12.2015.43
Mutuo: restituzione; forza probatoria di una ricevuta di pagamento
4 febbraio 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.43
Lugano
4 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e S.Camponovo (giudice supplente)
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE. 2013.5 della Pretura del Distretto di Leventina - promossa
con petizione 9 aprile 2013 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
con cui l’attore ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 17'000.-, oltre
accessori, e il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UEF
__________
domanda avversata da
controparte e che il Pretore con decisione 10 febbraio 2015 ha integralmente
respinto;
appellante l’attore con
atto di appello 10 marzo 2015 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato,
nel senso di accogliere integralmente la petizione, il tutto con protesta di
tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con scritto 20
aprile 2015 la convenuta “chiede unicamente l’integrale conferma della sentenza
10 febbraio 2015”;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AP 1 e AO 1 hanno intrattenuto
una relazione sentimentale negli anni 2007-2008. A causa di alcune difficoltà
finanziarie di quest’ultima, AP 1 il 17 giugno 2008 ha prelevato l’importo di
fr. 17'000.- da un proprio conto bancario (indicando come causale “Commissione AO
1”, doc. A), consegnandolo a AO 1 brevi manu.
Fatti
B. Nel mese di dicembre 2008 AP
1 è rimasto vittima di un grave incidente della circolazione stradale, che ha
comportato un’ospedalizzazione seguita da una lunga degenza in una clinica
specializzata a N__________. AO 1, a quel momento già ex compagna di AP 1, si è
comunque prodigata per sbrigargli le pratiche burocratiche e amministrative.
All’uopo AP 1 ha rilasciato a AO 1 dei fogli firmati in bianco.
C. Con scritto 15 gennaio 2012 AP
1 ha chiesto a AO 1 il rimborso del prestito (doc. D). Il 27 giugno 2012 AP 1
ha fatto spiccare contro di essa il PE n. __________ dell’UEF di __________ per
fr. 17'000.- oltre ad interessi al 7% dal 17 giugno 2008, al quale l’escussa ha
interposto opposizione (doc. H). Il 4 marzo 2013 quest’ultima ha scritto al
patrocinatore dell’ex compagno, sostenendo di avere già restituito l’importo
nel novembre 2008 presso l’allora suo domicilio di C__________, aggiungendo che
erano state sottoscritte due ricevute di restituzione (una delle quali con la
dicitura, da lei apposta, “grazie AO 1”, doc. 1).
D. Dopo avere ottenuto
l’autorizzazione ad agire, (inc. rich. CM. 2013.2), con petizione 9 aprile 2013
AP 1 ha convenuto in causa AO 1, chiedendone la condanna al pagamento di fr.
17'000.-, oltre ad interessi di mora dal 17 giugno 2008, con conseguente
rigetto definitivo del citato PE nonché con protesta di tasse, spese e
ripetibili. L’attore ha sostenuto di non avere mai ricevuto l’importo a suo
tempo mutuato né sottoscritto alcuna ricevuta di restituzione. Con risposta 13
maggio 2013 la convenuta ha contestato la pretesa attorea, pure con protesta di
tasse, spese e ripetibili. Essa ha ripetuto di avere restituito l’importo di
fr. 17'000.- il 10 novembre 2008, come comprovato dalla ricevuta che l’attore
le avrebbe firmato e prodotta in causa (doc. 2).
E. Esperita l’istruttoria,
consistente nell’interrogatorio delle parti e nell’allestimento di una perizia
calligrafica sulle cui risultanze si dirà nei prossimi considerandi, AP 1 e AO
1 hanno rinunciato al dibattimento finale e ribadito le rispettive antitetiche
tesi e domande con dei memoriali conclusivi scritti.
F. Con sentenza 10 febbraio
2015 il Pretore del Distretto di Leventina ha integralmente respinto la
petizione, caricando ad AP 1 fr. 3'500.- per tasse di giustizia e spese e fr.
2'000.- per ripetibili. In sostanza, il Giudice di prime cure ha ritenuto la
ricevuta 10 novembre 2008, prodotta agli atti dalla convenuta (doc. 2), valida
e atta a comprovare la restituzione dell’importo di fr. 17'000.- ad AP 1, il
quale invece non avrebbe saputo inficiare detto elemento probatorio.
G. Con appello 10 marzo 2015 AP
1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe
le sedi, lamentando un’errata valutazione delle prove e una violazione del
diritto. In particolare il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del
fatto che il perito calligrafico ha rilevato sulla ricevuta del 10 novembre
2008 (doc. 2) un solco che potrebbe coincidere con quello della firma della
seconda ricevuta, ma non vi avrebbe rilevato quello relativo alla dicitura di
ringraziamento (“grazie mille S__________”) che la convenuta sostiene di avere
apposto. Quest’ultima non avrebbe d’altronde neppure comprovato come avrebbe
potuto disporre dell’importo di fr. 17'000.- per la restituzione. Con lo
scritto 20 aprile 2015 AO 1 ha chiesto “unicamente l’integrale conferma
della sentenza 10 febbraio 2015”.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova
applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
Nelle controversie patrimoniali
con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile
mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Nella
fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 10 febbraio 2015 e l’appello
del 10 marzo 2015 è tempestivo.
Considerandi
2.
Nel caso concreto è
pacifico che tra le parti sia sorto un contratto di mutuo ai sensi dell’art.
312.
CO per 17'000.- fr. Controverso è se detto importo sia stato rimborsato,
come sostenuto da AO 1, la quale, a sostegno della sua tesi, ha prodotto una
ricevuta firmata da AP 1, dalla quale emerge che l’importo di fr. 17'000.- sarebbe
stato restituito il 10 novembre 2008 (doc. 2). L’attore ha contestato
l’autenticità della ricevuta di pagamento attestante la restituzione del
prestito, adducendo di non averla sottoscritta rispettivamente che la stessa
sarebbe stata costruita ad arte dalla convenuta usando i fogli che lui le aveva
firmato in bianco quando era degente presso la Clinica __________.
3.
Il valore probatorio di un
documento prodotto in causa a sostegno di un’allegazione dipende dalla sua
autenticità. A norma dell’art. 178 CPC, conformemente alla regola generale
dell’art. 8 CC, la parte che si prevale in causa di un documento deve provarne
l’autenticità, quando la stessa è contestata dalla controparte. La
contestazione deve essere sufficientemente motivata. La controparte non può
pertanto limitarsi ad asserire in maniera generica che il documento è falso.
Essa deve addurre tutti gli elementi concreti e/o le prove atti a suscitare nel
giudice seri dubbi circa l’autenticità del contenuto del documento o della
firma che esso reca, in modo tale che la presunzione di fatto dell’autenticità
del documento decada. Se vi riesce, allora la parte che si prevale del documento
dovrà dimostrare che lo stesso è autentico (Messaggio concernente il Codice
processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, FF
2006, pag. 6694 e seg.; Weibel,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed.,
Zurigo 2013, n. 1, 5 e segg. ad art. 178 CPC).
4.
Il Pretore, sulla base
della perizia calligrafica, ha ritenuto che la firma di AP 1 sulla ricevuta di
pagamento prodotta agli atti fosse stata apposta da quest’ultimo, escludendo
che la stessa fosse stata traslata da altro documento (decisione impugnata,
consid. 3, pag. 5, con riferimento alla perizia calligrafica, doc. VI, pag. 8).
Sulla questione se il testo della ricevuta fosse stato aggiunto a uno dei fogli
firmati in bianco da AP 1, il primo giudice, sempre sulla base della perizia,
ha ritenuto tale ipotesi come non verificabile (decisione impugnata, consid. 3,
pag. 5, complemento perizia, pag. 2).
5.
L’appellante critica il
Pretore per non avere tenuto conto della circostanza secondo cui sulla ricevuta
di pagamento prodotta agli atti (doc. 2) vi è un solco compatibile al tracciato
di un’altra firma dello stesso tipo (perizia, doc. VI, pag. 3) ma non quello
corrispondente alla dicitura “grazie mille S__________”, che la convenuta dice
di avere apposto sulla seconda ricevuta (cfr. doc. 1, deposizione AO 1, 12
luglio 2013, pag. 5).
Nell’ipotesi in cui AO 1 abbia
apposto la dicitura di ringraziamento sul primo foglio di ricevuta, e questo
fosse stato sovrapposto al secondo, potrebbe effettivamente essere che un solco
relativo a detta dicitura sia riscontrabile su questo secondo foglio. Sennonché,
il fatto che i due fogli di ricevuta fossero sovrapposti al momento della
scrittura di ringraziamento ad opera della convenuta è una mera supposizione di
AP 1, non avvalorata da alcun altro elemento o riscontro probatorio. Né la
perizia, né le deposizioni delle parti fanno luce in merito. Abbondanzialmente,
si rileva che trattasi di una supposizione esternata per la prima volta in
appello, le conclusioni attoree essendo silenti in merito, di modo che la
stessa è pure irrricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Altrettanto
abbondanzialmente, si osserva che il perito ha rilevato il solco lasciato da
un’altra firma vicino alla firma peritata: l’attore non si è tuttavia preoccupato
di chiedere alla convenuta dove avesse apposto la dicitura menzionata, e
conseguentemente di domandare al perito degli accertamenti (presenza di un
solco) pure in tale posto (sempre che sia possibile che resti un solco,
materialmente la mano calcando di più quando firma rispetto a quando scrive). La
censura, per quanto ricevibile, è dunque priva di fondamento. Ne discende che
la conclusione del Pretore, secondo cui AP 1 non è riuscito a inficiare la
validità della ricevuta di pagamento del 18 novembre 2010 (doc. 2), regge alle
critiche.
6.
L’appellante lamenta
inoltre il fatto che AO 1 non abbia comprovato, in particolare a mezzo di
audizioni testimoniali, la ricezione dei due mutui necessari ad avere l’importo
di fr. 17'000.-. Sennonché, come visto sopra, non avendo AP 1 portato
sufficienti elementi atti a far dubitare della validità della ricevuta di
pagamento prodotta agli atti, a ragione il primo giudice l’ha ritenuta
sufficiente a dimostrare l’avvenuto rimborso. Spettava semmai all’appellante, a
fronte del suo onere di contestazione giusta l’art. 178 CPC, chiedere
l’assunzione testimoniale dei due mutuanti, nel tentativo di far sorgere il
dubbio nel giudice circa la validità della ricevuta di pagamento.
7.
In definitiva la decisione
del Pretore resiste alle critiche e l’appello va quindi respinto. Le spese
processuali per la procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore
litigioso complessivo di fr. 17'000.-, sono poste interamente a carico
dell’appellante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica
l’assegnazione di un’indennità ripetibile alla convenuta, avendo essa formulato
solo una domanda di conferma della sentenza pretorile, senza motivazione e
senza protesta di spese e ripetibili (art. 13 cpv. 1 Reg ripetibili).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 10 marzo 2015
di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Gli oneri processuali di fr.
3'500.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. Non si assegnano
ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).