12.2015.51
Procedura cautelare
14 dicembre 2015Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.51
Lugano
14 dicembre 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. CA.2014.138
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 17
aprile 2014 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1
AP 2
tutti rappr. dall’ RA 1
con cui l’istante ha
chiesto, in via supercautelare e cautelare, che ai convenuti fosse fatto ordine
con effetto immediato di consegnare a lui, subordinatamente all’avv. C__________ __________ e in via ancor più subordina
ta alla Pretura l’opera
denominata “__________” (cm 35 x 55), e di non venderla, con la comminatoria
dell’art. 292 CP;
domanda avversata dai
convenuti, che hanno postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore, con
decisione cautelare 9 marzo 2015, ha parzialmente accolto, riconfermando la
decisione cautelare “intermedia” 28 maggio 2014 e i provvedimenti
supercautelari 17 aprile, 24 aprile e 29 aprile 2014 nel senso che ha fatto ordine
ai convenuti con effetto immediato di depositare in Pretura l’opera e di non
poterla vendere, il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP e la condanna di
multe disciplinari in caso di inesecuzione;
appellanti i convenuti con
atto di appello 23 marzo 2014 (recte: 2015), con cui chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza cautelare, protestando
le spese giudiziarie;
mentre l'istante con
osservazioni (recte: risposta) 20 maggio 2015 postula la reiezione del
gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che AO 1 è il beneficiario
economico della società __________ AP 2 (cfr. allegato 2 del doc. A), di cui AP
1 è azionista e amministratore unico (cfr. doc. A): nel corso del 2006 egli ha
apportato alla società un dipinto - di valore ingentissimo - attribuito a __________,
denominato “__________” (cm 35 x 55), in vista della sua commercializzazione ed
allo scopo di salvaguardare l’anonimato del proprietario (cfr. allegato 1 del
doc. A);
che la deteriorazione dei
rapporti tra le parti ha dato avvio a una serie di vertenze giudiziarie, di cui
si dirà, per quanto necessario, qui di seguito;
che con istanza 17 aprile 2014 AO
1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, AP 1 e AP 2, chiedendo, in via supercautelare e cautelare, che fosse
fatto loro ordine con effetto immediato di consegnare a lui, subordinatamente
all’avv. C__________ __________ e in via ancor più subordinata alla Pretura il
dipinto in questione, e di non venderlo, con la comminatoria dell’art. 292 CP;
che con provvedimento
supercautelare di pari data il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento dell’istanza,
ha fatto ordine ai convenuti di depositare in Pretura il dipinto (dispositivo n.
1.1) e di non venderlo (dispositivo n. 1.2), il tutto disponendo l’immediata
esecutività della decisione (dispositivo n. 3) nonché prevedendo per il caso di
inadempimento la comminatoria dell’azione penale dell’art. 292 CP (dispositivo n.
2) come pure di una multa disciplinare di fr. 5'000.- e di una multa
disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento ai sensi dell’art.
343 cpv. 1 lett. b e c CPC (dispositivo n. 2.1);
che con istanza 22 aprile 2014 i
convenuti hanno chiesto di annullare la decisione supercautelare 17 aprile 2014, in via subordinata hanno postulato il deposito preventivo della somma di € 4'000'000.- quale
garanzia giusta l’art. 165 cpv. 3 CPC e in ogni caso hanno chiesto
l’accertamento della nullità del dispositivo n. 2.1 della citata decisione
supercautelare;
che con decisione supercautelare
24 aprile 2014 il Pretore ha respinto siccome inammissibile l’istanza di
soppressione della decisione supercautelare e ha disposto la discussione della
domanda di garanzia;
che, preso atto del mancato
adempimento degli ordini impartiti il 17 aprile 2014, il Pretore, con decisione
29 aprile 2014, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Ministero pubblico
per violazione dell’art. 292 CP (dispositivo n. 1) e la condanna dei convenuti
al pagamento di una multa disciplinare di fr. 5'000.- e di una multa
disciplinare di fr. 1'000.- al giorno dal 22 aprile 2014 (dispositivo n. 2);
che con osservazioni 5 maggio
2014 i convenuti si sono opposti all’istanza 17 aprile 2014, eccependo la carenza
di legittimazione attiva dell’istante, proponendo di assumere svariate prove e
concludendo per lo stralcio della procedura dai ruoli, l’annullamento ex
tunc della decisione supercautelare 17 aprile 2014, in via subordinata la condanna dell’istante al versamento di una garanzia di € 4'000'000.-, e in
ogni caso l’accertamento della nullità del dispositivo n. 2.1 della decisione
supercautelare 17 aprile 2014 e la reiezione di qualsiasi misura cautelare;
che alle udienze del 6 e del 12
maggio 2014 l’istante ha confermato le proprie domande, alle quali i convenuti
si sono opposti, ed entrambe le parti hanno proposto numerose prove, sulle
quali il Pretore si è riservato di decidere in separata sede, rispettivamente,
qualora non avesse ritenuto di ammetterne altre, di emanare la sentenza;
che con decisione cautelare “intermedia”
28 maggio 2014, poi confermata il 5 novembre 2014 da questa Camera (inc. n.
12.2014.107), il Pretore ha confermato i provvedimenti supercautelari resi il
17 aprile, il 24 aprile e il 29 aprile 2014;
che dopo aver assunto alcuni
testimoni all’udienza del 17 giugno 2014 ed aver preso atto alle arringhe
finali in occasione dell’udienza del 3 febbraio 2015, il Pretore con decisione
cautelare 9 marzo 2015 ha (parzialmente) accolto l’istanza, riconfermando la
decisione cautelare “intermedia” 28 maggio 2014 e i provvedimenti
supercautelari 17 aprile, 24 aprile e 29 aprile 2014 nel senso che ha fatto ordine
ai convenuti con effetto immediato di depositare in Pretura l’opera e di non
poterla vendere, il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP, la condanna di
una multa disciplinare di fr. 5'000.- nonché di una multa disciplinare di fr.
1'000.- al giorno dal 22 aprile 2014 compreso in caso di inesecuzione e
l’assegnazione di un termine di 30 giorni per promuovere l’azione di merito;
che con l’appello 23 marzo 2015 che
qui ci occupa, avversato dall'istante con risposta 20 maggio 2015, i convenuti
hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
l’istanza cautelare;
che l’appello in esame, inoltrato
entro 10 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 314 cpv. 1
CPC) in una controversia patrimoniale con un valore litigioso ampiamente
superiore a fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC), è di principio
ricevibile (fatto salvo quanto si dirà più avanti);
che
preliminarmente vanno estromesse dall’incarto le nuove prove documentali
proposte in questa sede da entrambe le parti (lo scritto “note on the
background of the acquisition of the painting of AP 2 “__________” by V__________
__________” 8 agosto 2014 offerto dai convenuti con ulteriore scritto 15 aprile
2015 nonché la lettera 23 febbraio 2015 dell’__________ [doc. 1] e lo
scambio di email 13 agosto 2014 tra l’RA 2 e l’__________ [doc. 2] offerti dall’istante con la risposta
all’appello), che in effetti, oltre ad essere del tutto irrilevanti, sono state
presentate senza spiegare per quali ragioni la loro produzione non sarebbe
stata possibile dinanzi alla giurisdizione inferiore con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett.
b CPC);
che, ciò detto, nel gravame i
convenuti rimproverano in sostanza al Pretore di aver misconosciuto che
difettava la probabilità di esito favorevole della futura causa di merito segnatamente
con riferimento alla legittimazione attiva dell’istante, rispettivamente di non
essersi espresso su tutti i requisiti per l’adozione delle misure provvisionali
di cui all’art. 261 CPC ed in particolare sull’esistenza di una lesione o di
una minaccia imminente di lesione e sul danno difficilmente riparabile;
che
la legittimazione attiva dell’istante (che i
convenuti contestano escludendo che costui sia l’attuale proprietario del
dipinto), è in realtà incontestabile in considerazione della sua almeno verosimile
qualità di mandante fiduciario, legittimato in ogni caso a pretendere - a
seguito della disdetta cautelativa del mandato (doc. L) - la restituzione del
quadro in questione nella futura causa di merito in virtù dell’art. 400 cpv. 1
CO: l’opera è in effetti stata apportata fiduciariamente alla società, che si è
per l’appunto impegnata ad eseguire le istruzioni dell’istante (cfr. allegato 2
del doc. A, C10, C29); quest’ultimo è indicato essere il beneficiario economico
della società (cfr. allegato 2 del doc. A, doc. I, C10, C12), come da sempre
ammesso dai convenuti (per es. verbale 12 maggio 2014 p. 3); nei suoi confronti
Fatti
i convenuti vantano tutta una serie di onorari derivanti proprio da questo
mandato fiduciario (cfr. premessa C e allegato 3 del doc. A); l’esistenza di
questo mandato fiduciario (retto dal diritto svizzero, cfr. doc. C4) è altresì
confermata dalla convenzione di scioglimento dei rapporti contrattuali del 29
marzo 2014 sottoscritta dalle parti (doc. A, che invero non definisce giuridicamente
i “rapporti contrattuali” intercorsi), da una serie di esplicite missive di AP
1 (doc. C4, C5, C39, che confermano inequivocabilmente l’esistenza di rapporti
fiduciari tra le parti riferiti proprio al dipinto in questione), da ulteriori iniziative
poste in atto dal suo legale (doc. T, che è una domanda di ingiunzione di
pagamento europea riferita proprio a un mandato fiduciario) ed è per finire stata
ammessa in sede di arringhe finali dagli stessi convenuti (che a p. 3 del
verbale 3 febbraio 2015 riconoscono esplicitamente di essere “proprietari
fiduciari del dipinto”); oltretutto a sostegno della loro posizione i convenuti
hanno dichiarato di prevalersi tra l’altro delle norme relative al contratto di
mandato e meglio dell’art. 401 cpv. 1 CO (osservazioni 5 maggio 2014 p. 7
seg.); poco importa invece sapere se in precedenza l’istante fosse stato
proprietario o semplice mandatario fiduciario del proprietario;
che la
censura in merito all’esistenza del requisito di una lesione o di una minaccia
imminente di lesione è infondata: l’esistenza di quel requisito è in effetti
stata resa verosimile, oltre che dal reiterato mancato rispetto degli ordini di
deposito del dipinto in Pretura impartiti dal tribunale, dal fatto che i
convenuti, per garantirsi il pagamento delle loro spettanze attualmente pari a
€ 4'000'000.- (cfr. doc. A), da una parte hanno prospettato la vendita dello stesso
a terzi senza l’accordo dell’istante per un prezzo (di € 35'000'000.-) notevolmente
inferiore a quello che l’acquirente reperito da quest’ultimo, V__________ __________, si era impegnato a versare (cfr. istanza 22 aprile 2014 inc. n. CA.2014.139
p. 5, osservazioni 5 maggio 2014 p. 10 e istanza 4 giugno 2014 inc. n. CA.2014.206
pt. 21, con un’ammissione che è poi stata revocata contrariamente ai dettami
della buona fede processuale e oltretutto in maniera incomprensibile, in data 17
giugno 2014 [p. 6] e con scritto 14 novembre 2014, sostenendo che “questa
pretesa vendita è stata utilizzata in modo chiaro a fini procedurali non per
asserire che la stessa esista, bensì per dimostrare che a detta dello stesso
istante la sua azione cautelare è suscettibile di causare un danno ai convenuti”
rispettivamente che “i miei patrocinati si sono avvalsi di questo falso
allegato soltanto per dire che l’attore non può da una parte sostenere
l’imminente vendita del dipinto per provare il pericolo imminente, e d’altra
parte negarla per rifiutare il deposito della cauzione”; e in ogni caso sulla
base delle prove annesse alla successiva denuncia penale di cui al doc. C71 non
si può ancora concludere che i doc. F e G, entrambi pure attestanti singolarmente
quella medesima circostanza - e confermati, almeno per quanto riguarda l’intero
doc. F, salvo il suo quarto paragrafo riferito al doc. G, dal suo estensore __________,
sentito quale teste [p. 8 seg.] -, fossero falsi, specie sul particolare tema dell’esistenza
di trattative dei convenuti con terzi, anch’esse confermate dal teste __________
[p.
9]), e dall’altra
hanno minacciato di far letteralmente “scomparire” il dipinto (cfr. doc. P e
C51);
che
l’esistenza del danno difficilmente riparabile, su cui il Pretore non si è
effettivamente soffermato, è invece stata resa verosimile dall’oggettiva impossibilità
di riottenere il dipinto in caso di una sua vendita a terzi in buona fede da
parte dei convenuti, rispettivamente dal fatto che il prezzo di vendita
prospettato dagli interessati reperiti da costoro (di € 35'000'000.-) è assai inferiore
a quello che l’acquirente trovato dall’istante si era impegnato a versare (inizialmente
ritenuto essere di almeno € 40'000'000.- [doc. C7a, C29, C30 e C60] e poi risultato essere addirittura
di € 160'000'000.- [doc. C67 e C69]), ritenuto che quel contratto non ha poi potuto essere
perfezionato per il comportamento tenuto dai convenuti (che in particolare avevano
disatteso la predetta convenzione di scioglimento [doc. A, che
prevedeva la sottoscrizione di un contratto di escrow tramite l’avv. C__________
__________, versato agli atti sub doc. C, che i convenuti non avevano poi
voluto firmare, cfr. doc. D, E, F, N], subordinando la consegna del dipinto al preventivo
pagamento degli onorari pendenti): dato che la società non detiene nessun altro
attivo oltre al quadro (cfr. allegato 2 del doc. A, doc. C19, C39;
interrogatorio di AP 1 p. 15) e non dispone di liquidità (cfr. doc. C13), è
chiaro che il danno derivante dalla perdita dello stesso rispettivamente il
recupero da lei della differenza tra i due prezzi offerti, a cui si aggiunge
beninteso la rivalsa per il risarcimento dell’ingente danno dovuto all’acquirente
reperito dall’istante (cfr. doc. M e C70), sarebbe estremamente problematico
(cfr. Trezzini, Commentario CPC,
p. 1164 seg.; II CCA 10 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.104);
che,
per completezza di motivazione, si osserva infine che il rimprovero mosso al
Pretore dai convenuti, per altro nemmeno oggetto di richieste particolari ma
rimasto fine a sé stante, di aver successivamente rinunciato all’assunzione testimoniale
dei coniugi __________ e __________ (sul tema del doc. G) e dell’__________ (in
merito al doc. C67 e C69) è irricevibile, il giudice di prime cure avendo
spiegato nella decisione ordinatoria 8 gennaio 2015 le ragioni - per altro
convincenti, e ciò anche a fronte della sostanziale inutilità di quelle prove
(in ogni caso non tali da inficiare l’intero doc. F, salvo il suo quarto
paragrafo, e la testimonianza dell’__________) - di quel suo provvedimento senza
che in questa sede i convenuti, in violazione del loro obbligo di motivazione
(art. 311 cpv. 1 CPC; II CCA 18 aprile
2013 inc. n. 12.2011.119, 3 ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29, 22 maggio 2015
inc. n. 12.2013.96, 3 giugno 2015 inc. n. 12.2013.133, 12 ottobre 2015 inc. n.
12.2013.118), si siano assolutamente
confrontati con le stesse, spiegando segnatamente perché sarebbero errate;
che
l’appello dei convenuti deve pertanto essere respinto nella misura in cui è
ricevibile;
che le
spese procedurali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate
su un valore asseritamente multimilionario del dipinto litigioso, seguono la
soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
I. L’appello 23 marzo 2015
di AP 1 e AP 2 è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di complessivi fr. 10’000.- sono
a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno all’appellato, sempre in
solido, fr. 10’000.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il
ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento
(art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne
soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni
pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).