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Decisione

12.2015.27

Compravendita internazionale: garanzia per difetti, tempestività della notifica

21 luglio 2016Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull’appello principale

3. Preliminarmente s’impone

rilevare che l’atto di appello presentato da AP 1 è in buona parte irricevibile

poiché non adeguatamente motivato secondo i presupposti dell’art. 311 CPC. Al

proposito dottrina e giurisprudenza hanno precisato che l’appellante deve

confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali

ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare.

L’appellante deve in altri termini non solo spiegare per quale motivo le sue

argomentazioni sarebbero fondate, ma anche perché sarebbero erronee o

censurabili le motivazioni del Pretore (TF 7 dicembre 2011, inc.4A_659/2011,

consid. 4; II CCA 14 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.131, consid. 2; 11 marzo 2014

inc. 12.2013.87, consid. 8; Reetz/Theiler,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung (ZPO), n. 36 ad art. 311 CPC). È in particolare

irricevibile la motivazione di appello che si limita alla semplice trascrizione

delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza o anche solo

alla riproduzione di ampi stralci degli stessi (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Inammissibile per insufficiente motivazione è pure l’appello che contiene

critiche generiche alla decisione impugnata o che rinvia semplicemente a quanto

già esposto in prima sede (decisione del TF 4A_290/2014 del 1° settembre 2014

consid. 3.3). Nel caso concreto, gran parte dell’appello è costituito dalla

semplice e letterale trascrizione di quanto già contenuto nel memoriale

conclusivo del 6 ottobre 2014 (act. XXIX). Tale modo di procedere è

inammissibile e comporta l’irricevibilità di gran parte dell’appello per

carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 cpv. 1

CPC. Ciò vale in particolare per le considerazioni esposte a titolo di

premessa, che si esauriscono nella trascrizione del contenuto delle conclusioni

(conclusioni ad. 1 e 2, pag. 2 - 4 corrispondenti ai punti ad 1, pag. 4 - 6),

rispettivamente nel riassunto della decisione impugnata (ad 2, pag. 6 - 7), per

le allegazioni concernenti la fattura doc. H (pag. 12 dell’appello corrispondente

alla pag. 7 delle conclusioni), per quelle relative alle fatture O, P, Q, T, U,

V e Z con riferimento alle tavole processuali (ad 13, pag. 16 – 21

corrispondenti alle pag. 8 – 15 delle conclusioni), per quelle con riferimento

al potere di rappresentanza di __________ F__________ (pag. 23 in basso e pag.

24 in alto corrispondenti alla pag. 15 delle conclusioni), per quelle in merito

all’impossibilità di verificare la merce difettosa da parte dell’attrice (pag.

25 in fondo – 27 corrispondenti alle pag. 15 – 17), per quelle inerenti alla

compensazione con i presunti danni fatti valere dalla qui appellante (ad 19, pag.

29 – 33 corrispondenti alle pag. 19 – 22 delle conclusioni).

4. È pacifico che ai rapporti

tra le parti tornino applicabili le norme della Convenzione di Vienna (CVIM).

Non vi è contestazione neppure sull’importo complessivo di € 29'144.96 riconosciuto

dal primo giudice e relativo alle fatture D, E, F, G, K, L, M, N, R, S, W, X.

5. L’appellante rimprovera al

Pretore di avere ritenuto provata da parte della ditta fornitrice la consegna

della merce di cui alle fatture doc. I, J, Y per un importo complessivo pari a €

8'680.97. A suo dire la circostanza, accertata dal primo giudice, secondo cui

la merce doveva essere trasportata solo fino alla sede di __________ (I) della convenuta,

sarebbe irrilevante e non dimostrerebbe l’avvenuta consegna. Il fatto che per

le tre fatture menzionate non risultino agli atti i bolli doganali

costituirebbe un indizio a sostegno della sua tesi che la merce non sarebbe

stata consegnata. La censura, oltre che irricevibile per carente motivazione

limitandosi a ribadire quanto già allegato in prima sede e in parte a copiare

quanto contenuto nelle conclusioni (cfr. consid. 3), è infondata. L’appellante non

contesta che la merce doveva essere consegnata presso la sua sede di __________,

quindi su suolo italiano (appello, pag. 9). Del resto questa circostanza

risulta pure esplicitamente dal contratto datato 27 luglio 2002 (doc. 16) ed è

confermata dalle deposizioni testimoniali di __________ S__________, dipendente

AP 1 (“confermo che AO 1 portava la merce fino al magazzino di __________.

Siamo quindi noi AP 1 che ci occupavamo dello sdoganamento”, verbale 7

aprile 2008, pag. 2), e di __________ B__________, dipendente della ditta

fornitrice dal 1998 al 2006 (“AP 1 di __________ ci aveva trasmesso una

circolare che indicava che tutte le consegne dovevano essere effettuate a __________.

La merce consegnata a __________ veniva poi direttamente sdoganata dal cliente,

senza che ci fosse alcun onere a nostro carico”, verbale 14 novembre 2007,

pag. 5), nonché dai diversi scritti della convenuta all’attrice (doc. GG – MM).

Da ciò se ne deduce che lo sdoganamento della merce era effettuato direttamente

dal compratore e l’obbligo contrattuale del venditore si esauriva con la

relativa consegna della stessa su suolo italiano nei magazzini di __________. Ritenuto

che lo sdoganamento della merce era un compito della stessa appellante, non si

capisce in che maniera l’assenza dei bolli doganali nel fascicolo processuale

possa essere imputato all’attrice, rispettivamente come possa costituire un

indizio a sostegno della mancata consegna della merce, come pretende a torto l’appellante.

Il fatto che tutta la merce fornita e consegnata a __________ dovesse poi essere

sdoganata e per forza essere trasferita in suolo elvetico, come preteso da AP 1

nell’appello, non è del resto suffragato da alcun riscontro oggettivo. A

conferma dell’avvenuta consegna si rileva inoltre che gli stessi documenti di

trasporto allegati alle fatture menzionate portano la firma del destinatario

(doc. I, J), mentre che per quanto concerne la fattura n. __________ (doc. Y)

la convenuta stessa nel suo scritto 11 novembre 2005 riconosce di avere

ricevuto la merce, seppur in sostituzione (doc. TT). La censura, oltre che

irricevibile, è pertanto infondata.

6. Per quanto concerne la

fattura n. __________ del 20 giugno 2003 (doc. H) l’appellante si limita sostanzialmente

a trascrivere quanto già espresso in sede di conclusioni, di modo che la

censura è nuovamente irricevibile. Per il resto AP 1 ritiene che il Pretore

avrebbe dovuto accertare se la menzionata fattura non era ancora stata pagata

(come sostenuto dall’attrice in sede di petizione) e non se la stessa

presentava ancora un residuo scoperto come sostenuto dall’attrice solo con la

replica, modificando pertanto la propria pretesa. Contrariamente a quanto

pretende l’appellante, l’attrice non ha modificato la propria versione: già

nella petizione infatti ella sosteneva che la fattura presentava un credito residuo

di € 1'393.39 (petizione, pag. 3).

7. Per quanto concerne le fatture

di cui ai doc. O, P, Q, T, U, V e Z per un importo complessivo di € 6'380.25 il

Pretore ha accertato che oggetto delle stesse era la fornitura di merce in

sostituzione di merce difettosa precedentemente già pagata. Considerato che la

convenuta non aveva dimostrato in modo sufficientemente chiaro e certo di avere

notificato tempestivamente i difetti dopo averne accertato la presenza, ha

concluso che essa non poteva prevalersi della garanzia per difetti dovuta dal

venditore.

7.1 L’appellante reputa la decisione

del primo giudice contraddittoria nella misura in cui da una parte conclude per

una mancata tempestiva notifica dei difetti, dall’altra “accerta che l’ AO 1 ha

riconosciuto i difetti procedendo alla sostituzione della merce” (appello ad.

12, pag. 14). A suo dire, l’avvenuta sostituzione della merce da parte dell’AO

1 significa “che una corretta notifica dei difetti della merce, nelle modalità

e nei tempi convenute dalle parti, c’è stata” (appello, pag. 15). La censura di

contraddittorietà si ferma tuttavia a questa soggettiva deduzione, non

suffragata da alcun riscontro oggettivo agli atti. In merito l’appellante si

limita a sollevare generiche considerazioni sul fatto che AO 1 ante causam

non avrebbe “mai contestato la correttezza della notifica dei difetti”, e a

rinviare alla deposizione del teste __________ F__________. Ciò non basta

tuttavia a scalfire la conclusione del Pretore, secondo cui la convenuta non ha

dimostrato di avere provveduto “a una tempestiva e circostanziata segnalazione

per ogni singolo asserito difetto” (decisione impugnata consid. 6.1, pag. 5). Al

proposito in questa sede l’appellante si limita a trascrivere quanto già

contenuto nelle conclusioni (cfr. consid. 3) senza confrontarsi con le

motivazioni del primo giudice, di modo che su questo punto l’appello è

irricevibile.

7.2 Le argomentazioni relative alla

questione a sapere se il termine per verificare la merce non avrebbe dovuto

iniziare a decorrere dal momento della presa in consegna della merce in Italia,

sono irrilevanti ai fini del giudizio, atteso che la questione è stata lasciata

aperta dal Pretore (decisione impugnata, consid. 6.1, pag. 5).

7.3 L’appellante censura il Pretore per

avere ritenuto che la sostituzione della merce difettosa non costituisse

un’ammissione dei difetti da parte dell’ AO 1. A suo dire questa conclusione

costituirebbe una violazione dell’onere di allegazione, poiché l’attrice negli

allegati di causa avrebbe sostenuto che la sostituzione della merce

presumibilmente difettosa avveniva solo dopo avere verificato i difetti. La

censura, oltre che confusa, è manifestamente infondata. Contrariamente a quanto

pretende l’appellante, è lei stessa (con riferimento al doc. 5) ad avere

allegato che l’ AO 1 avrebbe preso atto dei difetti, acconsentendo alla

fornitura della merce in sostituzione (risposta e domanda riconvenzionale 25

aprile 2007, pag. 3). Ritenuta la contestazione dell’attrice, il Pretore ha

quindi a giusta ragione accertato che tra le parti vigeva una specifica prassi,

in base alla quale la venditrice forniva su semplice richiesta dell’acquirente

il materiale di sostituzione prima di verificare l’effettiva presenza dei

difetti, di modo che tale comportamento non poteva significare un’ammissione di

difetti.

8. Ne discende che nella

limitata misura in cui è ricevibile l’appello deve essere respinto e la

decisione del Pretore confermata.

Considerandi

II. Sull’appello incidentale

9.

Con l’appello incidentale AO

1.

postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di modificare il

Dispositivo

dispositivo sulle spese e sulle ripetibili dell’azione principale e di

respingere integralmente la domanda riconvenzionale con conseguente modifica

del dispositivo sulle spese e ripetibili.

10. Con la prima censura

l’appellante incidentale contesta il dispositivo sulle spese e sulle ripetibili

dell’azione principale. A suo dire, ritenuta la quasi totale soccombenza della

convenuta, si giustificava nel caso concreto porre a carico di quest’ultima la

tassa e le spese giudiziarie, con assegnazione piena delle ripetibili a favore

dell’attrice principale. La censura deve essere respinta. L’appellante parte

infatti dall’errato presupposto che il valore litigioso determinante sia quello

esposto con le conclusioni pari a fr. 71'661.76 (€ 44'788.60). Determinante è

invece il valore iniziale, tant'è che il valore specificato nell'ultimo atto di

causa non può servire quale elemento di base per la fissazione delle spese e

ripetibili di prima sede quando la riduzione del valore litigioso interviene

solo in quell'allegato (Cocchi/ Trezzini,

CPC/TI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, n. 5 ad

art. 5). Il Pretore nel suo giudizio ha infatti tenuto conto di un valore di

causa di fr. 77'813.90 (pari a € 48'633.70), come richiesto dall’attrice con la

petizione. Ritenuto che il primo giudice ha accolto la domanda per un importo

di fr. 71'581.45 (pari a € 44'738.41), la ripartizione da lui effettuata in

base al principio della soccombenza può essere confermata.

11. In merito all’azione

riconvenzionale AO 1 rimprovera il Pretore per avere riconosciuto il premio

vendita 2003 pari a € 2'686.-. Il primo giudice, sulla base del doc. 16 e della

testimonianza di __________ F__________, ha ammesso la pretesa, atteso che l’attrice

non aveva contestato puntualmente l’ammontare in quanto tale. L’appellante

incidentale ritiene invece di avere sempre e puntualmente contestato il premio vendita

per l’anno 2003.

11.1 L’art. 78 cpv. 1 CPC/TI, applicabile

alla fattispecie in virtù dell’art. 404 cpv. 1 CPC, prevede che l’attore con la

petizione e il convenuto con la risposta devono addurre in una sola volta i

fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto, riservato il caso

di replica e duplica. Secondo l’art. 170 cpv. 2 CPC/TI, i fatti non contestati

chiaramente si presumono ammessi, a meno che gli atti del processo non provino

fatti contrari. Tale norma va messa in relazione all’art. 184 cpv. 2 CPC/TI,

secondo il quale la prova è limitata ai fatti contestati, eccettuati i casi in

cui i fatti devono essere accertati d’ufficio dal giudice e con riserva delle

disposizioni concernenti la mancata comparsa personale di una parte e

l’omissione di un atto scritto. In altre parole, l’assenza di contestazione (o

l’ammissione) comportano la presunzione di fatto accertato, che si sostituisce

all’apprezzamento delle prove per mezzo del quale il giudice accerta

normalmente i fatti. È questa una delle conseguenze del principio attitatorio

(sentenza del TF 4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid. 3.1 e 3.3, in: SJ

133/2011 I pag. 12).

11.2 Con la domanda

riconvenzionale 25 aprile 2007 AP 1 ha chiesto il versamento “del premio di

vendita pattuito (doc. 16) per l’anno 2003 ammontante a fr. 4'297.60 (pari a €

2'686.- al cambio di € 1.- = fr. 1.60) (doc. 17), non ancora corrisposto”. Con

risposta riconvenzionale AO 1 ha contestato il versamento del premio vendita,

poiché controparte non ha “fatto fronte ai suoi obblighi”, rinviando alle motivazioni

da lei esposte “sopra”. Nei punti precedenti essa ha spiegato che la convenuta

non aveva pagato le fatture (doc. C – Z) e non le aveva messo a disposizione la

merce asseritamente difettosa. Essa non ha tuttavia esplicitamente contestato

il quantum rivendicato dall’attrice riconvenzionale in relazione al

premio vendita per il 2003. Con replica riconvenzionale AP 1 ha specificato che

il premio vendita per il 2003 “risulta indipendente dalle contestazioni oggetto

della presente procedura e pertanto giustificato nella sua entità”. Con duplica

riconvenzionale l’attrice contesta tutte le pretese di controparte, “in quanto

sono immotivate e prive di ogni fondamento”.

11.3 Per quanto concerne la misura con

cui devono essere contestati i fatti, il Tribunale federale ha già avuto modo

di spiegare che chi contesta una pretesa deve motivare soltanto in modo tale da

permettere all’altra parte di capire quali fatti siano contestati e di fornire

quindi le prove delle quali porta l’onere. A dipendenza delle circostanze

specifiche possono di conseguenza bastare anche contestazioni globali, ritenuto

che esigenze più severe, analoghe a quelle che deve rispettare la parte cui

incombe l’onere di provare, potrebbero tutt’al più giustificarsi in una

cosiddetta situazione di bisogno (cfr. sentenza del TF 4A_629/2009 del 10

agosto 2010, consid. 4.1). Le esigenze poste alla motivazione della

contestazione soggiacciono al diritto processuale cantonale, ma nei limiti

posti dall’art. 8 CC. In particolare, l’onere di contestazione non deve sfociare

nel rovesciamento dell’onere probatorio (DTF 117 II 113 consid. 2 e 115 II 1

consid. 4). Il Tribunale federale si è già chinato sulle disposizioni della

procedura civile ticinese, specificando che l’art. 170 cpv. 1 lett. d CPC/TI

implica da parte del convenuto un certo onere di allegazione dei fatti a suo

carico, ovvero che egli è tenuto a contestare le argomentazioni dell’attore con

indicazioni concrete e, se del caso, a fornire la propria descrizione dei fatti

(art. 170 cpv. 1 lett. e CPC/TI). Un semplice e generico “contestato” di fronte

a un complesso di fatti asseriti è da reputarsi insufficiente (sentenza del TF

del 10 luglio 2003 4P.50/2003, consid. 2). In un’altra sentenza inc.

5A_710/2009 del 22 febbraio 2010 il Tribunale federale ha però precisato,

seppur non riferendosi specificatamente alla procedura civile ticinese, che la

controparte deve motivare la propria contestazione qualora ciò sia possibile

(“si possible”; consid. 2.3.1). Non va poi dimenticato che, come menzionato dal

Tribunale federale, l’art. 170 cpv. 2 CPC/TI prevede che i fatti non contestati

chiaramente valgono come ammessi unicamente nella misura in cui gli atti del

processo non provino fatti contrari. Sempre secondo il Tribunale federale, tale

disposto non può però implicare il ripristino pieno dell’onere della parte

attrice di provare i fatti sui quali fonda le proprie pretese, dato che ciò

sarebbe incompatibile con il sistema attitatorio (sentenza del TF 4A_629/2009

del 10 agosto 2010, consid. 3.3 e 3.4). Il Tribunale federale ha tuttavia

precisato che dare i fatti per accertati (sia per mezzo dell’apprezzamento

delle prove, sia della presunzione secondo la quale i fatti non contestati

valgono come ammessi) non significa tuttavia ancora ammettere la domanda.

L’accoglimento di una pretesa presuppone che siano adempiuti i requisiti di

fatto stabiliti dalla norma sulla quale essa si fonda. In tal senso, l’art. 184

cpv. 2 CPC/TI non esonera evidentemente le parti dall’obbligo di dimostrare il

ben fondato delle proprie pretese (sentenza del TF 4A_629/2009 del 10 agosto

2010, consid. 3.8).

11.4 Nella fattispecie, anche qualora si

dovesse ritenere che l’ AO 1 non abbia validamente contestato l’ammontare della

pretesa, ciò non significherebbe ancora che non abbia validamente contestato

l’esistenza della medesima. In tal caso, competerebbe a AP 1 dimostrare tale

fatto rispettivamente il buon fondamento della pretesa. Ora, la convenuta

riconvenzionale ha validamente contestato dinanzi al Pretore l’esistenza della

pretesa di controparte, asserendo che nessun versamento era giustificato dal

fatto che AP 1 non aveva adempiuto i suoi obblighi contrattuali. Tant’è che

anche l’attrice riconvenzionale lo ammette nella sua risposta all’appello

incidentale (pag. 25) nella replica riconvenzionale a fronte della

contestazione di controparte ha specificato che il premio era dovuto

indipendentemente dalle contestazioni oggetto della causa (replica

riconvenzionale, pag. 6).

11.5 A sostegno della sua pretesa AP 1 ha

prodotto il contratto 27 luglio 2002 (doc. 16) avente per oggetto “acquisti

mobili di mostra” in base al quale le parti avevano stabilito una scala premio

a dipendenza del volume delle vendite, il quale era da liquidare ogni fine

esercizio, con l’aggiunta che “eventuali insoluti pregiudicheranno il premio”. Il

teste __________ F__________, al quale è stato sottoposto il doc. 16, ne ha

semplicemente confermato il contenuto, senza spiegare se l’attrice

riconvenzionale aveva maturato per il 2003 l’ammontare richiesto e senza

esprimersi in merito alla questione delle inadempienze contrattuali fatte

valere dalla controparte (e dimostrate in causa). Nemmeno il conteggio doc. 17,

prodotto da controparte, attesta qualcosa in merito. Ne discende che la

pretesa, validamente contestata nella sua esistenza, deve essere respinta

poiché non provata.

12. Per i motivi che precedono

l’appello incidentale è parzialmente accolto. Ciò comporta la modifica del

dispositivo sulla ripartizione della tassa, delle spese e delle ripetibili della

sentenza impugnata (148 CPC/TI). Tenuto conto della totale soccombenza dell’attrice

riconvenzionale le stesse sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere a

controparte fr. 5'900.- a titolo di ripetibili.

III. Sulle spese giudiziarie

13. In definitiva quindi

l’appello 6 febbraio 2015, nella limitata misura in cui è ricevibile, è

integralmente respinto, mentre l’appello incidentale 23 marzo 2015 è parzialmente

accolto. Le spese processuali e le ripetibili di secondo grado, calcolate sulla

base di un valore litigioso di € 44'738.41 (pari a fr. 71'581.45) per l’appello

principale rispettivamente di € 2'686.- (pari a fr. 4'297.60) per l’appello

incidentale, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: I. L’appello 6 febbraio 2015

di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Gli oneri processuali di

fr. 3'000.-, già anticipati, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 3'000.- per ripetibili d’appello.

III. L’appello incidentale 27

marzo 2015 di AO 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 22

dicembre 2014 del Pretore di Lugano, sezione 2, invariati gli altri

dispositivi, è così riformata:

3. La domanda riconvenzionale è respinta.

4. La

tassa di giustizia dell’azione riconvenzionale in complessivi CHF 1'600.- e le

spese in CHF 250.-, da anticipare come di rito, sono a carico della

convenuta/attrice riconvenzionale. La convenuta/attrice riconvenzionale

rifonderà alla controparte CHF 6’000.- per ripetibili.

IV. Gli oneri processuali

dell’appello incidentale di fr. 500.-, già anticipati, sono a carico di AO 1

nella misura di 1/3 e di AP 1 per 2/3. Quest’ultima rifonderà alla controparte

fr. 500.- per ripetibili parziali.

V. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).