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Decisione

12.2015.42

Contratto di lavoro: pretese salariali

30 maggio 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull’appello principale della

convenuta

3. Con la prima censura di

appello la datrice di lavoro rimprovera al Pretore di avere ritenuto

ingiustificata la detrazione di fr. 1'902.75 corrispondente alla retribuzione

delle ore che l’attore non avrebbe eseguito per il periodo luglio 2011 – luglio

2012. L’appellante sostiene di avere provato, attraverso la produzione delle

schede di timbrature, del conteggio allestito dall’amministratore unico della

convenuta sulla base di tali schede e dal suo interrogatorio, che il dipendente

avrebbe eseguito 220,53 ore in meno rispetto a quanto contrattualmente dovuto.

3.1 La censura è irricevibile, non

confrontandosi l’appellante con le motivazioni del Pretore, il quale ha

ritenuto prive di valore probante proprio tali prove. In particolare la

convenuta non spiega per quali ragioni di fatto e di diritto la conclusione del

Pretore in merito sarebbe errata, di modo che l’appello su questo punto è

inammissibile, non adempiendo i presupposti di motivazione dell’art. 311 cpv. 1

CPC (FTF 138 III 374 consid. 4.3.1).

3.2 Si rileva a titolo

abbondanziale che l’apprezzamento delle prove effettuato dal Pretore merita

conferma. Il doc. 3 rappresenta un conteggio allestito dall’amministratore

unico della datrice di lavoro sulla base delle registrazioni delle presenze del

dipendente (doc. 2) e da questi confermato in sede d’interrogatorio. Contrariamente

a quanto pretende l’appellante, ciò non è tuttavia sufficiente a dimostrare che

l’attore non avrebbe svolto le ore contrattualmente stabilite, rispettivamente

a giustificare la detrazione salariale di fr. 1'902.75 effettuata

contestualmente alla liquidazione finale del mese di agosto 2012 (doc. D, E). L’istruttoria

non ha infatti permesso di chiarire le divergenze né tra quanto registrato dal

sistema di rilevamento delle presenze (doc. 2) rispetto al conteggio allestito

a posteriori dall’amministratore unico (doc. 3), né tra quest’ultimo e il

conteggio delle ore mensili presentato al dipendente contestualmente alla liquidazione

finale del mese di agosto 2012 (doc. E). Nulla si sa, inoltre, in merito alle

modalità di verifica e di controllo delle ore di presenza rilevate tramite il

sistema delle timbrature, né se al dipendente era comunicato il saldo delle ore

riconosciute. Ne discende che la conclusione del Pretore di ritenere privi di

valenza probatoria i doc. 2 e 3 merita conferma. Sia come sia, eventuali errori

nella registrazione delle presenze o nella verifica delle stesse o assenze di controllo

da parte della datrice di lavoro delle presenze mensili dei propri dipendenti

rilevate tramite timbratura non possono gravare sul dipendente retribuito

mensilmente sulla base di tali schede, senza che gli sia mai stato rimproverato

durante tutta la durata del contratto di lavoro di prestare meno ore di quanto

contrattualmente pattuito.

4. L’appellante rimprovera al

Pretore di avere riconosciuto l’indennità di trasferta per i pasti fuori casa,

in applicazione dell’art. 12.1 CCL. A suo dire, il dipendente, al quale incombeva

l’onere della prova, non avrebbe dimostrato di avere effettivamente avuto a suo

carico le spese per il vitto per il periodo considerato. La datrice di lavoro

ribadisce in questa sede la tesi, secondo cui l’attore “la maggior parte delle

volte aveva la possibilità di consumare i pasti a casa propria” (appello, pag.

5). Nella decisione impugnata il Pretore ha ritenuto contraddittoria la deposizione

del direttore della convenuta, e valutato come indizio a sostegno della tesi

attorea, unitamente all’assenza di timbrature, il fatto che da agosto 2011 tale

indennità fosse stata regolarmente riconosciuta al dipendente, senza che costui

notificasse per iscritto alla convenuta la richiesta di rimborso. Ancora una

volta l’appellante si limita a ribadire quanto già sostenuto in prima sede,

senza confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice. In particolare la

convenuta non indica sulla base di quali circostanze o altri elementi agli atti

il Pretore avrebbe dovuto attribuire un’altra valenza probatoria alla

deposizione del direttore della datrice di lavoro, rispettivamente i motivi per

cui la valutazione delle prove operata dal primo giudice sarebbe erronea, di modo

che anche questa censura è irricevibile, non adempiendo i presupposti dell’art.

311 cpv.1 CPC.

5. Alla luce di quanto precede

ne discende che l’appello di AP 1, nella limitata misura in cui è ricevibile,

deve essere respinto.

Considerandi

II. Sull’appello incidentale

dell’attore

6.

Con appello incidentale

l’attore rimprovera al Pretore di avere respinto la richiesta volta alla restituzione

dell’importo corrispondente alla trattenuta per l’imposta alla fonte per i mesi

da aprile 2012 ad agosto 2012. Pur non contestando la conclusione del Pretore,

secondo cui le parti avevano concordato un salario netto mensile di fr.

4'200.-, l’appellante ritiene che l’importo equivalente alla trattenuta delle

imposte alla fonte operata dal datore di lavoro fino ad aprile 2012 debba

rientrare nel computo del salario da riconoscere al dipendente per la sua

prestazione lavorativa: in caso contrario il cambiamento di statuto del

lavoratore (da dimorante a domiciliato) avrebbe come conseguenza una “riduzione

del costo lavoro” per il datore di lavoro, non giustificata (appello incidentale,

pag. 3).

6.1

Nella decisione impugnata il

Pretore, sulla base del chiaro tenore del contratto sottoscritto dalle parti, ha

accertato che esse avevano pattuito uno stipendio mensile al netto delle

deduzioni sociali e dell’imposta alla fonte (di fr. 4'200.- per il periodo che

qui interessa), sempre percepito dal dipendente anche per i mesi da aprile 2012

ad agosto 2012. Non potendo il giudice scostarsi dalla reale e concorde volontà

delle parti, egli ha respinto la richiesta dell’appellante incidentale. Il

primo giudice ha altresì concluso che la pretesa era ad ogni modo da respingere

a seguito della tardiva contestazione da parte del dipendente della presunta riduzione

dello stipendio, essendo la stessa intervenuta solamente dopo la fine del

rapporto contrattuale, senza che il dipendente avesse sollevato alcuna

obiezione durante 5 mesi.

6.2

La censura dell’appellante incidentale

è ampiamente irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Da una parte egli non si è per

nulla confrontato con l’assunto pretorile, secondo cui la contestazione

dell’asserita modifica salariale da parte del dipendente era in ogni caso

tardiva. Dottrina e giurisprudenza sono in effetti concordi nel ritenere che

qualora la sentenza impugnata o, come in concreto, il giudizio su una determinata

questione si fondi su più motivazioni alternative e indipendenti, l’appellante

deve, sotto pena di inammissibilità, confrontarsi criticamente e con successo con

tutte le motivazioni addotte spiegando perché sarebbero errate (DTF 138 III 728

consid. 3.4; II CCA 12.2015.158 del 23 novembre 2016 e riferimenti; Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

ZPO Kommentar, 3a ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler, DIKE-ZPO, n. 38 seg. ad

art. 311). Dall’altra parte l’appellante incidentale non si confronta con la

conclusione del primo giudice, secondo cui le parti avevano pattuito uno

stipendio mensile netto di fr. 4'200.- (per il periodo che qui interessa),

sempre percepito dal dipendente. L’attore si limita infatti a formulare una personale

e generica presa di posizione in merito alla conseguenza che la conclusione del

Pretore di fatto comporta, vale a dire che il cambiamento di statuto del

lavoratore, a seguito del rilascio del permesso di domicilio in Svizzera, costituisce

“una riduzione del costo del lavoro per la convenuta, e quindi un indebito

guadagno evidentemente non giustificato” (appello incidentale, pag. 3), senza però

spiegare i motivi di fatto e di diritto per cui l’argomentazione del Pretore sarebbe

errata. Tale modo di procedere, non adempiendo i presupposti di motivazione

dell’art. 311 cpv. 1 CPC, è inammissibile.

Si rileva di transenna che la

censura andrebbe ad ogni modo respinta poiché infondata. Contrariamente a

quanto sembra pretendere l’appellante incidentale (e a quanto erroneamente

ritenuto dal Pretore), la datrice di lavoro non si è assunta l’onere fiscale

del dipendente. L’obbligo del datore di lavoro di versare l’imposta alla fonte

ha infatti origine nella legislazione fiscale (art. 88 cpv. 3 LIFD, 121 cpv. 3

LT) e non ha base contrattuale, a maggior ragione nel caso concreto, ove le

parti hanno stipulato un salario mensile netto (circostanza non contestata in

questa sede).

6.3

Ne discende che l’appello

incidentale di AO 1, nella limitata misura in cui è ricevibile, è respinto.

III. Sulle spese giudiziarie

8.

In definitiva quindi l’appello principale 9 marzo 2015 di

AP 1 e l’appello incidentale 1° aprile 2015 di AO 1, per quanto ricevibili,

sono integralmente respinti. Trattandosi di una vertenza in materia di diritto

del lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano spese

processuali di appello (art. 114 lett. c CPC).

Le ripetibili seguono la

soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che alla datrice di lavoro, che non ha

presentato la risposta all’appello incidentale, non sono attribuite.

Il valore litigioso

giusto l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF è determinato da tutte le conclusioni

ricevibili rimaste controverse davanti all'autorità cantonale (sentenza del

Tribunale federale inc.5A_765/2008 del 29 giugno 2009, consid. 1.2.1 e rif.).

Di conseguenza, qualora siano fatte valere domande in via principale e adesiva,

i rispettivi valori vanno sommati, senza riguardo a quanto l'autorità cantonale

ha aggiudicato, né al valore della pretesa della parte che agisce davanti al

Tribunale federale (sentenza inc.5A_500/2009 del 19 novembre 2009, consid. 1).

Nella fattispecie il valore di causa determinante ai fini di un

eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è fissato in

fr. 12'447.50 (fr. 7'977.75 per l’appello principale e fr. 4'469.75 per

l’appello incidentale).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: I. L’appello

principale 9 marzo 2015 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

Di conseguenza la sentenza 17 luglio 2013 della Pretura di Riviera è

confermata.

II. Non si prelevano spese processuali

per la procedura dell’appello principale. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 500.- per ripetibili

di appello.

III. L’appello incidentale 1°

aprile 2015 di AO 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto. Di

conseguenza la sentenza 17 luglio 2013 della Pretura di Riviera è confermata.

IV. Non si prelevano spese

processuali e non si assegnano ripetibili per la procedura dell’appello

incidentale.

V. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Riviera.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).