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Decisione

12.2015.35

Procedura sommaria, tutela dei casi manifesti, espulsione di ex conduttore dopo disdetta straordinaria per mora, respinta domanda di gratuito patrocinio per manifesta infondatezza dell'appello

5 marzo 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti, rilevando di non essere in mora, sulla scorta di quanto esposto

nelle loro osservazioni;

che con decisione 13 febbraio

2015 il Pretore ha accertato che la disdetta straordinaria per mora era valida,

i convenuti avendo versato l’importo di fr. 6’050.- dopo la scadenza del

termine di 30 giorni impartito loro con la diffida e non avendo riconsegnato i

locali, e ha pertanto fatto loro ordine di riconsegnare entro 10 giorni dalla

notificazione della decisione l’appartamento all’istante, disponendo

l’esecuzione effettiva dell’espulsione;

che con atto denominato ricorso AP

1 e AP 2 chiedono di dichiarare inefficace la disdetta del contratto di

locazione e di annullare lo sfratto, postulando la loro ammissione

all’assistenza giudiziaria qualora le spese non fossero messe a carico della

controparte o dello Stato;

che l’appello non è

stato notificato alla controparte;

che contro una decisione emanata

in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di almeno

fr. 10'000.-, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni

(art. 314 CPC) e che ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);

che il Pretore ha indicato come

rimedio contro la sua decisione l’appello e ha determinato in fr. 66’600.- il

valore della vertenza;

che ci si potrebbe interrogare su

tale scelta, poiché in assenza di una contestazione della disdetta il valore

della procedura di espulsione del conduttore può essere tutt'al più assimilato

al valore ipotetico dell'utilizzo dell'ente locato fino a che lo sfratto non

può essere eseguito (sentenze del Tribunale federale 22 agosto 2007 4A_72/2007

consid. 2.2, 26 settembre 2007 4A_266/2007 consid. 2.2.2, 30 luglio 2010

5A_295/2010 consid. 1.2);

che il quesito può comunque

rimanere irrisolto, visto l’esito dell’appello, come si vedrà in seguito;

che il Pretore ha accertato la

validità della disdetta straordinaria per mora del contratto di locazione,

l’assenza di una procedura giudiziaria di contestazione della disdetta e la

mancata riconsegna dei locali alla scadenza del 30 settembre 2014, ordinando

quindi l’espulsione dei convenuti dall’appartamento occupato entro 10 giorni

dalla notificazione della decisione;

che i convenuti non hanno

contestato la disdetta straordinaria del contratto di locazione;

che l’appello deve essere

motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice,

per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317; Bohnet, Le droit du bail en procédure

civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel,

n. 207 pag. 56);

che gli appellanti sostengono di

non essere in mora, avendo pagato gli arretrati per i quali avevano ricevuto la

diffida di pagamento il 26 settembre 2014 (doc. D, 2), rimproverano al Pretore

di non aver tenuto conto dei giustificativi di pagamento prodotti, sostengono

che il contratto di locazione si è tacitamente rinnovato in quanto l’istante ha

chiesto la loro espulsione solo nel gennaio 2015, adducono una violazione dei

loro diritti e rievocano il comportamento a loro dire scorretto dell’istante,

giungendo alla conclusione che la disdetta è da considerare nulla;

che le nuove argomentazioni

(rinnovo del contratto per atti concludenti) e i nuovi documenti prodotti in

questa sede non possono essere ammessi, i giudici d’appello dovendo decidere

solo sulla base delle argomentazioni e delle prove assunte dal giudice di prima

sede (sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012, pubb. in

Considerandi

SJ 2013 I 129, II CCA 12 marzo 2013, inc. 12.2013.30);

che dagli atti della causa SO.2015.202

i fatti sono chiari (mora dei conduttori, disdetta straordinaria per mora ai

sensi dell’art. 257d CO e mancata riconsegna dell’ente locato alla scadenza del

30.

settembre 2014) e la situazione giuridica è chiara, poiché dall’incarto

risulta la fondatezza della disdetta straordinaria ai sensi dell’art. 257d CO;

che gli appellanti ammettono

esplicitamente, infatti, di aver pagato le pigioni arretrate solo il 26

settembre 2014, vale a dire dopo la scadenza del termine di 30 giorni impartito

il 16 giugno 2014 (doc. B);

che al momento dell’invio della

disdetta straordinaria del 5 agosto 2014 essi erano di conseguenza da considerare

in mora nel pagamento delle pigioni, come accertato dal Pretore;

che il successivo pagamento degli

arretrati il 26 settembre 2014 non ha alcun effetto sulla disdetta straordinaria

del 5 agosto 2014, che rimane valida e operante;

che i conduttori non hanno

seguito la procedura prevista dall’art. 259g CO per i difetti dell’abitazione,

esponendosi così al rischio della messa in mora e della disdetta straordinaria

ai sensi dell’art. 257d CO;

che a ragione pertanto il Pretore

ha deciso l’espulsione degli ex conduttori dall’ente locato con la procedura

sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC), senza tenere conto delle

spiegazioni e delle obiezioni dei convenuti, sprovviste di rilevanza giuridica

per la validità della disdetta;

che gli appellanti non possono

prevalersi di circostanze tali da impedire l’esecuzione dell’ordine di

espulsione (art. 341 cpv. 3 CPC);

che nel loro appello i convenuti

ribadiscono di aver agito in buona fede, rievocano il comportamento ritenuto

scorretto dell’istante e i soprusi che costei avrebbe commesso nei loro

confronti, e affermano che lo stato di salute di AP 2 impedirebbe lo sfratto

già solo per motivi umanitari;

che nell’esecuzione di una

decisione giudiziaria l’autorità deve rispettare il principio costituzionale

della proporzionalità e nel caso dell’espulsione da un immobile deve evitare

che le persone interessate siano improvvisamente private dell'alloggio

(sentenza del Tribunale federale del 19 maggio 2014 4A_207/2014);

che l’espulsione deve essere

eseguita con rispetto, in particolare se motivi umanitari esigono una

moratoria, che deve comunque essere breve e non deve equivalere a una proroga

del contratto (DTF 117 Ia 336 consid. 2b pag. 339), per altro esclusa se la

disdetta è stata data per mora del conduttore (art. 272a cpv. 1 CO);

che gli appellanti non hanno

minimamente dimostrato l’esistenza dei gravi motivi umanitari che si

opporrebbero alla loro espulsione dall’immobile, né hanno indicato quale sia la

loro “precaria” situazione economica;

che l’espulsione dall’abitazione

è pertanto da effettuarsi come ordinato dal Pretore nella decisione 13 febbraio

2015, senza ulteriori dilazioni, se non quelle eventualmente concesse dall’istante;

che in definitiva l’appello,

manifestamente infondato, può essere deciso dalla Camera nella composizione a

giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, senza notificare l’atto

alla controparte (art. 312 cpv. 1 CPC);

che gli appellanti hanno chiesto

di essere ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria, senza tuttavia

indicare quale sia la loro situazione economica;

che a ogni modo l’appello,

manifestamente infondato già a un primo esame, è sprovvisto di ogni probabilità

di successo, così che manca la seconda condizione cumulativa prevista per aver

diritto al gratuito patrocinio (art. 117 lett. b CPC);

che le spese processuali

dell’appello vanno a carico degli appellanti, mentre non si attribuiscono

ripetibili all’istante, alla quale non è stato chiesto di esprimersi sull’appello;

che nella commisurazione delle

spese processuali si è tenuto conto del valore di fr. 66’600.- indicato dal

Pretore e dei parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una

procedura sommaria di tale valore (art. 7, 9, 13 LTG, versione in vigore dal 10

febbraio 2015);

che un ricorso al Tribunale

federale non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata

una diversa decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 3

LTF);

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L’appello 23 febbraio 2015

di AP 1 e AP 2 è respinto e la decisione 13 febbraio 2015 del Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 4, inc. SO.2015.202, è confermata.

2. Le spese processuali di

complessivi fr. 200.- sono poste in solido a carico di AP 1 e AP 2. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. La domanda di gratuito

patrocinio presentata da AP 1 e AP 2 è respinta.

4. Non si prelevano spese

processuali per la domanda di gratuito patrocinio.

5. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 4

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente

Giudice Epiney-Colombo

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).