12.2015.70
Mandato di avvocato, restituzione di acconti già versati, mancata prova di violazione contrattuale da parte del legale, appello infondato
10 giugno 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.70
12.2015.71
Lugano
10 giugno 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale
giudice unica (art. 48b lett. b LOG)
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2014.376 a
procedura semplificata (mandato di avvocato, restituzione di acconti) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 20 ottobre 2014 da
AP
1
contro
avv. dott. AO 1
chiedente la
restituzione degli importi di fr. 1'500.- oltre IVA e interessi al 5% dal 23
novembre 2012 e “della prima nota del primo mandato in ragione del 50% ciò è
CHF 5'448.10 e interessi del 5% dal 23 novembre 2012”, domande alle quali si è opposto il convenuto e che il Pretore ha respinto con sentenza 26
marzo 2015, negando inoltre all’attrice il beneficio del gratuito patrocinio
(incarto SE.2014.4460);
appellante l’attrice che
con atto di appello del 27 aprile 2015 (inc. 12.2015.70), assortito da una
domanda di ammissione al gratuito patrocinio in seconda sede (inc. 12.2015.71),
chiede l’annullamento della sentenza impugnata “con rinvio all’istanza
inferiore per nuovo giudizio con la richiesta della nomina di un avvocato
d’ufficio”;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che AP 1 ha conferito l’11 marzo
2010 all’avv. AO 1 mandato di rappresentarla in una vertenza di locazione
commerciale “__________” (doc. B) e ha accettato una tariffa oraria di fr.
250.- (doc. A);
che in seguito, il 22 luglio 2011,
AP 1 ha conferito mandato all’avv. AO 1 di rappresentarla anche in una vertenza
per la contestazione di spese accessorie (doc. C);
che in diverse date la cliente ha
versato all’avvocato acconti per complessivi fr. 13'828.- (doc. H);
che il legale ha rassegnato i
mandati il 5 ottobre 2011, invocando le sue difficoltà di comprensione della
cliente (doc. E);
che dopo l’invio alla ex cliente
di due note professionali intermedie (doc. F) e aver preso nota delle
osservazioni di quest’ultima, il legale ha emesso due note professionali
definitive (doc. H), una per le prestazioni relative alla vertenza
“riscaldamento” e una per quella relativa alle “spese accessorie”;
che dopo aver ottenuto il 20
agosto 2014 la necessaria autorizzazione ad agire (CM.2014.437), AP 1 ha
convenuto in causa il 20 ottobre 2014 davanti alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, l’avvocato AO 1, indicando un valore di causa di fr.
13'894.18, per ottenere la restituzione “integrale dell’acconto di CHF 1'500.-
+ IVA e interessi del 5% dal 23 novembre 2012 e della prima nota del primo
mandato in ragione del 50% ciò è CHF 5'448.10 e interessi del 5% dal 23
novembre 2012”, postulando inoltre l’ammissione al beneficio del gratuito
patrocinio;
che il convenuto si è opposto
alle domande con le osservazioni del 20 novembre 2014;
che al dibattimento del 27
gennaio 2015, dove l’attrice ha confermato le proprie domande indicando come prove
Fatti
i documenti già agli atti e una perizia giuridica sul mandato svolto e la
congruità degli addebiti e il convenuto si è opposto alla petizione, il Pretore
ha comunicato in calce al verbale che avrebbe deciso;
che con decisione 26 marzo 2015
il Pretore ha respinto la petizione (dispositivo n. 1) e la richiesta di
gratuito patrocinio (dispositivo n. 2), e ha posto la tassa di giustizia e le
spese in complessivi fr. 500.- a carico dell’attrice (dispositivo n. 3),
indicando i rimedi di diritto (dispositivo n. 4);
che con appello del 27 aprile
2015, assortito da una domanda di ammissione al gratuito patrocinio, l’attrice
chiede l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio all’istanza inferiore
per nuovo giudizio con la richiesta della nomina di un avvocato d’ufficio;
che l’appello (incarto
n. 12.2015.70) e la domanda di gratuito patrocinio (incarto n. 12.2015.71) non
sono stati notificati alla controparte;
che contro una decisione emanata
in procedura semplificata e il cui valore è di almeno fr. 10'000.- è dato il
rimedio dell’appello, da presentare entro 30 giorni;
che il Pretore, come aveva
indicato al dibattimento, ha emanato la sentenza ritenendo la procedura matura
per il giudizio, in quanto a suo avviso l’attrice non aveva fatto fronte
all’onere di allegazione che le incombeva e in presenza di note professionali
dettagliate non aveva allegato né tantomeno provato l’inadempimento
contrattuale dell’avvocato convenuto;
che secondo il primo giudice, in
particolare, il pagamento degli acconti richiesti dal legale dimostrava una
conduzione conforme del mandato, non vi era stata una disdetta intempestiva del
contratto e le contestazioni dell’attrice sul dispendio di tempo fatturato dal
legale erano del tutto generiche e sprovviste di qualsiasi supporto probatorio;
che l’appello deve essere
motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice,
per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317);
che con il proprio appello
l’attrice rimprovera al Pretore, in estrema sintesi, di aver rifiutato
l’assunzione della prova peritale sull’operato del legale senza alcuna
motivazione, di aver omesso di decidere sulla restituzione dell’acconto di fr.
1'500.- oltre IVA per il secondo mandato, di non aver considerato l’art. 12g
LLCA che vieta all’avvocato di rifiutare mandati con il gratuito patrocinio e
infine di non aver indicato nella sentenza un “rimedio giuridico di
impugnazione sull’assegnazione della tassa di giudizio, senza motivazione”;
che l’appellante medesima ha
indicato come oggetto della vertenza, nell’appello, “la violazione dei 2
contratti di mandato nonché la contestazione della parcella del primo mandato
CHF 10'896.18 e la restituzione integrale dell’acconto di CHF 1'620.00 per il
secondo mandato”;
che giusta l’art. 8 CC il
mandante che si prevale di un inadempimento contrattuale della controparte deve
portarne la prova e dimostrare che il contratto non è stato adempiuto
correttamente;
che se il mandante non manifesta
opposizione alla conduzione processuale del suo avvocato – a condizione però
che ne sia tenuto al corrente e sia debitamente informato – o addirittura
dichiara il proprio consenso alle bozze di allegato sottopostegli, il mandante
non può rovesciare sul mandatario l'onere della prova, bensì deve dimostrare
lui stesso il carente adempimento del contratto se non intende pagare
(integralmente) l'onorario (Fellmann,
Berner Kommentar, ni. 488-492 e 494 ad art. 394 CO);
che con la petizione 20 ottobre
2014 la mandante contestava un dispendio di tempo di 11 ore per la vertenza
relativa alle spese accessorie (secondo mandato), a suo dire per prestazioni
“pretestuose e volutamente amplificate”, sosteneva di aver formulato alcune
Considerandi
osservazioni sulla nota del primo mandato “in modo sommario” e rimproverava
all’avvocato una violazione contrattuale per aver rimesso il mandato non appena
saputo che la cliente chiedeva il beneficio del gratuito patrocinio, e infine formulava
diverse rimostranze generiche sul comportamento degli avvocati che assumevano
mandati per incassare acconti ma non portavano a termine l’incarico;
che per stessa ammissione
dell’attrice durante il rapporto contrattuale, durato 18 mesi, essa è stata
tenuta al corrente dell’operato del legale, che le ha chiesto regolarmente
acconti e le ha inviato note intermediarie dettagliate;
che come accertato dal Pretore
sulla base dei documenti agli atti, la mandante aveva accettato di remunerare
il legale su una base di fr. 250.- orari (doc. A), gli ha versato svariati
acconti per complessivi fr. 13'828.- (doc. H), ha ricevuto in visione le bozze
degli allegati redatti dal legale e le ha approvate (cfr. doc. D, E, 3, 15)
dopo aver espresso le proprie osservazioni;
che come rilevato dal primo
giudice la rinuncia dell’avvocato all’incarico non costituiva una violazione
contrattuale, poiché dagli atti risultava evidente la divergenza di vedute
sulla conduzione del mandato tra la cliente e il legale e il disagio
manifestato da quest’ultimo;
che l’attrice ha chiesto in prima
sede una “valutazione di un perito-giurista sul mandato svolto e la congruità
degli addebiti”, prova che il Pretore non ha ammesso ritenendola ininfluente
per il giudizio, stante l’assenza di ogni violazione contrattuale
dell’avvocato;
che in questa sede l’appellante
ritiene che il rifiuto del Pretore di assumere la perizia giudiziaria sullo
svolgimento del primo mandato, senza motivazione, sia arbitrario e leda l’art.
319b 2 CPC;
che a prescindere dall’errata
indicazione della norma legale invocata, la critica è infondata, poiché il
Pretore ha motivato succintamente il suo rifiuto di assumere la prova;
che l’appellante rimprovera poi
al primo giudice di aver omesso ogni giudizio sulla richiesta di restituzione
dell’acconto versato per il secondo mandato, senza avvedersi che il Pretore ha
deciso anche su questo punto respingendo la petizione, sicché anche questa
critica è manifestamente infondata;
che il rimprovero relativo alla
mancata violazione dell’art. 12g LLCA è anch’esso manifestamente infondato,
poiché il Pretore ha accertato non esservi stata violazione contrattuale da parte
del legale;
che a detta dell’appellante il
Pretore “sottovaluta la teoria é [sic] diametralmente opposta alla realtà” per
aver accertato l’inesistenza di una pena convenzionale in caso di rinuncia al
mandato;
che tale censura, invero di
difficile comprensione, è manifestamente infondata, poiché l’appellante
medesima ammette che la procura da lei sottoscritta non prevedeva alcuna pena
convenzionale in caso di rinuncia al mandato da parte del legale, e a nulla
giovano le considerazioni polemiche e del tutto generiche sulla protezione
della parte considerata “debole”;
che anche la critica relativa
alla mancata indicazione dei rimedi di diritto nella sentenza impugnata è
manifestamente infondata, dal momento che il dispositivo n. 4 della decisione
pretorile indica in modo chiaro i rimedi di diritto;
che in definitiva tutte le
critiche dell’appellante sono infondate e l’appello va respinto, con conferma
del giudizio pretorile;
che la Camera può di conseguenza statuire,
nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG,
senza notificare l’atto alla controparte (art. 312 cpv. 1 CPC);
che la domanda di gratuito
patrocinio presentata con l’appello (inc. n. 12.2015.71) deve essere respinta,
perché la domanda è priva di probabilità di successo, l’appello essendo
manifestamente infondato nel merito, sicché manca la condizione cumulativa
prevista dall’art. 117 lett. b CPC;
che le spese processuali
dell’appello sono a carico dell’appellante e sono calcolate in base ai criteri
stabiliti dagli art. 2, 7 e 13 LTG per un valore di fr. 13'894.18;
che per la procedura della
domanda di gratuito patrocinio in sede di appello non sono prelevate spese
processuali (art. 119 cpv. 6 CPC);
che non si attribuiscono
ripetibili al convenuto, al quale l’appello non è stato notificato;
che il valore litigioso ammonta a
fr. 13'894.18, importo indicato nella petizione;
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. L’appello 27 aprile 2015,
per quanto ricevibile, è respinto e la decisione 26 marzo 2015 è
confermata.
2. Le spese processuali di
appello, in complessivi fr. 500.-, sono a carico dell’appellante. Non si
attribuiscono ripetibili per la procedura d’appello.
3. La domanda di gratuito
patrocinio presentata in appello da AP 1 è respinta.
4. Non si prelevano spese
processuali per la domanda di gratuito patrocinio in sede di appello.
5. Notificazione:
-
- Casella
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente
Giudice Epiney-Colombo
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).