12.2015.25
Mandato - remunerazione - rendiconto
25 gennaio 2017Italiano32 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.25
Lugano
25 gennaio 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.804
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 23
dicembre 2009 da
AO
1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
AP 2
entrambi rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti
in solido al pagamento di fr. 357'532.80, somma ridotta in sede conclusionale a
fr. 346'757.70, oltre interessi al 5% dal 26 novembre 2009, domanda avversata
dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, ritenuto poi che
il solo AP 1 ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al
pagamento di $ 18'231.90, somma modificata in sede conclusionale ad un importo
indeterminato ma pari almeno a $ 16'953.70, oltre interessi al 5% dal 20 agosto
2010;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 31
dicembre 2014, con cui ha parzialmente accolto la petizione, come alla
richiesta formulata in sede conclusionale, ed ha respinto la domanda
riconvenzionale;
appellanti i convenuti con appello 4 febbraio 2015,
con cui hanno chiesto da una parte la riforma del querelato giudizio nel senso
di respingere la petizione e dall’altra la sua riforma nel senso di accogliere
la domanda riconvenzionale o in via subordinata l’annullamento del giudizio su
quest’ultima azione con rinvio degli atti al primo giudice per completazione
dell’istruttoria e nuova decisione, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre l'attrice con risposta 26 marzo 2015 ha postulato
la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nell’autunno del 2005 la
società svizzera AO 1 è stata incaricata di registrare e tutelare in Svizzera e
in vari Paesi del mondo alcuni marchi e design appartenenti a AP 1, società del
Liechtenstein detenuta dai coniugi AP 2 e __________.
Il mandato è stato revocato il 23
novembre 2009 (doc. AA).
2. Con petizione 23 dicembre
2009 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 e AP 2 innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la loro condanna in solido al
pagamento di una somma poi ridotta in sede conclusionale dagli iniziali fr.
357'532.80 a fr. 346'757.70, oltre interessi, e corrispondente al saldo delle 224
fatture emesse dal 31 marzo al 23 novembre 2009 (fr. 357'532.80, cfr. doc. C e II),
poi corretto a seguito dell’obiezione delle controparti relativa a una fattura (con
una deduzione di fr. 25.10) e ridotto in base alle risultanze della perizia
giudiziaria per la parziale non conformità di altre 41 fatture (con un’ulteriore
deduzione di fr. 10'750.-).
Fatti
I convenuti si sono opposti alla
petizione e il solo AP 1, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell’attrice
al pagamento di una pretesa modificata con le conclusioni da un importo
determinato iniziale di $ 18'231.90 ad un importo indeterminato pari almeno a $
16'953.70, oltre interessi. Essi, dopo aver eccepito la carente legittimazione
passiva di AP 2, hanno ammesso la correttezza della pretesa attorea
limitatamente all’importo di fr. 112'328.10, somma a cui hanno tuttavia contrapposto
le loro pretese in risarcimento del danno di fr. 20'378.60 e di $ 105'647.30 (da
convertirsi, per quanto necessario, al tasso di cambio del 20 agosto 2010, cfr.
doc. 25) per la non corretta esecuzione del mandato e la violazione
dell’obbligo di rendiconto (fr. 18'720.25 per le fatture dello studio legale W__________
__________, cfr. doc. 21 e 22; $ 74'697.31 per la fattura dello studio legale M__________
__________, doc. 23; $ 30'950.- per la fattura di AP 2, doc. 24; fr. 1'658.36
per alcune note di credito) e un ulteriore importo imprecisato, da quantificarsi,
se del caso dal giudice, per le somme pagate in eccesso con riferimento alle
fatture emesse dal 16 novembre 2006 al 31 marzo 2009.
3. Con la sentenza 31 dicembre
2014 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione, come alla richiesta formulata dall’attrice in sede conclusionale
(dispositivo n. 1), ed ha respinto la domanda riconvenzionale (dispositivo n.
2). Le rispettive parti soccombenti sono state condannate a pagare le tasse di
giustizia (fr. 5'000.- per la petizione [dispositivo n. 1.1] e fr. 1'000.- per
la domanda riconvenzionale [dispositivo n. 2.1]), le spese (fr. 24’500.- per la
petizione [dispositivo n. 1.1] e fr. 200.- per la domanda riconvenzionale [dispositivo
n. 2.1]) e le ripetibili alla controparte (fr. 31’200.- per la petizione [dispositivo
n. 1.1] e fr. 4’100.- per la domanda riconvenzionale [dispositivo n. 2.1]).
4. Con l’appello 4 febbraio
2015 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 26 marzo 2015, i convenuti
hanno chiesto da una parte di riformare il querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione, dall’altra di riformarlo nel senso di accogliere la
domanda riconvenzionale o in via subordinata di annullare il giudizio su
quest’ultima azione con rinvio degli atti al primo giudice per completazione
dell’istruttoria e nuova decisione, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi.
5. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).
Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella
data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto
cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura
civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna,
che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo
quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
6. Nella sua decisione il
Pretore ha innanzitutto riconosciuto anche a AP 2 la legittimazione passiva,
rilevando come il mandato all’attrice fosse stato da lei conferito
congiuntamente a AP 1: era in effetti stata lei ad impartire le relative istruzioni
all’attrice e non era stato dimostrato che essa fosse a quel momento intervenuta
in qualità di mera rappresentante della società del Liechtenstein.
6.1. In questa sede i convenuti (segnatamente
AP 2) hanno censurato la conclusione pretorile, rilevando come, contrariamente
a quanto preteso dall’attrice, gravata dell’onere della prova, il fatto che AP
2, in quanto organo di fatto di AP 1, le avesse impartito delle istruzioni non bastasse
ancora per ammettere la sua qualità di mandante nel contratto venuto in essere.
6.2. La legittimazione delle
parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal giudice (DTF 108 II 216
consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 126 III 59 consid. 1). Questo principio vale
tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e non per le circostanze di
fatto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI
App., n. 339 ad art. 181 con rif. a TF 6 luglio 2004 4C.198/2004 consid. 3.2
in: Droit du bail 2005 p. 13). La legittimazione passiva, ossia la posizione
della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi
confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento
del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla
base dei fatti allegati dalle parti ed accertati. Determinare la legittimazione
passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in
giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF
125 II 82 consid. 1a; TF 2 giugno 2003 5C.243/2002 consid. 2.3; II CCA 25
ottobre 2005 inc. n. 12.2005.137, 8 luglio 2011 inc. n. 12.2010.109 in: RtiD
I-2012 21c p. 927). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti
dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione
passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al
quale l’attore procede (Cocchi/Trezzini, CPC-TI
App., m. 23 ad art. 181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio
2008 inc. n. 12.2007.104, 7 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.29, 28 agosto 2012
inc. n. 12.2010.221, 25 marzo 2013 inc. n. 12.2011.110, 20 novembre 2013 inc.
n. 12.2012.156, 4 giugno 2014 inc. n. 12.2012.165). L’onere della parte attrice
di allegazione e di prova della legittimazione passiva della controparte sorge
solo con la sua contestazione da parte del convenuto (cfr. per analogia TF 11
novembre 2008 4A_165/2008 consid. 7.3.2, invero riferita al tema della
legittimazione attiva).
6.3. L’istruttoria non ha in
realtà permesso di stabilire che il mandato all’attrice, pacificamente retto
dal diritto svizzero (art. 117 LDIP), fosse stato conferito non solo da AP 1 ma
congiuntamente anche da AP 2; e tanto meno è stato provato, come invece
sostenuto anche in questa sede dall’attrice, che lo stesso sia stato concluso
verbalmente. Tutte queste circostanze devono andare a scapito dell’attrice,
gravata dell’onere della prova (art. 8 CC).
Pur essendo vero che era stata lei
ad impartire le relative istruzioni all’attrice, la circostanza non è in
effetti sufficiente per ammettere la sua qualità di mandante, nulla provando
che essa, intervenuta evidentemente in qualità di organo di fatto di AP 1, società
da lei detenuta, avesse esternato una volontà oggettivamente riconoscibile, poi
accettata dalla controparte, di comparire a sua volta quale ulteriore parte nel
contratto. Tutte le sue istruzioni, poi concretizzate / ratificate in
particolare nelle procure rilasciate all’attrice nonché in quelle conferite ai
corrispondenti esteri, sono del resto sempre state formalizzate dagli organi
formali di AP 1 (cfr. doc. R, S, U e PP; testi __________ p. 3 seg., __________
p. 1 seg., __________ p. 4 e __________ p. 3). Ed anche le relative fatture sono
poi sempre state intestate a AP 1, che ha pure provveduto a pagarle, fermo
restando che nei casi in cui i pagamenti sono stati effettuati direttamente da AP
2, gli stessi sono stati registrati come versamenti del correntista della
società (cfr. testi __________ p. 2 e __________ p. 4). Emblematico, al
proposito, sono del resto pure il fatto, puntualmente evidenziato dal giudice
di prime cure (sentenza p. 3), che il mandato sia poi stato revocato dallo
studio legale W__________ __________ (doc. AA), il quale agiva in qualità di
legale del solo AP 1 (cfr. doc. Y), e il fatto che il precetto esecutivo civile
inviato dall’attrice il 21 dicembre 2009 e volto ad ottenere il rendiconto (cfr.
inc. DI.2009.1933 rich.) rispettivamente l’istanza di sequestro 26 novembre
2009 (doc. EE) siano da lei stati indirizzati al solo AP 1. In alcuni documenti
(doc. NN e SSS) l’attrice aveva oltretutto pacificamente ammesso che mandante
era unicamente AP 1.
7. Il Pretore, passando ad
esaminare le prestazioni fatturate, ha dapprima evidenziato, sulla base della
perizia giudiziaria, come l’attrice avesse svolto la sua attività in modo corretto,
sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. In merito alla correttezza
o meno della fatturazione di cui al doc. C e II (da cui ha poi dedotto,
implicitamente, i fr. 25.10 ammessi dall’attrice e relativi a una fattura), egli
si è quindi espresso nei seguenti termini: ha ritenuto che le posizioni esposte
a tempo, fatturate sulla base di tariffe orarie per altro congrue al mercato
svizzero, avevano trovato conferma peritale (fatta salva una deduzione di fr.
10'750.- per la parziale non conformità di 41 fatture); ha ritenuto che le
attività paralegali e le spese esposte a tariffa fissa, fatturate entrambe
sulla base di tariffe per altro congrue al mercato svizzero e corrispondenti,
almeno le seconde, alle spese effettive, avevano pure trovato conferma
peritale, non potendo invece essere seguito l’assunto dei convenuti secondo cui
quelle tariffe non erano state rese note e accettate; ed ha ritenuto che l’obiezione
sul tema dell’avvenuto addebito dell’IVA al 7.6% non fosse convincente,
trattandosi di una questione di natura fiscale esulante dall’attività
dell’attrice, oltretutto ammessa dalle parti siccome mai contestata per anni.
7.1. In questa sede, per quanto
si è potuto comprendere, i convenuti (termine questo che nel prosieguo verrà
usato per indicare unicamente AP 1, a cui sola va riconosciuta la
legittimazione passiva), dopo aver in particolare contestato la valenza e la
rilevanza della perizia giudiziaria, ritenuta sommaria e approssimativa, hanno
ribadito che la fatturazione di cui al doc. C e II poteva essere riconosciuta
solo per la somma da loro ammessa innanzi al Pretore (fr. 112'328.10, comprensiva
dell’IVA per le pretese effettuate dall’attrice ma non per quelle svolte dai
corrispondenti esteri), rimproverando in sostanza al medesimo di non aver
rilevato che la remunerazione dell’attrice era stata oggetto di un preciso
accordo, il quale prevedeva, tranne negli eventuali casi in cui vi fossero
stati puntuali preventivi accettati, una remunerazione a tariffa oraria, a cui
potevano essere aggiunti, sempre che fossero stati giustificati e provati, le
spese e gli esborsi.
7.2. Come detto, i convenuti hanno
dapprima obiettato che la perizia giudiziaria non poteva essere tenuta in
considerazione per vari motivi: innanzitutto per il fatto che il perito si era
fondato esclusivamente sulla testimonianza, a loro dire del tutto inattendibile,
di A__________ __________, ex dipendente dell’attrice che aveva a suo tempo allestito
gran parte della fatture oggetto di contestazione ed era con ciò responsabile
della carente fatturazione; poi per il fatto che la stessa controparte aveva precedentemente
messo in dubbio l’esperienza professionale del perito, che oltretutto era stato
scelto nell’ambito di un travagliato processo di nomina in cui l’aspetto dei
costi della perizia aveva giocato un’importante rilevanza; e infine per il
fatto che le ragioni alla base di alcune conclusioni del perito, perlopiù
basate solo sulla prassi di fatturazione di imprecisati studi professionali
specializzati, non erano state sufficientemente illustrate.
7.2.1. L’art. 253 CPC/TI stabilisce
che il giudice non è vincolato dall’opinione dei periti e si pronuncia secondo
la propria convinzione, così come del resto previsto dall’art. 90 CPC/TI.
In presenza di una perizia
giudiziale il giudice deve pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei
fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e - ritenuto che egli
non è esperto della materia specifica - se le conclusioni a cui costui è giunto
sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad
art. 253). Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del
perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza.
Se per contro intende distanziarsi dalle conclusioni peritali, onde non
eccedere il proprio potere di apprezzamento, deve motivare in modo concreto e
rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione
dell’esperto, non bastando in tal senso l’adduzione di mere congetture o
considerazioni soggettive di una parte (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 3 ad art. 253). Ovviamente il rilievo di discrepanze o
contraddizioni tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte
in causa non è sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità
della perizia giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica
soggettiva di quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di
scienza e verità. Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti
della parte, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito
giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con
principi fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art.
253; II CCA 28 agosto 2012 inc. n. 12.2010.221, 11 marzo 2013 inc. n.
12.2011.101, 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175).
7.2.2. Nel
caso di specie, non vi è assolutamente ragione di far astrazione dal referto
peritale, le cui conclusioni sono logiche e convincenti, prive cioè di
punti oscuri, lacune o contraddizioni.
Le critiche mosse in questa
sede dai convenuti, che per altro nemmeno si riferiscono a queste eventuali
tematiche e sono dunque prive di rilevanza, sono oltretutto ampiamente
infondate.
Il rimprovero mosso al perito per
essersi fondato esclusivamente sulla testimonianza, a loro dire del tutto
inattendibile, di A__________ __________, è inconsistente: a parte il fatto che
i convenuti nemmeno sono stati in grado di dimostrare l’inattendibilità del
teste in questione, non potendo ovviamente bastare, in assenza di concreti
indizi - neppure evocati - sulla contraddittorietà rispettivamente
sull’erroneità della sua deposizione, il solo fatto che egli, non più alle dipendenze
dell’attrice al momento della sua deposizione, possa aver allestito, su
richiesta della controparte, una deposizione testimoniale scritta (doc. KK); si
osserva in effetti che il Pretore, a p. 7 della sentenza, aveva in ogni caso rilevato
che le conclusioni del perito neppure si fondavano su quella testimonianza ma
sui documenti agli atti, senza che i convenuti, venendo meno all’obbligo di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), abbiano qui spiegato per quali ragioni di
fatto o di diritto quell’accertamento sarebbe stato errato.
I convenuti non hanno poi spiegato
in che modo il fatto che in precedenza la controparte, ma non loro stessi ed il
Pretore, avesse messo in dubbio l’esperienza professionale del perito,
oltretutto nell’ambito di un travagliato processo di nomina dell’esperto in cui
a giocare un’importante rilevanza era stato l’aspetto dei (ridotti) costi della
perizia, possa aver concretamente inficiato l’attendibilità del suo referto.
Quanto infine al rilievo secondo
cui il perito non avrebbe talora illustrato i motivi alla base di alcune sue conclusioni,
perlopiù basate solo sulla prassi di fatturazione di imprecisati studi
professionali specializzati, si osserva che lo stesso è del tutto pretestuoso,
visto e considerato che a suo tempo i convenuti nemmeno avevano ritenuto di
chiedere un’eventuale delucidazione o completazione della perizia.
7.3. Contrariamente a quanto
preteso dai convenuti, non si può concludere che le parti si fossero accordate,
ad eccezione degli eventuali casi in cui vi fossero stati puntuali preventivi
accettati, per una remunerazione a tariffa oraria, a cui potevano al più essere
aggiunti, se giustificati e provati, le spese e gli esborsi: in questa sede
essi non hanno del resto spiegato e dimostrato le circostanze alla base della loro
tesi. Dall’email 16 novembre 2006 (doc. HH, che per ammissione - negli allegati
preliminari - delle parti riportava le “linee generali della fatturazione”), i
cui parametri di fatturazione non risultano essere mai stati contestati dai
convenuti che si sono piuttosto limitati a chiederne di volta in volta delle
Considerandi
delucidazioni e precisazioni (cfr. doc. 3 e 4), si evince piuttosto che
l’attrice avrebbe fatturato alcune prestazioni (e meglio quelle allora elencate
sotto la lettera A, in particolare per ricerche sui marchi, deposito dei
marchi, rinnovo delle registrazioni dei marchi, deposito di procedure di
opposizione, servizi di controllo e sorveglianza ecc.) in base a quanto eventualmente
preventivato in precedenza, ne avrebbe fatturate altre (e meglio quelle per
attività paralegali e amministrative allora definite sotto la lettera B, in
particolare per deposito di una domanda, trasmissione delle notifiche di
pubblicazione dei marchi, certificati di registrazione dei marchi, pagamento
delle tasse di esame o concessione ecc.) in base a tariffe fisse e che solo le rimanenti
sarebbero state fatturate in base alla tariffa oraria ivi indicata, escluse in tutti
i casi le spese vive. Il fatto che l’attrice, a cui l’accordo faceva obbligo di
indicare, se richiesta, le tariffe di cui ai punti A e B, non abbia poi mai provveduto
a comunicarle alla controparte, non toglie dunque che le stesse fossero sempre
e comunque dovute in quella misura (fissa), senza che in tal caso le
prestazioni, specie quelle di cui al punto B, dovessero essere remunerate in
base alla tariffa oraria: si deve così ritenere che in quelle circostanze,
tranne nei pochi eccezionali casi (cfr. appello p. 27 segg.) in cui vi era un
preventivo fisso accettato dalle parti (ovviamente non contestato dai
convenuti), ad essere dovute fossero le tariffe fisse previste dall’uso
rispettivamente dal mercato (cfr. art. 394 cpv. 3 CO).
7.4
Ciò posto, l’accertamento
pretorile in merito alla sostanziale correttezza della fatturazione di cui al
doc. C e II, che è poi stata oggetto di rendiconto da parte dell’attrice nel
doc. 12, può essere confermato, tranne per l’ulteriore importo di fr. 7'554.80
di cui si dirà qui di seguito, cosicché la stessa può in definitiva essere
determinata in ragione di fr. 339'202.90 (già dedotti i fr. 25.10 relativi a
una fattura ammessi dall’attrice e gli altri fr. 10'750.- per la parziale non
conformità di 41 fatture).
Il perito giudiziario,
dopo aver osservato che le tariffe orarie esposte nel doc. HH erano
congrue e conformi al mercato svizzero (p. 7), ha in effetti confermato da una
parte che le prestazioni fatturate dall’attrice in base a quelle tariffe erano
corrette anche nella loro espressione quantitativa (p. 9, fatta salva una
deduzione di fr. 10'750.- per la parziale non conformità di 41 fatture) e dall’altra
che anche le somme esposte dall’attrice a tariffa fissa, comprese le spese, nonostante
in alcuni casi fossero state esposte pure per attività retribuibili con tariffa
oraria (senza invero che a suo dire ciò avesse comportato una differenza
sostanziale, p. 7), erano congrue e rientravano nei normali parametri di
fatturazione (p. 6 segg.).
L’obiezione dei convenuti sul
tema dell’avvenuto addebito dell’IVA al 7.6% su tutti gli importi fatturati,
ossia il rimprovero mosso all’attrice di non aver mai distinto e trattato
separatamente le poste esenti di IVA (ossia quelle relative agli esborsi dei
corrispondenti esteri) da quelle soggette a tale imposta (ossia quelle relative
alle prestazioni fatturate a tariffa oraria o fissa dalla sola attrice), risulta
invece pertinente, essendo indubbio che l’IVA non poteva essere esatta per le
prestazioni svolte all’estero da terzi (art. 1 cpv. 2 lett. a LIVA), ancorché
il loro pagamento fosse poi stato anticipato dall’attrice. In tali circostanze
la fatturazione dell’attrice dev’essere ridotta di fr. 7'554.80 (fr. 99'405.37
esborsi per corrispondenti esteri [risultanti dal doc. 12] x 7.6% IVA).
8.
Nel prosieguo del suo
esposto il Pretore ha esaminato le pretese in risarcimento del danno che i
convenuti avevano contrapposto al credito dell’attrice, concludendo per la loro
infondatezza. Al proposito egli ha ritenuto che i convenuti non avevano provato
di aver indirizzato all’attrice, quanto meno sino alla decisione di “congelare”
il mandato comunicata all’attrice nel settembre 2009 (doc. X), plurime
richieste in rendiconto che erano poi rimaste inevase, l’istruttoria avendo piuttosto
dimostrato che alle loro specifiche (e non generiche) richieste di rendiconto
era stato regolarmente dato seguito (cfr. i plichi doc. 3 e 4), tanto più che
in sede di interrogatorio formale (ad 38) AP 2 aveva ammesso di aver ricevuto nella
primavera 2007 e nel novembre 2009 delle “grid” (doc. I-Q), ossia le
ricapitolazioni della situazione dei marchi, e che nelle fatture a loro trasmesse
era specificata nel dettaglio la prestazione alla quale si riferivano. In tali
circostanze non vi era pertanto necessità, per i convenuti, di far capo ai due
studi legali W__________ __________ e M__________ __________: del resto il 30
ottobre 2009 l’attrice aveva indicato chiaramente ai primi quali erano le
urgenze e le scadenze (doc. Z, cfr. pure doc. PPP) e oltretutto le spese per l’intervento
di quei legali, visto l’esito della pretesa dell’attrice, neppure potevano
essere risarcite, trattandosi in sostanza di spese legali preprocessuali; la
medesima logica valeva per le spese relative all’intervento dei secondi, apparentemente
finalizzato anche a gestire la transizione dei marchi al nuovo studio legale (cfr.
doc. 23) e non solo volto, come invece asserito dai convenuti, a conoscere i
nominativi dei corrispondenti esteri, che del resto erano già loro noti
(interrogatorio formale di AP 2 ad 61). Quanto detto valeva anche per la
fattura emessa da AP 2, tanto più che dal doc. 24 mal si comprendeva quale
fosse il fondamento giuridico per esporre un dispendio orario di $ 200.- e
neppure erano state provate le ore da lei esposte. Parimenti infondata era la
pretesa relativa all’emissione di alcune note di credito rimaste insolute, al
cui proposito non era stata portata prova alcuna.
8.1
In questa sede, per quanto è
dato di comprendere, i convenuti hanno ribadito che l’atteggiamento “omissivo”
della controparte in materia di rendiconto era in realtà dimostrato già dal
fatto che in data 1° marzo 2010 il Pretore aveva accolto la loro domanda di
rendiconto relativa alle fatture non ancora pagate (cfr. inc. DI.2009.1933
rich.), non essendo per altro vero che i doc. 3 e 4 e l’interrogatorio formale
di AP 2 confermassero invece la regolare evasione delle loro richieste di
rendiconto, che, a fronte delle particolari modalità di fatturazione adottate,
s’imponeva; tutt’altro. A loro dire, il comportamento della controparte le
aveva obbligate a far capo, per salvaguardare i loro interessi, allo studio
legale W__________ __________ rispettivamente, per riallacciare i contatti con
i corrispondenti esteri di cui non erano noti i nominativi, allo studio legale M__________
__________, ritenuto che l’attività dei due studi avrebbe potuto essere ulteriormente
dimostrata dalla teste __________ rispettivamente dai testi __________, __________
e __________, di cui il Pretore aveva tuttavia rifiutato l’assunzione; analoghe
considerazioni giustificavano la rifusione della fattura emessa da AP 2, i cui
estremi avrebbero potuto essere provati dai testi __________ e __________, di
cui il Pretore aveva pure rifiutato l’assunzione. Esse hanno pure riconfermato la
pretesa relativa all’emissione di alcune note di credito.
8.2
I convenuti hanno ragione ad
evidenziare che il fatto che in data 1° marzo 2010 il Pretore avesse accolto la
loro domanda di rendiconto relativa alle fatture non ancora pagate (cfr. inc.
DI.2009.1933 rich.) era sufficiente a dimostrare l’atteggiamento “omissivo” in
materia di rendiconto tenuto dall’attrice.
8.3
Come si vedrà qui di
seguito, la circostanza è tuttavia ancora lungi dal giustificare il rimborso ai
convenuti delle pretese da loro rivendicato. Al proposito si osserva quanto
segue.
8.3.1
La censura relativa alla
mancata rifusione delle note d’onorario di complessivi fr. 18'720.25 esposte dallo
studio legale W__________ __________ dev’essere disattesa siccome irricevibile
(art. 311 cpv. 1 CPC). Nell’appello i convenuti non si sono in effetti
confrontati con l’argomentazione addotta sul tema dal Pretore, che deve senz’altro
essere ritenuta alternativa e indipendente, secondo cui le spese per
l’intervento di quei legali non potevano in ogni caso essere risarcite, visto
l’esito della pretesa dell’attrice, in quanto si trattava in sostanza di spese
legali preprocessuali, sicché non hanno dimostrato che tutte le argomentazioni
addotte sul tema fossero errate e con ciò da riformare (cfr. Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
ZPO Kommentar, 3a ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler, DIKE-ZPO, n. 38 seg. ad
art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid. 4.3; II CCA 26 aprile 2013 inc.
n. 12.2012.78, 7 novembre 2013 inc. n. 12.2012.79, 25 novembre 2013 inc. n.
12.2013
, 6 dicembre 2013 inc. n. 12.2012.89, 15 luglio 2014 inc. n.
12.2012
, 18 agosto 2014 inc. n. 12.2014.62, 18 maggio 2015 inc. n.
12.2013
, 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175, secondo cui l’appellante
deve, sotto pena di inammissibilità, confrontarsi criticamente con tutte le
motivazioni addotte spiegando perché sarebbero errate e soprattutto che
l’appello può essere accolto soltanto se le critiche volte contro tutte quelle
motivazioni risultano essere fondate: difatti, se una sola di esse reggesse, le
contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei
motivi della decisione dell’autorità inferiore): essi non hanno per altro
preteso che la teste __________, la cui assunzione era stata a suo tempo rifiutata
loro dal Pretore e che è stata qui ribadita (se del caso previo rinvio
dell’incarto al primo giudice), avrebbe potuto sconfessare l’accertamento
pretorile secondo cui quelle fatturate da quello studio legale costituivano proprio
delle spese legali preprocessuali. Si aggiunga, per completezza, che lo studio
legale W__________ __________ ha svolto un’attività assai limitata, avendo
unicamente scritto alcune missive alla controparte, tra cui la revoca del
mandato, senza neppure essersi occupato dell’inoltro dell’istanza di
rendiconto.
8.3.2
La decisione del Pretore di
non riconoscere ai convenuti la pretesa di $ 74'697.31 fatturata loro dallo
studio legale M__________ __________ può essere confermata già per i motivi addotti
per la fattura dello studio legale W__________ __________. Ma non solo. Se in
effetti è vero che l’attrice non aveva provveduto a comunicare ai
convenuti i nominativi dei corrispondenti esteri quando, ad inizio
ottobre 2009, era stata richiesta di farlo (doc. 5-8), è però altrettanto vero
che questi ultimi erano già a conoscenza dell’identità dei corrispondenti
esteri, avendo a suo tempo sottoscritto le relative procure a favore di costoro
(cfr. plico doc. PP) e disponendo delle “grid” che riassumevano la situazione
di ogni singolo marchio (doc. I-Q). In tali circostanze il rimprovero mosso
all’attrice di aver violato il contratto, segnatamente l’obbligo di
informazione e di rendiconto in merito all’identità dei corrispondenti, risulta
pretestuoso. L’istruttoria ha oltretutto provato che il 17 novembre 2009 (doc.
RRR) l’attrice, preso atto della revoca del mandato, aveva invitato i corrispondenti
esteri, dandone comunicazione ai convenuti (doc. SSS), a rivolgersi direttamente
a questi ultimi, ritenuto che in precedenza con scritto 30 ottobre 2009 (doc.
6), ribadendo in parte quanto già comunicato il precedente 21 ottobre (doc.
PPP), già aveva reso attenti i convenuti delle pratiche da svolgere entro il
successivo 31 dicembre, garantendo con ciò loro tutto il tempo necessario per
riallacciare, se del caso tramite i nuovi rappresentanti legali, i contatti con
i corrispondenti. L’assunzione dei testi __________, __________ e __________,
che era stata a suo tempo rifiutata dal Pretore ed è stata qui ribadita (se del
caso previo rinvio dell’incarto al primo giudice), non appare idonea a modificare
questo giudizio e non entra in linea di conto.
8.3.3
Neppure è possibile
riconoscere la fattura di $ 30'950.- emessa dall’organo di fatto AP 2. Nella
misura in cui le prestazioni da lei fatturate erano finalizzate a fornire il
supporto ai due studi legali W__________ __________ e M__________ __________ si
può rinviare alle considerazioni formulate ai precedenti consid. 8.3.1. e
8.3.2
. Nella misura in cui quanto fatturato si riferiva invece all’attività di
classificazione e di esame della fatturazione dell’attrice si osserva che la
stessa, dovuta semmai alla sua mancata diligenza nella tenuta dei
giustificativi forniti a suo tempo, non è in ogni caso ancora idonea, non
avendo per altro assunto un’intensità eccezionale, a giustificare un
risarcimento dalla controparte. Anche in questo caso l’assunzione dei testi __________
e __________, che era stata a suo tempo rifiutata dal Pretore ed è stata qui
ribadita (se del caso previo rinvio dell’incarto al primo giudice), non appare
idonea a modificare questo giudizio e non entra in linea di conto.
8.3.4
La censura relativa al
mancato riconoscimento della somma di fr. 1'658.36 concernente alcune note di
credito rimaste insolute è invece irricevibile per carenza di motivazione (art.
311.
cpv. 1 CPC), ritenuto che nel gravame i convenuti non hanno assolutamente
spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto l’opposta conclusione del
Pretore, fondata sulla totale assenza di prove sul tema, sarebbe errata e con
ciò da riformare (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012
4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per tante: II
CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150).
9.
Nel loro appello i convenuti
hanno pure rimproverato al Pretore di aver respinto, con decreto 3 maggio 2011,
alcune loro domande di edizione di documenti riferite alle fatture già pagate ed
emesse dal 16 novembre 2006 al 31 marzo 2009 (aventi segnatamente per oggetto
l’edizione dalla controparte: i. lista dettagliata delle fatture emesse
dall’attrice nonché di ogni qualsiasi documento concernente tali fatture in
grado di fornire informazioni in merito a quanto segue: a. la denominazione dei
marchi a cui si riferiscono le singole fatture rispettivamente l’indicazione
dei paesi in cui i servizi sono stati resi, b. le date in cui si sono svolti i
servizi prestati indicati nelle singole fatture, c. la descrizione precisa dei
servizi prestati, d. la quantificazione precisa del tempo impiegato per
svolgere ciascun servizio, e. l’indicazione del nominativo della persona che ha
svolto l’attività e della tariffa oraria applicata, f. l’indicazione delle
tariffe applicate dagli agenti esterni incaricati direttamente o indirettamente
dall’attrice (avvocati, fiduciari, ecc.), in Svizzera o all’estero, dell’amministrazione
dei marchi di pertinenza dei convenuti e della tutela degli interessi di questi
ultimi, g. la descrizione e/o quantificazione delle spese di cancelleria, così
come ogni altra spesa e/o esborso fatturato dall’attrice; ii. copia di tutte le
fatture trasmesse all’attrice dagli agenti esteri, emesse da questi direttamente
o anche da pubbliche autorità o altri privati, concernenti la registrazione e,
in genere, la trattazione di marchi e lo svolgimento di incarichi per conto dei
convenuti; iii. copia di tutta la documentazione attestante ogni tassa, imposta
e spesa, comprensive di quelle di registrazione, di classe e degli emolumenti
di pubblicazione emesse da qualsiasi autorità svizzera e/o estera in relazione
alla registrazione e, in genere, alla trattazione di marchi e allo svolgimento
di incarichi per conto dei convenuti, suddivisi per singolo marchio e paese di
registrazione e/o di trattazione; iv. conteggio dell’importo addebitato ai convenuti
a titolo di imposta sul valore aggiunto IVA, importo versato all’Amministrazione
federale delle contribuzioni rispettivamente dell’importo eventualmente recuperato,
a qualsiasi titolo dall’attrice) e di aver con ciò precluso loro la facoltà di
ottenere il relativo rendiconto e così di far valere il risarcimento per le
somme eventualmente pagate in eccesso in merito a quelle fatture. In questa
sede hanno pertanto chiesto che quelle edizioni di documenti vengano ammesse
(se del caso previo rinvio dell’incarto al primo giudice) e che, dopo l’avvenuta
quantificazione delle relative pretese da parte loro, si proceda al giudizio
sulle medesime.
9.1
Il diritto federale permette
l’introduzione di una causa avente per oggetto una domanda di rendiconto e
un’azione condannatoria, la prima rappresentando un’azione giudiziaria di aiuto
alla realizzazione della seconda (“Stufenklage”, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 51 ad art. 78; II CCA 5
agosto 2011 inc. n. 12.2009.163). Il fatto che la procedura civile ticinese non
conosca un tale istituto è di per sé irrilevante, essa dovendo in ogni caso
consentire l’applicazione immediata del diritto federale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 133 ad
art. 78; II CCA 30 gennaio 2006 inc. n. 10.2006.7, 30 gennaio 2007 inc. n.
10.2006
; cfr. pure Vogel, Die
Stufenklage und die dienende Funktion des Zivilprozessrechts, in recht 1992 p. 58 segg. e in particolare
p. 64 n. 4).
9.2
Nel caso di specie i
convenuti (che in parte sono pure attori in via riconvenzionale) non hanno
inoltrato una causa avente per oggetto una domanda di rendiconto e un’azione
condannatoria, che - come detto - sarebbe stata ammissibile, ma, nei loro
allegati preliminari, hanno invece optato a favore di una sola domanda di
reiezione della petizione (e a favore della promozione di un’azione
condannatoria in via riconvenzionale) nell’ambito della quale hanno formulato
una domanda di edizione documenti finalizzata al rendiconto, riservandosi solo
nei considerandi l’eventuale adeguamento degli importi richiesti in esito allo
stesso. Tale modo di procedere, non conforme a quanto si è detto, non è tuttavia
proceduralmente corretto, sia per il fatto che l’azione di rendiconto non può
essere perseguita nel contesto di un provvedimento cautelare come quello
conseguente a una domanda di edizione (Rep. 1992 p. 294; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 5 ad art.
206; II CCA 11 agosto 1999 inc. n. 12.1999.114), sia per il carattere
inquisitorio insito in una tale richiesta e per il fatto che il rendiconto
presuppone spesso e volentieri - com’era nel caso concreto - l’allestimento di
nuovi documenti, non ancora esistenti (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., n. 133 ad art. 78). In tali circostanze, è senz’altro a ragione
che il Pretore il 3 maggio 2011 ha respinto la domanda di edizione di documenti
formulata dai convenuti (segnatamente nella misura in cui aveva per oggetto
l’allestimento di documenti non ancora esistenti [e meglio i punti i. e iv.],
ciò che per altro rendeva inutile la produzione di quelli invece esistenti [i
punti ii. e iii.]) e la loro assunzione (se del caso previo rinvio dell’incarto
al primo giudice) non può così entrare in considerazione, tanto più che ai
convenuti andava in ogni caso rimproverato di non aver versato agli atti le
fatture pagate, già in loro possesso, necessarie per far valere un’eventuale
pretesa risarcitoria.
10.
Contrariamente a quanto
preteso dai convenuti, infine, il fatto che con la risposta di causa essi abbiano
potuto ammettere la correttezza della pretesa attorea per fr. 112'328.10 solo dopo
aver ricevuto il rendiconto sulle fatture impagate, non giustifica di ridurre
le ripetibili da loro dovute. La loro resistenza in causa, stante anche
l’infondatezza delle contropretese da loro formulate, è in effetti risultata perlopiù
infondata.
11.
Ne discende, in parziale accoglimento
dell’appello, che la petizione deve essere respinta nella misura in cui è stata
promossa nei confronti di AP 2 e deve essere accolta per fr. 339'202.90 oltre
interessi nella misura in cui è stata promossa nei confronti di AP 1, mentre la
domanda riconvenzionale va respinta.
Le spese processuali e le
ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti
(art. 148 CPC/TI e 106 CPC), ritenuto che la lieve modifica del credito dovuto
da AP 1 a favore dell’attrice a seguito del presente giudizio non giustifica tutto
sommato di modificare il grado di soccombenza tra quelle parti.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106
CPC, la LTG e il Rtar
decide:
I. L’appello 4 febbraio 2015
di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 31 dicembre 2014 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta e, di conseguenza,
AP 1 è condannato a pagare a AO 1 la somma di fr. 339'202.90 oltre interessi al
5% dal 26 novembre 2009.
1.1 La
tassa di giustizia di fr. 5’000.- e le spese, di complessivi fr. 24'500.-, da
anticipare così come anticipate, sono a carico di AO 1 e di AP 1 in ragione di
metà ciascuno. MAO 1 rifonderà a AP 2 fr. 15'600.- per ripetibili. AP 1
rifonderà a AO 1 fr. 15'600.- per ripetibili.
2. (invariato)
2.1 (invariato)
II. Le
spese processuali di fr. 10’000.- sono a carico di AO 1 e di AP 1 in ragione di
metà ciascuno. AO 1 rifonderà a AP 2 fr. 7’500.- per ripetibili. AP 1 rifonderà
a AO 1 fr. 7’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).