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Decisione

12.2015.47

Restituzione del termine - appello

27 maggio 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

di prima istanza ha già chiuso la procedura e la richiesta della parte che non

ha osservato un termine tende alla sua riapertura, come nel caso in esame;

che nelle predette

circostanze la possibilità di un appello (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC) o di un

reclamo (art. 319 lett. a CPC) dev’essere data quale protezione giuridica della

parte richiedente, malgrado il tenore dell’art. 149 CPC (v. DTF 139 III 478, in particolare consid. 6.3 e 7.3);

che anche volendo prescindere dal fatto che non è dato sapere quale fosse la

situazione di AP 1 prima del 20 settembre 2013, si osserva che da questa data

il dr. med. __________ ha costatato una “fase di esaurimento vicino al

burn-out” e “consigliato di prendere una terapia antidepressiva leggera, ma

soprattutto di staccare un po’ la spina dal lavoro per poter ricaricare le

batterie.....” (v. doc. D);

che ciò non significa

affatto, come sostenuto nel gravame, che l’appellante si trovava in uno stato

di esaurimento tale da non poter far fronte alle piccole operazioni della vita

quotidiana;

che in ogni modo non è ammissibile né scusabile, nella situazione descritta dal

medico, omettere di versare l’anticipo riferito a una causa del valore di fr.

50'000.- allorquando si ha a disposizione oltre un mese e mezzo;

che se una malattia

grave e subitanea che impedisce di agire durante l’intero termine o alla fine

dello stesso rientra nella casistica della colpa lieve (v. Trezzini, CPC - Comm, art. 101, pag. 421

i.f.), è ben evidente che uno stato di esaurimento vicino al “burn-out”

necessitante una terapia antidepressiva leggera e sostanzialmente un po’ di

riposo (v. ancora doc. D) non rientra invece nel concetto di colpa lieve o

addirittura in quello di assenza di colpa come a torto preteso dall’appellante;

che l’appello

dev’essere pertanto respinto e le spese giudiziarie poste a carico della parte

soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);

che il valore litigioso

per un eventuale ricorso al Tribunale federale ammonta a fr. 50'000.-, pari al

valore della causa di disconoscimento del debito;

che la reiezione del

gravame rende inutile pronunciarsi sulla domanda di effetto sospensivo,

formulata dall’appellante in data 24 aprile 2015 e alla quale si è opposta la

parte appellata con osservazioni 2 maggio 2015;

che in ogni modo si

osserva che l’eventuale concessione dell’effetto sospensivo non avrebbe

comportato l’accoglimento dell’istanza 5 dicembre 2013 (non spettando a questa

Camera di assegnare un nuovo termine per il versamento di anticipi di prima

sede), e di conseguenza neppure la sospensione della decisione 26 novembre

2013, contrariamente a quanto sembra credere l’appellante.

Per i suesposti motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide:

1. L’appello 18 marzo 2015 di AP

1 è respinto.

Considerandi

2.

La domanda di effetto

sospensivo 24 aprile 2015 è priva di oggetto.

3.

Le spese

processuali, di complessivi fr. 1’000.-, sono poste a carico di AP 1 che

rifonderà a AO 1 fr. 600.- a titolo di

4.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine

al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse

possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).