12.2015.98
Appello irricevibile per mancanza di valida motivazione contro decisione di espulsione del conduttore per mora, nuovi documenti irricevibili in sede di appello
6 luglio 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.98
Lugano
6 luglio 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale
giudice unica (art. 48b lett. a LOG)
per
statuire nella causa inc. n. SO.2015.1719 (procedura sommaria, tutela dei casi
manifesti, espulsione del conduttore) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
promossa con istanza 8 aprile 2015 da
AO 1
AO 2
entrambi rappr. da: RA 1
contro
AP 1
AP 2
chiedente l’espulsione
dei convenuti dall’appartamento di 2 ½ locali in via __________, domanda che il
Pretore ha accolto con decisione 11 maggio 2015, ordinando ai coniugi convenuti
di mettere a disposizione degli istanti l’appartamento entro 10 giorni dalla
notificazione della decisione e disponendone l’esecuzione effettiva;
appellanti i convenuti
che con atto del 15 maggio 2015 chiedono la concessione di una proroga della
decisione di sfratto, illustrando le loro precarie circostanze economiche e le
difficoltà nel trovare un nuovo alloggio e producendo nuovi documenti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che
con contratto del 13 gennaio 2009 __________ (come locatrice) e __________ e AP
1 (come conduttori) hanno concluso un contratto di locazione per un
appartamento di 2 ½ locali al piano terreno dello stabile in via __________
(doc. A), con una pigione di fr. 850.- mensili oltre acconto spese accessorie
di fr. 150.- mensili;
che AP 1 ha ripreso il contratto
dopo la morte della madre __________ e non ha più corrisposto la pigione dal
gennaio 2014;
che con lettera 21 luglio 2014 i
locatori hanno chiesto al conduttore, con copia alla moglie di questi, AP 2, il
pagamento delle pigioni e degli acconti di spese accessorie da gennaio a luglio
2014, per un totale di fr. 7'455.-, entro 30 giorni, con la comminatoria della disdetta
anticipata del contratto ai sensi dell’art. 257d CO in caso di mancato
pagamento (doc. C1 e C2);
che il 23 ottobre 2014 i locatori
hanno notificato separatamente al conduttore e alla moglie, con l’apposito
formulario ufficiale, la disdetta del contratto di locazione per la scadenza
del 30 novembre 2014 (doc. D, F);
che i locali non sono stati
riconsegnati alla scadenza del contratto;
che con istanza 7 aprile 2015 i
locatori hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
l’espulsione in procedura sommaria dell’ex conduttore e della moglie
dall’appartamento oggetto del contratto disdetto;
che il Pretore ha convocato le
parti per l’udienza dell’11 maggio 2015, nel corso della quale gli istanti
hanno confermato la domanda di espulsione chiedendone l’esecuzione effettiva,
mentre i convenuti non sono comparsi senza giustificazione;
che con decisione 11 maggio 2015
il Pretore ha accertato l’esistenza di una disdetta straordinaria per mora del
conduttore ai sensi dell’art. 257d CO e ha accolto la domanda di espulsione nei
confronti dei coniugi, disponendone l’esecuzione effettiva e
ponendo a carico dei convenuti la tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 100.- e un’indennità ripetibile di fr. 100.- in favore della parte istante;
che con atto 15 maggio 2015 AP 1
e AP 2 hanno chiesto di concedere una proroga della decisione di sfratto,
spiegando la loro difficile situazione economica sulla scorta di nuovi
documenti;
che l’appello non è
stato notificato alla controparte;
che l’appello deve essere
motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice,
per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317, Bohnet, Le droit du bail en procédure
civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel,
n. 207 pag. 56);
che l’udienza indetta per l’11
maggio 2015 è avvenuta dopo regolare e valida notifica, in assenza dei convenuti,
preclusi, che non possono dunque più contestare i fatti esposti dall’istante;
che le nuove argomentazioni
sviluppate in questa sede dai convenuti e i nuovi documenti prodotti in questa
sede non possono essere ammessi, i giudici d’appello dovendo decidere solo
sulla base delle argomentazioni e delle prove assunte dal giudice di prima sede
(sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012, pubb. in SJ
2013 I 129, II CCA 12 marzo 2013, inc. 12.2013.30);
che dagli atti della causa SO.2015.1719
Fatti
i fatti sono chiari (mora nel pagamento della pigione, disdetta straordinaria e
mancata riconsegna dell’ente locato alla scadenza) e la situazione giuridica è
chiara, poiché dall’incarto risulta la fondatezza della disdetta straordinaria
ai sensi dell’art. 257d CO, gli appellanti nemmeno contestando in questa sede l’esistenza
di pigioni non pagate;
che a ragione pertanto il Pretore
ha deciso l’espulsione dei convenuti dall’ente locato con la procedura sommaria
di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC);
che di conseguenza l’appello dei
convenuti, fondato su nuove argomentazioni e nuovi mezzi di prova, è
irricevibile e non può essere esaminato nel merito;
che inoltre nello scritto 15
maggio 2015 manca una qualsiasi critica all’operato del Pretore, gli appellanti
limitandosi a chiedere la concessione di una proroga dell’espulsione e a
promettere di pagare gli arretrati non appena in possesso dell’anticipo di
fondi previdenziali;
che la disdetta straordinaria per
mora dei conduttori (art. 257d CO) esclude per legge ogni possibilità di
proroga del contratto di locazione (art. 272a cpv. 1 lett. a CO);
Considerandi
che gli appellanti non possono
prevalersi di circostanze tali da impedire l’esecuzione dell’ordine di
espulsione (art. 341 cpv. 3 CPC);
che la loro espulsione
dall’abitazione è pertanto da effettuarsi come ordinato dal Pretore nella
decisione11 maggio 2015, senza ulteriori dilazioni, se non quelle eventualmente
concesse dai locatori;
che in tali circostanze la Camera
può statuire, nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a
n. 2 LOG, senza notificare l’atto alla controparte;
che le spese processuali di
seconda sede vanno a carico degli appellanti, mentre non si attribuiscono
ripetibili alla parte istante, alla quale non è stato chiesto di esprimersi
sull’appello;
che nella commisurazione delle
spese processuali si è tenuto conto dei parametri previsti dalla legge sulla
tariffa giudiziaria per una procedura sommaria di tale valore (art. 7, 9, 13
LTG, testo in vigore dal 10 febbraio 2015);
che il Pretore ha accertato un
valore litigioso di fr. 30'600.-;
che un ricorso al Tribunale
federale non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata
una diversa decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 3
LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. L’appello 15 maggio 2015 di
AP 1 e AP 2 è inammissibile.
2. Le spese processuali in
complessivi fr. 100.- sono a carico degli appellanti in solido. Non si
attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente
Giudice Epiney-Colombo
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso
superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).