12.2015.99
Onere della prova - quantificazione del danno - divieto di decidere "ultra petita" - determinazione delle ripetibili
19 agosto 2016Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.99
Lugano
19 agosto 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Canepa Meuli (giudice supplente)
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. OR.2013.205 - della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 3, promossa con petizione 29 ottobre 2013 da
AP 2
(rappr. dall’avv. RA 3)
contro
CT 1
CT 2
(entrambi rappr. dall’avv.
RA 4);
con cui l’attrice ha postulato
la condanna in solido dei convenuti al pagamento di
fr. 76'006.95, oltre interessi al 5% dal 2 settembre 2012 su fr. 75'006.95, con
protesta di spese, tasse e ripetibili; domanda avversata dai convenuti, che hanno
chiesto la reiezione integrale della petizione,
mentre il convenuto CT 2
ha avanzato in via riconvenzionale un credito contro AP 2 di fr. 12'943.25,
oltre interessi al 5% dal 2 settembre 2012, richiesta contro la quale l’attrice
principale si è opposta,
azioni su cui il Pretore
del Distretto di Lugano Sezione 3 si è pronunciato con decisione 17 aprile
2015, accogliendo parzialmente la petizione per l’importo di fr. 2'410.- oltre
interessi, respingendo la domanda riconvenzionale e ponendo a carico dell’attrice
la tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese dell’azione principale, con
obbligo di rifondere ai convenuti fr. 8'000.- a titolo di ripetibili in solido,
e a carico di CT 2 la tassa di giustizia dell’azione riconvenzionale di fr.
800.- con obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'800.- a titolo di
ripetibili.
appellante l’attrice
principale, che con atto di appello 20 maggio 2015, chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione per l’importo
di fr. 75'006.95 oltre accessori, con tassa di giustizia e spese a carico del
convenuto CT 2 e obbligo di rifonderle fr. 10'000.- a titolo di ripetibili, e
di porre integralmente a carico dello stesso la tassa di giustizia dell’azione
riconvenzionale e le spese con obbligo di rifonderle fr. 3'000.— per ripetibili;
mentre CT 2 con risposta
3 luglio 2015 chiede di respingere integralmente l’appello e di confermare la
sentenza pretorile;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AP 2 e CT 2 sono
proprietari di due case contigue, sui fondi n. __________ e __________ del
comune di __________. Le due abitazioni hanno un muro in comune. A ridosso
della proprietà n. __________ di AP 2, al primo piano del fondo di CT 2, c’è un
camino, che il 2 settembre 2012 è stato acceso da CT 1 e dal quale si è
sviluppato un incendio che ha causato danni a entrambe le proprietà.
B. Ritenendo di vantare un
credito a titolo di risarcimento danni, il 22 agosto 2013 AP 2 ha promosso un
tentativo di conciliazione contro CT 2 e CT 1. In considerazione della mancata
comparsa dei convenuti all’udienza del 23 settembre 2013, il Segretario
Assessore della Pretura di Lugano, sezione 3, ha rilasciato seduta stante
l’autorizzazione ad agire in giudizio.
Il 29 ottobre 2013 AP 2 ha quindi
inoltrato la petizione in esame, postulando la condanna di CT 2 e CT 1 al
pagamento di fr. 75’006.95 per risarcimento danni a seguito dell’incendio e fr.
1'000.- per il rimborso della tassa di giustizia relativa al tentativo di conciliazione.
L’attrice ha sostenuto che CT 1 sarebbe stato responsabile dell’accaduto per
aver acceso il camino pur sapendo che non funzionasse bene e non fosse mai
stato acceso prima e oltre a ciò per avere omesso di effettuare accertamenti e
di adottare misure preventive per evitare l’incendio. Mentre nei confronti del
di lui padre, CT 2, AP 2 ha invocato la responsabilità del proprietario ex art.
679 CCS, una carente manutenzione della proprietà e un difetto d’opera ai sensi
dell’art. 58 CO.
In risposta CT 2 ha eccepito
l’incompetenza territoriale del giudice adito, relativamente alla
responsabilità del proprietario invocata in applicazione dell’art. 679 CC. Nel
merito i convenuti si sono opposti alla richiesta attorea, contestando di avere
avuto delle responsabilità nell’incendio. A loro parere la causa dell’incendio
sarebbe da ricondurre ad una trave portante sconfinante dalla proprietà di AP 2
nell’abitazione di CT 2. I convenuti hanno contestato altresì l’entità del risarcimento
richiesto dall’attrice.
In via riconvenzionale CT 2 ha postulato
il rimborso di fr. 12'943.23 a titolo di risarcimento per danni al suo
immobile, a suo dire causati da carente manutenzione nella proprietà AP 2 e da
vizi d’opera della stessa, siccome a suo dire all’origine dell’incendio vi
sarebbe stata la trave che dal fondo n. __________ sconfinava sul suo e che per
questo motivo non avrebbe garantito sufficiente sicurezza in presenza di un
camino acceso.
C. In replica AP 2 si è in
buona sostanza riconfermata nelle proprie richieste, riducendo la pretesa
creditoria a
fr. 75'006.95 oltre accessori. Con risposta riconvenzionale ha invece
contestato la richiesta di risarcimento della controparte. Nelle successive
comparse le parti hanno confermato le loro antitetiche tesi e richieste e così
ancora, esperita l’istruttoria, nelle arringhe finali.
D. Con sentenza 17 aprile 2015
il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 ha avantutto respinto l’eccezione
di incompetenza territoriale sollevata da CT 2. Nel merito il primo giudice ha
negato una responsabilità aquiliana di CT 1, che ha acceso il camino dal quale
si è dipartito l’incendio, ritenendo non dato il requisito della colpa, anche
nella forma della negligenza. Nei confronti di CT 2, il Pretore, dopo aver
riconosciuto la sussistenza dei presupposti per una responsabilità del proprietario
del fondo, ha ritenuto che l’attrice non avesse ossequiato l’onere della prova
relativamente al danno subito. Dopo avere analizzato le singole poste di danno,
ha ammesso un risarcimento limitatamente alle spese sostenute dall’attrice per
il controllo dell’impianto elettrico, pari a fr. 2'410.- oltre interessi.
Parallelamente il giudice di prime cure ha respinto la domanda riconvenzionale
di CT 2.
E. Avverso il predetto giudizio
insorge ora AP 2, con atto di appello 20 maggio 2015, mediante il quale chiede
la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione,
con condanna di CT 2 al pagamento dell’intero importo richiesto, con tassa di
giustizia di fr. 5'000.- e spese integralmente a suo carico e l’obbligo di
rifonderle ripetibili dell’ordine di fr. 10'000.-. Postula inoltre che le
vengano aggiudicati fr. 3'000.- a titolo di ripetibili per l’azione riconvenzionale.
Con risposta 3 luglio 2015 CT 2
chiede la reiezione integrale dell’appello.
E considerato
1. Il nuovo Codice di diritto
processuale civile svizzero, entrato in vigore il 1. gennaio 2011, trova
applicazione in entrambe le sedi di giudizio siccome la procedura dinnanzi al
Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). L’appello è
ricevibile in quanto proposto avverso una decisione finale di prima istanza con
valore litigioso superiore a fr. 10'000.- (art. 308 cpc. 1 e 2 CPC) ed è
tempestivo, siccome inoltrato nel termine di 30 giorni dalla notifica della
decisione impugnata (art. 311 CPC). Pure tempestiva è la risposta
dell’appellato inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il
21 maggio 2015. Dati questi presupposti d’ordine, nulla osta alla trattazione
del gravame.
2. Nella sua prima censura AP
2 sostiene che il Pretore avrebbe a torto ritenuto non adempiuto l’onere della
prova e quindi anche quello dell’allegazione per il requisito del danno. Il Giudice
sarebbe incorso in una violazione dell’art. 8 CC e scientemente avrebbe omesso
di considerare le comparse scritte preliminari, i documenti e le audizioni
testimoniali agli atti.
2.1 L’art. 8 CC regola, per
tutti i rapporti giuridici retti dal diritto federale (DTF 115 II 300 consid.
3), la ripartizione dell’onere probatorio. Esso stabilisce che, ove la legge
non dispone altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
A livello procedurale l’art. 55
CPC prevede che siano le parti a doversi fare carico, in ragione del principio
attitatorio, di dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e di
indicarne i mezzi di prova (Trezzini,
CPC Comm, art. 55, pag. 121).
Nella procedura ordinaria, l’art. 221 CPC dispone che la petizione deve
contenere l’esposizione dei fatti (art. 221 cpv. 1 lett. d CPC) e l’indicazione
dei mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti (art. 221 cpv. 2 lett. e
CPC). Il grado di precisione e/o specificazione dell’indicazione dei mezzi di
prova e delle motivazioni non emerge dal testo di legge, ma deve essere
valutato per rapporto alla fattispecie concreta e alle richieste sottoposte a
giudizio.
2.2 Il Pretore ha ritenuto che di
principio nei confronti di CT 2 fosse data una responsabilità del proprietario
a norma degli art. 679 e 684 CC. Tuttavia, chinatosi sul presupposto del danno,
il primo giudice ha concluso che l’attrice non avesse sufficientemente
dettagliato e sostanziato nella motivazione i fatti rilevanti ai fini del
giudizio e l’entità del danno.
In effetti, da un’analisi degli
allegati scritti, risulta che nella petizione l’attrice non ha elencato quali
parti della sua proprietà fossero state danneggiate e in che cosa consistessero
Fatti
i danni in concreto, ma ha usato una formulazione generica, alludendo a non
meglio precisati “danni incorsi alla proprietà immobiliare” (atto I,
pag. 4, pto 3.). Relativamente alla quantificazione del danno preteso ha
dichiarato che “il pregiudizio è costituito dai costi derivanti dai
necessari interventi edili di ripristino dei locali bruciati e anneriti
dall’incendio e/o dalla fuliggine allo stato quo ante”. Ha quindi indicato
una cifra complessiva dei costi di ripristino pari a fr. 75'006.95 precisando semplicemente
“e meglio come da rapporto finale (doc. L1)” e rinviando ancora al “riassunto
allestito dal direttore dei lavori incaricato dall’attrice.. (doc. L). Alla
voce “prove” ha poi riprodotto l’elenco dei documenti allegati alla petizione
(atto I, pag. 5), ai quali ha alluso nella motivazione.
Nemmeno dopo che nella risposta i
convenuti hanno distintamente preso posizione su questi singoli documenti (in
particolare pag. 7 e 8), contestandoli e invocando la necessità di avere dati
sullo stato della casa al mappale n. __________ prima dell’incendio così da
poter verificare i danni lamentati e la loro entità (pag. 9), l’attrice si è
avveduta di dover ossequiare il suo onere di allegazione con adeguate
precisazioni e spiegazioni e non semplicemente con indicazioni generiche e
rinvii ai documenti. Quindi, almeno in sede di replica, viste le contestazioni
contenute nella risposta dei convenuti, l’attrice avrebbe dovuto ulteriormente
precisare le circostanze di fatto sulle quali fondava la sua domanda,
considerato comunque che in ogni caso l’allegazione dei fatti deve raggiungere
un certo livello di dettaglio (Trezzini, op. cit., art. 221, pag. 973, 974 e 977; DTF 127 III
365).
In replica AP 2 ha invece ancora ribadito
di ritenere probanti le fatture raggruppate nel doc. L1 e le indicazioni in esse
contenute (pag. 10). Ha anzi sottolineato di ritenere impossibile determinare
lo stato della casa prima del sinistro (pag. 9 in fine) e che nemmeno sarebbe
stato necessario assumere una prova a futura memoria.
Alla luce di queste
constatazioni, la valutazione del Pretore secondo la quale l’attrice non ha
presentato i fatti giuridicamente rilevanti con sufficiente chiarezza negli
allegati non può che essere condivisa.
2.3 Contrariamente a quanto
preteso dall’appellante, il danno non può essere identificato semplicemente con
la somma di tutti gli esborsi avuti per opere eseguite dopo l’incendio. Le
fatture da sole nulla provano al riguardo. Siccome, come già rilevato dal
Pretore, il danno, inteso come pregiudizio economico, corrisponde alla
differenza tra lo stato del patrimonio dopo l’evento dannoso e lo stato che il
patrimonio avrebbe avuto se tale evento non si fosse verificato (Differenztheorie),
incombeva all’attrice di elencare e quantificare quali opere eseguite fossero state
necessarie per ripristinare lo stato ex ante. Il teste __________,
l’unico offerto dall’attrice, che ha visitato la proprietà di AP 2 soltanto
dopo l’incendio, ha riferito della localizzazione di alcuni danni e di lavori
eseguiti nella proprietà AP 2, ma non ha invece indicato quali di queste opere
fossero state necessarie per ripristinare la situazione antecedente al danno.
Il rapporto finale doc. L1, da
lui allestito, è una semplice raccolta contabile di tutte le fatture, peraltro ancora
prodotte distintamente nella documentazione attorea, e dei pagamenti
effettuati. Le foto allegate, che il teste ha riferito di avere scattato
durante il sopralluogo del 7 settembre 2012, invero anche poco chiare, senza
alcuna descrizione e spiegazione, nulla provano di concludente ai fini della
valutazione e quantificazione del danno.
2.4 La censura dell’appellante
relativa ad una violazione dell’art. 8 CC da parte del Pretore deve pertanto
essere respinta. Egli ha correttamente applicato il principio dell’onere probatorio,
indicando a quale parte esso incombesse. Concludendo che l’attrice non lo avesse
ossequiato, non è incorso né in un’errata applicazione del diritto, né in un
errato accertamento dei fatti. Non risulta nemmeno, contrariamente a quanto
sostiene l’appellante, che il primo giudice abbia omesso di considerare sia le
comparse scritte preliminari, sia i documenti, sia le audizioni testimoniali.
Nel suo giudizio il Pretore vi ha rinviato ripetutamente, dando prova di averli
analizzati e valutati, giungendo però alla conclusione che non erano stati sufficientemente
concludenti ai fini probatori, in applicazione dell’art. 157 CPC.
Non si ravvede nemmeno in che
Considerandi
cosa possa consistere un eccessivo formalismo del primo giudice
nell’applicazione dell’art. 8 CC, come invece pretende l’insorgente.
3.
L’appellante ritiene che il
Pretore nel suo giudizio sarebbe andato “ultra petita” imputandogli una “violazione”
dell’onere di allegazione quando tale eccezione non sarebbe stata sollevata dai
convenuti (appello, pag. 6 i.f.).
Nella procedura civile il divieto
di decidere ultra petita, (ossia al di là di quanto le parti abbiano
richiesto: “ne eat iudex ultra petita partium”), previsto dall’art. 58
cpv. 1 CPC, rappresenta un limite posto al potere decisionale del giudice, che
è tenuto a decidere sulle domande delle parti, non oltre e non diversamente.
Ciò discende direttamente dal
principio attitatorio che vige in ambito di procedura civile.
Il divieto viene violato quanto
il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando
oltre i limiti del petitum e delle eccezioni da esse avanzate, oppure su
questioni non oggetto della vertenza e non rilevabili d’ufficio, attribuisce
alle parti un diritto o una prestazione non richiesta. Non sussiste violazione
se il giudice attribuisce una qualificazione giuridica diversa al fatto oggetto
del giudizio o agisce nell’ambito del libero apprezzamento delle prove agli
atti.
Nel caso in esame, non
corrisponde intanto al vero che i convenuti non abbiano censurato
l’inconcludenza probatoria della documentazione prodotta dall’attrice, fosse
solo per il fatto che nella risposta hanno più volte contestato l’entità del
danno invocato dall’attrice sulla base delle fatture prodotte.
Ma indipendentemente da ciò, il Pretore,
giudicando che l’attrice non abbia ossequiato l’onere probatorio, ha agito
nell’ambito del suo potere di apprezzamento e ha valutato una questione di diritto,
indipendente dalle eccezioni sollevate dalla controparte. Non è data pertanto
una violazione dell’art. 58 cpv. 1 CPC.
4.
Giova aggiungere che
l’appellante non si è confrontato con il giudizio laddove viene spiegato che il
danno dev’essere calcolato facendo riferimento al pregiudizio economico subito
dalla proprietà dopo l’incendio (Differenztheorie) e che a tal scopo non
potevano essere considerate concludenti le semplici fatture prodotte, in
assenza di altri riscontri che confermassero che tali esborsi fossero stati
necessari per ripristinare lo stato della proprietà prima dell’incendio.
Limitandosi a sue personali
considerazioni in merito alle singole fatture l’appellante non adempie alle
esigenze di motivazione richieste dall’art. 311 cpv.1 CPC.
5.
L’appellante chiede che
venga modificato il giudizio sulle ripetibili, sia per l’azione principale che
per la riconvenzionale. Per quest’ultima chiede che le ripetibili vengano
aumentate in considerazione della temerarietà dell’azione della controparte.
Dovendosi, in sede di appello,
confermare la decisione di prima istanza per l’azione principale e risultando l’attrice
integralmente soccombente, non possono esserle in ogni caso aggiudicate ripetibili,
per cui la relativa richiesta deve essere respinta.
Per l’azione riconvenzionale, va
preliminarmente ricordato che,
per giurisprudenza costante,
l’autorità superiore può censurare il giudizio in materia di spese e ripetibili
unicamente nel caso in cui il primo Giudice eccede o abusa del suo potere di
apprezzamento sulla questione, ciò che di regola non è il caso se gli importi
attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi delle tariffe applicabili (da
ultimo: II CCA 22 luglio 2016, inc. 12.2016.16, pag. 3).
Si osserva avantutto che, come
giustamente rilevato dall’appellante, il Pretore ha assegnato per l’azione riconvenzionale
un importo per ripetibili di fr. 1'800.-, inferiore al minimo previsto
dall’art. 11 cpv. 1 RTar (fr. 12'943.25 x 15% =
fr. 1'941.45), senza alcuna motivazione al riguardo. Occorre pure considerare
che CT 2, assistito da un legale, ha formulato una domanda riconvenzionale
chiaramente destinata all’insuccesso per i motivi indicati in sede di risposta
riconvenzionale (pag. 2 e 3), ripresi nel giudizio pretorile al pt. 16. Inoltre,
l’importo a titolo di ripetibili deve tener conto delle spese e dell’IVA (Art 6
e 14 RTar). Alla luce di quanto precede, può essere riconosciuta in relazione
alla reiezione della domanda riconvenzionale un’indennità per ripetibili di fr.
2'500.-, che tiene conto di tutti gli aspetti qui esposti. Per concludere si
osserva, da un lato che l’appellante ha richiesto fr. 3'000.- ma senza alcuna
spiegazione o calcolo a sostegno di quell’importo, d’altro lato che la situazione
esaminata non rientra ancora nelle eccezioni dell’art. 13 RTar, contrariamente
a quanto ritiene la parte appellata.
6.
In conclusione quindi
l’appello è accolto parzialmente, ossia unicamente per quanto attiene alle
ripetibili rivendicate in relazione all’azione riconvenzionale, per il resto è respinto.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza quasi integrale dell’appellante (art.
106.
cpv. 1 CPC) e sono calcolate in applicazione degli art. 7 e 13 LTF nonché
dell’art. 11 RTAr. Non si giustifica di porre spese processuali a carico della
parte appellata. L’importo determinante ai fini di un eventuale ricorso al
Tribunale federale supera fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
I. L’appello 20 maggio 2015
di AP 2 è parzialmente accolto.
Di conseguenza il pt.
3.2 della sentenza 17 aprile 2015 della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 3, inc. OR.2013.205 è modificato come segue:
3.2 La tassa di
giustizia dell’azione riconvenzionale di fr. 800.- e le spese, da anticipare
come di rito, restano integralmente a carico di CT 2, il quale rifonderà
inoltre a AP 2 l’importo di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.
Gli altri punti del
dispositivo del giudizio impugnato rimangono invariati
II. Le spese processuali di fr.
4’500.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr.
3’500.- per parti di ripetibili d’appello.
III. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000. – è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv.1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113.
117 LTF). La parte che tende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima0 istanza (art. 119 LTF).