12.2015.94
Assicurazione RC e casto per autoveicoli; reticenza, conseguenze. Legittimazione attiva (contratto di leasing), questione lasciata aperta
21 luglio 2016Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.94
Lugano
21 luglio 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.136
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione del 17
luglio 2013 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della controparte al versamento di complessivi
fr. 60'000.-, poi ridotti in sede di conclusioni a fr. 50'502.55, oltre
interessi,
richieste avversate
dalla convenuta, che ne ha postulato la reiezione integrale, e che il Pretore
con sentenza del 20 aprile 2015 ha respinto,
appellante l’attore che
con appello del 18 maggio 2015 chiede - con contestuale richiesta di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio in seconda sede - la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione con protesta di tasse, spese e
ripetibili,
mentre la convenuta con
risposta del 23 settembre 2015 postula la reiezione del gravame pure con
protesta di tasse, spese e ripetibili,
richiamata
la decisione del 12 giugno 2015 con la quale la Presidente di questa Camera ha accolto
l’istanza di gratuito patrocinio presentata dall’appellante (inc. 12.2015.95);
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. Nell’agosto 2009 AP 1 ha
sottoscritto con AO 1 Assicurazioni SA (in seguito: AO 1) un contratto di “assicurazione
veicoli a motore” relativa all’autovettura __________, immatricolata __________.
Quale detentore figurava il contraente medesimo mentre quale conducente
abituale il padre A__________. La polizza prevedeva la copertura responsabilità
civile e casco totale (doc. 6, proposta di assicurazione del 10 agosto 2009,
registrata l’11 settembre 2009; polizza casco doc. 7). Proprietaria del veicolo
era la società di leasing G__________ (ora C__________ SA) mentre prenditore
del leasing era per l’appunto AP 1 (doc. 3 e 4).
Il 12 ottobre 2010 B__________,
fratello di AP 1, ha denunciato alla polizia cantonale il furto del veicolo (doc.
9) e in data 18 ottobre 2010 ha notificato, congiuntamente al fratello AP 1, il
furto ad AO 1 tramite il formulario dell’assicurazione (doc. G). La stessa, in
esito alla sua istruttoria interna (in particolare, sulla base del verbale d’interrogatorio
di polizia di B__________ del 12 ottobre 2010 (doc. C) e di quello di AP 1 del
13 ottobre 2010 (doc. E), del formulario di denuncia di furto del 18 agosto
2010 (doc. G) e del protocollo del 22 febbraio 2011 relativo all’incontro avuto
con l’assicuratore (doc. 15)) ha rescisso il contratto e ha rifiutato la
copertura del furto rimproverando a AP 1 di aver fornito informazioni
inveritiere al momento della sottoscrizione del contratto in particolare
relativamente al reale detentore e conducente principale del veicolo che
sarebbe stato il di lui fratello B__________. AO 1ha sostenuto che poiché quest’ultimo
aveva in passato già subito il furto di un veicolo scooter per cui era stata
versata un’indennità, ciò sarebbe stato considerato nell’apprezzamento del
rischio da assicurare (doc. O).
Fatti
B. Previo tentativo di
conciliazione (CM.2013.273), in data 17 luglio 2013 AP 1 si è rivolto alla
Pretura di Lugano, sezione 1, chiedendo la condanna di AO 1 a riconoscere
il sinistro in questione e a garantire la relativa copertura assicurativa. In
breve, l’assicurato ha sostenuto di essere il reale detentore e proprietario economico
del veicolo e di aver concluso in questa veste sia il contratto di
assicurazione sia quello con la società di leasing nei cui confronti egli è
rimasto debitore delle rate a estinzione del credito. A detta dello stesso, non
sussistendo dubbi sul furto e sul danno patito, l’assicurazione sarebbe tenuta
al risarcimento. Egli ha inoltre negato che la vettura appartenesse a suo fratello
B__________, versando quest’ultimo in difficoltà finanziarie e non disponendo il
medesimo dei mezzi per acquistare la macchina.
La convenuta si è opposta alla
petizione contestando integralmente le pretese creditorie. In sintesi, essa ha
negato la legittimazione attiva dell’attore e ha osservato che in base al
contratto sottoscritto da AP 1 quest’ultimo aveva ceduto le eventuali pretese
creditorie alla G__________ che oltretutto era la reale proprietaria del
veicolo. Parallelamente l’assicurazione ha posto l’accento sulle dichiarazioni
rese dall’attore e dal di lui fratello B__________ innanzi alla polizia
cantonale in occasione della denuncia di furto da cui emergerebbe come sia
quest’ultimo il reale detentore e conducente abituale del veicolo. A detta della
stessa non vi sarebbe pertanto dubbio sul fatto che l’attore sia stato
reticente e abbia fornito informazioni false al momento della sottoscrizione
del contratto assicurativo, ragion per cui nessuna prestazione sarebbe dovuta.
Essa ha pure contestato l’avvenuto furto.
In replica e duplica le parti
hanno ribadito le proprie posizioni.
Esperita
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale producendo dei
memoriali conclusivi scritti nei quali si sono riconfermate nelle rispettive
antitetiche posizioni. Nel proprio allegato la convenuta ha altresì
sottolineato le incongruenze e contraddizioni tra quanto asserito dall’attore e
dal fratello subito dopo il furto e quanto dichiarato in seguito innanzi al
Pretore, dopo che l’assicurazione aveva già comunicato la sua intenzione di non
erogare la prestazione.
C. Con sentenza
del 20 aprile 2015 il Pretore, ritenendo legittimo il rifiuto
dell’assicurazione di non erogare la prestazione per reticenza nella
conclusione del contratto e sussistenza di un nesso causale tra l’informazione
data in modo scorretto e il danno, ha respinto la petizione.
Considerandi
D. Con appello
del 18 maggio 2015 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere integralmente la petizione con protesta di tasse, spese e
ripetibili. Egli postula altresì la concessione del gratuito patrocinio. Con
risposta del 23 settembre 2015 la convenuta postula la reiezione del gravame
pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
L’istanza di gratuito patrocinio
inoltrata dall’appellante è stata accolta dalla Presidente di questa Camera con
sentenza del 12 giugno 2015 (inc. 12.2015.95).
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) che
trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura dinanzi al Pretore
è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
2.
Nella propria sentenza il
Pretore, dopo aver ripercorso brevemente i fatti, ha respinto l’eccezione di
carenza di legittimazione attiva dell’attore per rapporto alla società
finanziaria e proprietaria del leasing. A questo proposito il magistrato ha giudicato
che la cessione inclusa nelle CGA prevedesse espressamente una riserva a favore
dell’assuntore per quanto concerneva i contenziosi. Il magistrato ha quindi
ritenuto che sulla scorta degli accertamenti agli atti il furto potesse essere
ritenuto provato con il necessario grado di verosimiglianza preponderante. In
seguito egli ha analizzato la problematica a sapere se vi fosse stata reticenza
ai sensi dell’art. 6 LCA e quali fossero le conseguenze della stessa. Il
Pretore, sulla base delle risultanze istruttorie, in particolare ritenendo più
attendibili le dichiarazioni rese da AP 1 e dal fratello B__________ in polizia
rispetto a quanto sostenuto dagli stessi in seguito in corso di causa, ha giudicato
dato un caso di reticenza avendo l’attore fornito alla compagnia delle
informazioni false su chi fosse il reale detentore e conducente abituale del
veicolo. Il magistrato si è poi chinato sul quesito a sapere se vi fosse un
nesso causale tra il rischio insito nell’informazione omessa e quello
realizzatosi, giungendo alla conclusione che, in base alla giurisprudenza
federale che propende per un’interpretazione larga del concetto, questo fosse
effettivamente il caso, ragion per cui ha giudicato legittimo l’agire di AO 1
di rifiutare la copertura assicurativa e ha respinto la petizione.
3.
Con l’appello AP 1 contesta
l’esistenza di un nesso causale tra i due rischi e relativizza la portata della
decisione a cui si è ispirato il Pretore per ammettere il nesso causale,
osservando come non vi sia una prassi consolidata del Tribunale federale al
riguardo. Egli sostiene inoltre che nel caso concreto l’informazione omessa non
era suscettibile di modificare la volontà dell’assicuratore di concludere il
contratto o di concluderlo ad altre condizioni. Egli lamenta inoltre la mancata
considerazione del principio di proporzionalità da parte del Pretore e sostiene
che il ragionamento del parallelismo concettuale presuppone che i due rischi
siano proporzionali.
4.
La legittimazione delle
parti, attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia una questione di
diritto che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio (sentenza del
Tribunale federale in.4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, in RSPC 2/2009, pag. 147; DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III 82 consid. 3, 123 III 62 consid. 3, 121 III 118
consid. 3, 114 II 345 consid. 3d, 118 Ia 129 consid. 1, 108 II 216 consid. 1,
100.
II 167 consid. 3). Laddove la procedura sia retta dalla massima
Dispositivo
dispositiva, il giudice deve basare il proprio esame sui fatti allegati dalle
parti e accertati, senza andare alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio
la legittimazione di una parte, che controparte ha omesso di allegare. Ciò
significa che il giudice non può sollevare la questione della legittimazione
senza che le parti abbiano potuto esprimersi in merito, ossia senza rispettare
il principio del contraddittorio (sentenza del Tribunale federale in.
4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, 7.3.2 e
7.4, in RSPC 2/2009, pag. 147 seg.; W. Tot, Die unbestrittene
Sachlegitimation, SJZ 78/1982 p. 17 seg., in particolare pag. 18, 22 e 23). In
conclusione, il giudice deve esaminare d’ufficio la legittimazione delle parti,
trattandosi di una questione di diritto, ma solo sulla base degli atti presenti
nell’incarto e nel rispetto del diritto delle parti di essere sentite. Incombe
invero loro di indicare al giudice i fatti sui quali esse fondano le loro
pretese, rispettivamente le loro eccezioni (con riferimento in particolare alla
legittimazione attiva DTF 130 III 417 consid. 3.1).
Nel caso concreto, AO 1 ha
eccepito la carenza di legittimazione attiva dell’attore in tutti gli allegati
da lei presentati e questo sulla scorta dei doc. 3, 4 e 5. Agli atti vi è pure
l’incarto richiamato dalla banca concedente il leasing (fascicolo II prodotto
da G__________).
4.1. Nell’incarto richiamato da G__________
figurano il contratto di leasing e le relative condizioni generali sottoscritti
da AP 1 in data 4 giugno 2009. L’art. 6.3 di predette condizioni generali prevede
che l’assuntore “ (…) cede alla Società di leasing i suoi diritti nei
confronti dell’assicuratore, comunque risponde in ogni caso della ricuperabilità
di un eventuale credito. Esso s’impegna inoltre a gestire le controversie
legali con l’assicuratore connesse ad un caso di sinistro, facendo le veci
della Società di leasing.”
Per completezza, si segnala
inoltre che AO 1 ha pure prodotto un documento denominato “copia -
dichiarazione casco e cessione” (doc. 8) che parrebbe relativo a predetto
contratto di leasing; lo stesso non riporta però alcuna firma e non figura neppure
nell’incarto richiamato dalla società di leasing.
Il Pretore sulla base di quanto
indicato al punto 6.3 delle condizioni generali ha ritenuto che la cessione
inclusa nel contratto prevedesse espressamente una riserva a favore
dell’assuntore per quanto concerne i contenziosi e ha pertanto ammesso la
legittimazione attiva di AP 1 (sentenza impugnata pag. 2 a metà).
AO 1 per sua parte, contesta
invece questa posizione proponendo una propria interpretazione della clausola
secondo cui vi sarebbe stata una valida cessione di tutte le pretese nei
confronti dell’assicurazione alla società di leasing mentre che l’assuntore si
sarebbe impegnato a “presentare una causa giudiziaria per conto della società
di leasing”, ciò però non “in quanto attore e titolare del credito”
ma “come una sorta di “mandatario” della stessa (vedi anche
risposta all’appello pag. 3).
Non vi è dubbio che il
punto 6.3 delle condizioni generali così come formulato si rileva poco chiaro,
per non dire addirittura contraddittorio, laddove, da un canto, sancisce la
responsabilità dell’assuntore per la recuperabilità del credito e gli impone di
gestire le controversie legali connesse a un eventuale sinistro con
l’assicuratore e, dall’altro, aggiunge che questi fa le veci della società di
leasing, quasi fosse un sorta di rappresentante della stessa. Diversamente da
quanto sembrano credere le parti, la problematica della legittimazione non è di
immediata risoluzione.
Nel caso concreto, la
questione può però essere lasciata aperta e si può prescindere dall’effettuare
un’interpretazione della clausola in esame, dovendo comunque la petizione essere
respinta per i motivi di cui si dirà in seguito.
5. L’appellante
censura la decisione pretorile nella misura in cui ammette l’esistenza di un
nesso causale tra l’informazione omessa al momento della stipula del contratto
e il rischio poi realizzatosi. A detta dello stesso, il Pretore avrebbe applicato
in maniera errata i presupposti dell’art. 6 cpv. 3 LCA. In particolare, AP 1
contesta l’applicazione al caso in esame della sentenza federale citata dal
Pretore e ne relativizza la portata.
5.1. Preliminarmente si osserva
che in appello AP 1 pare aver rinunciato a contestare puntualmente gli
accertamenti pretorili su chi fosse il reale detentore e conducente del veicolo
limitandosi ad affermare che “anche qualora l’attore avesse dichiarato
inesattezze circa le persone detentrici e conducenti del veicolo, il furto del
12 ottobre 2010 non ha alcuna causalità con quanto eventualmente dichiarato in
polizza assicurativa” (cfr. appello pag. 8).
Gli accertamenti del
Pretore su questo specifico punto paiono condivisibili e vanno tutelati. Il
magistrato, infatti, confrontato con dichiarazioni incongruenti tra loro, ha
ritenuto più attendibili quelle rilasciate da AP 1 e dal di lui fratello B__________
a ridosso del furto in parola (cfr. in particolare doc. C e E qui dati per
trascritti e doc. 15) rispetto a quelle fatte dai due in seguito, in corso di
causa, quando l’assicurazione aveva già manifestato la sua decisione di non
elargire le prestazioni invocando un caso di reticenza giusta l’art. 6 LCA
(cfr. audizioni di B__________ e di AP 1 del 14 febbraio 2014 qui date per trascritte;
doc O). Sulla base di questi elementi e degli altri riscontri istruttori il
Pretore ha giudicato che AP 1 avesse fornito alla compagnia assicurativa delle
informazioni (oggettivamente e soggettivamente) false su fatti rilevanti per
l’apprezzamento del rischio e ha pertanto ritenuto dato un caso di reticenza ai
sensi degli art. 6 cpv. 1 e 4 LCA. Valutazione che, come detto poc’anzi, è qui
condivisa. Infatti, in ambito di assicurazione RC e casco per veicoli a motore,
è evidente che per l’assicuratore il sapere chi sia il reale detentore e
conducente di un veicolo a motore come pure se questi ha già subito incidenti,
rispettivamente se - come nel caso qui in esame - ha percepito delle
prestazioni assicurative costituisce un fatto rilevante nella determinazione
del rischio assicurato.
Che ne dica l’appellante, alla
luce dell’importo già versato da AO 1 per il furto dello scooter subito da B__________
nel 2006 - cifra che non può essere considerata del tutto irrilevante - e dei suoi
precedenti quale conducente (cfr. doc. 15, pag. 2), non vi è alcuna certezza
sul fatto che l’assicuratore avrebbe concluso un contratto alle stesse
condizioni se avesse saputo che il vero detentore e conducente del veicolo era
B__________ e non AP 1, anzi è lecito ipotizzare proprio il contrario.
5.2. Assodato quanto sopra si
tratta ora di analizzare se il fatto di aver sottaciuto queste informazioni
possa essere considerato causale ai sensi dell’art. 6 cpv. 3 LCA per
l’insorgenza o la portata del successivo danno, circostanza contestata
dall’appellante.
5.2.1. Il concetto di nesso causale
ai sensi dell’art. 6 cpv. 3 LCA è oggetto di controversie a livello dottrinale.
Una parte della dottrina, infatti, preconizza un’interpretazione larga della norma
che permette all’assicuratore di rifiutare la sua prestazione anche nei casi in
cui la violazione dell’obbligo di dichiarazione porta su degli indizi che non
sono la causa diretta del sinistro ma che permettono di dedurre il rischio che
si è poi realizzato. Quale esempio tipico la dottrina cita il caso dell’assicurato
che ha celato degli incidenti precedenti. Secondo questa corrente bisognerebbe
ammettere il nesso causale quando le circostanze indizianti avrebbero permesso,
se fossero state dichiarate correttamente, di constatare l’esistenza di un
fattore di rischio che è la causa del danno realizzatosi (di questo avviso: Brulhart, Droit des assurances privées,
Berna 2008, pag. 226 nota 524; . Pouget –
Hänseler, Anzeigepflichtverletzung: Auswirkungen der Revision auf der
Praxis, in REAS 2006 pag. 30).
Un'altra parte della dottrina sembra invece
interpretare la norma alla lettera nel senso che la prestazione non può essere
rifiutata che se il fatto oggetto della reticenza ha giocato un ruolo
nell’insorgenza o nell’estensione del sinistro (di questa opinione: Eisner-Kiefer, Kausalität und
Verschulden im VVG und VE-VVG, in REAS 2008 pag. 217; anche Gross/ Overney, in REAS 2012 pag. 53 Commentaire
d’arrêt 4A_303/2010). Alcuni autori si spingono sino a sostenere che si deve
poter pronosticare che il danno non sarebbe occorso o perlomeno non nella
medesima ampiezza se le false indicazioni fornite dall’assicurato avessero coinciso
con la realtà. Gli stessi autori ammettono però che con questa interpretazione
restrittiva buona parte delle circostanze pertinenti per la valutazione del
rischio non adempirebbero le premesse della causalità (cfr. Nef/ Von Zedtwitz, in Basler Kommentar,
Nachführungsband, pag. 57 ad n. 5).
5.2.2. Per sua parte il Tribunale
federale ha già avuto modo di esprimersi sulla questione in due occasioni. La
prima volta in una sentenza dell’11 agosto 2010 emessa a seguito di un ricorso
in materia costituzionale nel quale l’assicurato censurava un’applicazione
arbitraria dell’art. 6 cpv. 3 LCA (cfr. sentenza TF 4A_303/2010); sentenza questa
che - è doveroso rimarcare - è proprio quella a cui si è ispirato il Pretore per
formulare il proprio giudizio e di cui l’appellante contesta l’applicabilità
nella presente causa. Nel caso analizzato dall’Alta Corte, l’assicuratore aveva
rifiutato la copertura di atti di vandalismo ai danni di un veicolo posteggiato
sulla strada pubblica in quanto l’assicurato aveva omesso di informare la
compagnia assicurativa di aver già subito in passato dei danneggiamenti alla
vettura. In quell’occasione il Tribunale federale ha stabilito che, alla luce
delle opinioni espresse in occasione dei dibattiti parlamentari e dalla
dottrina, non era arbitrario ammettere che un rifiuto delle prestazioni era
legalmente possibile. L’Alta Corte ha però precisato che se da un canto ci si poteva
attenere a un’interpretazione larga del concetto di causalità, dall’altro era
nondimeno necessario che il fatto omesso si rapportasse al rischio
realizzatosi.
In Tribunale federale è poi ritornato
sulla problematica in una recentissima sentenza del 29 ottobre 2015 in cui ha
ribadito la propria posizione approfondendone nel contempo alcuni aspetti in
relazione a un caso di assicurazione RC e casco per veicoli (sentenza TF 4A_150/2015).
Per quanto qui interessa, va preliminarmente segnalato che l’Alta Corte, dopo
aver ricordato l’iter legislativo che ha portato alla formulazione l’art. 6
cpv. 3 LCA nella sua versione attuale in vigore dal 1° gennaio 2006, ha ribadito
la validità dei principi giurisprudenziali sviluppati in relazione all’art. 4
LCA, norma non modificata dalla revisione. In questo senso, l’assicurato deve
pertanto informare l’assicuratore, nella misura in cui a lui domandato, sugli indizi
che permettono di trarre delle deduzioni sull’esistenza o meno di un rischio. Permane
invece la questione a sapere se l’assicuratore può rifiutare la sua prestazione
in caso di risposte inesatte su questi indizi dati dall’assicurato.
Al fine di dare una risposta a
questo quesito il Tribunale federale ha ricordato che a seconda del tipo di
assicurazione in oggetto, il rischio è valutato in base a fattori che potranno
essere la causa stessa di potenziali danni (ad esempio un’affezione
preesistente potrebbe essere causa diretta di un’incapacità di lavoro o di un decesso)
e/o in base a indizi che non potranno essere che una causa indiretta del
potenziale danno. Per certe assicurazioni la valutazione del rischio dipenderà
essenzialmente da indizi. Segnatamente, in materia di assicurazione RC e casco
per i veicoli a motore, il rischio d’incidenti si può misurare sulla base di dati
statistici generali tenendo conto tra l’altro dell’età e del sesso del
conducente, ma anche dei suoi antecedenti in ambito di circolazione stradale.
Il Tribunale federale ha sottolineato
come proprio in relazione a questo tipo di assicurazione un’interpretazione
letterale stretta dell’art. 6 cpv. 3 LCA porterebbe a risultati iniqui in
quanto obbligherebbe l’assicuratore, in caso di omessa dichiarazione sui
predetti indizi (ad esempio in merito a precedenti incidenti, a ritiri della
licenza di condurre, a sanzioni per guida in stato di ebrietà), a fornire comunque
la sua prestazione in quanto il rischio (ad esempio, un incidente della
circolazione) è legato a indizi che sono solo indirettamente causa del sinistro.
Per contro lo stesso assicuratore
sarebbe liberato se l’assicurazione in questione coprisse un rischio (ad
esempio incapacità di guadagno, decesso) connesso a fattori che potrebbero
essere direttamente la causa del sinistro (ad esempio malattia) e l’assicurato
avesse celato proprio queste informazioni.
Secondo il Tribunale federale è
impensabile che il legislatore abbia voluto risolvere in maniera opposta due
fattispeci che si riferiscono allo stesso problema, in concreto: a seguito di
un’inesatta informazione da parte dell’assicurato, l’assicuratore non ha potuto
valutare correttamente il rischio che si è realizzato, la reticenza presentando
una relazione col sinistro.
L’Alta Corte ha quindi concluso
il suo lungo ragionamento stabilendo che, relativamente a casi in cui è
coinvolta l’assicurazione RC e casco per veicoli a motore, dove
l’interpretazione letterale della legge condurrebbe a risultati iniqui, si deve
ammettere che una reticenza sugli antecedenti del conducente può giustificare
un rifiuto dell’assicuratore di accordare la prestazione, a condizione che gli
antecedenti sui quali l’assicurato è stato interrogato danno delle informazioni
sulla probabilità del tipo di rischio che si è effettivamente realizzato.
5.2.3. Nel caso concreto,
l’assicurato ha occultato che il vero conducente e detentore del veicolo era il
di lui fratello B__________, e che questi nel 2006 aveva già subito il furto di
uno scooter per cui aveva ricevuto delle prestazioni dall’assicurazione. Il 12
ottobre 2010 egli ha subito nuovamente un furto, questa volta di un autoveicolo
da lui posteggiato in un parcheggio sterrato in zona via Ciani a Lugano. Ora,
il fatto occultato non è e non può essere la causa del furto, nondimeno lo
stesso presenta un nesso con il rischio che si è realizzato e la reticenza è in
relazione con il tipo di danno occorso, così come richiesto dalla
giurisprudenza del Tribunale federale. Ne consegue pertanto che in virtù dei
principi sviluppati dall’Alta Corte e ricordati qui sopra il nesso causale
risulta dato. La decisione pretorile è pertanto corretta e va confermata.
5.3. In virtù di quanto esposto
sopra, si può prescindere dall’entrare nel merito delle altre argomentazioni
addotte dall’appellante.
6. In definitiva, l’appello
deve essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza
dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per
ripetibili. Essendo l’appellante al beneficio del gratuito patrocinio le spese
processuali sono assunte dallo Stato (inc. 12.2015.95). L’indennità da
riconoscere al patrocinatore dell’appellante sarà decisa una volta ricevuta la
relativa nota professionale. Il valore litigioso ai fini di un eventuale
ricorso al Tribunale federale è di fr. 50'502.55.
Per i quali motivi
richiamati gli art 96 e 106 CPC e la LTG,
decide: 1. L’appello 18 maggio 2015 di AP 1
è respinto.
2. Le spese d’appello di complessivi
fr. 1’500.-, sono poste a carico di AP 1 (e per esso, al beneficio del gratuito
patrocinio, dello Stato). L’appellante rifonderà alla controparte fr. 3'000.-
per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-,
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive
un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).