12.2015.89
Contratto di progettazione (Planungsvertrag - architetti) - estinzione del debito (mercede), onere della prova
27 ottobre 2015Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.89
Lugano
27 ottobre 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini,
Balerna
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2011.221
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 13
luglio 2011 da
AO
1
rappr. dallo RA 2
contro
AP 1
AP 2
tutti
rappr. dall’ RA 1
con
cui l’attrice ha chiesto la condanna delle controparti al versamento di fr.
12'000.- oltre interessi al 5% dal 20 novembre 2010 e spese esecutive nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________ dell’Ufficio
esecuzione di Lugano,
richieste
avversate dalle convenute che hanno postulato la reiezione della petizione e
che con domanda riconvenzionale hanno chiesto la condanna dell’attrice al
pagamento in loro favore di fr. 5'125.60 importo poi aumentato nel memoriale
conclusivo a fr. 6'504.-, pretese sulle quali ha statuito il Pretore con
sentenza del 7 aprile 2015 con cui ha integralmente accolto la petizione e
rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al summenzionato PE, e ha
invece respinto la domanda riconvenzionale,
appellanti
le convenute che con atto di appello del 13 maggio 2015 postulano
l’annullamento della decisione pretorile e la cancellazione del PE n. __________,
protestate tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi,
mentre
l’attrice con risposta del 25 giugno 2015 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di tassa, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. In data 25 aprile 2009 __________
ha concesso a AP 2 un diritto di compera sul mappale __________ RFD di __________
(doc. 10). La stessa è stata autorizzata “ad elaborare i piani e progetti
relativi alla edificazione di al massimo tre case di abitazione monofamigliari
(…), e a firmare i documenti necessari richiesti dall’autorità amministrativa
per l’ottenimento della licenza di costruzione” (clausola 13.1), come pure
“a dare incarico al geometra per la eventuale formazione di tre particelle
sulla quale edificare le abitazioni” (clausola 13.2). Il rogito prevedeva
inoltre che “tutte le spese sia per la progettazione che per l’intervento
del geometra sono assunte dalla attuale beneficiaria o suoi successori con
l’esclusione di ogni responsabilità da parte del signor __________”
(clausola 13.3) e che “in caso di mancato esercizio del diritto (…) tutti
gli investimenti effettuati sulla proprietà, compresi i piani architettonici
approvati decadranno, senza indennità alcuna a favore del concedente, mentre le
spese effettuate per tali operazioni e investimenti rimarranno ad esclusivo
carico di chi li avrà anticipati” (clausola 18). Dopo due proroghe la
scadenza di detto diritto è stata fissata in maniera inderogabile per il 30
settembre 2010 (doc. 4, 10 e 11). Con atto notarile del 21 giugno 2010 gli
eredi di __________, nel frattempo deceduto, hanno proceduto al frazionamento
del fondo in tre particelle (doc. 4).
Fatti
B. La società AP 1 (in seguito:
AP 1), di cui AP 2 è socia unica e gerente (doc. A), si è attivata per trovare degli
interessati a comperare le particelle e ad edificare delle abitazioni del cui
iter formale ed esecutivo la società immobiliare si sarebbe occupata.
A questo fine AP 1 ha incaricato
la società AO 1 (in seguito: AO 1) di realizzare i progetti per l’edificazione
di tre case unifamiliari e di allestire la domanda di costruzione; domanda che
è stata presentata in data 13 novembre 2009 e approvata in data 9 luglio 2010
(doc. F e G e inc. rich. dal comune di __________). Per tali prestazioni le
parti hanno pattuito un onorario di fr. 12'000.- (doc. H e cfr. petizione pag.
4 e risposta pag. 3). AP 1 ha proceduto al pagamento di un acconto di fr.
2’000.-.
Al termine del proprio incarico AO
1 ha quindi preteso il pagamento delle prestazioni fornite assommanti a
complessivi fr. 12'000.- e corrispondenti al saldo dell’onorario non ancora
pagato (fr. 12'000 - fr. 2'000.- = fr. 10'000.-) a cui andavano aggiunti
ulteriori fr. 2’000.- per l’allestimento di due varianti elaborate per i
signori L__________, potenziali acquirenti di una delle particelle (doc. I).
C. AP 1 ha contestato la
pretesa, ragion per cui AO 1 ha avviato la procedura esecutiva nei suoi confronti
(doc. M).
Previo tentativo di conciliazione
(CM.2011.92) il 13 luglio 2011 AO 1 ha quindi inoltrato una petizione con cui
ha chiesto la condanna della società AP 1 e di AP 2 al pagamento di fr.
12'000.- oltre interessi, e delle spese esecutive nonché il rigetto in via
definiva dell’opposizione interposta al PE n. __________. In breve, l’attrice
ha sostenuto di aver ricevuto dalle convenute l’incarico di elaborare i piani
per la realizzazione di tre case unifamiliari e di allestire tutta la
documentazione necessaria per ottenere la licenza edilizia. Questa ha affermato
di aver portato a termine il proprio compito secondo le istruzioni ricevute e
di aver allestito le due varianti per i signori L__________ su indicazione delle
controparti. Queste ultime sono pertanto tenute al pagamento dell’onorario.
Le convenute si sono opposte alla
petizione e hanno contestato le pretese creditorie dell’attrice. In sintesi,
esse hanno affermato che, scaduto il diritto di compera di cui AP 2 era
beneficiaria, AO 1 avrebbe ripreso il rapporto con i potenziali acquirenti
reperiti dalla società immobiliare e avrebbe fatturato le prestazioni in parola
direttamente a questi, ragion per cui l’onorario pattuito inizialmente con la
società immobiliare non sarebbe più dovuto, pena un indebito arricchimento. Nel
contempo le convenute hanno sostenuto che l’allestimento delle varianti
elaborate per i signori L__________ esulava dal mandato conferito e andava
fatturato direttamente ai clienti. Esse hanno inoltre dichiarato di aver
concordato con AO 1 la cessione dei tre acquirenti contro rimborso delle spese
anticipate e hanno affermato di aver concluso con lo studio di architettura una
società semplice per la promozione del progetto e successiva edificazione e vendita,
società che andrebbe ora sciolta. In questo ambito le convenute fanno valere in
un primo tempo in compensazione e poi in via riconvenzionale, l’importo di fr.
5'125.60, pari alle spese sostenute.
In replica e risposta
riconvenzionale AO 1 ha ribadito la propria posizione e ha negato che vi sia
stata una cessione dei potenziali acquirenti come pure un accordo sulla ripresa
delle spese anticipate. Nel contempo l’attrice ha contestato pure la tesi
dell’esistenza di una società semplice tra le parti. Pure contestata la pretesa
riconvenzionale.
In duplica le convenute hanno sostanzialmente
ribadito la propria posizione.
Esperita l’istruttoria le parti
hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi allegati
conclusivi esse hanno riconfermato le proprie antitetiche posizioni. Nel
proprio memoriale conclusivo le convenute hanno aumentato la domanda riconvenzionale
a fr. 6'504.60.
D. Con sentenza del 7 aprile
2015 il Pretore ha accolto integralmente la petizione condannando le convenute
al pagamento di fr. 12'000.- e ordinando il rigetto in via definitiva
dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano. La domanda
riconvenzionale è stata respinta.
E. Con atto di appello del 13
maggio 2015 le convenute chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso
di respingere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili
di entrambe le sedi. Con risposta del 25 giugno 2015 l’attrice postula la reiezione
del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
e considerato,
in diritto: 1. Il 1° gennaio
2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile
svizzero, che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi
al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). L’appello,
presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima
istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa
Camera il 2 giugno 2015. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
Considerandi
2.
Per quanto ancora dibattuto
in appello, il Pretore, dopo aver ripercorso i fatti, ha accertato la corretta
esecuzione del mandato di progettazione da parte di AO 1. Nella propria
sentenza il primo giudice ha ritenuto che le convenute non avessero provato
l’estinzione del loro debito costituito dalla mercede pattuita. In particolare,
il magistrato ha giudicato che non vi fossero prove a sostegno della tesi delle
convenute secondo cui esse avrebbero ceduto a AO 1 la relazione con gli
interessati al progetto immobiliare contro assunzione da parte dell’attrice
delle spese da esse sostenute e liberazione dall’obbligo di pagare l’onorario.
La società AP 1 e AP 2 sono pertanto tenute al versamento del saldo della
mercede. Il primo giudice ha pure accertato che le varianti allestite per i
signori L__________ sono state elaborate dall’attrice su incarico di AP 2
mentre questa era in trattativa precontrattuale coi potenziali acquirenti,
ragion per cui l’onorario supplementare che ne è derivato deve anch’esso essere
sopportato dalla stessa.
Da ultimo, il magistrato ha respinto
la richiesta riconvenzionale ritenendola infondata.
3.
Per sua
natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante
deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando
per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da
riformare (v. Reetz/Theiler in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36
ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,
n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011,
consid. 4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e
riferimenti). L’appello qui in esame in più passaggi non contiene una critica
puntuale al giudizio di prima istanza ma ripropone le motivazioni addotte in
prima sede limitandosi nel contempo a fornire una propria tesi e una propria
lettura dei fatti. Il gravame viene quindi esaminato solo nei punti in cui
espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre sono invece
irricevibili e non possono essere esaminati quei passaggi che non contengono
alcuna critica al giudizio impugnato.
4.
L’azione riconvenzionale
non è più stata riproposta con l’appello e non è pertanto oggetto del presente
giudizio.
La natura del contratto stipulato
tra le parti, in concreto un contratto di progettazione, non è contestata. Pure
pacifico è il conferimento del mandato da parte delle convenute all’attrice come
l’ammontare della mercede. Controversa resta invece l’effettiva estinzione del
credito vantato da AO 1.
5.
Con l’appello le convenute contestano,
in verità in maniera piuttosto confusa, gli accertamenti pretorili in base ai
quali la conclusione di un accordo tra le parti avente per oggetto la cessione
del progetto immobiliare in cambio del pagamento delle spese vive sostenute e
della rinuncia all’onorario non sarebbe provata. A detta delle appellanti, la
prova di detto accordo risulterebbe in maniera chiara dall’incarto. A questo
proposito esse fanno riferimento alle dichiarazioni del teste A__________ il
quale avrebbe riferito di trattative in tal senso. Esse affermano inoltre che AO
1.
avrebbe fatturato i costi per la realizzazione del progetto immobiliare così
come quelli per la licenza edilizia oltre che a loro stesse anche agli
acquirenti. A detta delle appellanti l’importo pattuito con gli acquirenti,
pari a fr. 15'000.-, sarebbe infatti manifestamente sproporzionato per rapporto
alle prestazioni effettuate dagli architetti dopo lo scadere del diritto di
compera e coprirebbe anche quanto da essi fatto in precedenza su mandato delle
convenute e le spese anticipate dalla società immobiliare per l’ottenimento
della licenza edilizia. Questa circostanza confermerebbe pertanto ulteriormente
l’avvenuto accordo tra le parti. Sempre secondo la tesi delle appellanti,
essendosi AO 1 rivalsa direttamente sugli acquirenti per queste prestazioni il
credito nei loro confronti si sarebbe estinto.
6.
L’art. 8 CC regola, per
tutti i rapporti giuridici retti dal diritto federale (DTF 115 II 300 consid.
3), la ripartizione dell’onere probatorio e, pertanto le conseguenze
dell’assenza di ogni prova. Esso stabilisce che, ove la legge non dispone
altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui
asserita deve fornire la prova, pena la soccombenza in causa. Riferito alla
fattispecie in esame ciò comporta che le convenute devono provare l’avvenuta
estinzione del credito della qui attrice nei loro confronti, rispettivamente il
cambiamento di debitore.
7.
Come accennato più sopra, a
sostegno della propria tesi le convenute rinviano alle affermazioni del teste A__________
il quale avrebbe riferito di un accordo tra le parti in causa volte alla
cessione del progetto immobiliare. In realtà il teste si è così espresso: “(…)
Ricordo che in quel frangente la signora AP 2 si era espressa come se volesse
cedere, rispettivamente avesse già ceduto, allo studio AO 1 la promozione del
progetto immobiliare. Ricordo che aveva anche accennato al fatto che per questo
progetto lei aveva anticipato delle spese che si sarebbero poi messi d’accordo
al riguardo in un secondo momento. La discussione non è poi proseguita su
questa tema (…) nemmeno sapevo quali erano gli accordi tra lo studio AO 1 e AP
2”(cfr. verbale audizione testimoniale del 9 marzo 2012 pag. 1 in fine e 2).
Diversamente da quanto sembrano
credere le appellanti queste dichiarazioni sono ben lungi dal provare la
conclusione dell’accordo. Il teste si è limitato infatti a riportare le
intenzioni di AP 2, egli però nulla sa sull’effettiva concretizzazione di
questo proposito non avendo assistito alla conclusione del (presunto) accordo. Non
risulta - e il teste neppure lo asserisce - che AO 1 abbia manifestato assenso
o condivisione dell’intenzione manifestata da AP 2 in quel frangente.
8.
Nel loro ricorso, le
appellanti sostengono inoltre, sulla base dei doc. O, P e H, che la parte attrice
avrebbe fatturato agli acquirenti i costi per la realizzazione di tutto il
progetto immobiliare, e pertanto non unicamente quelli per le varianti
allestite dopo la scadenza del diritto di compera, come pure quelli per
ottenere la licenza edilizia. A dire delle stesse, infatti, un compenso di fr.
15'000.- sarebbe manifestamente sproporzionato se riferito alle sole
prestazioni effettuate in relazione alle procedura di variante; questa
circostanza proverebbe l’avvenuta cessione del progetto e la rinuncia di AO 1 alla
riscossione del credito nei loro confronti.
Le appellanti danno per accertato
(“è pacifico”) che detto importo sia “decisamente sproporzionato”
(cfr. appello pag. 8). Esse non suffragano però queste affermazioni con alcuna
prova oggettiva e neppure forniscono delle tariffe di riferimento che permetterebbero
di confortare in qualche modo la loro tesi. Trattasi in ogni caso di un’argomentazione
sollevata per la prima volta in appello e pertanto in maniera irrituale e
inammissibile. Stesso discorso vale per l’allegazione secondo cui le note
d’onorario presentate agli acquirenti da AO 1 includerebbero pure le spese da
esse sostenute per l’ottenimento della licenza di costruzione.
Diversamente da quanto sembrano
credere le appellanti, quanto indicato nei due contratti di prestazione
sottoscritti dall’attrice con i coniugi L__________ (doc. O), rispettivamente
coi coniugi V__________ (doc. P), non permette di affermare che quest’ultima
abbia fatturato le prestazioni effettuate su mandato di AP 2 e del suo studio
immobiliare anche agli acquirenti finali. Anzi dalla documentazione agli atti
si evince che dopo la concessione della licenza edilizia i progetti immobiliari
hanno subito importanti modifiche ciò che ha comportato la richiesta di una
variante per ciascuno dei tre progetti edificatori (cfr. inc. rich. Comune di __________).
Al riguardo il teste __________ L__________ ha riferito che ”il progetto (…)
venne ulteriormente rimaneggiato e da una struttura su base quadrata della casa
giungemmo ad un parallelepipedo su base rettangolare. Venne inoltre modificato
la progettazione del garage che ci permise anche di ottenere una camera in più”
(verbale di audizione testimoniale del 7 dicembre 2011, pag. 2). Analoghe le
dichiarazioni rese dal teste __________ V__________: “ Su questi piani sono
poi state fatte ulteriori modifiche sia consigliate dall’ufficio tecnico di __________
che da una perizia fonica (…) per una maggiore sicurezza l’ufficio tecnico
aveva suggerito di alzare il livello della platea per meglio isolarla rispetto
al terreno (…). Ho poi chiesto qualche altra piccola modifica dettata dai miei
desideri personali. (…) Al momento della sottoscrizione del contratto mi è
stato chiarito dall’arch. S__________ che il costo della progettazione riguardava
unicamente le ultime modifiche per le quali era necessaria una richiesta di
modifiche al Comune” (verbale di audizione testimoniale del 7 dicembre 2011,
pag. 5). Cosi stando le cose, non vi è motivo per non credere che l’importo
pattuito quale mercede andasse a coprire proprio queste prestazioni.
Contrariamente a quando asserito
dalle appellanti, dall’incarto non emergono elementi che provino la conclusione
di un accordo verbale tra le parti in base al quale il saldo dell’onorario di AO
1.
non sarebbe più dovuto.
Ne discende pertanto che le
convenute, non essendo riuscite a provare l’estinzione del loro debito nei
confronti dell’appellata, sono tenute al pagamento dell’importo ancora
scoperto, pari a fr. 10'000.-, così come correttamente accertato dal Pretore
nella sua sentenza, che deve qui essere confermata.
9.
Da ultimo, le appellanti
negano di dovere alcunché per le varianti elaborate a favore dei signori L__________
(doc. I), in quanto allestite dopo la conclusione dal mandato da loro conferito
all’attrice. Anche questa censura non può essere accolta. L’istruttoria ha
permesso di accertare in maniera inequivocabile che dette modifiche sono state
elaborate su mandato delle appellanti mentre queste erano in trattativa
precontrattuale coi potenziali acquirenti, prima che il diritto di compera di
cui AP 2 era beneficiaria decadesse. A questo proposito si rinvia in
particolare al contenuto delle email del mese di agosto 2010 agli atti quale doc.
E. La tesi secondo cui AP 2 avrebbe funto unicamente da mediatrice tra AO 1 e i
signori L__________ è manifestamente fantasiosa oltre che priva di qualsiasi
fondamento. Dagli atti si evince infatti in maniera chiara che la conduzione del
progetto immobiliare era a quel momento in mano a AP 2 mentre che lo studio di
architettura si limitava ad eseguire i mandati ricevuti dalla stessa. Ne discende
pertanto l’obbligo per le convenute di saldare anche l’onorario supplementare
di fr. 2’000.- per queste ulteriori prestazioni.
10.
In definitiva, l’appello,
nella misura in cui ricevibile, deve essere respinto e la sentenza impugnata
confermata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello,
calcolate su un valore litigioso di fr. 12'500.- seguono la soccombenza delle
appellanti, le quali rifonderanno alla controparte un’adeguata indennità per
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la
LTG,
decide:
1. L’appello 13 maggio 2015 di AP 2 e AP 1 , nella misura
in cui ricevibile, è respinto.
2. Le
spese d’appello di complessivi fr. 1500.-, già anticipate dalle appellanti,
restano a loro carico, con obbligo di versare alla controparte fr.1’300.- per
ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).