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Decisione

12.2015.9

Appello - domanda di gratuito patrocinio

5 giugno 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

12.2012.13, 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n.

12.2012.123, 18 aprile 2013 inc. 12.2011.119; Reetz/Theiler,

in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 36 ad

art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz,

n. 92 ad art. 311): in effetti l’assunto pretorile secondo cui il

convenuto era al corrente dell’attività svolta dalla società e del fatto che

quella società necessitava d’importanti finanziamenti del socio non era fondato

solo sulla sua ammissione, qui contestata, di essere stato consapevole della

situazione economica e patrimoniale della società venduta; il fatto di aver

fatto astrazione dalle testimonianze di E__________ __________ e A__________ __________

sul tema dell’esistenza del vizio di volontà non era poi fondato solo sui

motivi ora rimessi in discussione dall’attore; e neppure è stato contestato che

sino ad oggi il convenuto non era ancora stato condannato penalmente in __________

per questi fatti. Ed anche laddove le esigenze di motivazione paiono

adempiute, le censure sembrano comunque essere infondate: a prescindere dalla

tematica sulla perenzione del diritto - verosimilmente esercitato

dall’attore - di impugnare per vizio di volontà il suo obbligo contrattuale di

garanzia (che parrebbe fondata), non è in effetti vero che il Pretore, violando

il suo diritto di essere sentito, non si sia espresso sul contratto di garanzia

ed abbia con ciò reso una sentenza priva di motivazione.

8. In conclusione, anche la

Considerandi

prognosi sull’esito presumibile dell’appello conduce a un risultato nettamente

sfavorevole all’appellante. Non è pertanto adempiuta nemmeno la seconda

condizione cumulativa per l’ottenimento del gratuito patrocinio, posta

dall’art. 117 lett. b CPC.

9.

L’istanza - che nella

migliore, per l’attore, delle ipotesi avrebbe potuto estendersi alle sole spese

processuali d’appello e non anche all'onorario del suo patrocinatore, dato che

al momento dell’inoltro dell’istanza l’appello era già stato inoltrato da quasi

un mese (l’art. 119 cpv. 4 CPC escludendo in effetti, salvo in casi eccezionali

che qui non sono stati evocati né tanto meno ricorrono, che il gratuito

patrocinio possa essere concesso con effetto retroattivo) - deve dunque essere

respinta e all’appellante sarà assegnato, con decisione separata, un nuovo

termine per versare alla cassa del Tribunale d’appello l’anticipo delle spese

di fr. 25'000.-, a passaggio in giudicato della presente decisione incidentale.

La fattispecie non presenta particolarità né pone problemi di principio, sicché

la Camera può decidere la domanda nella composizione di un giudice unico (art.

48b lett. b n. 3 LOG).

10.

Nella procedura di gratuito

patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali (art. 119 cpv. 6

CPC) né attribuite ripetibili anche se la controparte, invitata ad esprimersi, ha

presentato osservazioni (DTF 139 III 334 consid. 4.2).

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro questa decisione sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), l'impugnabilità di un giudizio incidentale, come quello emesso

in tema di gratuito patrocinio, segue la via dell'azione principale (TF

14.

febbraio 2012 5A_565/2011 consid. 1.1). Il valore litigioso ai

fini di un eventuale ricorso è ampiamente superiore a fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L'istanza di ammissione al

gratuito patrocinio 21 gennaio 2015 di IS 1 è respinta.

2. Non si prelevano spese

giudiziarie. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente

giudice

Epiney-Colombo

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).