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Decisione

12.2015.85

Comodato - disdetta - espulsione - appello (in gran parte irricevibile)

26 maggio 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere

integralmente la petizione, con argomentazioni che verranno riprese, se e per

quanto necessario nei prossimi considerandi;

che l’appello, manifestamente

improponibile e infondato, può senz’altro essere evaso già nell’ambito della

procedura preliminare dall’art. 312 cpv. 1 CPC, senza necessità di notificarlo

alla controparte per eventuali osservazioni di risposta;

che in effetti in questa sede i

convenuti, per quanto è dato di comprendere, si sono limitati a ribadire la

richiesta di annullare l’aggiudicazione dell’immobile in favore dell’attore, di

considerare e farsi rifondere i pagamenti da loro effettuati prima e dopo

l’aggiudicazione dell’immobile nonché di condannare il patrocinatore

dell’attore al pagamento di fr. 1'500'000.-, ma, venendo meno al loro obbligo

di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non hanno assolutamente spiegato per

quali motivi di fatto e di diritto fosse errata e con ciò da riformare la

conclusione del Pretore aggiunto secondo cui quella richiesta era irricevibile,

infondata e/o priva di rilevanza per l’esito della lite (DTF 138 III 374

consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4), non bastando allo

scopo il semplice rinvio da parte loro a quanto addotto in prima istanza,

segnatamente con la duplica, o in altre procedure, in particolare con le

osservazioni del 14 novembre 2013 (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre

2011 4A_659/2011 consid. 3, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 14

maggio 2013 4D_103/2012); contrariamente a quanto preteso dai convenuti, in

questa sede non è oltretutto possibile rimettere in discussione le sentenze 26

novembre 2008 (doc. D) e 11 maggio 2012 (doc. G), confermate dalla Prima Camera

civile del Tribunale d’appello (doc. E e H), da tempo ormai cresciute in

giudicato (art. 59 cpv. 2 lett. e CPC);

che in ogni caso essi neppure hanno

speso una parola contro l’accertamento pretorile secondo cui tra le parti era

venuto in essere un contratto di comodato, che era poi stato validamente

disdetto per il 30 settembre 2013, senza che essi avessero in seguito provveduto

a restituire l’immobile; a questo proposito si osserva che i convenuti non possono

essere seguiti laddove pretendono che l’espulsione non possa essere ordinata

fino a che non siano stati chiariti i rapporti di dare-avere tra le parti: la

questione non è in realtà di rilievo per l’esito della lite, visto e

considerato che la disdetta del contratto di comodato (di per sé di carattere gratuito,

cfr. art. 305 CO) e la domanda di espulsione non dipendono dall’esistenza di un’eventuale

mora dei convenuti (dal che, tra l’altro, l’assenza di rilevanza dei documenti

ritualmente versati agli atti in questa sede e meglio la ricevuta di pagamento

del 30 aprile 2015 [doc. 6] e il “conteggio” - oltretutto allestito

unilateralmente dai convenuti - 7 maggio 2015 [doc. 8]);

che è infine a torto che i

convenuti hanno contestato di dover essere tenuti a liberare a loro spese

l’immobile nonostante nel capitolato d’asta (cfr. doc. J) fosse stato previsto

che la procedura e le spese per la liberazione dei locali avrebbero dovuto

essere a carico dell’acquirente: quanto stabilito nel capitolato d’asta è in

effetti stato superato dal fatto - accertato dal Pretore aggiunto e non

censurato in questa sede - che tra le parti successivamente all’aggiudicazione è

venuto in essere un contratto di comodato, che è poi stato validamente

disdetto;

che l’appello in esame deve così

essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile;

che l’inoltro da parte dei convenuti,

il 23 maggio 2015, di un ulteriore scritto spontaneo, non richiesto e con ciò

irrito, non modifica minimamente la situazione, tanto più che con lo stesso -

corredato da una serie di documenti già esistenti prima dell’emanazione della

sentenza impugnata senza che sia stato spiegato perché non era stato possibile

produrli in prima istanza, dal che la loro irricevibilità in questa sede (art.

317 cpv. 1 lett. b CPC; TF 16 ottobre 2012 4A_334/2012 consid. 3.1, 20 marzo

2013 5A_695/2012 consid. 4.2.1) - essi non hanno aggiunto nulla di rilevante

per l’esito della lite;

che le spese processuali della

procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso

superiore a fr. 30'000.- (così come indicato dal Pretore aggiunto e non

censurato in questa sede dai convenuti), seguono la soccombenza dei convenuti qui

appellanti (art. 106 CPC), ritenuto che non si attribuiscono ripetibili all’attore

qui appellato, a cui il gravame neppure è stato notificato per osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 8 maggio 2015 di

AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Le spese processuali di

fr. 1’500.- sono a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono

ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).