12.2015.32
Avvocato - mandato per divisione ereditaria - onorario - tutela giurisdizionale nei casi manifesti - domanda subordinata di rigetto provvisorio dell'opposizione al PE
16 giugno 2015Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.32
Lugano
16 giugno 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2014.1162
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 16 ottobre
2014 da
AP
1
rappr.
dalla
contro
AO 1
AO 2
tutte rappr. dall’ RA 1
con cui l’istante ha
chiesto la condanna delle convenute al pagamento in solido di fr. 43'200.-
oltre interessi al 5% dal 22 gennaio 2014 nonché il rigetto in via definitiva,
in subordine in via provvisoria, dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UEF di Bellinzona, richiesta parzialmente modificata ed estesa in
occasione dell’udienza nel senso della condanna delle convenute al pagamento in
solido di fr. 43'200.- oltre interessi al 5% dal 22 gennaio 2014 nonché del
rigetto in via definitiva, in subordine in via provvisoria, delle opposizioni
interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UEF di Bellinzona, e in ogni
caso del solo rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte ai due PE;
domanda avversata dalle
convenute, che hanno postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore aggiunto
con decisione 4 febbraio 2015 ha dichiarato irricevibile;
appellante l'istante con
atto di appello 13 febbraio 2015, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere l’istanza, con conseguente condanna delle
convenute al pagamento in solido di fr. 43'200.- oltre interessi al 5% dal 22
gennaio 2014 nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai
PE n. __________ e __________, e in via subordinata con il solo rigetto in via
provvisoria delle opposizioni interposte ai due PE, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre le convenute con
osservazioni (recte: risposta) 9 marzo 2015 postulano la reiezione del
gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nel novembre 2013 AO 1 e AO
2, figlie e uniche eredi di __________, hanno incaricato AP 1 di svolgere le
pratiche relative alla divisione ereditaria del loro defunto padre. Nelle due procure
da loro sottoscritte (doc. A e B) ogni mandante dichiarava di accettare e
riconoscere “di dovere un onorario orario tra i fr. 400.- e i fr. 450.- in
pratiche senza valore determinabile, e per ogni istanza o procedura con valore
determinabile (la determinazione del valore è stabilita in base alle norme
della procedura civile) un onorario calcolato secondo le seguenti percentuali:
fino a fr. 50'000.- 8-25%, oltre fr. 50'000.- sino a fr. 200'000.- 6-15%, oltre
fr. 200'000.- sino a fr. 2'000'000.- 5-10%, oltre fr. 2'000'000.- 3-8%”,
ritenuto che “al mandatario è riconosciuta la facoltà di applicare
l’onorario orario anche in pratiche con valore determinabile”. Nelle
procure era altresì precisato che “le fatture (finali o acconti) del mandatario
valgono quale riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF, se non formalmente
contestate entro 30 giorni dalla ricezione”, e che “il termine di
pagamento delle fatture è di 30 giorni”.
Al termine del mandato, ed in
particolare dopo la sottoscrizione da parte di AO 1 e di AO 2 del contratto di
divisione ereditaria parziale del 13 dicembre 2013 (doc. G), AP 1 ha emesso il
22 gennaio 2014 l’acconto n. 12/14 (doc. F) concludente per un onorario a suo
favore di fr. 86'400.- (fr. 80'000.- + fr. 6'400.- per IVA all’8%), a fronte
del quale il 30 gennaio 2014 gli sono stati versati solo fr. 43'200.- (doc. H).
In data 14 febbraio 2014 egli ha
pertanto fatto spiccare nei loro confronti i PE n. __________ (doc. I) e __________
(doc. L) dell’UEF di Bellinzona per fr. 43'200.- oltre interessi al 5% dal 22
gennaio 2014, ai quali è stata interposta opposizione.
2. Con istanza 16 ottobre
2014, promossa in procedura sommaria, AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 e AO 2
innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, per ottenere la loro condanna
al pagamento in solido di fr. 43'200.- oltre interessi al 5% dal 22 gennaio
2014 nonché il rigetto in via definitiva, in subordine in via provvisoria,
dell’opposizione interposta al PE n. __________, richiesta da lui poi
parzialmente modificata ed estesa in occasione dell’udienza del 4 febbraio 2015
dove ha chiesto la condanna delle convenute al pagamento in solido di fr.
43'200.- oltre interessi al 5% dal 22 gennaio 2014 nonché il rigetto in via
definitiva, in subordine in via provvisoria, delle opposizioni interposte ai PE
n. __________ e __________, e in ogni caso il solo rigetto in via provvisoria
delle opposizioni interposte ai due PE. Egli ha in sintesi preteso il saldo dell’acconto
richiesto, da lui calcolato applicando al valore del contratto di divisione
ereditaria parziale, arrotondato per difetto a fr. 1'600'000.- (doc. G),
l’aliquota minima del 5% concordata per quel valore (doc. A e B).
Le convenute si sono opposte
all’istanza.
3. Con decisione 4 febbraio
2015 il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile l’istanza, rinunciando ad
esporre spese processuali e obbligando l’istante a versare alle convenute fr.
900.- per ripetibili. Alla luce delle allegazioni rese da queste ultime e della
documentazione agli atti, egli ha ritenuto che i fatti non erano incontestati e
che neppure la situazione giuridica era chiara nei presupposti di diritto fondanti
l’istanza, le convenute avendo da una parte contestato l’ammontare dell’onorario
preteso dall’istante e la corretta effettuazione del mandato ed avendo
dall’altra chiesto a quest’ultimo di presentare un rendiconto giustificante le
somme da lui pretese, tanto più che nemmeno era certo che la modalità di
calcolo dell’onorario adottata dall’istante - valida per “ogni istanza o
procedura con valore determinabile” - fosse applicabile in concreto ove non
vi era stata alcuna procedura giudiziaria, questioni queste che avrebbero imposto
al giudice un’interpretazione, o ancora una decisione di apprezzamento o in
equità che non poteva essere eseguita nell’ambito della procedura a tutela
giurisdizionale nei casi manifesti dell’art. 257 CPC. La richiesta subordinata del
solo rigetto in via provvisoria dell’opposizione, la cui ricevibilità era già
dubbia siccome la stessa era stata formulata solo in occasione dell’udienza,
andava in ogni caso disattesa in assenza di un valido riconoscimento del debito
a firma delle convenute in cui l’importo appariva incontestato, chiaro ed
esigibile, i doc. A e B non avendo questa valenza.
4. Con l’appello 13 febbraio
2015 che qui ci occupa, avversato dalle convenute con risposta 9 marzo 2015, l'istante chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, con
conseguente loro condanna al pagamento in solido di fr. 43'200.- oltre
interessi al 5% dal 22 gennaio 2014 nonché il rigetto in via definitiva delle
opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________, e in via subordinata
con il solo rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte ai due PE,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli ribadisce che le
contestazioni delle convenute erano in realtà chiaramente infondate e che la
presunta inapplicabilità della modalità di calcolo dell’onorario in assenza di
una procedura giudiziaria evidenziata dal Pretore aggiunto nemmeno era stata
eccepita dalle controparti e non poteva così essere considerata. E in ogni caso
ritiene che i documenti da lui prodotti costituiscano validi riconoscimenti di
debito, tali da giustificare il rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte
ai PE.
5. Mentre la tempestività
della risposta è incontestata, le convenute presentano formale eccezione di
intempestività dell’appello. A torto. È pacifico che la decisione pretorile è
stata notificata alle parti, e quindi anche all’istante, all’udienza del 4
febbraio 2015. Contrariamente a quanto preteso dalle convenute, l’appello di
quest’ultimo, recante la data del 13 febbraio 2015, è tuttavia stato dato alla
Posta Svizzera proprio a quella data, come risulta dal timbro postale e
dall’etichetta postale relativa all’invio 99.00.650001.05112649, entrambi
apposti sulla busta contenente l’atto, poco importando invece se sull’atto stesso
la cancelleria di questo Tribunale abbia poi apposto un timbro “esibito” con la
data del 17 febbraio 2015. Ritenuto che nelle procedure sommarie il termine di
impugnazione di una decisione pretorile è di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC),
esso ha in concreto iniziato a decorrere il giorno successivo alla sua
notificazione (art. 142 cpv. 1 CPC), ossia il 5 febbraio 2015, e sarebbe giunto
a scadenza il 14 febbraio 2015, termine che, cadendo di sabato, sarebbe stato
prorogato al primo giorno feriale seguente (art. 142 cpv. 3 CPC), ossia a
lunedì 16 febbraio 2015. Il gravame, inoltrato entro quest’ultimo termine, è
pertanto tempestivo e può essere vagliato nel merito.
6. L’esame dell’appello che ci
occupa va suddiviso in due parti ben distinte, visto e considerato che
l’istante aveva inoltrato in via principale un’azione creditoria nell’ambito
della procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti fondata sull’art.
257 CPC (tema che verrà trattato ai consid. 7-9) e in via subordinata aveva
chiesto il solo rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte ai PE
giusta l’art. 251 lett. a CPC (questione che sarà invece esaminata al consid.
10).
7. Giusta l’art. 257 CPC,
applicabile anche in caso di pretese pecuniarie (Messaggio concernente il
Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), FF 2006 p. 6724; Hofmann, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 17
ad art. 257 CPC; II CCA 26 marzo 2013 inc. n. 12.2012.226, 22 dicembre 2014
inc. n. 12.2014.64), il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2),
accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono
incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara
(cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni non sono date non entra nel
merito (cpv. 3).
In base alla giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 138 III 620 consid. 5.1.1), un fatto è immediatamente
comprovabile in base alla norma, se può essere accertato senza ritardi e senza
dispendio particolare. La prova del fatto deve di regola essere portata
mediante documenti (e l’ispezione oculare). La tutela giurisdizionale nei casi
manifesti non soggiace a una limitazione del rigore probatorio: l’istante non
può perciò limitarsi a rendere verosimile la sua pretesa, ma deve recarne la
prova piena, così da creare chiarezza nei rapporti fattuali. Se la controparte
contesta i fatti in modo verosimile, la tutela giurisdizionale nei casi
manifesti non può essere accordata. Ciò sarà in particolare il caso laddove
essa sostanzi e adduca in modo concludente obiezioni, che dal punto di vista
fattuale non possano essere immediatamente confutate e siano atte a far
vacillare il convincimento del giudice già formato in precedenza. Decisivo è in
definitiva sapere se l’approfondito chiarimento delle obiezioni della parte
convenuta possa mutare il convincimento del giudice circa l’avvenuta
dimostrazione della pretesa dell’istante, così che esse non possano a priori
essere considerate prive di rilevanza (in tal senso pure II CCA 23 gennaio 2013
inc. n. 12.2012.175).
Sempre in base alla
giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2), la situazione
giuridica è invece chiara ai sensi della norma, laddove la conseguenza
giuridica è senz’altro evincibile dall’applicazione della legge tenendo conto
della dottrina e della giurisprudenza e l’applicazione del diritto porta a un
risultato univoco. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se
l’applicazione di una disposizione impone al tribunale una decisione di
apprezzamento o in equità previa valutazione di tutte le circostanze del caso
(in tal senso pure II CCA 13 dicembre 2012 inc. n. 12.2012.190).
8. Le convenute non possono
essere seguite laddove ritengono che, in caso di appello contro una decisione
pretorile di irricevibilità di un’istanza promossa ai sensi dell’art. 257 CPC,
l’autorità di secondo grado che volesse accogliere il rimedio giuridico
potrebbe unicamente annullare il giudizio e rinviare l’incarto al giudice di
prime cure per l’esame di merito, senza possibilità di effettuare essa stessa
quell’esame e riformare la decisione impugnata. Esse misconoscono in effetti
che nel caso in cui il giudizio pretorile di irricevibilità dell’istanza non
fosse confermato in seconda sede, la conseguenza non sarebbe solo la sua ricevibilità
in ordine ma anche il suo accoglimento nel merito, visto e considerato che un’istanza
del genere può essere evasa solo in questi due modi (cfr. DTF 140 III 315
consid. 5, secondo cui, anche nel caso in cui l’istanza fosse risultata
infondata nel merito s’imponeva un giudizio di irricevibilità).
Alla luce di quanto segue, il
rilievo non è comunque decisivo.
9. Nel caso di specie, come correttamente
evidenziato dal Pretore aggiunto, le condizioni per accordare la tutela
giurisdizionale nei casi manifesti non sono adempiute e, su questo punto, l’appello
presentato dall’istante deve pertanto essere respinto.
L’istante ha invero addotto (istanza
p. 2 seg.) e provato (doc. A e B) di essere stato incaricato dalle convenute di
occuparsi della divisione ereditaria del loro defunto padre, e costoro hanno
dato atto della circostanza (verbale 4 febbraio 2015 p. 2 e 5).
Egli ha in seguito allegato
(istanza p. 3, verbale 4 febbraio 2015 p. 3 seg.) e anche in questo caso dimostrato
(doc. A e B) che il mandato sottoscritto dalle parti prevedeva, per ogni
istanza o procedura con un valore determinabile oltre fr. 200'000.- e fino a
fr. 2'000'000.-, un onorario a suo favore tra il 5% e il 10% del valore, e le
convenute non hanno contestato (cfr. anzi verbale 4 febbraio 2015 p. 5),
neppure in questa sede, che il criterio di fatturazione secondo il valore non
fosse applicabile per la pratica in esame, di modo che il Pretore aggiunto nemmeno
avrebbe potuto mettere in discussione la circostanza. Il fatto, da esse pure sostenuto,
che la controparte si fosse impegnata ad informarle regolarmente sull’entità
delle prestazioni svolte e in seguito si sia sempre rifiutato di farlo (verbale
4 febbraio 2015 p. 2 e 4) non modifica in alcun modo questa situazione.
L’istante ha quindi indicato
(istanza p. 3, verbale 4 febbraio 2015 p. 4) e dimostrato di aver adempiuto al
mandato tant’è che è riuscito a far sottoscrivere alle convenute il contratto
di divisione ereditaria parziale del 13 dicembre 2013 (doc. G), e in tali
circostanze l’obiezione delle convenute di non sapere se il mandato sia stato
svolto con la necessaria diligenza (verbale 4 febbraio 2015 p. 2) è assolutamente
pretestuosa.
Egli ha infine specificato
(istanza p. 4, verbale 4 febbraio 2015 p. 3 seg.) che il valore determinante
per il calcolo dell’onorario era di almeno fr. 1'600'000.-, rilevando che i
beni oggetto di divisione nel contratto di cui al doc. G avevano un valore ben
superiore, di fr. 1'758'176.80 (fr. 1'078'176.80 la part. n. __________ __________
di __________, fr. 70'000.- la part. __________ __________ di __________, fr.
575'000.- il foglio PPP __________ del fondo base __________ __________ di __________,
fr. 5'000.- le migliorie eseguite su quel fondo, fr. 30'000.- l’automobile
Porsche 964): sennonché l’obiezione delle convenute secondo cui, in
considerazione dei debiti ipotecari gravanti gli immobili pacificamente
esistenti (cfr. doc. C, G, 2 e 3), quel valore andrebbe in realtà ridotto a circa
fr. 900'000.- (verbale 4 febbraio 2015 p. 2), somma di per sé neppure
contestata in replica dall’istante (verbale 4 febbraio 2015 p. 3), risulta
pertinente, decisivo per la determinazione del valore litigioso dell’azione di
divisione in base alle norme della procedura civile essendo di principio il
valore netto della successione oggetto della divisione (DTF 86 II 451 consid. 2;
Wolf, Berner Kommentar, n. 64 ad
art. 604 CC), poco importando se le ipoteche non fossero state esplicitamente contemplate
nell’atto di divisione (verbale 4 febbraio 2015 p. 4).
Applicando al valore determinante
di fr. 900'000.- la percentuale minima del 5% prevista contrattualmente per un
importo determinabile tra fr. 200'000.- e fr. 2'000'000.-, l’istante potrebbe
così pretendere il pagamento di fr. 48'600.- (fr. 45'000.- + IVA), con un saldo
a suo favore, dedotto il pagamento di fr. 43'200.- (doc. H) e il precedente
versamento di fr. 4'320.- (verbale 4 febbraio 2015 p. 5, cfr. doc. 1), di fr.
1'080.-, ritenuto che su questo importo gli interessi moratori al 5% potrebbero
inoltre decorrere solo dal 22 febbraio 2014 e non dal 22 gennaio 2014, data dell’acconto
(doc. F), il contratto (doc. A e B) precisando in effetti che il termine di
pagamento era di 30 giorni (art. 102 cpv. 2 CO; Wiegand,
Basler Kommentar, 4ª ed., n. 10 ad art. 102 CO), fermo restando che le
opposizioni ai due PE potrebbero essere rigettate in via definitiva solo per
tale importo.
In tali circostanze non si può
pertanto ritenere che i fatti addotti dall’istante fossero incontestati o
immediatamente comprovabili e la situazione giuridica da lui prospettata fosse
chiara, così da consentirgli di ottenere, come da lui preteso, il pagamento di
fr. 43'200.- oltre interessi al 5% dal 22 gennaio 2014 ed accessori: il fatto
che quella pretesa potesse forse essere parzialmente fondata non modifica la
situazione, la procedura dell’art. 257 CPC non permettendo un parziale
accoglimento dell’istanza.
10. Come detto, l’istante, oltre
ad aver inoltrato in via principale un’azione creditoria nell’ambito della
procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti fondata sull’art. 257
CPC, ha pure chiesto in via subordinata - in occasione dell’udienza, ciò che di
per sé parrebbe ammissibile (art. 227 CPC per analogia; cfr. Frei/Willisegger, Basler Kommentar, 2ª ed.,
n. 24 ad art. 227 CPC) - il solo rigetto in via provvisoria delle opposizioni
interposte ai PE giusta l’art. 251 lett. a CPC.
La possibilità di cumulare in
un’unica azione queste due cause è controversa in dottrina (in senso negativo: Sutter-Somm / Lötscher, in Sutter-Somm /
Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 53 ad art. 257 CPC; in
senso dubitativo: Güngerich,
Berner Kommentar, n. 25 ad art. 257 CPC; Markus,
Berner Kommentar, n. 12 ad art. 90 CPC; in senso affermativo: Meier, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, p. 375 seg.; Bohnet,
CPC Commenté, n. 4 ad art. 257 CPC). Il quesito non necessita tuttavia di
essere qui risolto. In effetti, quand’anche un tale cumulo d’azioni fosse stato
ammissibile innanzi al Pretore aggiunto - essendo adempiute le condizioni poste
dall’art. 90 CPC (medesima competenza per materia del giudice adito e medesima
procedura applicabile alle due cause) -, la situazione sarebbe stata in ogni
caso diversa in seconda istanza, visto e considerato che questa Camera è
competente per materia a giudicare gli appelli contro le decisioni pretorili in
materia di diritto delle obbligazioni rese giusta l’art. 257 CPC (art. 48 lett.
b n. 1 LOG), ma non può esprimersi sulle impugnazioni contro le pronunzie
pretorili emanate in applicazione dell’art. 251 lett. a CPC, che sono di
competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Si aggiunga che l’istante, per impugnare il giudizio pretorile che aveva dichiarato
irricevibile la domanda subordinata di rigetto in via provvisoria
dell’opposizione, non ha presentato un reclamo (cfr. Jent-Sørensen, ZPO Kurzkommentar, 2ª ed., n. 19
ad art. 257 CPC, che evidenzia il problema derivante dallo sdoppiamento delle
vie di ricorso in un caso del genere), come avrebbe invece dovuto fare (art.
309 lett. b n. 3 CPC), ma ha integrato la sua domanda nell’appello, nonostante sapesse,
in base all’indicazione dei rimedi giuridici apposta in calce alla decisione, o
comunque dovesse sapere, essendo egli stesso un avvocato ed essendo oltretutto
qui patrocinato da un legale professionista, che quest’ultima via non era praticabile
(cfr. TF 20 novembre 2012 4D_77/2012 consid. 5, secondo cui in tal caso una
conversione del rimedio giuridico non entra in considerazione). Se ciò non
bastasse, si osserva che la semplice affermazione dell’istante secondo cui “i
combinati doc. A, B, G, H e F costituiscono un riconoscimento scritto di debito
per fr. 43'200.-, ai sensi dell’art. 82 LEF” (appello p. 10) non costituisce
ancora una sufficiente motivazione d’appello (art. 311 cpv. 1 CPC). Su questo
punto, l’appello deve pertanto essere dichiarato irricevibile.
11. Ne discende che l’appello dell’istante
dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie
della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso
di fr. 43'200.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 13 febbraio 2015
dell’AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di
complessivi fr. 1’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alle
appellate complessivi fr. 1’500.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).