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Decisione

12.2015.53

Reclamo con domanda di gratuito patrocinio contro rifiuto di gratuito patrocinio in prima sede, mancanza di probabilità di successo della causa

10 giugno 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2015.70 e 12.2015.71, alla quale si può rinviare, la petizione 20 ottobre

2014 era priva di probabilità di successo fin dall’inizio e difettava quindi la

condizione cumulativa posta dall’art. 117 lett. b CPC per la concessione del

gratuito patrocinio;

che il reclamo è dunque

manifestamente infondato e può essere respinto senza notificarlo alla

controparte;

che la manifesta infondatezza del

reclamo conduce a respingere la domanda di gratuito patrocinio presentata in

questa sede, per mancanza del requisito cumulativo della probabilità di

successo del reclamo;

che la procedura di reclamo

contro la decisione che rifiuta il gratuito patrocinio non è, diversamente dall'art.

119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6), sicché la reclamante deve

sopportare le spese processuali, calcolate in base all’art. 14 LTG;

che non si attribuiscono

ripetibili al convenuto, al quale l’appello non è stato notificato;

che il valore litigioso ammonta a

fr. 13'894.18, importo indicato nella petizione;

Per i quali motivi,

decide: 1. Il reclamo 7 aprile 2015 di RE 1

è respinto.

2. Le spese processuali del

Considerandi

reclamo, in complessivi fr. 100.-, sono poste a carico di RE 1. Non si attribuiscono

ripetibili alla controparte.

3.

La domanda di gratuito

patrocinio presentata il 7 aprile 2015 da RE 1 è respinta.

4.

Non si prelevano spese

processuali per la procedura di gratuito patrocinio in seconda sede.

5.

Notificazione:

-

- Caselle

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente

(giudice

Epiney-Colombo)

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30.

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).