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Decisione

12.2015.70

Mandato di avvocato, restituzione di acconti già versati, mancata prova di violazione contrattuale da parte del legale, appello infondato

10 giugno 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti già agli atti e una perizia giuridica sul mandato svolto e la

congruità degli addebiti e il convenuto si è opposto alla petizione, il Pretore

ha comunicato in calce al verbale che avrebbe deciso;

che con decisione 26 marzo 2015

il Pretore ha respinto la petizione (dispositivo n. 1) e la richiesta di

gratuito patrocinio (dispositivo n. 2), e ha posto la tassa di giustizia e le

spese in complessivi fr. 500.- a carico dell’attrice (dispositivo n. 3),

indicando i rimedi di diritto (dispositivo n. 4);

che con appello del 27 aprile

2015, assortito da una domanda di ammissione al gratuito patrocinio, l’attrice

chiede l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio all’istanza inferiore

per nuovo giudizio con la richiesta della nomina di un avvocato d’ufficio;

che l’appello (incarto

n. 12.2015.70) e la domanda di gratuito patrocinio (incarto n. 12.2015.71) non

sono stati notificati alla controparte;

che contro una decisione emanata

in procedura semplificata e il cui valore è di almeno fr. 10'000.- è dato il

rimedio dell’appello, da presentare entro 30 giorni;

che il Pretore, come aveva

indicato al dibattimento, ha emanato la sentenza ritenendo la procedura matura

per il giudizio, in quanto a suo avviso l’attrice non aveva fatto fronte

all’onere di allegazione che le incombeva e in presenza di note professionali

dettagliate non aveva allegato né tantomeno provato l’inadempimento

contrattuale dell’avvocato convenuto;

che secondo il primo giudice, in

particolare, il pagamento degli acconti richiesti dal legale dimostrava una

conduzione conforme del mandato, non vi era stata una disdetta intempestiva del

contratto e le contestazioni dell’attrice sul dispendio di tempo fatturato dal

legale erano del tutto generiche e sprovviste di qualsiasi supporto probatorio;

che l’appello deve essere

motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice,

per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317);

che con il proprio appello

l’attrice rimprovera al Pretore, in estrema sintesi, di aver rifiutato

l’assunzione della prova peritale sull’operato del legale senza alcuna

motivazione, di aver omesso di decidere sulla restituzione dell’acconto di fr.

1'500.- oltre IVA per il secondo mandato, di non aver considerato l’art. 12g

LLCA che vieta all’avvocato di rifiutare mandati con il gratuito patrocinio e

infine di non aver indicato nella sentenza un “rimedio giuridico di

impugnazione sull’assegnazione della tassa di giudizio, senza motivazione”;

che l’appellante medesima ha

indicato come oggetto della vertenza, nell’appello, “la violazione dei 2

contratti di mandato nonché la contestazione della parcella del primo mandato

CHF 10'896.18 e la restituzione integrale dell’acconto di CHF 1'620.00 per il

secondo mandato”;

che giusta l’art. 8 CC il

mandante che si prevale di un inadempimento contrattuale della controparte deve

portarne la prova e dimostrare che il contratto non è stato adempiuto

correttamente;

che se il mandante non manifesta

opposizione alla conduzione processuale del suo avvocato – a condizione però

che ne sia tenuto al corrente e sia debitamente informato – o addirittura

dichiara il proprio consenso alle bozze di allegato sottopostegli, il mandante

non può rovesciare sul mandatario l'onere della prova, bensì deve dimostrare

lui stesso il carente adempimento del contratto se non intende pagare

(integralmente) l'onorario (Fellmann,

Berner Kommentar, ni. 488-492 e 494 ad art. 394 CO);

che con la petizione 20 ottobre

2014 la mandante contestava un dispendio di tempo di 11 ore per la vertenza

relativa alle spese accessorie (secondo mandato), a suo dire per prestazioni

“pretestuose e volutamente amplificate”, sosteneva di aver formulato alcune

Considerandi

osservazioni sulla nota del primo mandato “in modo sommario” e rimproverava

all’avvocato una violazione contrattuale per aver rimesso il mandato non appena

saputo che la cliente chiedeva il beneficio del gratuito patrocinio, e infine formulava

diverse rimostranze generiche sul comportamento degli avvocati che assumevano

mandati per incassare acconti ma non portavano a termine l’incarico;

che per stessa ammissione

dell’attrice durante il rapporto contrattuale, durato 18 mesi, essa è stata

tenuta al corrente dell’operato del legale, che le ha chiesto regolarmente

acconti e le ha inviato note intermediarie dettagliate;

che come accertato dal Pretore

sulla base dei documenti agli atti, la mandante aveva accettato di remunerare

il legale su una base di fr. 250.- orari (doc. A), gli ha versato svariati

acconti per complessivi fr. 13'828.- (doc. H), ha ricevuto in visione le bozze

degli allegati redatti dal legale e le ha approvate (cfr. doc. D, E, 3, 15)

dopo aver espresso le proprie osservazioni;

che come rilevato dal primo

giudice la rinuncia dell’avvocato all’incarico non costituiva una violazione

contrattuale, poiché dagli atti risultava evidente la divergenza di vedute

sulla conduzione del mandato tra la cliente e il legale e il disagio

manifestato da quest’ultimo;

che l’attrice ha chiesto in prima

sede una “valutazione di un perito-giurista sul mandato svolto e la congruità

degli addebiti”, prova che il Pretore non ha ammesso ritenendola ininfluente

per il giudizio, stante l’assenza di ogni violazione contrattuale

dell’avvocato;

che in questa sede l’appellante

ritiene che il rifiuto del Pretore di assumere la perizia giudiziaria sullo

svolgimento del primo mandato, senza motivazione, sia arbitrario e leda l’art.

319b 2 CPC;

che a prescindere dall’errata

indicazione della norma legale invocata, la critica è infondata, poiché il

Pretore ha motivato succintamente il suo rifiuto di assumere la prova;

che l’appellante rimprovera poi

al primo giudice di aver omesso ogni giudizio sulla richiesta di restituzione

dell’acconto versato per il secondo mandato, senza avvedersi che il Pretore ha

deciso anche su questo punto respingendo la petizione, sicché anche questa

critica è manifestamente infondata;

che il rimprovero relativo alla

mancata violazione dell’art. 12g LLCA è anch’esso manifestamente infondato,

poiché il Pretore ha accertato non esservi stata violazione contrattuale da parte

del legale;

che a detta dell’appellante il

Pretore “sottovaluta la teoria é [sic] diametralmente opposta alla realtà” per

aver accertato l’inesistenza di una pena convenzionale in caso di rinuncia al

mandato;

che tale censura, invero di

difficile comprensione, è manifestamente infondata, poiché l’appellante

medesima ammette che la procura da lei sottoscritta non prevedeva alcuna pena

convenzionale in caso di rinuncia al mandato da parte del legale, e a nulla

giovano le considerazioni polemiche e del tutto generiche sulla protezione

della parte considerata “debole”;

che anche la critica relativa

alla mancata indicazione dei rimedi di diritto nella sentenza impugnata è

manifestamente infondata, dal momento che il dispositivo n. 4 della decisione

pretorile indica in modo chiaro i rimedi di diritto;

che in definitiva tutte le

critiche dell’appellante sono infondate e l’appello va respinto, con conferma

del giudizio pretorile;

che la Camera può di conseguenza statuire,

nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG,

senza notificare l’atto alla controparte (art. 312 cpv. 1 CPC);

che la domanda di gratuito

patrocinio presentata con l’appello (inc. n. 12.2015.71) deve essere respinta,

perché la domanda è priva di probabilità di successo, l’appello essendo

manifestamente infondato nel merito, sicché manca la condizione cumulativa

prevista dall’art. 117 lett. b CPC;

che le spese processuali

dell’appello sono a carico dell’appellante e sono calcolate in base ai criteri

stabiliti dagli art. 2, 7 e 13 LTG per un valore di fr. 13'894.18;

che per la procedura della

domanda di gratuito patrocinio in sede di appello non sono prelevate spese

processuali (art. 119 cpv. 6 CPC);

che non si attribuiscono

ripetibili al convenuto, al quale l’appello non è stato notificato;

che il valore litigioso ammonta a

fr. 13'894.18, importo indicato nella petizione;

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L’appello 27 aprile 2015,

per quanto ricevibile, è respinto e la decisione 26 marzo 2015 è

confermata.

2. Le spese processuali di

appello, in complessivi fr. 500.-, sono a carico dell’appellante. Non si

attribuiscono ripetibili per la procedura d’appello.

3. La domanda di gratuito

patrocinio presentata in appello da AP 1 è respinta.

4. Non si prelevano spese

processuali per la domanda di gratuito patrocinio in sede di appello.

5. Notificazione:

-

- Casella

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente

Giudice Epiney-Colombo

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).