Lexipedia

Decisione

12.2016.10

Bancario - rapporti con la banca - ordini dati per telefono - obbligo di diligenza da parte dell'istituto bancario - modalità di controllo e di verifica - libero apprezzamento delle prove (testimonian

29 agosto 2017Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

A. In

data 23 settembre 2005 AP 1 e AP 2, cittadini argentini domiciliati a Buenos

Aires, hanno aperto presso AO 1 la relazione n. __________ BE__________

composta da un conto in USD (n. __________) e un conto in EUR (n. __________). In

quel frangente essi hanno indicato anche il loro recapito telefonico, fax e e-mail

(doc. C) e depositato la "scheda per esemplare di firma" (doc.

D), ritenuto che entrambi avevano diritto di firma individuale sul conto. Nel

contempo essi hanno sottoscritto pure le relative condizioni generali nonché il

formulario inerente agli ordini dati telefonicamente col quale essi hanno chiesto

alla banca di dare seguito ai loro ordini telefonici immediatamente senza attendere

una conferma scritta. Stando a quanto pattuito la banca era autorizzata ma non

obbligata a chiedere ulteriori informazioni utili all’identificazione dell’ordinante.

In caso di abuso improprio del nome dei titolari del conto o dei numeri di

conto, i titolari rinunciavano a ogni azione in responsabilità nei confronti

della banca. In merito ai rischi connessi agli ordini dati per telefono, i

titolari del conto hanno convenuto che si sarebbero presi a carico la completa

responsabilità, riserva fatta per i casi di grave negligenza della banca (vedi

per i dettagli doc. G, qui dato per trascritto).

All’epoca

dei fatti AP 1 e AP 2 erano titolari della società P__________ S.r.l. con sede

principale a __________ e varie agenzie sparse nel paese. La stessa forniva

servizi turistici sia in Argentina che in Cile (doc. 2 e 3).

B.

A seguito di istruzioni

ricevute per telefono, e confermate per fax (doc. S, T, U), da una persona

presentatasi come AP 1 e identificata come tale dai collaboratori di AO 1,

l’istituto bancario ha addebitato il conto BE__________ in data 27 novembre 2006

di EUR 28'900.-, in data 7 dicembre 2006 di USD 47'300.- e in data 18 dicembre 2006

di USD 39'600.-; importi che sono stati tutti trasferiti, conformemente alle

indicazioni ricevute, a favore del conto n. __________ del Banco B__________ di

__________ intestato a un certo __________ __________ (doc. O). Effettuati

questi addebiti, sul conto BE__________ sono rimasti unicamente USD 1'244.-

(doc. P).

C. Con scritto del 24

aprile 2007 i clienti hanno contestato gli addebiti effettuati sul loro conto

negando di aver dato istruzioni in tal senso. Al riguardo essi hanno

rimproverato alla banca di non aver effettuato i controlli necessari. Con

scritto del 9 maggio 2007 la banca ha contestato le critiche ed ha sostenuto di

aver agito correttamente (doc. N). Ne è seguito un intenso scambio di scritti

tra le parti, nel quale esse hanno ribadito le rispettive antitetiche

posizioni. I clienti hanno chiesto a AO 1 di voler riaccreditare sul loro conto

gli importi trasferiti in esecuzione dei tre ordini contestati, ciò che la

banca si è rifiutata di fare (doc. V, W, X).

D. In data 3 ottobre

2008 AP 1 e AP 2 hanno inoltrato presso la Pretura di Lugano, sezione 1, una

petizione con cui hanno chiesto la condanna di AO 1 al versamento di Euro

28'925.25, di USD 47'333.55 e USD 39'633.- oltre interessi. In sintesi, gli

attori hanno eccepito la falsità delle istruzioni pervenute alla banca ed hanno

rimproverato alla stessa di non aver effettuato le verifiche necessarie. Essi

hanno sostenuto che ritenuta la natura insolita dei versamenti la banca avrebbe

dovuto procedere a controlli ulteriori. A mente degli attori, AO 1 avrebbe

commesso una negligenza grave e sarebbe pertanto tenuta a riaccreditare gli

importi addebitati a seguito dei tre ordini contestati.

La convenuta si è opposta

alla petizione contestando integralmente le pretese creditorie degli attori. In

breve, essa ha affermato di aver proceduto alla corretta identificazione del

cliente ed ha precisato che l’ordinante ha potuto essere identificato come il

signor AP 1 in base non solo al riscontro telefonico e scritto ma anche in

forza della specifica conoscenza del conto e delle sue valute dimostrata da

questi.

La convenuta ha negato di

essere venuta meno ai propri obblighi di diligenza e controllo. Essa ha

sottolineato, inoltre, come la richiesta di invio di una conferma per fax

rappresenti già un approfondimento dell’ordine telefonico di bonifico e sia una

manifestazione della diligenza della banca, ritenuto oltretutto che i clienti

avevano autorizzato AO 1 a eseguire ordini ricevuti per telefono senza nessun

altro controllo. Da ultimo la convenuta ha negato che le richieste di bonifico

in esame avessero carattere straordinario o vi fossero elementi per

considerarle a rischio.

In sede di replica e

duplica le parti hanno ribadito le reciproche posizioni, approfondendone alcuni

aspetti.

Esperita l’istruttoria, i

contendenti hanno rinunciato al dibattimento finale, versando agli atti i

propri memoriali conclusivi, con i quali si sono sostanzialmente confermati

nelle rispettive antitetiche domande e allegazioni. Gli attori, sulla base dei

risultati della perizia calligrafica allestita in fase istruttoria hanno

ribadito e approfondito la tesi secondo cui i controlli della banca sarebbero

stati insufficienti e l’agire della stessa gravemente negligente.

E. Con decisione del 30

novembre 2015 il Pretore ha integralmente respinto la petizione.

F. Con atto di appello

del 18 gennaio 2016 gli attori chiedono la riforma del querelato giudizio nel

senso di accogliere integralmente la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili,

mentre la convenuta con risposta dell’11 marzo 2016 chiede la reiezione del

gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

E considerato

Considerandi

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile federale

del 19 dicembre 2008 (CPC). La procedura innanzi al Pretore è stata iniziata

nell’ottobre 2008 e fino alla sua conclusione è rimasta disciplinata dal

diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), vale a dire dal Codice di

procedura civile ticinese (CPC-TI). La procedura di appello, per contro, ha

preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata il 30 novembre 2015

ed è pertanto retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv.1 CPC, DTF

137.

III 127, consid. 2 pag. 129 - 130).

2.

Nella propria

sentenza il Pretore, dopo aver ripercorso i fatti, ha respinto la tesi attorea

secondo cui la banca non avrebbe eseguito i controlli necessari atti a identificare

il cliente e si sarebbe rivelata gravemente negligente. In particolare, il

primo giudice ha ritenuto che le verifiche effettuate per telefono dai dipendenti

della banca fossero corrette. Per quanto attiene ai fax, inoltre, il magistrato

ha osservato come la richiesta di trasmissione degli stessi a titolo di

conferma degli ordini ricevuti telefonicamente non fosse neppure necessaria alla

luce della rinuncia sottoscritta dai clienti al momento dell’apertura del conto.

In relazione alla firma apposta sui fax il Pretore ha considerato che la

perizia ha accertato l’autenticità della firma master posta sul primo fax. Per

quanto attiene al fatto che, come stabilito dalla perizia, gli altri due ordini

non riportassero una firma autentica bensì la riproduzione di quella master il

magistrato ha ritenuto che non si potessero muovere critiche ai dipendenti

della banca per non essersene avveduti in quanto l’identicità delle firme

avrebbe potuto essere rilevata, come emerso dal referto peritale, solo con

un’apposita tecnica di sovrapposizione. Il Pretore ha inoltre posto l’accento

sul fatto che dagli atti risulta che le contestazioni sulle operazioni in

parola sono state sollevate solo nell’aprile 2007 e solo da parte di AP 2, circostanza

questa che deporrebbe a favore della correttezza delle operazioni in esame.

Il magistrato ha quindi concluso

giudicando che non si poteva imputare alcun errore alla banca.

3.

Con l’appello AP 1 e

AP 2 lamentano un errato accertamento dei fatti da parte del Pretore a cui

rimproverano di non aver correttamente valutato le dichiarazioni rese dai testi,

in particolare dei collaboratori L__________ e H__________. Gli appellanti

sostengono che tali testimonianze “non sono convincenti” e non permettono

di “concludere che la convenuta abbia agito in modo diligente riguardo alle

precauzioni prese per accertare l’identità del loro interlocutore telefonico e

che non vi fossero elementi di sospetto inerenti alle transazioni che

giustificassero un’indagine approfondita” (appello, pag. 4 in fine). Inoltre,

essi, riproponendo in sostanza quando addotto in prima sede, criticano nuovamente

le procedure interne alla banca e ribadiscono la tesi dell’insufficienza dei

controlli effettuati.

4.

Per

sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante

deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando

per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da

riformare (v. Reetz/Theiler in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36

ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,

n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011,

consid. 4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e

riferimenti). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica

puntuale al giudizio di prima istanza ma ripropone le motivazioni addotte in

prima sede limitandosi nel contempo a fornire una propria tesi e una propria

lettura dei fatti. L’appello in esame viene quindi esaminato nella

misura in cui rispetta i principi sopraindicati e espone critiche

circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono

irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio

impugnato.

5.

Nella prima parte

dell’appello, gli appellanti contestano la determinazione dei fatti operata dal

Pretore e rimproverano allo stesso di essersi fondato in maniera decisiva sulle

testimonianze - che essi ritengono “discordanti e controverse” - rese da

L__________ e H__________, per chiarire le verifiche effettuate da AO 1 al fine

di identificare il cliente al telefono e stabilire che non vi fossero elementi

di sospetto tali da giustificare un’indagine più approfondita da parte della banca.

5.1

Giusta l’art. 157 CPC,

il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove. In

base a predetto disposto legale è fondamentale anche l’impressione personale

che il magistrato ha ricavato dal testimone in occasione della sua audizione,

aspetto che può senza dubbio giocare un ruolo nella valutazione del suo peso

probatorio (per i dettagli cfr. Cocchi/Trezzini /Bernasconi, Commentario

al CPC, pag. 743). Nel contempo egli deve però tener conto anche dell’eventuale

vicinanza del testimone a una parte o se questi è interessato all’esito della

vertenza. A ogni buon conto le dichiarazioni del teste vanno apprezzate alla

luce anche delle altre risultanze istruttorie (cfr. Cocchi/Trezzini /Bernasconi, op. cit., pag. 743 segg., 746

segg.).

5.2

In primis, è

necessario rilevare che in sede pretorile gli appellanti non hanno mai

sollevato obbiezioni in relazione alla correttezza e credibilità delle testimonianze

rese dai testi L__________ e H__________, eccezion fatta per una generica contestazione

in sede di conclusioni relativa alle dichiarazioni di L__________ definite “poco

attendibili” (cfr. conclusioni cit., pag. 2 seg.). A prescindere

dall’effettiva ammissibilità della censura, su cui permangono seri dubbi e che

è contestata da parte appellata (cfr. risposta all’appello, pag. 2 seg.), la

critica va comunque respinta nel merito in quanto priva di buon fondamento.

Nel caso specifico, infatti,

contrariamente a quanto cercano di sostenere gli appellanti, un’attenta lettura

delle testimonianze agli atti nella loro interezza evidenzia la linearità e

completezza delle deposizioni. In particolare, nel lungo e dettagliato verbale di

audizione testimoniale del 25 gennaio 2010 (qui dato per trascritto) la teste L__________

ha esposto con dovizia di particolari le modalità dei contatti avuti con il cliente

e la procedura seguita al fine di accertarne l’identità. Le presunte incongruenze

testimoniali menzionate dagli appellanti in relazione a chi avesse redatto il profilo

cliente sono state chiarite dalla teste nel corso del verbale; la stessa ha,

infatti, spiegato che vi era un profilo cartaceo e uno informatico allestiti da

due persone diverse. Ciò detto, nello specifico, questo aspetto si rivela

inconferente ai fini della causa e con ogni evidenza un’eventuale incertezza su

questo punto non è certo atto a minare la credibilità della teste. Non si

ravvisa inoltre alcuna incongruenza nelle spiegazioni fornite dalla teste sulle

ragioni per cui essa avrebbe chiesto un fax di conferma delle istruzioni

ricevute per telefono.

Per quanto attiene al

teste H__________, anche la sua deposizione non presenta elementi atti a

metterne in dubbio la veridicità o, come sostenuto dagli appellanti, la “trasparenza”

(cfr. appello pag. 6). Anzi, nel corso della sua audizione (cfr. audizione cit.

del 13 aprile 2010, qui data per trascritta) il teste ha fornito una versione

dei fatti lineare, dettagliata e che ha trovato, ove possibile, riscontro nelle

risultanze istruttorie. Per quanto attiene in particolare al colloquio

telefonico tra il teste e la persona identificatasi e identificata dai

collaboratori della banca come AP 1, lo stesso è descritto in maniera

circostanziata e particolareggiata dal teste e trova conferma pure nelle parole

della teste L__________. H__________ ha pure illustrato in maniera chiara e

convincente le verifiche effettuate per accertare l’identità

dell’interlocutore. La tesi appellatoria che mette in dubbio l’effettivo

svolgimento di questo colloquio, oltre ad essere irricevibile in quanto sollevata

per la prima volta in appello, contrasta in maniera palese con le risultanze

istruttorie. Inconferenti paiono pure le asserzioni secondo cui se colloquio vi

fosse stato lo stesso risulterebbe dai fax.

Alla luce di quanto

precede ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, le

dichiarazioni rese da questi due testi paiono attendibili e degne di fiducia. A

giusta ragione il Pretore ha pertanto fatto affidamento alle stesse per

accertare i fatti.

6.

Proseguendo

nell’appello gli appellanti, in sintesi, rimproverano alla banca una violazione

del suo obbligo di diligenza e di non aver effettuato le verifiche necessarie. Essi

sostengono, in maniera invero un po’ confusa, che in ragione del carattere

insolito dei bonifici la banca avrebbe dovuto procedere ad ulteriori controlli.

A questo proposito AP 1 e AP 2 osservano che in precedenza essi non avevano mai

impartito ordini di bonifico ma si erano limitati a effettuare investimenti

fiduciari. Gli appellanti negano, inoltre, di aver avuto attività in Cile che

avrebbero potuto giustificare tali trasferimenti.

Essi contestano pure alla

banca di non aver verificato in maniera diligente i fax e di non essersi

avveduta che questi documenti riportavano delle firme falsificate.

6.1

Il

denaro depositato su di un conto bancario aperto a nome di un cliente è di

proprietà della banca, verso la quale il cliente ha unicamente un credito.

Pertanto, girando o versando questi soldi a un terzo, la banca trasferisce il

proprio denaro. Quando lo fa in esecuzione di un ordine del cliente essa, nella

misura in cui regolarmente esegua il mandato, acquisisce verso di lui un

credito dell’importo corrispondente (art. 402 cpv. 1 CO). Per contro, quando la

banca esegue l’ordine di pagamento senza ordine del cliente, per esempio sulla

base di un ordine di un terzo non autorizzato, non nasce alcun credito di

rimborso verso il cliente non implicato nell’operazione: il danno derivante dal

pagamento indebito rimane un danno della banca, non del cliente, e la questione

della riparazione del danno subito da quest’ultimo in relazione con una

violazione del dovere di diligenza della banca non si pone. Tutt’al più la

banca può chiedere il risarcimento del proprio danno al cliente, nella misura

in cui egli abbia contribuito colpevolmente a crearlo; ma al di fuori di questa

ipotesi il cliente non deve sopportare il pregiudizio, nemmeno in difetto di

una colpa della banca (cfr. DTF 132 III 449 consid. 2; TF 23 febbraio 2010

4A_398/2009 consid. 5.1.1). Questa regolamentazione relativa al rischio legato

alla carenza di legittimazione o a eventuali falsificazioni non rilevate è

tuttavia di carattere dispositivo e può essere modificata convenzionalmente tra

il cliente e la banca, ciò che avviene abitualmente (cfr. anche decisione TF

del 20 aprile 2009 4A_438/2007, consid. 1). Di regola queste convenzioni

prevedono che il danno risultante da difetti di legittimazione o da

falsificazioni non scoperte siano a carico del cliente, eccezion fatta per i

casi di colpa grave della banca. Nel quadro dei rapporti appena descritti una

tale convenzione si propone di ribaltare sul cliente il danno della banca, non

di escludere o di limitare la responsabilità della banca per un danno del

cliente (cfr. DTF 112 II 450 consid. 3a). Secondo la giurisprudenza, a queste

clausole sono applicabili per analogia gli art. 100 CO e 101 cpv. 3 CO, che

disciplinano l’esclusione preventiva della responsabilità per inadempimento del

contratto (DTF 132 III 449 consid. 2, 112 II 450 consid. 3a). Esse sono

pertanto prive di ogni portata qualora alla banca sia imputabile un dolo o una

colpa grave (art. 100 cpv. 1 CO). Come accennato sopra, predette clausole convenzionali

prevedono proprio che il danno sia a carico della banca in caso di colpa grave.

Nel caso di colpa lieve la clausola di trasferimento del rischio può invece

essere dichiarata nulla secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 100

cpv. 2 CO), fermo restando che non si potrà procedere in tal senso se la colpa

lieve è imputabile a un ausiliario dell’istituto di credito (art. 101 cpv. 3

CO; DTF 132 III 449 consid. 2; TF 23 febbraio 2010 4A_398/2009 consid. 5.1.1).

Costituisce una colpa

grave la violazione di elementari regole di prudenza il cui rispetto è

imponibile a ogni persona ragionevole posta nelle stesse circostanze. Commette

invece una colpa leggera la persona che non dà prova della prudenza che ci si

sarebbe potuti attendere da lei, senza tuttavia che la sua colpa possa essere

considerata una violazione delle regole di prudenza più elementari.

In regola generale, la

banca non è tenuta a verificare l’autenticità degli ordini trasmessile che

secondo le modalità previste tra le parti o, in assenza di pattuizioni

specifiche, previste dalla legge. In caso di verifica delle firme, l’istituto

bancario non deve prendere delle misure straordinarie, incompatibili con la liquidazione

rapida delle operazioni, e la banca non deve neppure presumere sistematicamente

l’esistenza di un falso. La banca deve procedere a delle verifiche

supplementari solo se esistono seri indizi di falsificazione, se l’ordine concerne

un’operazione non prevista dal contratto né abitualmente richiesta o se altre

circostanze particolari suscitano dei dubbi sulla legittimità dell’operazione.

6.2

Dagli atti risulta che

in occasione della prima telefonata del 24 novembre 2006 la consulente L__________

ha identificato il cliente interrogandolo sul suo nominativo completo, sulla

data di nascita, sul numero di conto e sulla sigla dello stesso. Nel corso del

colloquio essa ha inoltre constatato che il suo interlocutore era a conoscenza

sia della valuta del conto, tenuto in Euro, che della presenza di liquidità disponibile,

non investita, sufficiente per effettuare l’operazione richiesta (cfr. per i

dettagli audizione del 25 gennaio 2010, cit., pag 2 seg.). La consulente ha

inoltre spiegato di aver chiesto al cliente l’invio di un fax di conferma con

le indicazioni per il bonifico (doc. 4); tale richiesta sarebbe la prassi

quando il cliente non è conosciuto personalmente dal consulente contattato

telefonicamente. La firma sul fax è poi stata verificata dall’ufficio segreteria

che l’ha giudicata conforme.

In merito alla seconda

telefonata la teste L__________ ha affermato di aver riconosciuto

l’interlocutore come la persona con cui aveva parlato poche settimane prima, e

identificata come AP 1, tramite la voce e ha rilevato che questi era informato

del fatto che per poter effettuare il secondo bonifico era necessario procedere

a un disinvestimento, elemento questo che ha confermato la sua convinzione di interloquire

con il legittimo titolare del conto (cfr. per i dettagli audizione del 25

gennaio 2010, cit., pag. 3). In occasione di questa telefonata, inoltre, la

persona presentatasi come AP 1, ha parlato direttamente anche con H__________,

il consulente che aveva incontrato personalmente i qui appellanti presso la

loro agenzia di Buenos Aires solo un mese prima, nel novembre 2006. Questi ha

riferito di aver riconosciuto il cliente tramite la voce e ha sottolineato che l’interlocutore

telefonico ha fatto riferimento a questioni discusse in occasione della

riunione tenutasi a Buenos Aires, incontro a cui – è utile ricordarlo - avevano

partecipato solo il consulente medesimo e i qui appellanti (cfr. per i dettagli

audizione del 13 aprile 2010, cit. pag. 3). Anche in questo caso i consulenti

hanno chiesto la trasmissione di un fax a conferma delle istruzioni ricevute,

ciò che, stando alle dichiarazioni del teste H__________, sarebbe la prassi; la

firma apposta sul documento è stata ritenuta conforme dalla banca (doc. 5).

Per quanto attiene alla

terza telefonata, la teste L__________ ha riferito di aver riconosciuto

l’interlocutore come la stessa persona che l’aveva contattata in precedenza e che

era stata identificata come AP 1. Anche in questo caso essa ha chiesto l’invio

di un fax di conferma (doc. 6; cfr. per i dettagli audizione del 25 gennaio 2010,

cit., pag. 4).).

Dagli atti risulta,

inoltre, che entrambi i consulenti hanno interrogato l’interlocutore telefonico

sulle ragioni dei bonifici; questi ha spiegato di aver bisogno di liquidità per

far fronte a pagamenti legati alla sua attività professionale. Poiché dalla

documentazione in possesso alla banca risultava che l’agenzia dei qui

appellanti fosse attiva anche in Cile, i consulenti hanno ritenuto la

spiegazione plausibile (doc. 2 e testimonianza di H__________, pag. 2 seg.). A

questo riguardo si osserva che l’istruttoria ha permesso di appurare che

effettivamente l’agenzia dei qui appellanti offriva servizi anche nel sud della

Patagonia (Argentina e Cile; doc. 2 e 3), circostanza che emerge anche dall’atto

di appello (appello, pag. 8). Con ogni evidenza le contestazioni degli

appellanti su questo punto sono manifestamente pretestuose.

6.3

Da quanto illustrato

sopra si evince che le precauzioni messe in atto dalla banca per accertare

l’identità dell’interlocutore telefonico sono state precise e complete e, come

si vedrà meglio qui di seguito, adeguate alle circostanze concrete. Contrariamente

a quanto sostenuto dagli appellanti, infatti, nel caso specifico, non sono emersi

elementi di straordinarietà o indizi di abuso da parte di terzi non

legittimati, tali da imporre alla banca ulteriori verifiche straordinarie in

relazione all’autenticità degli ordini, oltre a quelle effettuate. Per quanto

attiene alla tesi attorea, del presunto carattere insolito dei tre bonifici si

rileva che se pur è vero che nell’anno precedente le operazioni qui contestate

gli appellanti si erano limitati essenzialmente a effettuare investimenti

fiduciari, al momento del primo ordine vi era una liquidità sulla rubrica Euro

del conto BE__________ di Euro 48'559.79, pari a circa la metà degli averi in

conto. Il fatto che la persona presentatasi, e identificata dalla banca, come AP

1.

sapesse di questa disponibilità in conto, ne conoscesse la valuta, e volesse

utilizzare la stessa per far fronte a un “bisogno di liquidità per la sua

attività professionale, utilizzando gli Euro che aveva in conto” è parso del

tutto legittimo e non ha dato adito ad alcun sospetto (cfr. testimonianza di L__________

cit., pag. 2). A questo vada aggiunto che, già in precedenza, sul conto dei qui

appellanti vi erano state delle movimentazioni (in particolare degli accrediti)

che parevano connessi all’attività professionale degli stessi (cfr. anche

estratti conto; testimonianza cit. di H__________, pag. 4 a metà).

In relazione invece al

secondo bonifico per dar seguito al quale è poi stato necessario procedere a un

disinvestimento dei fondi in USD, operazione che, in effetti, poteva apparire

in contrasto con le intenzioni manifestate in precedenza dal cliente

(segnatamente in occasione dell’incontro avvenuto a Buenos Aires), è necessario

osservare che la persona presentatasi come AP 1 non ha avuto contatti solo con L__________

ma ha interloquito direttamente anche con il consulente H__________ che lo

aveva incontrato personalmente solo il mese prima. Quest’ultimo ha dichiarato

di aver riconosciuto il cliente dalla voce ed ha precisato che, nel corso del

colloquio telefonico, il suo interlocutore ha fatto riferimento anche a quanto

discusso in occasione dell’incontro avvenuto a __________ il mese precedente,

in particolare menzionando un investimento fiduciario a termine di cui si era

parlato in quell’occasione, circostanza questa che, con ogni evidenza, ha

ulteriormente rafforzato la sua convinzione di parlare con il legittimo

titolare del conto. Al riguardo il teste si è così espresso: “All'incontro

del novembre 2006 erano presenti soltanto gli attori e il sottoscritto, nessun

altro. Sempre in occasione di questo incontro si parlò di un futuro

investimento e meglio si decise che si sarebbe fatto un investimento fiduciario

a termine (…). Quando ho

sentito che la signora __________ stava parlando riguardo ad un trasferimento

di denaro le ho chiesto di passarmi la telefonata. Ho preso quindi il telefono.

Constatai dalla voce che si trattava del sig. B__________. Gli chiesi le

ragioni per le quali desiderava fare questo trasferimento. Lui mi rispose che a

quel momento aveva un'emergenza di liquidità e quindi aveva bisogno di soldi.

Mi spiegò pure che non appena possibile questi soldi me li avrebbe fatti

riaccreditare suo conto così che si sarebbe potuto procedere all'investimento

discusso in occasione della mia visita a Buenos Aires. In pratica durante

questa telefonata il mio interlocutore fece riferimento al nostro incontro a

Buenos Aires nella misura in cui riferì dell'investimento fiduciario a termine

di cui si era parlato in quella occasione (…). A me il motivo del trasferimento

indicatomi dal sig. B__________ è sembrato plausibile in considerazione della

sua attività professionale. Questo anche perché dal dossier e da quanto dettomi

dai clienti la loro attività era estesa anche al Cile. Il trasferimento di

denaro doveva avvenire su una banca cilena (…)”

Come detto in precedenza le

dichiarazioni rese dal teste paiono attendibili (consid. 5.2) e l’agire dello

stesso legittimo.

Discorso analogo deve

essere fatto per il terzo bonifico. La teste L__________ ha dichiarato di aver riconosciuto

il suo interlocutore telefonico come la persona con cui aveva già parlato nelle

settimane antecedenti e identificata come AP 1. Anche in questo frangente la

spiegazione fornita dallo stesso è parsa coerente con quanto affermato in precedenza

e pertanto giudicata credibile dalla consulente bancaria.

Alla luce di tutto quanto

esposto in precedenza, anche la circostanza che il bonifico in questione

andasse, di fatto, a estinguere (all’epoca, i consulenti ritenevano solo

temporaneamente) il conto, non era in quanto tale atta a far nascere dei dubbi

in merito alla legittimità dell’operazione. A questo riguardo è utile altresì considerare

che agli occhi dei consulenti gli averi depositati sul conto BE__________

costituivano, tutto sommato, un importo contenuto per gli attori i quali hanno

dichiarato di avere un reddito annuo derivante dalla loro attività lavorativa -

commerciale compreso tra fr. 500'000.- e fr. 1'000'000.- e un patrimonio

immobiliare compreso tra fr. 1 e 5 milioni (cfr. edizione parte convenuta, profili

aventi diritto economico). Una movimentazione come quella qui contestata,

dettata da (asserite) necessità professionali, non era pertanto atta a

suscitare particolari sospetti.

6.4

Per quanto attiene

alla contestazione relativa alla verifica delle firme sui fax, la perizia calligrafica

dell’8 luglio 2014 (atto XVII) ha effettivamente evidenziato che le firme

contestate poste sui doc. S, T e U “sono il risultato della riproduzione di

un’identica firma modello, con ogni probabilità scansionata e poi riprodotto

sui tre documenti”. La perita ha precisato di ritenere “senz’altro plausibile

l’ipotesi che la firma utilizzata come modello per la scansione fosse autentica”.

Come emerge dal referto peritale la constatazione dell’identicità, e pertanto

della falsificazione, delle firme apposte sui fax non è però stata immediata ma

ha potuto essere individuata solo tramite un’apposita tecnica di

sovrapposizione, finalizzata a questo scopo. Così stando le cose, ne discende

che il rimprovero mosso dagli appellanti a AO 1 di non essere stata diligente

nel verificare le firme non regge, ritenuto che la banca non aveva motivo di

dubitare dell’autenticità degli scritti avendo ricevuto tutte le rassicurazioni

dalla persona che le ha telefonato per impartire gli ordini e che i dipendenti

della banca hanno, come illustrato sopra, identificato come il cliente AP 1. A

questo vada aggiunto che l’istituto di credito ha fatto verificare i fax dal

proprio ufficio segreteria che ne ha rilevato la conformità con l’esemplare di

firma contenuto nel dossier bancario.

A titolo abbondanziale, è

comunque utile ricordare che, in considerazione della clausola di rinuncia

sottoscritta dai clienti, la richiesta d’invio delle conferme degli ordini per

fax non sarebbe neppure stata necessaria (doc. G).

La circostanza che i fax in

parola provenissero da un numero differente da quello indicato nel dossier di

apertura del conto dei clienti è inconferente ai fini di causa, ritenuto che

tale numero deve essere inteso quale recapito per la banca ma non impone certo

al cliente di contattare l’istituto bancario solo tramite predetta utenza. Come

correttamente sottolineato dal teste H__________ non è insolito che un cliente straniero

utilizzi numeri diversi per ragioni di sicurezza e confidenzialità (cfr. anche testimonianza

cit., pag. 4).

Da tutto quanto precede

ben si vede come le misure messe in atto dalla banca siano state adeguate alle

circostanze. Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti alla stessa non

può essere imputata alcuna omissione nelle verifiche.

Ne discende che a AO 1 non

può essere addebitata alcuna colpa per quanto avvenuto e tanto meno una colpa

grave, condizione la cui realizzazione avrebbe determinato la non applicabilità

della clausola di ribaltamento del rischio sottoscritta dai clienti (doc. G).

6.5

Assolutamente priva di

fondamento si rivela pure l’argomentazione appellatoria secondo cui la presa di

contatto dell’(asserito) cliente con la sede bancaria di __________ sarebbe

stata insolita e avrebbe dovuto allertare la banca in quanto stando agli accordi

intercorsi tra le parti tutti gli ordini avrebbero dovuto passare tramite gli

uffici __________ __________. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti,

di questa asserita procedura non vi è, infatti, alcun riscontro nel dossier

bancario. Ciò detto, la presa di contatto con la sede AO 1 di __________ pare

giustificata proprio in considerazione del precedente incontro personale

avvenuto tra H__________, impiegato presso la sede di __________, e i clienti a

Buenos Aires

6.6

Da ultimo è utile

ricordare che le prime contestazioni in merito alla legittimità dei bonifici sono

state sollevate da AP 2 nell’aprile 2007, ovvero ben 5 mesi dopo il primo

ordine (cfr. testimonianza di G__________ del 18 aprile 2012, pag. 1), e

pertanto in maniera manifestamente tardiva. L’istruttoria, infatti, ha permesso

di accertare che gli estratti conto venivano trasmessi per posta agli

appellanti mensilmente, come da loro indicazioni. E’ innegabile che una

verifica attenta degli estratti conto da parte dei titolari avrebbe permesso di

individuare prima le (asserite) operazioni illegittime e avrebbe impedito, verosimilmente,

almeno l’ultimo dei tre bonifici.

6.7

Alla luce di tutto

quanto esposto, è a giusta ragione che il Pretore ha negato che a AO 1 potesse

essere imputata negligenza nel suo agire. La sentenza di prima istanza va

pertanto confermata.

7.

Ne discende la

reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. La tassa di

giustizia, le spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza degli appellanti

i quali rifonderanno alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle

ripetibili

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l’appello 18 gennaio 2016 di AP 1 e AP 2 è respinto.

2. Le spese processuali

di fr. 5’000.- sono poste a carico degli appellanti, in solido, con l’obbligo

di rifondere, in solido, alla controparte complessivi fr. 7’000.- per

ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).