12.2015.92
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28 dicembre 2015Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.92
Lugano
28 dicembre 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2013.110
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione del 19
novembre 2013 da
AP
1
rappr. da RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’avv. RA 2
con cui ha chiesto la
condanna della controparte al pagamento di complessivi
fr. 23’458.50 lordi, oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2013, quale salario,
comprendente le ore di lavoro effettuate ma non retribuite e il computo del
tempo di viaggio,
richieste avversate
dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione perché infondate e che il
Pretore con sentenza del 16 aprile 2015 ha parzialmente accolto, condannando la
stessa al pagamento di fr. 9'269.48,
appellante l’attore con
atto di appello del 15 maggio 2015 con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi,
mentre la convenuta con
risposta del 16 giugno 2015 postula la reiezione del gravame e con contestuale
appello incidentale chiede che nulla venga riconosciuto all’attore pure con
protesta delle spese processuali e delle ripetibili,
l’attore non ha
presentato risposta all’appello incidentale,
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AP 1 è stato assunto
alle dipendenze di AO 1 (in seguito: AO 1), in qualità di manovale gessatore, a
partire dal 1° giugno 2011 per una durata indeterminata (doc. A in inc.
CM.2013.141). Il contratto fissava uno stipendio iniziale di fr. 24.60.-
all’ora e prevedeva che per quanto non regolato nel documento medesimo facessero
stato il contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a
secco, plafonatori e intonacatori valevole per il Canton Ticino (doc. C e D in
inc. 12.2015.91; in seguito: CCL) e il codice delle obbligazioni. Il rapporto
di lavoro è stato disdetto da AO 1 per il 31 luglio 2013 (doc. I in
inc.CM.2013.141). Con scritto di data 13 settembre 2013 il dipendente ha
chiesto alla datrice di lavoro il pagamento di complessivi fr. 22'848.- per
prestazioni effettuate e non pagate. AO 1 ha respinto ogni pretesa e ha
osservato che AP 1 aveva sottoscritto un documento di data 26 luglio 2013 in
cui dichiarava di essere stato tacitato di ogni e qualsiasi pretesa (doc. F e G
in inc. CM.2013.141).
B. Previo tentativo di
conciliazione (CM.2013.141), in data 19 novembre 2013 AP 1, patrocinato dal
Sindacato UNIA, ha inoltrato una petizione con cui ha chiesto la condanna della
sua ex datrice di lavoro al pagamento di complessivi
fr. 23'458.50, di cui fr. 9'471.85 quale differenza tra le ore effettivamente
lavorate e quelle conteggiate in busta paga e
fr. 13'986.65 quale pagamento del tempo di viaggio per recarsi in cantiere. In
sintesi, il lavoratore ha lamentato una differenza di 306 ore tra le ore
lavorative da lui effettuate e risultanti dai conteggi giornalieri e quelle
riportate in busta paga. Inoltre egli ha rimproverato alla convenuta una
violazione dell’art. 13 Ordinanza sul lavoro (in seguito OLL 1) e del CCL per non
avergli riconosciuto e pagato il tempo di viaggio per raggiungere i vari
cantieri assegnatigli, pari a 436.03 ore.
La convenuta si è opposta alla petizione
contestando integralmente le pretese creditorie dell’attore. In breve, essa ha
contestato la forza probatoria dei rilevamenti personali effettuati dal
lavoratore ed ha posto l’accento sul fatto che il dipendente aveva sottoscritto
un documento in cui si dichiarava tacitato da qualsiasi pretesa per l’attività
svolta presso AO 1. Allo stesso modo essa ha contestato la richiesta di
pagamento del tempo di viaggio ed ha sostenuto di retribuire i propri
dipendenti a partire dal momento in cui partono dal magazzino. La datrice di
lavoro ha inoltre affermato che l’attore ha sempre sottoscritto i conteggi mensili
senza sollevare alcuna rimostranza.
In replica orale l’attore ha ribadito la
propria posizione ed ha sottolineato l’inefficacia, in virtù dell’art. 341 CO,
della dichiarazione da lui sottoscritta. Nel contempo ha sostenuto che le
giornaliere erano sottoposte alla datrice di lavoro.
In duplica orale la convenuta ha negato
l’applicabilità al caso di specie dell’art. 341 CO essendo in discussione il
riconoscimento dell’esattezza delle ore ed ha contestato la buona fede della
pretesa.
Esperita l’istruttoria le parti
hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei loro allegati
conclusivi esse hanno confermato le loro antitetiche posizioni.
C. Statuendo con sentenza del
16 aprile 2015 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e condannato la
convenuta al pagamento di fr. 9'269.48 lordi oltre interessi al 5% dal 1° agosto
2013.
D. Con appello del 15 maggio
2015 l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili. Per sua parte la
convenuta con risposta del 16 giugno 2015 postula la reiezione del gravame e
con contestuale appello incidentale chiede che nulla venga riconosciuto
all’attore, pure con protesta delle spese processuali e delle ripetibili.
e considerato,
in diritto: 1. Il 1° gennaio
2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile
svizzero, che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura
innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). L’appello,
presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima
istanza, è tempestivo, così come lo sono la risposta e l’appello incidentale, inoltrati nel termine di 30 giorni impartito da questa
Camera il 19 maggio 2015. L’appellante non ha presentato risposta all’appello
incidentale. Ciò posto, nulla osta alla trattazione dei gravami.
2. Nella propria sentenza il
Pretore, dopo aver esposto la fattispecie, ha ricordato i disposti dell’art.
341 CO e ha negato che il fatto che il lavoratore abbia formulato le sue
pretese dopo la fine del rapporto di lavoro configuri, per sé solo, un abuso di
diritto. In virtù della giurisprudenza federale citata dal magistrato, l’abuso
di diritto andrebbe ammesso solo in casi eccezionali di modo da non svuotare
l’art. 341 CO del suo significato.
Il primo giudice ha quindi
affrontato la questione delle ore supplementari effettuate dal dipendente
giungendo alla conclusione che le stesse fossero state in parte compensate
attraverso il riconoscimento di ore straordinarie in suo favore. A questo
proposito il magistrato ha accertato l’assenza di registrazioni del datore di
lavoro ed ha riconosciuto valenza probatoria al controllo ore allestito dal
dipendente. Il magistrato ha quindi ammesso la pretesa del lavoratore
limitatamente al mese di luglio 2013, unico mese per il quale non erano state
pagate ore straordinarie.
In merito alla problematica del
riconoscimento delle ore di viaggio il Pretore ha ricordato brevemente quanto
previsto dall’art. 13 OLL 1 e dagli art. 18.4 e 20.2 CCL. Su questa base egli
ha ritenuto che al lavoratore andassero riconosciuti, da un canto, il tempo in
cui questi era a disposizione del datore di lavoro presso la sede dell’azienda
prima di recarsi sui cantieri, stimato in 15 minuti al giorno, e, dall’altro,
le trasferte di durata superiore ai 30 minuti.
Fatti
I. Sull’appello principale
dell’attore
3. Preliminarmente è
necessario affrontare la questione della facoltà del servizio giuridico di UNIA
ed in particolare di __________, firmatario dell’appello, di rappresentare
legittimamente il sindacato UNIA e il qui attore nel procedimento in oggetto,
aspetto su cui AO 1 solleva dei dubbi.
3.1. Il giudice esamina
d’ufficio, in ogni stadio di causa, se sono dati i presupposti processuali
(art. 60 CPC; Zingg in: Berner
Kommentar, Berna 2012, vol. I, art. 1-149 ZPO, n. 19 e 23 ad art. 60; Trezzini, Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, CPC, pag. 203). L’art. 59 cpv. 2 CPC
elenca in maniera non esaustiva tali presupposti (“segnatamente”; Zingg, op. cit., n. 25 ad art. 59 CPC),
tra i quali figura anche la capacità di rappresentare una parte in giustizia (Zingg, op. cit., n. 62 ad art 59 CPC).
Il difetto di tale presupposto comporta l’inammissibilità dell’atto procedurale
(Zingg, op. cit., n. 11 seg. e 16
ad art. 59 CPC, n. 52 ad art. 60 CPC; Trezzini,
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, pag.
168).
3.2. Giusta l’art.
68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel
processo. Il cpv. 2 del disposto testé menzionato elenca invece le persone autorizzate a esercitare la rappresentanza
professionale in giudizio. In particolare, alle lett. b. e
d. il legislatore ha stabilito che hanno questa facoltà dinanzi
all'autorità di conciliazione, nelle controversie patrimoniali in procedura
semplificata, nonché nelle pratiche evase in procedura sommaria, i commissari e
agenti giuridici patentati, se il diritto cantonale lo prevede e dinanzi al
giudice della locazione e al giudice del lavoro, i rappresentanti
professionalmente qualificati, se il diritto cantonale lo prevede. Al riguardo
la Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero
(LACPC) dispone all’art. 12 che, in applicazione dell’articolo 68 capoverso
2 lettera d CPC, limitatamente alle cause condotte in procedura semplificata
(art. 243 e seguenti CPC) e in procedura sommaria (art. 248 e seguenti CPC), la
rappresentanza processuale professionale è pure riconosciuta in materia di
contratto di lavoro ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali
o di categoria e ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale o loro impiegati.
3.3. Da quanto precede si evince
in maniera chiara la volontà del legislatore di conferire il potere di rappresentanza,
limitatamente alle procedure sovraindicate, non solo agli organi delle
associazioni professionali o di categoria ma anche ai loro impiegati. La
dottrina ritiene che rientrino in questa categoria i collaboratori, i giuristi
e i funzionari particolarmente qualificati alle dipendenze di sindacati e
associazioni professionali o di categoria (cfr. anche Tenchio in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2013, nota 13 ad
art. 68 CO; Sterchi in: Berner
Kommentar, Berna 2012, vol. I, art. 1-149 ZPO, n. 9c ad art. 68 CO; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar,
Zurigo/San Gallo 2014, nota 7 ad art. 68 CO).
A prescindere dalla ricevibilità
della censura per carenza di motivazione, alla luce di quanto precede, non
possono sussistere dubbi sulla facoltà del Sindacato UNIA di rappresentare il
qui attore nella presente causa (vedi procura, doc. H in inc. CM.2013.141; art.
68 cpv. 3 CPC) come pure sulla facoltà del sindacato di conferire tale potere
al suo dipendente __________, firmatario dell’appello. Essendo peraltro adempiuti
gli altri requisiti posti dall’art. 12 cifr. 2 LACPC.
4. Con l’appello AP 1 contesta
in primo luogo il mancato riconoscimento da parte del Pretore di tutte le ore
di lavoro effettivamente prestate e indicate nelle giornaliere, ritenute dal
magistrato integralmente compensate, con la sola eccezione del mese di luglio
2013. Al riguardo l’appellante ribadisce la valenza probatoria dei conteggi
personali agli atti. AP 1 critica inoltre la deduzione, dal conteggio delle ore
di trasferta riconosciute, di 30 minuti al giorno, ritenuti a carico del
dipendente.
5. Il Pretore ha già
ampiamente esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabili al caso in esame
in particolare per quel che attiene all’art. 341 CO e alla forza probatoria dei
rilevamenti personali del lavoratore.
5.1. Al riguardo basta pertanto
ricordare che l’art. 341 CO costituisce una regola particolare per rapporto
alla libertà generalmente accordata alle parti in materia di estinzione delle
obbligazioni mediante convezione (art. 115 CO). Il legislatore ha voluto
garantire al lavoratore una protezione accresciuta per il periodo in cui questi
è impiegato alle dipendenze del datore di lavoro e per il mese immediatamente
successivo, ben consapevole del rapporto impari che può instaurarsi tra le
parti contrattuali. Proprio per questo dottrina e giurisprudenza concordano
nell’affermare che l’abuso di diritto va ammesso solo in casi eccezionali (cfr.
anche Streiff/von Kaenel/Rudolph,
Arbeitsvertrag Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, Zurigo 2012, nota 4 ad art.
341 CO; DTF 129 III 618; sentenza IICCA del 24 aprile 2012 inc. 12.2011.103).
5.2. In relazione alla forza
probatoria dei rilevamenti giornalieri allestiti dal lavoratore, è utile
ricordare che il Tribunale federale ha riconosciuto, a più riprese, agli stessi
valore probatorio e non solo di allegazione di parte, questo a maggior ragione
se, come nella fattispecie qui in esame, mancano registrazioni effettuate dal
datore di lavoro (cfr. sentenza TF del 30 settembre 2009 inc.4A_168/2009 consid.
3.1; anche sentenze del TF del 23 settembre 2008 inc.4A_86/2008 consid.4.2 e
dell’8 marzo 2004 inc.4C.7/2004 consid. 2.2.3). Nel caso concreto inoltre non
si può sottacere che questi documenti sono stati prodotti (quantomeno una parte
di essi, doc. 1) dalla convenuta, a riprova che le erano stati sottoposti.
6. L’appellante rimprovera al
Pretore di aver ritenuto integralmente compensate, con la sola eccezione del
mese di luglio 2013, le ore effettivamente prestate e non risultanti in busta
paga col riconoscimento da parte dell’azienda di ore straordinarie. A detta
dello stesso, vi sarebbe effettivamente stata una compensazione parziale ma
questa coprirebbe solo una minima parte delle ore effettuate e risultanti dai
rapporti giornalieri.
6.1. L’istruttoria ha permesso di
accertare una parziale compensazione da parte della datrice di lavoro delle ore
effettuate dal dipendente col riconoscimento in favore di questi di così
denominate (in realtà impropriamente) “ore straordinarie” retribuite con
un salario orario maggiorato rispetto alle ore di lavoro base (cfr. doc. 1 e
doc. B in inc. CM:2013.141).
Nel proprio giudizio il Pretore
ha ritenuto che questa compensazione andasse ammessa per l’intero periodo in
cui AP 1 è stato alle dipendenze di AO 1, con la sola eccezione di luglio 2013,
mese per il quale non risultavano pagati straordinari. Questa soluzione stride
però con i documenti dell’incarto e non può essere condivisa.
In primo luogo, diversamente da
quanto affermato dal giudice di prime cure il mese di luglio 2013 non è l’unico
mese per cui non sono state pagate ore straordinarie, lo stesso è infatti
avvenuto anche per il mese di giugno 2013 (cfr. doc. B e D in inc.
CM.2013.141).
Inoltre, esaminando in maniera
attenta la documentazione agli atti e comparando lo stipendio spettante al
lavoratore in base alle ore effettuate e indicate nei conteggi giornalieri
(doc. B e C in inc. CM.2013.141) con l’importo riconosciuto dal datore di
lavoro in busta paga (doc. 1 e doc. B in inc. CM.2013.141), che pur considera
le precitate ore straordinarie, si nota una discrepanza a sfavore del
dipendente di diverse migliaia di franchi. A riprova che la compensazione del
lavoro prestato col riconoscimento di ore straordinarie è stata minima, così
come sostenuto dall’appellante. In merito alla valenza dei rapporti giornalieri
si rinvia a quanto esposto al consid 5.2.
Sulla base dei documenti prodotti
dalle parti e in particolare della tabella ricapitolativa (doc. B in inc.
CM.2013.141) si evince che l’importo rimasto ancora scoperto assomma a fr. 9'471.84.
La pretesa del lavoratore va pertanto ammessa in questa misura. Ne discende che
su questo punto l’appello deve essere accolto.
7. AP 1 critica la deduzione
operata dal Pretore di 30 minuti al giorno dal conteggio delle ore di viaggio e
rimprovera al magistrato di aver applicato alla fattispecie in esame una
versione non aggiornata del CCL. A detta dell’appellante la versione del CCL in
vigore dal 2010 avrebbe “abolito la franchigia di tempo 30 minuti e tutto il
tempo impiegato per recarsi sul posto di lavora (…) deve essere considerato
come tempo di lavoro e remunerato come tale” (cfr. appello pag. 5).
7.1. A giusta ragione
l’appellante rimprovera al magistrato di aver applicato delle disposizioni del
CCL non più in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro,
in particolare per quel che concerne l’art. 20.2 CCL, norma che ha subito una
modifica col decreto del Consiglio di Stato del 29 settembre 2010 (doc. D in
inc. 12.2015.91).
Come si vedrà qui di seguito
l’applicazione della norma errata ha fatto si che, per questa voce, il Pretore
riconoscesse all’appellante un importo superiore a quello a lui realmente spettante.
Nella sua nuova versione l’art.
20.2 CCL prevede “(cfr. art. 13 Ordinanza Legge sul Lavoro 1) Viene
considerata durata di lavoro ai sensi della legge il tempo durante il quale il
lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro; il tempo che
impiega nel tragitto per recarsi al luogo di lavoro e per il ritorno, non viene
ritenuto come durata di lavoro” (doc. D in inc. 12.2015.91).
Secondo la versione precedente
invece “Trasferimenti dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro che
superano i 30 minuti globalmente (andata e ritorno), sono considerati tempo di
lavoro e vanno retribuiti a salario normale. In altre parole, deve essere
pagato il tempo di viaggio eccedente i 30 minuti ed indicato separatamente sul
conteggio paga” (doc. C in inc. 12.2015.91).
Per sua parte l’art. 18.4 CCL,
rimasto immutato e anch’esso applicabile alla fattispecie, prevede che l’orario
di lavoro inizia e termina sul cantiere, fatte salve le disposizioni del
precitato art. 20.2 CCL.
Completa il quadro normativo
applicabile, l’art. 13 OLL 1 in virtù del quale è considerata
durata del lavoro, ai sensi della legge, il tempo durante il quale il
lavoratore si tiene a disposizione del datore di lavoro; il tempo per recarsi
al lavoro e per ritornare da esso non è considerato come durata del lavoro.
L’appellante sostiene che, in
base alla regolamentazione in vigore, il tempo di lavoro deve essere calcolato
già a partire dal momento in cui il lavoratore giunge in magazzino,
rispettivamente alla sede della ditta per poi recarsi sul cantiere. A detta
dello stesso anche il tempo di trasferta dalla sede dell’azienda/magazzino al
cantiere e quello impiegato la sera dal cantiere sino all’azienda andrebbe
conteggiato come lavoro, e questo senza la deduzione operata dal Pretore dei 30
minuti.
La tesi attorea non può essere
condivisa. Come si evince dall’art. 18.4 CCL la regola prevede che il tempo di
lavoro termina e inizia sul cantiere. L’art. 20.2 CCL precisa che è considerato
tempo di lavoro anche il tempo in cui il dipendente si tiene a disposizione del
datore di lavoro ma non il tempo impiegato per andare e tornare dal luogo di
lavoro. Diversamente da quanto sostiene l’appellante una lettura attenta delle
norme applicabili e anche dell’art. 20.2 CCL nella sua vecchia versione porta a
ritenere che per luogo di lavoro si debba intendere il cantiere e non la sede
dell’azienda. Ne consegue pertanto che il tempo di trasferta impiegato dalla
sede dell’azienda, rispettivamente dal magazzino, al cantiere e ritorno è
espressamente escluso dal computo, e questo a prescindere dalla durata di
viaggio.
Su questo specifico punto il CCL
approvato con decreto 29 settembre 2010 è pertanto meno favorevole al
dipendente rispetto alla sua versione precedente.
Come rettamente riconosciuto dal
Pretore, va invece conteggiata come durata del lavoro il tempo in cui il
dipendente è a disposizione del datore di lavoro presso l’azienda e/o il
magazzino prima di recarsi in cantiere e durante il quale è già impegnato in
attività a favore del datore di lavoro quali ad esempio la ricezione degli
ordini e il recupero del materiale. Attività che, stando agli accertamenti
istruttori, nel caso in esame sono svolte tra le 7:00 e le 7:15. Ne consegue
pertanto che questo lasso di tempo va regolarmente computato e retribuito in
base al salario ordinario, come indicato qui di seguito.
Dagli atti di evince che per il
periodo da giugno 2011 a dicembre 2012 AP 1 ha lavorato per 309 giorni ciò che
comporta il riconoscimento di ulteriori 77.25 ore di lavoro (309 x 15 : 60) da
retribuire in base ad uno stipendio orario di fr. 24.60. Per il periodo da gennaio
2013 a luglio 2013 l’appellante ha lavorato 111 giorni pari a 27.75 ore (111 x
15 : 60) da retribuire con uno stipendio di fr. 25.10 all’ora .
Considerate l’indennità per
giorni festivi, l’indennità per vacanze e l’indennità per tredicesima ne
discende che AP 1 ha diritto a complessivi fr. 3'179.93 lordi (fr. 2'596.87 +
fr. 583.06).
L’importo riconosciuto dal
Pretore nella propria sentenza all’attore per le trasferte va pertanto ridotto
e quantificato come indicato qui sopra.
Considerandi
II. Sull’appello incidentale della
convenuta
8.
AO 1 contesta la decisione
pretorile nella misura in cui, in applicazione dell’art. 341 CO, nega efficacia
giuridica ai conteggi giornalieri e mensili sottoscritti dal dipendente. A
detta della stessa una ricevuta a saldo firmata dal lavoratore libererebbe la
datrice di lavoro dai crediti di cui il lavoratore era a conoscenza o di cui
doveva presumere l’esistenza. Ciò sarebbe il caso della fattispecie in esame in
cui i conteggi sottoscritti riportavano in maniera dettagliata il monte ore e
la relativa remunerazione.
8.1
Secondo la dottrina e la
giurisprudenza ricevute a saldo sottoscritte dal dipendente non sono di primo
acchito nulle ma vanno ammesse e interpretate in maniera molto restrittiva.
Questa cautela trova spiegazione nella volontà del legislatore, esplicitata
nell’art. 341 CO, di garantire al lavoratore una protezione speciale nel
periodo in cui egli si trova alle dipendenze di un terzo, in una posizione che
nella maggior parte dei casi è di debolezza (cfr. anche consid. 5.1 a cui si
rinvia). Proprio per questo per poter determinare la validità e la portata di
una clausola che comporta, di fatto, la rinuncia da parte del lavoratore ai
propri diritti (fosse anche solo parziale) è necessario valutare le circostanze
in cui essa è stata sottoscritta oltre che l’effettiva consapevolezza del
lavoratore dei diritti a cui stava rinunciando. In concreto, oltre all’età,
alla formazione, all’esperienza del lavoratore è indispensabile considerare
anche il momento e luogo della sottoscrizione, lo stato d’animo del dipendente,
i tempi stretti e l’eventuale pressione a cui era sottoposto (cfr. anche RehbinDer/
Stöckli, in: Berner Kommentar, Der Arbeitsvertrag, Art. 331-355 und Art
361.
– 362 OR, Berna 2014, nota 9 e 10 in fine ad art. 341; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit.,
nota 7 ad art 341 CO).
8.2
Nel caso qui in esame,
emerge dall’incarto che i dipendenti temevano ritorsioni nel caso in cui
avessero contestato il monte ore a loro sottoposto. Parrebbe inoltre che la
sottoscrizione delle ricevute avveniva in un clima di pressione. Le stesse
venivano fatte firmare talvolta prima della ricezione dello stipendio talvolta
in seguito ciò che, di fatto, rendeva difficile raffrontare i dati.
Interrogato a questo riguardo il
dipendente A__________ ha affermato di essersi lamentato in più occasioni col
datore di lavoro ma di aver poi rinunciato temendo per il proprio posto di
lavoro. Nel dettaglio egli si è così espresso: “Ho reclamato per 3 o 4 mesi,
poi visto che se reclamavi vi era il rischio di essere licenziato, per non
perdere il posto di lavoro, non ho detto più niente” (cfr. interrogatorio
di A__________ del 30 settembre 2014 pag. 12).
Per sua parte AP 1 si è così
espresso: “Non c’era la possibilità di contestare i conteggi ore che
venivano allestiti dal signor L__________. Lui ce li consegnava al mattino
mettendoci fretta poiché bisognava subito partire per il cantiere. Noi dovevamo
controfirmarli in fretta e furia senza possibilità di poterli contestare o verificare.
Per altro osservo che spesso arrivava prima la paga del conteggio ore e quindi
non vi era la possibilità di un confronto” (cfr. interrogatorio di AP 1 del
30.
settembre 2014 pag. 14 a metà).
Alla luce di quanto precede
appare evidente che il contesto in cui avveniva la sottoscrizione delle
clausole non era certo idoneo alla formazione e manifestazione di una libera e
consapevole volontà del lavoratore di rinunciare ai propri diritti. Circostanza
questa che già inficia la validità delle predette ricevute a saldo.
A questo vada inoltre aggiunto
che, tenuto conto della formazione del lavoratore, sussistono dubbi
sull’effettiva conoscenza di questi dell’estensione dei suoi diritti prima di
essersi consultato con il sindacato.
Ne consegue pertanto che
l’appello incidentale non può essere accolto.
III. Sulle spese giudiziarie
10.
Alla luce di quanto
suesposto l’appello dell’attore va parzialmente accolto mentre che l’appello
incidentale è respinto.
Trattandosi di una vertenza in
materia di diritto del lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- non
si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC).
Le ripetibili di prima sede sono
compensate mentre che non si asssegnano ripetibili di appello incidentale, non
avendo l’attore inoltrato una risposta allo stesso.
Il
valore litigioso giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF è determinato da tutte le
conclusioni ricevibili rimaste controverse davanti all'autorità cantonale
(sentenza del Tribunale federale inc.5A_765/2008 del 29 giugno 2009, consid.
1.2.1
e rif.). Di conseguenza, qualora siano fatte valere domande in via
principale e adesiva, i rispettivi valori vanno sommati, senza riguardo a
quanto l'autorità cantonale ha aggiudicato, né al valore della pretesa della
parte che agisce davanti al Tribunale federale (sentenza inc.5A_500/2009 del
19.
novembre 2009, consid. 1). È fatto salvo il caso in cui con l'appello
incidentale sia riproposta una domanda riconvenzionale; in questa ipotesi - non
realizzata in concreto - trova applicazione l'art. 53 cpv. 1 LTF (sentenza del
Tribunale federale inc.4A_629/2009 del
10.
agosto 2010, consid. 1.2.1).
Nella fattispecie il valore di causa
determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale
federale è fissato in fr. 23'458.50.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
Rtar
decide:
I. L’appello
15.
maggio 2015 di AP 1 è parzialmente accolto.
II.
Di conseguenza la decisione 16
aprile 2015 della Pretura del Distretto di Bellinzona, è così riformata:
1.
La petizione 19 novembre 2013 di AP
1.
è parzialmente accolta e di conseguenza AO 1 è condannata a pagare all’attore
l’importo di fr. 12'651.77 lordi (9'471.84 + 3'179.93) oltre interessi del 5%
dal 1° agosto 2013.
2.
Gli oneri processuali sono a
carico dello Stato. Le ripetibili sono compensate.
III.
L’appello incidentale 16
giugno 2015 di AO 1 è respinto.
IV.
Non si prelevano né tasse né
spese d’appello incidentale. AO 1 d’appello incidentale.
V.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).