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Decisione

12.2015.99

Onere della prova - quantificazione del danno - divieto di decidere "ultra petita" - determinazione delle ripetibili

19 agosto 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i danni in concreto, ma ha usato una formulazione generica, alludendo a non

meglio precisati “danni incorsi alla proprietà immobiliare” (atto I,

pag. 4, pto 3.). Relativamente alla quantificazione del danno preteso ha

dichiarato che “il pregiudizio è costituito dai costi derivanti dai

necessari interventi edili di ripristino dei locali bruciati e anneriti

dall’incendio e/o dalla fuliggine allo stato quo ante”. Ha quindi indicato

una cifra complessiva dei costi di ripristino pari a fr. 75'006.95 precisando semplicemente

“e meglio come da rapporto finale (doc. L1)” e rinviando ancora al “riassunto

allestito dal direttore dei lavori incaricato dall’attrice.. (doc. L). Alla

voce “prove” ha poi riprodotto l’elenco dei documenti allegati alla petizione

(atto I, pag. 5), ai quali ha alluso nella motivazione.

Nemmeno dopo che nella risposta i

convenuti hanno distintamente preso posizione su questi singoli documenti (in

particolare pag. 7 e 8), contestandoli e invocando la necessità di avere dati

sullo stato della casa al mappale n. __________ prima dell’incendio così da

poter verificare i danni lamentati e la loro entità (pag. 9), l’attrice si è

avveduta di dover ossequiare il suo onere di allegazione con adeguate

precisazioni e spiegazioni e non semplicemente con indicazioni generiche e

rinvii ai documenti. Quindi, almeno in sede di replica, viste le contestazioni

contenute nella risposta dei convenuti, l’attrice avrebbe dovuto ulteriormente

precisare le circostanze di fatto sulle quali fondava la sua domanda,

considerato comunque che in ogni caso l’allegazione dei fatti deve raggiungere

un certo livello di dettaglio (Trezzini, op. cit., art. 221, pag. 973, 974 e 977; DTF 127 III

365).

In replica AP 2 ha invece ancora ribadito

di ritenere probanti le fatture raggruppate nel doc. L1 e le indicazioni in esse

contenute (pag. 10). Ha anzi sottolineato di ritenere impossibile determinare

lo stato della casa prima del sinistro (pag. 9 in fine) e che nemmeno sarebbe

stato necessario assumere una prova a futura memoria.

Alla luce di queste

constatazioni, la valutazione del Pretore secondo la quale l’attrice non ha

presentato i fatti giuridicamente rilevanti con sufficiente chiarezza negli

allegati non può che essere condivisa.

2.3 Contrariamente a quanto

preteso dall’appellante, il danno non può essere identificato semplicemente con

la somma di tutti gli esborsi avuti per opere eseguite dopo l’incendio. Le

fatture da sole nulla provano al riguardo. Siccome, come già rilevato dal

Pretore, il danno, inteso come pregiudizio economico, corrisponde alla

differenza tra lo stato del patrimonio dopo l’evento dannoso e lo stato che il

patrimonio avrebbe avuto se tale evento non si fosse verificato (Differenztheorie),

incombeva all’attrice di elencare e quantificare quali opere eseguite fossero state

necessarie per ripristinare lo stato ex ante. Il teste __________,

l’unico offerto dall’attrice, che ha visitato la proprietà di AP 2 soltanto

dopo l’incendio, ha riferito della localizzazione di alcuni danni e di lavori

eseguiti nella proprietà AP 2, ma non ha invece indicato quali di queste opere

fossero state necessarie per ripristinare la situazione antecedente al danno.

Il rapporto finale doc. L1, da

lui allestito, è una semplice raccolta contabile di tutte le fatture, peraltro ancora

prodotte distintamente nella documentazione attorea, e dei pagamenti

effettuati. Le foto allegate, che il teste ha riferito di avere scattato

durante il sopralluogo del 7 settembre 2012, invero anche poco chiare, senza

alcuna descrizione e spiegazione, nulla provano di concludente ai fini della

valutazione e quantificazione del danno.

2.4 La censura dell’appellante

relativa ad una violazione dell’art. 8 CC da parte del Pretore deve pertanto

essere respinta. Egli ha correttamente applicato il principio dell’onere probatorio,

indicando a quale parte esso incombesse. Concludendo che l’attrice non lo avesse

ossequiato, non è incorso né in un’errata applicazione del diritto, né in un

errato accertamento dei fatti. Non risulta nemmeno, contrariamente a quanto

sostiene l’appellante, che il primo giudice abbia omesso di considerare sia le

comparse scritte preliminari, sia i documenti, sia le audizioni testimoniali.

Nel suo giudizio il Pretore vi ha rinviato ripetutamente, dando prova di averli

analizzati e valutati, giungendo però alla conclusione che non erano stati sufficientemente

concludenti ai fini probatori, in applicazione dell’art. 157 CPC.

Non si ravvede nemmeno in che

Considerandi

cosa possa consistere un eccessivo formalismo del primo giudice

nell’applicazione dell’art. 8 CC, come invece pretende l’insorgente.

3.

L’appellante ritiene che il

Pretore nel suo giudizio sarebbe andato “ultra petita” imputandogli una “violazione”

dell’onere di allegazione quando tale eccezione non sarebbe stata sollevata dai

convenuti (appello, pag. 6 i.f.).

Nella procedura civile il divieto

di decidere ultra petita, (ossia al di là di quanto le parti abbiano

richiesto: “ne eat iudex ultra petita partium”), previsto dall’art. 58

cpv. 1 CPC, rappresenta un limite posto al potere decisionale del giudice, che

è tenuto a decidere sulle domande delle parti, non oltre e non diversamente.

Ciò discende direttamente dal

principio attitatorio che vige in ambito di procedura civile.

Il divieto viene violato quanto

il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando

oltre i limiti del petitum e delle eccezioni da esse avanzate, oppure su

questioni non oggetto della vertenza e non rilevabili d’ufficio, attribuisce

alle parti un diritto o una prestazione non richiesta. Non sussiste violazione

se il giudice attribuisce una qualificazione giuridica diversa al fatto oggetto

del giudizio o agisce nell’ambito del libero apprezzamento delle prove agli

atti.

Nel caso in esame, non

corrisponde intanto al vero che i convenuti non abbiano censurato

l’inconcludenza probatoria della documentazione prodotta dall’attrice, fosse

solo per il fatto che nella risposta hanno più volte contestato l’entità del

danno invocato dall’attrice sulla base delle fatture prodotte.

Ma indipendentemente da ciò, il Pretore,

giudicando che l’attrice non abbia ossequiato l’onere probatorio, ha agito

nell’ambito del suo potere di apprezzamento e ha valutato una questione di diritto,

indipendente dalle eccezioni sollevate dalla controparte. Non è data pertanto

una violazione dell’art. 58 cpv. 1 CPC.

4.

Giova aggiungere che

l’appellante non si è confrontato con il giudizio laddove viene spiegato che il

danno dev’essere calcolato facendo riferimento al pregiudizio economico subito

dalla proprietà dopo l’incendio (Differenztheorie) e che a tal scopo non

potevano essere considerate concludenti le semplici fatture prodotte, in

assenza di altri riscontri che confermassero che tali esborsi fossero stati

necessari per ripristinare lo stato della proprietà prima dell’incendio.

Limitandosi a sue personali

considerazioni in merito alle singole fatture l’appellante non adempie alle

esigenze di motivazione richieste dall’art. 311 cpv.1 CPC.

5.

L’appellante chiede che

venga modificato il giudizio sulle ripetibili, sia per l’azione principale che

per la riconvenzionale. Per quest’ultima chiede che le ripetibili vengano

aumentate in considerazione della temerarietà dell’azione della controparte.

Dovendosi, in sede di appello,

confermare la decisione di prima istanza per l’azione principale e risultando l’attrice

integralmente soccombente, non possono esserle in ogni caso aggiudicate ripetibili,

per cui la relativa richiesta deve essere respinta.

Per l’azione riconvenzionale, va

preliminarmente ricordato che,

per giurisprudenza costante,

l’autorità superiore può censurare il giudizio in materia di spese e ripetibili

unicamente nel caso in cui il primo Giudice eccede o abusa del suo potere di

apprezzamento sulla questione, ciò che di regola non è il caso se gli importi

attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi delle tariffe applicabili (da

ultimo: II CCA 22 luglio 2016, inc. 12.2016.16, pag. 3).

Si osserva avantutto che, come

giustamente rilevato dall’appellante, il Pretore ha assegnato per l’azione riconvenzionale

un importo per ripetibili di fr. 1'800.-, inferiore al minimo previsto

dall’art. 11 cpv. 1 RTar (fr. 12'943.25 x 15% =

fr. 1'941.45), senza alcuna motivazione al riguardo. Occorre pure considerare

che CT 2, assistito da un legale, ha formulato una domanda riconvenzionale

chiaramente destinata all’insuccesso per i motivi indicati in sede di risposta

riconvenzionale (pag. 2 e 3), ripresi nel giudizio pretorile al pt. 16. Inoltre,

l’importo a titolo di ripetibili deve tener conto delle spese e dell’IVA (Art 6

e 14 RTar). Alla luce di quanto precede, può essere riconosciuta in relazione

alla reiezione della domanda riconvenzionale un’indennità per ripetibili di fr.

2'500.-, che tiene conto di tutti gli aspetti qui esposti. Per concludere si

osserva, da un lato che l’appellante ha richiesto fr. 3'000.- ma senza alcuna

spiegazione o calcolo a sostegno di quell’importo, d’altro lato che la situazione

esaminata non rientra ancora nelle eccezioni dell’art. 13 RTar, contrariamente

a quanto ritiene la parte appellata.

6.

In conclusione quindi

l’appello è accolto parzialmente, ossia unicamente per quanto attiene alle

ripetibili rivendicate in relazione all’azione riconvenzionale, per il resto è respinto.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza quasi integrale dell’appellante (art.

106.

cpv. 1 CPC) e sono calcolate in applicazione degli art. 7 e 13 LTF nonché

dell’art. 11 RTAr. Non si giustifica di porre spese processuali a carico della

parte appellata. L’importo determinante ai fini di un eventuale ricorso al

Tribunale federale supera fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

I. L’appello 20 maggio 2015

di AP 2 è parzialmente accolto.

Di conseguenza il pt.

3.2 della sentenza 17 aprile 2015 della Pretura del Distretto di Lugano,

Sezione 3, inc. OR.2013.205 è modificato come segue:

3.2 La tassa di

giustizia dell’azione riconvenzionale di fr. 800.- e le spese, da anticipare

come di rito, restano integralmente a carico di CT 2, il quale rifonderà

inoltre a AP 2 l’importo di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.

Gli altri punti del

dispositivo del giudizio impugnato rimangono invariati

II. Le spese processuali di fr.

4’500.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr.

3’500.- per parti di ripetibili d’appello.

III. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, Sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000. – è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv.1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113.

117 LTF). La parte che tende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima0 istanza (art. 119 LTF).