 4 febbraio 2013 AP 1 ha quindi inoltrato una
petizione con cui ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di
complessivi fr. 11'041.- a titolo di risarcimento danni, oltre interessi. In
breve, egli ha sostenuto di essere stato inabile al lavoro al 100% dal 24 al 29
agosto 2008 a seguito delle contusioni riportate nell’incidente di cui era
stato vittima. Tale incapacità lavorativa sarebbe provata dal certificato
redatto dal suo medico curante, dr. N__________. L’attore avanza pertanto una
richiesta di risarcimento per la perdita di reddito subita a seguito
dell’impossibilità di esercitare la propria attività di avvocato indipendente per
quattro giorni nonché per gli ulteriori costi sopportati, che egli quantifica
in complessivi
fr. 11’041.-.
La convenuta si è opposta alla
petizione ed ha contestato le pretese creditorie dell’attore. In sintesi, essa
ha contestato la forza probatoria del certificato d’inabilità lavorativa
redatto dal medico curante e ha posto l’accento sul fatto che il referto
stilato dal medico del pronto soccorso dell’ORL riconoscesse un’inabilità del
100% unicamente per il giorno successivo all’incidente, ovvero per il solo 25
agosto 2008. A detta della convenuta, sulla base della giurisprudenza federale,
deve essere riconosciuta una forza probatoria maggiore a questo referto in
quanto redatto da un medico imparziale e senza particolari legami con il
paziente. All’attore deve pertanto essere riconosciuta un’inabilità lavorativa
di un solo giorno così come attestato dal medico dell’ORL. AO 1 contesta
inoltre le metodologie di calcolo proposte dall’attore per quantificare il
danno subito.
Esperita l’istruttoria, le parti
hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi allegati
conclusivi esse hanno riconfermato le proprie antitetiche posizioni.
D. Con sentenza 22 dicembre
2014 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione condannando la convenuta
al pagamento di fr. 1'881.-, oltre interessi.
E. Con reclamo (corretto:
appello) 2 febbraio 2015 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere integralmente la petizione e condannare la convenuta al
pagamento di fr. 11'041.- oltre interessi.
e considerato,
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che
trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore
è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
Nelle controversie patrimoniali
la sentenza del Pretore è impugnabile mediante appello entro il termine di 30
giorni se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella
decisione raggiunge almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC). Nel caso
concreto sia nella petizione che nelle conclusioni l’attore ha quantificato la
sua pretesa in fr. 11'041.-, di modo che la decisione 22 dicembre 2014 è con
ogni evidenza appellabile. Manifestamente errata è pertanto l’indicazione
contenuta nella sentenza pretorile secondo cui “contro la presente decisione
è proponibile il rimedio del reclamo” (cfr. sentenza impugnata pag. 3).
Per quanto attiene alla tempestività,
l’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione
di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel
termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 10 febbraio 2015. Ciò posto,
nulla osta alla trattazione del gravame.
2. Nella propria sentenza il
Pretore, dopo avere esposto brevemente i fatti, ha ritenuto che, alla luce
della giurisprudenza federale, il rapporto medico allestito dall’EOC fosse
probatoriamente più convincente rispetto a quello allestito dal medico curante.
Egli ha pertanto ridimensionato le pretese fatte valere in giudizio dall’attore
parametrandole su un solo giorno d’impedimento al lavoro a seguito d’infortunio.
Relativamente alla loro quantificazione, il magistrato, alla luce dei disposti
dell’art. 42 cpv. 2 CO, ha considerato una tariffa oraria di fr. 282.- per 9
ore lavorative giornaliere; all’importo così ottenuto egli ha dedotto quanto
percepito da AP 1 dall’assicurazione Swica. Il primo giudice non ha per contro
riconosciuto alcun compenso per l’attività svolta dal consulente sinistri e
neppure un’indennità per inconvenienti all’attore.
3. Con il reclamo (corretto:
appello) l’appellante lamenta un errato apprezzamento delle prove da parte del
giudice di prime cure e, in particolare, contesta la valutazione pretorile che
riconosce maggiore forza probante al certificato redatto dal medico dell’EOC
rispetto a quello allestito dal medico curante. Nel contempo AP 1 censura la
sentenza di prima istanza laddove non ha riconosciuto la rifusione dei costi
preprocessuali necessari per evadere la questione assicurativa.
4. Nella prima parte del
proprio allegato ricorsuale AP 1 rimprovera al Pretore di avere escluso a priori
l’attendibilità del certificato medico redatto dal dr. N__________ e questo non
perché il documento in questione attestasse il falso ma semplicemente perché
proveniente dal suo medico curante. A detta del ricorrente il primo giudice non
si sarebbe soffermato a valutare la veridicità di quanto indicato nel documento
e se fosse plausibile che un colpo alla schiena potesse manifestare delle
conseguenze anche alcune ore dopo i fatti e non solo immediatamente.
4.1. L’art. 157 CPC sancisce il
principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice. Questo
principio vale naturalmente anche per i certificati medici, il cui
apprezzamento sottostà ai principi generali validi per tutti i mezzi di prova, con
riguardo evidentemente alle specificità ad essi connesse. Certificati medici
discordanti vanno valutati tenendo conto delle circostanze concrete e di
eventuali altre risultanze istruttorie (cfr. Cocchi/Trezzini/Bernasconi,
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), ad art. 157
CPC, pag. 729).
4.2. Nel caso concreto il Pretore
confrontato con due certificati medici - almeno all’apparenza- discordanti tra
loro, ha ritenuto che quello redatto dal medico del pronto soccorso dell’ORL
fosse più convincente. Al riguardo il primo giudice si è limitato ad indicare che,
provenendo il certificato su cui l’attore fonda la propria pretesa dal suo
medico curante “già per questa ragione dev’essere valutato assai prudentemente
(secondo la giurisprudenza”) e che il rapporto allestito dall’EOC “appare
dettagliato, approfondito e di certo probatoriamente ben più convincente
rispetto al doc. D” (sentenza cit. pag. 2 a metà). Tale presa di posizione pare eccessivamente sbrigativa; nella propria sentenza il magistrato ha infatti
omesso di chinarsi in maniera puntuale sul contenuto dei due documenti, aspetto
che si rivela invece decisivo per poter apprezzare correttamente la portata probatoria
dei due referti.
4.2.1. Relativamente alla
problematica qui in esame è necessario ricordare che la giurisprudenza a cui fa
riferimento il Pretore nella propria sentenza invita unicamente alla cautela
nella valutazione dei certificati allestivi dai medici curanti, essa non ne sminuisce
però la forza probante a priori, ma anzi il Tribunale federale invita i giudici
a valutare l’attendibilità di questi rapporti sulla base di tutte le
circostanze. E’ proprio l’Alta Corte a dire chiaramente che l’assunto secondo il
quale il medico curante tenderà, in caso di dubbio, ad esprimersi in favore del
proprio paziente deve essere relativizzato (cfr. per tutte DTF 125 V 351; BJM
1989 pag. 31). In sentenze successive il Tribunale federale ha avuto modo di
precisare la sua giurisprudenza e ha dichiarato esplicitamente che escludere a
priori la fedefacenza di questi certificati è arbitrario. Nel contempo l’Alta
Corte ha riconosciuto l’importanza delle conoscenze specifiche che solo un
medico curante può avere sullo stato di salute del paziente derivanti dalla
cura su più anni (cfr. per tutte sentenza del TF del 21 dicembre 2005 inc.
4P.254/2005 consid. 4.2 con rinvii, anche in JAR 2006 pag. 396 segg.). E’
pertanto proprio il medico curante colui che può avere una visione più completa
dello stato di salute del paziente.
4.2.2. Precisato quanto sopra è ora
necessario esaminare in maniera più approfondita i due rapporti medici.
Per quanto attiene al certificato
redatto al pronto soccorso dell’ORL il 24 agosto 2008 (doc. C) si osserva che la
relatrice dello stesso, la dottoressa U__________, è un medico assistente in chirurgia
e non, pertanto, un medico esperto. Il documento, redatto in un italiano
approssimativo, attesta una “contusione emitorace destro” e riferisce di
“(…) forte dolore all’emitorace destro e anche dolori alla gamba
destra, con inizialmente problemi muovere la gamba”. Dal referto si evince
che la “visita” ha messo in evidenza un “ematoma emotorace dorsale
destro livello scapola fino caudale costale livello Th1; dolore alla palpazione
dorsale emitorace destro (…)”. Quale terapia la dottoressa ha prescritto una
cura analgesica. Nel contempo essa ha attestato “un’incapacità di lavoro del
100% dal 24.8.2008 al 25.8.2008” ed ha dato indicazioni al paziente di
recarsi dal suo medico curante già il giorno successivo; infatti alla voce “Procedere/
Osservazioni” essa ha specificato “controllo clinico presso suo studio
domani”, ciò che AP 1 ha fatto.
Da qui il secondo certificato agli
atti. Lo stesso è stato redatto il 25 agosto 2008 dal dottor N__________,
medico specialista FMH in medicina interna con proprio studio a Viganello. Nel
proprio referto questi ha diagnosticato “(…) incidente nautico con
contusioni multiple. Contratture cervicali”, ed ha prescritto al paziente 5
sedute di fisioterapia con “massaggi e analgesia cervico dorsale”. Nel
contempo egli ha riconosciuto all’attore una inabilità lavorativa per
infortunio dal 24 agosto al 29 agosto 2008 (doc. D).
Dall’incarto si evince che vi è sostanziale
congruenza tra i due referti per quel che concerne la diagnosi e la
prescrizione di una terapia analgesica, anche se di natura diversa. Il primo
medico infatti ha optato per una cura farmacologica, alla quale il secondo ha
affiancato delle misure fisioterapiche. Discordanza parrebbe invece esservi
relativamente alla durata dell’incapacità di lavoro che, come illustrato sopra,
il primo medico limita al 25 agosto mentre il medico curante estende sino al 29
agosto 2008. A questo proposito è necessario però sottolineare che il primo
referto rinvia in modo esplicito a un nuovo controllo clinico presso il medico
curante previsto per il giorno successivo (doc. C in fine). Alla luce di questo
rinvio e tenuto conto della particolarità delle mansioni attribuite al Servizio
di pronto soccorso, che si caratterizzano per una presa a carico puntuale circoscritta
all’urgenza medica del paziente, il riconoscimento da parte della dottoressa U__________
di un’inabilità lavorativa limitata al periodo che va dal momento
dell’incidente alla prevista nuova visita medica pare logica e
deontologicamente corretta. Proprio perché un nuovo controllo era in programma,
non avrebbe avuto senso per il primo medico estendere la durata dell’inabilità
lavorativa oltre il 25 agosto 2008. Di fatto, indirizzando AP 1 al proprio
medico curante, il medico del pronto soccorso, ritenendo possibile
un’evoluzione della situazione riscontrata nell’immediatezza dell’evento
traumatico, ha demandato a quest’ultimo il compito di effettuare, il giorno
successivo, una nuova valutazione dello stato clinico del paziente e, di
conseguenza, anche dell’eventuale perdurare dell’inabilità lavorativa. Sulla
base di quanto constatato il 25 agosto 2008, il medico N__________ ha ritenuto
sussistessero gli estremi per prescrivere delle sedute di fisioterapia e prolungare
il periodo di incapacità lavorativa sino al 29 agosto 2008. Dall’incarto non
emergono elementi per mettere in dubbio l’attendibilità della sua valutazione.
Tutto ben ponderato, diversamente
da quanto ritenuto dal Pretore, non pare esservi contraddizione sostanziale tra
Fatti
i due referti bensì complementarietà. Per questi motivi l’inabilità riconosciuta
a AP 1 deve essere parametrata su quattro giorni d’impedimento al lavoro per
infortunio, ritenuto che l’attore, per sua stessa ammissione, lavora quale
avvocato indipendente quattro giorni alla settimana (cfr. petizione pag. 3
punto 5 e 6).
4.3. Per quanto attiene alla quantificazione
dell’importo da riconoscere all’attore, alla luce dell’art. 42 cpv. 2 CO, pare
corretto riferirsi al calcolo orario ammesso dal Pretore nella propria
sentenza, e qui non contestato, di fr. 282.- all’ora per 9 ore, riportato su
quattro giorni lavorativi, per totali fr. 10'152.-. A questo importo va poi
dedotta la somma di fr. 657.- versata dall’assicurazione Swica. L’importo da
versare assomma pertanto a fr. 9'495.-.
La pretesa per perdita di guadagno
di AP 1 va pertanto accolta nella misura indicata sopra.
5.Non può
di contro essere accolta l’ulteriore pretesa di fr. 500.- per spese
preprocessuali avanzata dal ricorrente. Stante la formazione di AP 1, che è
avvocato e dispone pertanto delle conoscenze necessarie che gli avrebbero
permesso di occuparsi personalmente delle trattative con AO 1, il pagamento di
un onorario a una terza persona per la difesa dei propri interessi non si
giustifica.
Neppure può essere
accolta l’ulteriore pretesa di fr. 846.- per la preparazione dell’istanza di
conciliazione e per l’udienza in Pretura. Il ricorrente, che ha agito
personalmente nell’ambito della procedura di conciliazione, non può pretendere alcuna
indennità d’inconvenienza ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, non avendo
egli provveduto a motivare la sua domanda come invece richiesto dalla legge (TF
22 ottobre 2013 4A_355/2013 consid. 4.2; II CCA 26 aprile 2013 inc. n.
12.2012.78).
6.Da quanto
precede ne discende che l’appello deve essere parzialmente accolto. La tassa di
giustizia e le spese di primo e secondo grado seguono la rispettiva soccombenza
delle parti (art 106 CPC). Per quanto attiene alla procedura innanzi al Pretore,
AP 1, che - diversamente da questa sede - ha agito personalmente, non può
pretendere un’indennità per ripetibili (non essendo in tal caso applicabile
l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC; cfr. Rüegg,
Basler Kommentar, n. 21 seg. ad art. 95 CPC; Sterchi,
Berner Kommentar, n. 18 ad art. 95 CPC) e neppure un’indennità per inconvenienti
ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (cfr. consid. 5). In sede di appello,
il ricorrente, che è risultato vincente in maniera preponderante, si è per
contro avvalso del patrocinio di un rappresentante professionista e ha pertanto
diritto ad un’indennità per ripetibili ridotte.
Per tutti questi motivi,
visti gli art. 96 e 106 CPC
decide:
I. Il reclamo (corretto:
appello) 2 febbraio 2015 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza
la sentenza 22 dicembre 2014 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è
così riformata:
1.
La petizione è
parzialmente accolta e, di conseguenza, AO 1 è condannata a pagare a AP 1
l’importo di fr. 9’495.- oltre interessi al 5% dal 24.8.2008.
2.
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 450.- comprensive dei
fr. 200.- riferiti al procedimento di conciliazione, sono poste a carico
dell’attore in ragione di 1/10 e a carico della convenuta in ragione di 9/10.
3.
Contro la
presente decisione è proponibile il rimedio dell’ appello, da depositare
direttamente al Tribunale d’appello entro 30 giorni a decorrere dalla sua
notificazione.
4.
invariato
Considerandi
II. Le
spese processuali di appello, di complessivi fr. 600.- sono poste a carico
dell’appellante per 1/10 e dell’appellata per 9/10. L’appellata verserà inoltre
all’appellante fr.1'100.- per ripetibili di appello ridotte.
III. Notificazione:
-,
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive
un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).