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Decisione

12.2015.28

Appalto - difetti

9 maggio 2016Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i difetti e le opere non eseguite, il Pretore ha ritenuto, anzitutto, che si

trattava solo di difetti; inoltre che, malgrado una lunga lista presentata

dagli appellanti, ve ne fossero solo cinque, definiti come tali dal perito

giudiziario, e meglio:

1) il giardino non era stato

adeguatamente livellato;

2) la porta d'entrata era stata

rovinata dalle intemperie;

3) il tombino (pozzetto) del garage

non scaricava;

4) il primo gradino della scala

era più basso di 4 cm rispetto agli altri;

5) tre pezzi delle luci spot

erano rifiniti male.

3.2. Gli appellanti censurano

l'operato del perito, sul quale il Pretore ha fatto affidamento, asserendo che

questi avrebbe minimizzato le carenze della costruzione dagli stessi

denunciate. Ora, tuttavia, al pari di quanto ritenuto dal Pretore, non vi è alcun

motivo valido per censurare la prestazione del perito. Tanto più che, dopo la

presentazione del referto e della relativa delucidazione, gli appellanti non

avevano eccepito alcunché, ma in particolare non avevano sollecitato il Pretore

a designare un altro esperto, facendo capo all'art. 252 cpv. 5 CPC/TI (cfr.

sull'argomento Bruno Cocchi, La

perizia nel processo civile, in CFPG, Le perizie giudiziarie, Lugano 2008, pag.

53 segg., 61, con rinvii).

3.3. I proprietari contestano

indi che i difetti riscontrati siano stati segnalati tardivamente, come

stabilito dal primo giudice. Sostengono che non vi fu il collaudo della

costruzione, la quale invero nemmeno fu mai consegnata.

Al riguardo va detto che

l'assenza di collaudo è stata eccepita per la prima volta in questa sede ed è

pertanto stata allegata tardivamente (cfr. art. 55, 221 seg., 229, 317 CPC). Ad

ogni buon conto l'istituto del collaudo non è previsto dalla legge, ma dalle

norma SIA, cui gli appellanti non possono tuttavia richiamarsi, come ha

rettamente stabilito il Pretore (cfr. sentenza impugnata, consid. 8; inoltre supra,

consid. C). Anche se ricevibile, la contestazione non gioverebbe alla causa

degli appellanti, giacché, anche qualora fosse stata applicabile la Norma SIA

118, in assenza di collaudo l'inizio del periodo di garanzia cadeva un mese dopo

Considerandi

l'entrata in possesso dell'abitazione ma comunque (un mese) dopo la fine dei

lavori (cfr. RtiD II-2012 n. 28c, consid. 4 seg.).

In concreto, gli appellanti sono

andati ad abitare stabilmente nella casa nel corso del mese di giugno 2007 (cfr.

risposta 27 ottobre 2010, ad C, pag. 2). Il Pretore ha rilevato che a quel momento

doveva ancora essere eseguita la soprelevazione dei muri di sostegno, la quale avrebbe

permesso di livellare il terreno attiguo alla casa. Egli ha pertanto stabilito

che i lavori erano terminati alla fine del mese di dicembre 2007, quando è

certo che anche i residui menzionati interventi erano stati eseguiti (cfr. doc.

D, pag. 3). Il primo giudice ha quindi fatto coincidere con questa data anche

quella della consegna dell'opera ai sensi dell'art. 367 cpv. 1 CO. Questa

deduzione appare corretta ed è condivisa da questa Corte. Invano gli appellanti

tentano di metterla in forse sostenendo addirittura che la consegna dell'opera

non sarebbe mai avvenuta, perché l'opera non era mai stata terminata. Intanto,

va premesso che, come aveva preliminarmente stabilito il Pretore (cfr. sentenza

impugnata, consid. 11), le tre carenze elencate sotto la voce "lavori

non eseguiti" (mancata velatura della porta esterna; mancanza di fili

per le luci esterne; piano camera con riscaldamento a collettore unico)

costituivano in realtà dei difetti; di tali vizi, oltretutto, il primo è stato

ammesso dalla G__________ SA, che - in sede di risposta - aveva ridotto la sua

pretesa del relativo importo, mentre che il terzo è stato lasciato cadere dagli

appellanti, che non l'hanno voluto sottoporre al giudizio del perito. Ferma

questa premessa, va detto che gli insorgenti cadono in contraddizione quando,

da un canto, si appellano alla garanzia per i difetti, sottoforma di minor

valore dell'opera, e in pari tempo sostengono, d'altro canto, che la

costruzione non sia mai stata terminata e consegnata, giacché la consegna

dell'opera è un presupposto imprescindibile per prevalersi di una tale garanzia

(cfr. art. 367 cpv. 1 CO). Secondo le regola della buona fede (art. 2 CC), che

reggono i rapporti in materia di obbligazioni, il committente non può in

effetti sostenere che l'opera non sia terminata (e quindi consegnata) quando,

con il suo comportamento, come ad esempio - per quanto qui interessa - prevalendosi

della garanzia per i difetti, induce l'appaltatore a ritenere legittimamente che

l'opera sia stata consegnata (cfr. Peter

Gauch, Der Werkvertrag, 5.a

edizione, n. 104, che cita proprio quest'esempio). La tesi degli appellanti non

può dunque essere ascoltata.

Atteso quindi come la costruzione

sia stata consegnata a fine dicembre 2007, è gioco forza ritenere, con il

Pretore, che la notifica dei difetti, intervenuta in parte il 27 marzo 2008 (doc.

2) ed in parte il 5 giugno 2009 (doc. 5), fosse tardiva. Nemmeno gli appellanti,

d'altra parte, censurano questa deduzione, ma in ogni caso non motivano una

eventuale contestazione della stessa.

3.4

Su questo oggetto, l'appello

dev'essere dunque integralmente disatteso.

4.

Sulla

scorta di quanto precede, l'appello dev'essere parzialmente accolto. Gli oneri processuali e le ripetibili di prima sede devono essere

modificati di conseguenza (art. 148 CPC/TI). Quelli dell'appello seguono

la rispettiva soccombenza (art. 106 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le norme suddette, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle

ripetibili,

decide:

I. L’appello

9 febbraio 2015 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

sentenza 13 gennaio 2015 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, invariati

gli altri dispostivi, è così riformata:

1.1. AP 1 e AP 2 sono condannati a pagare in

solido a AO 1, AO 2 e AO 3 la somma di fr. 92'059.75 oltre interessi al 5% dal

25 aprile 2009.

1.2. L'opposizione

interposta al precetto esecutivo n. 712939 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti

di Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 92'059.75 oltre

interessi al 5% dal 25 aprile 2009.

2. La

tassa di giustizia, di fr. 4'600.-, e le spese, di fr. 5'771.-, sono poste a

carico degli attori in solido in ragione del 20% e a carico dei convenuti in

solido in ragione dell'80%. I convenuti in solido rifonderanno agli attori in

solido fr. 4'500.- per ripetibili.

II. Le spese processuali di

appello di fr. 5'000.-, anticipate dagli appellanti, sono poste a loro carico,

in solido, nella misura di fr. 4'250.- ed a carico degli appellati, in solido,

nella misura di fr. 750.-. Gli appellanti, in solido, sono inoltre tenuti a

rifondere agli appellati, in solido, fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).