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Decisione

12.2015.224

Interpretazione di un contratto - risarcimento del danno in via equitativa

8 novembre 2017Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i 2'749 utenti mensili dello strumento “F__________”, cfr. perizia p. 95).

9. Nella sua decisione

il Pretore, con riferimento alla seconda pretesa (quella ridotta con le

conclusioni, e qui riproposta, di

fr. 8'199'590.75), ha ritenuto che il fatto che la convenuta avesse parzialmente

concesso ad entità esterne, ossia a clienti o gestori esterni, la facoltà di

utilizzare il programma “B__________” e meglio, mediante lo strumento

denominato “F__________” (un accesso ad internet tramite un browser),

limitatamente alla visualizzazione ed alla stampa dei dati dello stesso ma senza

accesso all’operatività dei conti (perizia p. 103), non rappresentasse, siccome

permesso dal contratto (cfr. doc. F p. 11 con riferimento al tema

“e-business”), un trasferimento della facoltà di utilizzazione del programma vietato

dalle clausole 1.1 e 14.1 del contratto, quanto piuttosto, anche alla luce

della modalità tecnica con cui si realizzava, che non prevedeva alcun caricamento

del software sul loro computer ma solo sul computer della convenuta (perizia p.

105, testi __________, __________ e __________), una lecita modalità di

trattamento dei dati residenti presso la convenuta, tanto più in considerazione

del fatto che l’attrice a suo tempo neppure aveva obiettato o contestato allorché

era stata richiesta di aggiungere un gestore patrimoniale esterno (cfr. doc.

OOOOO). Egli ha quindi rilevato che in ogni caso l’attrice, gravata dell’onere

della prova, non aveva provato il suo danno, corrispondente al suo mancato

guadagno, poiché non era stato dimostrato che i terzi in questione avrebbero

acquistato le licenze mancanti né che lo avrebbe fatto la convenuta, e del

resto l’attrice aveva proposto in causa un calcolo equitativo che non poteva

trovare fondamento nell’art. 42 cpv. 2 CO, non essendo stata da lei allegata o

dimostrata l’esistenza di una fattispecie in cui la prova piena non poteva

essere pretesa.

9.1. In questa sede

l’attrice ha evidenziato che il fatto che la convenuta avesse trasferito a

terzi il mezzo per accedere ai dati informatici (e meglio il programma

informatico sottostante ad un diritto d’autore e soggetto ad un contratto di

licenza d’uso e non di installazione) fosse contrario al divieto di cessione o

di trasferimento della facoltà di utilizzazione del programma previsto dalle

clausole 1.1 e 14 del contratto ed alla LDA, poco importando se lo stesso fosse

avvenuto senza necessità di caricare il programma sul loro computer (nell’ambito

di un’installazione remota o locale), e comunque all’obbligo di confidenzialità

previsto nella sua clausola 5.1. Essa, come meglio si dirà più oltre, ha quindi

ribadito il suo diritto al risarcimento del danno, corrispondente al mancato

guadagno corrispondente all’importo del corrispettivo con ciò eluso.

9.2. Nel caso di specie si

osserva innanzitutto, sulla questione a sapere se la messa a disposizione da

parte della convenuta dello strumento denominato “F__________” ai suoi clienti

o gestori esterni fosse contraria al divieto di cessione o di trasferimento

della facoltà di utilizzazione del programma previsto dalle clausole 1.1 e 14

del contratto ed alla LDA rispettivamente all’obbligo di confidenzialità

previsto dalla sua clausola 5.1, che l’attrice, in violazione del suo obbligo

di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con tutti

gli argomenti che avevano indotto il Pretore a decidere a suo sfavore ed in

particolare non ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto gli stessi

fossero errati e non potessero essere condivisi (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011

consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014

4A_474/2013 consid. 3.2; II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150), con il che

il suo gravame, su questo punto, dev’essere dichiarato irricevibile. In ogni

caso il quesito non aveva trovato una chiara soluzione, visto e considerato che

la tematica alla base dello stesso, di natura eminentemente tecnica, non ha

fatto oggetto del necessario approfondimento peritale, ciò che neppure ha poi

permesso di risolvere la conseguente problematica di natura giuridica, in

merito alla quale le parti sono rimaste silenti, non avendo fornito riscontri

dottrinali o giurisprudenziali a favore delle loro contrapposte tesi: in tali

circostanze si sarebbe così dovuto decidere a sfavore dell’attrice, gravata anche

qui dell’onere della prova (art. 8 CC).

9.3. Ma, a prescindere da

quanto precede, la pretesa attorea doveva in ogni caso disattesa per le ragioni

esposte qui di seguito.

Confrontata con l’altro

assunto pretorile, quello secondo cui essa non aveva provato il suo danno per

le ragioni riassunte sopra, l’attrice in questa sede si è limitata a formulare

queste obiezioni: essa ha dapprima evidenziato che in base alla dottrina e alla

giurisprudenza (Barrelet/Egloff,

Le nouveau droit d’auteur, n. 13 ad art. 62 LDA con la giurisprudenza ivi citata;

Dessemontet, Le droit d’auteur, n.

786 p. 516) il danno da risarcire conseguente ad una violazione del diritto

d’autore, come quella in esame, corrispondeva di principio all’importo del

corrispettivo per l’utilizzazione, elusa dal responsabile, di cui era stato

privato il beneficiario del diritto d’autore e di fatto era dunque equivalente al

mancato guadagno corrispondente all’importo del corrispettivo insoluto dal

responsabile; ha in seguito osservato che per consolidata dottrina e

giurisprudenza (Barrelet/Egloff,

op. cit., n. 13 ad art. 62 LDA con la giurisprudenza ivi citata; Dessemontet, op. cit., n. 794 p. 520)

quando il danno non poteva essere cifrato, il giudice doveva stabilirlo ex

aequo et bono conformemente a quanto disposto dall’art. 42 cpv. 2 CO; e,

sull’ammontare del danno, ha infine rilevato quanto segue:

“L’istruttoria

ha consentito di accertare che nel periodo febbraio 2007 - ottobre 2009 ben 2’749

utenti esterni attivi erano registrati nel sistema (cfr. rapporto

peritale 4.3.2014 p. 95), passando da un minimo di 44 utenti ad un massimo di

121; il tutto per una media mensile di 83 utenti esterni attivi registrati nel

sistema.

L’appellante, per

determinare la perdita di guadagno a titolo del prezzo di vendita per la

licenza d’uso di B__________ di cui è stata spogliata a seguito del trasferimento

/ cessione ad opera dell’appellata in favore di entità esterne, si è basata sui

seguenti elementi:

- sulla sentenza di

data 26.5.2008 del tribunale di Ginevra (doc. QQQQQ), che ha stabilito il risarcimento

per perdita di guadagno, in un caso pressoché identico, in fr. 200'000.-,

corrispondenti alla metà del prezzo di vendita usualmente applicato dall’appellante

a società con un numero massimo di 15 utenti;

- sul fatto che l’appellata

non ha concesso ai terzi la piena operatività su B__________, consentendo unicamente

l’accesso alle informazioni, ma non l’operatività (cfr. teste [N.d.R.: J__________]

__________, udienza 15.3.2011, p. 18; rapporto peritale 4.3.2014 p. 103).

Alla luce di tali

circostanze l’appellante, con gli allegati introduttivi di causa, ha fissato in

via equitativa la richiesta di risarcimento per il mancato guadagno come segue:

- per ogni singola

utenza di società: fr. 80'000.- oltre alle spese di manutenzione annua (15% del

valore di licenza);

- per ogni singolo

gestore esterno: fr. 50'000.- oltre alle spese di manutenzione annua (15% del

valore di licenza).

Applicando quale prezzo

di licenza un valore medio di

fr. 65'000.- alla media mensile di 83 utenti esterni registrati nel sistema, si

ha il seguente conteggio:

- fr. 65'000.- x 83

utenti = fr. 5'395'000.-

- fr. 65'000.- x 15% x

33 mesi x 83 utenti = fr. 2'225'437.50 subtotale: =

fr. 7'620'437.50

+ IVA 7.6% fr.

579'153.25 Totale =

fr. 8'199'590.75”

(cfr. appello p. 21 seg.).

9.3.1. È indubbio che la

motivazione resa nell’occasione dal Pretore circa l’assenza della prova del

danno vantato dall’attrice siccome essa aveva in particolare proposto in causa

un calcolo equitativo che non poteva trovare fondamento nell’art. 42 cpv. 2 CO,

non essendo stata da lei allegata o dimostrata l’esistenza di una fattispecie

in cui la prova piena non poteva essere pretesa, costituisca una motivazione

alternativa e indipendente (rispetto a quella con cui era stata negata

l’esistenza di una violazione contrattuale imputabile alla convenuta,

rispettivamente era poi stata rimproverata l’assenza della prova del danno

siccome non era stato dimostrato che i terzi in questione avrebbero acquistato

le licenze mancanti né che lo avrebbe fatto la convenuta).

Ora, in base alla

giurisprudenza, in presenza di motivazioni alternative e indipendenti, la parte

appellante deve, sotto pena di inammissibilità, confrontarsi criticamente con

tutte le motivazioni addotte spiegando perché sarebbero errate, ritenuto che

l’appello può essere accolto soltanto se le critiche volte contro tutte quelle

motivazioni risultano essere fondate: difatti, se una sola di esse reggesse, le

contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei

motivi della decisione dell’autorità inferiore (cfr. Reetz, in: Sutter-Somm / Hasenböhler

/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler / Bucher, DIKE-ZPO, 2a

ed., n. 42 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid. 4.3;

Considerandi

II CCA 26 aprile 2013 inc. n. 12.2012.78, 7 novembre 2013 inc. n. 12.2012.79,

25.

novembre 2013 inc. n. 12.2013.27, 6 dicembre 2013 inc. n. 12.2012.89, 15

luglio 2014 inc. n. 12.2012.173, 18 agosto 2014 inc. n. 12.2014.62, 18 maggio

2015.

inc. n. 12.2013.146, 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175, 25 gennaio 2017

inc. n. 12.2015.25, 18 maggio 2017 inc. n. 12.2016.13).

Nel caso concreto

l’attrice era pertanto tenuta a spiegare prima e a dimostrare poi per quali

motivi di fatto o di diritto la motivazione resa dal Pretore su quel particolare

tema fosse errata e con ciò da riformare. Come si dirà qui di seguito, essa ha in

realtà fallito in quel suo obbligo sia per motivi d’ordine che di merito.

9.3.2

L’appello, su questo

tema, è innanzitutto irricevibile in ordine, visto e considerato che l’attrice,

venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è

confrontata criticamente con l’argomentazione che il Pretore aveva posto alla

base del suo giudizio (quella - lo si ribadisce - secondo cui essa non aveva

provato il suo danno siccome aveva proposto in causa un calcolo equitativo che

non poteva trovare fondamento nell’art. 42 cpv. 2 CO, non essendo stata da lei allegata

o dimostrata l’esistenza di una fattispecie in cui la prova piena non poteva

essere pretesa) e non ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto la

stessa fosse errata e non potesse essere confermata (TF 7 dicembre 2011

4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo

2014.

4A_474/2013 consid. 3.2; II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150). Le

sue allegazioni d’appello, quella secondo cui il danno era pari al mancato

guadagno corrispondente all’importo del corrispettivo eluso, rispettivamente

quella secondo cui il giudice era in tal caso tenuto a stabilirlo ex aequo

et bono, non si confrontano in effetti con l’argomentazione topica del Pretore.

Lo stesso discorso può essere fatto anche per l’ultima allegazione d’appello

(quella riportata in corsivo e tra virgolette al consid. 9.3), ritenuto che

nell’occasione l’attrice si era oltretutto limitata a ricopiare, letteralmente

o quasi, quanto addotto in sede conclusionale (p. 12 seg.), ciò che in base alla

giurisprudenza nemmeno costituisce una valida motivazione d’appello (TF 10

marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3 e 3.2, 26 giugno 2014 4A_101/2014 consid.

3.

).

9.3.3

Ad ogni buon conto è

senz’altro a ragione che il Pretore aveva ritenuto che l’attrice avesse

proposto in causa un calcolo equitativo che non poteva trovare fondamento

nell’art. 42 cpv. 2 CO, non essendo stata allegata o dimostrata l’esistenza di

una fattispecie in cui la prova piena non poteva essere pretesa.

9.3.3.1

Secondo la

giurisprudenza, l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO presuppone in effetti che

la prova dell’asserito danno non sia possibile a causa della natura del danno,

rispettivamente che essa non sia ragionevolmente esigibile. L’art. 42 cpv. 2 CO

non vuole invece essere lo strumento a disposizione della parte che non

ossequia l’onere probatorio a suo carico. Questa rimane tenuta a fornire, nella

misura del possibile, nei tempi e nei modi previsti dalla procedura applicabile,

tutti gli elementi suscettibili di permettere al giudice di procedere a una

stima del danno ex aequo et bono (DTF 128 III 271 consid. 2b/aa; TF 23

febbraio 2005 4C.412/2004 consid. 3.2.1, 21 ottobre 2010 4A_208/2010 consid.

6.

).

9.3.3.2

Nel caso di specie -

come detto - l’attrice ha dapprima posto a fondamento della sua pretesa la

sentenza 26 maggio 2008 del tribunale di Ginevra (doc. QQQQQ), che, come

risulta dalla lettura dei suoi considerandi, aveva stabilito in fr. 200'000.-

(pari alla metà del prezzo di vendita usualmente applicato a società con un

numero massimo di 15 utenti) il risarcimento per l’illecita messa disposizione

della licenza a una società terza e in ulteriori fr. 48'000.- (pari al 15% del

prezzo di vendita ipotetico annuale della licenza, ridotto equitativamente al

40%) il risarcimento per le spese di manutenzione mancate durante 4 anni; salvo

aver poi ridotto, nel caso qui in esame, la prima somma a fr. 80'000.-, a cui

ha aggiunto il 15% per spese di manutenzione, per ogni società utilizzatrice,

rispettivamente a fr. 50'000.-, a cui ha aggiunto il 15% per spese di

manutenzione, per ogni persona fisica utilizzatrice e ciò in virtù del fatto

che la convenuta non aveva concesso ai terzi la piena operatività su “B__________”,

consentendo unicamente l’accesso alle informazioni.

9.3.3.3

Sennonché, contrariamente

a quanto preteso dall’attrice, la sentenza ginevrina non riguardava un caso “pressoché

identico”: quella causa concerneva in effetti un programma denominato “B__________

II”, il cui utilizzo era stato dato in licenza a una non meglio precisata banca

nel corso del 1996; la messa a disposizione della licenza da parte di quella

licenziataria ad una società terza, che impiegava 2 persone, era poi avvenuta

nel 2002 e si era protratta per 4 anni; e il giudice aveva determinato il

corrispettivo dovuto equitativamente dalla licenziataria per quell’utilizzo dopo

aver accertato ed aver apprezzato, sulla base dell’istruttoria, il prezzo di

vendita della licenza d’utilizzo a società con meno di 15 utenti, il prezzo di

vendita del programma nel 1996 a piccole società riconosciuto in causa dalla

licenziataria ed il prezzo di vendita annuale del programma offertole dalla

controparte nel 2005 per 40 utilizzatori supplementari.

Nel caso in esame la

situazione è però completamente diversa. La convenuta era in effetti licenziataria

di un altro e più evoluto programma denominato “B__________” (e meglio della

sua release 6.1, migliorativa [replica p. 10], ritenuto che il programma “B__________

II” era invece stato oggetto di un contratto tra le parti risalente al 2001, cfr.

doc. D), il cui utilizzo le era stato dato in licenza dal 2007, e l’asserita

messa a disposizione della licenza da parte sua a vari terzi, asseritamente 83

tra società e singoli gestori esterni, era avvenuta a far tempo dal 2007, asseritamente

durante 33 mesi.

Ma soprattutto

l’attrice, ritenendo - ampiamente a torto - che la situazione, anche quella

fattuale, fosse “pressoché identica”, non ha così ritenuto di dover fornire, tanto

meno in questa sede, gli elementi necessari (alla luce della sentenza

ginevrina) o comunque sufficienti per poter determinare l’eventuale

corrispettivo equitativamente dovutole dalla controparte, essendosi limitata ad

indicare il corrispettivo mensile di quel programma (comprensivo dei servizi di

manutenzione) per 120 utenti e il corrispettivo mensile (pure comprensivo dei

servizi di manutenzione) da addizionare o da scontare per 10 nuovi utenti in

più o in meno, senza però aver indicato e/o provato il prezzo di vendita della

licenza allora pagato una tantum dalla convenuta (evincibile dall’allegato

5.

al contratto doc. F), il prezzo d’utilizzo della licenza dovuto nel 2007-2009

da società con più di 15 utenti, con meno di 15 utenti e/o da singole persone

fisiche, rispettivamente il prezzo di vendita annuale del programma proposto

alla controparte nel 2008 per i presunti utilizzatori supplementari di “B__________”

e di “F__________” (evincibile dalla testimonianza del teste __________ p. 12 e

dal doc. PPPPP), rispettivamente ancora il prezzo da lei allora proposto per

una licenza di “sola interrogazione” (di cui si parla a p. 13 della replica), e

ciò nonostante quei dati fossero a sua disposizione e potessero con ciò essere

ragionevolmente forniti.

9.3.3.4

In tali circostanze è incontestabile

che, a fronte della relativa contestazione da parte della convenuta,

l’apprezzamento effettuato dal giudice ginevrino in una vertenza riguardante

altre parti non poteva essere traslato pari pari in questa causa, nulla

permettendo di ritenere che il prezzo di vendita della licenza “B__________” usualmente

applicato negli anni 2007-2009 a società con un numero massimo di 15 utenti o a

singole persone fisiche fosse equivalente al prezzo di vendita della licenza “B__________

II” usualmente applicato negli anni 2002-2006 a società con un numero massimo

di 15 utenti, ed ammontasse così a

fr. 400'000.-. E neppure si può poi comprendere, in assenza di indicazioni quantitative

o di risultanze istruttorie (segnatamente peritali) in tal senso, per quale

motivo l’eventuale risarcimento dovuto concretamente all’attrice, di principio corrispondente

alla metà di quella somma (in base alla sentenza ginevrina, qui non vincolante),

dovesse essere ulteriormente ridotto ad una percentuale del 40% (a fr.

80'000.-) rispettivamente del 25% (a fr. 50'000.-), poi mediata - senza più

tener conto dei criteri indicati negli allegati preliminari - al 37.5% (a fr.

65'000.-), in considerazione del fatto che la convenuta, tramite lo strumento

“F__________”, non aveva concesso a delle società (per altro anch’esse non

meglio definite, specie in punto al loro numero ed al numero dei loro utenti), piuttosto

che a singole persone fisiche, la piena operatività sul programma, e per quale

ragione il risarcimento per le spese di manutenzione, asseritamente pari al 15%

del prezzo di vendita ipotetico annuale della licenza dedotto al 40% (sempre in

base alla sentenza ginevrina, come detto qui non vincolante), non dovesse pure

essere qui ridotto di quest’ultima percentuale.

Ma soprattutto, ed

è quello che qui importa, si osserva che in assenza di migliori allegazioni (e

prove) da parte dell’attrice, il giudice non era e non è ora in grado di rendere

un eventuale giudizio di equità con la necessaria cognizione di causa.

10.

Ne discende che

l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella limitata misura in cui è

ricevibile.

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore

ancora litigioso di

fr. 13'254'638.75, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 9

dicembre 2015 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese

processuali di fr. 80’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata

fr. 100’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).