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Decisione

12.2015.30

Alienazione dell'oggetto litigioso

4 febbraio 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 23 aprile 2007 la Sezione

per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento

del territorio ha informato la AP 1 che il mapp. __________ sarebbe stato

iscritto nel catasto dei siti inquinati, istituito a tenore della legislazione

federale sulla protezione dell'ambiente, a seguito dell'attività di commercio

all'ingrosso di combustibili svolta sullo stesso nel periodo 1939-1977 (doc.

C). Alcuni sondaggi preliminari commissionati dalla proprietaria all' __________

di __________ hanno pure rilevato come il sedime fosse inquinato, ancorché in

misura tollerabile, da idrocarburi e policiclici aromatici (doc. E2).

C. a. Fondandosi sugli art. 32c

e 32d della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 ottobre 1983

(LPAmb; RS 814.01), il 23 aprile 2008 la AP 1 ha quindi chiesto al Dipartimento

del territorio di decidere una ripartizione dei costi di indagine e di

risanamento del mapp. __________ (doc. EE).

b. Parallelamente, richiamandosi all'art.

32bbis LPAmb, con petizione 29 aprile 2008 la AP 1 ha convenuto in

giudizio la AO 1 dinanzi alla Pretura di Bellinzona, alla quale ha chiesto di condannare

quest'ultima al versamento di fr. 30'245.25 oltre interessi, a titolo di

risarcimento delle spese dell'indagine preliminare e di quelle legali già

solute, ed inoltre al versamento di un importo, non cifrato, quale risarcimento

delle ulteriori spese legali, di analisi e smaltimento del materiale che avrebbe

dovuto essere rimosso dal mapp. __________ di __________. Con istanza 6 maggio

2008 l'attrice ha postulato la sospensione della causa civile, in attesa della definizione

di quella amministrativa; richiesta cui il Pretore ha acceduto il giorno

successivo.

c. Con istromento 15 maggio 2008, iscritto

a registro fondiario il 19 successivo, la AP 1 ha venduto il mapp. __________

alla T__________ SA (doc. III). In considerazione dell'iscrizione della particella

nel catasto dei siti inquinati, nell'atto la venditrice si era impegnata a fare

"il possibile per caricare le eventuali conseguenze alla __________ ".

L'acquirente conferiva mandato alla venditrice per attivare la responsabilità della

compagnia petrolifera ed a ridurre al massimo i costi di indagine, risanamento,

smaltimento e sorveglianza (cfr. patto VI, cifra 1.2. seg. dell'istromento,

doc. III).

Il 7 luglio 2009 essa ha conseguito la

licenza edilizia, integrata da una variante il 12 dicembre 2011, per edificare

sul fondo in oggetto un nuovo stabile per lo svolgimento della propria attività

aziendale (doc. YYY).

D. Con

decisione 13 luglio 2012 il Dipartimento del territorio ha accolto

parzialmente, nella misura in cui era ricevibile, l'istanza di ripartizione

delle spese presentata il 23 aprile 2008 dalla AP 1 ed ha posto le spese di

indagine risultate necessarie per determinare la natura e l'entità

dell'inquinamento del mapp. __________, pari a complessivi fr. 311'711.40, a

carico della AO 1, in quanto perturbatrice per comportamento, nella misura del

95%, ed a carico della T__________ SA, in veste di perturbatrice per situazione,

del 5% (doc. YY). Dietro ricorso della AO 1, con risoluzione 27 febbraio 2013

(n. 882) il Consiglio di Stato ha ridotto l'importo di tali spese a fr.

280'991.40 (doc. ZZ). Un ricorso inoltrato il 2 aprile 2013 da T__________ SA

al Tribunale cantonale amministrativo contro il testé menzionato giudicato

governativo è indi stato ritirato (doc. Ll).

E. a. Il 1° luglio 2013

la AP 1 ha quindi sollecitato la riattivazione della causa civile dinanzi alla

Pretura, presentando un complemento alla petizione, mediante il quale ha

postulato la condanna della AO 1 al versamento di complessivi

fr. 818'149.62, oltre interessi, e meglio:

-

fr. 9'206.25 per spese di indagine e fr. 10'222.- per spese legali oltre

interessi al 5% a partire dalla data di insinuazione della petizione;

-

gli interessi al 5% sulle spese di indagine di fr. 20'676.- sino al 13 luglio

2012;

-

le spese di patrocinio da aprile 2008, di fr. 128'099.-, oltre interessi al 5% dal

1° luglio 2013;

-

fr. 21'500.- per spese per perizie giuridiche oltre interessi al 5% dal 1°

luglio 2013;

-

fr. 1'300.- quale rimborso delle spese e delle tasse di giustizia e delle ripetibili

nella causa amministrativa;

-

fr. 627'595.50 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2013 quale risarcimento del

danno fatto valere contro di lei da T__________ SA per la bonifica del terreno

inquinato.

Con

allegato di medesima data l'attrice ha denunciato la lite a T__________ SA.

b.

La AO 1 ha postulato, in via principale, la reiezione integrale della petizione

e, in via subordinata, il suo accoglimento limitatamente al risarcimento di

spese per fr. 29'455.40; importo da ulteriormente ridurre alle spese

dell'inquinamento cagionate dall'agire della convenuta nella fascia temporale

tra il 1° gennaio 1972 ed il 1° aprile 1978. La AO 1 ha eccepito, in primis,

la carenza di legittimazione attiva dell'attrice.

La

T__________ SA è invece rimasta silente.

c.

Con replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. La AP 1

ha tuttavia precisato l'importo rivendicato a titolo di rimborso delle spese delle

perizie giuridiche, riducendolo da fr. 21'500.- a fr. 14'450.25.

d.

All'udienza preliminare le parti hanno chiesto al giudice di evadere preliminarmente

l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta.

F. Con sentenza 15 gennaio

2015 la Pretora aggiunta ha accolto l'eccezione. Essa ha considerato che

l'attrice non soddisfacesse ad almeno due requisiti fissati dall'art. 32bbis

LPAmb per ottenere un risarcimento. In primo luogo, non aveva intrapreso dei

lavori di scavo per procedere ad un'edificazione sul fondo interessato, per cui

il suo diritto al rimborso in suo favore dei costi dello sgombero del materiale

inquinato necessario a questo fine non era mai sorto. In secondo luogo, essa aveva

alienato il mapp. __________, per cui non poteva essere ritenuta "detentore

del fondo" giusta la precitata disposizione legale.

La tassa di giustizia, di fr. 4'500.-,

e le spese, di fr. 500.-, sono state poste a carico dell'attrice, che è inoltre

stata tenuta a corrispondere alla controparte fr. 12'000.- per ripetibili.

G. a.

Con atto di appello 12 febbraio 2015 la AP 1 chiede, in via principale, di

riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere l'eccezione di carenza

di legittimazione attiva e, in via subordinata, di annullarlo e di ritornare

gli atti all'istanza inferiore affinché abbia a decidere sui requisiti di

applicazione dell'art. 32bbis LPAmb lasciati indecisi. In entrambi i

casi domanda di modificare la ripartizione delle spese giudiziarie di prima

istanza, protestando altresì spese e ripetibili di questa sede.

L'appellante

sostiene che il credito fondato sull'art. 32bbis LPAmb non sia propter

rem, bensì personale, a favore di chi ha sopportato i costi di eliminazione

dei materiali inquinati. Essendo proprietaria del mapp. __________ al momento

dell'avvio della causa, essendo stata in seguito affittuaria, per un certo

tempo, del fondo, dopo la sua vendita a T__________ SA, ed essendosi assunta le

spese di smaltimento del materiale inquinato colà insistente, essa dev'essere considerata

detentrice dello stesso ai sensi della menzionata disposizione. In ogni caso

l'alienazione della particella non ha comportato la perdita di questa qualità, in

applicazione dell'art. 110 cpv. 1 CPC-TI, applicabile al procedimento di prima

istanza (art. 404 CPC). L'appellante sostiene inoltre che il suo diritto all'indennizzo

era già sorto al momento della cessione della particella alla T__________ SA, la

quale aveva manifestato la chiara volontà di demolire ed ampliare alcuni capannoni

esistenti in loco allo scopo di esercitarvi la sua attività imprenditoriale. A

quel momento era pure data l'esigibilità di tale diritto; in caso contrario questo

poteva pur sempre costituire l'oggetto di una causa di accertamento (art. 71

CPC-TI).

b. Con risposta 23 aprile 2015 la

convenuta postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili,

sposando le tesi della Pretora aggiunta, confortate da ulteriori argomentazioni

di cui si dirà, per quanto necessario, in diritto.

Considerato

in diritto: 1. La legittimazione delle parti,

attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia una questione di diritto

che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio (sentenza del Tribunale

federale inc.4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, in RSPC 2/2009,

pag. 147; DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III 82 consid. 3, 123 III 62 consid. 3,

121 III 118 consid. 3, 114 II 354 consid. 3d, 108 Ia 129 consid. 1, 108 II 216

consid. 1, 100 II 167 consid. 3; II CCA 5 ottobre 2015 inc. 12.2014.118,

consid. 4). Laddove la procedura sia retta dalla massima dispositiva, il

giudice deve basare il proprio esame sui fatti allegati dalle parti e

accertati, senza andare alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio la

legittimazione di una parte che controparte ha omesso di allegare. Ciò

significa che il giudice non può sollevare la questione della legittimazione

senza che le parti abbiano potuto esprimersi in merito, ossia senza rispettare

il principio del contraddittorio (sentenza del Tribunale federale inc.

4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, 7.3.2 e 7.4, in RSPC 2/2009,

pag. 147 seg.; W. OTT, Die unbestrittene Sachlegitimation, SJZ 78/1982 p. 17

seg., in particolare pag. 18, 22 e 23; II CCA 5 ottobre 2015 inc. 12.2014.118,

ibidem). In conclusione, il giudice deve esaminare d’ufficio la legittimazione

delle parti, trattandosi di una questione di diritto, ma solo sulla base degli

atti presenti nell’incarto e nel rispetto del diritto delle parti di essere

sentite. Incombe invero alle parti indicare al giudice i fatti sui quali esse

fondano le loro pretese, rispettivamente le loro eccezioni (con riferimento in

particolare alla legittimazione attiva DTF 130 III 417 consid. 3.1; II CCA 5

ottobre 2015 inc. 12.2014.118, ibidem).

Nel caso concreto, la AO 1 ha

eccepito la carenza di legittimazione attiva dell’attrice sin dalla risposta in

prima istanza sulla scorta degli atti di causa, ma in particolare dei documenti

allegati alle memorie della controparte medesima. La Pretora aggiunta ha indi accolto

quest'eccezione, cui è del resto stato circoscritto – d'intesa delle parti - il

suo giudizio.

2. 2.1. L'art. 32bbis

LPAmb, intitolato "Finanziamento dello sgombero di materiale di scavo

in siti inquinati", stabilisce quanto segue:

1 Qualora

rimuova da un sito inquinato materiale che non dev'essere smaltito in seguito a

risanamento secondo l'articolo 32c, il detentore del fondo può

pretendere da coloro che hanno causato l'inquinamento e dai precedenti detentori

del sito di regola due terzi delle spese supplementari di analisi e smaltimento

del materiale se:

a. coloro che

hanno causato l'inquinamento non hanno prestato alcun indennizzo per il

corrispondente carico ambientale o, al momento della vendita del fondo, i

precedenti detentori non hanno accordato uno sconto per il carico medesimo;

b. lo sgombero

del materiale è necessario per procedere all'edificazione o alla modifica di

costruzioni; e

c. il detentore

ha acquistato il fondo tra il 1° luglio 1972 e il 1° luglio 1997.

Considerandi

2.

Il

relativo credito può essere fatto valere presso il giudice civile del luogo di

situazione della cosa. Si applica la procedura civile corrispondente.

3.

Le

pretese di cui al capoverso 1 possono essere fatte valere entro il 1° novembre 2021.

Ancorché inserito in una legge di

diritto pubblico, in prossimità delle disposizioni sui siti contaminati, e che

faccia capo alla terminologia propria di questo diritto, l'art. 32bbis LPAmb costituisce una norma sulla responsabilità

civile (Alain Griffel/Heribert Rausch,

Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Auflage, Zurigo

2011, n. 10 ad art. 32bbis).

2.1

La Pretora aggiunta ha

ritenuto, anzitutto, che l'attrice non avesse intrapreso dei lavori di scavo

per procedere ad un'edificazione sul fondo interessato, per cui il diritto al

rimborso in suo favore dei costi dello sgombero del materiale inquinato

necessario a questo fine non era mai sorto in capo all'attrice medesima. A

ragione. Intanto è pacifico che l'appellante non ha mai svolto tali lavori, che

sono invece stati eseguiti dalla T__________ SA dopo l'acquisto della

particella ed il conseguimento della licenza edilizia per l'edificazione della

stessa. La circostanza, addotta dall'appellante, secondo cui già al momento

della cessione del fondo alla T__________ SA, che ha avuto luogo pochi mesi

dopo l'inoltro della causa, era chiaro che l'acquirente avrebbe proceduto a

tali lavori in vista della costruzione di nuovi stabili sulla particella non si

presta a mutare questa conclusione. Inutilmente poi l'appellante disquisisce

sull'esigibilità della pretesa o sulla facoltà di pretenderne quantomeno

l'accertamento, in assenza di tale requisito. Decisivo ai fini della

determinazione della legittimazione attiva – solo tema che qui interessa – è

che l'attrice non è mai stata titolare della pretesa vantata in causa (cfr.

pure nello stesso senso Sébastien

Chaulmontet, Verursacherhaftungen im Schweizerischen Umweltrecht, Diss.

2009, n. 809, giusta cui la pretesa sorge addirittura solo al termine di lavori

di sgombero).

2.2

Ferma questa premessa,

risulta superfluo accertare se l'appellante possa essere ancora considerata

detentrice del fondo giusta la predetta disposizione legale dopo la cessione

del medesimo alla T__________ SA. In merito va comunque detto che, secondo la

dottrina dominante, detentore può essere considerato solo chi dispone di un

diritto reale sulla particella, in particolare quindi il suo proprietario (pro

tempore), poiché l'azione fondata sull'art. 32bbis LPAmb tende al risarcimento

del minor valore della stessa (cfr. Griffel/Rausch,

op. cit., n. 11 ad art. 32bbis con rinvii). Di conseguenza l'appellante

è senz'altro stata detentrice del mapp. __________ sino al momento

dell'iscrizione a registro fondiario del trapasso della proprietà dello stesso a

T__________ SA, avvenuta il 19 maggio 2008. Essa ritiene di essere rimasta tale

anche dopo la vendita, appoggiandosi all'opinione espressa dalla prof. Isabelle

Romy in un parere dalla stessa sollecitato (doc. SSS), giusta cui l'art. 32bbis

LPAmb fonda un credito personale, che spetta a chi ha sopportato i costi di

eliminazione dei rifiuti; parere che si rifà a quanto espresso dalla citata professionista

in Pierre Moor/Anne-Christine Favre/Alexandre

Flückiger, Loi sur la protection de l'environnement, Berna 2010, n.

22-26 ad art. 32bbis. Quest'opinione, isolata, si scontra, tuttavia,

con il requisito posto al cpv. 1 lett. c della disposizione in oggetto, secondo

cui, per poter conseguire il risarcimento fondato sulla stessa, il detentore

deve aver "acquistato il fondo" tra il 1° luglio 1972 ed il 1°

luglio 1997. Bisogna quindi ritenere che al momento della vendita del mapp. __________

l'appellante abbia perso la qualità di detentrice dello stesso giusta l'art.

32bbis LPAmb. Alla stessa non ritorna poi di utilità richiamarsi all'art.

110.

cpv. 1 CPC-TI, che regge il procedimento di prima istanza (art. 404 CPC),

giusta cui il processo continua tra le parti in causa se l'oggetto litigioso è

alienato. Anche volendo concedere all'appellante che l'oggetto litigioso sia

costituito dal fondo (e non dalla pretesa di risarcimento), il fatto che l'art.

110.

cpv. 1 CPC-TI, contrariamente al nuovo Codice federale, prevedesse – e

preveda, in casu – la possibilità per la parte originaria di condurre il

processo in suo nome ma a tutela dei diritti dell'acquirente

("Prozessstandschaffter"; cfr. Francesco

Trezzini, CPC Comm, Lugano 2010, pag. 318 seg. con rinvii) non muta il

risultato. Verificandosi l'ipotesi di cui alla precitata disposizione, la parte

originaria manteneva infatti unicamente la qualità formale di parte, ma perdeva

invece la propria legittimazione nel merito (cfr. al riguardo anche Daniel Schwander in

Sutter-Somm et al. [ed.], Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2a edizione, Zurigo 2013, n. 15, 19 e 23-26 ad

art. 83; Balz Gross/Roger Zuber in

Berner Kommentar, Berna 2012, n. 16 e 18 ad art. 83 ZPO). Per questo

motivo, l'azione dell'appellante dovrebbe comunque sia venir respinta ancora

una volta nel merito, per assenza di legittimazione attiva, poiché a seguito

della vendita del mapp. __________ viene a cadere la possibilità, per essa, di

potersi ulteriormente fondare sul requisito dell'acquisto del citato fondo, che

essa aveva effettuato nel periodo –determinante – ricompreso tra il 1° luglio

1972.

ed il 1° luglio 1997. Questo presupposto di merito non è invece

soddisfatto dalla nuova acquirente, T__________ SA, a tutela dei cui esclusivi diritti

potrebbe agire l'attrice dopo la vendita del fondo a quest'ultima. Ferma questa

premessa, il fatto che la AP 1 si sia assunta contrattualmente, verso la T__________

SA, le spese di smaltimento del materiale inquinato sostenute da quest'ultima

non giova, in quanto ininfluente, alla sua causa.

3.

Sulla scorta di quanto

precede, l'appello dev'essere respinto. Gli oneri processuali e

le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamate

le norme suddette, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,

decide: 1. L’appello

12 febbraio 2015 della AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali di

appello di fr. 15'000.-, anticipate dall'appellante, sono poste a suo carico.

L'appellante è inoltre tenuta a rifondere all'appellata fr. 7'500.- a titolo di

ripetibili.

3. Notificazione:

-

;

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).