12.2015.83
Lavoro - licenziamento immediato
14 aprile 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.83
Lugano
14 aprile 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.168
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 1°
settembre 2014 da
AO
1
rappr. da RA 2
contro
AP
1
rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 32'583.30 e di €
3'541.10, oltre interessi al 5% dal 14 ottobre 2013;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
decisione 2 aprile 2015 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al
pagamento di fr. 26'583.- e di € 3'541.10 più interessi al 5% dal 14 ottobre
2013 con deduzione delle indennità eventualmente versate all’attrice da A__________
__________ per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2013;
appellante la convenuta con
atto di appello 7 maggio 2015, con cui chiede l’annullamento del querelato
giudizio con conseguente rinvio della causa al Pretore per la completazione
dell’istruttoria e in via subordinata la sua riforma nel senso di respingere la
petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con
risposta 10 giugno 2015 postula la reiezione del gravame pure con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con contratto 15
marzo 2011 (doc. C) AP 1 ha assunto AO 1 in qualità di assistente del reparto
contabile e supporto nella redazione e gestione delle pratiche contabili legate
in particolare ai clienti __________ del Gruppo __________ e ad altre società __________
ad esso collegate. L’accordo, a tempo indeterminato e con un grado di
occupazione dell’80%, prevedeva un salario mensile di fr. 3'120.- lordi per 13
mensilità e un fee annuale di € 250.- per ogni società oltre il
ventunesimo incarico di cui la lavoratrice avrebbe assunto la direzione.
2. AO 1 è stata inabile
al lavoro per “depressione maggiore” dal 24 aprile al 14 ottobre 2013, data da
cui il medico fiduciario di A__________ __________, assicuratore collettivo malattia
di AP 1, ha ritenuto ripristinata la sua abilità lavorativa, comunicata a
quest’ultima l’8 ottobre 2013 (doc. 6).
Con e-mail 12 ottobre 2013
(doc. 7) AO 1 ha informato AP 1 della sua impossibilità a ripresentarsi al
lavoro il 14 ottobre 2013, alla luce dei nuovi certificati medici allestiti
dopo la visita effettuata l’11 settembre 2013 presso il medico fiduciario di A__________
__________ ed attestanti pure l’avvenuta insorgenza di un “processo degenerativo
poliarticolare”, che ha tempestivamente provveduto ad allegare in copia.
Con raccomandata 14 ottobre
2013 (doc. L) AP 1 ha nondimeno intimato a AO 1, “salvo diverse sue
determinazioni in ordine alla ripresa del lavoro”, “la risoluzione del
rapporto di lavoro senza riconoscimento del preavviso”.
Per completezza, si
aggiunga che, come comunicato il 20 dicembre 2013 (doc. 16), il 4 dicembre 2013
il medico fiduciario di A__________ __________ ha ritenuto che in considerazione
delle nuove affezioni evidenziate nei certificati medici allegati al doc. 7 fosse
giustificabile riconoscere a AO 1 un’incapacità lavorativa attualmente del 50% e
fino al 31 dicembre 2013.
3. Con petizione 1° settembre
2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. B), ha
convenuto in giudizio AP 1 (ora AP 1) - successore in diritto di AP 1 - innanzi
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al
pagamento di fr. 32'583.30 e di € 3'541.10, oltre interessi al 5% dal 14
ottobre 2013. Essa, ritenendo ingiustificato il licenziamento in tronco
significatole, ha preteso il pagamento del salario netto fino alla scadenza del
termine ordinario di disdetta protratto al 28 febbraio 2014 (fr. 14'103.30 e €
3'541.10) e il riconoscimento di un’indennità per licenziamento ingiustificato pari
a 4 mensilità lorde (fr. 12’480.-). Ed ha pure chiesto l’attribuzione di
un’indennità per torto morale (di fr. 6'000.-) per essere stata vittima di una
lesione della personalità tale da averle causato un prolungato periodo di
depressione.
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
4. Il Pretore, con la
decisione 2 aprile 2015 qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione,
condannando la convenuta al pagamento di fr. 26'583.- arrotondati e di €
3'541.10 più interessi al 5% dal 14 ottobre 2013 con deduzione delle indennità
eventualmente versate all’attrice da A__________ __________ per il periodo dal
1° novembre al 31 dicembre 2013. Egli ha in sostanza ritenuto che il
licenziamento ex art. 337 CO dell’attrice fosse ingiustificato, essendo stato
notificato in un momento in cui quest’ultima era inabile al lavoro, come poi
confermato dal medico fiduciario di A__________ __________ (doc. 16), e dunque
non poteva essere sanzionata per non aver ripreso la sua attività lavorativa:
ciò imponeva di riconoscerle, in applicazione dell’art. 337c cpv. 1 CO, il
salario fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta del 28 febbraio
2014 (fr. 14'103.68 e € 3'541.10) e, viste le particolarità del caso, di attribuirle,
in forza dell’art. 337c cpv. 3 CO, un’indennità per licenziamento
ingiustificato pari a 4 mensilità (fr. 12’480.-). Il giudice di prime cure ha
invece escluso che l’attrice potesse essere stata vittima di mobbing,
negandole con ciò l’ulteriore pretesa formulata a titolo di torto morale.
5. Con l’appello 7
maggio 2015 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 10 giugno
2015, la convenuta ha chiesto di annullare la decisione impugnata con
conseguente rinvio della causa al Pretore per la completazione dell’istruttoria
e in via subordinata di riformarla nel senso di respingere la petizione, con
protesta di spese ripetibili di primo e secondo grado.
Delle rispettive
argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
6. A sostegno della richiesta
di annullamento del giudizio pretorile con conseguente rinvio della causa al
giudice di prime cure per la completazione dell’istruttoria la convenuta ha addotto
la violazione del suo diritto di essere sentito, segnatamente per la mancata
assunzione da parte del Pretore di alcune prove da lei offerte in occasione
dell’udienza del 27 febbraio 2015.
6.1 Il diritto di essere
sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso all’art. 53 cpv. 1 CPC,
garantisce tra l’altro alle parti la facoltà di offrire mezzi di prova sui
fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla
loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura
in cui essi possano influire sulla decisione (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,
Commentario CPC, p. 105; DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; TF
19 maggio 2010 4A_35/2010 consid. 6; II CCA 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158, 16
maggio 2014 inc. n. 12.2013.204, 3 giugno 2015 inc. n. 12.2013.133).
Il diritto alla
prova è espressamente codificato all’art. 152 cpv. 1 CPC, disposizione secondo
cui ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di
prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Tuttavia il diritto
alla prova non è assoluto. Esso è al contrario controbilanciato da uno
strumento al servizio dell’economicità e della celerità del processo, ovvero
dall’apprezzamento anticipato delle prove da parte del giudice (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., p.
105 seg. e 664; Haberbeck,
Abgrenzung der zulässigen antizipierten Beweiswürdigung von der Verletzung des
Rechts auf Beweis im Zivilprozess, in: Jusletter 3 febbraio 2014, n. 2 p. 2; II
CCA 27 gennaio 2014 inc. n. 12.2012.167, 16 maggio 2014 inc. n. 12.2013.204). L’apprezzamento
anticipato delle prove permette al giudice di rifiutare l’assunzione di
determinati mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già
consentito di fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti,
senza cadere nell’arbitrio, i mezzi di prova offerti (cfr. Messaggio
concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006
p. 6684; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op.
cit., p. 664; Haberbeck, op. cit.,
n. 3 p. 2; TF 10 febbraio 2014 5A_877/2013 consid. 4.1.3, 6 gennaio 2014 4A_307/2013
consid. 2.1.1, 4 febbraio 2016 4A_693/2014 consid. 4; II CCA 11 febbraio 2013
inc. n. 12.2012.95, 14 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.127, 16 maggio 2014 inc.
n. 12.2013.204).
6.2 Nel caso di specie la
convenuta ha lamentato la mancata assunzione in qualità di teste della
funzionaria di A__________ __________ P__________ __________, che il 14 ottobre
2013 le avrebbe confermato telefonicamente che l’attrice era abile al lavoro e
dunque licenziabile, ciò che a suo dire sarebbe stato rilevante sia per
comprovare la sua buona fede al momento dell’invio della disdetta sia per
quantificare l’entità dell’eventuale indennità per licenziamento ingiustificato.
La mancata assunzione della teste non presta in realtà il fianco a critiche. La
circostanza che la convenuta intendeva dimostrare con la prova in questione non
era in effetti mai stata contestata dall’attrice (segnatamente con la replica)
e dunque non necessitava di essere provata. E in ogni caso la stessa era irrilevante
per l’esito della lite, visto e considerato che l’eventuale errore di
valutazione in cui sarebbe allora incorsa la funzionaria della compagnia di assicurazione
(alla quale non sembrerebbero essere stati sottoposti i certificati medici
allegati al doc. 7, che come poi ammesso dalla stessa compagnia di assicurazione
nel doc. 16 imponevano una conclusione diversa, e che neppure risulta essere
stata informata del fatto che l’attrice sarebbe poi stata oggetto di un licenziamento
in tronco) non potrebbe comunque essere imputato all’attrice, ma semmai proprio
alla convenuta stessa, dato che la compagnia di assicurazione era nell’occasione
intervenuta quale sua ausiliaria. D’altronde, proprio il fatto che la convenuta
abbia ritenuto di dover interpellare la compagnia di assicurazione dopo aver
ricevuto la documentazione contenuta nello scritto di cui al doc. 7 sta a
dimostrare che essa non era certa che il 14 ottobre 2013 l’attrice fosse effettivamente
abile al lavoro ed essa stessa lo ha per finire ammesso laddove ha dichiarato
di aver richiesto il 26 novembre 2013 (cfr. doc. 11) alla compagnia di assicurazione
un’ulteriore presa di posizione sulla questione in quanto “non convinta e nel rispetto
della ricerca di una ulteriore chiarezza” (risposta p. 19 e appello p. 7).
Nel prosieguo del
suo esposto la convenuta ha accennato anche al fatto che P__________ __________,
la quale il 20 dicembre 2013 l’avrebbe pure informata che l’attrice era allora
incapace al lavoro al 50% fino al 31 dicembre 2013, avrebbe potuto apportare elementi
importanti sulla tematica. Nemmeno questa circostanza giustifica però
l’assunzione della teste: da una parte non è in effetti contestato, ed anzi è già
stato dimostrato (doc. 16), che la funzionaria della compagnia di assicurazione
si era allora espressa in quei termini; e dall’altra non è dato di sapere quali
eventuali altre circostanze avrebbero dovuto essere dimostrate con quella deposizione
testimoniale.
6.3 Nell’appello la
convenuta ha invero pure evidenziato di aver chiesto nella sede pretorile
l’assunzione di “una perizia atta a comprovare il termine del periodo di
malattia e l’eventuale insorgere di eventuali nuove patologie” (p. 8),
aggiungendo poi che “anche per questo motivo la causa in oggetto meritava
sicuramente un approfondimento istruttorio importante volto a capire nella
realtà come sono andati i fatti e volto a capire se questa seconda patologia
sia più o meno esistente” (p. 9).
Non è chiaro se in
tal modo essa abbia qui lamentato la mancata assunzione di quella prova. Ma se anche
così fosse, è sufficiente evidenziare, come del resto rilevato dal Pretore
senza che il suo accertamento sia qui stato censurato, che l’esistenza della
seconda patologia al momento della notifica del licenziamento immediato era
stata confermata dalla stessa compagnia di assicurazione - che nell’occasione
aveva agito come ausiliaria della convenuta - nel più volte menzionato doc. 16,
di modo che una perizia sulla particolare questione sarebbe stata inutile.
7. La convenuta, con
riferimento alla richiesta subordinata di riformare il querelato giudizio nel
senso di respingere la petizione, non ha invece spiegato per quali ragioni di
fatto o di diritto sarebbe stata errata e con ciò da riformare la conclusione
del Pretore secondo cui il licenziamento immediato da lei significato il 14
ottobre 2013 fosse ingiustificato e dunque si imponesse il parziale
accoglimento della petizione nella misura da lui indicata. Su questo punto
l’appello è pertanto irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1
CPC).
Ad ogni buon conto,
contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, la comunicazione
contenuta nel suo e-mail 18 giugno 2013 (doc. 8), con cui essa confermava all’attrice
che alla chiusura della malattia iniziata il 24 aprile 2013 il rapporto di
lavoro sarebbe terminato secondo i termini di legge, sarebbe senz’altro stata
priva di rilevanza, la stessa potendo al più essere stata intesa come una
disdetta ordinaria nulla e di null’effetto ai sensi dell’art. 336c cpv. 1 lett.
b e cpv. 2 CO.
Alla convenuta va in
definitiva rammentato che il licenziamento in tronco di una lavoratrice che come
nel caso concreto non si ripresenta al lavoro siccome malata è sempre
ingiustificato (art. 337 cpv. 3 CO; Streiff/Von
Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ª ed., n. 23 ad art. 337 CO; TF 10
marzo 2005 4C.413/2004 consid. 2.2 e 2.3), a maggior ragione qualora - com’era il
caso nella fattispecie, essendo come detto insorta una nuova patologia - lo
stesso sia stato notificato durante il termine di protezione dell’art. 336c
cpv. 1 lett. b CO (Aubry Girardin,
Commentaire du contrat de travail, n. 14 ad art. 336c CO).
8. Ne discende che
l’appello della convenuta deve senz’altro essere respinto nella limitata misura
in cui è ricevibile.
Le spese processuali
e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un
valore litigioso di fr. 26'583.- e di € 3'541.10, seguono la soccombenza (art.
106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 7 maggio
2015 di AP 1, ora AP 1, è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese
processuali di fr. 2’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 2’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).