12.2015.53
Reclamo con domanda di gratuito patrocinio contro rifiuto di gratuito patrocinio in prima sede, mancanza di probabilità di successo della causa
10 giugno 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.53
12.2015.54
Lugano
10 giugno 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale
giudice unica (art. 48b lett. b LOG)
sedente
per statuire nelle cause inc. n. SE.2014.376 e SO.2014.4460 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promosse con petizione 20 ottobre 2014 da
RE
1
contro
CO
1
e ora sul reclamo 7 aprile
2015 dell’attrice contro la decisione 26 marzo 2015 con la quale il Pretore ha
respinto la sua domanda di gratuito patrocinio (inc. SO.2014.4460), assortito
da una richiesta di ammissione al gratuito patrocinio in seconda sede (inc.
12.2015.54);
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che dopo aver ottenuto il 20
agosto 2014 la necessaria autorizzazione ad agire (CM.2014.437), AP 1 ha
convenuto in causa il 20 ottobre 2014 davanti alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, l’avvocato AO 1, indicando un valore di causa di fr.
13'894.18, per ottenere la restituzione “integrale dell’acconto di CHF 1'500.-
+ IVA e interessi del 5% dal 23 novembre 2012 e della prima nota del primo
mandato in ragione del 50% ciò è CHF 5'448.10 e interessi del 5% dal 23
novembre 2012”, postulando inoltre l’ammissione al beneficio del gratuito
patrocinio (inc. SO.2014.4460);
che il convenuto si è opposto
alle domande con le osservazioni del 20 novembre 2014;
che al dibattimento del 27
gennaio 2015, dove l’attrice ha confermato le proprie domande indicando come
prove i documenti già agli atti e una perizia giuridica sul mandato svolto e la
congruità degli addebiti e il convenuto si è opposto alla petizione, il Pretore
ha comunicato in calce al verbale che avrebbe deciso;
che con decisione 26 marzo 2015
il Pretore ha respinto la petizione (dispositivo n. 1) e la richiesta di
gratuito patrocinio (dispositivo n. 2), e ha posto la tassa di giustizia e le
spese in complessivi fr. 500.- a carico dell’attrice (dispositivo n. 3),
indicando i rimedi di diritto (dispositivo n. 4);
che per quel che concerne il
gratuito patrocinio il Pretore ha rilevato che faceva difetto la possibilità di
esito favorevole della lite;
che con reclamo 7 aprile 2015,
assortito da una domanda di gratuito patrocinio in seconda sede (inc.
12.2015.54), l’attrice chiede l’accoglimento della sua istanza di gratuito
patrocinio, rilevando che la sua causa era fondata;
che il reclamo
(incarto n. 12.2015.53) e la domanda di gratuito patrocinio per il reclamo (incarto
n. 12.2015.54) non sono stati notificati alla controparte;
che
giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o
parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo;
che
la domanda di assistenza giudiziaria è trattata con la procedura sommaria (art.
248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 1 prima frase CPC), sicché il termine di
impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni;
che
nel caso concreto il reclamo è stato presentato nel termine di 10 giorni, ragione
per cui da questo punto di vista è ammissibile;
che
il reclamo dev’essere scritto e motivato (art. 321 cpv. 1 CPC) e deve, tra
l’altro, contenere delle domande chiare e i motivi di fatto sui quali esso si
fonda, indicando in particolare dove il primo giudice abbia accertato in modo
manifestamente errato i fatti, rispettivamente perché abbia applicato in modo
errato il diritto;
che, nel caso concreto, la
reclamante ribadisce che la sua causa era fondata nel merito, con le medesime
argomentazioni proposte nell’appello poi presentato il 27 aprile 2015 contro la
decisione pretorile nel merito della vertenza;
che la decisione del Pretore non
denota un’applicazione errata del diritto o un accertamento manifestamente
errato dei fatti, poiché come risulta dalla sentenza odierna negli incarti
Fatti
12.2015.70 e 12.2015.71, alla quale si può rinviare, la petizione 20 ottobre
2014 era priva di probabilità di successo fin dall’inizio e difettava quindi la
condizione cumulativa posta dall’art. 117 lett. b CPC per la concessione del
gratuito patrocinio;
che il reclamo è dunque
manifestamente infondato e può essere respinto senza notificarlo alla
controparte;
che la manifesta infondatezza del
reclamo conduce a respingere la domanda di gratuito patrocinio presentata in
questa sede, per mancanza del requisito cumulativo della probabilità di
successo del reclamo;
che la procedura di reclamo
contro la decisione che rifiuta il gratuito patrocinio non è, diversamente dall'art.
119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6), sicché la reclamante deve
sopportare le spese processuali, calcolate in base all’art. 14 LTG;
che non si attribuiscono
ripetibili al convenuto, al quale l’appello non è stato notificato;
che il valore litigioso ammonta a
fr. 13'894.18, importo indicato nella petizione;
Per i quali motivi,
decide: 1. Il reclamo 7 aprile 2015 di RE 1
è respinto.
2. Le spese processuali del
Considerandi
reclamo, in complessivi fr. 100.-, sono poste a carico di RE 1. Non si attribuiscono
ripetibili alla controparte.
3.
La domanda di gratuito
patrocinio presentata il 7 aprile 2015 da RE 1 è respinta.
4.
Non si prelevano spese
processuali per la procedura di gratuito patrocinio in seconda sede.
5.
Notificazione:
-
- Caselle
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente
(giudice
Epiney-Colombo)
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30.
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).