12.2015.57
Diritto del lavoro. Retribuzione per vacanze non godute e lavoro straordinario
16 maggio 2016Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.57
Rinvio TF
Lugano
16 maggio 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata – inc. n. SE.2013.91 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 21 febbraio 2013 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
in materia di contratto
di lavoro, con cui l’attore ha chiesto di condannare la convenuta al versamento
di complessivi fr. 18'899.25 a titolo di vacanze non godute e di remunerazione
per lavoro straordinario, nonché fr. 992.70 per rimborso delle trattenute LPP,
il tutto oltre interessi;
domanda avversata dalla
controparte che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore con decisione 9
agosto 2013 ha respinto;
appellante l’attore che
con appello 18 settembre 2013 chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere la petizione o, in via subordinata, di annullare la
decisione impugnata e di rinviare gli atti al Pretore affinché proceda
all’istruttoria ed emetta un nuovo giudizio;
mentre la controparte
non ha presentato alcuna risposta;
richiamata la sentenza 27
marzo 2015 della I Corte di diritto civile del Tribunale federale (inc. n.
4A_321/2014), che ha annullato il giudizio 14 aprile 2014 (inc. n. 12.2013.147)
– con il quale la Camera ha dichiarato irricevibile l’appello, ritenendolo
tardivo – e ha rinviato l’incarto all’autorità cantonale per nuovo giudizio;
richiamata la decisione
31 agosto 2015 con cui questa Camera ha respinto l’istanza di restituzione del
termine 29 aprile 2015 presentata dall’appellata per presentare la risposta
all’appello;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto. A. Con contratto di lavoro 31
ottobre 2003 AP 1 è stato assunto da AO 1 con la funzione di “__________”. Le
parti hanno previsto che il contratto, con inizio al 1° novembre 2003 e di
durata indeterminata, avrebbe potuto essere disdetto rispettando i termini di
preavviso e le scadenze previsti dal CO (doc. C). Con scritto 30 marzo 2012 la
datrice di lavoro ha disdetto il rapporto contrattuale con effetto al 31 maggio
successivo, adducendo l’esistenza di motivi di riorganizzazione aziendale (doc.
D). Essa ha versato il salario al lavoratore fino al 31 agosto 2012. A mente
della datrice di lavoro, infatti, l’inabilità lavorativa del dipendente (iniziata
il 2 aprile 2012: doc. H e 3) era cessata col 1° luglio 2012. Di conseguenza,
essa ha calcolato che il termine di disdetta ordinaria si prorogava fino al 31
agosto 2012. Per quei due mesi il lavoratore è stato espressamente esentato dal
presentarsi sul posto di impiego, al fine di consumare i giorni di vacanza non
goduti e quelli per ore straordinarie svolte (sentenza impugnata, pag. 1).
Fatti
B. Con petizione 19 febbraio
2013 AP 1 ha convenuto AO 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, chiedendo la condanna della controparte al versamento di complessivi
fr. 18'899.25 a titolo di vacanze non godute e di remunerazione per lavoro
straordinario, nonché fr. 992.70 per rimborso delle trattenute LPP, il tutto oltre
interessi. Egli ha rilevato di essere stato inabile al lavoro fino al 31 agosto
2012, così come, a suo dire, diagnosticato sia dal suo medico curante sia dal
medico incaricato dall’assicurazione __________, che lo avrebbe dichiarato
abile dal 1° luglio ma unicamente presso un altro datore di lavoro. Il 15
aprile 2013 la convenuta ha presentato le proprie osservazioni, postulando la
reiezione delle domande avversarie. Esperita l’istruttoria, al dibattimento le
parti hanno confermato i loro antitetici punti di vista. Con decisione 9 agosto
2013 il Pretore ha respinto la petizione.
C. Con appello 18 settembre
2013 l’attore ha impugnato il giudizio, chiedendone la riforma nel senso di
accogliere la petizione o, in via subordinata, di annullare la decisione e di
rinviare gli atti al Pretore affinché proceda all’istruttoria ed emetta un
nuovo giudizio. La controparte, alla quale il gravame è stato notificato per
conoscenza, non ha presentato alcuna risposta. Il 14 aprile 2014 questa Camera
ha dichiarato il gravame irricevibile, ritenendolo tardivo. Statuendo il 27 marzo
2015 il Tribunale federale ha accolto il ricorso in materia civile inoltrato
dall’attore e ha annullato la sentenza di questa Corte, rinviandole la causa
per nuovo giudizio. Il 31 agosto 2015 questa Camera ha respinto l’istanza di
restituzione del termine 29 aprile 2015 presentata dall’appellata per inoltrare
la risposta all’appello.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova
applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata dopo tale data (art. 404 seg. CPC). Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
giorni, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta
nella decisione impugnata è di fr. 19'891.95, sicché il giudizio in questione è
senz’altro impugnabile. Per i motivi indicati nella sentenza di rinvio del
Tribunale federale inc.4A_321/2014 del 27 marzo 2015 l’appello è tempestivo.
Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
2. Il Pretore ha spiegato, in
sintesi, che siccome la datrice di lavoro aveva esentato il lavoratore dal
recarsi sul posto di impiego per i mesi di luglio e agosto 2012, il suo stato
di malattia non si sarebbe attivato (poiché subordinato a un’attività presso la
controparte) e, quindi, egli avrebbe goduto delle vacanze arretrate e delle ore
straordinarie eventualmente svolte. Quanto alle trattenute LPP relative ai mesi
di luglio e agosto 2012, il primo giudice ha sottolineato che alla datrice di
lavoro non poteva essere addossato l’onere di finanziare quel periodo
d’inattività lavorativa dovuta a scelta del lavoratore o a eventuali impedimenti
di mercati, non ascrivibili invece a malattia, quale motivo d’impossibilità a
reimpiegarsi altrove. Di conseguenza, egli ha respinto integralmente la petizione.
3. In primo luogo,
l’appellante elenca le prove di cui ha chiesto l’assunzione in prima sede e critica
il Pretore per non aver esaminato “con piena cognizione tutti gli argomenti e
tutte le prove” offerte (memoriale, pag. 3). A suo dire, il primo giudice
avrebbe annichilito il suo diritto alla prova, “limitando la discussione alla
sola proposta di giudizio che non poteva essere accettata in quanto illegittima
poiché contraria al diritto”, respingendo la petizione e nel contempo non
ammettendo i mezzi di prova richiesti (appello, pag. 4). Secondo l’attore il
Pretore avrebbe violato i fondamenti procedurali del diritto svizzero,
segnatamente l’art. 29 Cost., nonché gli art. 52 segg. e 150 segg. CPC
(memoriale, pag. 5 in alto).
3.1 Il diritto di essere sentito,
sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso all’art. 53 CPC, garantisce tra
l’altro alle parti la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti rilevanti per
il giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di
potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano
influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3;
decisione del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; II CCA 9 aprile 2014 inc. n.
12.2012.158 consid. 8.1). Il diritto alla prova è stato espressamente
codificato nel nuovo Codice di diritto processuale svizzero all’art. 152 cpv. 1
CPC, secondo cui ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i
pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Il
diritto alla prova non è, tuttavia, assoluto. Esso è al contrario
controbilanciato da uno strumento al servizio dell’economicità e celerità del
processo, ovvero dall’apprezzamento anticipato delle prove da parte del giudice
(Haberbeck, Abgrenzung
der zulässigen antizipierten Beweiswürdigung von der Verletzung des Rechts auf
Beweis im Zivilprozess, in: Jusletter 3 febbraio 2014, n. 2, p. 2). L’apprezzamento
anticipato delle prove è ammesso anche dalla nuova procedura civile federale
(Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC),
in: FF 2006 p. 6684; HABERBECK, op. cit., n. 1-5, pag. 2 e 3; Hasenböhler in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 35 ad art. 152; DTF 138 III
374 consid. 4.3.2, decisione del TF 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014 consid.
2.1.1,5A_877/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.3.1) e permette al giudice di
rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli precedentemente
assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento o se non
ritiene pertinenti i mezzi di prova offerti (cfr. Messaggio, op. cit., ibidem; Haberbeck, op. cit., n. 3, pag. 2,
decisione del TF 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.1.1,5A_877/2013 del
10 febbraio 2014 consid. 4.3.1).
3.2 Il primo giudice ha rilevato che
nella fattispecie mancavano le necessarie dimostrazioni documentali e che i
mezzi di prova orali offerti dall’attore non avrebbero potuto supplire a tale
mancanza. Di conseguenza, egli ha spiegato che non vi era alcuna necessità di
amministrare i medesimi (decisione querelata, pag. 3 in basso). L’appellante,
venendo meno al suo obbligo di motivazione, non si confronta con le precise
argomentazioni illustrate dal Pretore su questo punto. Egli non spiega,
infatti, per quali motivi le stesse non potrebbero essere condivise,
limitandosi a contestare in maniera del tutto generica la violazione del
diritto alla prova e a ribadire le finalità delle singole prove richieste. In
queste circostanze la censura dell’appellante in merito alla violazione del suo
diritto di essere sentito è irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
4. A pag. 5 in mezzo del
proprio memoriale l’appellante afferma che il Pretore avrebbe “manifestamente
violato i principali fondamenti giuridici che regolano il regime dell’inabilità
al lavoro, delle vacanze e del lavoro straordinario nell’ambito del contratto
individuale di lavoro e il diritto alla liberazione dai contributi LPP dopo tre
mesi di inabilità al lavoro”. Egli soggiunge che le motivazioni pretorili sarebbero
permeate dalla contraddizione alle norme sul contratto di lavoro e che ciò
emergerebbe anche dalla circostanza che in tutta la decisione impugnata non vi
sarebbe un riferimento dottrinale o giurisprudenziale. L’appellante si limita a
una critica generica, senza alcun confronto con la motivazione pretorile,
sicché anche su questo punto il gravame è inammissibile (art. 310 e 311 cpv. 1
CPC).
5. L’appellante critica il
Pretore, inoltre, per aver reputato che il suo stato di malattia non gli
impediva di godere delle vacanze residue durante i mesi di luglio e agosto 2012
(memoriale, pag. 5 segg.).
5.1 Il primo giudice ha reputato
infondata la tesi dell’attore secondo cui sia i certificati medici del dr. __________
__________ __________ (medico curante, psichiatra e psicoterapeuta; doc. M e N)
sia quello dr. __________ __________ (psichiatra e psicoterapeuta incaricato
dall’assicurazione __________; doc. H) dimostrerebbero che la sua inabilità
lavorativa è durata fino al 31 agosto 2012. Il Pretore ha spiegato che dal
certificato del dr. __________ __________ è emerso che il lavoratore non era
malato in sé, dato che il suo stato di malattia si sarebbe attivato unicamente
qualora avesse dovuto lavorare presso la convenuta. Quanto ai certificati del
medico curante, il primo giudice ha sottolineato che per giurisprudenza un tale
attestato ha di principio un valore probatorio più contenuto rispetto a quello
di un terzo, stante la sua evidente vicinanza con il paziente, e ha soggiunto
che in ogni caso il lavoratore non aveva soddisfatto l’onere di dimostrare la
sua inabilità lavorativa, dato che i certificati del medico curante erano, per
l’appunto, contraddetti da quelli del medico incaricato dall’assicurazione __________.
Il primo giudice ha quindi reputato che siccome la datrice di lavoro aveva esentato
l’attore dall’impiego, lo stato di malattia non si era prodotto ed egli aveva potuto
godere delle vacanze arretrate e del recupero delle eventuali ore straordinarie
(decisione querelata, pag. 2).
5.2 L’appellante afferma che la prova
dell’incapacità lavorativa dev’essere apportata attraverso la produzione di un
certificato medico, cosa che ritiene di aver fatto con la produzione dei
certificati di cui ai doc. H, M e N. A suo dire, poi, il secondo attestato del
dr. __________ __________ __________ (doc. N) sarebbe successivo a quello
allestito dal dr. __________ __________ (doc. H), motivo per cui deve essere
ritenuto decisivo ai fini del presente giudizio. Egli si lamenta, inoltre, del
fatto che l’assicurazione – alla quale avrebbe inviato i certificati del suo
medico curante (doc. M e N) – avrebbe dovuto in caso di dubbio esigere una
nuova visita di controllo da parte del proprio specialista, cosa che invece non
avrebbe fatto e che a dire dell’attore non può essergli di pregiudizio
(appello, pag. 6). Va rilevato, anzitutto, che l’atteggiamento della compagnia
assicurativa non comporta ancora il riconoscimento, da parte della datrice di
lavoro, delle pretese della controparte. Esse devono essere giudicate, infatti,
in funzione del materiale probatorio presente agli atti. Dal doc. N emerge che
in data 30 luglio 2012 il medico curante ha certificato un’inabilità lavorativa
dell’attore nella misura del 100% fino al 31 agosto 2012. Dal certificato del
dr. __________ __________, fondato sulla valutazione 18 maggio 2012, risulta
che il lavoratore è inabile presso la datrice di lavoro, ma che dal 1° luglio
2012 tale stato di malattia non si attiverebbe presso un nuovo datore di
lavoro. Come recentemente ribadito da questa Camera (II CCA, sentenza inc.
12.12.2015.22 del 30 luglio 2015 consid. 4.2.1), sebbene la giurisprudenza
inviti alla cautela nella valutazione dei certificati allestivi dai medici
curanti, essa non ne sminuisce però a priori la forza probante. Anzi, il Tribunale
federale invita i giudici a valutare l’attendibilità di questi rapporti sulla
base di tutte le circostanze. E’ proprio l’Alta Corte a dire chiaramente che
l’assunto secondo il quale il medico curante tenderà, in caso di dubbio, a
esprimersi in favore del proprio paziente, deve essere relativizzato (cfr. per
tutte DTF 125 V 351; BJM 1989 pag. 31). In sentenze successive il Tribunale
federale ha avuto modo di precisare la sua giurisprudenza e ha dichiarato
esplicitamente che escludere a priori la fedefacenza di questi certificati è
arbitrario. Nel contempo l’Alta Corte ha riconosciuto l’importanza delle
conoscenze specifiche che solo un medico curante può avere sullo stato di
salute del paziente derivanti dalla cura su più anni (sentenza del Tribunale
federale inc.4P.254/2005 del 21 dicembre 2005, consid. 4.2 con rinvii, anche
in JAR 2006 pag. 396 segg.). E’ pertanto proprio il medico curante colui che
può avere una visione più completa dello stato di salute del paziente. Nella
fattispecie, il certificato del medico curante dr. __________ __________ __________
(doc. N) si limita a indicare l’esistenza di un’inabilità lavorativa al 100%
fino al 31 agosto 2012. Il certificato del dr. __________ __________, invece,
spiega nel dettaglio il motivo per cui è possibile una ripresa completa dell’attività
lavorativa dal 1° luglio 2012 presso un nuovo datore di lavoro, certificando
quindi tale incapacità unicamente in relazione all’impiego presso la convenuta.
Quest’ultima valutazione risale al 18 maggio 2012 ed è quindi precedente non
solo al certificato del 30 luglio 2012 del medico curante (doc. N), bensì anche
a quello del giugno 2012 (doc. M). L’appellante sembra volerne dedurre la
scarsa valenza probatoria del primo rispetto agli ultimi. Sennonché, va ricordato
che, come correttamente sottolineato dal primo giudice, compete al lavoratore
dimostrare la propria incapacità lavorativa. Di fronte al certificato di cui al
doc. H, quindi, egli avrebbe dovuto premunirsi nel senso di domandare al
proprio medico curante un’indicazione precisa, al riguardo, nei propri
attestati medici, oppure chiedere la sua assunzione quale teste per potersi
pronunciare su questo punto (va sottolineato che nelle prove indicate a pag. 3
in fondo e 4 in alto dell’appello, di cui l’attore lamenta la mancata
assunzione in prima sede, non vi è alcun riferimento alla testimonianza del
medico curante). In assenza di una simile specificazione vi è, da un lato, un
attestato dettagliato allestito dal dr. __________ __________ (doc. H) e,
dall’altro, due attestati generici (doc. M e N), che, in sé, potrebbero perfino
conciliarsi con il primo. Infatti, il medico curante avrebbe potuto essersi
limitato a certificare l’inabilità lavorativa presso la convenuta, perché così
richiesto dal lavoratore. Su questo punto l’appello è quindi respinto.
5.3 L’appellante sostiene che in
applicazione della massima inquisitoria sociale il Pretore avrebbe dovuto
approfondire d’ufficio l’aspetto qui trattato, se del caso attraverso
l’assunzione quale teste del medico curante (memoriale, pag. 7 in alto). L'art.
247 cpv. 2 lett. b cifra 2 CPC stabilisce che nelle controversie in materia di
diritto del lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30 000.- il giudice
accerta i fatti d'ufficio. La massima inquisitoria sancita da questa norma
corrisponde al concetto di “massima inquisitoria sociale” o “principio
inquisitorio attenuato” sviluppato dalla dottrina e dalla giurisprudenza a
proposito dell'ora abrogato art. 343 CO (Messaggio concernente il Codice di
diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006: FF 2006, 6738; Tappy in: Code de procédure civile
commenté, Basilea 2011, n. 22 ad art. 247 CPC). Secondo tale principio, il
giudice accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove, ovvero deve
interrogare le parti e informarle sul loro obbligo di collaborare
nell'istruttoria e di fornire le necessarie prove. La massima inquisitoria
sociale riguarda la raccolta del materiale probatorio – ovvero l'accertamento
dei fatti rilevanti ai fini del giudizio – davanti al giudice di prima istanza,
non invece l'oggetto della controversia, che resta nella libera disposizione
delle parti. Queste rimangono tenute a esporre – nei modi e nei tempi stabiliti
dalle norme procedurali applicabili – le circostanze all'origine delle loro
pretese e a indicare i mezzi di prova disponibili (DTF 130 III 102 consid. 2.2,
125 III 231 consid. 4a). Se ha oggettivamente motivo di dubitare della
completezza delle allegazioni di fatto e dei mezzi di prova offerti, il giudice
è tenuto a interpellare le parti e può assumere prove di propria iniziativa
(sentenza del Tribunale federale inc.4A_522/2008 del 3 settembre 2009, consid.
3.1 con riferimenti). La massima inquisitoria sociale non esonera le parti dal
loro obbligo di collaborare alla determinazione della fattispecie rilevante
(DTF 130 III 102 consid. 2.2, 125 III 231, consid. 4a), né obbliga il giudice a
istruire d'ufficio la causa se una parte rinuncia a spiegare la sua posizione
(sentenza del Tribunale federale in.4A_484/2011 del 2 novembre 2011, consid.
2.2; Tappy, op. cit. n. 23 ad art.
247 CPC). La massima inquisitoria sociale mira, infatti, a favorire una
procedura accessibile anche ai laici, non a supplire alle carenze di una parte
negligente rispettivamente preclusa (sentenza del Tribunale federale inc.
4C.255/2006 del 2 ottobre 2006, consid. 4.2; II CCA, sentenza inc. 12.2015.18
del 12 giugno 2015, consid. 6.1). Nel caso concreto va rilevato che il
lavoratore non ha chiesto l’assunzione quale teste del suo medico curante. Egli
era tuttavia rappresentato da un legale, sicché non competeva al giudice
dubitare sull’agire processuale dell’attore o renderlo attento su eventuali
negligenze in materia. Anche al riguardo il gravame è di conseguenza respinto.
5.4 Secondo l’attore, inoltre, il
Pretore avrebbe sbagliato laddove confonde, a suo dire, la nozione d’inabilità
al lavoro con quella di malattia (appello, pag. 7 in fondo). Egli si dilunga,
poi, nell’affermare nuovamente che i certificati medici sarebbero tutti
convergenti nel definire l’esistenza di un’incapacità al lavoro (memoriale,
pag. 7 seg.). Da un lato, quindi, l’appellante non sostanzia la sua censura, in
chiaro spregio dei dettami di motivazione posti dagli art. 310 e 311 cpv. 1
CPC; dall’altro, egli ribadisce quanto già illustrato, che non può essere
condiviso per i motivi già esposti sopra, ai quali si rinvia. L’attore
sostiene, inoltre, che in presenza di un’inabilità lavorativa il primo giudice
avrebbe erroneamente reputato che l’esenzione dall’impiego gli permetteva di recuperare
le vacanze arretrate e le eventuali ore straordinarie. Egli rileva che lo scopo
delle vacanze sarebbe quello di potersi riposare, mentre in presenza di una
tale incapacità ciò non può essere il caso (appello, pag. 8 seg.). Sennonché, dopo
aver criticato il primo giudice, come detto, per aver a suo dire confuso il
concetto d’inabilità lavorativa con quello di malattia, l’attore medesimo
afferma che i motivi psichici propri della malattia non gli avrebbero permesso
il recupero necessario. Egli sottolinea, al riguardo, che ciò sarebbe
confermato anche dal referto del dr. __________ __________, laddove conclude
che è controindicato, per motivi medico-psichiatrici e per l’accresciuto
rischio di ricadute, il ritorno sul vecchio posto di lavoro durante i due mesi
di disdetta (memoriale, pag. 9-11). L’appellante misconosce, tuttavia, che il
dr. __________ __________, pur qualificando come controindicato il ritorno sul
vecchio posto di impiego, ha a chiare lettere affermato “esigibile, come
peraltro discusso in dettaglio con l’interessato (e da lui accettato) la
ripresa completa di un’attività lavorativa come quella precedentemente svolta a
partire dal 1° luglio 2012 ma presso un nuovo datore di lavoro” (doc. H). Di
conseguenza, non si intravvede il motivo per cui il lavoratore, pronto a un
nuovo impiego, non fosse invece nella condizione di poter godere del riposo
conseguente all’esenzione dall’impiego durante il termine di disdetta e,
pertanto, il motivo per cui non siano state compensate in tal modo le vacanze
arretrate e le eventuali ore straordinarie. In definitiva, anche su questo
punto l’appello è respinto nella misura in cui è ricevibile.
6. Nella denegata ipotesi che
il lavoratore (inabile al lavoro) fosse nella condizione di poter godere delle
vacanze arretrate, l’attore rileva che il primo giudice non poteva in ogni caso
ammettere che gli asseriti 32.67 giorni di vacanza potessero essere compensati
integralmente su un periodo di disdetta di due mesi. Secondo l’appellante,
infatti, occorre tener conto del tempo da egli dedicato alle visite mediche
nonché alla ricerca di un nuovo impiego (memoriale, pag. 11 seg.). Il Pretore
ha spiegato che l’attore non ha allegato alcunché al riguardo, a dimostrazione
che non necessitava di quel tempo (decisione querelata, pag. 3 in alto).
Effettivamente, sebbene il lavoratore già conoscesse la posizione della datrice
di lavoro su questo aspetto (cfr. doc. L), nella petizione non ha accennato
alcunché, limitandosi a ribadire la sua inabilità lavorativa durante il periodo
in questione. Così anche nella replica, a fronte delle argomentazioni indicate
dalla convenuta a pag. 6 in mezzo delle proprie osservazioni. Secondo
l’appellante, tuttavia, il diritto al tempo necessario per cercare un altro
lavoro, codificato all’art. 329 cpv. 3 CO, dev’essere riconosciuto ex lege,
indipendentemente da una richiesta in tal senso da parte del lavoratore. La
censura non può essere seguita, già per il motivo che tale garanzia presuppone
la volontà del lavoratore di impiegarsi altrove, mentre l’attore non ha, per
sua stessa ammissione (dato che afferma di non essere in misura di procedere a
una simile ricerca; al riguardo vedi segnatamente appello, pag. 12 in mezzo),
provveduto in tal senso. Quanto alle asserite visite mediche, l’appellante non
dimostra minimamente tale asserto. Su questo punto il lavoratore sottolinea,
poi, che la disdetta è stata data dalla datrice di lavoro, senza tuttavia
trarre conclusioni dal proprio asserto. L’attore si sofferma, infine, sulla
quantificazione dei giorni di vacanza (memoriale, pag. 13 seg.). Tuttavia,
siccome l’attore medesimo reputa che il primo giudice non poteva ammettere la
compensazione degli asseriti 32.67 giorni di vacanza, adducendo come unica
motivazione il fatto che necessitava di tempo per visite mediche e la ricerca
di un nuovo impiego, alla luce di quanto suesposto non vi è motivo di
approfondire tale aspetto. In definitiva, anche su questo punto l’appello è
respinto nella misura in cui è ricevibile.
7. L’appellante critica,
inoltre, il Pretore laddove ha respinto la sua richiesta di restituzione delle
trattenute LPP per i mesi di luglio e agosto 2012 (memoriale, pag. 15). Il
primo giudice ha spiegato che l’art. 336c cpv. 2 CO ha quale logica sottostante
la protezione del lavoratore licenziato che, a causa della sua malattia, non è
in grado d’impiegarsi con successo presso un altro datore di lavoro. Egli ha
rilevato che nella fattispecie vale esattamente il contrario, dato che lo stato
di malattia si sarebbe attivato unicamente se il lavoratore avesse dovuto
continuare a lavorare presso la controparte. Di conseguenza, il Pretore ha concluso
che non poteva essere posto a carico della datrice di lavoro l’onere di
finanziare quel periodo d’inattività lavorativa non dovuta a malattia quale
motivo d’impossibilità a reimpiegarsi altrove (decisione impugnata, pag. 2 in
mezzo). Secondo l’attore tale motivazione sarebbe incomprensibile, in
violazione del suo diritto di essere sentito. Egli si domanda, in particolare,
in che misura il disposto menzionato sopra sia pertinente con la sua richiesta
(memoriale, pag. 16 in basso e 17 in alto). Al contrario, va rilevato che le
ragioni illustrate dal primo giudice sono senz’altro intelligibili. In altre
parole, il Pretore ha reputato che il lavoratore non avesse apportato la prova
della sua inabilità durante i mesi di luglio e agosto 2012 (argomentazione che
come indicato sopra è confermata in appello), sicché il riferimento all’art.
336c cpv. 2 CO è pertinente per spiegare che trattasi del periodo di disdetta, al
quale non si applica la normativa che impedisce le trattenute LPP. Va rilevato,
altresì, che con la petizione il lavoratore ha rinviato al regolamento LPP
della datrice di lavoro, come fondamento della sua domanda di restituzione
delle trattenute in questione, asserendo che durante il periodo in questione si
trovava in uno stato di inabilità lavorativa. Dai passaggi del regolamento che
egli ha trascritto nel proprio memoriale risulta che la rinuncia alla
trattenuta dipende, tra le altre cose, dal fatto che la persona assicurata sia
“inabile a esercitare la sua professione o un’altra attività lucrativa conforme
alla sua posizione sociale, alle sue conoscenze e alle sue capacità”
(petizione, pag. 5 in mezzo). In appello il lavoratore ha poi ribadito di essere
stato inabile al lavoro durante il periodo controverso (memoriale, pag. 16 in
mezzo). Si ribadisce, quindi, che la sua tesi dev’essere disattesa, dato che
come evidenziato la motivazione pretorile sulla mancata prova dell’inabilità
lavorativa dev’essere confermata. Su questo punto l’appello è quindi una volta
di nuovo respinto nella misura in cui è ricevibile.
8. Secondo l’appellante il
primo giudice annichilirebbe, altresì, “il fondamentale obbligo di solidarietà
del datore di lavoro che il legislatore ha previsto in favore del lavoratore”.
Egli evidenzia l’esistenza di una normativa specifica al diritto del lavoro in
deroga a quella della parte generale del CO, e meglio gli art. 324a e 336c CO
da un lato e gli art. 82 e 119 CO dall’altro (memoriale, pag. 15 seg.). Egli
non trae tuttavia conclusioni dal proprio asserto, sicché su questo punto il
gravame è inammissibile.
9. A dire del lavoratore,
inoltre, la datrice di lavoro non avrebbe nemmeno versato a __________ i
contributi LPP trattenuti. Al riguardo egli critica il Pretore per non avergli
permesso di dimostrare tale circostanza, nel senso che non avrebbe ammesso la
richiesta di edizione del suo dossier LPP, da egli avanzata “anche al fine di
determinare l’effettiva liberazione del premio LPP” (memoriale, pag. 17 in
mezzo). Non si comprende, tuttavia, come la circostanza asserita dall’attore
possa comportare la dimostrazione che le trattenute non erano dovute. Per il
resto, l’eventuale agire errato della datrice di lavoro, nel senso di non aver
riversato a __________ tali contributi, e le relative pretese del lavoratore
affinché ciò sia invece eseguito esulano dal presente giudizio e devono essere,
se del caso, fatte valere in altra sede.
10. L’attore conclude affermando
che il Pretore avrebbe ammesso la rivendicazione per il lavoro straordinario e,
parallelamente, annientato illecitamente il suo diritto alla prova, respingendo
le domande di assunzione dei testimoni intese a stabilire i tempi di lavoro
(appello, pag. 17). La censura non può essere condivisa. Infatti, il primo
giudice non ha reputato tale pretesa come fondata per i motivi da egli espressi
ai considerandi precedenti del giudizio querelato (cfr. pag. 3 ultimo paragrafo).
Di conseguenza, le censure illustrate dall’appellante da pag. 17 a pag. 19 del
gravame sono irricevibili (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC), poiché con le stesse
egli non si confronta, una volta di nuovo, con il giudizio pretorile.
11. In definitiva, l’appello è
respinto nella misura in cui è ricevibile. Il valore di causa è pari a fr. 19'891.95
(fr. 18'899.25 + fr. 992.70), determinante anche ai fini di un eventuale
ricorso in materia civile al Tribunale federale. In applicazione dell’art. 114
lett. c CPC non sono di conseguenza prelevate spese processuali. Nemmeno sono
assegnate ripetibili alla controparte, che non ha presentato la risposta
all’appello.
Per i quali motivi,
decide: 1. L’appello 18 settembre 2013 di AP
1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
2.
Non sono addossate spese
processuali. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale
unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).