12.2015.222
Appalto - garanzia per difetti
19 maggio 2017Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.222
Lugano
19 maggio 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa ordinaria appellabile - inc. n. OR.2012.8 della Pretura
del Distretto di Leventina (già inc. n. OA.2008.16 della Pretura del Distretto
di Blenio) - promossa con petizione 7 novembre 2008 da
AP
1
rappr. dallo
contro
AO
1
rappr. da RA 2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 38'331.20 oltre interessi
al 5% dal 4 ottobre 2008 e l’iscrizione per tale somma di un’ipoteca legale
definitiva sulla part. n. __________ RFD di __________;
domanda avversata dal
convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza
30 ottobre 2015 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto al pagamento
di fr. 7'315.20 oltre interessi al 5% dal 7 novembre 2008, somma per cui ha
pure fatto iscrivere l’ipoteca legale definitiva;
appellante l'attrice con
appello 1° dicembre 2015, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nella primavera del 2008 AO
1 ha incaricato AP 1, alla quale è in seguito subentrato il consorzio formato
dalla stessa società e da R__________ __________, di effettuare dei lavori di
ristrutturazione nel suo rustico sito sulla part. n. __________ RFD di __________.
Il 30 settembre 2008 (doc. D) il
consorzio appaltatore ha inviato al committente la “liquidazione lavori al
22.8.2008” concludente per un saldo a suo favore di fr. 39'226.45, somma che il
4 ottobre 2008 è stata corretta da G__________ __________, conoscente delle
parti che in precedenza aveva svolto il ruolo di progettista e si era pure occupato
della delibera dei lavori, a fr. 38'331.20, con contestuale apposizione della
sua firma quale “DL”.
2. Con petizione 7 novembre
2008 AP 1, agente per sé e quale cessionaria delle pretese di R__________ __________
(doc. H), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Blenio,
per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 38'331.20 oltre interessi al
5% dal 4 ottobre 2008 e l’iscrizione per tale somma di un’ipoteca legale
definitiva sul fondo oggetto degli interventi.
Il convenuto si è integralmente opposto
alla petizione.
3. Esperita l’istruttoria di
causa, nell’ambito della quale è in particolare stata esperita la perizia di un
arbitratore, e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore del
Distretto di Leventina, al quale la causa era stata nel frattempo trasmessa a
seguito dell’esclusione del Pretore del Distretto di Blenio frattanto
subentrato a quello inizialmente adito, con la sentenza 30 ottobre 2015 qui
oggetto di impugnativa, ritenendo che dal saldo della mercede dovuta
all’attrice, a suo giudizio di fr. 27'315.20, dovesse essere dedotto unicamente
il minor valore di fr. 20'000.- per i difetti dell’opera (fr. 15'000.- per la
cattiva esecuzione del drenaggio e fr. 5'000.- per un muro “non in squadra”),
ha parzialmente accolto la petizione (dispositivo n. 1) ed ha così condannato il
convenuto al pagamento di fr. 7'315.20 oltre interessi al 5% dal 7 novembre
2008 (dispositivo n. 1.1), somma per la quale ha pure fatto iscrivere l’ipoteca
legale definitiva (dispositivo n. 1.2), ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'500.-
e le spese di fr. 2’300.- a carico del convenuto per 1/5 e per 4/5 a carico dell’attrice,
tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 3'000.- a titolo di ripetibili parziali
(dispositivo n. 2).
4. Con l’appello 1° dicembre
2015 che qui ci occupa, su cui il convenuto non si è espresso, l’attrice,
ribadendo che la mercede ancora dovutale fosse quella di fr. 38'331.20 da lei
azionata e contestando che da quella somma dovessero essere dedotti fr. 20'000.-
per il minor valore dell’opera, ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel
senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi.
5. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).
Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella
data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto
cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura
civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna,
che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo
quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
6. Nella sua decisione il
Pretore ha innanzitutto rilevato, per quanto atteneva alla determinazione del
saldo della mercede di spettanza dell’attrice, che l’arbitratore, il quale a p.
4 del suo referto di completazione si era limitato a quantificarla in fr. 18'331.20
visto che “ai fr. 38'331.20 fatturati e controllati / sottoscritti dalla
direzione lavori, devono essere detratti fr. 20'000.-”, nulla aveva
espresso in merito, omettendo così di pronunciarsi sulla congruità della stessa
per rapporto ai lavori effettivamente eseguiti. Ciò premesso, atteso che
entrambe le parti dovevano assumersi i rischi relativi alla rinuncia alla
perizia giudiziaria e tenuto altresì conto da una parte che l’onere della prova
circa la congruità della mercede gravava l’attrice rispettivamente dall’altra
del ruolo di direttore dei lavori assunto da G__________ __________, ha
ritenuto che si potesse equitativamente dipartire, per risolvere la questione,
dal saldo della liquidazione (doc. D), di fr. 38'331.20, e togliere le poste,
di fr. 11'016.-, che in quel documento erano state oggetto di critiche o di
annotazioni da parte del direttore dei lavori (e meglio quelle riguardanti i
distanziatori a cavalletto di fr. 640.-, il materiale di fr. 150.-, la
fornitura e la posa della carta catramata di fr. 1'500.-, la fornitura della
malta apparentemente già conteggiata di fr. 150.- e le opere murarie di
innalzamento del tetto di fr. 8'576.-), ciò che permetteva di quantificare la
mercede dovuta in fr. 27'315.20.
6.1. In questa sede l’attrice ha ribadito
che il saldo della mercede dovutale era invece quello di fr. 38'331.20 da lei
azionato. L’arbitratore aveva in effetti quantificato in tale misura le sue
spettanze residue (cfr. referto di completazione peritale p. 4), senza che le
sue conclusioni, oltretutto inappellabili, fossero state contestate dal
convenuto; per altro, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, lo stesso G__________
__________, controfirmando in qualità di direttore dei lavori la liquidazione
da lui così corretta (cfr. doc. D), aveva riconosciuto in modo vincolante, per
il convenuto, la fondatezza di quella somma. Del resto il buon fondamento delle
critiche e delle annotazioni sollevate in quel documento dal direttore dei
lavori, a seguito delle quali il Pretore aveva dedotto da quella somma fr.
11'016.-, non era stato minimamente dimostrato.
6.2. La censura, del tutto
pertinente, merita di essere accolta.
È in effetti vero
che l’arbitratore aveva quantificato in fr. 38'331.20 le spettanze residue
dell’attrice, laddove aveva rilevato, rispondendo a un’esplicita domanda in tal
senso, che “ai fr. 38'331.20 fatturati e controllati / sottoscritti dalla
direzione lavori, devono essere detratti fr. 20'000.-” relativi ai difetti “e
che i restanti fr. 18'331.20 devono essere versati quale saldo finale”
all’attrice (cfr. referto di completazione peritale p. 4), senza che quel suo accertamento,
che per altro doveva essere di natura inappellabile (cfr. ordinanza 27 aprile
2011; cfr., sulla valenza di un referto di arbitratore, Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 751 ad art. 247), fosse stato
contestato dal convenuto in sede conclusionale, dal che il suo carattere
vincolante. La conclusione dell’arbitratore era in ogni caso corretta, visto e
considerato che G__________ __________, a cui il Pretore aveva riconosciuto il
ruolo di direttore dei lavori (senza che tale assunto sia qui stato censurato
dalle parti), aveva a suo tempo ammesso in modo vincolante, per il convenuto,
controfirmando in quel suo ruolo la liquidazione da lui così corretta (cfr.
doc. D), la fondatezza di quella somma: nonostante, come rilevato anche dal
Pretore, il fatto di essere direttore dei lavori non sia ancora sufficiente, in
assenza di un’esplicita procura in tal senso, per ammettere la sua facoltà di
riconoscere una liquidazione per il committente (DTF 118 II 313 consid. 2a; TF
25 agosto 2003 4C.93/2003 consid. 5.2.2, 5 febbraio 2015 4A_435/2014 consid.
4.1), nel caso concreto l’attrice ha in effetti dimostrato che una tale procura
gli era stata conferita per atti concludenti nella forma di una “procura
esterna apparente”, nella misura in cui il convenuto già in precedenza aveva provveduto
a pagare (cfr. doc. D, alla voce “acconti ricevuti”) la liquidazione parziale
“dal 13.5.2008 al 2.7.2008”, corretta in fr. 42'575.15 (doc. G), solo dopo che
la stessa era per l’appunto stata controfirmata per accettazione dal medesimo
direttore dei lavori (II CCA 26 maggio 2015 inc. n. 12.2014.60, 5 novembre 2015
inc. n. 12.2014.35).
Ed è oltretutto altrettanto vero
che la fondatezza delle critiche e delle annotazioni sollevate a suo tempo alla
liquidazione di cui al doc. D, che avevano indotto il Pretore a dedurre da
quella somma fr. 11'016.-, non era stata dimostrata, non potendo bastare le sole,
generiche, riserve apposte su quel documento dal direttore dei lavori (l’inserimento
di frecce, punti di domanda e/o esclamativi, talora con commenti quali “bei
prezzi!” o “cosa?”, accanto ad alcune posizioni), neppure suffragate dalle
necessarie prove. Del resto tali deduzioni nemmeno erano mai state rivendicate
dal convenuto.
7. Esprimendosi sul tema della
garanzia per i difetti, da lui trattato in base agli art. 367 segg. CO (le
disposizioni della norma SIA 118 non potendo a suo giudizio essere applicate),
il Pretore ha come detto dedotto dalle spettanze dell’attrice, a titolo di
minor valore dell’opera, fr. 15'000.- per la cattiva esecuzione del drenaggio ed
altri fr. 5'000.- per un muro “non in squadra”.
Per quanto riguardava il
primo difetto ha ritenuto da una parte che lo stesso, di natura occulta, fosse
stato notificato tempestivamente o comunque che l’attrice abusasse del suo
diritto a sostenere il contrario, lo stesso essendo stato indicato essere una
delle possibili cause delle infiltrazioni già con lo scritto 7 ottobre 2008 (doc.
14) nonostante la sua effettiva esistenza sia poi stata accertata solo in
seguito e meglio con la consegna del referto dell’arbitratore; ed ha rilevato
dall’altra che la mancata verifica rispettivamente la carente sorveglianza dell’attrice
da parte del direttore dei lavori, che non aveva avuto da ridire al momento in
cui i tubi del drenaggio erano stati reinterrati (testi I__________ __________
e G__________ __________), non era tale da escludere o limitare la misura della
garanzia per difetti, visto che al momento delle omissioni di quest’ultimo
l’opera non era ancora terminata, rispettivamente che il convenuto e per esso il
direttore dei lavori non si erano impegnati nei confronti della controparte di
verificarne l’operato, tanto più che quest’ultima non poteva non riconoscere
l’erronea esecuzione del drenaggio.
Analoghe considerazioni sono
state da lui formulate con riferimento al secondo difetto: egli ha ritenuto da
una parte che lo stesso, questa volta di natura palese, fosse stato notificato
tempestivamente, essendo stato segnalato già nel corso della riunione avvenuta
il 29 settembre 2008 (cfr. testi I__________ __________ e G__________ __________)
a fronte della consegna dell’opera avvenuta 5 giorni prima, ed ha rilevato
dall’altra che la cattiva esecuzione del muro, che neppure sembrerebbe essere
stata ordinata dal direttore dei lavori (cfr. teste G__________ __________), avrebbe
dovuto essere riconosciuta dall’attrice, la quale avrebbe dunque dovuto segnalare
al convenuto l’inadeguatezza di un eventuale ordine in tal senso e declinare la
sua responsabilità.
7.1. In questa sede l’attrice ha
nuovamente contestato che dal saldo residuo a suo favore dovesse essere dedotta
una somma di complessivi fr. 20'000.- per il minor valore dell’opera.
Per quanto riguardava la
cattiva esecuzione del drenaggio, consistente nella posa delle quote di
drenaggio ad un’altezza non corretta, essa ha rilevato da una parte che il
difetto, di natura non occulta, non era stato notificato tempestivamente, potendo
e dovendo essere immediatamente testato e verificato, ed ha evidenziato
dall’altra che il fatto che l’intervento fosse stato fatto per “andare incontro
ai desideri della committenza” e il fatto che il direttore dei lavori, dopo
aver ritenuto che l’opera fosse stata “ben fatta” sia pure senza aver
controllato le quote, avesse allora autorizzato il reinterro dei tubi del
drenaggio, era tale da escludere o limitare grandemente la misura della
garanzia per difetti, poco importando se a quel momento l’opera non fosse
ancora terminata. Oltretutto, sino ad oggi, non le era mai stato assegnato
alcun termine per sanare l’opera o per rifarla a nuovo, ciò che valeva come accettazione.
Con riferimento al muro “non in
squadra” essa ha evidenziato da una parte che il difetto non era stato
notificato tempestivamente, non essendo stato provato che lo stesso fosse stato
segnalato già nel corso di una riunione avvenuta il 29 settembre 2008, ed ha
rilevato dall’altra che la squadratura del muro era stata così eseguita per
compiacere la committenza (cfr. lettera 20 dicembre 2008 del convenuto al
Municipio di __________ [n. 60] nel plico doc. rich.), che era malvenuta a
considerarla ora un difetto.
7.2. Le censure con cui l’attrice
ha contestato l’esistenza di un minor valore di fr. 15'000.- per la cattiva
esecuzione del drenaggio, consistente nella posa dei tubi di drenaggio ad
un’altezza non corretta (con una loro posa al di sopra della quota della platea
e della pavimentazione interna), devono essere disattese.
L’attrice non può essere
seguita laddove ha preteso che il drenaggio fosse stato realizzato così per
“andare incontro ai desideri della committenza” e dunque neppure costituisse un
difetto: la circostanza è in effetti irricevibile, essendo stata sollevata per
la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI e contrario;
Cocchi/Trezzini, op. cit., m.
28 segg. ad art. 78), e comunque non è stata provata, fermo restando che in
questa sede, in violazione dell’obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
nemmeno sono state indicate le eventuali risultanze probatorie che la dovrebbero
confermare.
Del tutto infondata è poi la sua
tesi secondo cui il difetto in questione non sarebbe di natura occulta, ma piuttosto
di natura palese, per cui doveva essere immediatamente testato e verificato: il
difetto inerente a un drenaggio, essendo relativo alla parte di un’opera che al
momento della consegna non è più visibile siccome sotterrata, è in effetti “irriconoscibile
coll’ordinaria verificazione all’atto del ricevimento” dell’opera (art. 370
cpv. 1 CO) e costituisce pertanto un difetto di natura occulta (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n.
2078), a meno che - ciò che non è qui il caso - il contratto d’appalto fosse
riferito a quel solo intervento. Per il resto, le considerazioni con cui il
Pretore aveva ritenuto che il difetto occulto fosse stato notificato
tempestivamente o comunque che l’attrice abusasse del suo diritto a sostenere
il contrario, non sono state censurate in questa sede e devono con ciò essere
considerate assodate.
È pure a torto che l’attrice ha rilevato
che il comportamento del direttore dei lavori, il quale, dopo aver ritenuto che
l’opera fosse stata “ben fatta” sia pure senza aver controllato le quote, aveva
allora autorizzato il reinterro dei tubi del drenaggio, era tale da escludere o
limitare grandemente la misura della garanzia per difetti: la sua piena responsabilità
deve in effetti essere confermata già per il solo fatto, da lei stessa pacificamente
ammesso, che il direttore dei lavori non aveva controllato le quote dei
drenaggi e dunque nemmeno era a conoscenza del difetto (Gauch, op. cit., n. 2057); per il resto, non si può che
ribadire, come già evidenziato dal Pretore (senza che quell’assunto sia stato da
lei censurato in questa sede), che la mancata verifica rispettivamente la
carente sorveglianza della stessa da parte del direttore dei lavori non era
tale da escludere o limitare la misura della garanzia per difetti, visto che il
convenuto e per esso il direttore dei lavori non si erano impegnati nei suoi confronti
di verificarne l’operato ed essa non poteva non riconoscere l’erronea
esecuzione del drenaggio (Gauch,
op. cit., n. 2057 seg.; II CCA 5 settembre 2001 inc. n. 12.2000.197, 9 luglio
2007 inc. n. 12.2006.81).
Parimenti priva di fondamento è
infine l’argomentazione con cui l’attrice ha lamentato il fatto che, sino ad
oggi, non le fosse mai stato assegnato alcun termine per sanare l’opera o per rifarla
a nuovo, ciò che a suo dire valeva come accettazione: l’art. 368 CO permette in
effetti al committente di scegliere tra la riparazione del difetto, il
riconoscimento del minor valore e, ma solo in caso di difetti gravissimi, la
ricusazione dell’opera, senza che una di queste opzioni sia prioritaria (Gauch, op. cit., n. 1487 segg. e in
particolare n. 1490), e nel caso concreto il convenuto, in risposta (p. 10 e 12
seg.), aveva optato per il minor valore.
7.3. È invece a ragione, come si
dirà, che l’attrice si è opposta al riconoscimento di un minor valore
dell’opera di fr. 5'000.- con riferimento all’esecuzione di un muro “non in
squadra”.
Nonostante essa non possa
essere seguita laddove ha preteso che la squadratura del muro fosse stata
eseguita in tal modo per compiacere la committenza, quella circostanza essendo
irricevibile, siccome sollevata per la prima volta solo in sede conclusionale
(art. 78 CPC/TI e contrario; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ibidem), ed essendo oltretutto infondata siccome non provata, in
quanto la lettera 20 dicembre 2008 del convenuto al Municipio di __________
(nel plico doc. rich.) che a suo dire dovrebbe confermarla era in realtà del
tutto silente al riguardo, è in effetti con pertinenza che essa ha censurato
l’assunto pretorile secondo cui il difetto era stato notificato tempestivamente:
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, dalle testimonianze
di I__________ __________ e di G__________ __________, che a suo giudizio
avrebbero confermato che il difetto era stato segnalato già nel corso di una
riunione avvenuta il 29 settembre 2008, non è infatti possibile evincere che
quella riunione fosse avvenuta proprio quel giorno, entrambi i testi avendo
riferito di non ricordare in che data quella riunione, sia pure avvenuta quando
Fatti
i lavori erano già finiti e a seguito della presentazione della liquidazione, si
fosse svolta, rispettivamente se il sopralluogo in cantiere ove si era pure
discusso del tema fosse avvenuto prima o dopo quella riunione (cfr. testi I__________
__________ p. 2 e G__________ __________ p. 8); atteso che, a fronte della
consegna dell’opera che per il Pretore era avvenuta il 24 settembre 2008, ossia
5 giorni prima del 29 settembre 2008 (senza che tale assunto sia qui stato
censurato dalle parti), il difetto risulta così essere stato comunicato per la
prima volta solo con lo scritto 7 ottobre 2008 (doc. 14, non essendo stato
provato quanto ulteriormente riportato in quel documento, secondo cui il
problema sarebbe già stato “più volte verbalizzato con le parti interessate”),
la sua notifica, a 13 giorni di distanza, dev’essere considerata tardiva (in
tal senso II CCA 30 aprile 2010 inc. n. 12.2009.41; cfr. pure TF 10 dicembre
1997 4C.517/1996 consid. 2b e II CCA 25 agosto 2014 inc. n. 12.2013.64, secondo
cui un tempo di reazione di almeno 10 giorni è eccessivo, specie come qui, in
Considerandi
presenza di un difetto facilmente riconoscibile).
8.
Ne discende, in parziale
accoglimento dell’appello dell’attrice, che la petizione dev’essere accolta per
fr. 23'331.20 oltre interessi al 5% dal 7 novembre 2008, somma per la quale
deve pure essere fatta iscrivere in via definitiva l’ipoteca legale.
La tassa di giustizia, le spese e
le ripetibili della sede pretorile seguono la rispettiva soccombenza delle
parti (art. 148 CPC/TI). Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado,
calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 31’016.-, seguono a loro
volta la soccombenza (art. 106 CPC), che in concreto va attribuita per 1/2 all’attrice
e per 1/2 al convenuto, e ciò, a prescindere dal fatto che quest’ultimo non
abbia preso posizione sull’appello innanzi a questa Camera, in quanto il
giudizio pretorile è in definitiva stato riformato a suo sfavore (senza che
siano dati motivi eccezionali per porre le spese giudiziarie a carico dell’ente
pubblico, cfr. TF 8 gennaio 2013 4A_518/2012 consid. 3.1, 29 luglio 2015
4A_9/2015 consid. 6; II CCA 9 settembre 2016 inc. n. 12.2016.50), tanto più che
lo stesso aveva a suo tempo contribuito all’emanazione del giudizio ora
riformato, auspicando in particolare che la controparte fosse ritenuta
integralmente soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello
1° dicembre 2015 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza
30 ottobre 2015 della Pretura del Distretto di Leventina è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza:
1.1 AO
1, __________, è condannato a pagare a AP 1, __________, la somma di fr. 23'331.20
oltre interessi al 5% dal 7 novembre 2008.
1.2 È fatto ordine all’Ufficio dei registri di Blenio, Acquarossa, di iscrivere
in via definitiva un’ipoteca legale a favore di AP 1, __________, a carico del
fondo part. n. __________ RFD di __________ di proprietà di AO 1, __________, per
l’importo di fr. 23'331.20 oltre interessi al 5% dal 7 novembre 2008.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1’500.- e le spese di fr. 2'300.-, già anticipate
dall’attrice in misura di fr. 1'270.- (ritenuto che fr. 80.- sull’anticipo di
fr. 500.- versati alla Pretura di Blenio sono stati da essa trattenuti) e dal
convenuto di fr. 850.-, sono poste a carico dall’attrice per 2/5 e per 3/5 sono
poste a carico del convenuto, che rifonderà all’attrice fr. 1'000.- per parti
di ripetibili.
3. (invariato)
II. Le
spese processuali di complessivi fr. 3’000.- sono a carico delle parti in
ragione di metà ciascuna. L’appellato rifonderà all’appellante fr. 1'000.- per
parti di ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Leventina
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).