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Decisione

12.2015.58

Disdetta per mora - espulsione - appello (irricevibile)

13 maggio 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

12.2015.58

Lugano

13 maggio 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente della seconda Camera civile del

Tribunale d'appello

quale

giudice unico (art. 48b lett. b LOG)

sedente

per statuire nella causa inc. n. SO.2015.230 (procedura

sommaria di tutela dei casi manifesti) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con separate istanze 2 marzo 2015 da

AO

1

contro

AP

1

chiedenti l’espulsione

del convenuto da due appartamenti siti nel medesimo immobile a __________,

entrambi in uso quali abitazione familiare, nonché la contestuale condanna al

pagamento delle pigioni scadute, con protesta di spese e ripetibili;

domanda alla quale si è opposto il convenuto in occasione dell'udienza del 2

aprile 2015 e che il Pretore ha accolto con decisione 13 aprile 2015;

appellante il convenuto,

che con atto datato 21 aprile 2015 (inviato il giorno successivo) contesta la

decisione, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che a partire dal 15 giugno 2009 l’RA 1 ha concesso in locazione a AP 1

l'abitazione di 3,5 locali (appartamento n. 3.3 situato al 3° piano blocco 1

dello stabile denominato Complesso Cervo 2) a Bellinzona al canone di locazione

mensile di fr. 1'380.-, comprensivo dell'acconto spese accessorie (doc. A);

che a partire dal 1° novembre 2013 le parti summenzionate hanno stipulato un ulteriore

contratto di locazione avente quale oggetto un secondo appartamento dello

stesso immobile e meglio l'abitazione di 1,5 locali (appartamento n. 4.1

situato al 4° piano blocco 1) al canone di locazione mensile di fr. 880.-, comprensivo

dell'acconto spese accessorie (doc. A1);

che l'11 dicembre 2014 la locatrice ha diffidato il conduttore a voler versare

entro trenta giorni i canoni di locazione scaduti, (equivalenti a 5 mensilità

per totali fr. 7'000.- per il primo oggetto, rispettivamente otto mensilità per

totali fr. 7'040.- per il secondo), con la comminatoria di disdetta immediata

in caso di mancato pagamento (doc. E e E1); identiche comunicazioni sono state

notificate con scritti separati anche alla moglie del conduttore M (doc. I e I1);

che il 22 gennaio 2015, constatato il mancato pagamento, la locatrice ha

notificato al conduttore la disdetta dei summenzionati contratti con modulo

ufficiale, per la scadenza del 28 febbraio 2015 (doc. C, D, C1 e D1); identiche

comunicazioni con modulo ufficiale separato sono state notificate anche alla

moglie del conduttore (doc. G, H, G1 e H1);

che le disdette non sono state contestate dinanzi al competente Ufficio di

conciliazione (atto II);

che la riconsegna degli enti locati non essendo intervenuta il giorno

prestabilito (doc. B e B1) la locatrice ha inoltrato alla competente Pretura due

distinte ma identiche domande di espulsione immediata secondo la procedura di tutela

dei casi manifesti (art. 257 CPC), chiedendo nel contempo la condanna del

conduttore al pagamento del saldo scoperto a titolo di pigione e acconto per

spese accessorie (ammontante al momento della disdetta a fr. 8'400.- per l'uno

e a fr. 8'800.- per l'altro), nonché il pagamento delle rispettive pigioni maturate

fino al giorno dell'effettiva espulsione;

che all’udienza del 2 aprile 2015, l’istante ha confermato entrambe le domande

di espulsione, mentre il convenuto ha addotto una serie di inadempienze

contrattuali della locatrice che a suo parere avrebbero giustificato il mancato

pagamento delle pigioni;

che con decisione 13 aprile 2015, statuendo con un unico giudizio su entrambe

le istanze, il Pretore ha accertato che il caso e la situazione giuridica risultavano

chiari, vista la mora nel pagamento delle pigioni e la mancata contestazione della

disdetta e pertanto, alla luce della mancata riconsegna dei due enti locati

entro il termine impartito con la diffida, ha accolto entrambe le domande di

espulsione, ordinando al conduttore di mettere immediatamente a libera

disposizione dell’istante entrambi gli appartamenti, disponendone l’esecuzione

effettiva con le comminatorie di rito e condannando nel contempo il convenuto

al pagamento dei canoni di locazione ancora scoperti per complessivi fr.

17'200.-, ponendo a carico del convenuto la tassa di giustizia e le spese di

complessivi fr. 150.-;

che alla procedura in rassegna, nella quale

è stato convenuto il conduttore (inc. n. SO.2015.230), se ne è affiancata una

parallela avviata dalla locatrice con istanze di medesima data, con identico

contenuto e una corrispondente domanda di causa, chiedente pure la condanna

della moglie del conduttore (inc. n. SO.2015.229); i due procedimenti sono

stati congiunti in prima sede in occasione dell'udienza del 2 aprile 2015 (atto

II), ma sono infine stati oggetto di separate decisioni pretorili di data 13

aprile 2015;

che con scritto 22 aprile 2015 il conduttore (indicando quale mittente: AP 1

& famiglia) contesta con un unico scritto entrambi i summenzionati giudizi

pretorili: formulata in entrata la "richiesta di effetto sospensivo",

l'appellante prefigura un peggioramento della già precaria situazione familiare

a seguito dello sfratto ordinato dal Pretore, elenca una serie di pretese

inadempienze contrattuali della locatrice che avrebbe risposto alle rimostranze

del conduttore con un "tentativo di sfratto in malafede",

accenna ai problemi di salute invalidanti di cui soffre e invoca infine l'esigenza

di poter continuare a disporre dell'abitazione per lo svolgimento di una non

meglio specificata attività professionale recentemente avviata;

che il presente giudizio statuisce unicamente in merito alla censura del conduttore

avverso alla decisione pretorile che lo ha visto personalmente condannato (inc.

n. SO.2015.230), mentre la censura proposta nel medesimo atto di appello in

rappresentanza della moglie convenuta in un altro procedimento (inc. n.

SO.2015.229) è oggetto di decisione separata di data odierna di questa Camera

(inc. 12.2015.59);

che l'appello non è stato intimato alla controparte e la procedura non pone

questioni di principio e può pertanto essere decisa dalla Camera nella

composizione di un giudice unico in applicazione dell'art. 48b lett. b cfr. 3

LOG;

che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi

manifesti e il cui valore è di almeno fr. 17'200.-, come accertato dal Pretore,

è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);

che la censura dell'appellante,

dovendosi comunque interpretare malgrado la sua formulazione lacunosa e incerta

quale richiesta di annullamento del giudizio pretorile, risulta irricevibile oltre

che destituita di buon fondamento;

che infatti, in relazione alla validità della disdetta straordinaria, l'appellante

non contesta né la mora nel pagamento delle pigioni, né la diffida di pagamento

ricevuta, limitandosi ad invocare generiche scusanti e circostanze irrilevanti

ai fini del giudizio, peraltro in parte proposte per la prima volta e senza

neppure argomentare in maniera adeguata;

che l’appello deve pertanto essere dichiarato irricevibile per carenza di

motivazione, già per il fatto che non si confronta con il giudizio pretorile

impugnato (art. 311 CPC);

che il valore litigioso, importo determinante anche ai fini di un eventuale

ricorso al Tribunale federale, ammonta a complessivi fr. 46'320.- pari alla

somma tra il valore ritenuto dal primo giudice per le pigioni arretrate al

momento dell'inoltro delle istanze (fr. 17'200.-) e il canone di locazione (fr.

29'120.-) ulteriormente dovuto fino al termine ordinario di disdetta (DTF 119

Considerandi

II 147 consid. 1) contrattualmente previsto per il 31 ottobre 2015 (doc. A1),

rispettivamente per il 30 giugno 2016 (doc. A);

che all'appellante sono accollate spese processuali di fr. 100.-, già

anticipate, fissate in conformità dei parametri previsti dalla legge sulla

tariffa giudiziaria per una procedura sommaria (art. 7, 9 e 13 LTG nella versione

in vigore dal 10 febbraio 2015), mentre non si assegnano ripetibili alla

controparte alla quale l'appello non è stato notificato;

Dispositivo

Per questi motivi

richiamati la LTG e il

Regolamento per la fissazione delle ripetibili,

decide:

1. L’appello 22 aprile 2015 di

AP 1 è irricevibile e la decisione 13 aprile 2015 del

Pretore del Distretto di Bellinzona (inc. SO.2015.230) è confermata.

2. Le spese processuali della

procedura d’appello di complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente

avv.

Damiano Bozzini

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).