12.2015.28
Appalto - difetti
9 maggio 2016Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.28
Lugano
9 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OA.2010.96 della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 5 ottobre
2010 da
G SA,
e continuata, quali cessionari delle pretese della
massa fallimentare della predetta società, da
AO 1
AO 2
rappr. dall' RA 2
AO 3
rappr. dall' RA 3
contro
AP 1
AP 2
rappr. dall' RA 1
con cui l'attrice ha
chiesto la condanna dei convenuti al versamento in solido di
fr. 116'220.75 oltre
interessi al 5% dal 15 aprile 2009, somma ridotta in sede di replica a fr. 115'371.40
per quanto concerne il capitale, oltre al rigetto in via definitiva dell'opposizione
al precetto esecutivo n. 712939 dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio;
domanda avversata dai
convenuti, i quali hanno postulato la reiezione integrale della petizione, e
che il Pretore, con sentenza 13 gennaio 2015, ha parzialmente accolto,
condannando i convenuti in solido a pagare agli attori fr. 107'359.75 oltre
interessi al 5% dal 25 aprile 2009 e rigettando in via definitiva l'opposizione
al precetto esecutivo n. __________ limitatamente al citato importo;
appellanti i convenuti
con atto di appello 9 febbraio 2015, con cui chiedono la riforma del giudizio
impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le procedure e di entrambe le sedi;
mentre gli attori, con distinte
risposte di data 23 marzo 2015, postulano la reiezione del gravame, con
protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A.
a.Il 10
aprile 2006 AP 1 e AP 2 (a quella data di cognome __________), in veste di
committenti, e la G__________ SA, in veste di appaltatrice, hanno sottoscritto un
contratto d'appalto avente per oggetto l'edificazione di una casa unifamiliare
a B__________ per il prezzo forfettario di fr. 575'000.- (doc. C).
b. Il 2
marzo 2009 la G__________ SA ha emesso nei confronti di AP 1 e AP 2 il "conteggio
costi finali" sotto forma di fattura (doc. D). Questa contemplava il
prezzo dell'edificazione convenuto nel contratto d'appalto, di fr. 575'000.-,
nonché opere supplementari per fr. 16'220.75. Il totale della fattura assommava
pertanto a fr. 591'220.75. Dedotti gli acconti già ricevuti, pari a fr.
475'000.-, la fattura presentava una pretesa a saldo a favore dell'impresa di
fr. 116'220.75, da versare entro 30 giorni.
B.
a. In
assenza di pagamento, con petizione 5 ottobre 2010 la G__________ SA ha
convenuto in giudizio AP 1 e AP 2 chiedendo la condanna degli stessi al
versamento in suo favore, in solido, di fr. 116'220.75 oltre interessi al 5%
dal 15 aprile 2009.
b. Con risposta 27 ottobre
2010 AP 1 e AP 2 hanno postulato la reiezione integrale della petizione.
Essi hanno contestato, da un
canto le pretese per i lavori supplementari, d'altro canto hanno rilevato che
tra gli importi versati all'attrice, oltre agli acconti per fr. 475'000.-, dovevano
esser contabilizzate anche le seguenti altre somme, dagli stessi pagate: fr.
15'300.- di fatture degli artigiani, fr. 3'500.- quale differenza per la
sostituzione della tettoia e fr. 8'500.- per l'acquisto degli impianti
sanitari. Il saldo a favore dell'attrice assommava pertanto, di principio, a
fr. 72'700.- (= fr. 575'000 – fr. 502'300.-). Nulla era tuttavia dovuto a causa
dei difetti della costruzione e delle inadempienze dell'attrice.
c. Mediante replica 3 dicembre
2010 la G__________ SA ha ammesso di non aver eseguito la velatura della parete
esterna dell'edificio, il cui costo era preventivato in fr. 849.35 (doc. T).
Essa ha ridotto di conseguenza la sua domanda di pagamento a fr. 115'371.40.
Con duplica 12 gennaio 2011 i convenuti hanno ribadito la loro posizione.
d. Il 30 agosto 2011 è stato
decretato il fallimento della G__________ SA. L'indomani il Pretore ha quindi sospeso
la causa in applicazione degli art. 207 LEF e 106 CPC/TI. Questa è stata
riattivata con decisione del giudice di prime cure del 23 ottobre 2013, che ha
designato a parti attrici AO 1, AO 2 e AO 3 in veste di cessionari delle pretese
della massa fallimentare della G__________ SA giusta l'art. 260 LEF.
C. Esperita l'istruttoria, con
sentenza 13 gennaio 2015 il Pretore ha accolto parzialmente l'azione.
Egli ha in primo luogo ritenuto
che il contratto 10 aprile 2006 (doc. C) costituisse un contratto d'appalto (generale),
la cui mercede fosse stata preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO), e
meglio a forfait, in fr. 575'000.-. La mercede (supplementare) dovuta per le modifiche
di ordinazione (come ad esempio la fornitura di prestazioni supplementari o di prestazioni
parzialmente differenti rispetto a quanto inizialmente convenuto) doveva invece
essere stabilita secondo il valore del lavoro e le spese dell'appaltatore,
giusta l'art. 374 CO. Il Pretore ha, in seguito, rilevato che, malgrado il
contratto di appalto facesse riferimento a svariate norme SIA, le stesse non fossero
applicabili sia perché le parti non avevano addotto che vi fosse un accordo in
tal senso sia perché non le avevano versate agli atti.
Ferme queste premesse, il primo
giudice ha ammesso i seguenti supplementi:
- fr. 500.- in relazione
all'impianto sanitario, per modifica della batteria per l'inserimento del
filtro;
- fr. 2'175.45 per maggior costo dell'arredamento
della cucina;
- fr. 1'000.- per maggior costo
dei pavimenti in legno;
- fr. 1'000.- per maggior costo
dell'impianto elettrico;
- fr. 19'184.30 per il rialzamento
del muro a confine con le strade cantonale e comunale ed il livellamento del
giardino.
Per questo motivo, tenuto altresì
conto delle riduzioni concesse per gli apparecchi sanitari, acquistati dai
committenti (fr. 8'500.-), e per la costruzione della tettoia (fr. 8'000.-), il
Pretore ha riconosciuto supplementi per fr. 7'359.75. Sommando questo importo
con la mercede a corpo, di fr. 575'000.-, e deducendo gli acconti effettivi, di
fr. 475'000.-, il saldo a favore degli attori si attestava in fr. 107'359.75.
Per quanto concerneva invece i
difetti e le opere non eseguite, il Pretore ha ritenuto che trattavasi solo di
difetti. Il perito giudiziario ne aveva accertati cinque, e meglio:
1) il giardino non era stato
adeguatamente livellato;
2) la porta d'entrata era stata
rovinata dalle intemperie;
3) il tombino (pozzetto) del
garage non scaricava;
4) il primo gradino della scala
era più basso di 4 cm rispetto agli altri;
5) tre pezzi delle luci spot
erano rifiniti male.
Le altre carenze lamentate dai
convenuti non erano state considerate difetti rispettivamente non erano state
sottoposte al suo giudizio.
Il primo giudice ha quindi
stabilito che la consegna dell'opera aveva avuto luogo, al più tardi, alla fine
del 2007. Dei cinque difetti accertati tre erano stati notificati mediante
invio raccomandato 27 marzo 2008 (doc. 2) e gli altri due attraverso un'ulteriore
lettera raccomandata del 3 giugno 2009 (doc. 5). Trattandosi di difetti che non
presupponevano un esame particolare e che erano altresì immediatamente
riconoscibili, tanto più che i convenuti vivevano stabilmente nell'abitazione
dal giugno 2007, la loro notifica a distanza di tre mesi rispettivamente di un
anno e cinque mesi dalla data in cui erano terminati i lavori non ossequiava, in
quanto tardiva, l'obbligo di verifica e segnalazione prescritto dall'art. 367
cpv. 1 CO. Per questo motivo i convenuti avevano perso il diritto di prevalersi
della garanzia per i difetti (art. 368 CO), la costruzione dovendo essere ritenuta
come tacitamente approvata dagli stessi (art. 370 cpv. 2 CO).
Il Pretore ha dunque confermato
l'intero importo del saldo riconosciuto a favore degli attori, di fr.
107'359.75, oltre interessi.
La tassa di giustizia, di fr.
4'600.-, e le spese, di fr. 5'771.-, sono state poste a carico degli attori in
solido, in ragione del 10%, e dei convenuti in solido, in ragione del 90%. I
convenuti sono inoltre stati tenuti a rifondere agli attori fr. 6'000.- per
ripetibili parziali.
D.
a. Con atto di appello 9 febbraio
2015 AP 1 e AP 2 chiedono la riforma del giudizio impugnato, nel senso di
respingere integralmente la petizione, con protesta di tassa, spese e
ripetibili di entrambe le sedi.
Gli insorgenti criticano
anzitutto l'accoglimento di alcune pretese degli attori a titolo di supplemento:
- fr. 2'175.45 per maggior costo
dell'arredamento della cucina;
- fr. 1'000.- per maggior costo
dei pavimenti in legno;
- fr. 19'184.30 per il
rialzamento del muro a confine con le strade cantonale e comunale ed il livellamento
del giardino.
Essi presentano indi un nuovo
conteggio, dal quale risulta un saldo a favore degli attori di fr. 69'200.-.
Quanto ai difetti, gli appellanti
criticano il perito, che - a loro dire - avrebbe minimizzato le numerose
carenze dagli stessi denunciate. Essi ritengono inoltre tempestiva la notifica
dei difetti formulata per lettera raccomandata 27 marzo 2008 (doc. 2). Non vi
fu mai collaudo dell'opera, la quale in realtà nemmeno venne mai consegnata. Visto
che i difetti e le opere mancanti permettono di compensare ampiamente il saldo
a favore degli attori, nulla è dovuto agli stessi.
b. Con risposte separate,
entrambe del 23 marzo 2015, AO 1 e AO 2, da un canto, e AO 3, dall'altro, postulano
la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili, sposando
completamente le tesi del Pretore, confortate da ulteriori argomentazioni di cui
si dirà, per quanto necessario, in diritto.
Considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto
che la procedura davanti al Pretore è stata avviata prima di quella data, la
stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale
previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal Codice di procedura civile
cantonale (CPC/TI). Non così invece la presente procedura ricorsuale che,
avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella
data (art. 405 cpv. 1 CPC), è retta dalle nuove disposizioni federali.
2.
2.1. Gli insorgenti censurano anzitutto
l'accoglimento di alcune pretese degli attori a titolo di supplemento.
2.2. Il Pretore ha riconosciuto fr.
2'175.45 per maggior costo dell'arredamento della cucina (cfr. fattura 2 marzo
2009, doc. D, pos. 4). Gli appellanti sostengono, anche in questa sede, che il
maggior costo della cucina era dovuto al tasso di cambio (fr./euro) sfavorevole
dovuto al ritardo con cui la G__________ SA aveva pagato la fornitura. Essi non
si confrontano tuttavia minimamente con il circostanziato esame svolto dal Pretore
nel giudizio impugnato (pag. 6), che aveva dapprima rigettato questo argomento,
rimasto al puro stato di allegazione, e in seguito aveva verificato, sulla scorta
della deposizione del fornitore e delle risultanze della perizia, il fondamento
della pretesa, accogliendola. La contestazione è dunque irricevibile per
difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) e in ogni caso perfettamente infondata
nel merito, oltre che oziosa; basta al riguardo rinviare alla dettagliata
verifica operata dal primo giudice ed alle relative conclusioni, condivise in
toto da questa Corte.
2.3. Il giudice di prima istanza
ha in seguito ammesso la richiesta di pagamento di fr. 1'000.- per maggior
costo dei pavimenti in legno (doc. fattura doc. D, pos. 5). Gli appellanti
ribadiscono quanto affermato in prima sede, ovvero che il costo dei pavimenti
in legno era compreso nel prezzo a forfait fissato dal contratto d'appalto.
Ora, questa tesi è stata confutata dal Pretore, il quale ha accertato che il
posatore di pavimenti, escusso il 13 dicembre 2013, aveva fornito e posato,
nella zona notte, un tipo di parchetto differente e più caro di quello previsto
nel contratto e che era stato appositamente scelto dagli appellanti; per questo
motivo, previa verifica della fondatezza dell'importo tramite il perito, egli
ha concesso l'ostato supplemento. Anche questa contestazione va dunque
dichiarata irricevibile e, in subordine, rigettata nel merito.
2.4. Il Pretore ha, da ultimo, riconosciuto
la richiesta di fr. 19'184.30 per il rialzamento del muro a confine con le
strade cantonale e comunale ed il livellamento del giardino (cfr. fattura doc.
D, pos. 9). Gli insorgenti asseriscono che la sopraelevazione del manufatto
fosse necessaria per livellare il terreno ed inoltre, appoggiandosi alla deposizione
25 novembre 2013 di D__________ L__________, cui la G__________ SA stava costruendo
l'abitazione sul fondo vicino, che questo intervento fosse compreso nel prezzo forfettario.
Ora, tuttavia, il Pretore ha accertato, sulla scorta della relazione tecnica particolareggiata
e delle testimonianze dei capi-cantiere G__________ B__________ e Z__________ K__________,
sentiti il 24 maggio e 21 giugno 2011 rispettivamente, che i muri di sostegno lungo
il confine della proprietà sarebbero stati mantenuti così com'erano e che
sarebbero stati raccordati al livello del piano terreno mediante delle "brughe"
(cfr. relazione cit., doc. 1, pag. 1 seg.). La loro sopraelevazione è stata
decisa in un secondo tempo, come conferma del resto il fatto che nacquero dei
problemi con il municipio per ottenere la licenza edilizia. La circostanza che
l'innalzamento dei muri fosse necessario per livellare il terreno, sostenuta
dai ricorrenti, non permette in alcun modo di mutare il risultato degli
accertamenti appena illustrati, il quale attesta come l'intervento in parola dovesse
essere annoverato tra i lavori supplementari e generasse, di conseguenza, il
diritto per l'appaltatore ad una mercede eccedente quella forfettaria stabilita
alla firma del contratto, che il perito ha ritenuto congrua. Invano gli
appellanti pretendono che questi lavori fossero compresi nel prezzo forfettario,
perché così era stato promesso al vicino, signor D__________ L__________,
secondo quanto affermato da quest'ultimo nella deposizione resa il 25 novembre
2013: come ha rettamente ritenuto il Pretore, gli accordi tra il vicino e
l'impresa esecutrice dei lavori non ritornano automaticamente applicabili nei rapporti
tra quest'ultima e gli appellanti. Anche questa pretesa dev'essere, di conseguenza,
ammessa, con conseguente reiezione delle censure contenute nell’appello.
2.5. Tutti i supplementi
controversi in questa sede devono essere convalidati. Per questo motivo,
tenendo conto delle riduzioni concesse per gli apparecchi sanitari, acquistati
dai committenti (fr. 8'500.-), e per la costruzione della tettoia (fr.
8'000.-), il giudizio del Pretore, che ha riconosciuto supplementi per complessivi
fr. 7'359.75, va sottoscritto per intero.
2.6. Il saldo delle pretese degli
attori dovrebbe pertanto attestarsi, come ha sancito il primo giudice, a fr. 107'359.75.
Sennonché gli appellanti sostengono
che il Pretore non ha preso in considerazione i pagamenti, per complessivi fr.
15'300.-, che essi avevano eseguito direttamente ai vari artigiani per alcune fatture
riferite al cantiere in oggetto, indirizzate all'impresa generale, che concernevano
le porte, i tinteggi, il parquet della zona notte, la porta del garage e le
scossaline (cfr. doc. 6). A ragione. In effetti, i ricorrenti hanno dimostrato
di aver saldato quelle note, manifestamente riferite alla costruzione della
loro abitazione e che avrebbero dovuto essere onorate dalla G__________ SA, in
luogo di quest'ultima. Appare pertanto legittimo ammettere questo credito, di
cui sono divenuti titolari verso la fallita per surrogazione (art. 110 cifra 2
CO), in deduzione del loro debito verso quest'ultima. Invano i resistenti tentano
di contestare il riconoscimento di questo importo, asserendo genericamente che in
realtà si trattava del pagamento di opere supplementari ordinate dagli
appellanti o di modifiche al contratto originario volute dagli stessi. Ora, la
tesi affacciata dai resistenti è senz'altro meritevole di considerazione, ma
non è stata minimamente dimostrata. Va, anzi, per contro rilevato che - com'è
stato rilevato poco sopra (consid. 2.3) - la G__________ SA aveva fatturato un
supplemento di fr. 1'000.- per la posa di un parquet più costoso nella zona
notte, che è le stato riconosciuto; gli appellanti non devono tuttavia essere
tenuti a pagare due volte questo supplemento.
2.7 Di conseguenza, a favore
degli appellati dev'essere riconosciuto un saldo di fr. 92'059.75 (= fr.
107'359.75 - fr. 15'300.-).
3.
3.1. Per quanto concerneva invece
Fatti
i difetti e le opere non eseguite, il Pretore ha ritenuto, anzitutto, che si
trattava solo di difetti; inoltre che, malgrado una lunga lista presentata
dagli appellanti, ve ne fossero solo cinque, definiti come tali dal perito
giudiziario, e meglio:
1) il giardino non era stato
adeguatamente livellato;
2) la porta d'entrata era stata
rovinata dalle intemperie;
3) il tombino (pozzetto) del garage
non scaricava;
4) il primo gradino della scala
era più basso di 4 cm rispetto agli altri;
5) tre pezzi delle luci spot
erano rifiniti male.
3.2. Gli appellanti censurano
l'operato del perito, sul quale il Pretore ha fatto affidamento, asserendo che
questi avrebbe minimizzato le carenze della costruzione dagli stessi
denunciate. Ora, tuttavia, al pari di quanto ritenuto dal Pretore, non vi è alcun
motivo valido per censurare la prestazione del perito. Tanto più che, dopo la
presentazione del referto e della relativa delucidazione, gli appellanti non
avevano eccepito alcunché, ma in particolare non avevano sollecitato il Pretore
a designare un altro esperto, facendo capo all'art. 252 cpv. 5 CPC/TI (cfr.
sull'argomento Bruno Cocchi, La
perizia nel processo civile, in CFPG, Le perizie giudiziarie, Lugano 2008, pag.
53 segg., 61, con rinvii).
3.3. I proprietari contestano
indi che i difetti riscontrati siano stati segnalati tardivamente, come
stabilito dal primo giudice. Sostengono che non vi fu il collaudo della
costruzione, la quale invero nemmeno fu mai consegnata.
Al riguardo va detto che
l'assenza di collaudo è stata eccepita per la prima volta in questa sede ed è
pertanto stata allegata tardivamente (cfr. art. 55, 221 seg., 229, 317 CPC). Ad
ogni buon conto l'istituto del collaudo non è previsto dalla legge, ma dalle
norma SIA, cui gli appellanti non possono tuttavia richiamarsi, come ha
rettamente stabilito il Pretore (cfr. sentenza impugnata, consid. 8; inoltre supra,
consid. C). Anche se ricevibile, la contestazione non gioverebbe alla causa
degli appellanti, giacché, anche qualora fosse stata applicabile la Norma SIA
118, in assenza di collaudo l'inizio del periodo di garanzia cadeva un mese dopo
Considerandi
l'entrata in possesso dell'abitazione ma comunque (un mese) dopo la fine dei
lavori (cfr. RtiD II-2012 n. 28c, consid. 4 seg.).
In concreto, gli appellanti sono
andati ad abitare stabilmente nella casa nel corso del mese di giugno 2007 (cfr.
risposta 27 ottobre 2010, ad C, pag. 2). Il Pretore ha rilevato che a quel momento
doveva ancora essere eseguita la soprelevazione dei muri di sostegno, la quale avrebbe
permesso di livellare il terreno attiguo alla casa. Egli ha pertanto stabilito
che i lavori erano terminati alla fine del mese di dicembre 2007, quando è
certo che anche i residui menzionati interventi erano stati eseguiti (cfr. doc.
D, pag. 3). Il primo giudice ha quindi fatto coincidere con questa data anche
quella della consegna dell'opera ai sensi dell'art. 367 cpv. 1 CO. Questa
deduzione appare corretta ed è condivisa da questa Corte. Invano gli appellanti
tentano di metterla in forse sostenendo addirittura che la consegna dell'opera
non sarebbe mai avvenuta, perché l'opera non era mai stata terminata. Intanto,
va premesso che, come aveva preliminarmente stabilito il Pretore (cfr. sentenza
impugnata, consid. 11), le tre carenze elencate sotto la voce "lavori
non eseguiti" (mancata velatura della porta esterna; mancanza di fili
per le luci esterne; piano camera con riscaldamento a collettore unico)
costituivano in realtà dei difetti; di tali vizi, oltretutto, il primo è stato
ammesso dalla G__________ SA, che - in sede di risposta - aveva ridotto la sua
pretesa del relativo importo, mentre che il terzo è stato lasciato cadere dagli
appellanti, che non l'hanno voluto sottoporre al giudizio del perito. Ferma
questa premessa, va detto che gli insorgenti cadono in contraddizione quando,
da un canto, si appellano alla garanzia per i difetti, sottoforma di minor
valore dell'opera, e in pari tempo sostengono, d'altro canto, che la
costruzione non sia mai stata terminata e consegnata, giacché la consegna
dell'opera è un presupposto imprescindibile per prevalersi di una tale garanzia
(cfr. art. 367 cpv. 1 CO). Secondo le regola della buona fede (art. 2 CC), che
reggono i rapporti in materia di obbligazioni, il committente non può in
effetti sostenere che l'opera non sia terminata (e quindi consegnata) quando,
con il suo comportamento, come ad esempio - per quanto qui interessa - prevalendosi
della garanzia per i difetti, induce l'appaltatore a ritenere legittimamente che
l'opera sia stata consegnata (cfr. Peter
Gauch, Der Werkvertrag, 5.a
edizione, n. 104, che cita proprio quest'esempio). La tesi degli appellanti non
può dunque essere ascoltata.
Atteso quindi come la costruzione
sia stata consegnata a fine dicembre 2007, è gioco forza ritenere, con il
Pretore, che la notifica dei difetti, intervenuta in parte il 27 marzo 2008 (doc.
2) ed in parte il 5 giugno 2009 (doc. 5), fosse tardiva. Nemmeno gli appellanti,
d'altra parte, censurano questa deduzione, ma in ogni caso non motivano una
eventuale contestazione della stessa.
3.4
Su questo oggetto, l'appello
dev'essere dunque integralmente disatteso.
4.
Sulla
scorta di quanto precede, l'appello dev'essere parzialmente accolto. Gli oneri processuali e le ripetibili di prima sede devono essere
modificati di conseguenza (art. 148 CPC/TI). Quelli dell'appello seguono
la rispettiva soccombenza (art. 106 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le norme suddette, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle
ripetibili,
decide:
I. L’appello
9 febbraio 2015 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 13 gennaio 2015 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, invariati
gli altri dispostivi, è così riformata:
1.1. AP 1 e AP 2 sono condannati a pagare in
solido a AO 1, AO 2 e AO 3 la somma di fr. 92'059.75 oltre interessi al 5% dal
25 aprile 2009.
1.2. L'opposizione
interposta al precetto esecutivo n. 712939 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti
di Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 92'059.75 oltre
interessi al 5% dal 25 aprile 2009.
2. La
tassa di giustizia, di fr. 4'600.-, e le spese, di fr. 5'771.-, sono poste a
carico degli attori in solido in ragione del 20% e a carico dei convenuti in
solido in ragione dell'80%. I convenuti in solido rifonderanno agli attori in
solido fr. 4'500.- per ripetibili.
II. Le spese processuali di
appello di fr. 5'000.-, anticipate dagli appellanti, sono poste a loro carico,
in solido, nella misura di fr. 4'250.- ed a carico degli appellati, in solido,
nella misura di fr. 750.-. Gli appellanti, in solido, sono inoltre tenuti a
rifondere agli appellati, in solido, fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).