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Decisione

12.2015.87

Contratto locazione - complemento all'appello - obbligo di riduzione del danno - onere della prova (danneggiamento e scomparsa di merce) - acquiescenza, assenza di interesse giuridico - determinazione

12 dicembre 2016Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

contratto del 19 gennaio 2004 AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 uno spazio

commerciale sito al 2° e 3° piano dello stabile denominato “Centro __________.

Il contratto prevedeva un inizio della locazione per il 1°

gennaio 2004 e il versamento di una pigione di fr. 160'000.- annui, pagabili in

rate trimestrali anticipate (il 28 dicembre, il 28 marzo, il 28 giugno e il 28

settembre), la prima delle quali da versare entro il 28 dicembre 2003 per il

primo trimestre 2004. A questo importo andava aggiunto un acconto per le spese

accessorie, escluse dalla pigione, di fr. 32.- annui al m2, pure

pagabili trimestralmente, ritenuto che le stesse sarebbero poi state calcolate

annualmente dal locatore mediante conguaglio. La durata della locazione era determinata,

con scadenza 31 dicembre 2006 (doc. A).

B. Con

lettera del 2 aprile 2004 AP 1 ha intimato al locatore la disdetta immediata del

contratto di locazione, sospendendo il pagamento del corrispettivo. L’illegittimità

di questa disdetta è stata accertata con sentenza del 14 maggio 2009 dal

Pretore di Mendrisio Sud (OA.2004.104), confermata da questa Camera in data 27

luglio 2010 (inc. 12.2009.112).

Il 7 aprile 2004 il locatore ha chiesto all’Ufficio

esecuzioni e fallimenti di Mendrisio (in seguito: UEF) l’erezione dell’inventario

per il diritto di ritenzione sui beni della conduttrice in deposito presso gli

spazio locati, considerato il mancato pagamento delle pigioni del secondo e del

terzo trimestre 2004, per complessivi fr. 105'492.- .

L’UEF

di Mendrisio ha dunque provveduto a redigere un verbale per la formazione di un

inventario dei beni vincolati da diritto di ritenzione (ritenzione n__________),

inventariando oltre 10'000 film e DVD per un valore medio di fr. 15.- cadauno (doc.

C, 3 e 4). Il 21 aprile seguente, su richiesta di AO 1, il medesimo Ufficio ha

notificato a AP 1 un precetto esecutivo a convalida del diritto di pegno manuale

per complessivi fr. 52'746.- oltre interessi (doc. 5). Intervenuta

l’opposizione dell’escussa, AO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio. L’istanza

è stata respinta con decisione del 22 giugno 2004 (inc. EF.2004.182 della

Pretura di Mendrisio Sud).

Fallito

un tentativo di intesa tra le parti innanzi al competente Ufficio di

conciliazione in materia di locazione, AO 1 ha introdotto in data 7 ottobre

2004 dinanzi alla Pretura di Mendrisio Sud un’azione di accertamento del

credito e di conferma del diritto di ritenzione (doc. 7), la quale è stata accolta

con decisione 14 maggio 2009 (inc. rich. OA.2004.104) e poi confermata in data

27 luglio 2010 da questa Camera (inc. 12.2009.112).

Il

12 giugno 2009, AO 1 ha quindi avviato dinanzi al competente UEF di Mendrisio

una domanda di realizzazione del pegno manuale (doc. G e 10). Detta procedura è

però stata ritirata in data 5 settembre 2011 con conseguente revoca dell’esecuzione

nei confronti della conduttrice (doc. I e 11).

Nel

contempo, AO 1 ha escusso con precetto esecutivo del 3 marzo 2008 AP 1 per il

pagamento dell’importo di fr. 474'714.- oltre accessori, corrispondenti a tutte

le pigioni e spese accessorie scadute per il periodo di locazione da ottobre

2004 a dicembre 2006 (doc. N).

C. Previo

tentativo di conciliazione (doc. E), il 18 agosto 2011 AO 1 ha inoltrato alla

Pretura di Mendrisio Sud una petizione con cui ha postulato la condanna di AP 1

al pagamento di complessivi fr. 474'714.- oltre accessori a titolo di pigione.

In sintesi, l’attore ha chiesto che la convenuta sia costretta a versargli le

pigioni e gli acconti per le spese accessorie scaduti per il periodo da ottobre

2004 a dicembre 2006, come previsto nel precitato contratto di locazione.

La

convenuta si è opposta alla petizione contestando integralmente la pretesa

creditoria ed ha formulato una domanda riconvenzionale tendente ad ottenere la

condanna di AO 1 alla riconsegna della totalità della merce di cui alla lista

allegata all’inventario dell’8 aprile 2004 allestito dall’UE di Mendrisio

(ritenzione n. __________) in perfetto stato, in via subordinata chiedendo

l’accoglimento della petizione limitatamente all’importo di fr. 7'254.-, con

contestuale accoglimento della riconvenzionale, e in via ancor più subordinata

la reiezione della petizione, la condanna dell’attore alla riconsegna della

totalità della merce indicata e la condanna al pagamento di un importo a titolo

di risarcimento per i deprezzamento/minor valore della merce in parola.

In

breve, la convenuta ha affermato che le pigioni erano in gran parte prescritte

e meglio per complessivi fr. 369'222.-. Inoltre, per quanto attiene alle spese

accessorie essa ha rilevato come i locali non siano mai stati da lei utilizzati

e ha posto l’accento sul fatto che l’attore non ha mai provveduto

all’allestimento dei conteggi annuali. A detta della stessa, AO 1 non potrebbe

pertanto ora pretendere il pagamento degli acconti previsti dal contratto

poiché in difetto di conguaglio il credito non sarebbe né liquido né scaduto, e

anzi l’attore dovrebbe restituire il primo acconto di fr. 12'746.- pagato dalla

conduttrice per il primo trimestre.

In

relazione alle pigioni, per quanto non prescritte, AP 1 ha sostenuto che la

pretesa attorea andrebbe largamente ridotta essendo il locatore venuto meno al

suo obbligo di ridurre il danno non essendosi attivato per cercare di rilocare

gli spazi rimasti liberi.

D. In

replica con risposta riconvenzionale AO 1 si è riconfermato nella propria

petizione, postulando nel contempo l’integrale reiezione della domanda

riconvenzionale. Relativamente all’eccezione di prescrizione, l’attore ha rilevato

di avere interrotto la stessa con l’invio del precetto esecutivo del 2008,

ragion per cui l’eccezione non sarebbe fondata. In merito alle spese accessorie

egli ha sostenuto che l’obbligo per la convenuta di pagare gli acconti sarebbe

previsto dal contratto. Quanto alle pigioni, egli ha contestato le

argomentazioni della convenuta e ha affermato che la parte inadempiente sarebbe

la resistente, la quale non si sarebbe impegnata per proporre un subentrante.

Per riferimento alla merce a suo tempo oggetto d’inventario, l’attore ha

comunicato che la stessa era a disposizione della conduttrice sin dal

decadimento del divieto di disposizione, quest’ultima non avrebbe tuttavia

proceduto al suo ritiro.

In

duplica con replica riconvenzionale AP 1 si è riconferma nella propria

posizione. In relazione alla domanda riconvenzionale della restituzione della

merce essa ha sostenuto che con lo scritto di data 18 novembre 2011 l’attore vi

avrebbe in sostanza aderito (doc. L).

In

duplica riconvenzionale l’attore ha nuovamente contestato integralmente la

domanda riconvenzionale avversaria ed ha negato di aver aderito alla domanda

della convenuta inerente alla restituzione della merce, essendosi limitato ad

indicare che la stessa era sempre stata a sua disposizione a far tempo dalla

decadenza della procedura esecutiva a convalida del diritto di ritenzione.

Esperita

l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale.

Nei rispettivi memoriali conclusivi esse hanno ribadito le proprie antitetiche

posizioni.

E. Con sentenza del 7 aprile

2015 Il Pretore ha parzialmente accolto la petizione condannando AP 1 al

pagamento di complessivi fr. 347'254.- oltre interessi (cfr. per i dettagli

sentenza cit., pag. 12) . Nel contempo il magistrato ha respinto la domanda

riconvenzionale. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 20'000.-

sono state poste a carico dell’attore in ragione di 3/20 e della convenuta in

ragione di 17/20. Quest’ultima è stata pure condannata a pagare all’attore fr.

32'000.- quali ripetibili.

F. Con atto di appello del 13

maggio 2013 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di

respingere la petizione e di stralciare dai ruoli la domanda riconvenzionale

per intervenuta acquiescenza, in subordine per perdita incidentale d’interesse

giuridico imputabile alla controparte, con protesta di tasse, spese e ripetibili,

nonché con atto denominato “reclamo con domanda di misure cautelari” (recte:

complemento all’appello) chiede una diversa ripartizione delle spese

processuali e una diversa determinazione del valore di causa.

Per sua parte l’attore con

risposta del 2 luglio 2015 e del 29 maggio 2015 chiede di respingere l’appello e

il “reclamo con domanda di misure cautelari”, pure con protesta di

tasse, spese e ripetibili.

In data 27 agosto 2015 la Presidente di

questa Camera ha respinto l’istanza di provvedimenti cautelari (cfr. inc.

12.2015.88).

e considerato

Considerandi

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC; RS 272) che trova applicazione in entrambe le sedi,

siccome la procedura dinanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art.

404.

e 405 CPC).

2.

Preliminarmente è necessario chiarire che per quanto attiene all’atto

denominato “reclamo con domanda di misure cautelari” inoltrato anch’esso nel termine di appello di 30 giorni il medesimo deve

essere inteso quale complemento all’appello ritenuto che, di fatto, con il

precitato “reclamo” l’appellante sviluppa e approfondisce le sue

contestazioni relative al dispositivo n. 3, già impugnato con l’atto di appello

(cfr. atto di appello, pag. 2 ), e formula una domanda subordinata in relazione

alla ripartizione delle spese processuali nell’ipotesi in cui le altre

richieste avanzate con l’appello non vengano accolte (cfr. anche Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), ad art. 311 CPC pag.

1371.

seg).

3.

Per

quanto ancora dibattuto in appello, il Pretore, nella propria sentenza, ha

ritenuto che l’attore avesse adempiuto al proprio obbligo di riduzione del

danno e che nulla potesse essergli rimproverato in questo ambito. Il primo

giudice ha infatti sottolineato come AO 1 si sia adoperato per cercare di

rilocare gli spazi lasciato liberi da AP 1 la quale, dal canto suo, nulla ha intrapreso

per trovare un subentrante. Il magistrato ha pertanto giudicato che non fosse

giustificato operare una riduzione della pigione dovuta dalla stessa. In

seguito, il Pretore ha analizzato la richiesta di risarcimento della convenuta

per il danneggiamento della merce rispettivamente per perdita della stessa giungendo

alla conclusione che non vi fossero indizi a sostegno di una responsabilità

dell’attore. Il primo giudice ha inoltre posto l’accento sulla mancanza di

prove in relazione alla quantificazione del presunto danno ed ha pertanto

respinto la pretesa. Ha quindi negato una responsabilità dell’attore per la

perdita di valore della merce e ha altresì osservato come manchino riscontri

oggettivi del valore della merce nel settembre 2011. Neppure può essere

riconosciuta una responsabilità di AO 1 per il periodo successivo al settembre

2011, quando è decaduto il divieto di ritenzione, considerato che questi ha

comunicato la possibilità di ritirare la merce non appena è stato sollecitato

in tal senso dalla società. Da ultimo il magistrato ha respinto anche la

domanda di restituzione della merce formulata dalla convenuta ed ha negato che

la stessa potesse essere considerata evasa per acquiescenza ritenuto che

l’attore non aveva mai ammesso di aver trattenuto la merce indebitamente ma si

è limitato a comunicare che questa era a disposizione della controparte.

4.

Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e

di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata

spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con

ciò da riformare (v. Reetz/Theiler

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n.

36.

ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,

n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011,

consid. 4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e

riferimenti). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica

puntuale al giudizio di prima istanza ma ripropone le motivazioni addotte in

prima sede limitandosi nel contempo a fornire una propria tesi e una propria

lettura dei fatti. L’appello in esame viene quindi esaminato nella

misura in cui rispetta i principi sopraindicati e espone critiche

circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono

irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio

impugnato.

5.

Nella

prima parte dell’appello AP 1 rimprovera al Pretore un’errata e arbitraria valutazione

dei fatti per aver ritenuto che AO 1 avesse adempiuto al proprio obbligo di

riduzione del danno e, quale conseguenza di ciò, per non aver concesso una

riduzione della pigione riconosciuta all’attore.

Le argomentazioni

sollevate dall’appellante paiono già di primo acchito pretestuose. Gli sforzi

profusi dal proprietario dello stabile per trovare un nuovo conduttore

traspaiono infatti in maniera chiara sia dalle dichiarazioni dai testi N__________

P__________ e E__________, l’attendibilità dei quali non è mai stata messa in

dubbio dall’appellante, che dai doc. O e P agli atti. Al riguardo N__________ P__________,

moglie dell’attore, ha riferito “(…) I locali sono stati presi in consegna a

fine 2003 e già nel marzo 2004 la locatrice ha abbandonato di punto in bianco

gli spazi affittati. Da subito sia tramite S__________ sia con iniziative

nostre (contatti con potenziali interessati, apposizione di cartelli, ecc.)

abbiamo cercato di trovare un subentrante che è stato trovato solo un paio di

anni fa, la M__________ che ha affittato i due piani in questione. Dal 2004

fino all’arrivo della M__________ i locali sono rimasti vuoti.” (cfr.

audizione testimoniale del 6 dicembre 2012, pag. 1). Circostanze sostanzialmente

confermate anche dal teste E__________ il quale ha dichiarato “Io sono

rimasto in contatto con AO 1 anche dopo la partenza di AP 1, poiché mi venne

richiesto di segnalare eventuali interessati alla nuova locazione. Anche il

negozio M__________ che ha affittato gli spazi del Centro __________ l’ho segnalato

io e per questo sono stato regolarmente retribuito. E’ passato tanto tempo e

avevamo provato con tante altre aziende (ricordo __________ ecc), per

finalmente concludere con M__________. ” (cfr. audizione testimoniale del 6

dicembre 2012, pag. 3).

L’impegno profuso dal

proprietario dello stabile per trovare un nuovo inquilino è palese. Non risulta

invece che AP 1 abbia fatto alcunché per trovare un subentrante disposto a

riprendere i locali da lei lasciati vuoti, ciò che fa apparire la censura al

limite del temerario.

Priva di buon fondamento si

rivela pure essere l’ulteriore argomentazione appellatoria secondo cui la

locatrice si sarebbe arbitrariamente rifiutata di rinegoziare l’accordo

accettando di locare a AP 1 solo un piano (il 2° piano) invece dei due previsti

(2° e 3° piano) nel contratto di data 19 gennaio 2004. Come rettamente

rilevato dal Pretore non sussisteva alcun obbligo per il proprietario di

accettare la rinegoziazione del contratto sottoscritto tra le parti, a suo svantaggio.

Dagli atti risulta inoltre che la mancata concessione della licenza di

costruzione per il cambio di destinazione decisa dal Municipio è stata

impugnata da AO 1, avviando quindi una procedura amministrativa con effetto

sospensivo, che ha portato all’annullamento di detta decisione, con la

conseguenza che, di fatto, anche gli spazi del 3° piano sono stati sempre agibili

(cfr. su questi fatti vedi anche sentenza IICCA del 27 luglio 2010, pag. 7

seg., inc. 12.2009.112 e doc. X in inc. OA.2004.104 della Pretura di Mendrisio

Sud). Non vi è inoltre dubbio che in quel momento il rapporto di fiducia tra le

parti era venuto meno ciò che, anche da un punto di vista soggettivo,

giustifica il rifiuto di AO 1 di concludere un nuovo contratto di locazione con

la convenuta che avesse per oggetto il solo 2° piano.

Ne consegue pertanto il non

accoglimento delle censure appellatorie e la conferma della decisione pretorile

di non concedere una riduzione della pigione dovuta da AP 1.

6.

L’appellante prosegue

quindi censurando gli accertamenti pretorili secondo cui dall’istruttoria non

sarebbe emerso alcun elemento che permettesse di provare in modo certo il

danneggiamento o la perdita della merce né tantomeno di imputare responsabilità

di sorta a AO 1.

6.1

In sintesi, AP 1 rimprovera

a AO 1 di essere responsabile per il danneggiamento e la scomparsa di parte

della merce oggetto di ritenzione. Tale contestazione si rivela però priva di

buon fondamento. Dall’incarto risulta infatti in maniera inequivocabile che la

merce inventariata dall’UEF di Mendrisio era stata lasciata sotto la

responsabilità di M__________, dipendente della convenuta (doc. 3). Nel momento

in cui AP 1 ha lasciato gli spazi locati presso il Centro __________ essa

avrebbe dovuto accertarsi che l’UEF prendesse nuove misure al riguardo

liberandola da questa responsabilità, ciò che non risulta essere stato fatto.

Agli atti figura infatti unicamente uno scritto dell’avv. S__________,

all’epoca patrocinatore della conduttrice, il quale nell’imminenza del trasloco

chiedeva istruzioni su dove depositare la merce (doc. 9), scritto che parrebbe però

essere rimasto senza seguito. Dall’incarto non risulta che successivamente AP 1

abbia effettuato alcunché per sincerarsi della corretta conservazione della

merce rimasta presso il Centro __________, benché la società, è utile ricordarlo,

ne restasse formalmente responsabile. Dall’incarto traspare anzi in maniera inequivocabile

il disinteresse della convenuta per le sorti della merce. Circostanza che la

stessa deve ora lasciarsi imputare.

Come rettamente illustrato dal

Pretore l’istruttoria non ha evidenziato alcun elemento che permettesse di

attribuire l’asserito danneggiamento rispettivamente la perdita di parte della

merce in parola a AO 1 (cfr. anche sentenza, pag. 9). Contrariamente a quanto

sostiene la convenuta, lo spostamento della merce da parte dell’attore dagli

spazi locati al magazzino, non riveste, in concreto, un ruolo centrale. Decisiva

ai fini del giudizio su questa pretesa è, invece, l’assenza nell’incarto di

prove atte a quantificare l’asserito danno subito da AP 1, ciò che determina,

nello specifico, il rigetto della stessa. Rinunciando all’allestimento di una

perizia su tale specifico aspetto (vedi atti di causa XII b, XXa e XXII) la

convenuta ha infatti disatteso il suo obbligo di comprovare il valore dei film

scomparsi rispettivamente di quelli danneggiati. Al riguardo la sola valutazione

effettuata in occasione del verbale di inventario e a cui fa riferimento

l’appellante non può essere ritenuta sufficiente, visto il carattere indicativo

della stessa e il fatto che si sia preso come parametro un valore medio ipotetico

di fr. 15.- al pezzo senza tenere conto della specificità dei singoli film e

senza neppure operare una distinzione tra VHS e DVD.

Alla luce di quanto precede le

pretese di AP 1 connesse alla perdita rispettivamente al deterioramento dei film

inventariati non possono che essere disattese. Anche su questo punto le decisione

di prima sede merita pertanto conferma.

7.

AP 1 critica

inoltre la decisione pretorile di respingere la domanda riconvenzionale volta a

ottenere la restituzione della merce in parola e ribadisce la tesi secondo cui

l’attore avrebbe aderito alla stessa per acquiescenza, rispettivamente quella

secondo cui la domanda avrebbe perso d’interesse giuridico in corso di causa

per ragioni imputabili alla controparte (cfr. per i dettagli appello, pag. 16

segg.), argomentazioni contestate dall’appellata la quale sostiene l’inammissibilità

della domanda riconvenzionale per assenza dall’inizio dell’interesse giuridico.

7.1

La sussistenza di un

interesse degno di protezione dell’attore è un presupposto processuale che il

giudice deve verificare d’ufficio prima di poter entrare nel merito di un’azione

(art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; cfr. anche Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit.,

pag. 167 segg.).

7.2

Nel

caso specifico detto interesse pare fare difetto. Dall’incarto si evince infatti

che nel corso del mese di ottobre 2011 AO 1 ha rinunciato alla procedura

esecutiva n. __________ dell’UEF di Mendrisio con contestuale decadimento

dell’inventario e del relativo divieto di disposizione della merce in oggetto (cfr.

doc. I). Nel contempo, nell’ambito della presente procedura, AP 1 ha formulato

con l’allegato di risposta la domanda riconvenzionale, qui in esame, volta alla

restituzione della merce. L’attore ha quindi comunicato alla controparte che

tale merce era a sua totale disposizione “già a far tempo dal decadimento

del divieto di disposizione a suo tempo impartito dall’UEF” (doc. L). Dagli

atti emerge che, venuto meno tale divieto, prima di formulare la domanda

riconvenzionale, AP 1 non ha mai chiesto e neppure ha mai cercato di ottenere la

restituzione della merce da parte dell’attore. Parimenti non risulta che AO 1

si sia mai rifiutato di permettere alla conduttrice, una volta scaduto il

diritto di ritenzione, di ritirare la merce in parola. Il mancato ritiro della

merce va ascritto al comportamento negligente della co nvenuta che prima di

formulare la domanda riconvenzionale neppure si era premurata di accertarsi

della situazione dei suoi beni presso il competente UEF. L’appellante parrebbe

sostenere di aver saputo del decadimento dell’inventario solo a seguito dello

scritto di cui al doc. L. Se anche ciò fosse vero tale circostanza non può

certo essere imputata a AO 1, a cui non incombeva alcun obbligo specifico di

informare la controparte, ma anzi va addebitata proprio al comportamento della

società che per vari anni si è disinteressata delle sorti della merce

inventariata, ciò che traspare in maniera chiara dagli atti.

Sulla base di quanto

precede, in assenza di pregressa opposizione di AO 1, la domanda

riconvenzionale volta alla restituzione della merce si rivela priva di

interesse giuridico ai sensi dell’art. 59 cpv. 2 lett. a) CPC e pertanto va

dichiarata inammissibile.

Su questo specifico

punto la sentenza pretorile, che ha respinto nel merito la domanda

riconvenzionale, va riformata anche se con motivazioni diverse da quelle

addotte dall’appellante che ha postulato lo stralcio dell’azione riconvenzionale

(cfr. appello, pag. 2).

A titolo puramente abbondanziale

si ribadisce quanto esposto dal Pretore ovvero che lo scritto doc. L non può

essere qualificato di acquiescenza. Dagli atti si evince, infatti, che AO 1 ha

sempre contestato l’iniziativa processuale della controparte e con ogni

evidenza non ha mai inteso ammettere di trattenere indebitamente la merce di

cui AP 1 chiedeva la restituzione.

8.

Da ultimo,

con l’allegato di appello del 13 maggio 2015 e con il complemento all’appello (erroneamente

denominato “reclamo”) dello stesso giorno (cfr. anche consid. 2), AP 1

contesta le valutazioni del Pretore riguardo alla ripartizione delle spese

processuali e al valore di causa posto a fondamento delle stesse. In

particolare, l’appellante critica la determinazione del valore complessivo

della lite operato dal Pretore ritenendo che per la domanda riconvenzionale il

magistrato avrebbe dovuto considerare un valore pari a zero.

8.1

Giusta

l’art. 91 CPC il valore litigioso è determinato dalla domanda (cpv. 1); nel

caso in cui la domanda non verta su una determinata somma di denaro e le parti

non si accordino in merito oppure le loro indicazioni in proposito siano

manifestamente errate, il valore litigioso è determinato dal giudice (cpv. 2).

L’art. 94 CPC prevede inoltre che, in caso di domanda riconvenzionale, per la

determinazione delle spese giudiziarie i valori litigiosi vengano sommati,

eccetto che l’azione e domanda riconvenzionale si escludano vicendevolmente.

Nel caso concreto, il

magistrato ha fissato il valore dell’azione riconvenzionale fondandosi sulle

dichiarazioni di AP 1 la quale nei propri allegati ha ripetutamente

quantificato l’importo della propria pretesa creditoria in fr. 338'700.- (cfr.

risposta, pag. 12; conclusioni, pag. 20), corrispondente, a suo dire, al valore

della merce al giorno dell’allestimento dell’inventario. Detto modo di procedere

non pare arbitrario e merita di essere tutelato, ragion per cui le censure

dell’appellante a questo proposito non possono essere accolte.

9.

In

definitiva, l’appello e il complemento all’appello (erroneamente denominato “reclamo”)

del 13 maggio 2015 sono parzialmente accolti, ossia unicamente per quanto

attiene alla dichiarazione di inammissibilità dell’azione riconvenzionale,

mentre per il resto sono respinti, così come indicato nei considerandi che

precedono.

Per quanto attiene

alle spese e ripetibili di prima sede e alla loro ripartizione, la disamina

della domanda riconvenzionale, con particolare riferimento all’accertamento

dell’assenza di un interesse degno di protezione dell’attore riconvenzionale,

ha necessitato uno studio approfondito ciò che giustifica di confermare gli

importi fissati dal Pretore nella propria sentenza.

Le spese giudiziarie

seguono la soccombenza quasi integrale dell’appellante (art. 106 CPC) e sono

calcolate in applicazione degli art. 7 e 13 LTG nonché degli art. 11 e 13 Rtar.

Non si giustifica di porre spese processuali a carico della parte appellata.

L’importo ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr.

30'000.-

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la

LTG e il Rtar,

decide:

I. L’appello del 13 maggio 2015 e il complemento

all’appello del 13 maggio 2015 di AP 1 sono

parzialmente accolti. Di conseguenza la decisione 7 aprile 2015 inc.

OR.2011.13 della Pretura di Mendrisio Sud è così riformata:

1.

Invariato

2.

La domanda riconvenzionale del 4

novembre 2011 di AP 1 è inammissibile.

3.

Invariato

4.

Invariato

4.1.

Invariato

5.

Invariato.

II. Le

spese processuali della procedura di appello di complessivi fr. 12'000.-, già

anticipate dall’appellante, restano a suo carico; l’appellante rifonderà alla

controparte fr. 10’000.- per ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).