12.2015.85
Comodato - disdetta - espulsione - appello (in gran parte irricevibile)
26 maggio 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.85
Lugano
26 maggio 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.39 della
Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 9 ottobre 2014 da
AO
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AP 1
AP 2
con cui l’attore ha chiesto
di obbligare i convenuti (i) a liberare interamente e a proprie spese
l’immobile di cui al mappale n. __________ RFD di __________ entro 30 giorni
dalla crescita in giudicato della decisione consegnandogli tutte le chiavi in
loro possesso e (ii) a lasciare nell’immobile o consegnargli direttamente tutta
la documentazione in loro possesso relativa al medesimo mappale (piani,
progetti d’architetto, fatture relative alla costruzione dell’abitazione, ecc.),
il tutto (iii) con la comminatoria dell’art. 292 CP;
domanda avversata dai
convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto
con decisione 29 aprile 2015 ha parzialmente accolto, obbligando i convenuti a
liberare interamente a proprie spese l’immobile di cui al mappale entro 30
giorni dalla crescita in giudicato della decisione consegnando all’attore tutte
le chiavi in loro possesso, con la comminatoria dell’art. 292 CP;
appellanti i convenuti con
atto di appello 8 maggio 2015, con cui chiedono la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione;
mentre l'attore non è stato
invitato a presentare osservazioni di risposta al gravame;
preso atto di un
ulteriore scritto spontaneo inoltrato il 23 maggio 2015 dai convenuti;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che negli ultimi anni tra AO 1 ed
AP 1 vi sono stati diversi contenziosi giudiziari, che hanno portato
all’emanazione di una serie di pronunzie, cresciute in giudicato:
-
con sentenza 15 settembre 2006 (inc. n. OA.2005.11) il Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio
tra le parti, ha riconosciuto a AP 1 un diritto di abitazione fino al 30
settembre 2026 sulla part. n. __________ RFD di __________ ed ha stabilito a
favore di quest’ultima un contributo alimentare variabile nel tempo, ritenuto
che, su questi ultimi due punti, la sua decisione è stata parzialmente
riformata il 19 novembre 2007 dalla Prima Camera civile del Tribunale d’appello
(doc. C, inc. n. 11.2006.99) nel senso che è stata accertata la comproprietà di
entrambi in ragione di un mezzo ciascuno sulla particella in questione con
l’obbligo per AP 1 di assumersi la metà del debito ipotecario gravante il fondo
e che il contributo alimentare è stato in parte ridotto;
-
con sentenza 26 novembre 2008 (doc. D, inc. n. OA.2008.72), confermata
il 30 dicembre 2008 dalla Prima Camera civile del Tribunale d’appello (inc. n.
11.2008.187, doc. E), il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accertato il
diritto di AO 1 di ottenere lo scioglimento della comproprietà di cui alla
part. n. __________ RFD di __________ e ne ha disposto lo scioglimento mediante
vendita ai pubblici incanti da attuarsi dal notaio avv. P__________ __________,
osservando sin d’ora che a AO 1 andava attribuita la metà del ricavo netto
oltre l’importo di fr. 2'334.50 mensili per il periodo dal mese di dicembre
2007 fino alla data del trapasso immobiliare e che a AP 1 andava attribuita
l’altra metà del ricavo netto dedotti i fr. 2'334.50 mensili durante quel
medesimo periodo;
-
con sentenza 11 maggio 2012 (inc. n. OR.2012.5, doc. G), confermata il
18 ottobre 2012 dalla Prima Camera civile del Tribunale d’appello (inc. n.
11.2012.59, doc. H), il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha così autorizzato
AO 1 a compensare dal prezzo di compravendita del fondo part. n. __________ RFD
di __________ l’importo di fr. 123'728.50 oltre interessi al 5% dal 31 dicembre
2009;
che l’11 marzo 2013 AO 1 ha
acquistato ai pubblici incanti la part. n. __________ RFD di __________ (doc.
J) e due giorni dopo è stato iscritto come proprietario a RF (doc. B e K);
che, dopo aver ottenuto la
necessaria autorizzazione ad agire (doc. B, inc. n. CM.2014.97), AO 1 con
petizione 9 ottobre 2014 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del
Distretto di Bellinzona AP 1 e il di lei figlio AP 2, chiedendo di obbligarli
(i) a liberare interamente e a proprie spese l’immobile di cui al mappale n. __________
RFD di __________ entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione
consegnandogli tutte le chiavi in loro possesso e (ii) a lasciare nell’immobile
o consegnargli direttamente tutta la documentazione in loro possesso relativa
al medesimo mappale (piani, progetti d’architetto, fatture relative alla
costruzione dell’abitazione, ecc.), il tutto (iii) con la comminatoria
dell’art. 292 CP; i convenuti si sono opposti alla petizione producendo
l’allegato di risposta e di duplica, senza tuttavia poi presentarsi all’udienza
preliminare del 24 aprile 2015;
che il Pretore aggiunto, con la
decisione 29 aprile 2015 qui oggetto di impugnazione, ha parzialmente accolto
la petizione, obbligando i convenuti a liberare interamente a proprie spese
l’immobile di cui al mappale entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della
decisione consegnando all’attore tutte le chiavi in loro possesso, con la
comminatoria dell’art. 292 CP: egli ha in sostanza ritenuto che tra le parti,
dopo che l’attore era diventato proprietario esclusivo dell’immobile, era
venuto in essere un contratto di comodato per atti concludenti e che l’uso così
pattuito si era protratto oltre il termine impartito del 30 settembre 2013
(cfr. doc. L) senza che i convenuti avessero poi restituito la cosa, ciò che
consentiva all’attore di chiederne la restituzione, ritenuto che le domande e
obiezioni sollevate dai convenuti - da una parte relative a pagamenti che
sarebbero stati effettuati prima dell’aggiudicazione dell’immobile in favore
dell’attore e non sarebbero stati conteggiati, dall’altra concernenti dei
pagamenti che sarebbero stati effettuati dopo l’aggiudicazione e pure non
sarebbero stati computati, volte ad ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione
in favore dell’attore con ripristino della situazione quo ante e infine finalizzate
alla condanna del patrocinatore dell’attore al pagamento di fr. 1'500'000.- -
erano irricevibili (siccome neppure presentate con la risposta, ma solo con la
duplica), infondate (in quanto non comprovate in causa [le prime tre], già
evase in precedenti sentenze tra le parti [la prima] o comunque non opponibili
all’attore [la seconda]) e/o prive di rilevanza per la domanda di espulsione (la
prima e la terza);
che con l’appello 8 maggio 2015
che qui ci occupa - corredato da un plico di documenti già esistenti prima
dell’emanazione della sentenza impugnata (tranne in due casi, e meglio per
quanto riguarda la ricevuta di pagamento del 30 aprile 2015 [doc. 6] e il
“conteggio” 7 maggio 2015 [doc. 8], di cui si dirà più avanti) senza che sia
stato spiegato perché non era stato possibile produrli in prima istanza, dal
che la loro irricevibilità in questa sede (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC; TF 16
ottobre 2012 4A_334/2012 consid. 3.1, 20 marzo 2013 5A_695/2012 consid. 4.2.1) -
Fatti
i convenuti chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere
integralmente la petizione, con argomentazioni che verranno riprese, se e per
quanto necessario nei prossimi considerandi;
che l’appello, manifestamente
improponibile e infondato, può senz’altro essere evaso già nell’ambito della
procedura preliminare dall’art. 312 cpv. 1 CPC, senza necessità di notificarlo
alla controparte per eventuali osservazioni di risposta;
che in effetti in questa sede i
convenuti, per quanto è dato di comprendere, si sono limitati a ribadire la
richiesta di annullare l’aggiudicazione dell’immobile in favore dell’attore, di
considerare e farsi rifondere i pagamenti da loro effettuati prima e dopo
l’aggiudicazione dell’immobile nonché di condannare il patrocinatore
dell’attore al pagamento di fr. 1'500'000.-, ma, venendo meno al loro obbligo
di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non hanno assolutamente spiegato per
quali motivi di fatto e di diritto fosse errata e con ciò da riformare la
conclusione del Pretore aggiunto secondo cui quella richiesta era irricevibile,
infondata e/o priva di rilevanza per l’esito della lite (DTF 138 III 374
consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4), non bastando allo
scopo il semplice rinvio da parte loro a quanto addotto in prima istanza,
segnatamente con la duplica, o in altre procedure, in particolare con le
osservazioni del 14 novembre 2013 (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre
2011 4A_659/2011 consid. 3, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 14
maggio 2013 4D_103/2012); contrariamente a quanto preteso dai convenuti, in
questa sede non è oltretutto possibile rimettere in discussione le sentenze 26
novembre 2008 (doc. D) e 11 maggio 2012 (doc. G), confermate dalla Prima Camera
civile del Tribunale d’appello (doc. E e H), da tempo ormai cresciute in
giudicato (art. 59 cpv. 2 lett. e CPC);
che in ogni caso essi neppure hanno
speso una parola contro l’accertamento pretorile secondo cui tra le parti era
venuto in essere un contratto di comodato, che era poi stato validamente
disdetto per il 30 settembre 2013, senza che essi avessero in seguito provveduto
a restituire l’immobile; a questo proposito si osserva che i convenuti non possono
essere seguiti laddove pretendono che l’espulsione non possa essere ordinata
fino a che non siano stati chiariti i rapporti di dare-avere tra le parti: la
questione non è in realtà di rilievo per l’esito della lite, visto e
considerato che la disdetta del contratto di comodato (di per sé di carattere gratuito,
cfr. art. 305 CO) e la domanda di espulsione non dipendono dall’esistenza di un’eventuale
mora dei convenuti (dal che, tra l’altro, l’assenza di rilevanza dei documenti
ritualmente versati agli atti in questa sede e meglio la ricevuta di pagamento
del 30 aprile 2015 [doc. 6] e il “conteggio” - oltretutto allestito
unilateralmente dai convenuti - 7 maggio 2015 [doc. 8]);
che è infine a torto che i
convenuti hanno contestato di dover essere tenuti a liberare a loro spese
l’immobile nonostante nel capitolato d’asta (cfr. doc. J) fosse stato previsto
che la procedura e le spese per la liberazione dei locali avrebbero dovuto
essere a carico dell’acquirente: quanto stabilito nel capitolato d’asta è in
effetti stato superato dal fatto - accertato dal Pretore aggiunto e non
censurato in questa sede - che tra le parti successivamente all’aggiudicazione è
venuto in essere un contratto di comodato, che è poi stato validamente
disdetto;
che l’appello in esame deve così
essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile;
che l’inoltro da parte dei convenuti,
il 23 maggio 2015, di un ulteriore scritto spontaneo, non richiesto e con ciò
irrito, non modifica minimamente la situazione, tanto più che con lo stesso -
corredato da una serie di documenti già esistenti prima dell’emanazione della
sentenza impugnata senza che sia stato spiegato perché non era stato possibile
produrli in prima istanza, dal che la loro irricevibilità in questa sede (art.
317 cpv. 1 lett. b CPC; TF 16 ottobre 2012 4A_334/2012 consid. 3.1, 20 marzo
2013 5A_695/2012 consid. 4.2.1) - essi non hanno aggiunto nulla di rilevante
per l’esito della lite;
che le spese processuali della
procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso
superiore a fr. 30'000.- (così come indicato dal Pretore aggiunto e non
censurato in questa sede dai convenuti), seguono la soccombenza dei convenuti qui
appellanti (art. 106 CPC), ritenuto che non si attribuiscono ripetibili all’attore
qui appellato, a cui il gravame neppure è stato notificato per osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 8 maggio 2015 di
AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di
fr. 1’500.- sono a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono
ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).