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Decisione

12.2015.33

Contratto di locazione, protrazione del contratto dopo disdetta straordinaria per violazione del dovere di diligenza verso gli abitanti, azione irricevibile per scadenza di autorizzazione ad agire, ap

12 marzo 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2015.33

Lugano

12 marzo 2015/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La presidente della seconda Camera civile del

Tribunale d'appello

quale

giudice unica (art. 48b lett. a LOG)

sedente

per statuire nella causa inc. n. SE.2015.3 (procedura semplificata, contestazione della

disdetta e protrazione del contratto di locazione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

promossa con petizione 19 gennaio 2015 da

AP

1

rappr.

da

contro

AO 1

AO 2

AO 3

tutti rappr. da RA 1

chiedente una proroga

del contratto di locazione per la durata di almeno 12 mesi, domanda che il

Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile;

appellante l’attrice che

con scritto 13 febbraio 2015 dichiara di ricorrere in appello, chiede di essere

ascoltata e ribadisce la richiesta di proroga del contratto;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che con contratto del 3 dicembre

2010 AO 1, AO 2 e AO 3 hanno concesso in locazione a __________ un appartamento

di 3 ½ locali interno nr. 399 al 10° piano in via __________, con una pigione

mensile di

fr. 1'050.- oltre un acconto

spese mensile di fr. 160.-;

che il contratto è stato ripreso

il 19 novembre 2013 da AP 1 con una pigione mensile di fr. 1’500.- e un acconto

spese mensile di fr. 330.-;

che il 9 ottobre 2014 i locatori

hanno inviato alla conduttrice la disdetta straordinaria del contratto di

locazione, motivata da un episodio di danneggiamento seguito a svariate

lamentele di altri abitanti dello stabile;

che la conduttrice si è rivolta

Considerandi

il 14 ottobre 2014 all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di

Chiasso, chiedendo la proroga di un anno e mezzo del contratto di locazione;

che all’udienza di conciliazione

del 31 ottobre 2014 le parti contrattuali non hanno raggiunto un’intesa e

l’Ufficio di conciliazione ha rilasciato il 19 novembre 2014 a AP 1

l’autorizzazione ad agire entro il termine di 30 giorni;

che con petizione 19 gennaio 2015

AP 1, rappresentata da __________, ha convenuto in causa davanti alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord i tre locatori, chiedendo una proroga del

contratto di locazione di almeno 12 mesi;

che con decisione 23 gennaio 2015

il Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha accertato che

l’attrice aveva ricevuto l’autorizzazione ad agire il 25 novembre 2014 (tracciamento

degli invii __________, inc. SE.2015.3) e che avrebbe dovuto introdurre al più

tardi il 12 gennaio 2015 la petizione, presentata invece solo il 19 gennaio 2015,

di modo che mancava il presupposto processuale della preventiva conciliazione,

essendo scaduta infruttuosa l’autorizzazione rilasciata il 19 novembre 2014, con

conseguente irricevibilità della petizione;

che con scritto 13 febbraio 2015 AP

1, rappresentata da __________, ha dichiarato di ricorrere in appello contro la

citata decisione pretorile, chiedendo di essere ascoltati e di concedere loro

una proroga del contratto fino a quando non abbiano trovato una nuova

sistemazione;

che l’appello non è

stato notificato alla controparte;

che contro una decisione emanata

in procedura semplificata e il cui valore è di almeno fr. 10'000.-, è dato il

rimedio dell’appello, da presentare entro 30 giorni (art. 314 CPC) e che ha per

legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);

che secondo gli accertamenti del

Pretore aggiunto la petizione 19 gennaio 2015 era irricevibile in quanto

l’autorizzazione ad agire rilasciata il 19 novembre 2014 era scaduta

infruttuosamente il 12 gennaio 2015;

che l’appello deve essere

motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice,

per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317; Bohnet, Le droit du bail en procédure

civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel,

n. 207 pag. 56);

che nel suo scritto del 13

febbraio 2015 l’attrice si limita a chiedere “di poter essere ascoltati” e di

avere una proroga del contratto di locazione “fino a quando non abbiamo trovato

una sistemazione”, senza muovere la benché minima critica agli accertamenti del

Pretore aggiunto;

che sprovvisto di ogni critica

alla decisione pretorile, l’appello è manifestamente irricevibile per carenza

di motivazione e può essere deciso dalla Camera nella composizione a giudice

unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, senza notificare l’atto alla

controparte (art. 312 cpv. 1CPC);

che le spese processuali

dell’appello vanno a carico dell’appellante, mentre non si attribuiscono

ripetibili alle parti appellate, alle quali non è stato chiesto di esprimersi

sull’appello;

che nella commisurazione delle

spese processuali si è tenuto conto del valore di fr. 16’560.- indicato dal

Pretore aggiunto e dei parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria

per una procedura semplificata di tale valore (art. 7, 9, 13 LTG, versione in

vigore dal 10 febbraio 2015);

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Trattato come appello, lo

scritto 13 febbraio 2015 di AP 1 è irricevibile.

2. Le spese processuali di

complessivi fr. 100.- sono poste a carico di AP 1. Non si attribuiscono

ripetibili.

3. Notificazione:

- c/o

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente

Giudice Epiney-Colombo

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).