12.2015.42
Contratto di lavoro: pretese salariali
30 maggio 2017Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.42
Lugano
30 maggio 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2012.27 della
Pretura del Distretto di Riviera - promossa con petizione 10 dicembre 2012 da
AO
1
rappr. dall’RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’attore ha chiesto
il pagamento di complessivi fr. 12'817.70, pretesa ridotta con la replica a fr.
12'447.50, oltre interessi, a titolo di salario, tredicesima mensilità e indennità
di trasferta;
domanda avversata dalla
convenuta che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore con sentenza 21
gennaio 2015, ha parzialmente accolto per fr. 7'977.75 oltre interessi dal 1°
settembre 2012;
appellante la
convenuta con atto di appello 9 marzo 2015 con cui chiede la riforma del
giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando
tasse, spese e ripetibili;
mentre con risposta 1°
aprile 2015 l’attore postula la reiezione del gravame, e con contestuale appello
incidentale chiede l’accoglimento integrale della petizione, pure protestando
tasse, spese e ripetibili;
preso atto che la
convenuta non ha presentato la risposta all’appello incidentale;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 19 gennaio 2009 AO
1 è stato assunto con la funzione di autista alle dipendenze di AP 1. Il
contratto di lavoro, di durata indeterminata, prevedeva, per i primi tre mesi,
un salario mensile netto di
fr. 3'800.-, in seguito di fr. 4'000.-, un orario di lavoro settimanale di 48
ore e 4 settimane di vacanza l’anno (doc. A).
Con scritto 27 giugno 2012
il dipendente ha disdetto il contratto di lavoro con effetto al 31 agosto 2012
(doc. B).
B. Previo tentativo di
conciliazione (CM.2012.29), il 10 dicembre 2012 AO 1 ha inoltrato alla Pretura
di Riviera un’istanza (recte: petizione) chiedendo la condanna di AP 1
al pagamento di complessivi fr. 12'817.70 a titolo di salario, tredicesima e
indennità di trasferta, oltre interessi dal 1° settembre 2012. In breve, egli ha
chiesto il versamento di fr. 2'815.25, pari alla riduzione del salario lordo
mensile da fr. 5'376.80 a fr. 4'739.10 per i mesi da aprile 2012 a agosto 2012.
A suo dire, la datrice di lavoro avrebbe ridotto arbitrariamente il salario
lordo mensile a seguito del fatto che egli, dal mese di aprile 2012, non è più assoggettato
all’imposta alla fonte. Conseguentemente anche l’importo relativo alla quota parte
di tredicesima per il medesimo periodo sarebbe errato e andrebbe calcolato sul
salario lordo mensile di fr. 5'376.80, deducendone una differenza di fr. 304.50
a suo favore. Egli ha inoltre postulato il versamento di fr. 1'902.75, pari a
quanto indebitamente trattenuto dalla datrice di lavoro per presunte ore di
lavoro mancanti per il periodo luglio 2011 – luglio 2012, e di fr. 7'795.20 a
titolo d’indennità per il pranzo fuori sede per il periodo 19 gennaio 2009 - 31
luglio 2011. Dal mese di agosto 2011 la datrice di lavoro gli ha sempre riconosciuto
tale indennità. Poiché egli ha sempre svolto la medesima attività, ritiene di
avere diritto al rimborso delle spese per il pranzo fuori sede anche per il
periodo precedente.
C. Con osservazioni 7 febbraio
2013 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione. In sintesi, essa
ha sostenuto che il salario pattuito era da considerare al netto di ogni onere
pagato direttamente dal datore di lavoro, di modo che non vi sarebbe stata
alcuna diminuzione della retribuzione. Per quanto riguarda la trattenuta per le
ore di lavoro mancanti, la stessa sarebbe giustificata poiché il dipendente
avrebbe dovuto effettuare 208 ore di lavoro al mese. La datrice di lavoro ha
poi contestato il riconoscimento dell’indennità di trasferta per il periodo
precedente il 1° agosto 2011, non essendo prevista né dal contratto di lavoro
né dal CCL di categoria. La datrice di lavoro ha infine fatto valere in
compensazione una pretesa di fr. 3'804.50 per un asserito danno a un veicolo
della ditta guidato dal dipendente, riservandosi inoltre la possibilità di far
valere in separata sede delle pretese risarcitorie per abbandono ingiustificato
del posto di lavoro e per la mancata restituzione degli abiti da lavoro.
D. In sede di dibattimento
l’attore ha prodotto un memoriale scritto di replica, riducendo la pretesa per
l’indennità per il pranzo fuori sede a fr. 7'425.- e contestando le affermazioni
della convenuta in merito all’abbandono del posto di lavoro e alle altre
pretese risarcitorie. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire
alla discussione finale. Nei rispettivi memoriali conclusivi esse hanno
sostanzialmente ribadito le proprie antitetiche posizioni, la convenuta facendo
valere a titolo di compensazione fr. 5'513.26 per le ore di lavoro non
effettuate dall’attore,
fr. 3'804.50 a titolo di risarcimento del danno al veicolo della ditta, oltre
un’indennità pari a ¼ del salario mensile per abbandono ingiustificato del posto
di lavoro.
E. Con sentenza 17 luglio 2013
il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, riconoscendo all’attore
l’importo complessivo di fr. 7'977.75 oltre interessi dal 1° settembre 2012
(fr. 1'902.75 trattenuti indebitamente per presunte ore di lavoro mancanti e
fr. 6'075.- a titolo d’indennità per il pasto fuori sede). Il primo giudice ha
ritenuto inammissibile l’eccezione di compensazione fatta valere dalla datrice
di lavoro solo con le conclusioni per i suoi pretesi crediti derivanti
dall’abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del dipendente e da
un asserito danno a un veicolo professionale in uso a quest’ultimo. Pretese che
il primo giudice ha in ogni modo respinto in via abbondanziale poiché infondate.
Esonerate le parti dal pagamento delle spese processuali, la convenuta è stata
condannata a rifondere all’attore fr. 900.- a titolo di ripetibili ridotte.
F. Con appello 9 marzo 2015 AP
1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere
integralmente la petizione con protesta delle spese processuali e delle
ripetibili di entrambi i gradi di giudizio. Con osservazioni (recte:
risposta) 1° aprile 2015 AO 1 postula la reiezione del gravame e con appello
incidentale di medesima data chiede l’integrale accoglimento della petizione,
pure con protesta di spese e ripetibili. La convenuta non ha presentato la
risposta all’appello incidentale.
Considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione
in entrambe le sedi, poiché la procedura innanzi al Pretore è stata avviata
dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30
giorni dalla notifica della decisione impugnata, è tempestivo, così come lo
sono la risposta e l’appello incidentale, inoltrati nel termine fissato da
questa Camera il 10 marzo 2015. Ciò posto, nulla osta alla trattazione dei
gravami.
2. Nel giudizio impugnato il
Pretore ha ritenuto pacifico che i rapporti tra le parti fossero regolati dal
contratto di lavoro sottoscritto dalle parti il 19 gennaio 2009 (doc. A) e dal contratto
collettivo degli autotrasportatori (in seguito: CCL). In merito all’ammontare
del salario, egli ha dedotto dal chiaro tenore letterale del contratto di cui
al doc. A, corrispondente alla concorde e reale volontà delle parti come emersa
dagli atti di causa, che lo stipendio mensile era da considerarsi al netto
degli oneri sociali dovuti dal datore di lavoro e degli oneri da lui anticipati
a favore del lavoratore, in concreto la trattenuta per l’imposta alla fonte. Il
primo giudice, sulla base dei conteggi di salario agli atti, ha accertato che
il dipendente ha percepito fino a maggio 2010 un salario netto di fr. 4'000.- e
da giugno 2011 (recte: 2010) di fr. 4'200.- (compresi quindi i mesi da aprile ad
agosto 2012), anche se il datore di lavoro da aprile 2012 non ha più trattenuto
l’importo concernente l’imposta alla fonte, non più dovuta. Il Pretore ha
quindi negato la presunta riduzione salariale e respinto la richiesta
dell’attore volta alla restituzione dell’importo corrispondente alla trattenuta
per l’imposta alla fonte per i mesi da aprile 2012 a agosto 2012,
rispettivamente della quota parte di tredicesima. Egli ha rilevato che la
pretesa andava respinta anche perché AO 1 aveva contestato la presunta riduzione
salariale tardivamente, solo dopo la fine del rapporto contrattuale. Il Pretore
ha invece ritenuto ingiustificata la detrazione di fr. 1'902.75 effettuata dal
datore di lavoro in sede di liquidazione finale per il periodo luglio 2011 –
luglio 2012 per ore di lavoro non prestate dal dipendente, ritenuto che la
datrice di lavoro non aveva fornito la prova del contenuto dei documenti da lei
prodotti a sostegno della sua tesi. Il primo giudice ha infine riconosciuto
all’attore in applicazione dell’art. 12.1 CCL l’importo di fr. 6'075.- a titolo
di indennità per il pranzo fuori sede, pari a
fr. 15.- per 405 giorni lavorativi. Il Pretore ha per contro ritenuto inammissibile
l’eccezione di compensazione fatta valere dalla datrice di lavoro solo con le
conclusioni per i suoi pretesi crediti derivanti dall’abbandono ingiustificato
del posto di lavoro da parte del dipendente e da un preteso danno a un veicolo
professionale in uso a quest’ultimo. Pretese che il primo giudice ha in ogni
modo respinto in via abbondanziale poiché infondate.
Fatti
I. Sull’appello principale della
convenuta
3. Con la prima censura di
appello la datrice di lavoro rimprovera al Pretore di avere ritenuto
ingiustificata la detrazione di fr. 1'902.75 corrispondente alla retribuzione
delle ore che l’attore non avrebbe eseguito per il periodo luglio 2011 – luglio
2012. L’appellante sostiene di avere provato, attraverso la produzione delle
schede di timbrature, del conteggio allestito dall’amministratore unico della
convenuta sulla base di tali schede e dal suo interrogatorio, che il dipendente
avrebbe eseguito 220,53 ore in meno rispetto a quanto contrattualmente dovuto.
3.1 La censura è irricevibile, non
confrontandosi l’appellante con le motivazioni del Pretore, il quale ha
ritenuto prive di valore probante proprio tali prove. In particolare la
convenuta non spiega per quali ragioni di fatto e di diritto la conclusione del
Pretore in merito sarebbe errata, di modo che l’appello su questo punto è
inammissibile, non adempiendo i presupposti di motivazione dell’art. 311 cpv. 1
CPC (FTF 138 III 374 consid. 4.3.1).
3.2 Si rileva a titolo
abbondanziale che l’apprezzamento delle prove effettuato dal Pretore merita
conferma. Il doc. 3 rappresenta un conteggio allestito dall’amministratore
unico della datrice di lavoro sulla base delle registrazioni delle presenze del
dipendente (doc. 2) e da questi confermato in sede d’interrogatorio. Contrariamente
a quanto pretende l’appellante, ciò non è tuttavia sufficiente a dimostrare che
l’attore non avrebbe svolto le ore contrattualmente stabilite, rispettivamente
a giustificare la detrazione salariale di fr. 1'902.75 effettuata
contestualmente alla liquidazione finale del mese di agosto 2012 (doc. D, E). L’istruttoria
non ha infatti permesso di chiarire le divergenze né tra quanto registrato dal
sistema di rilevamento delle presenze (doc. 2) rispetto al conteggio allestito
a posteriori dall’amministratore unico (doc. 3), né tra quest’ultimo e il
conteggio delle ore mensili presentato al dipendente contestualmente alla liquidazione
finale del mese di agosto 2012 (doc. E). Nulla si sa, inoltre, in merito alle
modalità di verifica e di controllo delle ore di presenza rilevate tramite il
sistema delle timbrature, né se al dipendente era comunicato il saldo delle ore
riconosciute. Ne discende che la conclusione del Pretore di ritenere privi di
valenza probatoria i doc. 2 e 3 merita conferma. Sia come sia, eventuali errori
nella registrazione delle presenze o nella verifica delle stesse o assenze di controllo
da parte della datrice di lavoro delle presenze mensili dei propri dipendenti
rilevate tramite timbratura non possono gravare sul dipendente retribuito
mensilmente sulla base di tali schede, senza che gli sia mai stato rimproverato
durante tutta la durata del contratto di lavoro di prestare meno ore di quanto
contrattualmente pattuito.
4. L’appellante rimprovera al
Pretore di avere riconosciuto l’indennità di trasferta per i pasti fuori casa,
in applicazione dell’art. 12.1 CCL. A suo dire, il dipendente, al quale incombeva
l’onere della prova, non avrebbe dimostrato di avere effettivamente avuto a suo
carico le spese per il vitto per il periodo considerato. La datrice di lavoro
ribadisce in questa sede la tesi, secondo cui l’attore “la maggior parte delle
volte aveva la possibilità di consumare i pasti a casa propria” (appello, pag.
5). Nella decisione impugnata il Pretore ha ritenuto contraddittoria la deposizione
del direttore della convenuta, e valutato come indizio a sostegno della tesi
attorea, unitamente all’assenza di timbrature, il fatto che da agosto 2011 tale
indennità fosse stata regolarmente riconosciuta al dipendente, senza che costui
notificasse per iscritto alla convenuta la richiesta di rimborso. Ancora una
volta l’appellante si limita a ribadire quanto già sostenuto in prima sede,
senza confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice. In particolare la
convenuta non indica sulla base di quali circostanze o altri elementi agli atti
il Pretore avrebbe dovuto attribuire un’altra valenza probatoria alla
deposizione del direttore della datrice di lavoro, rispettivamente i motivi per
cui la valutazione delle prove operata dal primo giudice sarebbe erronea, di modo
che anche questa censura è irricevibile, non adempiendo i presupposti dell’art.
311 cpv.1 CPC.
5. Alla luce di quanto precede
ne discende che l’appello di AP 1, nella limitata misura in cui è ricevibile,
deve essere respinto.
Considerandi
II. Sull’appello incidentale
dell’attore
6.
Con appello incidentale
l’attore rimprovera al Pretore di avere respinto la richiesta volta alla restituzione
dell’importo corrispondente alla trattenuta per l’imposta alla fonte per i mesi
da aprile 2012 ad agosto 2012. Pur non contestando la conclusione del Pretore,
secondo cui le parti avevano concordato un salario netto mensile di fr.
4'200.-, l’appellante ritiene che l’importo equivalente alla trattenuta delle
imposte alla fonte operata dal datore di lavoro fino ad aprile 2012 debba
rientrare nel computo del salario da riconoscere al dipendente per la sua
prestazione lavorativa: in caso contrario il cambiamento di statuto del
lavoratore (da dimorante a domiciliato) avrebbe come conseguenza una “riduzione
del costo lavoro” per il datore di lavoro, non giustificata (appello incidentale,
pag. 3).
6.1
Nella decisione impugnata il
Pretore, sulla base del chiaro tenore del contratto sottoscritto dalle parti, ha
accertato che esse avevano pattuito uno stipendio mensile al netto delle
deduzioni sociali e dell’imposta alla fonte (di fr. 4'200.- per il periodo che
qui interessa), sempre percepito dal dipendente anche per i mesi da aprile 2012
ad agosto 2012. Non potendo il giudice scostarsi dalla reale e concorde volontà
delle parti, egli ha respinto la richiesta dell’appellante incidentale. Il
primo giudice ha altresì concluso che la pretesa era ad ogni modo da respingere
a seguito della tardiva contestazione da parte del dipendente della presunta riduzione
dello stipendio, essendo la stessa intervenuta solamente dopo la fine del
rapporto contrattuale, senza che il dipendente avesse sollevato alcuna
obiezione durante 5 mesi.
6.2
La censura dell’appellante incidentale
è ampiamente irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Da una parte egli non si è per
nulla confrontato con l’assunto pretorile, secondo cui la contestazione
dell’asserita modifica salariale da parte del dipendente era in ogni caso
tardiva. Dottrina e giurisprudenza sono in effetti concordi nel ritenere che
qualora la sentenza impugnata o, come in concreto, il giudizio su una determinata
questione si fondi su più motivazioni alternative e indipendenti, l’appellante
deve, sotto pena di inammissibilità, confrontarsi criticamente e con successo con
tutte le motivazioni addotte spiegando perché sarebbero errate (DTF 138 III 728
consid. 3.4; II CCA 12.2015.158 del 23 novembre 2016 e riferimenti; Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
ZPO Kommentar, 3a ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler, DIKE-ZPO, n. 38 seg. ad
art. 311). Dall’altra parte l’appellante incidentale non si confronta con la
conclusione del primo giudice, secondo cui le parti avevano pattuito uno
stipendio mensile netto di fr. 4'200.- (per il periodo che qui interessa),
sempre percepito dal dipendente. L’attore si limita infatti a formulare una personale
e generica presa di posizione in merito alla conseguenza che la conclusione del
Pretore di fatto comporta, vale a dire che il cambiamento di statuto del
lavoratore, a seguito del rilascio del permesso di domicilio in Svizzera, costituisce
“una riduzione del costo del lavoro per la convenuta, e quindi un indebito
guadagno evidentemente non giustificato” (appello incidentale, pag. 3), senza però
spiegare i motivi di fatto e di diritto per cui l’argomentazione del Pretore sarebbe
errata. Tale modo di procedere, non adempiendo i presupposti di motivazione
dell’art. 311 cpv. 1 CPC, è inammissibile.
Si rileva di transenna che la
censura andrebbe ad ogni modo respinta poiché infondata. Contrariamente a
quanto sembra pretendere l’appellante incidentale (e a quanto erroneamente
ritenuto dal Pretore), la datrice di lavoro non si è assunta l’onere fiscale
del dipendente. L’obbligo del datore di lavoro di versare l’imposta alla fonte
ha infatti origine nella legislazione fiscale (art. 88 cpv. 3 LIFD, 121 cpv. 3
LT) e non ha base contrattuale, a maggior ragione nel caso concreto, ove le
parti hanno stipulato un salario mensile netto (circostanza non contestata in
questa sede).
6.3
Ne discende che l’appello
incidentale di AO 1, nella limitata misura in cui è ricevibile, è respinto.
III. Sulle spese giudiziarie
8.
In definitiva quindi l’appello principale 9 marzo 2015 di
AP 1 e l’appello incidentale 1° aprile 2015 di AO 1, per quanto ricevibili,
sono integralmente respinti. Trattandosi di una vertenza in materia di diritto
del lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano spese
processuali di appello (art. 114 lett. c CPC).
Le ripetibili seguono la
soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che alla datrice di lavoro, che non ha
presentato la risposta all’appello incidentale, non sono attribuite.
Il valore litigioso
giusto l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF è determinato da tutte le conclusioni
ricevibili rimaste controverse davanti all'autorità cantonale (sentenza del
Tribunale federale inc.5A_765/2008 del 29 giugno 2009, consid. 1.2.1 e rif.).
Di conseguenza, qualora siano fatte valere domande in via principale e adesiva,
i rispettivi valori vanno sommati, senza riguardo a quanto l'autorità cantonale
ha aggiudicato, né al valore della pretesa della parte che agisce davanti al
Tribunale federale (sentenza inc.5A_500/2009 del 19 novembre 2009, consid. 1).
Nella fattispecie il valore di causa determinante ai fini di un
eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è fissato in
fr. 12'447.50 (fr. 7'977.75 per l’appello principale e fr. 4'469.75 per
l’appello incidentale).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: I. L’appello
principale 9 marzo 2015 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Di conseguenza la sentenza 17 luglio 2013 della Pretura di Riviera è
confermata.
II. Non si prelevano spese processuali
per la procedura dell’appello principale. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 500.- per ripetibili
di appello.
III. L’appello incidentale 1°
aprile 2015 di AO 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto. Di
conseguenza la sentenza 17 luglio 2013 della Pretura di Riviera è confermata.
IV. Non si prelevano spese
processuali e non si assegnano ripetibili per la procedura dell’appello
incidentale.
V. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Riviera.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).