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Decisione

12.2015.24

Banca - reponsabilità per gestore esterno - onere di quantificazione della domanda

2 marzo 2016Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi beni presso un altro istituto bancario dove i suoi rimanenti denari gli

sarebbero poi stati ulteriormente sottratti da __________ B__________ e __________

C__________, tre “dichiarazioni di scarico” all’indirizzo della convenuta

(senza per altro indicare, nonostante ciò fosse evincibile dai documenti da lei

versati agli atti, gli attivi residui allora risultanti), ciò che gli avrebbe

permesso di azionare la controparte per l’intero importo versato o almeno per

quanto perso fino al 28 novembre 1997.

E comunque già a quel momento

egli sarebbe stato in grado di quantificare la somma da lui poi effettivamente fatta

valere in sede conclusionale (riservate le per altro irrituali aggiunte da lui

effettuate in tale allegato, di cui si dirà al consid. 9.3).

9.2 La petizione avrebbe in ogni

caso dovuto essere respinta per le gravi carenze di allegazione in sede di

petizione sul tema della responsabilità della convenuta e/o del danno, che sono

state parzialmente colmate dall’attore, per la prima volta e con ciò

irritualmente, solo in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI) o comunque in questa

sede (art. 317 cpv. 1 CPC).

9.2.1 Con la petizione l’attore,

dopo aver esposto i fatti a suo dire rilevanti (da p. 2 n. 1 a p. 10 n. 18 e da

p. 15 n. 29 a p. 21 n. 40) ed aver illustrato i principi tali da fondare in generale

la responsabilità della banca per l’attività del gestore esterno (da p. 11 n.

19 a p. 15 n. 28), ha sostenuto - ipotizzando l’esistenza di non meglio

precisate violazioni contrattuali ed extracontrattuali, fondate su non meglio

precisati indizi o fatti, imputabili alla convenuta, segnatamente al suo

funzionario __________ G__________ -che la convenuta doveva essere resa

responsabile delle asserite truffaldine sottrazioni di capitali commesse sui

suoi conti da __________ B__________ e __________ C__________ (rilevando da una

parte che “va verificato se __________ G__________ … abbia o meno adempiuto

gli obblighi di diligenza e di giusta vigilanza, cui la banca depositaria dei

capitali affidati era tenuta, visti gli indizi che si ritiene lasciassero presumere

l’irregolarità della gestione patrimoniale esterna” [p. 16 n. 31],

evidenziando dall’altra che andava verificata l’eventuale responsabilità di __________

G__________ per non aver denunciato le falsità di __________ B__________ e __________

C__________ poi venute alla luce solo dopo il suo licenziamento [p. 16 seg. n.

32], aggiungendo poi che “si deve verificare la responsabilità di G__________

in rapporto agli atti illeciti commessi dai due gestori esterni B__________ e C__________”

[p. 17 n. 33] e rimproverando infine a __________ G__________ di non averlo

avvisato del fatto che, contrariamente agli accordi sottoscritti, a __________

B__________ e __________ C__________ venivano versate commissioni nonostante la

gestione patrimoniale non produceva utili ma perdite [p. 17 seg. n. 34]) ed ha affermato

che la convenuta doveva pure rispondere dell’impossibilità, per aver essa

provveduto a sbloccare le relazioni bancarie riconducibili a questi ultimi e ai

loro parenti a seguito della sottoscrizione da parte sua di “dichiarazioni di

scarico” non valide, di rivalersi sui loro averi bancari che successivamente

erano scomparsi (da p. 18 n. 35 a p. 20 n. 38). In tali circostanze è evidente

che le uniche allegazioni che possono essere ritenute sufficienti per fondare

un’eventuale responsabilità della convenuta, siccome non riferite a fatti

esposti in modo vago, generico o ipotetico, ma invece allegati in maniera

puntuale e circostanziata, sono quelle esposte a p. 17 seg. n. 34 e da p. 18 n.

35 a p. 20 n. 38 della petizione.

9.2.2 Ma, soprattutto, ad essere del

tutto carenti sono le allegazioni petizionali in merito al danno da risarcire

ed al suo ammontare.

Nella petizione l’attore

ha preteso, come detto, che la convenuta dovesse essere resa

responsabile delle truffaldine sottrazioni di capitali commesse sui suoi conti

da __________ B__________ e __________ C__________ rispettivamente dell’impossibilità

di rivalersi sugli averi bancari di costoro e dei loro parenti che

successivamente erano scomparsi ed ha al proposito chiesto che essa fosse

tenuta a risarcirgli la perdita subita a causa della “gestione patrimoniale” di

__________ B__________ e __________ C__________ rispettivamente il danno

causatogli dallo svincolo degli averi bancari bloccati (p. 21 n. 41), aggiungendo

poi che “oltre al danno emergente, ovviamente inclusi gli interessi a

decorrere dalla chiusura delle relazioni il 28 novembre 1997, si chiede il

risarcimento del lucro cessante e del torto morale, oltre che il rimborso delle

spese legali (in sede penale e civile) sino ad oggi dovute dall’attore” (p.

22 n. 42).

Ora, preso atto da una parte che

l’attore non ha mai concretizzato la richiesta volta al pagamento di

indeterminate somme a titolo di torto morale o di spese legali preprocessuali

penali e civili, rilevato dall’altra che la convenuta non può essere resa

responsabile per il danno eventualmente subito dall’attore dopo che i suoi

averi erano stati trasferiti presso un altro istituto di credito (sempre che lo

stesso fosse stato da lui azionato, ciò che in considerazione della data di

decorrenza degli interessi richiesti non parrebbe nemmeno essere il caso) e

rammentato infine che la domanda di risarcimento del danno causato all’attore

dallo svincolo degli averi bancari bloccati a costoro e ai loro parenti esposta

da p. 18 n. 35 a p. 20 n. 38 della petizione era a sua volta priva di

fondamento (dato che beneficiaria del blocco di quei beni era unicamente la

banca convenuta, che in tal modo garantiva il suo eventuale obbligo di

risarcimento verso i clienti, e non invece l’attore, che non poteva pretendere

contrattualmente da lei che lo stesso potesse essere effettuato o mantenuto,

tanto più che nemmeno è stato indicato a quanto ammontavano le somme poi sbloccate),

è incontestabile che la domanda di risarcimento della perdita subita a causa di

una non meglio precisata “gestione patrimoniale” di __________ B__________ e __________

C__________ - definita quale “danno emergente” o “lucro cessante” - non è

sufficientemente chiara (e, come si dirà, nemmeno è stata chiarita in sede

conclusionale o ancora in questa sede).

Anche le allegazioni

sull’ammontare del danno sono poi insufficienti. L’attore si è in effetti

limitato ad affermare di aver versato sui suoi conti oltre CHF 700'000.- (in

realtà poi di soli CHF 180'000.- e ITL 403'737’961, cfr. doc. G, H e I, doc.

7-9, perizia p. 3 segg.), senza aver aggiunto altro sul tema.

9.3 Quand’anche, per ipotesi, si

volesse ammettere che la mancata quantificazione negli allegati preliminari

della somma richiesta fosse ammissibile e che nemmeno si potessero sanzionare

le carenze allegatorie della petizione, resterebbe comunque il fatto che la

domanda di pagamento di CHF 1'159'131.35 oltre interessi al 5% dal 1° aprile

2011 formulata dall’attore in sede conclusionale e ribadita in questa sede è incomprensibile,

non essendo dato a sapere se e in che modo quella somma, rivendicata dall’attore

anche in questo caso senza alcuna spiegazione in fatto o in diritto (ritenuto

che con l’allegato conclusionale egli si è limitato a riassumere le risultanze

istruttorie mentre con l’appello nulla ha detto sul tema), possa costituire il

danno risarcibile dalla convenuta a seguito delle circostanze a lei imputate. Di

fatto, la somma di CHF 1'159'131.35, che per l’attore rappresentava il suo “patrimonio

complessivo … al 31 marzo 2011 dopo la sua rivalutazione monetaria e successiva

maggiorazione degli interessi moratori”, è stata ottenuta, come esplicitamente

richiesto al perito giudiziario, prendendo in considerazione le somme da lui effettivamente

versate sui suoi conti (CHF 180'000.- e ITL 403'737'961), aggiungendo alle

stesse la rivalutazione monetaria intervenuta fino al 31 marzo 2011 (CHF

25'438.60 e ITL 52'823'013) e gli interessi al 5% maturati fino a quella stessa

data (CHF 222'856.90 e ITL 450'933’906), trasformando poi in CHF tutti gli

importi così risultati al tasso di cambio alla data della perizia (ottenendo in

tal modo CHF 991'557.50), ritenuto che al risultato è stata ulteriormente aggiunta

la differenza tra quanto versato sui conti dall’attore e quanto egli invece pretendeva

esservi stato versato sulla base dei rendiconti di cui ai doc. Ea, Eb e Ec (ITL

123'683'439), anch’essa poi aumentata dalla rivalutazione monetaria intervenuta

fino al 31 marzo 2011 (ITL 16'117'050) e dagli interessi al 5% maturati fino a

quella stessa (ITL 130'184'755) con successiva trasformazione del risultato in

CHF al tasso di cambio alla data della perizia (ottenendo così altri CHF

167'573.85). L’assoluta improponibilità di questo calcolo è evidente se solo si

pensa che nello stesso, oltre a non essere menzionata l’entità degli attivi

dell’attore in data 27 novembre 1997 (del resto nemmeno menzionati in questa

sede), si è tenuto conto, a torto, di asseriti ma non comprovati maggiori

versamenti effettuati dall’attore sui suoi conti (risultanti sì dai rendiconti di

__________ B__________ e __________ C__________ di cui doc. Ea, Eb e Ec, che

però erano rimasti privi di conferme istruttorie), di interessi maturati nel

frattempo non chiesti con la petizione, di rivalutazioni monetarie mai pretese

in precedenza e comunque non risarcibili nonché di trasformazioni valutarie pure

non ammesse dalla legge (art. 84 CO).

9.4 A prescindere dal fatto che

la convenuta potesse essere ritenuta responsabile nei confronti dell’attore

(questione che, alla luce di quanto precede, non poteva essere esaminata e in

ogni caso non poteva essere ammessa, in quanto non sono state allegate o provate

circostanze atte a far sorgere in precedenza dei dubbi nella convenuta rispettivamente

neppure sono state allegate o provate circostanze, eventualmente risultanti dal

procedimento penale contro __________ B__________ e __________ C__________, dalle

quali si potesse concludere per l’esistenza di una connivenza di __________ G__________

con questi ultimi, tanto più che neppure è stato provato che costoro si fossero

resi colpevoli di comportamenti penalmente reprensibili ed anzi, a ben vedere,

nemmeno è stato provato come si siano verificate gran parte delle perdite

subite dall’attore), si osserva che, come rilevato dal Pretore, la petizione

doveva comunque essere respinta nel merito siccome l’attore, il 28 novembre

1997, aveva provveduto a sottoscrivere tre “dichiarazioni di scarico”

all’indirizzo della banca (doc. G, H e I), la cui validità è da lui qui messa

in dubbio, come si vedrà a torto, per il fatto - oltretutto mai evocato nei

suoi precedenti allegati e con ciò irrito (art. 317 cpv. 1 CPC; nella

petizione, p. 19 n. 36 seg., l’attore si era in effetti limitato ad affermare

che quelle dichiarazioni erano illecite, nulle e inefficaci, senza però aver esposto

le ragioni di cui si ora prevale) - che egli non sarebbe stato informato

compiutamente delle circostanze che ne stavano alla base, in particolare dell’esistenza

di atti di rilevanza penale imputabili a __________ B__________ e __________ C__________

che gli sarebbero stati sottaciuti e che avrebbero dovuto essere scoperti dalla

convenuta già in precedenza, rispettivamente della sua finalità (volta a sbloccare

gli averi bancari di costoro e dei loro parenti).

La dottrina e la

giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che nel diritto societario -

ma le conclusioni possono essere estese a tutti i campi del diritto - una

dichiarazione di scarico è operante solo nella misura in cui si riferisce a

fatti che erano stati resi noti al debitore o che erano comunque a sua

conoscenza al momento in cui la stessa è stata resa (cfr. DTF 78 II 155, 95 II

320 consid. IV.2; TF 29 giugno 2005 4C.107/2005; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht,

p. 435 n. 129; Böckli, Schweizer

Aktienrecht, 3ª ed., p. 2143 n. 451; Watter/Dubs,

Der Déchargebeschluss, in: AJP 2001 p. 911 seg.; Bachmann, Aktienrechtliche Verantwortlichkeit im Konkurs,

in: AJP 2003 p. 502), ritenuto che gli stessi principi valgono del resto anche

per una dichiarazione di ratifica (cfr. II CCA 16 giugno 2006 inc. n.

10.2004.8, 20 marzo 2009 inc. n. 10.2002.17, 3 giugno 2015 inc. n. 12.2013).

Nel caso di specie l’attore ha di

per sé ragione laddove rileva di non essere stato informato che la

“dichiarazione di scarico” era stata richiesta dalla convenuta a __________ B__________

e __________ C__________ per poter procedere allo sblocco dei beni bancari

detenuti da loro e dai loro parenti, e di aver allora ritenuto, come riferitole

da costoro e dalla sua conoscente __________ __________ M__________, che la

stessa fosse invece imposta dalla convenuta per far sì che egli potesse

trasferire i suoi beni presso un altro istituto bancario: sennonché, non avendo

censurato l’assunto pretorile secondo cui le “dichiarazioni di scarico” non erano

da lui state impugnate entro un anno dacché era venuto a conoscenza di quella

circostanza, che è stata da lui appresa ben prima del 17 ottobre 2005 (cfr.

petizione p. 18 n. 35, che menziona quali prove a sostegno della stessa i doc.

C e D, tutti precedenti quella data), la stessa non migliora la sua posizione.

L’attore poteva e doveva invece

essere a conoscenza del fatto che l’operato di __________ B__________ e __________

C__________ era alquanto problematico, mentre - come detto - non è stato

sufficientemente allegato, né per altro è risultato, se e per quali ragioni la

convenuta avrebbe dovuto insospettirsi già in precedenza (la tematica relativa

agli eventuali sospetti per le commissioni versate a __________ B__________ e __________

C__________ verrà esaminata in dettaglio nel prossimo considerando) o comunque

avrebbe potuto esserle rimproverato un comportamento contrario ai suoi obblighi

contrattuali. Egli stesso ha in effetti ammesso di essere stato contattato telefonicamente

nell’ottobre 1997 dal funzionario della convenuta __________ che lo aveva

informato del fatto che i suoi averi erano in realtà di gran lunga inferiori a

quelli che egli riteneva di possedere (petizione p. 7 seg. n. 13, doc. Da p. 3;

cfr. doc. 15; cfr. pure appello p. 45 ove egli ammette di essere stato

informato di aver maturato delle perdite rilevantissime rispetto al proprio

patrimonio iniziale), ciò che ovviamente, vista oltretutto l’importante differenza

con la situazione che gli era stata illustrata da __________ B__________ e __________

C__________ nei rendiconti scritti messi a sua disposizione (cfr. plico doc.

E), avrebbe quanto meno dovuto indurlo ad effettuare approfonditi accertamenti

in banca, in realtà mai intrapresi. Ciò si sarebbe imposto a maggior ragione

dopo che, sempre a suo dire (petizione p. 8 n. 15), __________ __________ M__________

gli aveva riferito che __________ G__________ era stato licenziato dopo

un’aspra controversia e la convenuta aveva dichiarato di non essere più

disponibile a continuare il rapporto contrattuale. In tali circostanze, quand’anche

per ipotesi - contrariamente a quanto affermato dallo stesso attore in

petizione (secondo cui “a fine 1997, appena __________ G__________ è stato licenziato

dalla banca, i clienti affidati ai nuovi consulenti della banca sono venuti

presto a sapere della truffa; le falsità di B__________ e C__________ sono

subito state verificate e denunciate ai clienti in poche settimane dai nuovi

consulenti”, p. 16 n. 32) - si volesse ammettere che la convenuta non lo abbia

esplicitamente reso attento del fatto che un altro cliente di __________ B__________

e __________ C__________ si era lamentato per l’esistenza di una distinta

bancaria falsificata o incompleta (doc. 16; a quel momento nulla permette comunque

di ritenere che la convenuta sapesse che anche i resoconti forniti all’attore

fossero falsi o incompleti), egli non può pretendere in buona fede di non

essere stato sufficientemente informato sulle circostanze rilevanti alla base

delle “dichiarazioni di scarico”. Se, ciononostante, il 28 novembre 1997 egli

ha comunque ritenuto di sottoscrivere (come ammesso in petizione, p. 9 n. 16) le

tre dichiarazioni (doc. G, H e I) con cui da una parte prendeva “atto che

secondo le scritture contabili (n.d.R. allora allegategli, cfr. teste __________

verbale 8 ottobre 2008 p. 2) in data odierna i suoi averi presso il AO 1, __________,

ammontano complessivamente alla somma” di CHF 14'153.- per il conto __________,

di CHF 99'510.- per il conto __________ e di CHF 71'043.- per il conto __________

(importi questi ritenuti sostanzialmente corretti dal perito giudiziario, secondo

cui più tardi, il 31 dicembre 1997, gli averi - espressi in CHF, ITL e USD, gli

ultimi due poi trasformati in CHF al tasso di cambio di allora - ammontavano a

complessivi CHF 13'799.87 per il conto __________, a complessivi CHF 99'971.95

per il conto __________ e a complessivi CHF 71'233.90 per il conto __________, cfr.

perizia p. 7 segg.) e dall’altra dava “atto alla Banca di aver agito con la

massima diligenza, dandole completo ed integrale scarico”, non può dunque

rimproverare al Pretore di averle ritenute vincolanti.

10. La domanda formulata in via

più subordinata dall’attore volta ad ottenere la riforma della decisione

pretorile nel senso di accogliere la petizione almeno per CHF 80'545.-, somma pari

alle remunerazioni accreditate a __________ B__________ e __________ C__________

contrariamente agli accordi contrattuali anche quando la gestione era stata

negativa, deve pure essere disattesa.

10.1 Tale conclusione si impone

innanzitutto per le ragioni esposte già in precedenza, ossia per il fatto che

la relativa posizione non è stata inizialmente quantificata (consid. 9.1), per

le carenze allegatorie riscontrate in sede di petizione con riferimento al danno

(consid. 9.2.2) e per il fatto che anche quella posizione era contenuta nelle tre

“dichiarazioni di scarico” (consid. 9.4).

10.2 La richiesta di pagamento di CHF

80’545.- deve in ogni caso essere respinta anche per i motivi esposti qui di seguito.

Innanzitutto si osserva

che __________ G__________, sentito in qualità di testimone, ha sì

riferito di sapere che in generale tra __________ B__________ e __________ C__________

e i loro clienti era in essere un accordo secondo cui i primi si impegnavano a

conseguire il rendimento annuale netto pari al T.U.S. (tasso ufficiale di

sconto) della lira italiana aumentato della percentuale dell’1% e i secondi,

previa rendicontazione, si impegnavano poi a ordinare trimestralmente alla

banca di accreditare una certa percentuale delle somme eccedenti quel

rendimento (verbale 4 marzo 2008 p. 2 seg.). Sennonché, nulla permette di

ritenere che quella pattuizione valesse anche con riferimento ai conti

dell’attore, visto e considerato che non è stata provata l’esistenza di

un’analoga pattuizione per il conto __________ e per il conto __________, mentre

che la pattuizione relativa al conto __________ (doc. 12) lasciava in bianco la

percentuale di utile garantito (diversamente dai doc. Dj e J, relativi ad altri

clienti, che riportavano una percentuale dell’utile garantito aumentata

dell’1%) e la percentuale da pagarsi sull’eccedenza che avrebbe dovuto essere

corrisposta ai gestori esterni (diversamente dai doc. Dj e J, che riportavano

una percentuale del 50%), ciò che lasciava intendere che la remunerazione di

costoro, chiaramente dovuta, dovesse avvenire secondo altre modalità. In tali

circostanze, nonostante sia vero che __________ G__________, trasmettendo a __________

B__________ e __________ C__________ i resoconti trimestrali dei conti

dell’attore affinché essi potessero definire le loro remunerazioni, avrebbe

potuto rendersi conto che la loro gestione patrimoniale non produceva utili ma

perdite, non si vede proprio per quale motivo avrebbe dovuto insospettirsi allorché

aveva poi ricevuto degli ordini di accredito di determinate somme a favore di __________

B__________ e __________ C__________, tanto più che gli stessi, oltre ad essere

stati regolarmente sottoscritti dall’attore e non essere mai stati contestati

come falsi, nemmeno facevano esplicito riferimento a quell’eventuale accordo

sulla remunerazione (cfr. doc. 13; cfr. pure perizia p. 6, secondo cui i

relativi addebiti sui conti dell’attore riportavano la dicitura “conformemente

alle direttive ricevute” mentre gli accrediti sui conti dei gestori esterni

riportavano la dicitura “ordine di un cliente”).

A prescindere da quanto precede,

va pure rilevato che l’attore, il quale ha ammesso che in alcuni periodi la

gestione era stata positiva (appello p. 43, cfr. pure complemento peritale p. 3),

non ha provato se e in che misura le somme allora corrisposte fossero invece

riconducibili solo alle perdite realizzate.

E comunque il perito giudiziario

ha accertato che le somme accreditate ammontavano a complessivi ITL 129'769'308

(cfr. doc. 7-10, perizia p. 5), di modo che l’attore non poteva certo pretendere

la rifusione del suo corrispettivo in franchi svizzeri.

11. La domanda formulata in via

ancor più subordinata dall’attore di riformare la sentenza pretorile nel senso

di almeno ridurre da CHF 20'000.- a CHF 10'000.- la tassa di giustizia e da CHF

46'300.- a CHF 5’000.- le ripetibili poste a suo carico, rimproverando in

sostanza al Pretore di aver deciso la tematica della validità delle

“dichiarazioni di scarico” solo alla fine dell’istruttoria invece di deciderla preliminarmente,

ciò che avrebbe causato un aumento della tassa di giustizia e delle ripetibili

poste a suo carico, è manifestamente infondata. A parte il fatto che nessuna norma

di legge imponeva al Pretore di decidere preliminarmente quella tematica (tanto

è vero che giusta l’art. 181 cpv. 1 CPC/TI d’ufficio o su richiesta di parte, il

giudice poteva - ma non doveva - statuire che l’udienza preliminare fosse

limitata all’esame dei presupposti e delle eccezioni processuali nonché, su

proposta di parte, di quelle eccezioni di merito, la cui ammissibilità avrebbe reso

inutile l’istruttoria della lite), si osserva in effetti che neppure l’attore gli

aveva a suo tempo proposto di agire in tal modo, sicché egli è malvenuto a dolersi

ora del modo di procedere adottato a suo tempo dal primo giudice (II CCA 27

febbraio 2006 inc. n. 12.2005.11, 7 dicembre 2006 inc. n. 12.2006.213).

12. L’ulteriore richiesta dell’attore,

non meglio motivata, di tenere un’udienza prima dell’emanazione della sentenza

di appello (appello p. 5) deve infine essere respinta. La giurisprudenza ha in

effetti già avuto modo di stabilire che una tale richiesta non può essere accolta

se, come in concreto, l’appello è manifestamente infondato o inammissibile (DTF

122 V 47 consid. 3b/dd, 136 I 279 consid. 1; TF 18 aprile 2012 1C_453/2011

consid. 1.3 in RtiD II 2012 p. 27; II CCA 27 gennaio 2014 inc. n. 12.2013.114,

20 novembre 2014 inc. n. 12.2012.177, 16 febbraio 2016 inc. 12.2015.69).

13. Ne discende che l’appello

dell’attore, manifestamente infondato nella limitata misura in cui è ricevibile,

deve essere respinto.

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore

di CHF 1'159'131.35, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106

CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 2 febbraio 2015

di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Le spese processuali di CHF

20’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF

25’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).