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Decisione

12.2015.43

Mutuo: restituzione; forza probatoria di una ricevuta di pagamento

4 febbraio 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Nel mese di dicembre 2008 AP

1 è rimasto vittima di un grave incidente della circolazione stradale, che ha

comportato un’ospedalizzazione seguita da una lunga degenza in una clinica

specializzata a N__________. AO 1, a quel momento già ex compagna di AP 1, si è

comunque prodigata per sbrigargli le pratiche burocratiche e amministrative.

All’uopo AP 1 ha rilasciato a AO 1 dei fogli firmati in bianco.

C. Con scritto 15 gennaio 2012 AP

1 ha chiesto a AO 1 il rimborso del prestito (doc. D). Il 27 giugno 2012 AP 1

ha fatto spiccare contro di essa il PE n. __________ dell’UEF di __________ per

fr. 17'000.- oltre ad interessi al 7% dal 17 giugno 2008, al quale l’escussa ha

interposto opposizione (doc. H). Il 4 marzo 2013 quest’ultima ha scritto al

patrocinatore dell’ex compagno, sostenendo di avere già restituito l’importo

nel novembre 2008 presso l’allora suo domicilio di C__________, aggiungendo che

erano state sottoscritte due ricevute di restituzione (una delle quali con la

dicitura, da lei apposta, “grazie AO 1”, doc. 1).

D. Dopo avere ottenuto

l’autorizzazione ad agire, (inc. rich. CM. 2013.2), con petizione 9 aprile 2013

AP 1 ha convenuto in causa AO 1, chiedendone la condanna al pagamento di fr.

17'000.-, oltre ad interessi di mora dal 17 giugno 2008, con conseguente

rigetto definitivo del citato PE nonché con protesta di tasse, spese e

ripetibili. L’attore ha sostenuto di non avere mai ricevuto l’importo a suo

tempo mutuato né sottoscritto alcuna ricevuta di restituzione. Con risposta 13

maggio 2013 la convenuta ha contestato la pretesa attorea, pure con protesta di

tasse, spese e ripetibili. Essa ha ripetuto di avere restituito l’importo di

fr. 17'000.- il 10 novembre 2008, come comprovato dalla ricevuta che l’attore

le avrebbe firmato e prodotta in causa (doc. 2).

E. Esperita l’istruttoria,

consistente nell’interrogatorio delle parti e nell’allestimento di una perizia

calligrafica sulle cui risultanze si dirà nei prossimi considerandi, AP 1 e AO

1 hanno rinunciato al dibattimento finale e ribadito le rispettive antitetiche

tesi e domande con dei memoriali conclusivi scritti.

F. Con sentenza 10 febbraio

2015 il Pretore del Distretto di Leventina ha integralmente respinto la

petizione, caricando ad AP 1 fr. 3'500.- per tasse di giustizia e spese e fr.

2'000.- per ripetibili. In sostanza, il Giudice di prime cure ha ritenuto la

ricevuta 10 novembre 2008, prodotta agli atti dalla convenuta (doc. 2), valida

e atta a comprovare la restituzione dell’importo di fr. 17'000.- ad AP 1, il

quale invece non avrebbe saputo inficiare detto elemento probatorio.

G. Con appello 10 marzo 2015 AP

1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere

integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe

le sedi, lamentando un’errata valutazione delle prove e una violazione del

diritto. In particolare il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del

fatto che il perito calligrafico ha rilevato sulla ricevuta del 10 novembre

2008 (doc. 2) un solco che potrebbe coincidere con quello della firma della

seconda ricevuta, ma non vi avrebbe rilevato quello relativo alla dicitura di

ringraziamento (“grazie mille S__________”) che la convenuta sostiene di avere

apposto. Quest’ultima non avrebbe d’altronde neppure comprovato come avrebbe

potuto disporre dell’importo di fr. 17'000.- per la restituzione. Con lo

scritto 20 aprile 2015 AO 1 ha chiesto “unicamente l’integrale conferma

della sentenza 10 febbraio 2015”.

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova

applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è

stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

Nelle controversie patrimoniali

con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile

mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Nella

fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 10 febbraio 2015 e l’appello

del 10 marzo 2015 è tempestivo.

Considerandi

2.

Nel caso concreto è

pacifico che tra le parti sia sorto un contratto di mutuo ai sensi dell’art.

312.

CO per 17'000.- fr. Controverso è se detto importo sia stato rimborsato,

come sostenuto da AO 1, la quale, a sostegno della sua tesi, ha prodotto una

ricevuta firmata da AP 1, dalla quale emerge che l’importo di fr. 17'000.- sarebbe

stato restituito il 10 novembre 2008 (doc. 2). L’attore ha contestato

l’autenticità della ricevuta di pagamento attestante la restituzione del

prestito, adducendo di non averla sottoscritta rispettivamente che la stessa

sarebbe stata costruita ad arte dalla convenuta usando i fogli che lui le aveva

firmato in bianco quando era degente presso la Clinica __________.

3.

Il valore probatorio di un

documento prodotto in causa a sostegno di un’allegazione dipende dalla sua

autenticità. A norma dell’art. 178 CPC, conformemente alla regola generale

dell’art. 8 CC, la parte che si prevale in causa di un documento deve provarne

l’autenticità, quando la stessa è contestata dalla controparte. La

contestazione deve essere sufficientemente motivata. La controparte non può

pertanto limitarsi ad asserire in maniera generica che il documento è falso.

Essa deve addurre tutti gli elementi concreti e/o le prove atti a suscitare nel

giudice seri dubbi circa l’autenticità del contenuto del documento o della

firma che esso reca, in modo tale che la presunzione di fatto dell’autenticità

del documento decada. Se vi riesce, allora la parte che si prevale del documento

dovrà dimostrare che lo stesso è autentico (Messaggio concernente il Codice

processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, FF

2006, pag. 6694 e seg.; Weibel,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed.,

Zurigo 2013, n. 1, 5 e segg. ad art. 178 CPC).

4.

Il Pretore, sulla base

della perizia calligrafica, ha ritenuto che la firma di AP 1 sulla ricevuta di

pagamento prodotta agli atti fosse stata apposta da quest’ultimo, escludendo

che la stessa fosse stata traslata da altro documento (decisione impugnata,

consid. 3, pag. 5, con riferimento alla perizia calligrafica, doc. VI, pag. 8).

Sulla questione se il testo della ricevuta fosse stato aggiunto a uno dei fogli

firmati in bianco da AP 1, il primo giudice, sempre sulla base della perizia,

ha ritenuto tale ipotesi come non verificabile (decisione impugnata, consid. 3,

pag. 5, complemento perizia, pag. 2).

5.

L’appellante critica il

Pretore per non avere tenuto conto della circostanza secondo cui sulla ricevuta

di pagamento prodotta agli atti (doc. 2) vi è un solco compatibile al tracciato

di un’altra firma dello stesso tipo (perizia, doc. VI, pag. 3) ma non quello

corrispondente alla dicitura “grazie mille S__________”, che la convenuta dice

di avere apposto sulla seconda ricevuta (cfr. doc. 1, deposizione AO 1, 12

luglio 2013, pag. 5).

Nell’ipotesi in cui AO 1 abbia

apposto la dicitura di ringraziamento sul primo foglio di ricevuta, e questo

fosse stato sovrapposto al secondo, potrebbe effettivamente essere che un solco

relativo a detta dicitura sia riscontrabile su questo secondo foglio. Sennonché,

il fatto che i due fogli di ricevuta fossero sovrapposti al momento della

scrittura di ringraziamento ad opera della convenuta è una mera supposizione di

AP 1, non avvalorata da alcun altro elemento o riscontro probatorio. Né la

perizia, né le deposizioni delle parti fanno luce in merito. Abbondanzialmente,

si rileva che trattasi di una supposizione esternata per la prima volta in

appello, le conclusioni attoree essendo silenti in merito, di modo che la

stessa è pure irrricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Altrettanto

abbondanzialmente, si osserva che il perito ha rilevato il solco lasciato da

un’altra firma vicino alla firma peritata: l’attore non si è tuttavia preoccupato

di chiedere alla convenuta dove avesse apposto la dicitura menzionata, e

conseguentemente di domandare al perito degli accertamenti (presenza di un

solco) pure in tale posto (sempre che sia possibile che resti un solco,

materialmente la mano calcando di più quando firma rispetto a quando scrive). La

censura, per quanto ricevibile, è dunque priva di fondamento. Ne discende che

la conclusione del Pretore, secondo cui AP 1 non è riuscito a inficiare la

validità della ricevuta di pagamento del 18 novembre 2010 (doc. 2), regge alle

critiche.

6.

L’appellante lamenta

inoltre il fatto che AO 1 non abbia comprovato, in particolare a mezzo di

audizioni testimoniali, la ricezione dei due mutui necessari ad avere l’importo

di fr. 17'000.-. Sennonché, come visto sopra, non avendo AP 1 portato

sufficienti elementi atti a far dubitare della validità della ricevuta di

pagamento prodotta agli atti, a ragione il primo giudice l’ha ritenuta

sufficiente a dimostrare l’avvenuto rimborso. Spettava semmai all’appellante, a

fronte del suo onere di contestazione giusta l’art. 178 CPC, chiedere

l’assunzione testimoniale dei due mutuanti, nel tentativo di far sorgere il

dubbio nel giudice circa la validità della ricevuta di pagamento.

7.

In definitiva la decisione

del Pretore resiste alle critiche e l’appello va quindi respinto. Le spese

processuali per la procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore

litigioso complessivo di fr. 17'000.-, sono poste interamente a carico

dell’appellante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica

l’assegnazione di un’indennità ripetibile alla convenuta, avendo essa formulato

solo una domanda di conferma della sentenza pretorile, senza motivazione e

senza protesta di spese e ripetibili (art. 13 cpv. 1 Reg ripetibili).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 10 marzo 2015

di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Gli oneri processuali di fr.

3'500.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. Non si assegnano

ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).