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Decisione

12.2015.98

Appello irricevibile per mancanza di valida motivazione contro decisione di espulsione del conduttore per mora, nuovi documenti irricevibili in sede di appello

6 luglio 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti sono chiari (mora nel pagamento della pigione, disdetta straordinaria e

mancata riconsegna dell’ente locato alla scadenza) e la situazione giuridica è

chiara, poiché dall’incarto risulta la fondatezza della disdetta straordinaria

ai sensi dell’art. 257d CO, gli appellanti nemmeno contestando in questa sede l’esistenza

di pigioni non pagate;

che a ragione pertanto il Pretore

ha deciso l’espulsione dei convenuti dall’ente locato con la procedura sommaria

di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC);

che di conseguenza l’appello dei

convenuti, fondato su nuove argomentazioni e nuovi mezzi di prova, è

irricevibile e non può essere esaminato nel merito;

che inoltre nello scritto 15

maggio 2015 manca una qualsiasi critica all’operato del Pretore, gli appellanti

limitandosi a chiedere la concessione di una proroga dell’espulsione e a

promettere di pagare gli arretrati non appena in possesso dell’anticipo di

fondi previdenziali;

che la disdetta straordinaria per

mora dei conduttori (art. 257d CO) esclude per legge ogni possibilità di

proroga del contratto di locazione (art. 272a cpv. 1 lett. a CO);

Considerandi

che gli appellanti non possono

prevalersi di circostanze tali da impedire l’esecuzione dell’ordine di

espulsione (art. 341 cpv. 3 CPC);

che la loro espulsione

dall’abitazione è pertanto da effettuarsi come ordinato dal Pretore nella

decisione11 maggio 2015, senza ulteriori dilazioni, se non quelle eventualmente

concesse dai locatori;

che in tali circostanze la Camera

può statuire, nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a

n. 2 LOG, senza notificare l’atto alla controparte;

che le spese processuali di

seconda sede vanno a carico degli appellanti, mentre non si attribuiscono

ripetibili alla parte istante, alla quale non è stato chiesto di esprimersi

sull’appello;

che nella commisurazione delle

spese processuali si è tenuto conto dei parametri previsti dalla legge sulla

tariffa giudiziaria per una procedura sommaria di tale valore (art. 7, 9, 13

LTG, testo in vigore dal 10 febbraio 2015);

che il Pretore ha accertato un

valore litigioso di fr. 30'600.-;

che un ricorso al Tribunale

federale non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata

una diversa decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 3

LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L’appello 15 maggio 2015 di

AP 1 e AP 2 è inammissibile.

2. Le spese processuali in

complessivi fr. 100.- sono a carico degli appellanti in solido. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 4

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente

Giudice Epiney-Colombo

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).