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Decisione

12.2015.51

Procedura cautelare

14 dicembre 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti vantano tutta una serie di onorari derivanti proprio da questo

mandato fiduciario (cfr. premessa C e allegato 3 del doc. A); l’esistenza di

questo mandato fiduciario (retto dal diritto svizzero, cfr. doc. C4) è altresì

confermata dalla convenzione di scioglimento dei rapporti contrattuali del 29

marzo 2014 sottoscritta dalle parti (doc. A, che invero non definisce giuridicamente

i “rapporti contrattuali” intercorsi), da una serie di esplicite missive di AP

1 (doc. C4, C5, C39, che confermano inequivocabilmente l’esistenza di rapporti

fiduciari tra le parti riferiti proprio al dipinto in questione), da ulteriori iniziative

poste in atto dal suo legale (doc. T, che è una domanda di ingiunzione di

pagamento europea riferita proprio a un mandato fiduciario) ed è per finire stata

ammessa in sede di arringhe finali dagli stessi convenuti (che a p. 3 del

verbale 3 febbraio 2015 riconoscono esplicitamente di essere “proprietari

fiduciari del dipinto”); oltretutto a sostegno della loro posizione i convenuti

hanno dichiarato di prevalersi tra l’altro delle norme relative al contratto di

mandato e meglio dell’art. 401 cpv. 1 CO (osservazioni 5 maggio 2014 p. 7

seg.); poco importa invece sapere se in precedenza l’istante fosse stato

proprietario o semplice mandatario fiduciario del proprietario;

che la

censura in merito all’esistenza del requisito di una lesione o di una minaccia

imminente di lesione è infondata: l’esistenza di quel requisito è in effetti

stata resa verosimile, oltre che dal reiterato mancato rispetto degli ordini di

deposito del dipinto in Pretura impartiti dal tribunale, dal fatto che i

convenuti, per garantirsi il pagamento delle loro spettanze attualmente pari a

€ 4'000'000.- (cfr. doc. A), da una parte hanno prospettato la vendita dello stesso

a terzi senza l’accordo dell’istante per un prezzo (di € 35'000'000.-) notevolmente

inferiore a quello che l’acquirente reperito da quest’ultimo, V__________ __________, si era impegnato a versare (cfr. istanza 22 aprile 2014 inc. n. CA.2014.139

p. 5, osservazioni 5 maggio 2014 p. 10 e istanza 4 giugno 2014 inc. n. CA.2014.206

pt. 21, con un’ammissione che è poi stata revocata contrariamente ai dettami

della buona fede processuale e oltretutto in maniera incomprensibile, in data 17

giugno 2014 [p. 6] e con scritto 14 novembre 2014, sostenendo che “questa

pretesa vendita è stata utilizzata in modo chiaro a fini procedurali non per

asserire che la stessa esista, bensì per dimostrare che a detta dello stesso

istante la sua azione cautelare è suscettibile di causare un danno ai convenuti”

rispettivamente che “i miei patrocinati si sono avvalsi di questo falso

allegato soltanto per dire che l’attore non può da una parte sostenere

l’imminente vendita del dipinto per provare il pericolo imminente, e d’altra

parte negarla per rifiutare il deposito della cauzione”; e in ogni caso sulla

base delle prove annesse alla successiva denuncia penale di cui al doc. C71 non

si può ancora concludere che i doc. F e G, entrambi pure attestanti singolarmente

quella medesima circostanza - e confermati, almeno per quanto riguarda l’intero

doc. F, salvo il suo quarto paragrafo riferito al doc. G, dal suo estensore __________,

sentito quale teste [p. 8 seg.] -, fossero falsi, specie sul particolare tema dell’esistenza

di trattative dei convenuti con terzi, anch’esse confermate dal teste __________

[p.

9]), e dall’altra

hanno minacciato di far letteralmente “scomparire” il dipinto (cfr. doc. P e

C51);

che

l’esistenza del danno difficilmente riparabile, su cui il Pretore non si è

effettivamente soffermato, è invece stata resa verosimile dall’oggettiva impossibilità

di riottenere il dipinto in caso di una sua vendita a terzi in buona fede da

parte dei convenuti, rispettivamente dal fatto che il prezzo di vendita

prospettato dagli interessati reperiti da costoro (di € 35'000'000.-) è assai inferiore

a quello che l’acquirente trovato dall’istante si era impegnato a versare (inizialmente

ritenuto essere di almeno € 40'000'000.- [doc. C7a, C29, C30 e C60] e poi risultato essere addirittura

di € 160'000'000.- [doc. C67 e C69]), ritenuto che quel contratto non ha poi potuto essere

perfezionato per il comportamento tenuto dai convenuti (che in particolare avevano

disatteso la predetta convenzione di scioglimento [doc. A, che

prevedeva la sottoscrizione di un contratto di escrow tramite l’avv. C__________

__________, versato agli atti sub doc. C, che i convenuti non avevano poi

voluto firmare, cfr. doc. D, E, F, N], subordinando la consegna del dipinto al preventivo

pagamento degli onorari pendenti): dato che la società non detiene nessun altro

attivo oltre al quadro (cfr. allegato 2 del doc. A, doc. C19, C39;

interrogatorio di AP 1 p. 15) e non dispone di liquidità (cfr. doc. C13), è

chiaro che il danno derivante dalla perdita dello stesso rispettivamente il

recupero da lei della differenza tra i due prezzi offerti, a cui si aggiunge

beninteso la rivalsa per il risarcimento dell’ingente danno dovuto all’acquirente

reperito dall’istante (cfr. doc. M e C70), sarebbe estremamente problematico

(cfr. Trezzini, Commentario CPC,

p. 1164 seg.; II CCA 10 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.104);

che,

per completezza di motivazione, si osserva infine che il rimprovero mosso al

Pretore dai convenuti, per altro nemmeno oggetto di richieste particolari ma

rimasto fine a sé stante, di aver successivamente rinunciato all’assunzione testimoniale

dei coniugi __________ e __________ (sul tema del doc. G) e dell’__________ (in

merito al doc. C67 e C69) è irricevibile, il giudice di prime cure avendo

spiegato nella decisione ordinatoria 8 gennaio 2015 le ragioni - per altro

convincenti, e ciò anche a fronte della sostanziale inutilità di quelle prove

(in ogni caso non tali da inficiare l’intero doc. F, salvo il suo quarto

paragrafo, e la testimonianza dell’__________) - di quel suo provvedimento senza

che in questa sede i convenuti, in violazione del loro obbligo di motivazione

(art. 311 cpv. 1 CPC; II CCA 18 aprile

2013 inc. n. 12.2011.119, 3 ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29, 22 maggio 2015

inc. n. 12.2013.96, 3 giugno 2015 inc. n. 12.2013.133, 12 ottobre 2015 inc. n.

12.2013.118), si siano assolutamente

confrontati con le stesse, spiegando segnatamente perché sarebbero errate;

che

l’appello dei convenuti deve pertanto essere respinto nella misura in cui è

ricevibile;

che le

spese procedurali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate

su un valore asseritamente multimilionario del dipinto litigioso, seguono la

soccombenza (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

decide:

I. L’appello 23 marzo 2015

di AP 1 e AP 2 è respinto nella

misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Le spese processuali di complessivi fr. 10’000.- sono

a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno all’appellato, sempre in

solido, fr. 10’000.- per ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il

ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento

(art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne

soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni

pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono

causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).