12.2015.40
Domanda di gratuito patrocinio, respinta per mancanza di probabilità di esito favorevole
14 luglio 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.40
Lugano
14 luglio 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
quale giudice unica ai
sensi dell’art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG
visto
l’appello 2 marzo 2015 presentato da
IS
1
rappr. dall’ RA 1
contro
la decisione 28 gennaio 2015 del Pretore aggiunto del
Distretto di Lugano sezione 1, nella causa SE.2012.333 (procedura semplificata,
contratto di appalto) da lui promossa nei confronti di
CO
1
rappr. dall’ RA 2
volta a ottenere la
condanna della società convenuta al pagamento di fr. 26'000.- oltre interessi
dal 31 gennaio 2012, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il
Pretore aggiunto ha respinto il 28 gennaio 2015;
appellante l’attore che
con atto del 2 marzo 2015 (inc. n. 12.2015.39), chiede, previa ammissione al
beneficio del gratuito patrocinio in sede di appello, la riforma del giudizio
impugnato nel senso di accogliere la petizione, disponendo in seconda sede un’istruttoria
aggiuntiva;
e ora sull’istanza di
ammissione al gratuito patrocinio presentata dall’appellante per la procedura
di appello (inc. 12.2015.40);
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 31
agosto 2012 IS 1, titolare di __________, ha convenuto in giudizio davanti alla
Pretura del Distretto di Lugano la società di impresa generale CO 1,
chiedendone la condanna al pagamento di fr. 26'000.- oltre interessi al 5% dal
31 gennaio 2012, a saldo di lavori di gessatore interni ed esterni;
che con la risposta 12
ottobre 2012 la convenuta si è opposta alla petizione;
che al dibattimento 13
novembre 2012 le parti si sono sostanzialmente confermate nelle proprie domande
di giudizio;
che fallito un
tentativo di componimento extragiudiziale della vertenza, le parti hanno
notificato all’udienza del 22 marzo 2013 i rispettivi mezzi di prova;
che al termine
dell’istruttoria le parti hanno ribadito nei rispettivi memoriali scritti le
proprie domande di giudizio;
che con decisione 28
gennaio 2015 il Pretore aggiunto ha accertato che le parti avevano concluso un contratto
d’appalto il 27 settembre 2011 per l’esecuzione di intonaci interni, le
finiture di gesso (pareti e soffitti), il cappotto esterno e la stabilitura
finale colorata di una casa d’abitazione, che l’attore aveva interrotto i
lavori prima del termine, che la convenuta riconosceva una mercede di fr.
30'000.- per i lavori eseguiti e che l’attore non aveva provato i costi e le
spese dei lavori forniti, non servendo allo scopo le deposizioni testimoniali
eseguite, mentre l’ispezione oculare e la perizia nulla potevano dimostrare,
dopo l’intervento di un’altra ditta per terminare i lavori iniziati
dall’attore, sicché ha respinto la petizione, l’importo dovuto, dedotto il
ribasso contrattualmente previsto, essendo stato coperto dagli acconti di fr. 29’800.-
già ricevuti;
che le spese
processuali sono state caricate all’attore e per esso, ammesso al beneficio del
gratuito patrocinio, a carico dello Stato dal 12 febbraio 2013;
che l’attore è insorto
contro il giudizio pretorile con atto di appello 2 marzo 2015, chiedendone la
riforma nel senso di accogliere la petizione per l’importo di fr. 26'000.-,
subordinatamente per fr. 10'000.-, previa l’assunzione di nuove prove e
l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di appello,
con seguito di spese e ripetibili;
che alla convenuta non
è stato chiesto di esprimersi sulla domanda di gratuito patrocinio;
che ha diritto al
gratuito patrocinio chiunque adempia alle due condizioni cumulative giusta
l’art. 117 CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e
la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b);
che il termine
assegnato al richiedente il 4 marzo 2015 per documentare l’asserita indigenza è
decorso infruttuoso;
che tuttavia la
situazione di indigenza dell’appellante emerge chiaramente dalla documentazione
prodotta a sostegno dell’istanza presentata nella parallela causa n. 12.2015.38
(certificati di stipendio mensili, notifiche di tassazione) tra le medesime
parti, che costituisce un fatto notorio per questo tribunale;
che il richiedente non
sarebbe pertanto in grado di far fronte alle spese processuali (per un importo
minimo di fr. 1’300.- secondo gli art. 7 cpv. 1 e 13 LTG in vigore dal 10
febbraio 2015) e all’onorario del suo patrocinatore (per un importo stimabile
in fr. 1’000.- in base all’art. 11 Rtar);
che si devono dunque
esaminare le probabilità di successo dell'appello giusta l'art. 117 lett. b
CPC: la giurisprudenza definisce come prive di probabilità di successo le
conclusioni le cui prospettive di successo sono notevolmente più ridotte che i
rischi di sconfitta, e conseguentemente che non possono essere considerate come
serie;
che sapere se
sussistono sufficienti probabilità di successo deve essere valutato in base ad
un esame sommario (art. 119 cpv. 3 CPC) fondato sulle circostanze esistenti al
momento dell’introduzione dell’istanza di gratuito patrocinio (sentenza del
Tribunale federale 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012, consid. 3.2; sentenza del
Tribunale federale 5A_417/2009 del 31 luglio 2009, consid. 2.2;
Emmel in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger; Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Schulthess, 2010, pag. 813, n. 13 ad art. 117 lett. b CPC
e referenze citate);
che
l’appellante ha rimproverato al Pretore aggiunto di non aver ritenuto provate
le sue prestazioni, in complessivi fr. 26'000.-, di aver considerato solo
parzialmente le deposizioni testimoniali, disattendendo l’interrogatorio
dell’attore e sostiene che l’istruttoria agli atti, ancorché mutilata dal
rifiuto del Pretore aggiunto di procedere all’ispezione oculare e alla perizia,
ha permesso di provare l’esecuzione di buona parte dei lavori esterni ed
interni;
che
inoltre l’appellante ha chiesto di assumere numerose prove in appello, quali
l’acquisizione agli atti delle fatture delle ditte fornitrici dell’intonaco e
del gesso, l’audizione di 4 testimoni, il richiamo dalla Pretura competente
“delle azioni salariali nei confronti dell’attore da parte degli
ex-dipendenti”, dall’UEF delle esecuzioni nei confronti di IS 1 e l’edizione da
parte di sé medesimo delle fatture __________, __________ ed __________, oltre
alla perizia e all’ispezione oculare già rifiutate dal Pretore aggiunto;
che in
prima sede l’appellante non ha indicato nella petizione 31 agosto 2012 quali
lavori avrebbe eseguito per conto della convenuta e quale mercede avrebbe
maturato, come del resto ammette nell’appello (pag. 9), né lo ha spiegato nella
replica 13 novembre 2012;
che di
conseguenza, come rilevato con pertinenza dal Pretore aggiunto, gli allegati
introduttivi dell’attore non contenevano l’esposizione completa dei fatti e
l’indicazione dei singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti (art.
Fatti
221 cpv. 1 lett. d, e CPC);
che al
dibattimento del 22 marzo 2015 l’attore ha indicato come prove solo la perizia
sull’entità del lavoro svolto e i materiali forniti e l’assenza di difetti e
l’ispezione oculare per verificare i materiali da lui forniti e i lavori svolti
dal medesimo e l’ultimazione della costruzione;
che
salvo la perizia e l’ispezione oculare, respinte dal Pretore aggiunto con
precisa motivazione, nemmeno contestata dall’appellante in questa sede, gli
altri mezzi di prova indicati nell’appello (pag. 2 e 11) sono del tutto nuovi
ai sensi dell’art. 317 CPC e l’appellante non spiega i motivi per cui gli
stessi, palesemente esistenti e noti all’attore già in prima istanza, non siano
stati indicati al Pretore aggiunto;
che, in
altri termini, le probabilità di successo dell’appellante appaiono a un
Considerandi
sommario esame più ridotte di quelle di una sconfitta;
che la domanda di gratuito patrocinio non può dunque essere accolta, mancando
il requisito cumulativo della probabilità di successo prevista dall’art. 117
lett. b CPC;
che la Camera può
statuire nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. b n. 3
LOG;
che per la procedura
della domanda di gratuito patrocinio in sede di appello non sono prelevate
spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC), né attribuite ripetibili;
che una volta passata
in giudicato la presente decisione, all’appellante sarà fissato il termine per
versare l’anticipo delle spese di fr. 1’300.-;
che l'impugnabilità
di un giudizio incidentale, come quello emesso in tema di assistenza
giudiziaria, segue la via dell'azione principale (sentenza del Tribunale
federale 5A_565 /2011 del 14 febbraio 2012 consid. 1.1);
che il valore
litigioso ai fini di un eventuale ricorso è stabilito in fr. 26'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 117 CPC,
decide: 1. L’istanza di ammissione al gratuito patrocinio 2 marzo 2015 di IS 1 è
respinta.
2. Non si
prelevano spese processuali per la procedura incidentale. Non si attribuiscono
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
La
presidente
giudice
Epiney-Colombo
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Il
ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento
(art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne
soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di una
decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la
stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).