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Decisione

12.2015.91

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16 dicembre 2015Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull’appello principale

dell’attore

3. Preliminarmente è

necessario affrontare la questione della facoltà del servizio giuridico di UNIA

ed in particolare di __________, firmatario dell’appello, di rappresentare

legittimamente il RA 1 e il qui attore nel procedimento in oggetto, aspetto su

cui AO 1 solleva dei dubbi.

3.1. Il giudice esamina

d’ufficio, in ogni stadio di causa, se sono dati i presupposti processuali

(art. 60 CPC; Zingg in: Berner

Kommentar, Berna 2012, vol. I, art. 1-149 ZPO, n. 19 e 23 ad art. 60; Trezzini, Commentario al Codice di

diritto processuale civile svizzero, CPC, pag. 203). L’art. 59 cpv. 2 CPC

elenca in maniera non esaustiva tali presupposti (“segnatamente”; Zingg, op. cit., n. 25 ad art. 59 CPC),

tra i quali figura anche la capacità di rappresentare una parte in giustizia (Zingg, op. cit., n. 62 ad art 59 CPC).

Il difetto di tale presupposto comporta l’inammissibilità dell’atto procedurale

(Zingg, op. cit., n. 11 seg. e 16

ad art. 59 CPC, n. 52 ad art. 60 CPC; Trezzini,

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, pag.

168).

3.2. Giusta l’art.

68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel

processo. Il cpv. 2 del disposto testé menzionato elenca invece le persone autorizzate a esercitare la rappresentanza

professionale in giudizio. In particolare, alle lett. b. e

d. il legislatore ha stabilito che hanno questa facoltà dinanzi

all'autorità di conciliazione, nelle controversie patrimoniali in procedura

semplificata, nonché nelle pratiche evase in procedura sommaria, i commissari e

agenti giuridici patentati, se il diritto cantonale lo prevede e dinanzi al

giudice della locazione e al giudice del lavoro, i rappresentanti professionalmente

qualificati, se il diritto cantonale lo prevede. Al riguardo la Legge di

applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC) dispone all’art.

12 che, in applicazione dell’articolo 68 capoverso 2 lettera d CPC,

limitatamente alle cause condotte in procedura semplificata (art. 243 e

seguenti CPC) e in procedura sommaria (art. 248 e seguenti CPC), la

rappresentanza processuale professionale è pure riconosciuta in materia di

contratto di lavoro ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali

o di categoria e ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale o loro impiegati.

3.3. Da quanto precede si evince

in maniera chiara la volontà del legislatore di conferire il potere di

rappresentanza, limitatamente alle procedure sovraindicate, non solo agli

organi delle associazioni professionali o di categoria ma anche ai loro

impiegati. La dottrina ritiene che rientrino in questa categoria i collaboratori,

i giuristi e i funzionari particolarmente qualificati alle dipendenze di sindacati

e associazioni professionali o di categoria (cfr. anche Tenchio in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2013, nota 13 ad

art. 68 CO; Sterchi in: Berner

Kommentar, Berna 2012, vol. I, art. 1-149 ZPO, n. 9c ad art. 68 CO; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar,

Zurigo/San Gallo 2014, nota 7 ad art. 68 CO).

A prescindere dalla

ricevibilità della censura per carenza di motivazione, alla luce di quanto

precede, non possono sussistere dubbi sulla facoltà del RA 1 di rappresentare

il qui attore nella presente causa (vedi procura, doc. N e doc. G in inc.

CM.2013.142; art. 68 cpv. 3 CPC) come pure sulla facoltà del sindacato di

conferire tale potere al suo dipendente __________, firmatario dell’appello.

Essendo peraltro adempiuti gli altri requisiti posti dall’art. 12 cifr. 2 LACPC.

4. Con l’appello AP 1 contesta

in primo luogo il mancato riconoscimento da parte del Pretore di tutte le ore

di lavoro effettivamente prestate e indicate nelle giornaliere, ritenute dal

magistrato integralmente compensate, con la sola eccezione del mese di gennaio

2012. Al riguardo l’appellante ribadisce la valenza probatoria dei conteggi personali

agli atti. AP 1 critica inoltre la deduzione, dal conteggio delle ore di

trasferta riconosciute, di 30 minuti al giorno, ritenuti a carico del

dipendente.

5. Il Pretore ha già

ampiamente esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabili al caso in esame

in particolare per quel che attiene all’art. 341 CO e alla forza probatoria dei

rilevamenti personali del lavoratore.

5.1. Al riguardo basta pertanto

ricordare che l’art. 341 CO costituisce una regola particolare per rapporto

alla libertà generalmente accordata alle parti in materia di estinzione delle

obbligazioni mediante convezione (art. 115 CO). Il legislatore ha voluto

garantire al lavoratore una protezione accresciuta per il periodo in cui questi

è impiegato alle dipendenze del datore di lavoro e per il mese immediatamente

successivo, ben consapevole del rapporto impari che può instaurarsi tra le

parti contrattuali. Proprio per questo dottrina e giurisprudenza concordano

nell’affermare che l’abuso di diritto va ammesso solo in casi eccezionali (cfr.

anche Streiff/von Kaenel/Rudolph,

Arbeitsvertrag Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, Zurigo 2012, nota 4 ad art.

341 CO; DTF 129 III 618; sentenza IICCA del 24 aprile 2012 inc. 12.2011.103).

5.2. In relazione alla forza

probatoria dei rilevamenti giornalieri allestiti dal lavoratore, è utile

ricordare che il Tribunale federale ha riconosciuto, a più riprese, agli stessi

valore probatorio e non solo di allegazione di parte, questo a maggior ragione

se, come nella fattispecie qui in esame, mancano registrazioni effettuate dal

datore di lavoro (cfr. sentenza TF del 30 settembre 2009 inc.4A_168/2009

consid. 3.1; anche sentenze del TF del 23 settembre 2008 inc.4A_86/2008

consid.4.2 e dell’8 marzo 2004 inc.4C.7/2004 consid. 2.2.3). Nel caso concreto

inoltre non si può sottacere che questi documenti sono stati prodotti

(quantomeno una parte di essi, doc. 1) dalla convenuta, a riprova che le erano

stati sottoposti.

6. L’appellante rimprovera al

Pretore di aver ritenuto integralmente compensate, con la sola eccezione del

mese di gennaio 2012, le ore effettivamente prestate e non risultanti in busta

paga col riconoscimento da parte dell’azienda di ore straordinarie. A detta

dello stesso, vi sarebbe effettivamente stata una compensazione parziale ma

questa coprirebbe solo una minima parte delle ore effettuate e risultanti dai

rapporti giornalieri.

6.1. L’istruttoria ha permesso di

accertare una parziale compensazione da parte della datrice di lavoro delle ore

effettuate dal dipendente col riconoscimento in favore di questi di così denominate

(in realtà impropriamente) “ore straordinarie” retribuite con un salario

orario maggiorato rispetto alle ore di lavoro base (cfr. doc. 1 e G).

Nel proprio giudizio il Pretore

ha ritenuto che questa compensazione andasse ammessa per l’intero periodo in

cui AP 1 è stato alle dipendenze di AO 1, con la sola eccezione di gennaio

2012, mese per il quale non risultavano pagati straordinari. Questa soluzione

stride però con i documenti dell’incarto e non può essere condivisa.

In primo luogo, diversamente da

quanto affermato dal giudice di prime cure il mese di gennaio 2012 non è

l’unico mese per cui non sono state pagate ore straordinarie, lo stesso è

infatti avvenuto anche per i mesi di luglio e agosto 2013 (cfr. doc. 1 e E).

Inoltre, esaminando in maniera

attenta la documentazione agli atti e comparando lo stipendio spettante al

lavoratore in base alle ore effettuate e indicate nei conteggi giornalieri (doc.

F e G) con l’importo riconosciuto dal datore di lavoro in busta paga (doc. 1 e

G), che pur considera le precitate ore straordinarie, si nota una discrepanza a

sfavore del dipendente di diverse migliaia di franchi. A riprova che la

compensazione del lavoro prestato col riconoscimento di ore straordinarie è

stata minima, così come sostenuto dall’appellante. In merito alla valenza dei

rapporti giornalieri si rinvia a quanto esposto al consid 5.2.

Sulla base dei documenti prodotti

dalle parti e in particolare della tabella ricapitolativa (doc. G) si evince

che l’importo rimasto ancora scoperto assomma a fr. 6'067.17. La pretesa del lavoratore

va pertanto ammessa in questa misura.

7. AP 1 critica la deduzione operata

dal Pretore di 30 minuti al giorno dal conteggio delle ore di viaggio e

rimprovera al magistrato di aver applicato alla fattispecie in esame una

versione non aggiornata del CCL. A detta dell’appellante la versione del CCL in

vigore dal 2010 avrebbe “abolito la franchigia di tempo 30 minuti e tutto il

tempo impiegato per recarsi sul posto di lavora (…) deve essere considerato

come tempo di lavoro e remunerato come tale” (cfr. appello pag. 5) .

7.1. A giusta ragione

l’appellante rimprovera al magistrato di aver applicato delle disposizioni del

CCL non più in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro,

in particolare per quel che concerne l’art. 20.2 CCL, norma che ha subito una

modifica col decreto del Consiglio di Stato del 29 settembre 2010 (doc. D).

Come si vedrà qui di seguito l’applicazione

della norma errata ha fatto si che il Pretore riconoscesse all’appellante un

importo superiore a quello a lui realmente spettante.

Nella sua nuova versione l’art.

20.2 CCL prevede “(cfr. art. 13 Ordinanza Legge sul Lavoro 1) Viene

considerata durata di lavoro ai sensi della legge il tempo durante il quale il

lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro; il tempo che

impiega nel tragitto per recarsi al luogo di lavoro e per il ritorno, non viene

ritenuto come durata di lavoro” (doc. D).

Secondo la versione precedente

invece “Trasferimenti dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro che

superano i 30 minuti globalmente (andata e ritorno), sono considerati tempo di

lavoro e vanno retribuiti a salario normale. In altre parole, deve essere

pagato il tempo di viaggio eccedente i 30 minuti ed indicato separatamente sul

conteggio paga” (doc. C).

Per sua parte l’art. 18.4 CCL,

rimasto immutato e anch’esso applicabile alla fattispecie, prevede che l’orario

di lavoro inizia e termina sul cantiere, fatte salve le disposizioni del

precitato art. 20.2 CCL.

Completa il quadro normativo

applicabile, l’art. 13 OLL 1 in virtù del quale è considerata

durata del lavoro, ai sensi della legge, il tempo durante il quale il

lavoratore si tiene a disposizione del datore di lavoro; il tempo per recarsi

al lavoro e per ritornare da esso non è considerato come durata del lavoro.

L’appellante sostiene che, in

base alla regolamentazione in vigore, il tempo di lavoro deve essere calcolato

già a partire dal momento in cui il lavoratore giunge in magazzino,

rispettivamente alla sede della ditta per poi recarsi sul cantiere. A detta

dello stesso anche il tempo di trasferta dalla sede dell’azienda/magazzino al

cantiere e quello impiegato la sera dal cantiere sino all’azienda andrebbe

conteggiato come lavoro, e questo senza la deduzione operata dal Pretore dei 30

minuti.

La tesi attorea non può essere

condivisa. Come si evince dall’art. 18.4 CCL la regola prevede che il tempo di

lavoro termina e inizia sul cantiere. L’art. 20.2 CCL precisa che è considerato

tempo di lavoro anche il tempo in cui il dipendente si tiene a disposizione del

datore di lavoro ma non il tempo impiegato per andare e tornare dal luogo di

lavoro. Diversamente da quanto sostiene l’appellante una lettura attenta delle

norme applicabili e anche dell’art. 20.2 CCL nella sua vecchia versione porta a

ritenere che per luogo di lavoro si debba intendere il cantiere e non la sede

dell’azienda. Ne consegue pertanto che il tempo di trasferta impiegato dalla

sede dell’azienda, rispettivamente dal magazzino, al cantiere e ritorno è espressamente

escluso dal computo, e questo a prescindere dalla durata di viaggio.

Su questo specifico punto il CCL

approvato con decreto 29 settembre 2010 è pertanto meno favorevole al

dipendente rispetto alla sua versione precedente.

Come rettamente riconosciuto dal

Pretore, va invece conteggiata come durata del lavoro il tempo in cui il dipendente

è a disposizione del datore di lavoro presso l’azienda e/o il magazzino prima

di recarsi in cantiere e durante il quale è già impegnato in attività a favore

del datore di lavoro quali ad esempio la ricezione degli ordini e il recupero

del materiale. Attività che, stando agli accertamenti istruttori, nel caso in

esame sono svolte tra le 7:00 e le 7:15. Ne consegue pertanto che questo lasso

di tempo va regolarmente computato e retribuito in base al salario ordinario,

come indicato qui di seguito.

Dagli atti di evince che per il

periodo da settembre 2011 a settembre 2012 AP 1 ha lavorato per 227 giorni ciò

che comporta il riconoscimento di ulteriori 56.75 ore di lavoro (227 x 15 : 60)

da retribuire in base ad uno stipendio orario di fr. 30.-. Per il periodo da

ottobre 2012 a dicembre 2012 l’appellante ha lavorato 58 giorni pari a 14.05

ore (58 x 15 : 60) da retribuire con uno stipendio di fr. 31.- all’ora e per il

periodo da gennaio 2013 ad agosto 2013 egli ha lavorato 104 giorni corrispondenti

a 26 ore (58 x 15 : 60) da retribuire con un salario orario di fr. 31.5.

Considerate l’indennità per

giorni festivi, l’indennità per vacanze e l’indennità per tredicesima ne

discende che AP 1 avrebbe diritto a complessivi fr. 3'638.28 lordi (fr. 2'971 +

667.28).

Come si dirà in seguito (cfr.

consid. 9 a cui si rinvia), in parziale accoglimento dell’appello incidentale,

l’importo riconosciuto dal Pretore nella propria sentenza all’attore per le

trasferte andrà ridotto e quantificato come indicato poc’anzi.

Considerandi

II. Sull’appello incidentale della

convenuta

8.

AO 1 contesta la decisione

pretorile nella misura in cui, in applicazione dell’art. 341 CO, nega efficacia

giuridica ai conteggi giornalieri e mensili sottoscritti dal dipendente. A

detta della stessa una ricevuta a saldo firmata dal lavoratore libererebbe la

datrice di lavoro dai crediti di cui il lavoratore era a conoscenza o di cui

doveva presumere l’esistenza. Ciò sarebbe il caso della fattispecie in esame in

cui i conteggi sottoscritti riportavano in maniera dettagliata il monte ore e

la relativa remunerazione.

8.1

Secondo la dottrina e la giurisprudenza

ricevute a saldo sottoscritte dal dipendente non sono di primo acchito nulle ma

vanno ammesse e interpretate in maniera molto restrittiva. Questa cautela trova

spiegazione nella volontà del legislatore, esplicitata nell’art. 341 CO, di

garantire al lavoratore una protezione speciale nel periodo in cui egli si

trova alle dipendenze di un terzo, in una posizione che nella maggior parte dei

casi è di debolezza (cfr. anche consid. 5.1 a cui si rinvia). Proprio per

questo per poter determinare la validità e la portata di una clausola che

comporta, di fatto, la rinuncia da parte del lavoratore ai propri diritti (fosse

anche solo parziale) è necessario valutare le circostanze in cui essa è stata

sottoscritta oltre che l’effettiva consapevolezza del lavoratore dei diritti a

cui stava rinunciando. In concreto, oltre all’età, alla formazione,

all’esperienza del lavoratore è indispensabile considerare anche il momento e

luogo della sottoscrizione, lo stato d’animo del dipendente, i tempi stretti e

l’eventuale pressione a cui era sottoposto (cfr. anche RehbinDer/ Stöckli, in: Berner Kommentar, Der

Arbeitsvertrag, Art. 331-355 und Art. 361 – 362 OR, Berna 2014, nota 9 e 10 in

fine ad art. 341; Streiff/von

Kaenel/Rudolph, op. cit., nota 7 ad art 341 CO).

8.2

Nel caso concreto, si evince

dall’incarto che le ricevute venivano fatte sottoscrivere talvolta prima della

ricezione dello stipendio talvolta in seguito. Stando alle risultanze istruttorie

la loro sottoscrizione avveniva in un clima di pressione. A questo proposito il

dipendente W__________ si è così espresso: “Non c’era la possibilità di

contestare i conteggi ore che venivano allestiti dal signor L__________. Lui ce

li consegnava al mattino mettendoci fretta poiché bisognava subito partire per

il cantiere. Noi dovevamo controfirmarli in fretta e furia senza possibilità di

poterli contestare o verificare. Per altro osservo che spesso arrivava prima la

paga del conteggio ore e quindi non vi era la possibilità di un confronto”

(cfr. interrogatorio di W__________ del 30 settembre 2014 pag. 14 a metà).

Interrogato a questo riguardo AP 1 ha affermato di essersi lamentato in più

occasioni ma di aver poi rinunciato temendo per il proprio posto di lavoro. Nel

dettaglio egli si è così espresso: “Ho reclamato per 3 o 4 mesi, poi visto

che se reclamavi vi era il rischio di essere licenziato, per non perdere il

posto di lavoro, non ho detto più niente” (cfr. interrogatorio di AP 1 del

30.

settembre 2014 pag. 12).

Alla luce di quanto precede

appare evidente che il contesto in cui avveniva la sottoscrizione delle

clausole non era certo idoneo alla formazione e manifestazione di una libera e

consapevole volontà del lavoratore di rinunciare ai propri diritti. Circostanza

questa che già inficia la validità delle predette ricevute a saldo.

A questo vada inoltre aggiunto

che, tenuto conto della formazione del lavoratore, sussistono dubbi

sull’effettiva conoscenza di questi dell’estensione dei suoi diritti prima di

essersi consultato con il sindacato.

Ne consegue pertanto che su

questo punto l’appello incidentale non può essere accolto.

9.

Esito diverso deve invece

essere riservato alla questione del rimborso delle ore di trasferta

riconosciute come tempo di lavoro in base al CCL che, anche se con

argomentazioni diverse da quelle sollevate dall’appellante incidentale, va

risolta a parziale favore della datrice di lavoro. Come compiutamente esposto

al consid. 7.1, a cui si rinvia, l’importo spettante al lavoratore per questa

voce assomma a complessivi fr. 3'638.28 lordi.

III. Sulle spese giudiziarie

10.

Alla luce di quanto

suesposto l’appello dell’attore deve essere respinto mentre che l’appello

incidentale va parzialmente accolto.

Trattandosi di una vertenza in

materia di diritto del lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- non

si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC).

Le ripetibili, fissate in base ai

criteri previsti agli art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a, cpv. 5 e 14 Rtar, seguono

la soccombenza (art. 106 CPC). Per la determinazione delle ripetibili

dell’appello incidentale si tiene conto che lo stesso è stato accolto in misura

minima e con motivazioni diverse da quelle sollevate dalla convenuta.

Il

valore litigioso giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF è determinato da tutte le

conclusioni ricevibili rimaste controverse davanti all'autorità cantonale

(sentenza del Tribunale federale inc.5A_765/2008 del 29 giugno 2009, consid.

1.2.1

e rif.). Di conseguenza, qualora siano fatte valere domande in via

principale e adesiva, i rispettivi valori vanno sommati, senza riguardo a

quanto l'autorità cantonale ha aggiudicato, né al valore della pretesa della

parte che agisce davanti al Tribunale federale (sentenza inc.5A_500/2009 del

19.

novembre 2009, consid. 1). È fatto salvo il caso in cui con l'appello

incidentale sia riproposta una domanda riconvenzionale; in questa ipotesi - non

realizzata in concreto - trova applicazione l'art. 53 cpv. 1 LTF (sentenza del

Tribunale federale inc.4A_629/2009 del

10.

agosto 2010, consid. 1.2.1).

Nella fattispecie il valore di causa

determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale

federale è fissato in fr. 22'825.95.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

Rtar

decide:

I.

L’appello 15 maggio 2015 di AP

1.

è respinto.

II.

Non si prelevano né tasse né

spese d’appello. AP 1rifonderà a AO 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili

d’appello.

III.

L’appello incidentale 18

giugno 2015 di AO 1 è parzialmente accolto.

IV.

Di conseguenza la decisione 16

aprile 2015 della Pretura del Distretto di Bellinzona, invariati gli altri

Dispositivo

dispositivi, è così riformata:

1.

La petizione 19 novembre 2013 di AP

1 è parzialmente accolta e di conseguenza AO 1 è condannata a pagare all’attore

l’importo di fr. 9’759.17 lordi (6'067.17 + 3’638.28 + 54) oltre interessi del

5% dal 1° settembre 2013.

V.

Non si prelevano né tasse né

spese d’appello incidentale. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. a 200.- titolo di

ripetibili d’appello incidentale.

VI.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici (modello)

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive

un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).