12.2015.27
Compravendita internazionale: garanzia per difetti, tempestività della notifica
21 luglio 2016Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.27
Lugano
21 luglio 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.25 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 8 gennaio
2007 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 77'813.90 oltre
interessi al 5% dall’8 gennaio 2007, importo ridotto e modificato con le
conclusioni a € 44'788.60;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione integrale della petizione e in via
riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della
somma di fr. 64'677.60, “fatta riserva dell’importo delle contro-pretese
vantate” nei confronti dell’attrice “che dovesse essere stato oggetto di compensazione
nel contesto dell’azione principale”;
richiesta alla quale si
è integralmente opposta l’attrice con la risposta riconvenzionale;
domande modificate in
corso di causa per adeguarle all’art. 84 CO, nel senso che l’attrice ha cifrato
la sua richiesta in € 44'788.60 e la convenuta in fr. 60'380.- oltre € 2'686.-
(decisione 11 settembre 2013);
sulle quali il Pretore ha
statuito con sentenza 22 dicembre 2014, con la quale ha parzialmente accolto la
petizione, condannando la convenuta al pagamento dell’importo di € 44'738.41 oltre
interessi al 5% dall’8 gennaio 2007 e, in parziale accoglimento della domanda
riconvenzionale, ha condannato l’attrice principale al pagamento di € 2'686.-;
appellante la convenuta con
appello 6 febbraio 2015, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con risposta e
appello incidentale 27 marzo 2015 l’attrice chiede la reiezione del gravame di
parte avversa e la riforma del querelato giudizio, nel senso di riformare il
dispositivo sulle spese e ripetibili dell’azione principale, di respingere
integralmente la domanda riconvenzionale con conseguente modifica del
dispositivo sulle spese e ripetibili, il tutto con protesta di spese e
ripetibili;
preso atto della
risposta 20 maggio 2015 con cui la convenuta postula, in via principale, di
dichiarare irricevibile l’appello incidentale e, in via subordinata, la sua reiezione
integrale, con protesta di spese e ripetibili di appello;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. La ditta AO 1, società italiana
con sede a __________, è attiva, tra l’altro, nella produzione, nella
lavorazione, nella trasformazione e nel commercio di mobili, articoli
casalinghi e affini (doc. A). Dal 1997 essa ha concluso con AP 1, società
svizzera con sede a __________, attiva, tra l’altro, nel commercio di
arredamenti, nella progettazione e allestimento d’interni (doc. B), diversi
contratti di compravendita aventi per oggetto la fornitura di arredamenti per
cucine. Dal 2002 le fatture emesse da AO 1 per le forniture effettuate nel
corso degli anni successivi e fino al 2004 sono rimaste scoperte.
B. Con petizione 8 gennaio 2007
AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1, chiedendone la condanna al pagamento
dell’importo complessivo di fr. 77'813.90 (fr. 71'661.75 pari allo scoperto di
quanto fatturato negli anni 2002, 2003 e 2004 oltre fr. 6'152.15 a titolo di
spese legali preprocessuali). Con le conclusioni l’attrice ha ridotto e
modificato la pretesa in € 44'788.60 (fr. 71'661.75, doc. CC), pari al saldo del
credito relativo alle forniture per gli anni 2002, 2003 e 2004. AO 1 sostiene
di avere sempre adempiuto gli obblighi contrattuali e di avere fornito e
consegnato ad AP 1 la merce ordinata. Quest’ultima dal 2002 non avrebbe pagato
il prezzo convenuto delle fatture prodotte sub doc. C - Z nel termine di 12
mesi come stipulato contrattualmente.
C. Con risposta 25 aprile 2007 AP
1 postula la reiezione integrale della petizione, opponendosi al pagamento di
quanto richiesto. Essa sostiene che nulla è più dovuto in relazione ai
contratti di compravendita venuti in essere fra le parti. In relazione alle
fatture prodotte da controparte, adduce in particolare la mancata consegna di
parte della merce (doc. I, J, Y), la presenza di difetti su parte della merce
fornita (doc. O, P, Q, T, U, V, Z) e di avere pagato l’importo di € 3'080.18
relativo alla fattura del 26 giugno 2003 (doc. H). In via riconvenzionale AP 1
chiede la condanna di AO 1 al pagamento dell’importo di fr. 60'380.- a titolo
di risarcimento del danno per i difetti della merce fornita e per le spese
legali preprocessuali, e di € 2'686.- relativi a dei premi di vendita per
l’anno 2003, somme che pone in compensazione con la pretesa dell’attrice.
Con risposta
riconvenzionale AO 1 si oppone integralmente alla richiesta avversaria.
Con gli ulteriori allegati
preliminari le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro
antitetiche domande e posizioni, con argomenti che, per quanto necessario,
saranno ripresi nei prossimi considerandi.
D. Esperita l’istruttoria, il
Pretore con ordinanza 29 luglio 2013 ha assegnato alle parti un termine,
affinché prendessero posizione sull’applicazione dell’art. 84 CO. AP 1 e AO 1
hanno pertanto modificato le rispettive domande, nel senso che l’attrice ha cifrato
la sua pretesa in € 44'788.60, mentre la convenuta in fr. 60'380.-, oltre €
2'686.-. Le parti hanno rinunciato a comparire per il dibattimento finale e
prodotto dei memoriali conclusivi scritti, nei quali si sono sostanzialmente
riconfermate nelle rispettive e antitetiche domande, l’attrice postulando
unicamente il pagamento dello scoperto delle fatture emesse a carico della
convenuta per gli anni 2002 – 2004 pari a € 44'788.60 (conclusioni, pag. 10).
E. Con sentenza 22 dicembre
2014 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando AP 1 al
pagamento della somma di € 44'738.41 oltre interessi al 5% dall’8 gennaio 2007
e caricando la tassa di giustizia e le spese all’attrice in ragione di 1/12 e
per il resto alla convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla
controparte fr. 6'500.- per ripetibili parziali. Il primo giudice ha nello
stesso tempo accolto parzialmente la domanda riconvenzionale, condannando AO 1
al versamento della somma di € 2'686.- e caricando la tassa di giustizia e le
spese alla convenuta riconvenzionale per 1/15 e per il resto all’attrice
riconvenzionale, obbligando quest’ultima al versamento a controparte di fr.
5'500.- per ripetibili parziali.
F. Con appello 6 febbraio 2015
AP 1 chiede di riformare la decisione pretorile nel senso di respingere
integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambi i
gradi di giudizio. AO 1 con risposta 27 marzo 2015 ha concluso per la reiezione
dell’appello, presentando nel contempo appello incidentale, con il quale
postula la riforma della sentenza impugnata, nel senso di riformare il
dispositivo sulle spese e ripetibili dell’azione principale, di respingere
integralmente la domanda riconvenzionale con conseguente modifica del
dispositivo sulle spese e ripetibili, protestando spese e ripetibili di
appello.
Con risposta all’appello
incidentale 20 maggio 2015 la convenuta postula la reiezione dell’appello
presentato in via incidentale, sempre con protesta di spese e ripetibili.
Delle argomentazioni delle
parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto
che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la
stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale
previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile
ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che,
avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella
data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2. Il Pretore ha ritenuto
applicabile alla fattispecie la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti
di compravendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980 (in seguito:
Convenzione di Vienna, CVIM). Per quanto attiene il preteso mancato pagamento
delle forniture di merce per gli anni 2002, 2003 e 2004, il primo giudice ha costatato
che l’importo complessivo pari a € 29'144.96 (relativo alle fatture doc. C, D,
E, F, G, K, L, M, N R, S, W, X) non era stato contestato e ha ammesso quindi la
pretesa per tale ammontare. In relazione alle fatture di cui ai doc. I, J, Y
per un importo complessivo di € 8'680.97, egli, sulla base delle risultanze
istruttorie, ha concluso che l’attrice aveva adempiuto correttamente il suo
obbligo contrattuale, che era quello di trasportare la merce solo fino alla
sede della convenuta a __________, in Italia, la quale si occupava poi dello
sdoganamento e del successivo trasporto fino alla sua sede svizzera di __________.
In relazione alla fattura no. 658 (doc. H) ha riconosciuto la pretesa per
l’importo di € 1'343.20, essendo il restante importo stato pagato dalla
convenuta. Il Pretore ha poi concluso che la convenuta non aveva dimostrato in
modo sufficientemente chiaro e certo di avere notificato i difetti della merce
fornita e oggetto delle fatture doc. O, P, Q, T, U, Z, negando pertanto alla
convenuta la facoltà di avvalersi della garanzia per difetti e riconoscendo
alla venditrice l’importo complessivo di € 6'083.24. Per i medesimi motivi il
Pretore ha respinto la pretesa risarcitoria formulata in via riconvenzionale
dalla convenuta, rilevando abbondanzialmente che gli asseriti danni non erano
stati provati. Egli ha al contrario ritenuto dimostrata la pattuizione di un
premio vendita per l’anno 2003, riconoscendo ad AP 1 l’importo di € 2'686.-,
ammontare che l’attrice non aveva contestato in quanto tale.
Fatti
I. Sull’appello principale
3. Preliminarmente s’impone
rilevare che l’atto di appello presentato da AP 1 è in buona parte irricevibile
poiché non adeguatamente motivato secondo i presupposti dell’art. 311 CPC. Al
proposito dottrina e giurisprudenza hanno precisato che l’appellante deve
confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali
ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare.
L’appellante deve in altri termini non solo spiegare per quale motivo le sue
argomentazioni sarebbero fondate, ma anche perché sarebbero erronee o
censurabili le motivazioni del Pretore (TF 7 dicembre 2011, inc.4A_659/2011,
consid. 4; II CCA 14 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.131, consid. 2; 11 marzo 2014
inc. 12.2013.87, consid. 8; Reetz/Theiler,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), n. 36 ad art. 311 CPC). È in particolare
irricevibile la motivazione di appello che si limita alla semplice trascrizione
delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza o anche solo
alla riproduzione di ampi stralci degli stessi (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1).
Inammissibile per insufficiente motivazione è pure l’appello che contiene
critiche generiche alla decisione impugnata o che rinvia semplicemente a quanto
già esposto in prima sede (decisione del TF 4A_290/2014 del 1° settembre 2014
consid. 3.3). Nel caso concreto, gran parte dell’appello è costituito dalla
semplice e letterale trascrizione di quanto già contenuto nel memoriale
conclusivo del 6 ottobre 2014 (act. XXIX). Tale modo di procedere è
inammissibile e comporta l’irricevibilità di gran parte dell’appello per
carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 cpv. 1
CPC. Ciò vale in particolare per le considerazioni esposte a titolo di
premessa, che si esauriscono nella trascrizione del contenuto delle conclusioni
(conclusioni ad. 1 e 2, pag. 2 - 4 corrispondenti ai punti ad 1, pag. 4 - 6),
rispettivamente nel riassunto della decisione impugnata (ad 2, pag. 6 - 7), per
le allegazioni concernenti la fattura doc. H (pag. 12 dell’appello corrispondente
alla pag. 7 delle conclusioni), per quelle relative alle fatture O, P, Q, T, U,
V e Z con riferimento alle tavole processuali (ad 13, pag. 16 – 21
corrispondenti alle pag. 8 – 15 delle conclusioni), per quelle con riferimento
al potere di rappresentanza di __________ F__________ (pag. 23 in basso e pag.
24 in alto corrispondenti alla pag. 15 delle conclusioni), per quelle in merito
all’impossibilità di verificare la merce difettosa da parte dell’attrice (pag.
25 in fondo – 27 corrispondenti alle pag. 15 – 17), per quelle inerenti alla
compensazione con i presunti danni fatti valere dalla qui appellante (ad 19, pag.
29 – 33 corrispondenti alle pag. 19 – 22 delle conclusioni).
4. È pacifico che ai rapporti
tra le parti tornino applicabili le norme della Convenzione di Vienna (CVIM).
Non vi è contestazione neppure sull’importo complessivo di € 29'144.96 riconosciuto
dal primo giudice e relativo alle fatture D, E, F, G, K, L, M, N, R, S, W, X.
5. L’appellante rimprovera al
Pretore di avere ritenuto provata da parte della ditta fornitrice la consegna
della merce di cui alle fatture doc. I, J, Y per un importo complessivo pari a €
8'680.97. A suo dire la circostanza, accertata dal primo giudice, secondo cui
la merce doveva essere trasportata solo fino alla sede di __________ (I) della convenuta,
sarebbe irrilevante e non dimostrerebbe l’avvenuta consegna. Il fatto che per
le tre fatture menzionate non risultino agli atti i bolli doganali
costituirebbe un indizio a sostegno della sua tesi che la merce non sarebbe
stata consegnata. La censura, oltre che irricevibile per carente motivazione
limitandosi a ribadire quanto già allegato in prima sede e in parte a copiare
quanto contenuto nelle conclusioni (cfr. consid. 3), è infondata. L’appellante non
contesta che la merce doveva essere consegnata presso la sua sede di __________,
quindi su suolo italiano (appello, pag. 9). Del resto questa circostanza
risulta pure esplicitamente dal contratto datato 27 luglio 2002 (doc. 16) ed è
confermata dalle deposizioni testimoniali di __________ S__________, dipendente
AP 1 (“confermo che AO 1 portava la merce fino al magazzino di __________.
Siamo quindi noi AP 1 che ci occupavamo dello sdoganamento”, verbale 7
aprile 2008, pag. 2), e di __________ B__________, dipendente della ditta
fornitrice dal 1998 al 2006 (“AP 1 di __________ ci aveva trasmesso una
circolare che indicava che tutte le consegne dovevano essere effettuate a __________.
La merce consegnata a __________ veniva poi direttamente sdoganata dal cliente,
senza che ci fosse alcun onere a nostro carico”, verbale 14 novembre 2007,
pag. 5), nonché dai diversi scritti della convenuta all’attrice (doc. GG – MM).
Da ciò se ne deduce che lo sdoganamento della merce era effettuato direttamente
dal compratore e l’obbligo contrattuale del venditore si esauriva con la
relativa consegna della stessa su suolo italiano nei magazzini di __________. Ritenuto
che lo sdoganamento della merce era un compito della stessa appellante, non si
capisce in che maniera l’assenza dei bolli doganali nel fascicolo processuale
possa essere imputato all’attrice, rispettivamente come possa costituire un
indizio a sostegno della mancata consegna della merce, come pretende a torto l’appellante.
Il fatto che tutta la merce fornita e consegnata a __________ dovesse poi essere
sdoganata e per forza essere trasferita in suolo elvetico, come preteso da AP 1
nell’appello, non è del resto suffragato da alcun riscontro oggettivo. A
conferma dell’avvenuta consegna si rileva inoltre che gli stessi documenti di
trasporto allegati alle fatture menzionate portano la firma del destinatario
(doc. I, J), mentre che per quanto concerne la fattura n. __________ (doc. Y)
la convenuta stessa nel suo scritto 11 novembre 2005 riconosce di avere
ricevuto la merce, seppur in sostituzione (doc. TT). La censura, oltre che
irricevibile, è pertanto infondata.
6. Per quanto concerne la
fattura n. __________ del 20 giugno 2003 (doc. H) l’appellante si limita sostanzialmente
a trascrivere quanto già espresso in sede di conclusioni, di modo che la
censura è nuovamente irricevibile. Per il resto AP 1 ritiene che il Pretore
avrebbe dovuto accertare se la menzionata fattura non era ancora stata pagata
(come sostenuto dall’attrice in sede di petizione) e non se la stessa
presentava ancora un residuo scoperto come sostenuto dall’attrice solo con la
replica, modificando pertanto la propria pretesa. Contrariamente a quanto
pretende l’appellante, l’attrice non ha modificato la propria versione: già
nella petizione infatti ella sosteneva che la fattura presentava un credito residuo
di € 1'393.39 (petizione, pag. 3).
7. Per quanto concerne le fatture
di cui ai doc. O, P, Q, T, U, V e Z per un importo complessivo di € 6'380.25 il
Pretore ha accertato che oggetto delle stesse era la fornitura di merce in
sostituzione di merce difettosa precedentemente già pagata. Considerato che la
convenuta non aveva dimostrato in modo sufficientemente chiaro e certo di avere
notificato tempestivamente i difetti dopo averne accertato la presenza, ha
concluso che essa non poteva prevalersi della garanzia per difetti dovuta dal
venditore.
7.1 L’appellante reputa la decisione
del primo giudice contraddittoria nella misura in cui da una parte conclude per
una mancata tempestiva notifica dei difetti, dall’altra “accerta che l’ AO 1 ha
riconosciuto i difetti procedendo alla sostituzione della merce” (appello ad.
12, pag. 14). A suo dire, l’avvenuta sostituzione della merce da parte dell’AO
1 significa “che una corretta notifica dei difetti della merce, nelle modalità
e nei tempi convenute dalle parti, c’è stata” (appello, pag. 15). La censura di
contraddittorietà si ferma tuttavia a questa soggettiva deduzione, non
suffragata da alcun riscontro oggettivo agli atti. In merito l’appellante si
limita a sollevare generiche considerazioni sul fatto che AO 1 ante causam
non avrebbe “mai contestato la correttezza della notifica dei difetti”, e a
rinviare alla deposizione del teste __________ F__________. Ciò non basta
tuttavia a scalfire la conclusione del Pretore, secondo cui la convenuta non ha
dimostrato di avere provveduto “a una tempestiva e circostanziata segnalazione
per ogni singolo asserito difetto” (decisione impugnata consid. 6.1, pag. 5). Al
proposito in questa sede l’appellante si limita a trascrivere quanto già
contenuto nelle conclusioni (cfr. consid. 3) senza confrontarsi con le
motivazioni del primo giudice, di modo che su questo punto l’appello è
irricevibile.
7.2 Le argomentazioni relative alla
questione a sapere se il termine per verificare la merce non avrebbe dovuto
iniziare a decorrere dal momento della presa in consegna della merce in Italia,
sono irrilevanti ai fini del giudizio, atteso che la questione è stata lasciata
aperta dal Pretore (decisione impugnata, consid. 6.1, pag. 5).
7.3 L’appellante censura il Pretore per
avere ritenuto che la sostituzione della merce difettosa non costituisse
un’ammissione dei difetti da parte dell’ AO 1. A suo dire questa conclusione
costituirebbe una violazione dell’onere di allegazione, poiché l’attrice negli
allegati di causa avrebbe sostenuto che la sostituzione della merce
presumibilmente difettosa avveniva solo dopo avere verificato i difetti. La
censura, oltre che confusa, è manifestamente infondata. Contrariamente a quanto
pretende l’appellante, è lei stessa (con riferimento al doc. 5) ad avere
allegato che l’ AO 1 avrebbe preso atto dei difetti, acconsentendo alla
fornitura della merce in sostituzione (risposta e domanda riconvenzionale 25
aprile 2007, pag. 3). Ritenuta la contestazione dell’attrice, il Pretore ha
quindi a giusta ragione accertato che tra le parti vigeva una specifica prassi,
in base alla quale la venditrice forniva su semplice richiesta dell’acquirente
il materiale di sostituzione prima di verificare l’effettiva presenza dei
difetti, di modo che tale comportamento non poteva significare un’ammissione di
difetti.
8. Ne discende che nella
limitata misura in cui è ricevibile l’appello deve essere respinto e la
decisione del Pretore confermata.
Considerandi
II. Sull’appello incidentale
9.
Con l’appello incidentale AO
1.
postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di modificare il
Dispositivo
dispositivo sulle spese e sulle ripetibili dell’azione principale e di
respingere integralmente la domanda riconvenzionale con conseguente modifica
del dispositivo sulle spese e ripetibili.
10. Con la prima censura
l’appellante incidentale contesta il dispositivo sulle spese e sulle ripetibili
dell’azione principale. A suo dire, ritenuta la quasi totale soccombenza della
convenuta, si giustificava nel caso concreto porre a carico di quest’ultima la
tassa e le spese giudiziarie, con assegnazione piena delle ripetibili a favore
dell’attrice principale. La censura deve essere respinta. L’appellante parte
infatti dall’errato presupposto che il valore litigioso determinante sia quello
esposto con le conclusioni pari a fr. 71'661.76 (€ 44'788.60). Determinante è
invece il valore iniziale, tant'è che il valore specificato nell'ultimo atto di
causa non può servire quale elemento di base per la fissazione delle spese e
ripetibili di prima sede quando la riduzione del valore litigioso interviene
solo in quell'allegato (Cocchi/ Trezzini,
CPC/TI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, n. 5 ad
art. 5). Il Pretore nel suo giudizio ha infatti tenuto conto di un valore di
causa di fr. 77'813.90 (pari a € 48'633.70), come richiesto dall’attrice con la
petizione. Ritenuto che il primo giudice ha accolto la domanda per un importo
di fr. 71'581.45 (pari a € 44'738.41), la ripartizione da lui effettuata in
base al principio della soccombenza può essere confermata.
11. In merito all’azione
riconvenzionale AO 1 rimprovera il Pretore per avere riconosciuto il premio
vendita 2003 pari a € 2'686.-. Il primo giudice, sulla base del doc. 16 e della
testimonianza di __________ F__________, ha ammesso la pretesa, atteso che l’attrice
non aveva contestato puntualmente l’ammontare in quanto tale. L’appellante
incidentale ritiene invece di avere sempre e puntualmente contestato il premio vendita
per l’anno 2003.
11.1 L’art. 78 cpv. 1 CPC/TI, applicabile
alla fattispecie in virtù dell’art. 404 cpv. 1 CPC, prevede che l’attore con la
petizione e il convenuto con la risposta devono addurre in una sola volta i
fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto, riservato il caso
di replica e duplica. Secondo l’art. 170 cpv. 2 CPC/TI, i fatti non contestati
chiaramente si presumono ammessi, a meno che gli atti del processo non provino
fatti contrari. Tale norma va messa in relazione all’art. 184 cpv. 2 CPC/TI,
secondo il quale la prova è limitata ai fatti contestati, eccettuati i casi in
cui i fatti devono essere accertati d’ufficio dal giudice e con riserva delle
disposizioni concernenti la mancata comparsa personale di una parte e
l’omissione di un atto scritto. In altre parole, l’assenza di contestazione (o
l’ammissione) comportano la presunzione di fatto accertato, che si sostituisce
all’apprezzamento delle prove per mezzo del quale il giudice accerta
normalmente i fatti. È questa una delle conseguenze del principio attitatorio
(sentenza del TF 4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid. 3.1 e 3.3, in: SJ
133/2011 I pag. 12).
11.2 Con la domanda
riconvenzionale 25 aprile 2007 AP 1 ha chiesto il versamento “del premio di
vendita pattuito (doc. 16) per l’anno 2003 ammontante a fr. 4'297.60 (pari a €
2'686.- al cambio di € 1.- = fr. 1.60) (doc. 17), non ancora corrisposto”. Con
risposta riconvenzionale AO 1 ha contestato il versamento del premio vendita,
poiché controparte non ha “fatto fronte ai suoi obblighi”, rinviando alle motivazioni
da lei esposte “sopra”. Nei punti precedenti essa ha spiegato che la convenuta
non aveva pagato le fatture (doc. C – Z) e non le aveva messo a disposizione la
merce asseritamente difettosa. Essa non ha tuttavia esplicitamente contestato
il quantum rivendicato dall’attrice riconvenzionale in relazione al
premio vendita per il 2003. Con replica riconvenzionale AP 1 ha specificato che
il premio vendita per il 2003 “risulta indipendente dalle contestazioni oggetto
della presente procedura e pertanto giustificato nella sua entità”. Con duplica
riconvenzionale l’attrice contesta tutte le pretese di controparte, “in quanto
sono immotivate e prive di ogni fondamento”.
11.3 Per quanto concerne la misura con
cui devono essere contestati i fatti, il Tribunale federale ha già avuto modo
di spiegare che chi contesta una pretesa deve motivare soltanto in modo tale da
permettere all’altra parte di capire quali fatti siano contestati e di fornire
quindi le prove delle quali porta l’onere. A dipendenza delle circostanze
specifiche possono di conseguenza bastare anche contestazioni globali, ritenuto
che esigenze più severe, analoghe a quelle che deve rispettare la parte cui
incombe l’onere di provare, potrebbero tutt’al più giustificarsi in una
cosiddetta situazione di bisogno (cfr. sentenza del TF 4A_629/2009 del 10
agosto 2010, consid. 4.1). Le esigenze poste alla motivazione della
contestazione soggiacciono al diritto processuale cantonale, ma nei limiti
posti dall’art. 8 CC. In particolare, l’onere di contestazione non deve sfociare
nel rovesciamento dell’onere probatorio (DTF 117 II 113 consid. 2 e 115 II 1
consid. 4). Il Tribunale federale si è già chinato sulle disposizioni della
procedura civile ticinese, specificando che l’art. 170 cpv. 1 lett. d CPC/TI
implica da parte del convenuto un certo onere di allegazione dei fatti a suo
carico, ovvero che egli è tenuto a contestare le argomentazioni dell’attore con
indicazioni concrete e, se del caso, a fornire la propria descrizione dei fatti
(art. 170 cpv. 1 lett. e CPC/TI). Un semplice e generico “contestato” di fronte
a un complesso di fatti asseriti è da reputarsi insufficiente (sentenza del TF
del 10 luglio 2003 4P.50/2003, consid. 2). In un’altra sentenza inc.
5A_710/2009 del 22 febbraio 2010 il Tribunale federale ha però precisato,
seppur non riferendosi specificatamente alla procedura civile ticinese, che la
controparte deve motivare la propria contestazione qualora ciò sia possibile
(“si possible”; consid. 2.3.1). Non va poi dimenticato che, come menzionato dal
Tribunale federale, l’art. 170 cpv. 2 CPC/TI prevede che i fatti non contestati
chiaramente valgono come ammessi unicamente nella misura in cui gli atti del
processo non provino fatti contrari. Sempre secondo il Tribunale federale, tale
disposto non può però implicare il ripristino pieno dell’onere della parte
attrice di provare i fatti sui quali fonda le proprie pretese, dato che ciò
sarebbe incompatibile con il sistema attitatorio (sentenza del TF 4A_629/2009
del 10 agosto 2010, consid. 3.3 e 3.4). Il Tribunale federale ha tuttavia
precisato che dare i fatti per accertati (sia per mezzo dell’apprezzamento
delle prove, sia della presunzione secondo la quale i fatti non contestati
valgono come ammessi) non significa tuttavia ancora ammettere la domanda.
L’accoglimento di una pretesa presuppone che siano adempiuti i requisiti di
fatto stabiliti dalla norma sulla quale essa si fonda. In tal senso, l’art. 184
cpv. 2 CPC/TI non esonera evidentemente le parti dall’obbligo di dimostrare il
ben fondato delle proprie pretese (sentenza del TF 4A_629/2009 del 10 agosto
2010, consid. 3.8).
11.4 Nella fattispecie, anche qualora si
dovesse ritenere che l’ AO 1 non abbia validamente contestato l’ammontare della
pretesa, ciò non significherebbe ancora che non abbia validamente contestato
l’esistenza della medesima. In tal caso, competerebbe a AP 1 dimostrare tale
fatto rispettivamente il buon fondamento della pretesa. Ora, la convenuta
riconvenzionale ha validamente contestato dinanzi al Pretore l’esistenza della
pretesa di controparte, asserendo che nessun versamento era giustificato dal
fatto che AP 1 non aveva adempiuto i suoi obblighi contrattuali. Tant’è che
anche l’attrice riconvenzionale lo ammette nella sua risposta all’appello
incidentale (pag. 25) nella replica riconvenzionale a fronte della
contestazione di controparte ha specificato che il premio era dovuto
indipendentemente dalle contestazioni oggetto della causa (replica
riconvenzionale, pag. 6).
11.5 A sostegno della sua pretesa AP 1 ha
prodotto il contratto 27 luglio 2002 (doc. 16) avente per oggetto “acquisti
mobili di mostra” in base al quale le parti avevano stabilito una scala premio
a dipendenza del volume delle vendite, il quale era da liquidare ogni fine
esercizio, con l’aggiunta che “eventuali insoluti pregiudicheranno il premio”. Il
teste __________ F__________, al quale è stato sottoposto il doc. 16, ne ha
semplicemente confermato il contenuto, senza spiegare se l’attrice
riconvenzionale aveva maturato per il 2003 l’ammontare richiesto e senza
esprimersi in merito alla questione delle inadempienze contrattuali fatte
valere dalla controparte (e dimostrate in causa). Nemmeno il conteggio doc. 17,
prodotto da controparte, attesta qualcosa in merito. Ne discende che la
pretesa, validamente contestata nella sua esistenza, deve essere respinta
poiché non provata.
12. Per i motivi che precedono
l’appello incidentale è parzialmente accolto. Ciò comporta la modifica del
dispositivo sulla ripartizione della tassa, delle spese e delle ripetibili della
sentenza impugnata (148 CPC/TI). Tenuto conto della totale soccombenza dell’attrice
riconvenzionale le stesse sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 5'900.- a titolo di ripetibili.
III. Sulle spese giudiziarie
13. In definitiva quindi
l’appello 6 febbraio 2015, nella limitata misura in cui è ricevibile, è
integralmente respinto, mentre l’appello incidentale 23 marzo 2015 è parzialmente
accolto. Le spese processuali e le ripetibili di secondo grado, calcolate sulla
base di un valore litigioso di € 44'738.41 (pari a fr. 71'581.45) per l’appello
principale rispettivamente di € 2'686.- (pari a fr. 4'297.60) per l’appello
incidentale, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: I. L’appello 6 febbraio 2015
di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Gli oneri processuali di
fr. 3'000.-, già anticipati, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 3'000.- per ripetibili d’appello.
III. L’appello incidentale 27
marzo 2015 di AO 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 22
dicembre 2014 del Pretore di Lugano, sezione 2, invariati gli altri
dispositivi, è così riformata:
3. La domanda riconvenzionale è respinta.
4. La
tassa di giustizia dell’azione riconvenzionale in complessivi CHF 1'600.- e le
spese in CHF 250.-, da anticipare come di rito, sono a carico della
convenuta/attrice riconvenzionale. La convenuta/attrice riconvenzionale
rifonderà alla controparte CHF 6’000.- per ripetibili.
IV. Gli oneri processuali
dell’appello incidentale di fr. 500.-, già anticipati, sono a carico di AO 1
nella misura di 1/3 e di AP 1 per 2/3. Quest’ultima rifonderà alla controparte
fr. 500.- per ripetibili parziali.
V. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).