12.2015.30
Alienazione dell'oggetto litigioso
4 febbraio 2016Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.30
Lugano
4 febbraio 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa inc. n. OA.2008.84 della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 29 aprile 2008 da
AP
1
rappr. dall' RA 1
contro
AO 1
rappr. dagli RA
2 RA 3
con cui l'attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al versamento di almeno
fr. 30'245.25 oltre
interessi a titolo di risarcimento delle spese supplementari di analisi e smaltimento
del materiale di scavo in siti inquinati, fondato sull'art. 32bbis
LPAmb; importo aumentato a fr. 818'149.62 con complemento alla petizione 1°
luglio 2013;
domande avversate dalla
convenuta, la quale ha postulato, in via principale, la reiezione integrale
della petizione e, in via subordinata, il suo accoglimento limitatamente a
fr. 29'455.40, somma da ulteriormente ridurre in funzione dell'esito dell'istruttoria;
ritenuto che la Pretora
aggiunta, con sentenza 15 gennaio 2015, ha accolto l'eccezione di carenza della
legittimazione attiva sollevata in limine litis dalla convenuta, respingendo
la petizione;
appellante l'attrice con
atto di appello 12 febbraio 2015, con cui chiede, in via principale, di riformare
il giudizio impugnato nel senso di respingere l'eccezione di carenza di
legittimazione attiva e, in via subordinata, di annullarlo e di ritornare gli
atti all'istanza inferiore affinché abbia a decidere sui requisiti di
applicazione dell'art. 32bbis LPAmb lasciati indecisi, in entrambi i
casi di modificare la ripartizione delle spese giudiziarie di prima istanza,
protestando altresì spese e ripetibili di questa sede;
mentre la convenuta, con
risposta 23 aprile 2015, postula la reiezione del gravame, con protesta di
spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 30 marzo 1978,
iscritto a registro fondiario il 6 aprile successivo (doc. LLL), la AP 1 (ora: AP
1; in seguito AP 1) ha acquistato da AO 1 (in seguito: AO 1) alcuni fondi
ubicati nel comune di __________, tra cui in particolare il mapp. __________,
che qui interessa. Questo fondo era stato utilizzato per decenni dalla
venditrice come deposito per il commercio all'ingrosso di combustibili (doc.
C). Contestualmente al passaggio di proprietà AO 1 si era impegnata a smantellare
gli impianti ubicati sulla particella ed a sistemare il terreno, sicché il 2
ottobre 1978 la Sezione protezione acqua ed aria del Dipartimento dell'ambiente
ha dato atto che, in occasione del sopralluogo del 27 settembre precedente, era
stata constatata la demolizione dei serbatoi e che il terreno si presentava
esente da tracce di inquinamento dovuto ad idrocarburi (doc. TT).
La AP 1 ha in seguito eretto sul
fondo in parola un capannone per lo smercio di prodotti ortofrutticoli e per insediarvi
gli uffici amministrativi.
Fatti
B. Il 23 aprile 2007 la Sezione
per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento
del territorio ha informato la AP 1 che il mapp. __________ sarebbe stato
iscritto nel catasto dei siti inquinati, istituito a tenore della legislazione
federale sulla protezione dell'ambiente, a seguito dell'attività di commercio
all'ingrosso di combustibili svolta sullo stesso nel periodo 1939-1977 (doc.
C). Alcuni sondaggi preliminari commissionati dalla proprietaria all' __________
di __________ hanno pure rilevato come il sedime fosse inquinato, ancorché in
misura tollerabile, da idrocarburi e policiclici aromatici (doc. E2).
C. a. Fondandosi sugli art. 32c
e 32d della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 ottobre 1983
(LPAmb; RS 814.01), il 23 aprile 2008 la AP 1 ha quindi chiesto al Dipartimento
del territorio di decidere una ripartizione dei costi di indagine e di
risanamento del mapp. __________ (doc. EE).
b. Parallelamente, richiamandosi all'art.
32bbis LPAmb, con petizione 29 aprile 2008 la AP 1 ha convenuto in
giudizio la AO 1 dinanzi alla Pretura di Bellinzona, alla quale ha chiesto di condannare
quest'ultima al versamento di fr. 30'245.25 oltre interessi, a titolo di
risarcimento delle spese dell'indagine preliminare e di quelle legali già
solute, ed inoltre al versamento di un importo, non cifrato, quale risarcimento
delle ulteriori spese legali, di analisi e smaltimento del materiale che avrebbe
dovuto essere rimosso dal mapp. __________ di __________. Con istanza 6 maggio
2008 l'attrice ha postulato la sospensione della causa civile, in attesa della definizione
di quella amministrativa; richiesta cui il Pretore ha acceduto il giorno
successivo.
c. Con istromento 15 maggio 2008, iscritto
a registro fondiario il 19 successivo, la AP 1 ha venduto il mapp. __________
alla T__________ SA (doc. III). In considerazione dell'iscrizione della particella
nel catasto dei siti inquinati, nell'atto la venditrice si era impegnata a fare
"il possibile per caricare le eventuali conseguenze alla __________ ".
L'acquirente conferiva mandato alla venditrice per attivare la responsabilità della
compagnia petrolifera ed a ridurre al massimo i costi di indagine, risanamento,
smaltimento e sorveglianza (cfr. patto VI, cifra 1.2. seg. dell'istromento,
doc. III).
Il 7 luglio 2009 essa ha conseguito la
licenza edilizia, integrata da una variante il 12 dicembre 2011, per edificare
sul fondo in oggetto un nuovo stabile per lo svolgimento della propria attività
aziendale (doc. YYY).
D. Con
decisione 13 luglio 2012 il Dipartimento del territorio ha accolto
parzialmente, nella misura in cui era ricevibile, l'istanza di ripartizione
delle spese presentata il 23 aprile 2008 dalla AP 1 ed ha posto le spese di
indagine risultate necessarie per determinare la natura e l'entità
dell'inquinamento del mapp. __________, pari a complessivi fr. 311'711.40, a
carico della AO 1, in quanto perturbatrice per comportamento, nella misura del
95%, ed a carico della T__________ SA, in veste di perturbatrice per situazione,
del 5% (doc. YY). Dietro ricorso della AO 1, con risoluzione 27 febbraio 2013
(n. 882) il Consiglio di Stato ha ridotto l'importo di tali spese a fr.
280'991.40 (doc. ZZ). Un ricorso inoltrato il 2 aprile 2013 da T__________ SA
al Tribunale cantonale amministrativo contro il testé menzionato giudicato
governativo è indi stato ritirato (doc. Ll).
E. a. Il 1° luglio 2013
la AP 1 ha quindi sollecitato la riattivazione della causa civile dinanzi alla
Pretura, presentando un complemento alla petizione, mediante il quale ha
postulato la condanna della AO 1 al versamento di complessivi
fr. 818'149.62, oltre interessi, e meglio:
-
fr. 9'206.25 per spese di indagine e fr. 10'222.- per spese legali oltre
interessi al 5% a partire dalla data di insinuazione della petizione;
-
gli interessi al 5% sulle spese di indagine di fr. 20'676.- sino al 13 luglio
2012;
-
le spese di patrocinio da aprile 2008, di fr. 128'099.-, oltre interessi al 5% dal
1° luglio 2013;
-
fr. 21'500.- per spese per perizie giuridiche oltre interessi al 5% dal 1°
luglio 2013;
-
fr. 1'300.- quale rimborso delle spese e delle tasse di giustizia e delle ripetibili
nella causa amministrativa;
-
fr. 627'595.50 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2013 quale risarcimento del
danno fatto valere contro di lei da T__________ SA per la bonifica del terreno
inquinato.
Con
allegato di medesima data l'attrice ha denunciato la lite a T__________ SA.
b.
La AO 1 ha postulato, in via principale, la reiezione integrale della petizione
e, in via subordinata, il suo accoglimento limitatamente al risarcimento di
spese per fr. 29'455.40; importo da ulteriormente ridurre alle spese
dell'inquinamento cagionate dall'agire della convenuta nella fascia temporale
tra il 1° gennaio 1972 ed il 1° aprile 1978. La AO 1 ha eccepito, in primis,
la carenza di legittimazione attiva dell'attrice.
La
T__________ SA è invece rimasta silente.
c.
Con replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. La AP 1
ha tuttavia precisato l'importo rivendicato a titolo di rimborso delle spese delle
perizie giuridiche, riducendolo da fr. 21'500.- a fr. 14'450.25.
d.
All'udienza preliminare le parti hanno chiesto al giudice di evadere preliminarmente
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta.
F. Con sentenza 15 gennaio
2015 la Pretora aggiunta ha accolto l'eccezione. Essa ha considerato che
l'attrice non soddisfacesse ad almeno due requisiti fissati dall'art. 32bbis
LPAmb per ottenere un risarcimento. In primo luogo, non aveva intrapreso dei
lavori di scavo per procedere ad un'edificazione sul fondo interessato, per cui
il suo diritto al rimborso in suo favore dei costi dello sgombero del materiale
inquinato necessario a questo fine non era mai sorto. In secondo luogo, essa aveva
alienato il mapp. __________, per cui non poteva essere ritenuta "detentore
del fondo" giusta la precitata disposizione legale.
La tassa di giustizia, di fr. 4'500.-,
e le spese, di fr. 500.-, sono state poste a carico dell'attrice, che è inoltre
stata tenuta a corrispondere alla controparte fr. 12'000.- per ripetibili.
G. a.
Con atto di appello 12 febbraio 2015 la AP 1 chiede, in via principale, di
riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere l'eccezione di carenza
di legittimazione attiva e, in via subordinata, di annullarlo e di ritornare
gli atti all'istanza inferiore affinché abbia a decidere sui requisiti di
applicazione dell'art. 32bbis LPAmb lasciati indecisi. In entrambi i
casi domanda di modificare la ripartizione delle spese giudiziarie di prima
istanza, protestando altresì spese e ripetibili di questa sede.
L'appellante
sostiene che il credito fondato sull'art. 32bbis LPAmb non sia propter
rem, bensì personale, a favore di chi ha sopportato i costi di eliminazione
dei materiali inquinati. Essendo proprietaria del mapp. __________ al momento
dell'avvio della causa, essendo stata in seguito affittuaria, per un certo
tempo, del fondo, dopo la sua vendita a T__________ SA, ed essendosi assunta le
spese di smaltimento del materiale inquinato colà insistente, essa dev'essere considerata
detentrice dello stesso ai sensi della menzionata disposizione. In ogni caso
l'alienazione della particella non ha comportato la perdita di questa qualità, in
applicazione dell'art. 110 cpv. 1 CPC-TI, applicabile al procedimento di prima
istanza (art. 404 CPC). L'appellante sostiene inoltre che il suo diritto all'indennizzo
era già sorto al momento della cessione della particella alla T__________ SA, la
quale aveva manifestato la chiara volontà di demolire ed ampliare alcuni capannoni
esistenti in loco allo scopo di esercitarvi la sua attività imprenditoriale. A
quel momento era pure data l'esigibilità di tale diritto; in caso contrario questo
poteva pur sempre costituire l'oggetto di una causa di accertamento (art. 71
CPC-TI).
b. Con risposta 23 aprile 2015 la
convenuta postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili,
sposando le tesi della Pretora aggiunta, confortate da ulteriori argomentazioni
di cui si dirà, per quanto necessario, in diritto.
Considerato
in diritto: 1. La legittimazione delle parti,
attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia una questione di diritto
che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio (sentenza del Tribunale
federale inc.4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, in RSPC 2/2009,
pag. 147; DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III 82 consid. 3, 123 III 62 consid. 3,
121 III 118 consid. 3, 114 II 354 consid. 3d, 108 Ia 129 consid. 1, 108 II 216
consid. 1, 100 II 167 consid. 3; II CCA 5 ottobre 2015 inc. 12.2014.118,
consid. 4). Laddove la procedura sia retta dalla massima dispositiva, il
giudice deve basare il proprio esame sui fatti allegati dalle parti e
accertati, senza andare alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio la
legittimazione di una parte che controparte ha omesso di allegare. Ciò
significa che il giudice non può sollevare la questione della legittimazione
senza che le parti abbiano potuto esprimersi in merito, ossia senza rispettare
il principio del contraddittorio (sentenza del Tribunale federale inc.
4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, 7.3.2 e 7.4, in RSPC 2/2009,
pag. 147 seg.; W. OTT, Die unbestrittene Sachlegitimation, SJZ 78/1982 p. 17
seg., in particolare pag. 18, 22 e 23; II CCA 5 ottobre 2015 inc. 12.2014.118,
ibidem). In conclusione, il giudice deve esaminare d’ufficio la legittimazione
delle parti, trattandosi di una questione di diritto, ma solo sulla base degli
atti presenti nell’incarto e nel rispetto del diritto delle parti di essere
sentite. Incombe invero alle parti indicare al giudice i fatti sui quali esse
fondano le loro pretese, rispettivamente le loro eccezioni (con riferimento in
particolare alla legittimazione attiva DTF 130 III 417 consid. 3.1; II CCA 5
ottobre 2015 inc. 12.2014.118, ibidem).
Nel caso concreto, la AO 1 ha
eccepito la carenza di legittimazione attiva dell’attrice sin dalla risposta in
prima istanza sulla scorta degli atti di causa, ma in particolare dei documenti
allegati alle memorie della controparte medesima. La Pretora aggiunta ha indi accolto
quest'eccezione, cui è del resto stato circoscritto – d'intesa delle parti - il
suo giudizio.
2. 2.1. L'art. 32bbis
LPAmb, intitolato "Finanziamento dello sgombero di materiale di scavo
in siti inquinati", stabilisce quanto segue:
1 Qualora
rimuova da un sito inquinato materiale che non dev'essere smaltito in seguito a
risanamento secondo l'articolo 32c, il detentore del fondo può
pretendere da coloro che hanno causato l'inquinamento e dai precedenti detentori
del sito di regola due terzi delle spese supplementari di analisi e smaltimento
del materiale se:
a. coloro che
hanno causato l'inquinamento non hanno prestato alcun indennizzo per il
corrispondente carico ambientale o, al momento della vendita del fondo, i
precedenti detentori non hanno accordato uno sconto per il carico medesimo;
b. lo sgombero
del materiale è necessario per procedere all'edificazione o alla modifica di
costruzioni; e
c. il detentore
ha acquistato il fondo tra il 1° luglio 1972 e il 1° luglio 1997.
Considerandi
2.
Il
relativo credito può essere fatto valere presso il giudice civile del luogo di
situazione della cosa. Si applica la procedura civile corrispondente.
3.
Le
pretese di cui al capoverso 1 possono essere fatte valere entro il 1° novembre 2021.
Ancorché inserito in una legge di
diritto pubblico, in prossimità delle disposizioni sui siti contaminati, e che
faccia capo alla terminologia propria di questo diritto, l'art. 32bbis LPAmb costituisce una norma sulla responsabilità
civile (Alain Griffel/Heribert Rausch,
Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Auflage, Zurigo
2011, n. 10 ad art. 32bbis).
2.1
La Pretora aggiunta ha
ritenuto, anzitutto, che l'attrice non avesse intrapreso dei lavori di scavo
per procedere ad un'edificazione sul fondo interessato, per cui il diritto al
rimborso in suo favore dei costi dello sgombero del materiale inquinato
necessario a questo fine non era mai sorto in capo all'attrice medesima. A
ragione. Intanto è pacifico che l'appellante non ha mai svolto tali lavori, che
sono invece stati eseguiti dalla T__________ SA dopo l'acquisto della
particella ed il conseguimento della licenza edilizia per l'edificazione della
stessa. La circostanza, addotta dall'appellante, secondo cui già al momento
della cessione del fondo alla T__________ SA, che ha avuto luogo pochi mesi
dopo l'inoltro della causa, era chiaro che l'acquirente avrebbe proceduto a
tali lavori in vista della costruzione di nuovi stabili sulla particella non si
presta a mutare questa conclusione. Inutilmente poi l'appellante disquisisce
sull'esigibilità della pretesa o sulla facoltà di pretenderne quantomeno
l'accertamento, in assenza di tale requisito. Decisivo ai fini della
determinazione della legittimazione attiva – solo tema che qui interessa – è
che l'attrice non è mai stata titolare della pretesa vantata in causa (cfr.
pure nello stesso senso Sébastien
Chaulmontet, Verursacherhaftungen im Schweizerischen Umweltrecht, Diss.
2009, n. 809, giusta cui la pretesa sorge addirittura solo al termine di lavori
di sgombero).
2.2
Ferma questa premessa,
risulta superfluo accertare se l'appellante possa essere ancora considerata
detentrice del fondo giusta la predetta disposizione legale dopo la cessione
del medesimo alla T__________ SA. In merito va comunque detto che, secondo la
dottrina dominante, detentore può essere considerato solo chi dispone di un
diritto reale sulla particella, in particolare quindi il suo proprietario (pro
tempore), poiché l'azione fondata sull'art. 32bbis LPAmb tende al risarcimento
del minor valore della stessa (cfr. Griffel/Rausch,
op. cit., n. 11 ad art. 32bbis con rinvii). Di conseguenza l'appellante
è senz'altro stata detentrice del mapp. __________ sino al momento
dell'iscrizione a registro fondiario del trapasso della proprietà dello stesso a
T__________ SA, avvenuta il 19 maggio 2008. Essa ritiene di essere rimasta tale
anche dopo la vendita, appoggiandosi all'opinione espressa dalla prof. Isabelle
Romy in un parere dalla stessa sollecitato (doc. SSS), giusta cui l'art. 32bbis
LPAmb fonda un credito personale, che spetta a chi ha sopportato i costi di
eliminazione dei rifiuti; parere che si rifà a quanto espresso dalla citata professionista
in Pierre Moor/Anne-Christine Favre/Alexandre
Flückiger, Loi sur la protection de l'environnement, Berna 2010, n.
22-26 ad art. 32bbis. Quest'opinione, isolata, si scontra, tuttavia,
con il requisito posto al cpv. 1 lett. c della disposizione in oggetto, secondo
cui, per poter conseguire il risarcimento fondato sulla stessa, il detentore
deve aver "acquistato il fondo" tra il 1° luglio 1972 ed il 1°
luglio 1997. Bisogna quindi ritenere che al momento della vendita del mapp. __________
l'appellante abbia perso la qualità di detentrice dello stesso giusta l'art.
32bbis LPAmb. Alla stessa non ritorna poi di utilità richiamarsi all'art.
110.
cpv. 1 CPC-TI, che regge il procedimento di prima istanza (art. 404 CPC),
giusta cui il processo continua tra le parti in causa se l'oggetto litigioso è
alienato. Anche volendo concedere all'appellante che l'oggetto litigioso sia
costituito dal fondo (e non dalla pretesa di risarcimento), il fatto che l'art.
110.
cpv. 1 CPC-TI, contrariamente al nuovo Codice federale, prevedesse – e
preveda, in casu – la possibilità per la parte originaria di condurre il
processo in suo nome ma a tutela dei diritti dell'acquirente
("Prozessstandschaffter"; cfr. Francesco
Trezzini, CPC Comm, Lugano 2010, pag. 318 seg. con rinvii) non muta il
risultato. Verificandosi l'ipotesi di cui alla precitata disposizione, la parte
originaria manteneva infatti unicamente la qualità formale di parte, ma perdeva
invece la propria legittimazione nel merito (cfr. al riguardo anche Daniel Schwander in
Sutter-Somm et al. [ed.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2a edizione, Zurigo 2013, n. 15, 19 e 23-26 ad
art. 83; Balz Gross/Roger Zuber in
Berner Kommentar, Berna 2012, n. 16 e 18 ad art. 83 ZPO). Per questo
motivo, l'azione dell'appellante dovrebbe comunque sia venir respinta ancora
una volta nel merito, per assenza di legittimazione attiva, poiché a seguito
della vendita del mapp. __________ viene a cadere la possibilità, per essa, di
potersi ulteriormente fondare sul requisito dell'acquisto del citato fondo, che
essa aveva effettuato nel periodo –determinante – ricompreso tra il 1° luglio
1972.
ed il 1° luglio 1997. Questo presupposto di merito non è invece
soddisfatto dalla nuova acquirente, T__________ SA, a tutela dei cui esclusivi diritti
potrebbe agire l'attrice dopo la vendita del fondo a quest'ultima. Ferma questa
premessa, il fatto che la AP 1 si sia assunta contrattualmente, verso la T__________
SA, le spese di smaltimento del materiale inquinato sostenute da quest'ultima
non giova, in quanto ininfluente, alla sua causa.
3.
Sulla scorta di quanto
precede, l'appello dev'essere respinto. Gli oneri processuali e
le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamate
le norme suddette, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,
decide: 1. L’appello
12 febbraio 2015 della AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di
appello di fr. 15'000.-, anticipate dall'appellante, sono poste a suo carico.
L'appellante è inoltre tenuta a rifondere all'appellata fr. 7'500.- a titolo di
ripetibili.
3. Notificazione:
-
;
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).