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Decisione

12.2015.89

Contratto di progettazione (Planungsvertrag - architetti) - estinzione del debito (mercede), onere della prova

27 ottobre 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

B. La società AP 1 (in seguito:

AP 1), di cui AP 2 è socia unica e gerente (doc. A), si è attivata per trovare degli

interessati a comperare le particelle e ad edificare delle abitazioni del cui

iter formale ed esecutivo la società immobiliare si sarebbe occupata.

A questo fine AP 1 ha incaricato

la società AO 1 (in seguito: AO 1) di realizzare i progetti per l’edificazione

di tre case unifamiliari e di allestire la domanda di costruzione; domanda che

è stata presentata in data 13 novembre 2009 e approvata in data 9 luglio 2010

(doc. F e G e inc. rich. dal comune di __________). Per tali prestazioni le

parti hanno pattuito un onorario di fr. 12'000.- (doc. H e cfr. petizione pag.

4 e risposta pag. 3). AP 1 ha proceduto al pagamento di un acconto di fr.

2’000.-.

Al termine del proprio incarico AO

1 ha quindi preteso il pagamento delle prestazioni fornite assommanti a

complessivi fr. 12'000.- e corrispondenti al saldo dell’onorario non ancora

pagato (fr. 12'000 - fr. 2'000.- = fr. 10'000.-) a cui andavano aggiunti

ulteriori fr. 2’000.- per l’allestimento di due varianti elaborate per i

signori L__________, potenziali acquirenti di una delle particelle (doc. I).

C. AP 1 ha contestato la

pretesa, ragion per cui AO 1 ha avviato la procedura esecutiva nei suoi confronti

(doc. M).

Previo tentativo di conciliazione

(CM.2011.92) il 13 luglio 2011 AO 1 ha quindi inoltrato una petizione con cui

ha chiesto la condanna della società AP 1 e di AP 2 al pagamento di fr.

12'000.- oltre interessi, e delle spese esecutive nonché il rigetto in via

definiva dell’opposizione interposta al PE n. __________. In breve, l’attrice

ha sostenuto di aver ricevuto dalle convenute l’incarico di elaborare i piani

per la realizzazione di tre case unifamiliari e di allestire tutta la

documentazione necessaria per ottenere la licenza edilizia. Questa ha affermato

di aver portato a termine il proprio compito secondo le istruzioni ricevute e

di aver allestito le due varianti per i signori L__________ su indicazione delle

controparti. Queste ultime sono pertanto tenute al pagamento dell’onorario.

Le convenute si sono opposte alla

petizione e hanno contestato le pretese creditorie dell’attrice. In sintesi,

esse hanno affermato che, scaduto il diritto di compera di cui AP 2 era

beneficiaria, AO 1 avrebbe ripreso il rapporto con i potenziali acquirenti

reperiti dalla società immobiliare e avrebbe fatturato le prestazioni in parola

direttamente a questi, ragion per cui l’onorario pattuito inizialmente con la

società immobiliare non sarebbe più dovuto, pena un indebito arricchimento. Nel

contempo le convenute hanno sostenuto che l’allestimento delle varianti

elaborate per i signori L__________ esulava dal mandato conferito e andava

fatturato direttamente ai clienti. Esse hanno inoltre dichiarato di aver

concordato con AO 1 la cessione dei tre acquirenti contro rimborso delle spese

anticipate e hanno affermato di aver concluso con lo studio di architettura una

società semplice per la promozione del progetto e successiva edificazione e vendita,

società che andrebbe ora sciolta. In questo ambito le convenute fanno valere in

un primo tempo in compensazione e poi in via riconvenzionale, l’importo di fr.

5'125.60, pari alle spese sostenute.

In replica e risposta

riconvenzionale AO 1 ha ribadito la propria posizione e ha negato che vi sia

stata una cessione dei potenziali acquirenti come pure un accordo sulla ripresa

delle spese anticipate. Nel contempo l’attrice ha contestato pure la tesi

dell’esistenza di una società semplice tra le parti. Pure contestata la pretesa

riconvenzionale.

In duplica le convenute hanno sostanzialmente

ribadito la propria posizione.

Esperita l’istruttoria le parti

hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi allegati

conclusivi esse hanno riconfermato le proprie antitetiche posizioni. Nel

proprio memoriale conclusivo le convenute hanno aumentato la domanda riconvenzionale

a fr. 6'504.60.

D. Con sentenza del 7 aprile

2015 il Pretore ha accolto integralmente la petizione condannando le convenute

al pagamento di fr. 12'000.- e ordinando il rigetto in via definitiva

dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano. La domanda

riconvenzionale è stata respinta.

E. Con atto di appello del 13

maggio 2015 le convenute chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso

di respingere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili

di entrambe le sedi. Con risposta del 25 giugno 2015 l’attrice postula la reiezione

del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

e considerato,

in diritto: 1. Il 1° gennaio

2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile

svizzero, che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi

al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). L’appello,

presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima

istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa

Camera il 2 giugno 2015. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

Considerandi

2.

Per quanto ancora dibattuto

in appello, il Pretore, dopo aver ripercorso i fatti, ha accertato la corretta

esecuzione del mandato di progettazione da parte di AO 1. Nella propria

sentenza il primo giudice ha ritenuto che le convenute non avessero provato

l’estinzione del loro debito costituito dalla mercede pattuita. In particolare,

il magistrato ha giudicato che non vi fossero prove a sostegno della tesi delle

convenute secondo cui esse avrebbero ceduto a AO 1 la relazione con gli

interessati al progetto immobiliare contro assunzione da parte dell’attrice

delle spese da esse sostenute e liberazione dall’obbligo di pagare l’onorario.

La società AP 1 e AP 2 sono pertanto tenute al versamento del saldo della

mercede. Il primo giudice ha pure accertato che le varianti allestite per i

signori L__________ sono state elaborate dall’attrice su incarico di AP 2

mentre questa era in trattativa precontrattuale coi potenziali acquirenti,

ragion per cui l’onorario supplementare che ne è derivato deve anch’esso essere

sopportato dalla stessa.

Da ultimo, il magistrato ha respinto

la richiesta riconvenzionale ritenendola infondata.

3.

Per sua

natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante

deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando

per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da

riformare (v. Reetz/Theiler in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36

ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,

n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011,

consid. 4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e

riferimenti). L’appello qui in esame in più passaggi non contiene una critica

puntuale al giudizio di prima istanza ma ripropone le motivazioni addotte in

prima sede limitandosi nel contempo a fornire una propria tesi e una propria

lettura dei fatti. Il gravame viene quindi esaminato solo nei punti in cui

espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre sono invece

irricevibili e non possono essere esaminati quei passaggi che non contengono

alcuna critica al giudizio impugnato.

4.

L’azione riconvenzionale

non è più stata riproposta con l’appello e non è pertanto oggetto del presente

giudizio.

La natura del contratto stipulato

tra le parti, in concreto un contratto di progettazione, non è contestata. Pure

pacifico è il conferimento del mandato da parte delle convenute all’attrice come

l’ammontare della mercede. Controversa resta invece l’effettiva estinzione del

credito vantato da AO 1.

5.

Con l’appello le convenute contestano,

in verità in maniera piuttosto confusa, gli accertamenti pretorili in base ai

quali la conclusione di un accordo tra le parti avente per oggetto la cessione

del progetto immobiliare in cambio del pagamento delle spese vive sostenute e

della rinuncia all’onorario non sarebbe provata. A detta delle appellanti, la

prova di detto accordo risulterebbe in maniera chiara dall’incarto. A questo

proposito esse fanno riferimento alle dichiarazioni del teste A__________ il

quale avrebbe riferito di trattative in tal senso. Esse affermano inoltre che AO

1.

avrebbe fatturato i costi per la realizzazione del progetto immobiliare così

come quelli per la licenza edilizia oltre che a loro stesse anche agli

acquirenti. A detta delle appellanti l’importo pattuito con gli acquirenti,

pari a fr. 15'000.-, sarebbe infatti manifestamente sproporzionato per rapporto

alle prestazioni effettuate dagli architetti dopo lo scadere del diritto di

compera e coprirebbe anche quanto da essi fatto in precedenza su mandato delle

convenute e le spese anticipate dalla società immobiliare per l’ottenimento

della licenza edilizia. Questa circostanza confermerebbe pertanto ulteriormente

l’avvenuto accordo tra le parti. Sempre secondo la tesi delle appellanti,

essendosi AO 1 rivalsa direttamente sugli acquirenti per queste prestazioni il

credito nei loro confronti si sarebbe estinto.

6.

L’art. 8 CC regola, per

tutti i rapporti giuridici retti dal diritto federale (DTF 115 II 300 consid.

3), la ripartizione dell’onere probatorio e, pertanto le conseguenze

dell’assenza di ogni prova. Esso stabilisce che, ove la legge non dispone

altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui

asserita deve fornire la prova, pena la soccombenza in causa. Riferito alla

fattispecie in esame ciò comporta che le convenute devono provare l’avvenuta

estinzione del credito della qui attrice nei loro confronti, rispettivamente il

cambiamento di debitore.

7.

Come accennato più sopra, a

sostegno della propria tesi le convenute rinviano alle affermazioni del teste A__________

il quale avrebbe riferito di un accordo tra le parti in causa volte alla

cessione del progetto immobiliare. In realtà il teste si è così espresso: “(…)

Ricordo che in quel frangente la signora AP 2 si era espressa come se volesse

cedere, rispettivamente avesse già ceduto, allo studio AO 1 la promozione del

progetto immobiliare. Ricordo che aveva anche accennato al fatto che per questo

progetto lei aveva anticipato delle spese che si sarebbero poi messi d’accordo

al riguardo in un secondo momento. La discussione non è poi proseguita su

questa tema (…) nemmeno sapevo quali erano gli accordi tra lo studio AO 1 e AP

2”(cfr. verbale audizione testimoniale del 9 marzo 2012 pag. 1 in fine e 2).

Diversamente da quanto sembrano

credere le appellanti queste dichiarazioni sono ben lungi dal provare la

conclusione dell’accordo. Il teste si è limitato infatti a riportare le

intenzioni di AP 2, egli però nulla sa sull’effettiva concretizzazione di

questo proposito non avendo assistito alla conclusione del (presunto) accordo. Non

risulta - e il teste neppure lo asserisce - che AO 1 abbia manifestato assenso

o condivisione dell’intenzione manifestata da AP 2 in quel frangente.

8.

Nel loro ricorso, le

appellanti sostengono inoltre, sulla base dei doc. O, P e H, che la parte attrice

avrebbe fatturato agli acquirenti i costi per la realizzazione di tutto il

progetto immobiliare, e pertanto non unicamente quelli per le varianti

allestite dopo la scadenza del diritto di compera, come pure quelli per

ottenere la licenza edilizia. A dire delle stesse, infatti, un compenso di fr.

15'000.- sarebbe manifestamente sproporzionato se riferito alle sole

prestazioni effettuate in relazione alle procedura di variante; questa

circostanza proverebbe l’avvenuta cessione del progetto e la rinuncia di AO 1 alla

riscossione del credito nei loro confronti.

Le appellanti danno per accertato

(“è pacifico”) che detto importo sia “decisamente sproporzionato”

(cfr. appello pag. 8). Esse non suffragano però queste affermazioni con alcuna

prova oggettiva e neppure forniscono delle tariffe di riferimento che permetterebbero

di confortare in qualche modo la loro tesi. Trattasi in ogni caso di un’argomentazione

sollevata per la prima volta in appello e pertanto in maniera irrituale e

inammissibile. Stesso discorso vale per l’allegazione secondo cui le note

d’onorario presentate agli acquirenti da AO 1 includerebbero pure le spese da

esse sostenute per l’ottenimento della licenza di costruzione.

Diversamente da quanto sembrano

credere le appellanti, quanto indicato nei due contratti di prestazione

sottoscritti dall’attrice con i coniugi L__________ (doc. O), rispettivamente

coi coniugi V__________ (doc. P), non permette di affermare che quest’ultima

abbia fatturato le prestazioni effettuate su mandato di AP 2 e del suo studio

immobiliare anche agli acquirenti finali. Anzi dalla documentazione agli atti

si evince che dopo la concessione della licenza edilizia i progetti immobiliari

hanno subito importanti modifiche ciò che ha comportato la richiesta di una

variante per ciascuno dei tre progetti edificatori (cfr. inc. rich. Comune di __________).

Al riguardo il teste __________ L__________ ha riferito che ”il progetto (…)

venne ulteriormente rimaneggiato e da una struttura su base quadrata della casa

giungemmo ad un parallelepipedo su base rettangolare. Venne inoltre modificato

la progettazione del garage che ci permise anche di ottenere una camera in più”

(verbale di audizione testimoniale del 7 dicembre 2011, pag. 2). Analoghe le

dichiarazioni rese dal teste __________ V__________: “ Su questi piani sono

poi state fatte ulteriori modifiche sia consigliate dall’ufficio tecnico di __________

che da una perizia fonica (…) per una maggiore sicurezza l’ufficio tecnico

aveva suggerito di alzare il livello della platea per meglio isolarla rispetto

al terreno (…). Ho poi chiesto qualche altra piccola modifica dettata dai miei

desideri personali. (…) Al momento della sottoscrizione del contratto mi è

stato chiarito dall’arch. S__________ che il costo della progettazione riguardava

unicamente le ultime modifiche per le quali era necessaria una richiesta di

modifiche al Comune” (verbale di audizione testimoniale del 7 dicembre 2011,

pag. 5). Cosi stando le cose, non vi è motivo per non credere che l’importo

pattuito quale mercede andasse a coprire proprio queste prestazioni.

Contrariamente a quando asserito

dalle appellanti, dall’incarto non emergono elementi che provino la conclusione

di un accordo verbale tra le parti in base al quale il saldo dell’onorario di AO

1.

non sarebbe più dovuto.

Ne discende pertanto che le

convenute, non essendo riuscite a provare l’estinzione del loro debito nei

confronti dell’appellata, sono tenute al pagamento dell’importo ancora

scoperto, pari a fr. 10'000.-, così come correttamente accertato dal Pretore

nella sua sentenza, che deve qui essere confermata.

9.

Da ultimo, le appellanti

negano di dovere alcunché per le varianti elaborate a favore dei signori L__________

(doc. I), in quanto allestite dopo la conclusione dal mandato da loro conferito

all’attrice. Anche questa censura non può essere accolta. L’istruttoria ha

permesso di accertare in maniera inequivocabile che dette modifiche sono state

elaborate su mandato delle appellanti mentre queste erano in trattativa

precontrattuale coi potenziali acquirenti, prima che il diritto di compera di

cui AP 2 era beneficiaria decadesse. A questo proposito si rinvia in

particolare al contenuto delle email del mese di agosto 2010 agli atti quale doc.

E. La tesi secondo cui AP 2 avrebbe funto unicamente da mediatrice tra AO 1 e i

signori L__________ è manifestamente fantasiosa oltre che priva di qualsiasi

fondamento. Dagli atti si evince infatti in maniera chiara che la conduzione del

progetto immobiliare era a quel momento in mano a AP 2 mentre che lo studio di

architettura si limitava ad eseguire i mandati ricevuti dalla stessa. Ne discende

pertanto l’obbligo per le convenute di saldare anche l’onorario supplementare

di fr. 2’000.- per queste ulteriori prestazioni.

10.

In definitiva, l’appello,

nella misura in cui ricevibile, deve essere respinto e la sentenza impugnata

confermata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello,

calcolate su un valore litigioso di fr. 12'500.- seguono la soccombenza delle

appellanti, le quali rifonderanno alla controparte un’adeguata indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la

LTG,

decide:

1. L’appello 13 maggio 2015 di AP 2 e AP 1 , nella misura

in cui ricevibile, è respinto.

2. Le

spese d’appello di complessivi fr. 1500.-, già anticipate dalle appellanti,

restano a loro carico, con obbligo di versare alla controparte fr.1’300.- per

ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).