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Decisione

12.2015.94

Assicurazione RC e casto per autoveicoli; reticenza, conseguenze. Legittimazione attiva (contratto di leasing), questione lasciata aperta

21 luglio 2016Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

B. Previo tentativo di

conciliazione (CM.2013.273), in data 17 luglio 2013 AP 1 si è rivolto alla

Pretura di Lugano, sezione 1, chiedendo la condanna di AO 1 a riconoscere

il sinistro in questione e a garantire la relativa copertura assicurativa. In

breve, l’assicurato ha sostenuto di essere il reale detentore e proprietario economico

del veicolo e di aver concluso in questa veste sia il contratto di

assicurazione sia quello con la società di leasing nei cui confronti egli è

rimasto debitore delle rate a estinzione del credito. A detta dello stesso, non

sussistendo dubbi sul furto e sul danno patito, l’assicurazione sarebbe tenuta

al risarcimento. Egli ha inoltre negato che la vettura appartenesse a suo fratello

B__________, versando quest’ultimo in difficoltà finanziarie e non disponendo il

medesimo dei mezzi per acquistare la macchina.

La convenuta si è opposta alla

petizione contestando integralmente le pretese creditorie. In sintesi, essa ha

negato la legittimazione attiva dell’attore e ha osservato che in base al

contratto sottoscritto da AP 1 quest’ultimo aveva ceduto le eventuali pretese

creditorie alla G__________ che oltretutto era la reale proprietaria del

veicolo. Parallelamente l’assicurazione ha posto l’accento sulle dichiarazioni

rese dall’attore e dal di lui fratello B__________ innanzi alla polizia

cantonale in occasione della denuncia di furto da cui emergerebbe come sia

quest’ultimo il reale detentore e conducente abituale del veicolo. A detta della

stessa non vi sarebbe pertanto dubbio sul fatto che l’attore sia stato

reticente e abbia fornito informazioni false al momento della sottoscrizione

del contratto assicurativo, ragion per cui nessuna prestazione sarebbe dovuta.

Essa ha pure contestato l’avvenuto furto.

In replica e duplica le parti

hanno ribadito le proprie posizioni.

Esperita

l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale producendo dei

memoriali conclusivi scritti nei quali si sono riconfermate nelle rispettive

antitetiche posizioni. Nel proprio allegato la convenuta ha altresì

sottolineato le incongruenze e contraddizioni tra quanto asserito dall’attore e

dal fratello subito dopo il furto e quanto dichiarato in seguito innanzi al

Pretore, dopo che l’assicurazione aveva già comunicato la sua intenzione di non

erogare la prestazione.

C. Con sentenza

del 20 aprile 2015 il Pretore, ritenendo legittimo il rifiuto

dell’assicurazione di non erogare la prestazione per reticenza nella

conclusione del contratto e sussistenza di un nesso causale tra l’informazione

data in modo scorretto e il danno, ha respinto la petizione.

Considerandi

D. Con appello

del 18 maggio 2015 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di

accogliere integralmente la petizione con protesta di tasse, spese e

ripetibili. Egli postula altresì la concessione del gratuito patrocinio. Con

risposta del 23 settembre 2015 la convenuta postula la reiezione del gravame

pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

L’istanza di gratuito patrocinio

inoltrata dall’appellante è stata accolta dalla Presidente di questa Camera con

sentenza del 12 giugno 2015 (inc. 12.2015.95).

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) che

trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura dinanzi al Pretore

è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

2.

Nella propria sentenza il

Pretore, dopo aver ripercorso brevemente i fatti, ha respinto l’eccezione di

carenza di legittimazione attiva dell’attore per rapporto alla società

finanziaria e proprietaria del leasing. A questo proposito il magistrato ha giudicato

che la cessione inclusa nelle CGA prevedesse espressamente una riserva a favore

dell’assuntore per quanto concerneva i contenziosi. Il magistrato ha quindi

ritenuto che sulla scorta degli accertamenti agli atti il furto potesse essere

ritenuto provato con il necessario grado di verosimiglianza preponderante. In

seguito egli ha analizzato la problematica a sapere se vi fosse stata reticenza

ai sensi dell’art. 6 LCA e quali fossero le conseguenze della stessa. Il

Pretore, sulla base delle risultanze istruttorie, in particolare ritenendo più

attendibili le dichiarazioni rese da AP 1 e dal fratello B__________ in polizia

rispetto a quanto sostenuto dagli stessi in seguito in corso di causa, ha giudicato

dato un caso di reticenza avendo l’attore fornito alla compagnia delle

informazioni false su chi fosse il reale detentore e conducente abituale del

veicolo. Il magistrato si è poi chinato sul quesito a sapere se vi fosse un

nesso causale tra il rischio insito nell’informazione omessa e quello

realizzatosi, giungendo alla conclusione che, in base alla giurisprudenza

federale che propende per un’interpretazione larga del concetto, questo fosse

effettivamente il caso, ragion per cui ha giudicato legittimo l’agire di AO 1

di rifiutare la copertura assicurativa e ha respinto la petizione.

3.

Con l’appello AP 1 contesta

l’esistenza di un nesso causale tra i due rischi e relativizza la portata della

decisione a cui si è ispirato il Pretore per ammettere il nesso causale,

osservando come non vi sia una prassi consolidata del Tribunale federale al

riguardo. Egli sostiene inoltre che nel caso concreto l’informazione omessa non

era suscettibile di modificare la volontà dell’assicuratore di concludere il

contratto o di concluderlo ad altre condizioni. Egli lamenta inoltre la mancata

considerazione del principio di proporzionalità da parte del Pretore e sostiene

che il ragionamento del parallelismo concettuale presuppone che i due rischi

siano proporzionali.

4.

La legittimazione delle

parti, attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia una questione di

diritto che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio (sentenza del

Tribunale federale in.4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, in RSPC 2/2009, pag. 147; DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III 82 consid. 3, 123 III 62 consid. 3, 121 III 118

consid. 3, 114 II 345 consid. 3d, 118 Ia 129 consid. 1, 108 II 216 consid. 1,

100.

II 167 consid. 3). Laddove la procedura sia retta dalla massima

Dispositivo

dispositiva, il giudice deve basare il proprio esame sui fatti allegati dalle

parti e accertati, senza andare alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio

la legittimazione di una parte, che controparte ha omesso di allegare. Ciò

significa che il giudice non può sollevare la questione della legittimazione

senza che le parti abbiano potuto esprimersi in merito, ossia senza rispettare

il principio del contraddittorio (sentenza del Tribunale federale in.

4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, 7.3.2 e

7.4, in RSPC 2/2009, pag. 147 seg.; W. Tot, Die unbestrittene

Sachlegitimation, SJZ 78/1982 p. 17 seg., in particolare pag. 18, 22 e 23). In

conclusione, il giudice deve esaminare d’ufficio la legittimazione delle parti,

trattandosi di una questione di diritto, ma solo sulla base degli atti presenti

nell’incarto e nel rispetto del diritto delle parti di essere sentite. Incombe

invero loro di indicare al giudice i fatti sui quali esse fondano le loro

pretese, rispettivamente le loro eccezioni (con riferimento in particolare alla

legittimazione attiva DTF 130 III 417 consid. 3.1).

Nel caso concreto, AO 1 ha

eccepito la carenza di legittimazione attiva dell’attore in tutti gli allegati

da lei presentati e questo sulla scorta dei doc. 3, 4 e 5. Agli atti vi è pure

l’incarto richiamato dalla banca concedente il leasing (fascicolo II prodotto

da G__________).

4.1. Nell’incarto richiamato da G__________

figurano il contratto di leasing e le relative condizioni generali sottoscritti

da AP 1 in data 4 giugno 2009. L’art. 6.3 di predette condizioni generali prevede

che l’assuntore “ (…) cede alla Società di leasing i suoi diritti nei

confronti dell’assicuratore, comunque risponde in ogni caso della ricuperabilità

di un eventuale credito. Esso s’impegna inoltre a gestire le controversie

legali con l’assicuratore connesse ad un caso di sinistro, facendo le veci

della Società di leasing.”

Per completezza, si segnala

inoltre che AO 1 ha pure prodotto un documento denominato “copia -

dichiarazione casco e cessione” (doc. 8) che parrebbe relativo a predetto

contratto di leasing; lo stesso non riporta però alcuna firma e non figura neppure

nell’incarto richiamato dalla società di leasing.

Il Pretore sulla base di quanto

indicato al punto 6.3 delle condizioni generali ha ritenuto che la cessione

inclusa nel contratto prevedesse espressamente una riserva a favore

dell’assuntore per quanto concerne i contenziosi e ha pertanto ammesso la

legittimazione attiva di AP 1 (sentenza impugnata pag. 2 a metà).

AO 1 per sua parte, contesta

invece questa posizione proponendo una propria interpretazione della clausola

secondo cui vi sarebbe stata una valida cessione di tutte le pretese nei

confronti dell’assicurazione alla società di leasing mentre che l’assuntore si

sarebbe impegnato a “presentare una causa giudiziaria per conto della società

di leasing”, ciò però non “in quanto attore e titolare del credito”

ma “come una sorta di “mandatario” della stessa (vedi anche

risposta all’appello pag. 3).

Non vi è dubbio che il

punto 6.3 delle condizioni generali così come formulato si rileva poco chiaro,

per non dire addirittura contraddittorio, laddove, da un canto, sancisce la

responsabilità dell’assuntore per la recuperabilità del credito e gli impone di

gestire le controversie legali connesse a un eventuale sinistro con

l’assicuratore e, dall’altro, aggiunge che questi fa le veci della società di

leasing, quasi fosse un sorta di rappresentante della stessa. Diversamente da

quanto sembrano credere le parti, la problematica della legittimazione non è di

immediata risoluzione.

Nel caso concreto, la

questione può però essere lasciata aperta e si può prescindere dall’effettuare

un’interpretazione della clausola in esame, dovendo comunque la petizione essere

respinta per i motivi di cui si dirà in seguito.

5. L’appellante

censura la decisione pretorile nella misura in cui ammette l’esistenza di un

nesso causale tra l’informazione omessa al momento della stipula del contratto

e il rischio poi realizzatosi. A detta dello stesso, il Pretore avrebbe applicato

in maniera errata i presupposti dell’art. 6 cpv. 3 LCA. In particolare, AP 1

contesta l’applicazione al caso in esame della sentenza federale citata dal

Pretore e ne relativizza la portata.

5.1. Preliminarmente si osserva

che in appello AP 1 pare aver rinunciato a contestare puntualmente gli

accertamenti pretorili su chi fosse il reale detentore e conducente del veicolo

limitandosi ad affermare che “anche qualora l’attore avesse dichiarato

inesattezze circa le persone detentrici e conducenti del veicolo, il furto del

12 ottobre 2010 non ha alcuna causalità con quanto eventualmente dichiarato in

polizza assicurativa” (cfr. appello pag. 8).

Gli accertamenti del

Pretore su questo specifico punto paiono condivisibili e vanno tutelati. Il

magistrato, infatti, confrontato con dichiarazioni incongruenti tra loro, ha

ritenuto più attendibili quelle rilasciate da AP 1 e dal di lui fratello B__________

a ridosso del furto in parola (cfr. in particolare doc. C e E qui dati per

trascritti e doc. 15) rispetto a quelle fatte dai due in seguito, in corso di

causa, quando l’assicurazione aveva già manifestato la sua decisione di non

elargire le prestazioni invocando un caso di reticenza giusta l’art. 6 LCA

(cfr. audizioni di B__________ e di AP 1 del 14 febbraio 2014 qui date per trascritte;

doc O). Sulla base di questi elementi e degli altri riscontri istruttori il

Pretore ha giudicato che AP 1 avesse fornito alla compagnia assicurativa delle

informazioni (oggettivamente e soggettivamente) false su fatti rilevanti per

l’apprezzamento del rischio e ha pertanto ritenuto dato un caso di reticenza ai

sensi degli art. 6 cpv. 1 e 4 LCA. Valutazione che, come detto poc’anzi, è qui

condivisa. Infatti, in ambito di assicurazione RC e casco per veicoli a motore,

è evidente che per l’assicuratore il sapere chi sia il reale detentore e

conducente di un veicolo a motore come pure se questi ha già subito incidenti,

rispettivamente se - come nel caso qui in esame - ha percepito delle

prestazioni assicurative costituisce un fatto rilevante nella determinazione

del rischio assicurato.

Che ne dica l’appellante, alla

luce dell’importo già versato da AO 1 per il furto dello scooter subito da B__________

nel 2006 - cifra che non può essere considerata del tutto irrilevante - e dei suoi

precedenti quale conducente (cfr. doc. 15, pag. 2), non vi è alcuna certezza

sul fatto che l’assicuratore avrebbe concluso un contratto alle stesse

condizioni se avesse saputo che il vero detentore e conducente del veicolo era

B__________ e non AP 1, anzi è lecito ipotizzare proprio il contrario.

5.2. Assodato quanto sopra si

tratta ora di analizzare se il fatto di aver sottaciuto queste informazioni

possa essere considerato causale ai sensi dell’art. 6 cpv. 3 LCA per

l’insorgenza o la portata del successivo danno, circostanza contestata

dall’appellante.

5.2.1. Il concetto di nesso causale

ai sensi dell’art. 6 cpv. 3 LCA è oggetto di controversie a livello dottrinale.

Una parte della dottrina, infatti, preconizza un’interpretazione larga della norma

che permette all’assicuratore di rifiutare la sua prestazione anche nei casi in

cui la violazione dell’obbligo di dichiarazione porta su degli indizi che non

sono la causa diretta del sinistro ma che permettono di dedurre il rischio che

si è poi realizzato. Quale esempio tipico la dottrina cita il caso dell’assicurato

che ha celato degli incidenti precedenti. Secondo questa corrente bisognerebbe

ammettere il nesso causale quando le circostanze indizianti avrebbero permesso,

se fossero state dichiarate correttamente, di constatare l’esistenza di un

fattore di rischio che è la causa del danno realizzatosi (di questo avviso: Brulhart, Droit des assurances privées,

Berna 2008, pag. 226 nota 524; . Pouget –

Hänseler, Anzeigepflichtverletzung: Auswirkungen der Revision auf der

Praxis, in REAS 2006 pag. 30).

Un'altra parte della dottrina sembra invece

interpretare la norma alla lettera nel senso che la prestazione non può essere

rifiutata che se il fatto oggetto della reticenza ha giocato un ruolo

nell’insorgenza o nell’estensione del sinistro (di questa opinione: Eisner-Kiefer, Kausalität und

Verschulden im VVG und VE-VVG, in REAS 2008 pag. 217; anche Gross/ Overney, in REAS 2012 pag. 53 Commentaire

d’arrêt 4A_303/2010). Alcuni autori si spingono sino a sostenere che si deve

poter pronosticare che il danno non sarebbe occorso o perlomeno non nella

medesima ampiezza se le false indicazioni fornite dall’assicurato avessero coinciso

con la realtà. Gli stessi autori ammettono però che con questa interpretazione

restrittiva buona parte delle circostanze pertinenti per la valutazione del

rischio non adempirebbero le premesse della causalità (cfr. Nef/ Von Zedtwitz, in Basler Kommentar,

Nachführungsband, pag. 57 ad n. 5).

5.2.2. Per sua parte il Tribunale

federale ha già avuto modo di esprimersi sulla questione in due occasioni. La

prima volta in una sentenza dell’11 agosto 2010 emessa a seguito di un ricorso

in materia costituzionale nel quale l’assicurato censurava un’applicazione

arbitraria dell’art. 6 cpv. 3 LCA (cfr. sentenza TF 4A_303/2010); sentenza questa

che - è doveroso rimarcare - è proprio quella a cui si è ispirato il Pretore per

formulare il proprio giudizio e di cui l’appellante contesta l’applicabilità

nella presente causa. Nel caso analizzato dall’Alta Corte, l’assicuratore aveva

rifiutato la copertura di atti di vandalismo ai danni di un veicolo posteggiato

sulla strada pubblica in quanto l’assicurato aveva omesso di informare la

compagnia assicurativa di aver già subito in passato dei danneggiamenti alla

vettura. In quell’occasione il Tribunale federale ha stabilito che, alla luce

delle opinioni espresse in occasione dei dibattiti parlamentari e dalla

dottrina, non era arbitrario ammettere che un rifiuto delle prestazioni era

legalmente possibile. L’Alta Corte ha però precisato che se da un canto ci si poteva

attenere a un’interpretazione larga del concetto di causalità, dall’altro era

nondimeno necessario che il fatto omesso si rapportasse al rischio

realizzatosi.

In Tribunale federale è poi ritornato

sulla problematica in una recentissima sentenza del 29 ottobre 2015 in cui ha

ribadito la propria posizione approfondendone nel contempo alcuni aspetti in

relazione a un caso di assicurazione RC e casco per veicoli (sentenza TF 4A_150/2015).

Per quanto qui interessa, va preliminarmente segnalato che l’Alta Corte, dopo

aver ricordato l’iter legislativo che ha portato alla formulazione l’art. 6

cpv. 3 LCA nella sua versione attuale in vigore dal 1° gennaio 2006, ha ribadito

la validità dei principi giurisprudenziali sviluppati in relazione all’art. 4

LCA, norma non modificata dalla revisione. In questo senso, l’assicurato deve

pertanto informare l’assicuratore, nella misura in cui a lui domandato, sugli indizi

che permettono di trarre delle deduzioni sull’esistenza o meno di un rischio. Permane

invece la questione a sapere se l’assicuratore può rifiutare la sua prestazione

in caso di risposte inesatte su questi indizi dati dall’assicurato.

Al fine di dare una risposta a

questo quesito il Tribunale federale ha ricordato che a seconda del tipo di

assicurazione in oggetto, il rischio è valutato in base a fattori che potranno

essere la causa stessa di potenziali danni (ad esempio un’affezione

preesistente potrebbe essere causa diretta di un’incapacità di lavoro o di un decesso)

e/o in base a indizi che non potranno essere che una causa indiretta del

potenziale danno. Per certe assicurazioni la valutazione del rischio dipenderà

essenzialmente da indizi. Segnatamente, in materia di assicurazione RC e casco

per i veicoli a motore, il rischio d’incidenti si può misurare sulla base di dati

statistici generali tenendo conto tra l’altro dell’età e del sesso del

conducente, ma anche dei suoi antecedenti in ambito di circolazione stradale.

Il Tribunale federale ha sottolineato

come proprio in relazione a questo tipo di assicurazione un’interpretazione

letterale stretta dell’art. 6 cpv. 3 LCA porterebbe a risultati iniqui in

quanto obbligherebbe l’assicuratore, in caso di omessa dichiarazione sui

predetti indizi (ad esempio in merito a precedenti incidenti, a ritiri della

licenza di condurre, a sanzioni per guida in stato di ebrietà), a fornire comunque

la sua prestazione in quanto il rischio (ad esempio, un incidente della

circolazione) è legato a indizi che sono solo indirettamente causa del sinistro.

Per contro lo stesso assicuratore

sarebbe liberato se l’assicurazione in questione coprisse un rischio (ad

esempio incapacità di guadagno, decesso) connesso a fattori che potrebbero

essere direttamente la causa del sinistro (ad esempio malattia) e l’assicurato

avesse celato proprio queste informazioni.

Secondo il Tribunale federale è

impensabile che il legislatore abbia voluto risolvere in maniera opposta due

fattispeci che si riferiscono allo stesso problema, in concreto: a seguito di

un’inesatta informazione da parte dell’assicurato, l’assicuratore non ha potuto

valutare correttamente il rischio che si è realizzato, la reticenza presentando

una relazione col sinistro.

L’Alta Corte ha quindi concluso

il suo lungo ragionamento stabilendo che, relativamente a casi in cui è

coinvolta l’assicurazione RC e casco per veicoli a motore, dove

l’interpretazione letterale della legge condurrebbe a risultati iniqui, si deve

ammettere che una reticenza sugli antecedenti del conducente può giustificare

un rifiuto dell’assicuratore di accordare la prestazione, a condizione che gli

antecedenti sui quali l’assicurato è stato interrogato danno delle informazioni

sulla probabilità del tipo di rischio che si è effettivamente realizzato.

5.2.3. Nel caso concreto,

l’assicurato ha occultato che il vero conducente e detentore del veicolo era il

di lui fratello B__________, e che questi nel 2006 aveva già subito il furto di

uno scooter per cui aveva ricevuto delle prestazioni dall’assicurazione. Il 12

ottobre 2010 egli ha subito nuovamente un furto, questa volta di un autoveicolo

da lui posteggiato in un parcheggio sterrato in zona via Ciani a Lugano. Ora,

il fatto occultato non è e non può essere la causa del furto, nondimeno lo

stesso presenta un nesso con il rischio che si è realizzato e la reticenza è in

relazione con il tipo di danno occorso, così come richiesto dalla

giurisprudenza del Tribunale federale. Ne consegue pertanto che in virtù dei

principi sviluppati dall’Alta Corte e ricordati qui sopra il nesso causale

risulta dato. La decisione pretorile è pertanto corretta e va confermata.

5.3. In virtù di quanto esposto

sopra, si può prescindere dall’entrare nel merito delle altre argomentazioni

addotte dall’appellante.

6. In definitiva, l’appello

deve essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza

dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per

ripetibili. Essendo l’appellante al beneficio del gratuito patrocinio le spese

processuali sono assunte dallo Stato (inc. 12.2015.95). L’indennità da

riconoscere al patrocinatore dell’appellante sarà decisa una volta ricevuta la

relativa nota professionale. Il valore litigioso ai fini di un eventuale

ricorso al Tribunale federale è di fr. 50'502.55.

Per i quali motivi

richiamati gli art 96 e 106 CPC e la LTG,

decide: 1. L’appello 18 maggio 2015 di AP 1

è respinto.

2. Le spese d’appello di complessivi

fr. 1’500.-, sono poste a carico di AP 1 (e per esso, al beneficio del gratuito

patrocinio, dello Stato). L’appellante rifonderà alla controparte fr. 3'000.-

per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-,

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive

un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).