Lexipedia

Decisione

12.2015.50

Incidente stradale - responsabilità del detentore - prova liberatoria

9 giugno 2016Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I convenuti si sono integralmente

opposti alla petizione.

3. Con sentenza 13 febbraio

2015 il Pretore ha respinto la petizione (dispositivo n. 1) ed ha posto la

tassa di giustizia di fr. 12'000.- e le spese di fr. 6'500.- a carico degli

attori, tenuti altresì a rifondere in solido a titolo di ripetibili complessivi

fr. 30'000.- a AO 2 e a AO 3 e fr. 30'000.- a AO 1 (dispositivo n. 2).

Il giudice di prime cure

ha in sostanza ritenuto che, pur essendo pacificamente date le condizioni per

ammettere un obbligo risarcitorio dei convenuti ai sensi dell’art. 58 LCStr, costoro

avevano recato la prova liberatoria di cui all’art. 59 cpv. 1 LCStr.

4. Con l’appello 25 marzo 2015,

che qui ci occupa, gli attori hanno chiesto di riformare la decisione pretorile

nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili. Essi

hanno contestato che nel caso di specie i convenuti avessero effettivamente

fornito la prova liberatoria dell’art. 59 cpv. 1 LCStr.

Delle risposte dei

convenuti (quella inoltrata il 27 aprile 2015 da AO 2 e da AO 3,

rispettivamente quella presentata il 5 maggio 2015 da AO 1), con cui è stata postulata

la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se e

per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

5. Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).

Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella

data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto

cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura

civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna,

che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo

quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

6. Giusta l’art. 58 LCStr se,

con un veicolo a motore che è in esercizio, è cagionata la morte o la lesione

corporale di una persona oppure un danno materiale, il detentore è civilmente

responsabile dei danni (cpv. 1), ritenuto in particolare che egli è civilmente

responsabile, come se si trattasse di colpa propria, per la colpa del

conducente e delle persone che coadiuvano all’uso del veicolo a motore (cpv. 4).

Ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 LCStr la parte lesa può agire contro

l’assicurazione nei limiti della copertura stipulata nel contratto di

assicurazione.

In virtù dell’art. 59 cpv. 1

LCStr il detentore è pero liberato dalla responsabilità civile se prova che

l’infortunio è stato cagionato da forza maggiore oppure da colpa grave della

parte lesa o di un terzo, senza che vi sia colpa da parte sua o delle persone

per le quali è responsabile e senza che un difetto del veicolo a motore abbia

contribuito a cagionare l’infortunio.

7. Nella decisione qui

impugnata il Pretore è come detto giunto alla conclusione che nell’occasione i

convenuti erano stati in grado di fornire la prova liberatoria di cui all’art.

59 cpv. 1 LCStr.

7.1. Il primo giudice, per

stabilire la dinamica dell’incidente, ha innanzitutto ritenuto di riassumere i

dati emersi dall’inchiesta penale avviata contro AO 1, che erano i seguenti

(risultanti dalle informazioni raccolte dalla polizia e dall’esame della

“scatola nera” RAG 1000 montata sull’autobus oggetto della perizia dell’ing. M__________

__________, nell’inc. rich. VI° atto 4).

La mattina del 28 dicembre 2007,

giornata soleggiata e con il fondo stradale asciutto, AO 1 era partito da

Paradiso alla guida dell’autobus di linea della AO 2 in direzione di __________.

Percorrendo la Strada di __________, dopo aver oltrepassato la fermata Posta di

__________, che aveva necessitato unicamente di un rallentamento poiché non vi

erano passeggeri intenzionati a scendere o salire, l’autobus ha proseguito la

propria corsa in salita, raggiungendo la velocità di 35-36 km/h in prossimità

della zona dove è poi avvenuta la collisione. A circa 10.5 metri dall’impatto, AO

1 ha notato E__________ __________ ed ha poi eseguito la manovra di frenata,

dopo un tempo di reazione stimato di 1 secondo che ha comportato che di fatto

la frenata è iniziata allorquando l’autobus si trovava, per 0.5 metri, già sulle

strisce pedonali. La frenata ha occupato uno spazio totale di 14.10 metri. I

segni della collisione tra il pedone ed il mezzo di trasporto sono stati

rinvenuti sul vetro laterale destro dell’autobus, nella zona compresa tra il

parabrezza e la porta anteriore destra. Al momento dello scontro, l’autobus si

trovava in fase di frenata da circa 2 metri e circolava ad una velocità di 30

km/h. Questi erano in sintesi i dati oggettivi risultanti dalla ricostruzione effettuata

dal perito ing. M__________ __________.

In sede penale, AO 1 aveva poi

dichiarato che nell’approssimarsi al passaggio pedonale si era premurato di

osservare i dintorni dello stesso onde poter scorgere per tempo eventuali pedoni

intenzionati ad attraversare, ma avrebbe visto unicamente una persona presente

sul marciapiede, ad una distanza di circa 3 metri dalla carreggiata, che

rivolgeva il proprio sguardo verso la parte opposta della strada e che non

sembrava quindi minimamente intenzionata ad attraversare. Egli aveva dichiarato

inoltre di non aver più controllato di conseguenza l’attività del pedone e di

essersi concentrato solo sul campo stradale, e, solo quando l’autobus era già

sulle strisce pedonali, di aver scorto il pedone che si accingeva ad

attraversare. Ed aveva aggiunto di aver quindi frenato in seguito all’urto.

7.2. Il Pretore ha quindi

provveduto alla discussione delle risultanze probatorie, rispettivamente alla loro

sussunzione giuridica.

Esprimendosi sugli

accertamenti fattuali effettuati in sede penale, egli ha osservato che

alla luce dei successivi riscontri peritali la versione resa da AO 1 doveva

essere parzialmente corretta, e meglio nel senso che la frenata era in realtà

iniziata quando l’autobus si trovava per circa 0.50 metri sulle strisce

pedonali e che pertanto, tenendo conto del tempo di reazione stimato in circa 1

secondo, questi risultava aver notato il pedone approssimativamente a 10 metri

dalle strisce e l’impatto era quindi avvenuto a frenata già iniziata, il tutto

aggiungendo che in ogni caso si trattava di discrepanze relative a frazioni di

secondo che non risultavano avere alcun influsso su quella che era la disamina

della fattispecie. Ciò posto, il Pretore ha quindi evidenziato che questa

stessa ricostruzione dei fatti era stata posta alla base del decreto di

abbandono emesso dal Procuratore Pubblico il 17 agosto 2009 (doc. 6 delle

convenute 2 e 3) [N.d.R. nonché della decisione di reiezione della successiva

istanza di promozione dell’accusa resa il 2 novembre 2009 dalla Camera dei

ricorsi penali del Tribunale d’appello, doc. 7 delle convenute 2 e 3], poi

oggetto della sentenza 22 marzo 2010 del Tribunale federale (doc. O, inc. n.6B_1070/2009),

decisione quest’ultima che in sostanza aveva constatato la mancanza di arbitrio

relativamente alle valutazioni della dinamica dell’incidente effettuate dalle

istanze inferiori, ma non solo.

Secondo il Pretore, in quel

giudizio il Tribunale federale aveva pure escluso una negligenza nel

comportamento di AO 1, che in particolare non aveva violato gli art. 33 cpv. 2

LCStr e 6 cpv. 1 ONC regolanti il comportamento del conducente da adottarsi in

prossimità dei passaggi pedonali: per il Tribunale federale, l’assenza di

pedoni intenzionati ad attraversare (E__________ __________ aveva in effetti lo

sguardo rivolto verso il lato opposto della carreggiata), la chiara visibilità

e l’assenza di pedoni “sensibili” nelle vicinanze del passaggio pedonale (bambini,

anziani) avevano determinato che AO 1 potesse procedere senza rallentare in

prossimità delle strisce pedonali e che la sua velocità (di 35-36 km/h) era di

fatto adeguata, anche per un mezzo pesante come lo era un autobus; la visuale

aperta e senza ostacoli in una giornata soleggiata rendeva quindi sufficientemente

monitorabile il passaggio pedonale in fase di avvicinamento, ciò che avrebbe

permesso al conducente dell’autobus di adeguarsi per tempo al comportamento di

pedoni che avessero tempestivamente manifestato l’intenzione di attraversare

sulle strisce pedonali; per quanto atteneva alle persone che si trovavano

invece solo nei pressi del passaggio pedonale, senza evidenti intenzioni di

attraversarlo, come E__________ __________, il conducente dell’autobus poteva e

doveva invece contare sul loro corretto comportamento (art. 26 cpv. 2 LCStr),

ossia doveva poter dar per scontata l’assenza di movimenti improvvisi o

scorretti; il conducente doveva quindi potersi attendere che un pedone

intenzionato ad attraversare manifestasse per tempo la sua intenzione, oppure,

nel caso non lo avesse fatto, che attendesse il passaggio del veicolo prima di

immettersi sul passaggio pedonale. Alla luce di questi accertamenti e di queste

conclusioni, ritenuti pienamente vincolanti anche per il giudice civile siccome

il Tribunale federale non aveva reso il suo giudizio in base al principio in

dubio pro reo, ma in ogni caso da approvare anche in assenza di un eventuale

loro effetto vincolante stante la loro perfetta linearità e condivisibilità, il

Pretore ha innanzitutto escluso l’esistenza di una colpa del conducente

dell’autobus.

Non entrando in linea di conto

l’esistenza di eventuali difetti dell’autobus, il primo giudice ha quindi esaminato

se nell’occasione al pedone potesse essere rimproverata una colpa grave,

questione a cui ha dato risposta affermativa. A suo dire, non avendo E__________

__________ potuto rendere una deposizione sulla dinamica dell’incidente, non

essendo possibile dare credito alle esternazioni da lui espresse dopo l’impatto

(secondo cui sarebbe “caduto”) e non entrando in considerazione l’ipotesi - per

altro sconfessata dal suo medico di famiglia dr. F__________ - di un suo malore,

il suo comportamento andava valutato sulla scorta delle informazioni assunte,

che in gran parte ricalcavano però specularmente quelle già analizzate in precedenza:

andava infatti rilevato che E__________ __________ era un utente della strada

adulto ed esperto, che inoltre non si trovava in quello stato di particolare

agitazione tipica del pedone che in determinate situazioni notoriamente si assume

rischi maggiori dell’ordinario, ad esempio per via della fretta o altro (cfr.

TF 23 dicembre 2009 4A_479/2009 consid. 5.2 e 6.2), e dei quali quindi i

conducenti di veicoli a motore devono tenere conto; egli aveva la possibilità

di osservare con attenzione il campo stradale nella sua fase di avvicinamento al

passaggio pedonale, essendo la giornata bella, il suo campo visivo ampio e la

strada sgombra da particolari pericoli; siccome egli risultava essersi immesso sulle

strisce pedonali al più presto nel momento in cui AO 1 era giunto a circa 10

metri dal passaggio pedonale, appariva di conseguenza evidente che egli in

quanto pedone non aveva prestato sufficiente attenzione al traffico stradale,

al quale avrebbe dovuto dare la precedenza: l’autobus infatti era in quel

momento già troppo vicino alle strisce per potersi arrestare per tempo (cfr. TF

115 II 283 consid. 2a); pertanto, che si fosse trattato di disattenzione o di cattiva

valutazione del traffico, l’errore di non aver manifestato l’intenzione di

attraversare e di essersi comunque immesso sul passaggio pedonale appariva evidente

e grossolano, tanto da poter venir considerato come colpa grave; del resto, in

base alla giurisprudenza, l’attraversamento improvviso della carreggiata senza

prestare la dovuta attenzione rappresentava precisamente il caso di colpa grave

atta ad emergere quale unico elemento di causalità adeguata dell’incidente (cfr.

DTF 115 II 283 consid. 2a), e del resto lo stesso Tribunale federale, nella già

menzionata decisione (doc. O), aveva in più punti chiarito come il conducente

dell’autobus non dovesse attendersi comportamenti “scorretti” o “improvvisi”,

che la ricostruzione dei fatti attribuiva invece ineluttabilmente a E__________

__________.

8. In questa sede gli attori

hanno censurato la conclusione a cui è giunto il Pretore, sollevando tutta una

serie di argomentazioni, che verranno trattate qui di seguito.

8.1. Essi hanno innanzitutto

rimproverato al giudice di prime cure di essersi ritenuto vincolato dalle

decisioni di abbandono rese nell’ambito del procedimento penale promosso contro

AO 1, in realtà non vincolanti sul tema della colpa, tanto più che in ambito

penale nemmeno si era tenuto conto del rischio di esercizio insito nell’uso di

un autobus. La censura è infondata.

8.1.1. In merito alla prima questione,

si osserva che, pur essendo vero che il giudizio con cui il Pretore aveva

dichiarato di aver ritenuto vincolanti, siccome rese in base al principio in

dubio pro reo, le decisioni pronunciate in sede penale era erroneo (il giudizio

di non luogo a procedere rispettivamente di reiezione dell’istanza di

promozione dell’accusa non essendo in realtà vincolante per il giudice civile,

cfr. Brehm, Berner Kommentar, 4ª

ed, n. 14 e 15 segg. ad art. 53 CO; II CCA 11 ottobre 2006 inc. n. 12.2005.116,

8 febbraio 2012 inc. n. 12.2010.233, 28 agosto 2012 inc. n. 12.2011.14), è però

altrettanto vero che il giudice di prime cure aveva poi aggiunto che in ogni

caso gli accertamenti e le conclusioni rese in sede penale sarebbero stati da

approvare anche in assenza di un effetto vincolante stante la loro perfetta

linearità e condivisibilità, senza per altro che in questa sede sia stato

minimamente spiegato (fatto salvo quanto si dirà qui di seguito,

rispettivamente al prossimo considerando) per quali ragioni questa sua argomentazione,

frutto di un apprezzamento delle circostanze di fatto e di diritto rilevanti, sarebbe

stata errata e così da riformare (art. 311 cpv. 1 CPC): del resto,

contrariamente a quanto preteso dagli attori, nulla impediva al giudice civile

di far proprie le conclusioni delle autorità penali, se e laddove le riteneva

convincenti, non essendo neppure vero che egli non avrebbe potuto far altro che

confermare la responsabilità del conducente dell’autobus.

8.1.2. Sul secondo aspetto evocato,

si osserva che è di per sé a ragione che gli attori hanno rilevato che in

ambito penale non si doveva tener conto e nemmeno si era tenuto conto del

rischio di esercizio insito nell’uso di un autobus. Sennonché la circostanza

non migliora la loro posizione. A parte il fatto che la rilevanza del rischio di

esercizio di un veicolo a motore è stata evocata per la prima volta e con ciò

irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, si osserva in effetti che

il rischio di esercizio può essere tenuto in considerazione unicamente nella

ripartizione del concorso al risarcimento tra più detentori di veicoli a motore

responsabili per i danni subiti da un terzo in un infortunio nel quale è

coinvolto un veicolo a motore (art. 60 cpv. 2 LCStr, fermo restando che il

rischio di esercizio non entra in considerazione se il detentore può prevalersi

dell’art. 59 cpv. 1 LCStr, cfr. Bussy/Rusconi,

Code suisse de la circulation routière, 3ª ed., n. 2.3 e 2.7 ad art. 60 LCStr),

rispettivamente nella ripartizione del concorso al risarcimento tra tutti i

detentori di veicoli a motore intervenuti in un infortunio nel quale è

coinvolto un detentore che è stato vittima di lesioni corporali (art. 61 cpv. 1

LCStr), fattispecie queste che qui però non ricorrono.

8.2. Gli attori hanno in seguito evidenziato

che la responsabilità civile dei convenuti avrebbe comunque dovuto essere

confermata anche alla luce delle risultanze del procedimento penale ed in

particolare del fatto che il conducente dell’autobus, per sua stessa

ammissione, nell’approssimarsi al passaggio pedonale ed osservando i dintorni

onde poter scorgere eventuali pedoni intenzionati ad attraversare aveva visto

una persona, verosimilmente E__________ __________, presente sul marciapiede a

una distanza di 3 metri dalla carreggiata che rivolgeva il proprio sguardo verso

la parte opposta della strada e ciononostante aveva ammesso di non aver poi più

controllato l’attività del pedone e di essersi concentrato, con un

comportamento imprudente, solo sul campo stradale: infatti, la presenza di un

pedone, ancorché a una distanza di 3 metri dalla carreggiata, avrebbe dovuto

mettere in allarme il conducente, che avrebbe dovuto prestare particolare

attenzione alla situazione in loco e alle intenzioni di quel pedone, tenendolo

d’occhio in modo costante, rispettivamente riducendo la velocità. Sempre a loro

dire, il Pretore avrebbe pure minimizzato le discrepanze relative al tempo di

reazione e alla frenata. Il rilievo è infondato.

8.2.1. Nella sentenza di cui al doc.

O, che come detto non è di per sé vincolante per il giudice civile ma dalle cui

convincenti conclusioni non vi è ragione di discostarsi (anche perché i fatti

alla base di quel giudizio erano proprio quelli che il Pretore aveva

successivamente posto alla base della sua sentenza, senza che quel suo assunto

sia stato qui censurato), il Tribunale federale, dopo aver esposto i principi

legali e giurisprudenziali attinenti alla fattispecie (a cui si può qui rinviare),

aveva in effetti ritenuto che nell’occasione il pedone visto dal conducente

dell’autobus non stava transitando sul passaggio pedonale, né vi stava

accedendo, né attendeva dinanzi ad esso con la riconoscibile intenzione di

attraversarlo. Confrontata con le medesime obiezioni sollevate ora dagli

attori, che possono essere evase allo stesso modo, l’Alta Corte aveva da una

parte osservato che, sostenendo che l’autista avrebbe dovuto in ogni caso

ridurre la propria velocità concentrando costantemente l’attenzione sul pedone

per il solo fatto che questi si trovava sul marciapiede all’altezza del passaggio

pedonale, costoro avevano disatteso che la persona avvistata era però rivolta

verso la parte opposta della strada (ossia verso destra), e meglio in direzione

delle caselle dell’ufficio postale (cfr. verbale di interrogatorio 28 dicembre

2007 di AO 1 innanzi alla Polizia cantonale nel plico doc. A p. 2, verbale di

interrogatorio 23 settembre 2008 di AO 1 innanzi al Ministero Pubblico p. 2

nell’inc. rich. VI°), e non erano dati elementi concreti che permettessero al

conducente di ritenere che essa o un altro pedone potesse comunque immettersi

improvvisamente sul passaggio pedonale, fermo restando che la possibilità

meramente astratta che un utente della strada potesse anche non comportarsi

correttamente non costituiva un indizio o una circostanza particolare che

lasciasse supporre concretamente una sua attitudine scorretta ed era quindi insufficiente

al riguardo. Dall’altra i giudici federali avevano pure rilevato, ciò che può

qui essere confermato, che nemmeno la velocità di 35-36 km/h potesse essere

ritenuta in concreto inadeguata: essa era infatti inferiore in modo

apprezzabile al limite massimo di 50 km/h consentito nelle località; d’altra

parte, l’incidente si era verificato alle 10.25, in condizioni stradali, di

circolazione e di visibilità favorevoli; altri pedoni non erano presenti nello

spazio visibile e la vittima era una persona adulta nei cui confronti non si

imponeva una prudenza particolare; come detto, nemmeno erano dati indizi

concreti o circostanze che avrebbero dovuto far contare su un comportamento

scorretto del pedone, sicché al conducente non spettava un obbligo di prudenza

supplementare; il solo fatto che questi fosse alla guida di un automezzo

pesante in prossimità di un passaggio pedonale non consentiva di ritenere

inadeguata la sua velocità di 35-36 km/h.

8.2.2. L’osservazione degli attori,

generica e non meglio specificata, secondo cui il Pretore, correggendo la

versione dei fatti di AO 1 alla luce delle risultanze peritali senza per altro che

essi avessero qui censurato quella ricostruzione, avrebbe inoltre minimizzato

le discrepanze relative al tempo di reazione e alla frenata è irricevibile per

carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), anche perché essi non hanno

illustrato le conclusioni che a loro dire si sarebbe dovuto trarne. Essa

sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso anche se fosse stata

ricevibile. A fronte di un tempo di reazione che di regola può essere stabilito

in 1 secondo (cfr. DTF 115 II 283 consid. 1a e 1b; TF 10 luglio 2007

6B_257/2007 consid. 5.2, secondo cui il tempo di reazione poteva essere ridotto

a 0.6 - 0.7 secondi se il conducente doveva tenersi pronto a frenare, ciò che

non era qui il caso) e del fatto che un ritardo a frenare può essere

considerato colpevole solo se la frenata avviene poi con un ritardo superiore a

0.5 secondi (DTF 92 IV 20 consid. 2, 115 II 283 consid. 1b), è in effetti

incontestabile che al conducente dell’autobus, che risulta qui aver frenato già

dopo 1 secondo (perizia dell’ing. M__________ __________ p. 8, nell’inc. rich.

VI° atto 4), in nessun caso (anche laddove, per ipotesi, egli avesse dovuto

tenersi pronto a frenare) poteva essere imputata una responsabilità per

l’incidente, avvenuto 0.2 secondi dopo l’inizio della frenata (perizia

dell’ing. M__________ __________ p. 8, nell’inc. rich. VI° atto 4).

8.3. Gli attori hanno infine rimproverato

al Pretore di aver ritenuto, per altro in violazione delle norme sull’onere

della prova, che i convenuti avessero dimostrato l’esistenza di una colpa grave

ed esclusiva addebitabile al pedone, quando invece non risultava che una tale

prova fosse stata apportata, non essendo per altro stato spiegato quali

sarebbero state le prove in tal senso. Non era poi vero che nella fattispecie

non si fosse in presenza di quello stato di particolare agitazione tipica del

pedone che in determinate situazioni notoriamente si assume rischi maggiori

dell’ordinario e dei quali quindi i conducenti di veicoli a motore devono

tenere conto, essendo al contrario pacifico che l’incidente era avvenuto

davanti alla Posta di Castagnola per cui ogni automobilista avrebbe potuto e

dovuto tener conto che un pedone recatosi alle caselle postali dell’ufficio

postale avrebbe poi potuto attraversare la strada per dirigersi al posteggio

antistante. E in ogni caso al pedone non poteva essere rimproverata alcuna

colpa in quanto lo stesso si apprestava ad attraversare il campo stradale su un

passaggio pedonale ed aveva la precedenza, poco importando se al momento

dell’attraversamento l’autobus fosse già troppo vicino per potersi arrestare in

tempo. La censura è ancora una volta infondata.

8.3.1. In merito alla prima

questione, si osserva che il Pretore, dopo aver giustamente posto a carico dei

convenuti il relativo onere della prova (art. 8 CC), ha chiaramente illustrato

le ragioni di fatto (risultanti in sostanza dalle informazioni raccolte dalla

polizia, dall’esame della “scatola nera” RAG 1000 montata sull’autobus oggetto

della perizia dell’ing. M__________ __________ e dalle altre prove poi esperite

in sede civile, riassunte ai precedenti consid. 7.1. e 7.2.) e di diritto per

cui aveva ritenuto provata l’esistenza di una colpa grave da parte di E__________

__________ nell’incidente, di modo che la censura degli attori circa una

mancata indicazione nella sentenza delle prove apportate dai convenuti sul tema

è incomprensibile e pretestuosa.

L’altra tesi degli attori,

secondo cui non risultava che una tale prova fosse però stata apportata, oltretutto

generica, non meglio sostanziata e soprattutto avulsa dalle conclusioni

pretorili di senso opposto e con ciò ampiamente irricevibile (art. 311 cpv. 1

CPC), non può a sua volta essere seguita, a maggior ragione se si pensa che in

questa sede, come detto, costoro nemmeno hanno contestato che i fatti si

fossero effettivamente svolti come accertato nel giudizio pretorile.

8.3.2. Contrariamente a quanto preteso,

oltretutto per la prima volta solo in questa sede e dunque irritualmente (art.

317 cpv. 1 CPC), dagli attori, è invece escluso che nel caso concreto ci si sia

trovati in quello stato di particolare agitazione tipica del pedone che in

determinate situazioni notoriamente si assume rischi maggiori dell’ordinario,

ad esempio per via della fretta o altro, e dei quali quindi i conducenti di

veicoli a motore devono tenere conto. Il fatto che il pedone si trovasse

davanti alla Posta di Castagnola non era in effetti tale da dover indurre ogni

automobilista ad una maggiore attenzione in quanto avrebbe potuto e dovuto immaginare

che costui, recatosi alle caselle postali dell’ufficio postale, avrebbe poi potuto

attraversare all’improvviso la strada per dirigersi al posteggio antistante.

Questa maggiore attenzione può in effetti essere pretesa solo in presenza di

pedoni che si trovano vicino alla fermata di un mezzo pubblico, per i quali non

si può ragionevolmente escludere l’esistenza di comportamenti imprudenti nell’accedervi

o nell’allontanarvisi (art. 33 cpv. 3 LCStr; DTF 97 IV 242 consid. 2; TF 23

dicembre 2009 4A_479/2009 consid. 5.2), ritenuto che la mera eventualità che da

un ufficio postale situato in prossimità del luogo dell’incidente potessero

uscire clienti poi intenzionati ad attraversare non è invece sufficiente per

pronunciarsi nel senso voluto dagli attori (TF 10 luglio 2007 6B_257/2007

consid. 5.2, riferito invero alla presenza di un esercizio pubblico).

8.3.3. Irricevibile, siccome non si

è confrontata con l’opposta argomentazione in fatto e in diritto resa dal

Pretore (art. 311 cpv. 1 CPC), e comunque ampiamente infondata è infine la tesi

degli attori secondo cui al pedone non poteva in ogni caso essere rimproverata

alcuna colpa in quanto lo stesso si apprestava ad attraversare il campo

stradale su un passaggio pedonale ed aveva la precedenza, poco importando se al

momento dell’attraversamento l’autobus fosse già troppo vicino per potersi

arrestare in tempo. La giurisprudenza, correttamente menzionata nella sentenza pretorile

(DTF 115 II 283 consid. 2a e 2b; cfr. pure RVJ 1970 p. 306 citata in Bussy/Rusconi, op. cit., n. 1.8 ad art.

59 LCStr), ha in effetti già avuto modo di stabilire che un pedone che

attraversa su un passaggio pedonale non deve lanciarsi all’improvviso sulla

carreggiata (art. 49 cpv. 2 LCStr) e non può avvalersi della precedenza se il

veicolo è già così vicino da non potersi più fermare per tempo (art. 47 cpv. 3

ONC), ritenuto che già la sola violazione da parte di un pedone adulto di uno

di questi obblighi è senz’altro costitutiva di una colpa grave.

9. Ne discende che l’appello

degli attori dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile, senza che

sia necessario esaminare le altre contestazioni di ordine e di merito sollevate

dai convenuti.

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore

litigioso di fr. 801'072.40, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 25 marzo 2015 di

AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Le spese processuali di

fr. 20’000.- sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a

titolo di ripetibili, sempre in solido, complessivi fr. 15'000.- alle appellate

AO 2 e AO 3 nonché fr. 15'000.- all’appellato AO 1.

III. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).