12.2015.87
Contratto locazione - complemento all'appello - obbligo di riduzione del danno - onere della prova (danneggiamento e scomparsa di merce) - acquiescenza, assenza di interesse giuridico - determinazione
12 dicembre 2016Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.87
12.2015.88
Lugano
12 dicembre 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.13 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 18 agosto
2011 da
AO
1
rappr. dall RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui l’attore ha
chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 474'714.-
a titolo di pigione, oltre accessori,
pretese avversate dalla
convenuta che ne ha postulato la reiezione e che ha rivendicato in via
riconvenzionale la condanna dell’attore alla riconsegna della totalità della merce
di cui alla lista allegata all’inventario dell’8 aprile 2004 allestito dall’Ufficio
esecuzioni e fallimenti di Mendrisio (ritenzione n. __________) in perfetto
stato, in via subordinata l’accoglimento della petizione limitatamente
all’importo di fr. 7'254.-, con contestuale accoglimento della riconvenzionale,
e in via ancor più subordinata la reiezione della petizione, la condanna dell’attore
alla riconsegna della totalità della merce indicata e la condanna dello stesso
al pagamento di un importo a titolo di risarcimento per i deprezzamento/minor
valore della merce in parola,
sulle quali il Pretore si è
pronunciato con sentenza di data 7 aprile 2015 con cui ha parzialmente accolto
la petizione e ha respinto la domanda riconvenzionale,
appellante la convenuta
che con atto di appello del 13 maggio 2013 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione con protesta di tasse, spese e
ripetibili nonché con atto denominato “reclamo con domanda di misure
cautelari” (recte: complemento all’appello) dello stesso giorno contesta la
determinazione del valore di causa e chiede una diversa ripartizione delle
spese processuali, con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre per sua parte
l’attore con risposta del 2 luglio 2015 e del 2 ottobre 2015 postula la
reiezione dell’appello e del precitato “reclamo”, protestate tasse,
spese e ripetibili,
ricordato che con decisione
del 27 agosto 2015 questa Camera ha già respinto l’istanza di provvedimenti
cautelari,
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
ritenuto
Fatti
A. Con
contratto del 19 gennaio 2004 AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 uno spazio
commerciale sito al 2° e 3° piano dello stabile denominato “Centro __________.
Il contratto prevedeva un inizio della locazione per il 1°
gennaio 2004 e il versamento di una pigione di fr. 160'000.- annui, pagabili in
rate trimestrali anticipate (il 28 dicembre, il 28 marzo, il 28 giugno e il 28
settembre), la prima delle quali da versare entro il 28 dicembre 2003 per il
primo trimestre 2004. A questo importo andava aggiunto un acconto per le spese
accessorie, escluse dalla pigione, di fr. 32.- annui al m2, pure
pagabili trimestralmente, ritenuto che le stesse sarebbero poi state calcolate
annualmente dal locatore mediante conguaglio. La durata della locazione era determinata,
con scadenza 31 dicembre 2006 (doc. A).
B. Con
lettera del 2 aprile 2004 AP 1 ha intimato al locatore la disdetta immediata del
contratto di locazione, sospendendo il pagamento del corrispettivo. L’illegittimità
di questa disdetta è stata accertata con sentenza del 14 maggio 2009 dal
Pretore di Mendrisio Sud (OA.2004.104), confermata da questa Camera in data 27
luglio 2010 (inc. 12.2009.112).
Il 7 aprile 2004 il locatore ha chiesto all’Ufficio
esecuzioni e fallimenti di Mendrisio (in seguito: UEF) l’erezione dell’inventario
per il diritto di ritenzione sui beni della conduttrice in deposito presso gli
spazio locati, considerato il mancato pagamento delle pigioni del secondo e del
terzo trimestre 2004, per complessivi fr. 105'492.- .
L’UEF
di Mendrisio ha dunque provveduto a redigere un verbale per la formazione di un
inventario dei beni vincolati da diritto di ritenzione (ritenzione n__________),
inventariando oltre 10'000 film e DVD per un valore medio di fr. 15.- cadauno (doc.
C, 3 e 4). Il 21 aprile seguente, su richiesta di AO 1, il medesimo Ufficio ha
notificato a AP 1 un precetto esecutivo a convalida del diritto di pegno manuale
per complessivi fr. 52'746.- oltre interessi (doc. 5). Intervenuta
l’opposizione dell’escussa, AO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio. L’istanza
è stata respinta con decisione del 22 giugno 2004 (inc. EF.2004.182 della
Pretura di Mendrisio Sud).
Fallito
un tentativo di intesa tra le parti innanzi al competente Ufficio di
conciliazione in materia di locazione, AO 1 ha introdotto in data 7 ottobre
2004 dinanzi alla Pretura di Mendrisio Sud un’azione di accertamento del
credito e di conferma del diritto di ritenzione (doc. 7), la quale è stata accolta
con decisione 14 maggio 2009 (inc. rich. OA.2004.104) e poi confermata in data
27 luglio 2010 da questa Camera (inc. 12.2009.112).
Il
12 giugno 2009, AO 1 ha quindi avviato dinanzi al competente UEF di Mendrisio
una domanda di realizzazione del pegno manuale (doc. G e 10). Detta procedura è
però stata ritirata in data 5 settembre 2011 con conseguente revoca dell’esecuzione
nei confronti della conduttrice (doc. I e 11).
Nel
contempo, AO 1 ha escusso con precetto esecutivo del 3 marzo 2008 AP 1 per il
pagamento dell’importo di fr. 474'714.- oltre accessori, corrispondenti a tutte
le pigioni e spese accessorie scadute per il periodo di locazione da ottobre
2004 a dicembre 2006 (doc. N).
C. Previo
tentativo di conciliazione (doc. E), il 18 agosto 2011 AO 1 ha inoltrato alla
Pretura di Mendrisio Sud una petizione con cui ha postulato la condanna di AP 1
al pagamento di complessivi fr. 474'714.- oltre accessori a titolo di pigione.
In sintesi, l’attore ha chiesto che la convenuta sia costretta a versargli le
pigioni e gli acconti per le spese accessorie scaduti per il periodo da ottobre
2004 a dicembre 2006, come previsto nel precitato contratto di locazione.
La
convenuta si è opposta alla petizione contestando integralmente la pretesa
creditoria ed ha formulato una domanda riconvenzionale tendente ad ottenere la
condanna di AO 1 alla riconsegna della totalità della merce di cui alla lista
allegata all’inventario dell’8 aprile 2004 allestito dall’UE di Mendrisio
(ritenzione n. __________) in perfetto stato, in via subordinata chiedendo
l’accoglimento della petizione limitatamente all’importo di fr. 7'254.-, con
contestuale accoglimento della riconvenzionale, e in via ancor più subordinata
la reiezione della petizione, la condanna dell’attore alla riconsegna della
totalità della merce indicata e la condanna al pagamento di un importo a titolo
di risarcimento per i deprezzamento/minor valore della merce in parola.
In
breve, la convenuta ha affermato che le pigioni erano in gran parte prescritte
e meglio per complessivi fr. 369'222.-. Inoltre, per quanto attiene alle spese
accessorie essa ha rilevato come i locali non siano mai stati da lei utilizzati
e ha posto l’accento sul fatto che l’attore non ha mai provveduto
all’allestimento dei conteggi annuali. A detta della stessa, AO 1 non potrebbe
pertanto ora pretendere il pagamento degli acconti previsti dal contratto
poiché in difetto di conguaglio il credito non sarebbe né liquido né scaduto, e
anzi l’attore dovrebbe restituire il primo acconto di fr. 12'746.- pagato dalla
conduttrice per il primo trimestre.
In
relazione alle pigioni, per quanto non prescritte, AP 1 ha sostenuto che la
pretesa attorea andrebbe largamente ridotta essendo il locatore venuto meno al
suo obbligo di ridurre il danno non essendosi attivato per cercare di rilocare
gli spazi rimasti liberi.
D. In
replica con risposta riconvenzionale AO 1 si è riconfermato nella propria
petizione, postulando nel contempo l’integrale reiezione della domanda
riconvenzionale. Relativamente all’eccezione di prescrizione, l’attore ha rilevato
di avere interrotto la stessa con l’invio del precetto esecutivo del 2008,
ragion per cui l’eccezione non sarebbe fondata. In merito alle spese accessorie
egli ha sostenuto che l’obbligo per la convenuta di pagare gli acconti sarebbe
previsto dal contratto. Quanto alle pigioni, egli ha contestato le
argomentazioni della convenuta e ha affermato che la parte inadempiente sarebbe
la resistente, la quale non si sarebbe impegnata per proporre un subentrante.
Per riferimento alla merce a suo tempo oggetto d’inventario, l’attore ha
comunicato che la stessa era a disposizione della conduttrice sin dal
decadimento del divieto di disposizione, quest’ultima non avrebbe tuttavia
proceduto al suo ritiro.
In
duplica con replica riconvenzionale AP 1 si è riconferma nella propria
posizione. In relazione alla domanda riconvenzionale della restituzione della
merce essa ha sostenuto che con lo scritto di data 18 novembre 2011 l’attore vi
avrebbe in sostanza aderito (doc. L).
In
duplica riconvenzionale l’attore ha nuovamente contestato integralmente la
domanda riconvenzionale avversaria ed ha negato di aver aderito alla domanda
della convenuta inerente alla restituzione della merce, essendosi limitato ad
indicare che la stessa era sempre stata a sua disposizione a far tempo dalla
decadenza della procedura esecutiva a convalida del diritto di ritenzione.
Esperita
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale.
Nei rispettivi memoriali conclusivi esse hanno ribadito le proprie antitetiche
posizioni.
E. Con sentenza del 7 aprile
2015 Il Pretore ha parzialmente accolto la petizione condannando AP 1 al
pagamento di complessivi fr. 347'254.- oltre interessi (cfr. per i dettagli
sentenza cit., pag. 12) . Nel contempo il magistrato ha respinto la domanda
riconvenzionale. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 20'000.-
sono state poste a carico dell’attore in ragione di 3/20 e della convenuta in
ragione di 17/20. Quest’ultima è stata pure condannata a pagare all’attore fr.
32'000.- quali ripetibili.
F. Con atto di appello del 13
maggio 2013 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione e di stralciare dai ruoli la domanda riconvenzionale
per intervenuta acquiescenza, in subordine per perdita incidentale d’interesse
giuridico imputabile alla controparte, con protesta di tasse, spese e ripetibili,
nonché con atto denominato “reclamo con domanda di misure cautelari” (recte:
complemento all’appello) chiede una diversa ripartizione delle spese
processuali e una diversa determinazione del valore di causa.
Per sua parte l’attore con
risposta del 2 luglio 2015 e del 29 maggio 2015 chiede di respingere l’appello e
il “reclamo con domanda di misure cautelari”, pure con protesta di
tasse, spese e ripetibili.
In data 27 agosto 2015 la Presidente di
questa Camera ha respinto l’istanza di provvedimenti cautelari (cfr. inc.
12.2015.88).
e considerato
Considerandi
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272) che trova applicazione in entrambe le sedi,
siccome la procedura dinanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art.
404.
e 405 CPC).
2.
Preliminarmente è necessario chiarire che per quanto attiene all’atto
denominato “reclamo con domanda di misure cautelari” inoltrato anch’esso nel termine di appello di 30 giorni il medesimo deve
essere inteso quale complemento all’appello ritenuto che, di fatto, con il
precitato “reclamo” l’appellante sviluppa e approfondisce le sue
contestazioni relative al dispositivo n. 3, già impugnato con l’atto di appello
(cfr. atto di appello, pag. 2 ), e formula una domanda subordinata in relazione
alla ripartizione delle spese processuali nell’ipotesi in cui le altre
richieste avanzate con l’appello non vengano accolte (cfr. anche Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), ad art. 311 CPC pag.
1371.
seg).
3.
Per
quanto ancora dibattuto in appello, il Pretore, nella propria sentenza, ha
ritenuto che l’attore avesse adempiuto al proprio obbligo di riduzione del
danno e che nulla potesse essergli rimproverato in questo ambito. Il primo
giudice ha infatti sottolineato come AO 1 si sia adoperato per cercare di
rilocare gli spazi lasciato liberi da AP 1 la quale, dal canto suo, nulla ha intrapreso
per trovare un subentrante. Il magistrato ha pertanto giudicato che non fosse
giustificato operare una riduzione della pigione dovuta dalla stessa. In
seguito, il Pretore ha analizzato la richiesta di risarcimento della convenuta
per il danneggiamento della merce rispettivamente per perdita della stessa giungendo
alla conclusione che non vi fossero indizi a sostegno di una responsabilità
dell’attore. Il primo giudice ha inoltre posto l’accento sulla mancanza di
prove in relazione alla quantificazione del presunto danno ed ha pertanto
respinto la pretesa. Ha quindi negato una responsabilità dell’attore per la
perdita di valore della merce e ha altresì osservato come manchino riscontri
oggettivi del valore della merce nel settembre 2011. Neppure può essere
riconosciuta una responsabilità di AO 1 per il periodo successivo al settembre
2011, quando è decaduto il divieto di ritenzione, considerato che questi ha
comunicato la possibilità di ritirare la merce non appena è stato sollecitato
in tal senso dalla società. Da ultimo il magistrato ha respinto anche la
domanda di restituzione della merce formulata dalla convenuta ed ha negato che
la stessa potesse essere considerata evasa per acquiescenza ritenuto che
l’attore non aveva mai ammesso di aver trattenuto la merce indebitamente ma si
è limitato a comunicare che questa era a disposizione della controparte.
4.
Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e
di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata
spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con
ciò da riformare (v. Reetz/Theiler
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n.
36.
ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,
n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011,
consid. 4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e
riferimenti). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica
puntuale al giudizio di prima istanza ma ripropone le motivazioni addotte in
prima sede limitandosi nel contempo a fornire una propria tesi e una propria
lettura dei fatti. L’appello in esame viene quindi esaminato nella
misura in cui rispetta i principi sopraindicati e espone critiche
circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono
irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio
impugnato.
5.
Nella
prima parte dell’appello AP 1 rimprovera al Pretore un’errata e arbitraria valutazione
dei fatti per aver ritenuto che AO 1 avesse adempiuto al proprio obbligo di
riduzione del danno e, quale conseguenza di ciò, per non aver concesso una
riduzione della pigione riconosciuta all’attore.
Le argomentazioni
sollevate dall’appellante paiono già di primo acchito pretestuose. Gli sforzi
profusi dal proprietario dello stabile per trovare un nuovo conduttore
traspaiono infatti in maniera chiara sia dalle dichiarazioni dai testi N__________
P__________ e E__________, l’attendibilità dei quali non è mai stata messa in
dubbio dall’appellante, che dai doc. O e P agli atti. Al riguardo N__________ P__________,
moglie dell’attore, ha riferito “(…) I locali sono stati presi in consegna a
fine 2003 e già nel marzo 2004 la locatrice ha abbandonato di punto in bianco
gli spazi affittati. Da subito sia tramite S__________ sia con iniziative
nostre (contatti con potenziali interessati, apposizione di cartelli, ecc.)
abbiamo cercato di trovare un subentrante che è stato trovato solo un paio di
anni fa, la M__________ che ha affittato i due piani in questione. Dal 2004
fino all’arrivo della M__________ i locali sono rimasti vuoti.” (cfr.
audizione testimoniale del 6 dicembre 2012, pag. 1). Circostanze sostanzialmente
confermate anche dal teste E__________ il quale ha dichiarato “Io sono
rimasto in contatto con AO 1 anche dopo la partenza di AP 1, poiché mi venne
richiesto di segnalare eventuali interessati alla nuova locazione. Anche il
negozio M__________ che ha affittato gli spazi del Centro __________ l’ho segnalato
io e per questo sono stato regolarmente retribuito. E’ passato tanto tempo e
avevamo provato con tante altre aziende (ricordo __________ ecc), per
finalmente concludere con M__________. ” (cfr. audizione testimoniale del 6
dicembre 2012, pag. 3).
L’impegno profuso dal
proprietario dello stabile per trovare un nuovo inquilino è palese. Non risulta
invece che AP 1 abbia fatto alcunché per trovare un subentrante disposto a
riprendere i locali da lei lasciati vuoti, ciò che fa apparire la censura al
limite del temerario.
Priva di buon fondamento si
rivela pure essere l’ulteriore argomentazione appellatoria secondo cui la
locatrice si sarebbe arbitrariamente rifiutata di rinegoziare l’accordo
accettando di locare a AP 1 solo un piano (il 2° piano) invece dei due previsti
(2° e 3° piano) nel contratto di data 19 gennaio 2004. Come rettamente
rilevato dal Pretore non sussisteva alcun obbligo per il proprietario di
accettare la rinegoziazione del contratto sottoscritto tra le parti, a suo svantaggio.
Dagli atti risulta inoltre che la mancata concessione della licenza di
costruzione per il cambio di destinazione decisa dal Municipio è stata
impugnata da AO 1, avviando quindi una procedura amministrativa con effetto
sospensivo, che ha portato all’annullamento di detta decisione, con la
conseguenza che, di fatto, anche gli spazi del 3° piano sono stati sempre agibili
(cfr. su questi fatti vedi anche sentenza IICCA del 27 luglio 2010, pag. 7
seg., inc. 12.2009.112 e doc. X in inc. OA.2004.104 della Pretura di Mendrisio
Sud). Non vi è inoltre dubbio che in quel momento il rapporto di fiducia tra le
parti era venuto meno ciò che, anche da un punto di vista soggettivo,
giustifica il rifiuto di AO 1 di concludere un nuovo contratto di locazione con
la convenuta che avesse per oggetto il solo 2° piano.
Ne consegue pertanto il non
accoglimento delle censure appellatorie e la conferma della decisione pretorile
di non concedere una riduzione della pigione dovuta da AP 1.
6.
L’appellante prosegue
quindi censurando gli accertamenti pretorili secondo cui dall’istruttoria non
sarebbe emerso alcun elemento che permettesse di provare in modo certo il
danneggiamento o la perdita della merce né tantomeno di imputare responsabilità
di sorta a AO 1.
6.1
In sintesi, AP 1 rimprovera
a AO 1 di essere responsabile per il danneggiamento e la scomparsa di parte
della merce oggetto di ritenzione. Tale contestazione si rivela però priva di
buon fondamento. Dall’incarto risulta infatti in maniera inequivocabile che la
merce inventariata dall’UEF di Mendrisio era stata lasciata sotto la
responsabilità di M__________, dipendente della convenuta (doc. 3). Nel momento
in cui AP 1 ha lasciato gli spazi locati presso il Centro __________ essa
avrebbe dovuto accertarsi che l’UEF prendesse nuove misure al riguardo
liberandola da questa responsabilità, ciò che non risulta essere stato fatto.
Agli atti figura infatti unicamente uno scritto dell’avv. S__________,
all’epoca patrocinatore della conduttrice, il quale nell’imminenza del trasloco
chiedeva istruzioni su dove depositare la merce (doc. 9), scritto che parrebbe però
essere rimasto senza seguito. Dall’incarto non risulta che successivamente AP 1
abbia effettuato alcunché per sincerarsi della corretta conservazione della
merce rimasta presso il Centro __________, benché la società, è utile ricordarlo,
ne restasse formalmente responsabile. Dall’incarto traspare anzi in maniera inequivocabile
il disinteresse della convenuta per le sorti della merce. Circostanza che la
stessa deve ora lasciarsi imputare.
Come rettamente illustrato dal
Pretore l’istruttoria non ha evidenziato alcun elemento che permettesse di
attribuire l’asserito danneggiamento rispettivamente la perdita di parte della
merce in parola a AO 1 (cfr. anche sentenza, pag. 9). Contrariamente a quanto
sostiene la convenuta, lo spostamento della merce da parte dell’attore dagli
spazi locati al magazzino, non riveste, in concreto, un ruolo centrale. Decisiva
ai fini del giudizio su questa pretesa è, invece, l’assenza nell’incarto di
prove atte a quantificare l’asserito danno subito da AP 1, ciò che determina,
nello specifico, il rigetto della stessa. Rinunciando all’allestimento di una
perizia su tale specifico aspetto (vedi atti di causa XII b, XXa e XXII) la
convenuta ha infatti disatteso il suo obbligo di comprovare il valore dei film
scomparsi rispettivamente di quelli danneggiati. Al riguardo la sola valutazione
effettuata in occasione del verbale di inventario e a cui fa riferimento
l’appellante non può essere ritenuta sufficiente, visto il carattere indicativo
della stessa e il fatto che si sia preso come parametro un valore medio ipotetico
di fr. 15.- al pezzo senza tenere conto della specificità dei singoli film e
senza neppure operare una distinzione tra VHS e DVD.
Alla luce di quanto precede le
pretese di AP 1 connesse alla perdita rispettivamente al deterioramento dei film
inventariati non possono che essere disattese. Anche su questo punto le decisione
di prima sede merita pertanto conferma.
7.
AP 1 critica
inoltre la decisione pretorile di respingere la domanda riconvenzionale volta a
ottenere la restituzione della merce in parola e ribadisce la tesi secondo cui
l’attore avrebbe aderito alla stessa per acquiescenza, rispettivamente quella
secondo cui la domanda avrebbe perso d’interesse giuridico in corso di causa
per ragioni imputabili alla controparte (cfr. per i dettagli appello, pag. 16
segg.), argomentazioni contestate dall’appellata la quale sostiene l’inammissibilità
della domanda riconvenzionale per assenza dall’inizio dell’interesse giuridico.
7.1
La sussistenza di un
interesse degno di protezione dell’attore è un presupposto processuale che il
giudice deve verificare d’ufficio prima di poter entrare nel merito di un’azione
(art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; cfr. anche Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit.,
pag. 167 segg.).
7.2
Nel
caso specifico detto interesse pare fare difetto. Dall’incarto si evince infatti
che nel corso del mese di ottobre 2011 AO 1 ha rinunciato alla procedura
esecutiva n. __________ dell’UEF di Mendrisio con contestuale decadimento
dell’inventario e del relativo divieto di disposizione della merce in oggetto (cfr.
doc. I). Nel contempo, nell’ambito della presente procedura, AP 1 ha formulato
con l’allegato di risposta la domanda riconvenzionale, qui in esame, volta alla
restituzione della merce. L’attore ha quindi comunicato alla controparte che
tale merce era a sua totale disposizione “già a far tempo dal decadimento
del divieto di disposizione a suo tempo impartito dall’UEF” (doc. L). Dagli
atti emerge che, venuto meno tale divieto, prima di formulare la domanda
riconvenzionale, AP 1 non ha mai chiesto e neppure ha mai cercato di ottenere la
restituzione della merce da parte dell’attore. Parimenti non risulta che AO 1
si sia mai rifiutato di permettere alla conduttrice, una volta scaduto il
diritto di ritenzione, di ritirare la merce in parola. Il mancato ritiro della
merce va ascritto al comportamento negligente della co nvenuta che prima di
formulare la domanda riconvenzionale neppure si era premurata di accertarsi
della situazione dei suoi beni presso il competente UEF. L’appellante parrebbe
sostenere di aver saputo del decadimento dell’inventario solo a seguito dello
scritto di cui al doc. L. Se anche ciò fosse vero tale circostanza non può
certo essere imputata a AO 1, a cui non incombeva alcun obbligo specifico di
informare la controparte, ma anzi va addebitata proprio al comportamento della
società che per vari anni si è disinteressata delle sorti della merce
inventariata, ciò che traspare in maniera chiara dagli atti.
Sulla base di quanto
precede, in assenza di pregressa opposizione di AO 1, la domanda
riconvenzionale volta alla restituzione della merce si rivela priva di
interesse giuridico ai sensi dell’art. 59 cpv. 2 lett. a) CPC e pertanto va
dichiarata inammissibile.
Su questo specifico
punto la sentenza pretorile, che ha respinto nel merito la domanda
riconvenzionale, va riformata anche se con motivazioni diverse da quelle
addotte dall’appellante che ha postulato lo stralcio dell’azione riconvenzionale
(cfr. appello, pag. 2).
A titolo puramente abbondanziale
si ribadisce quanto esposto dal Pretore ovvero che lo scritto doc. L non può
essere qualificato di acquiescenza. Dagli atti si evince, infatti, che AO 1 ha
sempre contestato l’iniziativa processuale della controparte e con ogni
evidenza non ha mai inteso ammettere di trattenere indebitamente la merce di
cui AP 1 chiedeva la restituzione.
8.
Da ultimo,
con l’allegato di appello del 13 maggio 2015 e con il complemento all’appello (erroneamente
denominato “reclamo”) dello stesso giorno (cfr. anche consid. 2), AP 1
contesta le valutazioni del Pretore riguardo alla ripartizione delle spese
processuali e al valore di causa posto a fondamento delle stesse. In
particolare, l’appellante critica la determinazione del valore complessivo
della lite operato dal Pretore ritenendo che per la domanda riconvenzionale il
magistrato avrebbe dovuto considerare un valore pari a zero.
8.1
Giusta
l’art. 91 CPC il valore litigioso è determinato dalla domanda (cpv. 1); nel
caso in cui la domanda non verta su una determinata somma di denaro e le parti
non si accordino in merito oppure le loro indicazioni in proposito siano
manifestamente errate, il valore litigioso è determinato dal giudice (cpv. 2).
L’art. 94 CPC prevede inoltre che, in caso di domanda riconvenzionale, per la
determinazione delle spese giudiziarie i valori litigiosi vengano sommati,
eccetto che l’azione e domanda riconvenzionale si escludano vicendevolmente.
Nel caso concreto, il
magistrato ha fissato il valore dell’azione riconvenzionale fondandosi sulle
dichiarazioni di AP 1 la quale nei propri allegati ha ripetutamente
quantificato l’importo della propria pretesa creditoria in fr. 338'700.- (cfr.
risposta, pag. 12; conclusioni, pag. 20), corrispondente, a suo dire, al valore
della merce al giorno dell’allestimento dell’inventario. Detto modo di procedere
non pare arbitrario e merita di essere tutelato, ragion per cui le censure
dell’appellante a questo proposito non possono essere accolte.
9.
In
definitiva, l’appello e il complemento all’appello (erroneamente denominato “reclamo”)
del 13 maggio 2015 sono parzialmente accolti, ossia unicamente per quanto
attiene alla dichiarazione di inammissibilità dell’azione riconvenzionale,
mentre per il resto sono respinti, così come indicato nei considerandi che
precedono.
Per quanto attiene
alle spese e ripetibili di prima sede e alla loro ripartizione, la disamina
della domanda riconvenzionale, con particolare riferimento all’accertamento
dell’assenza di un interesse degno di protezione dell’attore riconvenzionale,
ha necessitato uno studio approfondito ciò che giustifica di confermare gli
importi fissati dal Pretore nella propria sentenza.
Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza quasi integrale dell’appellante (art. 106 CPC) e sono
calcolate in applicazione degli art. 7 e 13 LTG nonché degli art. 11 e 13 Rtar.
Non si giustifica di porre spese processuali a carico della parte appellata.
L’importo ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr.
30'000.-
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la
LTG e il Rtar,
decide:
I. L’appello del 13 maggio 2015 e il complemento
all’appello del 13 maggio 2015 di AP 1 sono
parzialmente accolti. Di conseguenza la decisione 7 aprile 2015 inc.
OR.2011.13 della Pretura di Mendrisio Sud è così riformata:
1.
Invariato
2.
La domanda riconvenzionale del 4
novembre 2011 di AP 1 è inammissibile.
3.
Invariato
4.
Invariato
4.1.
Invariato
5.
Invariato.
II. Le
spese processuali della procedura di appello di complessivi fr. 12'000.-, già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico; l’appellante rifonderà alla
controparte fr. 10’000.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).