12.2015.97
Contratto di assicurazione (LCA): evento assicurato, frode nella giustificazione, onere della prova, grado della prova
3 febbraio 2017Italiano36 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.97
Lugano
3 febbraio 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Epiney-Colombo (giudice supplente)
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.1 della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud - promossa con petizione 4 gennaio 2012 da
AO
1
rappr. dall' RA 2
contro
AP
1
rappr. dall' RA 1
con cui l'attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento, in via principale di fr. 43'442.80
oltre interessi dal 19 aprile 2010 e di fr. 239'713.20 oltre interessi dal
1°aprile 2010, e, in via subordinata, di fr. 43'442.80 e di un importo da determinare
tramite perizia giudiziaria pari al valore venale del veicolo di marca __________,
oltre interessi legali dal 1°aprile 2010, nonché il rigetto definitivo dell'opposizione
al PE n. __________;
domande avversate integralmente
dalla convenuta, che con azione riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attrice
al versamento di fr. 27'886.05.- oltre interessi legali dal 14 ottobre 2009 e la
cancellazione dell'esecuzione n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di __________,
richieste a cui l'attrice si è integralmente opposta;
e sulle quali il Pretore
ha statuito con sentenza 15 aprile 2015, accogliendo la petizione e respingendo
la domanda riconvenzionale;
appellante la
convenuta con appello del 18 maggio 2015 con cui chiede la riforma del
giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione e accogliere
integralmente l'azione riconvenzionale, il tutto con protesta di tasse, spese e
ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 15
giugno 2015 l'attrice postula la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. La società AO 1, attiva nell'importazione,
esportazione e commercio in genere di autoveicoli e di motoveicoli nuovi e d'occasione,
nella gestione di officine meccaniche, carrozzerie e autolavaggi, nel leasing
finanziario e commerciale e nel noleggio di autovetture (doc. A), ha acquistato
il 7 agosto 2009 un veicolo di marca __________ (n. matricola __________) al
prezzo di € 140'000.- (doc. BB e 4).
B. Il 13 ottobre 2009 la
società AO 1 e __________ G__________ hanno stipulato un contratto di noleggio
valido fino al 19 ottobre 2009, avente per oggetto la citata autovettura targata
__________ (doc. E). Il 15 ottobre 2009 le medesime parti hanno sottoscritto un
analogo contratto con validità fino al 21 ottobre 2009 per il medesimo
autoveicolo, il cui numero di targa è stato indicato con __________ (doc. F)
come da licenza di condurre frattanto emessa e come indicato sulla polizza
assicurativa n. __________ (doc. C, F, 1).
C. Il 16 novembre 2009 la
società AO 1 ha stipulato con la compagnia di assicurazione AP 1 un contratto
per la copertura assicurativa di veicoli a motore, denominato “__________”,
relativo all'autoveicolo menzionato e targato __________, valido retroattivamente
dal 14 ottobre 2009 e con scadenza al 31 dicembre 2014. Sulla relativa polizza
assicurativa n. __________ quale conducente principale è stato indicato __________
P__________ (nato il __________) e quale cerchia dichiarata dei conducenti è stata
specificata “conducenti diversi con licenza di condurre provvisoria, alla
prova o definitiva”. In relazione all'impiego del veicolo nella polizza è
stato indicato un “uso privato e tragitto per recarsi al lavoro”, con un
chilometraggio annuo compreso tra 10'000 e 20'000 chilometri. La polizza prevedeva
l'assicurazione Responsabilità Civile, la copertura Casco totale, una Protezione
occupanti e il rinvio alle Condizioni generali di assicurazione “__________2008”
(doc. C, doc. rich. II).
D. Lo stesso 16 novembre 2009
la società AO 1 ha informato la AP 1 che l'11 novembre precedente l'autovettura
assicurata era stata coinvolta in un incidente in Italia (doc. 6). Il medesimo
giorno la compagnia di assicurazione ha inviato all'assicurato il formulario di
annuncio del sinistro da compilare (doc. 15).
E. Riparata la nota Lamborghini
per un costo complessivo di fr. 49'972.40 (doc. I, L, M), la società AO 1 ha
nuovamente noleggiato l'autoveicolo a __________ G__________ sulla base di diversi
contratti, dapprima dal 3 al 10 dicembre 2009 (doc. N), e successivamente dall'11
al 18 dicembre 2009 (doc. O).
F. Preso atto della mancata
restituzione del veicolo alla fine del noleggio, il 21 gennaio 2010 la società AO
1 ha sporto denuncia penale contro __________ G__________. Il procedimento penale
si è concluso con un decreto di non luogo a procedere del 2 maggio 2011, passato
in giudicato (doc. P, doc. rich. III).
G. Il 12 febbraio 2010, la AP 1
ha sollecitato la società AO 1 a ritornarle il formulario concernente il
sinistro dell'11 novembre 2009 debitamente compilato (doc. 15). Il 23 marzo
2010 l'assicurata ha inviato alla compagnia di assicurazione l'avviso di
sinistro, con l'indicazione che l'incidente era avvenuto a M__________ alle ore
22.00, senza specificare le generalità del conducente e la dinamica della
collisione (doc. 16). Il 16 aprile 2010 il consulente assicurativo del garage ha
comunicato le informazioni richieste alla compagnia d’assicurazione, specificando
che il conducente “cambiando careggiata per deviazione della strada” ha urtato
uno spartitraffico (doc. 18). Il 19 aprile 2010 la AP 1 ha proposto di
liquidare il sinistro con il pagamento di fr. 43'442.80. La proposta è stata
sottoscritta per accettazione dall'assicurata il 22 aprile 2010 (doc. V).
H. Nel frattempo, il 1°aprile
2010, la nota Lamborghini è stata gravemente danneggiata in seguito a un
incendio, avvenuto a N__________ in un parcheggio adiacente l'abitazione di __________
G__________ (doc. II, 24, 25, 26). Il 16 aprile 2010 il relitto
dell’autoveicolo è stato consegnato al garage AO 1 (bollettino della ditta __________
SA allegato al verbale di interrogatorio di I__________ P__________ del 21 aprile
2010, inc. penale richiamato III). Nei giorni seguenti la società AO 1, per il
tramite di un suo dipendente, ha informato la compagnia di assicurazione del
sinistro (audizione __________ S__________, 3 dicembre 2012, pag. 3, doc. 41).
Fatti
I. Al fine di chiarire la
dinamica e le cause dell'incendio la AP 1 ha proceduto ad alcuni accertamenti
(doc. 23, 25, 26). Il 19 maggio 2010 essa ha richiesto un colloquio con __________
G__________ (al quale ha partecipato anche I__________ P__________ in
rappresentanza del garage), durante il quale sono emerse, tra altre cose, delle
discordanze in merito al luogo, al giorno, all'ora e alla dinamica dell'incidente
dell'11 novembre 2009 rispetto a quanto fino ad allora fornito dall'assicurato
(doc. S). Il 3 luglio 2010 la compagnia d'assicurazione ha sentito I__________
P__________ al fine di chiarire le circostanze in relazione ai due sinistri
occorsi alla nota Lamborghini (doc. T). Il 4 agosto 2010 la compagnia di
assicurazione ha invitato la società AO 1 a volerle trasmettere ulteriori
informazioni e altra documentazione in merito ai due sinistri (doc. 27). Il 12
ottobre 2010 l'assicurata ha trasmesso quanto richiesto, specificando tuttavia
che per quanto riguardava le informazioni relative all'incidente dell'11 novembre
2009 la compagnia di assicurazione avrebbe dovuto rivolgersi direttamente a __________
G__________ (doc. 28). Con scritti 3 dicembre 2010 la società AO 1 ha sollecitato
il versamento di fr. 43'442.80 quale liquidazione per l'incidente dell'11
novembre 2009 e l'evasione della pratica concernente l'incendio (doc. 29, 30).
Nei successivi scritti la AP 1 ha ribadito alla società AO 1 che sulla base dei
nuovi accertamenti esperiti a seguito dell'incendio, eseguiti dopo la proposta
di liquidazione per il primo sinistro, emergevano diverse contraddizioni e incongruenze
circa la dinamica degli eventi che necessitavano ulteriori verifiche e
approfondimenti e ha pertanto nuovamente sollecitato l'assicurata a volere
trasmettere informazioni precise sul luogo, la data, l'ora e la dinamica del
primo incidente (doc. 31, 33, 36). Ritenendo di avere fornito tutte le informazioni,
la società AO 1 ha chiesto il 16 giugno 2011 alla AP 1 di voler versare entro
20 giorni l'importo complessivo di fr. 283'156.- (fr. 43'442.80 a titolo di
indennizzo per l'incidente e fr. 239'713.20 a titolo di indennizzo a seguito
dell'incendio) a liquidazione dei due sinistri (doc. Z). Il 27 luglio 2011 la
compagnia di assicurazione, constatato che l'assicurata non aveva ancora fornito
le indicazioni necessarie a chiarire le circostanze del primo incidente nonostante
i diversi solleciti, ha fissato alla società AO 1 un termine di 8 giorni per
provvedere in tal senso, con l'avvertenza che, in caso contrario, l'incarto
relativo all'incidente dell'11 novembre 2009 sarebbe stato chiuso (doc. 40). Il
31 agosto 2011 la AP 1 ha poi comunicato alla società AO 1 il rifiuto di
qualsiasi copertura assicurativa e la rescissione del contratto di
assicurazione con effetto retroattivo alla data dell'incidente del novembre
2009 in applicazione degli artt. 39 e 40 LCA (doc. 41).
Nel frattempo la società AO 1 ha
fatto spiccare contro la AP 1 il PE n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di __________,
al quale l'escussa ha interposto opposizione (doc. AA).
L. Con petizione 4 gennaio
2012 la società AO 1 ha convenuto la compagnia di assicurazione AP 1 davanti al
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere in via principale il
pagamento di fr. 43'442.80 oltre interessi dal 19 aprile 2010 e di fr. 239'713.20
oltre interessi dal 1°aprile 2010, o quanto meno di fr. 43'442.80 e di un
importo da determinare tramite perizia giudiziaria pari al valore venale della
Lamborghini, oltre interessi dal 1°aprile 2010, nonché il rigetto definitivo
dell'opposizione al PE n. __________. A sostegno della sua richiesta l'attrice ribadisce
di avere comunicato ogni informazione a lei nota sulle circostanze necessarie a
verificare i sinistri annunciati di modo che AP 1, in virtù del contratto di
assicurazione e della proposta di liquidazione 19 aprile 2010, risulta debitrice
degli importi menzionati.
M. Con risposta 2 aprile 2012
la convenuta si è opposta integralmente alla petizione e con domanda
riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di fr. 27'886.05
pari ai costi sostenuti per il chiarimento della fattispecie, oltre interessi
al 5% dal 14 ottobre 2009, nonché la cancellazione del PE n. __________. A suo
dire, l'attrice aveva fornito indicazioni contraddittorie e incomplete in
relazione ai due sinistri e conseguentemente la polizza assicurativa, in applicazione
degli artt. 39 e 40 LCA, sarebbe da considerarsi rescissa ex tunc con
effetto dal 14 ottobre 2009, essendo queste circostanze fondamentali per la
valutazione del caso assicurativo. La convenuta ha inoltre rilevato che le
prestazioni assicurative sarebbero in ogni caso escluse. Per quanto concerne l'incidente
l'assicurato non avrebbe fornito le necessarie informazioni richieste (art. 49
CGA) e il sinistro sarebbe avvenuto su pista o circuito. In relazione all'incendio,
lo stesso sarebbe avvenuto durante un noleggio professionale, rispettivamente in
seguito a un'appropriazione indebita del veicolo da parte di __________ G__________
e in ogni caso non indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo (art. 40, 41
e 44 CGA). Per quanto concerne l'accordo di liquidazione essa ha sostenuto che
lo stesso, a fronte dei nuovi elementi e delle contraddizioni emersi a seguito
dell'incendio, non sarebbe vincolante, poiché viziato da errore. In via
riconvenzionale la AP 1 ha chiesto la rifusione dei costi da essa sostenuti per
il chiarimento della fattispecie, dai quali dedurre i premi pagati in eccesso
per gli anni 2009 e 2010, per una domanda riconvenzionale di fr. 27'886.05.
N. Nei successivi memoriali scritti
le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro antitetiche domande, l'attrice
postulando l'integrale reiezione della domanda riconvenzionale e sollevando
pure l'eccezione di prescrizione sulla base dell'art. 67 CO. Esperita l'istruttoria,
le parti hanno confermato le proprie domande e argomentazioni con le rispettive
conclusioni.
O. Con decisione 15 aprile 2015
il Pretore ha accolto la petizione, condannando la AP 1 al pagamento di fr. 43'442.80
e di fr. 239'713.20, oltre interessi, rigettando in via definitiva l'opposizione
interposta al PE n. __________, e respingendo integralmente la domanda
riconvenzionale.
P. Con appello 18 maggio 2015
la compagnia di assicurazione AP 1 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale,
con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 15 giugno
2015 la società AO 1 si è opposta integralmente all'appello, protestando spese
e ripetibili di secondo grado.
Considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova
applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
giorni. Nel caso concreto la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta
il 17 aprile 2015 sicché l'appello del 18 maggio 2015 è tempestivo, così come
lo è la risposta del 15 giugno 2015.
2. Il Pretore, dopo avere
riassunto dottrina e giurisprudenza concernente l'art. 40 LCA, ha concluso che
nel caso specifico l'assicuratore aveva fallito nel proprio onere di provare
una violazione degli artt. 39 e 40 LCA da parte dell'assicurata. Egli ha in
particolare ritenuto che non vi fosse alcun riscontro agli atti dal quale
dedurre la consapevolezza e la volontà dell'assicurata di volere indurre in
errore la compagnia di assicurazione, e ha pertanto escluso la possibilità per
quest'ultima di recedere dal contratto in virtù dell'art. 40 LCA. Accertato che
il contratto di assicurazione era validamente in vigore al momento dei due
sinistri, il primo giudice ha ritenuto non provate le circostanze allegate
dalla convenuta suscettibili di escludere o ridurre le obbligazioni dell'assicurazione.
Egli ha pertanto riconosciuto all'attrice l'importo di fr. 43'442.80 a titolo
di risarcimento del danno subito a seguito dell'incidente del novembre 2009 e l'importo
di fr. 239'713.20 pari al valore venale maggiorato dell'autoveicolo in
relazione al secondo sinistro.
3. L'appellante rimprovera al
Pretore un'errata valutazione delle prove e una violazione del diritto per
avere applicato in modo errato le regole probatorie del diritto federale in merito
al verificarsi degli eventi assicurati, in particolare per avere ritenuto
dimostrata la versione sostenuta in causa dall’attrice in virtù del fatto che
la compagnia d’assicurazione aveva fallito nell’onere di provare le diverse
circostanze che escludevano una copertura assicurativa.
3.1 Nei litigi derivanti
da contratto d'assicurazione e in applicazione dell'art. 8 CC, l'onere della prova
in merito all'esistenza del sinistro e delle circostanze in cui esso si è
verificato, nonché al verificarsi dell’evento assicurato e alle sue conseguenze,
incombe all'assicurato, mentre l'assicuratore deve provare i fatti che gli
permettono di ridurre o rifiutare la prestazione contrattuale (ad esempio perché
il sinistro è stato cagionato per colpa, art. 14 LCA) oppure di ritenersi non
vincolato al contratto (ad esempio per frode nelle giustificazioni, art. 40
LCA). Avente diritto e assicurazione hanno ognuno il proprio onere probatorio:
l'esistenza del sinistro, delle circostanze in cui esso si è verificato e il
verificarsi dell’evento assicurato, la cui prova incombe all'avente diritto,
non possono essere dedotti semplicemente dalla mancanza di prove in merito all'esistenza
di una circostanza che esclude la copertura assicurativa (ad esempio la frode
nelle giustificazioni), il cui onere spetta all'assicurazione (DTF 130 III 321
consid. 3.1).
Con riferimento al
verificarsi dell'evento assicurato, una prova rigorosa non può di regola essere
apportata. La giurisprudenza e la dottrina ammettono pertanto una facilitazione
della prova: il grado della prova richiesto all'avente diritto è ridotto alla
verosimiglianza preponderante. Quest'ultima, che non deve essere confusa con la
semplice verosimiglianza, non esclude la possibilità che un fatto si sia
realizzato in modo diverso o solo parziale o non si sia del tutto prodotto; tuttavia
la possibilità di un diverso svolgimento dei fatti non deve entrare
ragionevolmente in linea di conto (DTF 130 III 321 consid. 3.2, 3.3). Il
Tribunale federale ha pure rilevato che l'art. 8 CC include anche il diritto
alla controprova dell'assicuratore: a quest'ultimo deve essere permesso di
apportare prove su circostanze atte a suscitare notevoli dubbi sulla versione
fornita dall'avente diritto, in modo da impedire che tale versione sia
considerata come preponderantemente verosimile (DTF 130 III 321 consid. 3.4).
Anche per quanto attiene il grado
della prova richiesto circa l'esistenza di dichiarazioni fraudolente volte a
indurre in errore l'assicuratore (art. 40 LCA) o di un sinistro cagionato per
colpa dall'avente diritto (art. 14 LCA), il cui onere spetta all'assicuratore, la
giurisprudenza e la dottrina ritengono giustificata una facilitazione della
prova, riducendone il grado alla verosimiglianza preponderate (decisione TF 4A_194/2016
dell'8 agosto 2016 consid. 3.1 e riferimenti,4A_432/2015 dell'8 febbraio 2016
consid. 2.2 e riferimenti).
3.2 In merito alla questione di
sapere se la AP 1 fosse legittimata, in virtù degli artt. 39 e 40 LCA, a
recedere dal contratto, il Pretore ha ritenuto che essa aveva fallito nel
proprio onere di provare le circostanze da lei evocate per escludere la copertura
assicurativa. Egli ha concluso che non risultava provato che l'assicurata
avesse scientemente, e con finalità di trarre profitto da tale comportamento
per rapporto alla copertura assicurativa, fornito della documentazione e/o indicazioni
scorrette rispettivamente omesso di produrle (consid. 2). Da tale constatazione
il primo giudice ha quindi concluso che l'assicurazione non era legittimata a rescindere
il contratto, dando (implicitamente) per scontato l'esistenza dei due sinistri.
Se non che, in tal modo egli ha
applicato in modo errato le regole probatorie del diritto federale in materia
di contratto d'assicurazione. Come esposto in precedenza, l'esistenza del
sinistro e delle circostanze in cui si è verificato, come il verificarsi di un
evento assicurato, non possono essere semplicemente dedotti dalla mancanza di
prove in merito all'esistenza di una circostanza suscettibile di ridurre o
escludere la copertura assicurativa (DTF 130 III 321 consid. 3.1; Nef, Basler Kommentar, n. 44 ad art. 39
LCA). Ciò equivarrebbe infatti a un inammissibile ribaltamento dell'onere della
prova. Il Pretore avrebbe in primo luogo dovuto determinarsi sull'esistenza dei
due sinistri, valutando se lo svolgimento dei fatti allegato dall’attrice
appariva preponderatamente verosimile e, in caso affermativo, stabilire se nel
caso concreto sussistevano le premesse per escludere o limitare l'obbligo di
prestazione dell'assicuratore secondo le disposizioni in materia di onere della
prova ricordate precedentemente. In concreto, si tratta pertanto di stabilire in
primo luogo se le versioni dell'incidente e dell'incendio fornite dall'assicurato
risultino preponderantemente verosimili oppure contraddittorie o illogiche, rispettivamente
presentino delle ambiguità o delle incertezze tali da mettere in dubbio l'esistenza
stessa dei sinistri, delle circostanze in cui si sono verificati e il
verificarsi di un evento assicurato.
4. Per quanto concerne l'incidente
dell'11 novembre 2009 è pacifico che nel formulario di avviso di sinistro 23
marzo 2010 l'assicurata ha fornito delle informazioni divergenti rispetto al
luogo e all'ora dell'incidente da quelle indicate in seguito dal conducente __________
G__________ e fatte proprie in causa dall'attrice. A suo dire, ciò sarebbe
dovuto a un errore nella trasmissione delle informazioni. Questa spiegazione,
oltre che comoda, appare poco plausibile a fronte delle ulteriori
contraddizioni emerse, alla poca chiarezza e precisione del conducente stesso e
dell'attrice in relazione alla dinamica dell'incidente.
4.1 In primo luogo appare inusuale e
significativo che __________ G__________, in relazione alla dinamica della
collisione, abbia modificato la propria versione su fatti rilevanti a pochi minuti
di distanza. Egli è infatti stato sentito il 19 maggio 2010 sia dalla compagnia
di assicurazione sia dalla polizia giudiziaria: il colloquio con l'assicurazione
è terminato alle 13.54, mentre quello davanti alla polizia giudiziaria è
iniziato alle 14.20 (cfr. doc. S e doc. 13). Nel primo caso il conducente ha
raccontato che l'incidente è avvenuto la domenica nel tardo pomeriggio sulla strada
statale M__________ -R__________, verso la fiera di __________, e di avere
urtato un paletto bianco indicante i chilometri, escludendo che si trattava di
uno spartitraffico. L'autoveicolo sarebbe poi stato trasportato alla sede di B__________
delAO 1 da un carroattrezzi ufficiale organizzato tramite un amico. Egli non
avrebbe avvisato la polizia ma avrebbe chiamato immediatamente I__________ P__________
descrivendogli la dinamica dell'incidente. Egli sarebbe stato accompagnato da
una non meglio identificata ragazza (doc. S). Davanti alla polizia giudiziaria l'interessato
ha invece dichiarato di essere fuoriuscito su di un campo d'erba e di essere
stato in compagnia di un amico che lo seguiva con la sua __________. Egli
avrebbe avvisato subito I__________ P__________. Il conducente avrebbe organizzato
personalmente il trasporto dell'autoveicolo accidentato presso il AO 1 di __________
tramite un carroattrezzi privato (doc. 13).
Salvo queste versioni divergenti
in merito alla dinamica dell'incidente nulla di più preciso emerge dagli atti a
conferma, perlomeno a grandi linee, della tesi sostenuta in causa dall'attrice,
in particolare un rapporto di polizia, un bollettino di consegna del carroattrezzi
o la deposizione di una delle due (non meglio identificate) persone che, a
detta di __________ G__________, avrebbero assistito all'incidente.
Contrariamente a quanto sembra pretendere l'attrice, la quale non si è certo
mostrata collaborativa nei confronti dell'assicuratore, il fatto di avere
“permesso” all'assicurazione di sentire direttamente il conducente __________ G__________,
non la esonerava certo dal dimostrare in causa le circostanze che adduce a
sostegno della propria tesi (seppur con un grado limitato alla verosimiglianza
preponderante). A maggior ragione nel caso di specie, a fronte delle
contrastanti versioni circa la dinamica dell'incidente fornite proprio da __________
G__________.
4.2 Nel caso concreto altre circostanze
concorrono a loro volta a mettere in dubbio la credibilità dell'attrice e la
plausibilità della sua versione. Il formulario di avviso di sinistro trasmesso
il 23 marzo 2010 era incompleto, in particolare non indicava né il nome del
conducente né la dinamica dell'incidente (doc. H). L'attrice, pur avendo
spiegato che le divergenze in merito al luogo e all'ora del sinistro erano
Considerandi
dovute a un errore nella trasmissione delle informazioni, non ha mai spiegato
il motivo per cui non ha completato il formulario con le indicazioni delle
generalità del conducente e della dinamica dell'incidente. Ciò appare strano atteso
che il nome del conducente, al quale la società AO 1 aveva a più riprese
noleggiato l'autovettura, era per forza di cose noto all'attrice. Dagli atti
emerge che il conducente aveva inoltre provveduto a informare immediatamente I__________
P__________, descrivendogli la dinamica dell'incidente, così come lui l'ha poi
in seguito descritta alla compagnia di assicurazione durante il colloquio del
19.
maggio 2010 (doc. S, pag. 17). Tale modo di agire appare decisamente
inabituale per un garage attivo, oltre che nella gestione di officine
meccaniche, carrozzerie e autolavaggi, anche nell'importazione, esportazione,
commercio e noleggio di autoveicoli di alta gamma come nel caso di specie (doc.
A).
In particolare suscita non poche
perplessità il fatto che l'attrice non abbia preso a livello amministrativo,
rispettivamente organizzativo, delle misure adeguate affinché, in caso di
sinistro, potesse poi adempiere i propri obblighi verso l'assicurazione. Non si
spiega inoltre il motivo per cui l'attrice abbia aspettato diversi mesi prima
di compilare (in maniera incompleta e frammentaria) e trasmettere il formulario
di avviso di sinistro alla compagnia di assicurazione. Dagli atti risulta che
tale formulario è stato inviato alla società AO 1 il 16 novembre 2009, in un
periodo in cui i rapporti con L__________ G__________ erano ancora attuali,
tanto che ancora a inizio dicembre 2009 le due parti hanno sottoscritto
ulteriori contratti di noleggio per la medesima vettura (doc. N, O). La società
AO 1 avrebbe pertanto potuto facilmente ottenere (e pretendere sulla base del
contratto di noleggio) le informazioni circa la dinamica dell'incidente, le
generalità delle persone che lo accompagnavano, rispettivamente il nome della
ditta o della persona che si era occupata del rimpatrio dell'autoveicolo. Il
motivo per cui ciò non è avvenuto non è dato di sapere, certo è che la mancanza
di informazioni in merito non può certo venire imputata alla compagnia di assicurazione.
A fronte del tipo di autovettura
e del suo elevato valore, appare poi insolito che il garage non si sia per
nulla preoccupato di come e da chi fosse effettuato il trasporto e il rimpatrio
del veicolo accidentato, così come appare inusuale l'assenza di un rapporto di
polizia, atteso che il contratto di noleggio prevedeva esplicitamente l'obbligo
del noleggiatore di richiedere un verbale di constatazione di polizia in caso
di incidente (doc. D). Ritenuto che L__________ G__________ ha immediatamente
contattato I__________ P__________ dopo l'incidente (doc. S), appare infatti poco
plausibile che quest'ultimo non abbia preteso l'intervento della polizia, e ciò
proprio a tutela dei suoi interessi nei confronti dell'assicurazione. A fronte
delle circostanze inusuali del caso concreto, quali la concessione in uso di un
veicolo di alta gamma a un cliente residente all'estero, con la possibilità di guidarlo
oltre i confini nazionali, la società AO 1 doveva in buona fede attendersi
richieste di chiarimento da parte della compagnia assicurativa. Il
comportamento dell'attrice non contribuisce certo a rendere solida e credibile
la versione da lei sostenuta in causa. In particolare l'erroneità nella
trasmissione delle informazioni da lei addotta appare poco credibile considerato
che l'attrice ha fatto propria la versione sostenuta da L__________ G__________
il 19 maggio 2010 in occasione del colloquio con la compagnia d'assicurazione,
dopo il verificarsi del secondo sinistro e dopo che l'assicurazione gli aveva
comunicato di volere procedere a ulteriori accertamenti (doc. 27, 28, doc. T).
Alla luce di quanto esposto,
riprendendo i termini della giurisprudenza esposta in precedenza (consid. 3),
la possibilità di un diverso svolgimento dei fatti rispetto a quello illustrato
dall'attrice in merito al primo sinistro entra ragionevolmente in linea di
conto. In altri termini, quanto sopra elencato suscita notevoli dubbi sulla
versione fornita dall'attrice, in modo tale da impedire che la stessa possa
essere considerata come preponderatamente verosimile.
4.3
La
società AO 1 fonda la propria pretesa relativa all'incidente del novembre 2009
sulla proposta di liquidazione 19 aprile 2010 (doc. V). L’appellante critica il
Pretore per avere ritenuto non provate le circostanze che le avrebbero permesso
di distanziarsi dall’accordo a suo tempo concluso.
Dagli atti emerge che la proposta
di liquidazione è stata formulata dalla compagnia d'assicurazione il 19 aprile
2010.
sulla base delle indicazioni contenute nell’avviso di sinistro e del
rapporto del perito assicurativo sulla quantificazione del danno (doc. H, L, M),
in un'epoca in cui non aveva alcun motivo di dubitare della correttezza delle
dichiarazioni contenute nell'avviso di sinistro 23 marzo 2010 (peraltro
divergenti rispetto a quanto poi sostenuto successivamente dall’assicurata). La
presenza di fango all'interno dell'abitacolo non può infatti costituire, da
sola, indizio sufficiente per ritenere errate le informazioni fornite
dall'assicurato. Dall'istruttoria emerge però che le contraddizioni sul luogo e
la dinamica dell'incidente sono emerse a seguito degli accertamenti esperiti dalla
compagnia d’assicurazione successivamente al verificarsi dell'incendio del 1°aprile
2010.
In particolare è solo contestualmente al colloquio condotto dalla
convenuta con __________ G__________, il 19 maggio 2010, che la compagnia
d'assicurazioni è venuta a conoscenza delle contraddizioni sul luogo e sulla dinamica
dell'incidente (doc. S), ciò che l'ha poi indotta a richiedere ulteriori
approfondimenti. Che tali informazioni costituissero elementi rilevanti per l'assicurazione
al fine di potersi determinare sulla copertura assicurativa è palese. Tant'è
che la AP 1 il 3 luglio 2010 ha sentito I__________ P__________, quale
rappresentante della società AO 1, specificando ed estendendo l'oggetto del
colloquio anche al primo sinistro (doc. T), di modo che per l'attrice doveva
essere in buona fede chiaro che la convenuta non si riteneva vincolata dalla proposta
di liquidazione.
4.4
Ne deriva che, con riferimento al
pagamento di fr. 43'442.80, pari al danno da collisione, la petizione deve
essere respinta.
5.
Per quanto concerne l'incendio
subito dal veicolo il 1°aprile 2010, negli allegati preliminari l'attrice ha sostenuto,
analogamente a quanto spiegato in relazione all'incidente stradale, di avere indicato
quanto __________ G__________ le aveva fornito, non essendo stata “testimone
diretta dell'accaduto” (replica, act. IV, ad. E, pag. 8). Essa ha pertanto
spiegato che la notte tra il 31 marzo e il 1°aprile 2010 __________ G__________
avrebbe telefonato immediatamente a I__________ P__________, comunicandogli che
la Lamborghini era bruciata a N__________ verso le ore 01.00 nel parcheggio
della residenza dove egli abita. L'incendio sarebbe poi stato estinto dai
pompieri. Essa ha altresì dichiarato che l'autovettura si trovava in possesso
di __________ G__________ sulla base di un contratto di noleggio in vista della
vendita (petizione, act. I, ad D, E, pag. 4 seg.; replica, act. IV, ad. D, E,
pag. 7 segg.), invero scaduto il 18 dicembre 2009 (vedi consid. E e consid. 6.1.3).
5.1
L'assicurazione casco stipulata
dall'attrice con la convenuta prevede agli art. 40 e 41 CGA la copertura
assicurativa per i danni da incendio che, indipendentemente dalla volontà del
contraente o del conducente, colpiscono il veicolo dichiarato. Per effetto delle
CGA l'indipendenza della volontà costituisce dunque un elemento del sinistro e
il relativo onere della prova incombe all'assicurato secondo un grado della
prova ridotto alla verosimiglianza (Nef,
op. cit., n. 33 ad. art. 39 LCA, Carré,
Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Lausanne 2000, ad 14 LCA, pag. 176).
5.2
Nel caso concreto anche per quanto riguarda
l'evento in questione, tutta una serie di circostanze convergenti permettono di
ritenere poco plausibile la versione dei fatti fornita dall'attrice, sulla base
di quanto riferitole da __________ G__________.
5.2.1
In primo luogo si rileva che la versione
dei fatti fornita da __________ G__________ durante il colloquio del 19 maggio
2010.
con la compagnia d'assicurazione (doc. S) e fatta propria dall'attrice
negli allegati preliminari, diverge in molti punti da quanto accertato durante
l'indagine assicurativa condotta dal perito assicurativo con l'ausilio del __________
(doc. 25 e 26). Durante il colloquio del 19 maggio 2010 presso la AP 1 __________
G__________ ha dichiarato di avere posteggiato personalmente la Lamborghini nel
parcheggio il 31 marzo 2010 verso le ore 17.00/18.00, poiché il giorno seguente
sarebbe dovuto partire. Egli ha poi aggiunto che era la prima volta che posteggiava
l'autovettura in quel posteggio, ritenuto che il veicolo era “da qualche
mese” posteggiato “in un garage di un conoscente a circa 10 km di distanza”
(doc. S, pag. 3). Suo figlio, unitamente ad altri ragazzi, si sarebbe accorto
dell'incendio e lo avrebbe avvisato. __________ G__________ sarebbe immediatamente
sceso nel parcheggio dove l'autovettura stava bruciando e avrebbe provato a
spegnere il fuoco con un estintore preso dall'auto di un ragazzo. In seguito
sarebbero arrivati i pompieri (doc. S).
Lo stesso giorno, a pochi minuti
di distanza, davanti all'autorità di polizia egli ha invece spiegato che “quando
sono stato avvisato del fatto ho guardato dalla finestra. Poi sono saliti da me
i carabinieri”. Egli ha inoltre aggiunto che l'autovettura “era
posteggiata al Parco da qualche giorno. Io la tenevo in un garage di un amico…per
non lasciarla in un posteggio scoperto. L'avevo appena fatta portare al
posteggio del Parco __________ poiché mi ero convinto di ridare la Lamborghini
al P__________ I__________. Dal garage a casa l'ha condotta __________, su mie
disposizioni, poiché io ero agli arresti domiciliari” (verbale di interrogatorio
9.
maggio 2010, ore 14.20, pag. 7, inc. richiamato Ministero pubblico). Le divergenze
nelle dichiarazioni rilasciate a pochi minuti di distanza suscitano notevoli
dubbi sulla credibilità di __________ G__________ e sulla versione dei fatti da
lui fornita e fatta propria dall'attrice. Le dichiarazioni del conducente divergono
inoltre con quanto accertato dalla compagnia di assicurazione nell'indagine
svolta in loco durante il mese di aprile 2010 (doc. 26). Dalle testimonianze
emerge in particolare che l'autovettura era spesso parcheggiata nel posteggio
ove ha preso fuoco (doc. 26, pag. 2 e 7).
5.2.2
Il perito incaricato dalla compagnia
d'assicurazione, ing. __________ K__________, premesso che quali cause dell'incendio
potevano entrare in considerazione un malfunzionamento elettrico o l'intervento
di terzi, ha concluso per un'origine dolosa del sinistro (doc. 23). Sentito
come teste, egli ha confermato la sua conclusione e spiegato che “Bei dem
Auto kann man den Brandherd genau bestimmen. Dieser ist beim Rad vorne links.
Dort gibt es keine elektronischen Leitungen. Elektrischen Leitungen sind
abgesichert. Meistens gibt es keinen Vollbrand bei solchen Problemen, da die
Energie nicht reichen würde. Daher sind sie oft Teilbrände” (act. XIV, pag.
3.
e 4). La perizia e le spiegazioni fornite in ambito di deposizione testimoniale
sono lineari e convincenti. Non vi è pertanto alcun motivo di scostarsene. Il
fatto che l'autorità penale non abbia ritenuto di poter procedere nei confronti
di __________ G__________ per il titolo di incendio intenzionale non è decisivo,
ove appena si pensi che il procuratore pubblico non si è espresso sull'origine
dolosa dell'incendio, ma si è in sostanza limitato a constatare la propria
incompetenza territoriale (doc. P, pag. 6).
5.2.3
Dagli atti è inoltre emerso che la
società AO 1 aveva concesso in uso la Lamborghini a __________ G__________ sulla
base di diversi contratti di noleggio (doc. E, F, N, O). A dire della stessa attrice
l'ultimo è scaduto il 18 dicembre 2009. Il 20 gennaio 2010 la società AO 1, per
il tramite del suo rappresentante I__________ P__________, ha infatti denunciato
__________ G__________ per il titolo di appropriazione indebita poiché il
conducente non aveva restituito l'autovettura. Malgrado ciò l'assicurata non si
è premurata né di informare la compagnia d'assicurazione come le imponevano gli
artt. 28 LCA, 5 CGA e le regole della buona fede, ritenuta che la situazione
venutasi a creare rappresentava con ogni evidenza un aumento del rischio assicurato
(cfr. consid. 6), né di depositare le targhe presso le competenti autorità, ciò
che le avrebbe perlomeno permesso di ridurre l'entità del premio d'assicurazione.
5.2.4
Dagli atti è altresì emerso che il
valore residuo della Lamborghini prima dell'incendio ammontava a fr. 149'300.-
(doc. 45), con una svalutazione, a fronte di un prezzo di acquisto di fr. 240'000.-
(doc. petizione, act. I, pag. 7) di fr. 90'700.-. __________ G__________,
contrariamente a quanto pattuito con l'attrice, ha inoltre percorso circa 12'000
km nel periodo da metà ottobre 2009 a fine marzo 2010, ciò che non è certo
usuale per un noleggio finalizzato alla vendita (doc. 4, 45). Indipendentemente
dal carattere oneroso del noleggio, è fuori di dubbio che la mancata
restituzione del veicolo nei termini stabiliti, e l'uso inappropriato dello
stesso, abbiano causato un notevole danno alla società AO 1, per il quale __________
G__________ era responsabile, ciò che induce perlomeno a ritenere che
l’incendio della Lamborghini non sia indipendente dalla sua volontà. Ciò a
maggior ragione se si pensa che la distruzione dell’autovettura con l’auspicato
intervento dell’assicurazione avrebbe superato ogni discorso in merito alla
responsabilità per il danno qui sopra evocato.
5.3
Da tutto quanto precede, e
nuovamente con riferimento alla giurisprudenza (consid. 3), la possibilità di
un diverso svolgimento dei fatti in relazione all'incendio entra ragionevolmente
in linea di conto. Il comportamento dell'attrice, che si è adagiata acriticamente
alle informazioni fornite da __________ G__________, rivelatesi tutt'altro che
affidabili, la mancata tempestiva informazione all'assicurazione della
scomparsa dell'autovettura, le diverse dichiarazioni rese da __________ G__________
in merito, le risultanze della perizia sull'origine dolosa dell'incendio,
nonché l'assenza di spiegazioni plausibili non permettono di concludere con il
necessario grado di verosimiglianza in favore della versione dell'attrice.
Già per questa ragione la
petizione dev'essere respinta anche in relazione alla pretesa che scaturisce
dall'incendio del 1°aprile 2010.
6.
Si rileva inoltre come a
giusta ragione la convenuta ha sollevato la questione dell'aumento del rischio
(art. 28 LCA).
6.1
Giusta l'art. 28 LCA se nel corso
dell'assicurazione lo stipulante ha cagionato un aggravamento essenziale del
rischio, l'assicuratore non è vincolato al contratto. L'aggravamento del
rischio è essenziale quando derivi dalla modifica di un fatto rilevante per l'apprezzamento
del rischio e del quale le parti abbiano determinato l'estensione alla
conclusione del contratto. Il medesimo principio è pure previsto dall'art. 5
CGA.
6.2
Indipendentemente dalla qualifica
giuridica del rapporto contrattuale sorto tra la società AO 1 e __________ G__________,
e contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, dall'istruttoria emerge come
la concessione in uso dell'autoveicolo andasse ben oltre un'usuale prova ai
fini di un acquisto. I diversi contratti di noleggio agli atti attestano un
utilizzo che si è esteso su più settimane (doc. E, F, N, O), senza alcuna
limitazione (doc. G). Dall'istruttoria risulta inoltre che __________ G__________
in un mese (da metà ottobre 2009 all'11 novembre 2009, giorno dell'incidente)
aveva percorso quasi 7'000 km (doc. C, L). Secondo il normale andamento delle
cose e degli affari, la durata della messa a disposizione a un potenziale
cliente di un veicolo in prova non si estende su più settimane, con la
possibilità per il conducente di guidare l'autovettura in piena libertà e senza
alcuna garanzia. Un tale uso aumenta considerevolmente il rischio per il quale
la polizza assicurativa è stata conclusa. Nella stessa quale impiego del veicolo
è infatti stato indicato “uso privato e tragitto per recarsi al lavoro”,
con un chilometraggio annuo tra i 10'000 e i 20'000 km (doc. C). Ne discende
che nel caso concreto l'utilizzo dell'autoveicolo concesso a __________ G__________
non rientrava né in un uso finalizzato alla vendita né in un uso conforme a
quanto previsto dalla polizza assicurativa e in quanto tale costituiva un
aumento rilevante del rischio ai sensi dell'art. 28 LCA. A ciò si aggiunge il
fatto che al momento dell'incendio del 1°aprile 2010 il contratto di noleggio
era terminato da tempo (18 dicembre 2009, doc. O), tant'è che __________ G__________
era stato denunciato per appropriazione indebita (doc. P). Occorre così
ribadire che questa situazione, completamente fuori controllo per l'attrice,
comportava con ogni evidenza un importante aggravamento del rischio. Neppure in
base al comune buon senso si vede poi per quale ragione la compagnia d'assicurazione
dovrebbe rispondere di un danno totale avvenuto in circostanze tutt'altro che
chiare a un veicolo che da mesi non si trovava più sotto il controllo (neppure
indiretto) dell'assicurata, senza che essa avesse avuto la premura di informare
la compagnia d'assicurazione della situazione venutasi a creare. Anche per
questo motivo la AP 1 era legittimata a rifiutare il versamento delle indennità.
7.
In via riconvenzionale l'appellante
fa valere il risarcimento dei costi sostenuti per il chiarimento della fattispecie
a fronte del fatto che la polizza assicurativa sarebbe stata legittimamente rescissa
con effetto ex tunc al 14 ottobre 2009, in applicazione degli artt. 39 e
40.
LCA.
7.1
L'art. 40 LCA prevede che l'assicuratore
non è vincolato dal contratto se l'assicurato o il suo rappresentante, nell'intento
di indurlo in errore, ha dichiarato in modo inesatto o ha taciuto dei fatti che
escluderebbero o limiterebbero l'obbligo dell'assicuratore. Dal profilo
soggettivo occorre dunque che il richiedente abbia avuto l'intenzione di
fornire indicazioni errate o incomplete allo scopo di trarne un vantaggio economico
(Nef, op. cit., n. 23 ad art. 40).
7.2
Nel caso concreto il fatto che l'assicurata
non sia stata in grado di fornire le indicazioni richieste in merito al luogo e
alla dinamica dell'incidente, rispettivamente il fatto di avere sottaciuto di
avere denunciato __________ G__________ per appropriazione indebita, non
permettono ancora di ritenere adempiute le condizioni di applicazione della
frode nelle giustificazioni. L'art. 40 LCA, invocato dalla convenuta, presuppone
infatti da un profilo soggettivo l'intenzione e la volontà di indurre in errore
l'assicurazione. In base a dottrina e giurisprudenza non è necessario che il
richiedente crei un vero e proprio inganno, ma è sufficiente che egli sia a conoscenza
del fatto che l'assicuratore si stia sbagliando e ne sfrutti l'errore. Ciò
non è il caso però quando l'assicurato ha fornito informazioni errate o
incomplete per sbaglio, distrazione o negligenza.(Nef, op. cit., n. 23 e 64 ad art. 40; TF 14 ottobre
2007.
5C.2/2007 consid. 4.1, 12 giugno 2002 5C.99/2002 consid. 3.1). In concreto
è indubbio che l'attrice ha agito con grave negligenza, omettendo di prendere
un minimo di misure adeguate al fine di tutelare i propri interessi e garantire
la restituzione del veicolo, soprattutto a fronte delle circostanze del caso di
specie (vettura di alta gamma di valore elevato, concessa in uso a un cittadino
straniero residente all'estero, doc. P). Ciò non è tuttavia ancora sufficiente
per dedurre un'intenzione fraudolenta e legittimare l'assicurazione a recedere
dal contratto con effetto ex tunc al 14 ottobre 2009. Ne deriva che la domanda
riconvenzionale su questo punto deve essere respinta.
7.3
L'appellante chiede inoltre in via
riconvenzionale la cancellazione dell'esecuzione n. __________ dell'Ufficio
esecuzioni di __________ avviata dalla società AO 1 nei suoi confronti. Ora, la
gestione del registro delle esecuzioni rientra nell'esclusiva competenza dell'ufficio
d'esecuzione che tiene il registro, non in quella del giudice civile, neppure
se egli è adito con un'azione di accertamento dell'inesistenza di un credito
posto in esecuzione (sentenza del TF 4A_440/2014 consid. 4.2; CEF 24 novembre
2016.
inc. 14.2016.137 consid. 2). La domanda va pertanto dichiarata
inammissibile per carenza di competenza per materia del giudice adito (art. 59
cpv. 2 lett. b e 60 CPC).
8.
Visto quanto precede l'appello
deve essere parzialmente accolto e la sentenza impugnata va riformata nel senso
dell'integrale reiezione della petizione e, per quanto ricevibile, della
domanda riconvenzionale. Le spese giudiziarie di prima e seconda sede seguono
la rispettiva soccombenza delle parti.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95, 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: I. L'appello
18 maggio 2015 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 15 aprile 2015 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud,
invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. La
petizione 4 gennaio 2012 di AO 1 è respinta.
1.1 annullato
1.2 annullato
2. La domanda
riconvenzionale 2 aprile 2012 di AP 1, per quanto ricevibile, è respinta.
3. La
tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 10'500.-, gli oneri
processuali di conciliazione (CM.2011.71) e le spese esecutive, già anticipate
come di rito, sono poste a carico di AP 1 in ragione di 1/11 mentre il
rimanente è posto a carico di AO 1, la quale rifonderà alla controparte fr. 18'200.-
per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri processuali
della procedura di appello di complessivi fr. 11'000.-, in parte già anticipati
dall'appellante, restano a suo carico in ragione di 1/11 e per 10/11 sono posti
a carico della società AO 1, con l'obbligo per quest'ultima di rifondere alla AP
1 fr. 9'000.- per ripetibili d'appello ridotte.
III. Notificazione:
-,
-.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).