12.2015.47
Restituzione del termine - appello
27 maggio 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.47
Lugano
27 maggio 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2013.85 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 30 aprile
2013 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
con cui l’attore ha
chiesto il disconoscimento del debito di fr. 50'000.- nei confronti della
convenuta e la cancellazione dell’esecuzione di cui al PE __________ dell’UE di
Lugano;
domanda avversata dalla convenuta
con risposta 29 giugno 2013 e che il Pretore ha stralciato dai ruoli con
decisione 26 novembre 2013 per mancato versamento del secondo anticipo entro
l’ultimo termine assegnato con ordinanza 15 ottobre 2013;
e ora sull’appello 18
marzo 2015 dell’attore contro la decisione 10 febbraio 2015 del Pretore che ha
respinto la sua istanza 5 dicembre 2013 volta alla concessione di un ulteriore
termine per procedere con il versamento dell’anticipo richiesto;
mentre con risposta 1°
maggio 2015 la convenuta chiede di dichiarare l’appello irricevibile,
subordinatamente di respingerlo;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto:
in fatto ed in
diritto:
che in data 30 aprile
2013 AP 1 ha introdotto un’azione di disconoscimento del debito nei confronti
di AO 1 in relazione all’esecuzione da quest’ultima promossa nei suoi confronti
per un importo di fr. 50'000.- di cui al PE __________ dell’UE di Lugano;
che con risposta 29
giugno 2013 la convenuta ha postulato la reiezione dell’azione;
che con decisione 30
agosto 2013 il Pretore ha assegnato ad AP 1, tramite il suo patrocinatore, un
termine di 30 giorni per versare fr. 900.- quale secondo anticipo delle spese
giudiziarie;
che decorso infruttuoso
il termine di pagamento, con decisione 15 ottobre 2013 il Pretore ha assegnato
alla parte AP 1 un ultimo termine di 10 giorni per versare l’anticipo
richiesto, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento non sarebbe
entrato nel merito dell’azione;
che costatato il
mancato versamento dell’importo richiesto nel termine suppletorio assegnato,
con decisione 26 novembre 2013 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli;
che con istanza di
restituzione di termine 5 dicembre 2013 AP 1 ha postulato la concessione di un
ulteriore termine per il pagamento del secondo anticipo e l’annullamento della
decisione di stralcio, facendo valere che il suo stato di salute non gli
consentiva di avere la necessaria concentrazione per poter seguire i propri
problemi secondari, dovendosi concentrare sui fatti essenziali, di qui
l’assenza di colpa per non aver rispettato i termini impartiti;
che AO 1 ha chiesto la
reiezione dell’istanza;
che con decisione 10
febbraio 2015 il Pretore ha respinto l’istanza dal momento che nulla provava
che l’attore non fosse in grado di comprendere il significato e la portata
della richiesta né di effettuare il versamento o perlomeno di segnalare al
proprio legale gli asseriti problemi di salute;
che con appello 18
marzo 2015 AP 1 chiede l’annullamento della decisione del Pretore e la
concessione di un ulteriore termine per procedere al versamento della seconda
richiesta di anticipo e contestuale riattivazione della causa di cui all’inc. n.
OR.2013.85;
che l’appellante
rimprovera al Pretore di non aver tenuto conto che al momento della ricezione
delle ordinanze 30 agosto 2013 e 15 ottobre 2013 si trovava in uno stato di
esaurimento tale da non essere in grado di far fronte neanche alle più piccole
operazioni di amministrazione e gestione dei propri incombenti, come
dimostrerebbe il certificato medico doc. D; di qui, prosegue l’appellante,
l’assenza di colpa nell’omesso versamento dell’anticipo e conseguente
realizzazione delle condizioni previste dall’art. 148 CPC per la concessione di
un termine suppletorio;
che con la risposta 1°
maggio 2015 AO 1 ha chiesto di dichiarare l’appello irricevibile, in via
subordinata di respingerlo;
che il rifiuto della
concessione di un termine suppletorio è una decisione finale quando il giudice
Fatti
di prima istanza ha già chiuso la procedura e la richiesta della parte che non
ha osservato un termine tende alla sua riapertura, come nel caso in esame;
che nelle predette
circostanze la possibilità di un appello (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC) o di un
reclamo (art. 319 lett. a CPC) dev’essere data quale protezione giuridica della
parte richiedente, malgrado il tenore dell’art. 149 CPC (v. DTF 139 III 478, in particolare consid. 6.3 e 7.3);
che anche volendo prescindere dal fatto che non è dato sapere quale fosse la
situazione di AP 1 prima del 20 settembre 2013, si osserva che da questa data
il dr. med. __________ ha costatato una “fase di esaurimento vicino al
burn-out” e “consigliato di prendere una terapia antidepressiva leggera, ma
soprattutto di staccare un po’ la spina dal lavoro per poter ricaricare le
batterie.....” (v. doc. D);
che ciò non significa
affatto, come sostenuto nel gravame, che l’appellante si trovava in uno stato
di esaurimento tale da non poter far fronte alle piccole operazioni della vita
quotidiana;
che in ogni modo non è ammissibile né scusabile, nella situazione descritta dal
medico, omettere di versare l’anticipo riferito a una causa del valore di fr.
50'000.- allorquando si ha a disposizione oltre un mese e mezzo;
che se una malattia
grave e subitanea che impedisce di agire durante l’intero termine o alla fine
dello stesso rientra nella casistica della colpa lieve (v. Trezzini, CPC - Comm, art. 101, pag. 421
i.f.), è ben evidente che uno stato di esaurimento vicino al “burn-out”
necessitante una terapia antidepressiva leggera e sostanzialmente un po’ di
riposo (v. ancora doc. D) non rientra invece nel concetto di colpa lieve o
addirittura in quello di assenza di colpa come a torto preteso dall’appellante;
che l’appello
dev’essere pertanto respinto e le spese giudiziarie poste a carico della parte
soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);
che il valore litigioso
per un eventuale ricorso al Tribunale federale ammonta a fr. 50'000.-, pari al
valore della causa di disconoscimento del debito;
che la reiezione del
gravame rende inutile pronunciarsi sulla domanda di effetto sospensivo,
formulata dall’appellante in data 24 aprile 2015 e alla quale si è opposta la
parte appellata con osservazioni 2 maggio 2015;
che in ogni modo si
osserva che l’eventuale concessione dell’effetto sospensivo non avrebbe
comportato l’accoglimento dell’istanza 5 dicembre 2013 (non spettando a questa
Camera di assegnare un nuovo termine per il versamento di anticipi di prima
sede), e di conseguenza neppure la sospensione della decisione 26 novembre
2013, contrariamente a quanto sembra credere l’appellante.
Per i suesposti motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide:
1. L’appello 18 marzo 2015 di AP
1 è respinto.
Considerandi
2.
La domanda di effetto
sospensivo 24 aprile 2015 è priva di oggetto.
3.
Le spese
processuali, di complessivi fr. 1’000.-, sono poste a carico di AP 1 che
rifonderà a AO 1 fr. 600.- a titolo di
4.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine
al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse
possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).