12.2015.23
Contratto di progettazione - rescissione del committente contro indennità - assenza di giusti motivi - quantificazione della mercede - potere di apprezzamento - equità
16 novembre 2015Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.23
Lugano
16 novembre 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2011.220
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 13
luglio 2011 da
AO
1
rappr. dallo RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con
cui l’attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr.
12'912.- oltre interessi e spese esecutive nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzioni di Lugano,
richiesta
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza del 19 dicembre 2014 ha integralmente accolto,
appellante
la convenuta che con atto di appello del 2 febbraio 2015 postula l’annullamento
della decisione pretorile e la cancellazione del PE n. __________, protestate
tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi,
mentre
l’attrice con risposta del 18 marzo 2015 postula la reiezione dell’appello pure
con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Nel corso dei mesi di
febbraio – marzo 2010 la società AP 1 (in seguito: AP 1) ha incaricato l’arch__________ S__________ di progettare l’edificazione di alcune case
unifamiliari sulla part. n. __RFD __________. Quale mercede è stato pattuito
l’importo di fr 20'000.-.
B. Il 6 ottobre
2010 AP 1ha comunicato a AO 1 (in seguito: AO 1) - società subentrata all’arch.
S__________, avendone ripreso gli attivi ed i passivi (verbale di interrogatorio
di __________ S__________ del 4 luglio 2013, pag. 2) – di avere inoltrato la
domanda preliminare mediate lo studio di architettura G__________ (cfr. doc E,
email del 6 ottobre 2010). Concretamente, la società immobiliare ha interrotto
il contratto in essere tra le parti.
AO 1 ha quindi inviato alla committente la fattura relativa alle
prestazioni effettuate fino a quel momento, assommante a fr. 12'912.- (doc. G e
G1). AP 1 ha contestato l’importo e ha manifestato la sua disponibilità a saldarne
solamente una minima parte (doc. H).
Non ottenendo
riscontro al successivo sollecito di pagamento (doc. I), AO 1 ha quindi avviato
la procedura esecutiva nei confronti della controparte (doc L).
C. Previo
tentativo di conciliazione (CM.2011.93), il 13 luglio 2011 AO 1 ha quindi inoltrato
una petizione con cui ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di
fr. 12'912.-, a titolo di onorario, oltre interessi, e delle spese esecutive,
nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n.
1462083. In breve, essa sostiene di aver ricevuto dalla convenuta l’incarico di
progettare l’edificazione di alcune case a __________ e di occuparsi delle
relazioni col Comune e in particolare con l’ufficio tecnico relativamente al
progetto. Essa afferma di aver dato seguito al mandato allestendo alcune proposte
planimetriche e altra documentazione come pure partecipando ad alcune riunioni presso
l’ufficio tecnico e lo studio incaricato della pianificazione comunale (cfr.
per i dettagli petizione, pag. 4). Per queste prestazioni essa ha emesso in
data 12 ottobre 2010 la propria nota di onorario di cui chiede il pagamento.
D. AP 1 si è opposta alla
petizione e ha contestato le pretese creditorie dell’attrice. In sintesi, essa ha
negato che la parte attrice abbia effettuato tutte le prestazioni di cui chiede
il pagamento e ha inoltre rimproverato a AO 1 di non essersi informata sulle
caratteristiche del fondo e sui vincoli pianificatori, ciò che avrebbe reso
necessario diverse rielaborazioni del progetto iniziale. Nel contempo essa ha contestato
il numero di ore fatturate e l’applicazione delle tariffe SIA, a suo dire non
pattuite. La convenuta ha sostenuto pure che, giusta l’art. 368 CO, in ragione
dei gravi difetti riscontrati nei piani, a suo dire inutilizzabili, nessuna mercede
è dovuta e in ogni caso non nella misura richiesta dall’attrice.
E. In replica AO 1 ha ribadito
la propria posizione approfondendone alcuni aspetti. In particolare essa ha sostenuto
applicarsi le norme sull’appalto ma ha negato che le correzioni apportate ai
piani fossero rilevanti come pure che la documentazione da lei allestita fosse
inutilizzabile. Essa ha ribadito di aver correttamente dato seguito
all’incarico conferitole di elaborazione e studio di fattibilità del progetto.
In duplica la convenuta ha sostenuto
che l’incarico dato alla controparte era di realizzare un progetto fino alla concessione
della licenza edilizia; la mercede pattuita di fr. 20'000.- doveva coprire
tutte queste prestazioni e non solo uno studio di fattibilità. Essa ha invocato
la revoca del contratto per motivi gravi sulla base dell’art. 377 CO. Per la
rimanenza ha ribadito la propria posizione.
Esperita l’istruttoria le parti
hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi allegati
conclusivi esse hanno riconfermato le proprie antitetiche posizioni.
F. Con sentenza del 19
dicembre 2014 il Pretore ha accolto integralmente la petizione condannando la
convenuta al pagamento di fr. 12'912.- e ordinando il rigetto in via definitiva
dell’opposizione al PE n. 1462083 dell’UE di Lugano.
G. Con atto di appello del 2
febbraio 2015 la convenuta chiede la riforma del querelato giudizio nel senso
di respingere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili
di entrambe le sedi. Con risposta del 18 marzo 2015 l’attrice postula la
reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
e considerato,
in diritto: 1. Il 1° gennaio
2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile
svizzero, che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura
innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione
di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa
Camera il 17 febbraio 2015. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
2. Per quanto ancora dibattuto
in appello, il Pretore, dopo aver ripercorso i fatti, ha accertato che tra le
parti è venuto in essere un contratto di architetto retto dalle norme
sull’appalto, contratto che è stato rescisso per atti concludenti dalla
convenuta. Il magistrato ha quindi stabilito che alla rescissione in esame si
applicava l’art. 377 CO ed ha esposto la dottrina e la giurisprudenza relative
a questa norma. Il Pretore ha escluso che le carenze riscontrate nel lavoro di AO
1 ed evidenziate dalla perizia giudiziaria potessero essere considerate dei
gravi motivi di rescissione, tali da giustificare una riduzione o esclusione
della mercede spettante all’architetto. Egli ha quindi sancito il diritto
dell’attrice a percepire la propria remunerazione per il lavoro prestato. Per
quanto attiene alla quantificazione della stessa, il magistrato, riprendendo in
sostanza le considerazioni e le conclusioni del perito in merito alle ore
lavorative conteggiate e alla tariffa oraria, ha ritenuto corretto l’importo
richiesto di fr. 12'912.-. Nel contempo il primo giudice ha ritenuto tardive e
non correttamente formulate le contestazioni sollevate dalla convenuta in
merito alle spese vive e alle ore effettuate esposte nel conteggio.
3. La natura del contratto venuto
in essere tra le parti, in concreto un contratto di progettazione, non è
contestata, così come la rescissione per atti concludenti dello stesso da parte
della società immobiliare. Pacifica è anche l’applicabilità alla fattispecie
dell’art. 377 CO. Controversa resta invece in appello la natura delle mancanze
imputate a AO 1 e i criteri per la determinazione della mercede.
4. Con l’appello che qui ci
occupa l’appellante contesta le valutazioni pretorili in base alle quali la
rescissione unilaterale del contratto da parte della committente non sarebbe
giustificata da gravi motivi. A detta della stessa le carenze e negligenze
dimostrate dall’attrice sarebbero tali da escludere qualsivoglia remunerazione.
Nel contempo AP 1 critica i parametri utilizzati dal Pretore per calcolare
l’onorario spettante alla controparte e censura l’applicazione al caso di
specie delle norme SIA, in quanto non pattuite. Da ultimo essa nega che le
contestazioni sollevate in relazione alle voci di spesa conteggiate dagli
architetti siano tardive.
5. Nel giudizio impugnato il
Pretore ha già ampiamente esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabili
alla fattispecie. In questa sede risulta pertanto sufficiente ricordare che, ai
sensi dell’art. 377 CO, finché l’opera non sia compiuta il committente può
sempre recedere dal contratto tenendo indenne l’appaltatore del lavoro già
fatto e di ogni danno. Quando la rescissione del contratto avviene per motivi
gravi, ossia per ragioni che rendono intollerabile la continuazione del
contratto, il committente può essere liberato parzialmente o totalmente
dall’obbligo di remunerare l’architetto per le prestazioni da lui fatte.
L’esistenza di un giusto motivo di rescissione e la sua incidenza
sull’obbligazione di indennizzo del committente sono delle questioni che vanno
apprezzate e giudicate in base alle regole del diritto e dell’equità. Il
Tribunale federale ha più volte precisato che l’esistenza di un giusto motivo va
ammessa in maniera restrittiva (cfr. per tutte sentenza TF del 10 settembre
2002 inc. 4C 387/2001, consid. 6.2), opinione condivisa anche dalla dottrina
maggioritaria (per tutti Gauch,
Le contrat d’entreprise, Zurigo 1999, n.574; , Bühler, ZK - Kommentar, Der Werkvertrag, Art. 363-379 OR, n.
42 ad art. 377 CO). Un semplice rimprovero anche se obbiettivamente difendibile
non è sufficiente; è infatti necessario che l’appaltatore abbia avuto un comportamento
reprensibile, che ha contribuito in maniera importante alla rottura del
rapporto contrattuale (cfr. sentenze TF del 27 aprile 2007 inc. 4C 393/2006
consid. 3.4 in fine, del 2 settembre 2014 inc. 4A 96/2014 consid. 4.1; anche Gauch, op. cit. n. 575). Deve
trattarsi di circostanze che rendono la continuazione del rapporto
insopportabile per il committente.
Il giudice dispone di un largo
potere di apprezzamento nello stabilire se esiste un giusto motivo (cfr.
sentenza TF del 27 aprile 2007 cit., consid. 3.4).
6. L’appellante rimprovera a AO
1 varie e gravi manchevolezze nell’allestimento dei piani i quali non avrebbero
tenuto conto tra le altre cose dei vincoli pianificatori ciò che li avrebbe
resi inutilizzabili e avrebbe obbligato l’attrice a modificarli a più riprese. AP
1 sostiene di aver rescisso il contratto a causa della negligenza dimostrata
dagli architetti e dell’evidente incompetenza di questi nel gestire il progetto.
6.1. L’istruttoria ha effettivamente
messo in evidenza la presenza di imprecisioni e manchevolezze nell’operato
dell’attrice, segnatamente nei piani allestiti dalla stessa. In particolare la
perizia giudiziaria ha rilevato delle lacune in relazione “alla chiarezza e
completezza nell' informare la committenza circa il lavoro in esecuzione e le
presumibili scadenze; - alle messa in evidenza delle questioni urbanistiche in
atto, che nelle planimetrie avrebbero da subito e sempre dovuto comparire,
indicandole p.es. con una legenda, elaborando varianti con 6 o 7 case a seconda
delle decisioni della Pianificazione; - formalmente ogni documento prodotto,
sia esso una lettera o anche un solo schizzo fatto a mano, che esce da un
ufficio dovrebbe riportare di cosa si tratta e quando è stato allestito,
rispettivamente consegnato e a chi: sotto questo aspetto l'insieme del lavoro
appare oggettivamente incompleto.” (perizia giudiziaria pag. 10). Nel
referto il perito ha ribadito che “tutti i documenti (…) mancano di quella necessità
di chiarezza che ogni documento che esce da uno studio tecnico dovrebbe
presentare (…)” (perizia giudiziaria pag. 13).
Risulta inoltre che i piani
elaborati non tengono conto dei vincoli pianificatori, in quel momento allo
studio ma non ancora approvati, per il comparto interessato dal progetto
edificatorio.
Per quanto biasimevoli queste
mancanze non paiono di una gravità tale da poter addebitare alla qui attrice la
rottura del rapporto di fiducia tra le parti. Da quanto precede si evince
infatti che i rimproveri che possono essere mossi all’attrice concernono più la
forma e la completezza dei documenti elaborati, rispettivamente in
elaborazione, che non l’essenza del progetto. Anche l’aver sottoposto all’esame
delle autorità comunali dei piani che non tenevano conto dello studio
pianificatorio in atto non pare una circostanza di gravità tale da giustificare
la rescissione per gravi motivi. In questo ambito vale la pena ricordare che
dall’incarto non risulta che lo studio di architettura sia mai stato richiamato
dalla committente per le qui lamentate manchevolezze.
A questo vada inoltre aggiunto
che, stando alle dichiarazioni rese innanzi al Pretore da S__________, titolare
della società immobiliare, essa avrebbe deciso di rescindere il contratto perché
riteneva l’architetto incaricato non sufficientemente esperto e non a seguito
delle qui invocate negligenze. Al riguardo St__________ si è così espressa. “(…)
A questo punto, visto che tale progettazione doveva tenere conto di diverse
problematiche di PR ho deciso di revocare l’incarico all’arch. S__________ e di
affidarlo ad uno studio di progettazione a mio parere più esperto a trattare
queste questioni” (cfr. verbale di interrogatorio del 4 luglio 2013, pag.
4).
Alla luce di quanto precede è
pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto non dati i giusti motivi
di rescissione del contratto e ha riconosciuto il diritto dell’attrice alla
remunerazione del lavoro sin lì prestato. Su questo punto il ricorso va
pertanto respinto e la sentenza pretorile confermata.
7. Per quanto attiene all’ammontare
della retribuzione, AP 1 contesta l’importo riconosciuto dal Pretore in quanto
calcolato, a dire della stessa, facendo riferimento alle norme SIA di cui nega
l’applicabilità al caso in esame. L’appellante contesta inoltre la tariffa
oraria di fr. 120.- ritenendola troppo elevata e il numero di ore conteggiate.
Essa adduce inoltre di aver sollevato tempestivamente e correttamente la
censura relativa alle prestazioni fatturate.
7.1. Preliminarmente è bene
chiarire che, diversamente da quanto sembra credere AP 1, nella propria
sentenza il Pretore non riconosce l’applicabilità al caso concreto delle norme
SIA, questione che in concreto può essere lasciata aperta. Il magistrato si è limitato
infatti ad osservare che l’importo della remunerazione calcolato dagli
architetti sulla base dei parametri SIA (doc. G) corrisponde a grandi linee a
quello ottenuto considerando le ore lavorative effettive e applicando una tariffa
orario di fr 120.- (doc. G1), tariffa che il magistrato, sulla base della
perizia giudiziaria, ha ritenuto adeguata.
7.2. Per quanto attiene alle
spese conteggiate, si osserva che nell’allegato di risposta la convenuta qui appellante
si è limitata a indicare che “(..) Nessuna sezione è stata realizzata. Pure
la stima dei costi di costruzione non è stata effettuata” (risposta pag. 3)
ed a contestare in maniera generica le ore esposte nel conteggio ritenendole “decisamente
al di sopra di quanto necessario” e non corrispondenti “alle ore di lavoro
realmente effettuate” (risposta pag. 4 ). Nulla è di contro stato detto in
merito alle singole poste della fattura. Solo in sede di conclusioni AP 1 ha
preso posizione in maniera puntuale sulle singole voci del conteggio (cfr. per
Fatti
i dettagli conclusioni pag. 7).
Con ogni evidenza simili
contestazioni non possono che essere ritenute tardive e troppo generiche con
conseguente inammissibilità, come giustamente accertato dal Pretore nella
propria sentenza.
A titolo puramente abbondanziale
si osserva che, in merito alla censura sollevata in relazione alla voce “presentazione
S.C. e stima costi” pare del tutto inverosimile che la convenuta,
professionista del settore con esperienza pluriennale nel ramo immobiliare, si
sia fatta promotrice di in un progetto edilizio senza che le venisse fornita
una stima dei costi di realizzazione.
Come correttamente e
compiutamente esposto dal Pretore nella sentenza di prima istanza a cui si
rinvia (cfr. sentenza pag. 3 punti I e N in fine), neppure può essere accolta la
deduzione di 25 ore pretesa dall’appellante per gli invocati difetti in quanto non
coperti dall’art. 377 CO, norma qui applicabile.
Ne discende che anche questa
censura non può essere accolta e che le ore di lavoro indicate nel conteggio e
le prestazioni fatturate (doc. G1) sono da ritenersi corrette così come
accertato dal Pretore sulla base della perizia giudiziaria.
7.3. In relazione all’ammontare
della mercede è necessario chiarire che anche l’appellante, dopo aver fornito
versioni discordanti al riguardo, ha convenuto che l’importo di fr. 20'000.-
doveva coprire i costi sino all’inoltro della domanda di licenza preliminare
(cfr. atto di appello pag. 7 in fine). Non risulta invece che le parti abbiano
concordato una tariffa orariaAP 1 AP
1, partendo dalla constatazione che il perito ha stimato in 190 – 220 ore il
tempo necessario all’architetto per portare a termine l’incarico conferitogli
(cfr. perizia pag. 8), ha definito arbitraria la tariffa oraria di fr. 120.- esposta
Considerandi
nella fattura e ha sostenuto che la tariffa massima applicabile, comunque contestata,
assommava a fr. 98.- all’ora (risultante dal valore medio ottenuto tra fr.
20’000: 220 = fr. 91.-/h e fr. 20’000:190 = fr. 105.-/h).
A questo riguardo è utile
ricordare che il perito giudiziario ha ritenuto le ore di lavoro conteggiate (pari
a 81 ore) “plausibili per il lavoro allo stadio in cui esso è stato svolto”
(perizia pag. 16). Nel contempo l’esperto ha giudicato la tariffa oraria
applicata dall’architetto “corretta, tendente più al basso che verso l’alto,
rispetto a quella che si potrebbe individuare quale tariffa media di mercato
applicabile per questo tipo di incarico” (perizia pag. 16 in fine). Egli ha
altresì precisato che l’importo di fr. 12'912 indicato nella fattura “rispetto
al chf 20'000,00 pattuiti corrisponde a livello di ordine di grandezza, a
quanto ancora da eseguire per completare il mandato secondo le regole dell’arte”
(cfr. perizia pag. 17). Il Pretore facendo proprie queste considerazioni ha
ammesso la correttezza dell’importo richiesto dallo studio di architettura; soluzione
questa che è condivisibile.
Come esposto in precedenza
(consid. 5), il magistrato chiamato a decidere su un caso di rescissione ex
art. 377 CO dispone di un grande potere di autonomia e può decidere in base
all’equità, ciò che il primo giudice ha fatto. Nel caso concreto, tenuto conto
delle modalità e dei tempi di rescissione e del diritto dell’appaltatore di
essere tenuto indenne da ogni danno, la mercede di fr. 12'912.- riconosciuta
all’attrice pare corretta e per nulla arbitraria. Essa è anche in linea col
risultato che si otterrebbe utilizzando la tariffa oraria proposta
dall’appellante (81 ore x fr. 98 = fr. 7'938.-), a cui vanno aggiunti i costi
per la creazione delle rappresentazioni renderizzate (fr.1’650 x 2 = fr.
3'300.-; doc. G1), prestazioni queste accettate per atti concludenti dalla convenuta
che le ha utilizzate (cfr. verbale di St__________ cit., pag. 4 in fondo), per
un totale complessivo di fr. 11'238.-.
Alla luce di quanto precede non
vi sono motivi per discostarsi dalla decisione pretorile che va confermata.
8.
In definitiva, l’appello
deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia,
le spese e le ripetibili di appello, calcolate su un valore litigioso di fr.
12'912.- seguono la soccombenza dell’appellante, la quale rifonderà alla
controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la
LTG,
decide:
1. L’appello 2 febbraio 2015 di AP 1 è respinto.
2. Le
spese d’appello di complessivi fr. 1500.-, parzialmente anticipate dall’appellante,
restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr.1'300.- per
ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).