12.2016.101
Ripetibili
11 novembre 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2016.101
Lugano
11 novembre 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2014.46 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 19
agosto 2014 da
CO
1
rappr. dall' RA 2
contro
RE
1
rappr. dall' RA 1
con cui l’attrice, locataria, ha chiesto, in via
principale, l'annullamento della disdetta 19 maggio 2014 del contratto di
locazione 22 maggio / 7 giugno 2002 concernente gli spazi occupati dal bar B__________
al mapp. 1__________ di A__________ notificatale dalla convenuta, locatrice, e,
in subordine, ha sollecitato la concessione di una protrazione della locazione
di cinque anni, aumentati a sei in sede di conclusioni;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato,
in via principale, la reiezione della petizione e, in via subordinata, la
concessione di una protrazione della locazione di sei mesi, sino al 30 giugno
2015, aumentata in sede di conclusioni al 30 giugno 2016;
nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 2
giugno 2016, ha accolto la domanda principale, annullando la disdetta del
contratto, ponendo a carico della convenuta la tassa di giudizio, di fr.
3'000.-, le spese, di fr. 400.-, e le ripetibili a favore dell'attrice, di fr.
9'000.-;
reclamante la convenuta, con reclamo 6 luglio 2016, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 3'000.- le ripetibili dovute
alla controparte, protestando inoltre spese e ripetibili di secondo grado;
che il reclamo non è stato notificato all'attrice;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che, seguendo la procedura
semplificata, con petizione 19 agosto 2014 CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna chiedendo, in via principale,
l'annullamento della disdetta 19 maggio 2014 del contratto di locazione 22
maggio / 7 giugno 2002 concernente gli spazi occupati dal bar B__________ al
mapp. 1__________ di A__________, di proprietà della convenuta, notificatale da
quest'ultima e, in subordine, la concessione di una protrazione della locazione
di cinque anni;
che, con osservazioni 20 ottobre
2014, la convenuta ha postulato, in via principale, la reiezione della
petizione e, in via subordinata, la concessione di una protrazione della
locazione di sei mesi, sino al 30 giugno 2015;
che, al dibattimento 14 aprile
2015, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni e notificato le prove; il
28 luglio successivo sono stati escussi sei testi; mediante le conclusioni
attrice e convenuta hanno sostanzialmente confermato argomenti e domande;
l'attrice ha tuttavia sollecitato la protrazione della locazione di sei anni
(in luogo dei cinque richiesti in petizione); la convenuta ha a sua volta
domandato, in via subordinata, che tale protrazione fosse concessa sino al 30
luglio 2016 (anziché sino al 30 luglio 2015, come postulato in sede di
osservazioni);
che, con sentenza 2 giugno 2016, il
Pretore ha accolto la domanda principale, annullando la disdetta del contratto,
ponendo a carico della convenuta la tassa di giudizio, di fr. 3'000.-, le
spese, di fr. 400.-, e le ripetibili a favore dell'attrice, di fr. 9'000.-; a
questo scopo il valore di causa è stato fissato in fr. 91'140.- (pari a 42 mesi
di pigione);
che, con reclamo 6 luglio 2016,
la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di ridurre
a fr. 3'000.- le ripetibili dovute alla controparte; ha protestato inoltre spese
e ripetibili di secondo grado;
Considerandi
che, a giudizio della reclamante,
che condivide il valore di causa accertato dal primo giudice, dichiara
espressamente che l'importo assegnato a titolo di ripetibili travalica il massimo
legale fissato dall'art. 7 della legge sulla tariffa giudiziaria del 30
novembre 2010 (LTG); inoltre si tratta di una causa semplice, introdotta
attraverso l'Associazione svizzera degli inquilini, che presta gratuitamente i
suoi servizi, mentre che i due legali che si sono in seguito avvicendati nella
tutela dell’attrice hanno necessitato di non più di 5 ore di lavoro a questo
scopo: donde l'arbitrarietà del giudicato pretorile su questo oggetto;
che il reclamo non è stato
notificato all'attrice per la presentazione della risposta, in quanto
manifestamente infondato (art. 322 cpv. 1 in initio CPC);
che, per giurisprudenza invalsa,
nella fissazione delle ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di
apprezzamento, censurabile dall'autorità di ricorso solo in caso di eccesso o
di abuso dello stesso: ipotesi che di regola non si verifica quando gli importi
attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe applicabili (II
CCA 22 luglio 2016 inc. 12.2016.16, 19 agosto 2013 inc. 12.2013.115, 11 marzo
2014.
inc. 12.2013.88, 31 luglio 2014 inc. 12.2014.66, 21 agosto 2014 inc.
12.2014
, 25 novembre 2014 inc. 12.2014.121, 3 marzo 2015 inc. 12.2014.125 e
12.2014
; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3);
che, in forza del rinvio di cui
all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle
tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in base al Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar);
che, giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar,
in una causa con un valore tra fr. 50'000.- e fr. 100'000.- le ripetibili
devono essere determinate tra l'8% e il 15% del valore litigioso;
che, su queste basi, l’importo che
poteva essere riconosciuto a titolo di ripetibili alla parte vincente in una
causa come quella in esame, il cui valore litigioso ammonta a fr. 91'140.-, si
situava tra fr. 7'291.20 e fr. 13'671.-;
che, pertanto, il calcolo
effettuato dal Pretore, che ha assegnato all'attrice fr. 9'000.- a titolo di
ripetibili (importo comprensivo delle spese e dell'IVA), appare di principio
corretto;
che le critiche mosse dalla
reclamante contro questo conteggio non le permettono di ribaltare la situazione
a suo favore;
che, intanto, l'art. 7 cpv. 1
LTG, che fissa un limite di fr. 8'000.- per un valore litigioso tra fr.
50'000.- e fr. 100'000.-, è inapplicabile alla fattispecie, poiché concerne la
fissazione della tassa di giustizia, non invece delle ripetibili;
che, in secondo luogo, anche volendo
ammettere, come assevera la reclamante, che l'Associazione svizzera degli inquilini,
la quale aveva introdotto un'articolata petizione, presti gratuitamente la sua
attività (il quesito non merita comunque una soluzione ai fini del giudizio), va
rilevato che tale attività genera comunque sia un diritto alle ripetibili in
capo al suo assistito: quest'indennità non viene difatti calcolata in funzione
dei costi effettivi sopportati da una parte (e quindi degli accordi sulla
fissazione degli onorari con i patrocinatori), bensì a norma del RTar;
che, in terzo luogo, la
reclamante non può essere seguita laddove sostiene del tutto sbrigativamente -
e pertanto già in violazione dell'obbligo di motivazione che le incombeva (art.
321.
cpv. 1 CPC) – che i due avvocati succedutisi in seguito nella tutela
dell'attrice abbiano impiegato, complessivamente, "5 ore al massimo
(due per l'udienza e tre per la memoria – quand'anche per lo più redatta sulla
scorta della petizione originaria)": in effetti già dal semplice esame
degli atti risulta che, nel caso di specie, ai legali di controparte siano
state necessarie molte più ore di quelle avventatamente propugnate dalla
reclamante – almeno tre/quattro volte tanto - per studiare la causa, partecipare
al dibattimento, all'udienza di escussione di sei testi e presentare da ultimo delle
accurate conclusioni; dispendio cui devono poi essere addizionate le ore
necessarie per la stesura della petizione;
che, pertanto, non entra in linea
di conto la possibilità di ridurre le ripetibili a tenore dell'art. 13 cpv. 1
RTar - norma peraltro nemmeno invocata dalla reclamante, il cui allegato ignora
completamente l'esistenza del testé menzionato regolamento - giusta cui "nel
caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni
eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le
particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano,
l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti";
che al momento della
determinazione delle ripetibili il Pretore ha in realtà già tenuto in debita
considerazione l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del
lavoro e il tempo impiegato dai patrocinatori dell'attrice in ossequio all'art.
11.
cpv. 5 RTar, fissando il loro importo nella parte inferiore della forchetta
concessa dal cpv. 1 di quest'ultima disposizione; per contro, se avesse fatto
capo, nel caso di specie, all'istituto eccezionale della deroga previsto all'art.
13.
cpv. 1 RTar, egli avrebbe relegato all'inapplicabilità pura e semplice il principio
del calcolo delle ripetibili secondo il valore di causa per le pratiche con
valore determinato o determinabile;
che, da ultimo, a fronte di una causa
definita - in maniera opinabile - dalla reclamante "oggettivamente
semplice" (cfr. reclamo, pag. 3, ultimo paragrafo), dunque dal
risultato prevedibile, essa avrebbe realmente potuto conseguire un'adeguata
riduzione delle ripetibili dovute alla controparte se avesse aderito alla
petizione (cfr. art. 13 cpv. 2 RTar); non avendolo fatto, dev'essere pronta ad
assumersi le conseguenze delle sue scelte;
che il reclamo, manifestamente
infondato, va dunque respinto e la sentenza impugnata confermata anche quo alla
fissazione delle ripetibili;
che le spese processuali della
procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106 CPC); non vengono invece
assegnate ripetibili all'attrice, che non è stata invitata a presentare una
risposta al reclamo;
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
1. Il
reclamo 6 luglio 2016 di RE 1 è respinto.
2. Le
spese processuali, di fr. 400.-, sono poste a carico della reclamante. Non si
assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione
di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).