12.2015.60
Contratto locazione (premesse e rescissione immediata) - legittimazione passiva - interrogatorio formale di una parte (membro del CdA) - danno, rimborso investimenti e spese effettuati dal conduttore
7 novembre 2016Italiano26 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.60
Lugano
7 novembre 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa inc. n. DI.2006.1350
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza del 24
ottobre 2006 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1
AP 2
rappr.
daRA 1
con cui l’istante ha
chiesto la condanna delle controparti al pagamento di fr. 174’253.80 oltre
interessi a titolo di risarcimento per i danni subiti a seguito della
rescissione immediata del contratto di locazione venuto in essere tra le parti,
pretese contestate dai
convenuti che hanno postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con
sentenza del 6 marzo 2015 ha parzialmente accolto condannando i convenuti al
pagamento di complessivi fr. 26'491.- oltre interessi,
appellanti i
convenuti con atto di appello del 22 aprile 2015 con cui chiedono la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la
petizione, in subordine di accogliere la stessa limitatamente all’importo di
fr. 595.35, protestate tasse, spese e ripetibili,
mentre l’istante con
risposta del 29 maggio 2015 postula la reiezione del gravame pure con protesta
di tasse spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Verso la fine del 2004 R__________
P__________, presidente della AO 1, ha avviato dei contatti con AP 1,
proprietario dell’Albergo G__________ di __________, aventi per oggetto la
locazione di detto albergo, rispettivamente della zona adibita a grotto, denominata
“__________”, situata nello stesso. Nell’ambito di queste trattative AO 1 ha allestito e presentato alla controparte un progetto denominato “Kurzkonzept
Qi-Lounge” con oggetto la gestione di una lounge - bar di lusso all’interno
dell’Hotel G__________ (doc. C).
Con scritto 7
febbraio 2005 R__________ Probst si è rivolto quindi personalmente a AP 1 e gli
ha trasmesso un’offerta, denominata “Kurzkonzept G__________”, per
gestire l’intero Hotel G__________ (doc. 1 e doc. D).
In data 3 giugno
2005 Gastroconsult SA ha inviato alla Brooklands AO 1 “a nome e per conto
della AP 2”, società gerente di detto albergo, “rispettivamente del
signor AP 1”, una bozza del contratto di locazione relativo all’intero Albergo
G__________ con allegato un preventivo dei costi d’esercizio relativo all’anno
2005, questo al fine di consentire “una sommaria valutazione economica per
questa struttura alberghiera” (doc. F).
Con scritto di data
23 giugno 2005 R__________ P__________, K__________ H__________ e S__________ S__________
P__________ hanno inviato a AP 1 le loro osservazioni in merito alla bozza del
contratto di locazione (doc. G).
Nel corso del mese di
giugno dello stesso anno AO 1 si è insediata nella zona denominata “__________”
e ha iniziato ad allestire e arredare la Qi-Lounge, che è stata inaugurata il 1° luglio 2005.
La sera del 15
luglio 2005 la polizia è intervenuta a seguito delle lamentele di alcuni vicini
disturbati dalla musica proveniente dalla “lounge”. Ne sono seguiti dei
contatti tra le parti, che non hanno permesso di trovare un accomodamento sull’organizzazione
delle serate.
Il 19 luglio 2005 AO
1, per il tramite del suo legale, ha diffidato AP 1 e la società AP 2 dal voler
impedire il regolare svolgimento dell’attività legata alla gestione della “lounge”
presso l’Albergo G__________ e ha preteso dalla stessa la messa a diposizione
del locale per poter svolgere la serata prevista per il 21 luglio 2005. L’istante
non ha però più potuto accedere a quegli spazi se non per asportare quanto di
sua proprietà.
B. Previo
tentativo di conciliazione (v. plico doc. UC), in data 24 ottobre 2006 AO 1 ha
inoltrato un’istanza alla Pretura di Lugano, sezione 4, con
cui ha chiesto la condanna delle controparti al pagamento di complessivi fr.
174'253.80 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al 5% dal 17 luglio
2006. In sintesi, essa ha sostenuto di avere concluso con le controparti un
contratto di locazione orale avente per oggetto il grottino dell’Hotel G__________
da adibirsi a ”lounge” di lusso, in attesa di prendere in locazione l’intero
albergo. AO 1 avrebbe quindi fatto degli investimenti per allestire la Qi-Lounge
inaugurata il 1° luglio 2005. In data
18 luglio 2005 AP 1 avrebbe però comunicato alla controparte che non le sarebbe
più stato consentito l’accesso ai locali della lounge con effetto immediato. AO
1 ha quindi diffidato le controparti a rendere disponibile il locale per
organizzare la serata del 21 luglio successivo, ciò che non è però stato fatto.
Con l’istanza in rassegna AO 1 ha quindi chiesto la riparazione dei danni
connessi al mancato adempimento, più precisamente essa ha postulato il rimborso
delle spese e dei costi sopportati in vista dello svolgimento dell’attività e
la restituzione della pigione versata anticipatamente per il mese di luglio
2005.
All’udienza di
discussione, tenutasi il 15 gennaio 2007, le parti convenute, che avevano
prodotto un memoriale scritto, si sono integralmente opposte alle pretese e
hanno chiesto la reiezione dell’istanza. Preliminarmente esse hanno chiesto che
l’istanza nei confronti di AP 1 fosse dichiarata irricevibile per mancata
designazione del suo domicilio, in subordine per carenza di legittimazione
passiva. Per il resto, in sintesi, esse hanno negato che le parti si fossero
accordate in merito a specifici termini di locazione e che tra le stesse fosse
venuto in essere un contratto di locazione per il grottino. La presenza nei
locali sarebbe stata tollerata in vista di accordi più ampi inerenti all’intero
albergo, accordi che non sono però stati conclusi a causa dell’intervento della
polizia in data 15 luglio 2005 e del rifiuto dell’istante di sottoscrivere il
contratto alle condizioni proposte. A detta dei convenuti ogni investimento
eseguito nel grottino sarebbe stato fatto a rischio dell’istante e pertanto non
sussisteva una violazione contrattuale che avrebbe dato diritto a un
risarcimento. Essi hanno sostenuto inoltre che le spese di cui l’istante chiedeva
il rimborso non sarebbero neppure state debitamente comprovate.
In replica e
duplica le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni.
Esperita l’istruttoria, le parti
hanno rinunciato al dibattimento finale producendo dei memoriali scritti nei
quali si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
C. Con sentenza del 6 marzo
2015 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, condannando i
convenuti in solido al pagamento di complessivi fr. 26'491.- oltre interessi.
D. Con atto di
appello del 22 aprile 2015 i convenuti chiedono la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza, in subordine di
accoglierla limitatamente all’importo di fr. 595.35, protestando tasse, spese e
ripetibili. Con risposta del 29 maggio 2015 l’istante postula la reiezione del
gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
e considerato,
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto
che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la
stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale
previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile
ticinese (CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che,
avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella
data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2. Per quanto ancora dibattuto
in appello, nella propria sentenza il Pretore ha preliminarmente analizzato la
questione della legittimazione passiva di AP 1, giungendo alla conclusione che
la stessa fosse data. In particolare egli ha ritenuto che questi avesse agito per
conto proprio, quale proprietario dell’Albergo G__________, e non in veste di
rappresentante della società AP 2.
In seguito il primo giudice ha
affrontato la problematica della locazione. Egli ha ritenuto che
dall’istruttoria emergesse che nel corso dei mesi di maggio e giugno 2005 tra
le parti era “venuto in essere un contratto di locazione in forma orale
avente quale oggetto il grottino dell’Hotel G__________ da adibirsi a Qi-Lounge,
dietro pagamento di una pigione mensile di fr. 2'000.-- oltre spese accessorie
e per una durata di almeno 2 mesi” (cfr. sentenza, pag. 5). In seguito il
magistrato ha accertato il diritto dell’istante a richiedere il risarcimento
del danno derivante dalla mancata messa a disposizione dei locali da un giorno
all’altro in base agli art. 107 segg. CO. Il Pretore ha quindi ammesso parzialmente
le pretese di AO 1 in ragione di complessivi fr. 26'491.- oltre interessi; per
Fatti
i dettagli delle singole poste si dirà, per quanto necessario, in seguito.
3. Con l’appello AP 1 e AP 2 contestano
l’accertamento dei fatti effettuato dal Pretore e negano che tra le parti in
causa sia venuto in essere un contratto di locazione. Al riguardo gli
appellanti mettono in dubbio l’attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dai
signori P__________. Essi affermano che l’utilizzo del grottino si fondava su
un rapporto informale secondo cui l’istante poteva utilizzare tale spazio nella
prospettiva della stipulazione di un accordo di locazione che avrebbe avuto per
oggetto l’intero albergo, ciò che non è però avvenuto. Essi pongono inoltre
l’accento sul fatto che, stando a quanto concordato, tutte le spese sostenute
Considerandi
per l’allestimento del grottino dovevano essere prese a carico dalla controparte,
che si era assunta il rischio imprenditoriale. Gli appellanti entrano poi nel
merito delle singole poste di danno ammesse dal Pretore e le censurano.
Da ultimo essi contestano la
legittimazione passiva di AP 1 il quale, a loro dire, non avrebbe avuto concretamente
la possibilità di locare i locali, in quanto la gestione dell’hotel albergo era
affidata alla società AP 2. Essi ribadiscono la tesi secondo cui egli avrebbe
agito quale rappresentante di quest’ultima.
4.
La legittimazione delle
parti, attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia una questione di
diritto che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio (sentenza del
Tribunale federale inc.4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, in RSPC 2/2009, pag. 147; DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III 82 consid. 3, 123 III 62 consid. 3, 121 III 118
consid. 3, 114 II 354 consid. 3d, 108 Ia 129 consid. 1, 108 II 216 consid. 1,
100.
II 167 consid. 3). Laddove la procedura sia retta dalla massima
Dispositivo
dispositiva, il giudice deve basare il proprio esame sui fatti allegati dalle
parti e accertati, senza andare alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio
la legittimazione di una parte, che controparte ha omesso di allegare. Ciò
significa che il giudice non può sollevare la questione della legittimazione
senza che le parti abbiano potuto esprimersi in merito, ossia senza rispettare
il principio del contraddittorio (sentenza del Tribunale federale inc.
4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, 7.3.2 e
7.4, in RSPC 2/2009, pag. 147 seg.; W. Ott, Die unbestrittene
Sachlegitimation, SJZ 78/1982 p. 17 seg., in particolare pag. 18, 22 e 23). In
conclusione, il giudice deve esaminare d’ufficio la legittimazione delle parti,
trattandosi di una questione di diritto, ma solo sulla base degli atti presenti
nell’incarto e nel rispetto del diritto delle parti di essere sentite. Incombe
invero alle parti indicare al giudice i fatti sui quali esse fondano le loro
pretese, rispettivamente le loro eccezioni.
Determinare la legittimazione
passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in
giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF
125 II 82 consid. 1a; decisione del Tribunale Federale 5C.243/2002 del 2 giugno 2003; sentenza II CCA 28 marzo 2013 inc. n. 12.2012.57). In tema di azioni
contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato
contratto, come quella qui in esame, si ritiene che la legittimazione passiva
sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale
l’attore procede (sentenze II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio
2008 inc. n. 12.2007.104, marzo 2013, inc. n. 12.2012.57).
Nel caso concreto, i convenuti
hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva di AP 1 in tutti gli
allegati da loro presentati.
Per sua parte l’istante ha fondato
la legittimazione passiva di AP 1 sul fatto che questi ha agito per conto
proprio conducendo le trattative in prima persona, in veste di proprietario
dell’albergo, e non quale rappresentante della società AP 2.
4.1. La questione della
legittimazione va pertanto trattata preliminarmente. Come rettamente rilevato
dal Pretore, l’istruttoria ha evidenziato vari elementi che portano a ritenere
che AP 1 abbia preso parte alle trattive finalizzate alla conclusione di un
contratto di locazione dell’Hotel G__________ in prima persona, nella sua veste
di proprietario della struttura (cfr. sentenza impugnata, pag. 4. seg.). Diversamente
da quanto asseriscono gli appellanti, dall’incarto non emerge che egli abbia
agito e si sia manifestato quale rappresentante della società AP 2, circostanza
che trova conferma pure nelle dichiarazioni rese dai testi e nell’interrogatorio
formale dell’amministratrice della AO 1 S__________ S__________ P__________ (cfr.
audizione testimoniale del 5 ottobre 2011 di A__________ M__________, pag. 3
seg.; interrogatorio formale del 5 ottobre 2011 di S__________ S__________ P__________,
pag. 1 seg.).
Alla luce di quanto accertato in
fase istruttoria è pertanto a giusta ragione che il primo giudice ha ammesso la
legittimazione passiva di AP 1.
5. Gli appellanti contestano
l’accertamento del Pretore in base al quale tra le parti sarebbe venuto in
essere un contratto di locazione orale avente per oggetto il grottino situato
all’interno dell’Hotel G__________. A questo proposito essi rimproverano al
primo giudice di essersi fondato in maniera decisiva sulle dichiarazioni rese
in sede di interrogatorio formale dai coniugi P__________, di cui mettono in
dubbio l’attendibilità e l’imparzialità poiché membri del Consiglio di
amministrazione della società istante.
5.1. Secondo l’art. 276 cpv. 1
CPC-TI, applicabile al procedimento di primo grado (cfr. art. 404 cpv. 1 CPC e
supra consid. 1), le dichiarazioni rese da una parte in sede di interrogatorio
formale sono valutate dal giudice secondo il proprio convincimento. Esse
rappresentano degli indizi che devono essere confermati da altri indizi
convergenti per costituire valida prova di un fatto (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 276, nota 764); ciò
nondimeno se l'unica prova agli atti è da ricondurre all'interrogatorio formale
della parte e se quanto emerge dal medesimo ha un tale grado di convincimento
logico da prevalere largamente sulla possibilità del contrario (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 90, m. 13), il giudice non può distanziarsene con argomentazioni che non trovano nessun riscontro
negli atti processuali.
Nel nuovo ordinamento
processionale, il principio del libero apprezzamento delle prove da parte del
giudice è stato codificato dall’art. 157 CPC, norma che trova applicazione
anche nel caso d’interrogatorio e deposizione delle parti ai sensi degli art.
191 e 192 CPC (Cocchi/Trezzini/
Bernasconi, CPC, pag. 896 seg.). Giusta l’art. 159 CPC nella procedura
probatoria gli organi di una persona giuridica parte al procedimento sono
assimilati alla parte stessa e come tali vanno trattati (Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, pag. 767
seg.), ciò che peraltro già avveniva anche sotto l’egida del CPC-TI (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 228
nota 5 e segg.).
5.2. Nel caso concreto vero è che
i coniugi S__________ S__________ P__________ e R__________ P__________ sono
rispettivamente membro e presidente della società AO 1 ma, come illustrato
sopra, tale circostanza da sola non è però sufficiente per sminuire la forza
probatoria delle loro dichiarazioni, che vanno valutate alla luce delle altre risultanze
istruttorie. Nello specifico quanto riferito dagli stessi trova per l’appunto
riscontro negli accertamenti istruttori.
In particolare, quanto dichiarato
dai due amministratori in relazione alla conclusione di un contratto di
locazione in forma orale per il grottino per cui era stata pattuita una pigione
di fr. 2’000.- al mese (cfr. interrogatori formali di S__________ S__________ P__________
del 5 ottobre 2011 e di R__________ P__________ del 24 novembre 2011, qui dati
per trascritti), trova riscontro nelle affermazioni del teste A__________ M__________,
direttore dell’Hotel G__________, il quale a sua volta ha espressamente riferito
delle discussioni intercorse tra le parti come pure del fatto che era stato
trovato un accordo in merito alla locazione e alla pigione del grottino. Il
teste si è così espresso (v. audizione testimoniale cit. del 27 agosto 2009,
pag. 3 seg):
(…) Nel corso dell’inverno
2005 il proprietario
dell’albergo G__________, il signor AP 1, mi ha comunicato che a partire
dall’estate del 2005 una superficie dell’albergo sarebbe stata adibita a
Qi-lounge e sarebbe stata poi gestita dalla (...). Successivamente e meglio
all’inizio di aprile del 2005 il signor AP 1 mi ha detto che il signor P__________ avrebbe iniziato a gestire una parte dell’albergo. (…) Successivamente ho
partecipato a due incontri avvenuti fra il signor P__________ e il signor AP 1. In occasione di questi incontri il signor P__________ e il signor AP 1 hanno
discusso di 3 punti in particolare. Dapprima vi era in discussione il contratto
di locazione relativo all’albergo, la questione dell’inventario e da ultimo un
altro contratto relativo al Qi-lounge limitato a 2 mesi e meglio ai mesi di
luglio e agosto. (…) Posso confermare che AP 1 e P__________ hanno pure
discusso dell’affitto relativo al Qi-lounge nel mese di giugno del 2005. P__________
aveva fretta di disporre della superficie ed adibirla a Qi-lounge. Ricordo che AP
1 disse a P__________ di pagare la pigione di fr. 2'000.-- al mese e che Probst
rispose che l’avrebbe pagata. In questo contesto devo dire che già in aprile
del 2005 AP 1 mi aveva detto che P__________ avrebbe fatto un test per un periodo
di due mesi e avrebbe provato a gestire una lounge nell’albergo G__________ per
soli due mesi. Ribadisco che questo mi è stato riferito dal signor AP 1.(…). Dopo l’apertura il signor AP 1 si è ancora più volte lamentato con me a ragione
del mancato pagamento della pigione da parte di P__________. Mi ha detto “vedi
lui guadagna soldi ma non mi paga la pigione (…)”.
Dichiarazioni queste che sostanzialmente
confermano quanto riferito dagli amministratori della AO 1 e che suffragano la
tesi attorea della venuta in essere di un contratto di locazione in forma orale
relativo al grottino.
5.3. Per parte loro gli
appellanti rimproverano al Pretore di non aver considerato nella sua interezza
la testimonianza di A__________ M__________ e negano che questi abbia
confermato la venuta in essere di un accordo. A sostegno della loro tesi essi
menzionano la dichiarazione del teste secondo cui “in definitiva tra P__________
e AP 1 non è intervenuto un accordo”. La lettura di questa frase nel suo
contesto permette però di capire che il mancato accordo di cui riferisce il
teste concerne la locazione dell’intera struttura alberghiera. Proseguendo
nell’audizione A__________ M__________ ha infatti precisato che il disaccordo
verteva sull’ammontare della pigione per l’albergo, sull’inventario e sulla
garanzia per il valore dell’inventario (cfr. audizione testimoniale cit., pag.
3 in fine). Allo stesso modo quanto riferito dal teste in relazione alla
mancata sottoscrizione di un contratto di gestione non suffraga la tesi appellatoria,
in quanto tale dichiarazione si riferisce con ogni evidenza unicamente alla
mancata conclusione di un accordo scritto, circostanza non contestata dalle
parti.
Di contro la tesi attorea è
avvalorata anche dal pagamento della pigione risultante dal doc. S e in
definitiva pure da quanto dichiarato dal AP 1 in sede di interrogatorio
formale. Questi ha infatti ammesso di aver concesso alla controparte l’utilizzo
del grottino per i mesi di luglio e agosto 2005, pur sottolineando il carattere
temporaneo dell’autorizzazione (cfr. interrogatorio formale di AP 1 del 15
novembre 2010). A titolo abbondanziale vada aggiunto che gli appellanti - e in
particolare AP 1, presente in albergo in quel periodo - erano ben consapevoli
dei lavori che venivano effettuati nel grottino e non vi si sono opposti, anzi dall’incarto
risulta che AP 1 ha partecipato all’inaugurazione della “lounge” e ad
alcune serate (cfr. interrogatorio formale cit.).
5.4. Alla luce di quanto precede
non si può che constatare la convergenza delle dichiarazioni rese dai coniugi
Probst con le altre risultanze dibattimentali, circostanza che depone a favore
dell’attendibilità e veridicità di quanto da essi affermato.
Appare evidente come il
magistrato abbia valutato le prove nel loro complesso e non si sia limitato a
riprendere in maniera acritica quanto affermato dai coniugi P__________, della
cui attendibilità non vi è in concreto motivo di dubitare, per accertare l’effettiva
venuta in essere del contratto di locazione nei termini indicati più sopra.
Su questo punto la decisione di
prima sede va pertanto confermata.
6. Gli appellanti si dolgono di
essere stati ritenuti responsabili di un presunto danno patito da AO 1. Essi
sostengono, in particolare, che il fatto di aver impedito all’istante l’accesso
alla “lounge” a seguito dell’intervento della polizia per rumori molesti
non sia da intendersi quale atto illecito e affermano che l’appellata era ben
consapevole che il rischio imprenditoriale dell’operazione, come pure tutti gli
investimenti effettuati per l’allestimento del locale, erano a suo carico.
Gli appellanti affermano inoltre
che l’utilizzo del grottino era stato concesso a titolo provvisorio “unicamente
al fine di favorire le trattative in corso per la locazione dell’intera struttura
ed era condizionata alla conclusione del contratto di locazione dell’Hotel”
(cfr. atto di appello pag. 7).
6.1. E’ incontestato che dopo
alcune settimane dalla sua apertura i convenuti hanno impedito a AO 1 l’accesso
alla “lounge” e che, di riflesso, le attività ivi programmate non hanno
più avuto luogo (cfr. anche memoriale di risposta del 15 giugno 2007 pag. 4 e 5).
Più nello specifico, l’istruttoria
ha permesso di accertare che la “lounge” é stata inaugurata sabato 2
luglio 2005 ed è rimasta aperta solo tre settimane, trascorse le quali è stata
chiusa per volontà di AP 1 a seguito di gravi divergenze tra le parti sulla
gestione del locale come pure per il mancato pagamento della pigione da parte
della AO 1 (cfr. anche audizione testimoniale di A__________ M__________ cit.,
pag. 4; audizione testimoniale di S__________ C__________ del 23 aprile 2009,
pag. 2; doc. I).
Diversamente da quanto
asseriscono gli appellanti dall’istruttoria non è invece emerso che, stando a
quanto concordato, il contratto avrebbe preso fine prima della durata pattuita
qualora le trattative per la locazione dell’intero complesso alberghiero
fossero state interrotte. Per quanto attiene ai termini del contratto si rinvia
a quanto detto più sopra.
Gli appellanti pongono l’accento
sul fatto che, stando alle risultanze istruttorie, le spese dei lavori
effettuati per allestire la Qi-Lounge erano a carico dell’istante e che il
rischio imprenditoriale dell’attività ricadeva sulla stessa. Se, da un canto,
questa asserzione è esatta e trova riscontro negli atti (cfr. interrogatorio
formale di S__________ S__________ P__________ cit., pag. 2 a metà da cui
risulta che “Era chiaro a tutti che le spese di tali lavori erano a nostro
carico” e doc. C pag. 4, 18 e 21), dall’altro, essi omettono però di rilevare
che AO 1 aveva effettuato gli investimenti in parola considerando che il
contratto di locazione sarebbe durato (almeno) due mesi - e, nel contempo, che
vi era la prospettiva di trovare un accordo relativo alla locazione dell’intero
albergo - mentre che in concreto l’utilizzo dei locali le è stato permesso solo
per circa tre settimane. Con ogni evidenza quest’ultima circostanza non può
essere fatta rientrare nei precitati rischi imprenditoriali, come invece sostengono
gli appellanti.
Ciò detto, alla luce di quanto
precede, il diritto dell’istante di chiedere ai convenuti il risarcimento del
danno derivante dalla mancata messa a disposizione dei locali da un giorno all’altro
deve essere ammesso. Anche su questo punto la sentenza pretorile merita
pertanto tutela e va confermata.
7. Gli appellanti criticano quindi
l’ammontare del risarcimento fissato dal Pretore e contestano le singole poste
di danno ammesse dallo stesso.
7.1. In relazione ai costi per il
materiale elettrico, essi contestano che la pretesa fatta valere si riferisca
a materiale acquistato e utilizzato per i lavori della “lounge” e
sollevano dubbi sull’importo richiesto.
Al riguardo si rileva che la
natura degli interventi effettuati come pure l’ammontare degli importi ammessi
dal Pretore trovano riscontro nelle risultanze istruttorie, in particolare
nelle dichiarazioni del teste M__________ C__________ (cfr. audizione
testimoniale del 15 giugno 2009), la cui imparzialità e credibilità non è qui
contestata, e in quelle di S__________ S__________ P__________, sentita, come
visto sopra, in sede di interrogatorio formale (cfr. in relazione
all’attendibilità della stessa e alla forza probatoria delle sue affermazioni
si rinvia ai consid. 5.2 e 5.4).
Nello specifico si giustifica
però di operare una riduzione dell’importo ammesso dal Pretore in
considerazione del fatto che l’investimento ha potuto essere sfruttato per tre
settimane in luogo delle otto previste contrattualmente (cfr. anche consid. 6.1
in fine). Ne discende pertanto che l’importo andrà fissato in fr. 2'506.05
(4’009.07 : 8 x 5).
7.2. Discorso analogo può essere
fatto in relazione al rimborso dei costi sostenuti per il marketing, il
copystore e le buste. Gli esborsi ammessi dal magistrato sono infatti stati
debitamente comprovati dall’istante e paiono corretti. Nondimeno l’importo
spettante alla società andrà diminuito in considerazione del fatto che il
materiale ha comunque potuto essere utilizzato per tre settimane. In parziale
accoglimento delle censure degli appellanti l’importo spettante alla AO 1 va
pertanto ridotto a fr. 4'513.50 (7’221,65 : 8 x 5).
7.3. Anche in relazione
all’importo riconosciuto dal primo giudice a titolo di rimborso per la
creazione della pagina internet, il servizio fotografico, il reportage
pubblicitario e il grafico - tutte spese che trovano riscontro nella documentazione
agli atti - è necessario operare anche in questo caso una riduzione in
considerazione delle tre settimane di utilizzo a fronte delle otto previste
contrattualmente. La censura degli appellanti va pertanto parzialmente accolta
e l’importo spettante alla AO 1 fissato in fr. 3'850.15 (6'160.24 : 8 x 5).
7.4. Per quanto attiene alla
posta “costi personali e salari”, gli appellanti sollevano nuovamente dubbi
sull’obiettività e attendibilità delle dichiarazioni rese da S__________ S__________
P__________ e sostengono che non vi sono prove che attestino l’assunzione di
nuovo personale presso l’Hotel D__________. A detta degli stessi inoltre il
Pretore non avrebbe debitamente considerato che la “lounge” era aperta
solo alla sera e per pochi giorni a settimana e che pertanto il “personale
dirottato sul Qi-Lounge, non era dunque impiegato a tempo pieno a __________” “e
verosimilmente ha “continuato a prestare servizio anche al D__________ a __________”
(cfr. appello, pag. 11).
Preliminarmente è utile ribadire
che, come esposto in maniera approfondita più sopra (consid. 5.1 e seg.), la
deposizione di S__________ S__________ P__________ non può essere ritenuta priva
di valore solo per il fatto che essa era membro del Consiglio di
amministrazione della AO 1. In generale, il suo interrogatorio è risultato
lineare e attendibile, le sue dichiarazioni avendo trovato riscontro, ove
possibile, nelle altre risultanze istruttorie. Nello specifico, in relazione
alla questione del personale, le dichiarazioni rese dalla stessa sono state
confermate dal di lei marito, sentito anch’egli in sede di interrogatorio
formale (cfr. audizione di R__________ P__________ del 24 novembre 2011, pag. 2
in fine) e hanno trovato sostanziale riscontro anche nelle deposizioni dei
dipendenti toccati dal trasferimento e sentiti quali testi (cfr. audizioni
testimoniali di S__________ C__________ del 23 aprile 2009 pag. 2; di B__________
P__________ del 15 giugno 2009 pag. 3; di M__________ C__________ del 15 giugno
2009 pag. 1 seg.; di Nadia Van Olst del 27 agosto 2009 pag. 1).
Contrariamente a quanto asserito
dagli appellanti, il giudice di prime cure ha rettamente considerato che i
dipendenti impiegati presso la struttura di __________ vi lavoravano solo a
tempo parziale e per la rimanenza continuavano a essere attivi presso l’Hotel D__________
di __________, ragion per cui ha riconosciuto alla parte istante una quota
parte di salario pari al 60%(cfr. anche motivazione della sentenza impugnata
pag. 10). Ne discende che la censura non può essere accolta.
7.5. Priva di buon fondamento si
rivela essere pure la contestazione dell’importo riconosciuto dal magistrato di
prima sede quale rimborso parziale per la pigione del mese di luglio 2005. Al
riguardo gli appellanti negano che l’importo versato da R__________ P__________
sia da qualificare quale pigione e sostengono che lo stesso costituisce un “compenso/indennizzo
per la sistemazione del locale una volta smantellato” (cfr. appello, pag.
11).
In realtà, la circostanza che il
versamento effettuato da R__________ P__________ nel luglio 2005 fosse una
pigione risulta in maniera chiara della deposizione del teste A__________ M__________,
il quale ha dichiarato espressamente che “Gli ho detto che avrebbe dovuto
pagare almeno una pigione e una fattura relativa a un pernottamento in albergo.
Ha pagato fr. 2000.-- e il pernottamento e se ne è andato.” (cfr. audizione
cit., pag. 4).
Anche su questo punto la
decisione pretorile merita pertanto conferma.
8. Visto quanto precede l’appello deve essere
parzialmente accolto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo
e secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti.
Tenuto
conto del minor grado di soccombenza dei convenuti, la parte istante rifonderà
agli stessi fr. 4’600.- a titolo di ripetibili parziali di prima sede.
Per il
giudizio di appello si è tenuto conto di un valore di causa fr. 26'491.-.
Per i questi motivi,
richiamato l’art. 106 cpv. 1 CPC, la LTG e il Rtar
decide:
I. L’appello 22 aprile 2015
di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 6
marzo 2015 inc. DI.2006.1350 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
è così riformata:
1.
L’istanza 24 ottobre 2006
di AO 1 è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza AP 2, e AP 1, , sono condannati in solido a versare a AO 1, ,
l’importo di complessivi fr. 19'969.10 oltre interessi al 5% dal 17 luglio
2006.
2.
La tassa di giustizia di fr. 3'200.-- e le spese di fr.
300.--, già anticipate dalla parte istante, restano a suo carico nella misura
di 8/9 mentre la restante quota di 1/9 è posta a carico dei convenuti in
solido. La parte istante rifonderà inoltre ai convenuti complessivi fr. 4'600.--
a titolo di ripetibili parziali.
3.
Notificazione alle parti
per il tramite dei rispettivi patrocinatori.
II. Le
spese processuali della procedura di appello di complessivi fr. 3'000.-, già
anticipate dagli appellanti, restano a loro carico in solido in ragione di 4/5
e per 1/5 sono poste a carico dell’appellata; gli appellanti rifonderanno in
solido a quest’ultima fr. 1’300.- per ripetibili di appello ridotte.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).