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Decisione

12.2016.101

Ripetibili

11 novembre 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

12.2016.101

Lugano

11 novembre 2016/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Balerna

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. SE.2014.46 della

Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 19

agosto 2014 da

CO

1

rappr. dall' RA 2

contro

RE

1

rappr. dall' RA 1

con cui l’attrice, locataria, ha chiesto, in via

principale, l'annullamento della disdetta 19 maggio 2014 del contratto di

locazione 22 maggio / 7 giugno 2002 concernente gli spazi occupati dal bar B__________

al mapp. 1__________ di A__________ notificatale dalla convenuta, locatrice, e,

in subordine, ha sollecitato la concessione di una protrazione della locazione

di cinque anni, aumentati a sei in sede di conclusioni;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato,

in via principale, la reiezione della petizione e, in via subordinata, la

concessione di una protrazione della locazione di sei mesi, sino al 30 giugno

2015, aumentata in sede di conclusioni al 30 giugno 2016;

nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 2

giugno 2016, ha accolto la domanda principale, annullando la disdetta del

contratto, ponendo a carico della convenuta la tassa di giudizio, di fr.

3'000.-, le spese, di fr. 400.-, e le ripetibili a favore dell'attrice, di fr.

9'000.-;

reclamante la convenuta, con reclamo 6 luglio 2016, con cui chiede la riforma

del querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 3'000.- le ripetibili dovute

alla controparte, protestando inoltre spese e ripetibili di secondo grado;

che il reclamo non è stato notificato all'attrice;

letti ed esaminati gli atti

ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che, seguendo la procedura

semplificata, con petizione 19 agosto 2014 CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna chiedendo, in via principale,

l'annullamento della disdetta 19 maggio 2014 del contratto di locazione 22

maggio / 7 giugno 2002 concernente gli spazi occupati dal bar B__________ al

mapp. 1__________ di A__________, di proprietà della convenuta, notificatale da

quest'ultima e, in subordine, la concessione di una protrazione della locazione

di cinque anni;

che, con osservazioni 20 ottobre

2014, la convenuta ha postulato, in via principale, la reiezione della

petizione e, in via subordinata, la concessione di una protrazione della

locazione di sei mesi, sino al 30 giugno 2015;

che, al dibattimento 14 aprile

2015, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni e notificato le prove; il

28 luglio successivo sono stati escussi sei testi; mediante le conclusioni

attrice e convenuta hanno sostanzialmente confermato argomenti e domande;

l'attrice ha tuttavia sollecitato la protrazione della locazione di sei anni

(in luogo dei cinque richiesti in petizione); la convenuta ha a sua volta

domandato, in via subordinata, che tale protrazione fosse concessa sino al 30

luglio 2016 (anziché sino al 30 luglio 2015, come postulato in sede di

osservazioni);

che, con sentenza 2 giugno 2016, il

Pretore ha accolto la domanda principale, annullando la disdetta del contratto,

ponendo a carico della convenuta la tassa di giudizio, di fr. 3'000.-, le

spese, di fr. 400.-, e le ripetibili a favore dell'attrice, di fr. 9'000.-; a

questo scopo il valore di causa è stato fissato in fr. 91'140.- (pari a 42 mesi

di pigione);

che, con reclamo 6 luglio 2016,

la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di ridurre

a fr. 3'000.- le ripetibili dovute alla controparte; ha protestato inoltre spese

e ripetibili di secondo grado;

Considerandi

che, a giudizio della reclamante,

che condivide il valore di causa accertato dal primo giudice, dichiara

espressamente che l'importo assegnato a titolo di ripetibili travalica il massimo

legale fissato dall'art. 7 della legge sulla tariffa giudiziaria del 30

novembre 2010 (LTG); inoltre si tratta di una causa semplice, introdotta

attraverso l'Associazione svizzera degli inquilini, che presta gratuitamente i

suoi servizi, mentre che i due legali che si sono in seguito avvicendati nella

tutela dell’attrice hanno necessitato di non più di 5 ore di lavoro a questo

scopo: donde l'arbitrarietà del giudicato pretorile su questo oggetto;

che il reclamo non è stato

notificato all'attrice per la presentazione della risposta, in quanto

manifestamente infondato (art. 322 cpv. 1 in initio CPC);

che, per giurisprudenza invalsa,

nella fissazione delle ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di

apprezzamento, censurabile dall'autorità di ricorso solo in caso di eccesso o

di abuso dello stesso: ipotesi che di regola non si verifica quando gli importi

attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe applicabili (II

CCA 22 luglio 2016 inc. 12.2016.16, 19 agosto 2013 inc. 12.2013.115, 11 marzo

2014.

inc. 12.2013.88, 31 luglio 2014 inc. 12.2014.66, 21 agosto 2014 inc.

12.2014

, 25 novembre 2014 inc. 12.2014.121, 3 marzo 2015 inc. 12.2014.125 e

12.2014

; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3);

che, in forza del rinvio di cui

all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle

tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in base al Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar);

che, giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar,

in una causa con un valore tra fr. 50'000.- e fr. 100'000.- le ripetibili

devono essere determinate tra l'8% e il 15% del valore litigioso;

che, su queste basi, l’importo che

poteva essere riconosciuto a titolo di ripetibili alla parte vincente in una

causa come quella in esame, il cui valore litigioso ammonta a fr. 91'140.-, si

situava tra fr. 7'291.20 e fr. 13'671.-;

che, pertanto, il calcolo

effettuato dal Pretore, che ha assegnato all'attrice fr. 9'000.- a titolo di

ripetibili (importo comprensivo delle spese e dell'IVA), appare di principio

corretto;

che le critiche mosse dalla

reclamante contro questo conteggio non le permettono di ribaltare la situazione

a suo favore;

che, intanto, l'art. 7 cpv. 1

LTG, che fissa un limite di fr. 8'000.- per un valore litigioso tra fr.

50'000.- e fr. 100'000.-, è inapplicabile alla fattispecie, poiché concerne la

fissazione della tassa di giustizia, non invece delle ripetibili;

che, in secondo luogo, anche volendo

ammettere, come assevera la reclamante, che l'Associazione svizzera degli inquilini,

la quale aveva introdotto un'articolata petizione, presti gratuitamente la sua

attività (il quesito non merita comunque una soluzione ai fini del giudizio), va

rilevato che tale attività genera comunque sia un diritto alle ripetibili in

capo al suo assistito: quest'indennità non viene difatti calcolata in funzione

dei costi effettivi sopportati da una parte (e quindi degli accordi sulla

fissazione degli onorari con i patrocinatori), bensì a norma del RTar;

che, in terzo luogo, la

reclamante non può essere seguita laddove sostiene del tutto sbrigativamente -

e pertanto già in violazione dell'obbligo di motivazione che le incombeva (art.

321.

cpv. 1 CPC) – che i due avvocati succedutisi in seguito nella tutela

dell'attrice abbiano impiegato, complessivamente, "5 ore al massimo

(due per l'udienza e tre per la memoria – quand'anche per lo più redatta sulla

scorta della petizione originaria)": in effetti già dal semplice esame

degli atti risulta che, nel caso di specie, ai legali di controparte siano

state necessarie molte più ore di quelle avventatamente propugnate dalla

reclamante – almeno tre/quattro volte tanto - per studiare la causa, partecipare

al dibattimento, all'udienza di escussione di sei testi e presentare da ultimo delle

accurate conclusioni; dispendio cui devono poi essere addizionate le ore

necessarie per la stesura della petizione;

che, pertanto, non entra in linea

di conto la possibilità di ridurre le ripetibili a tenore dell'art. 13 cpv. 1

RTar - norma peraltro nemmeno invocata dalla reclamante, il cui allegato ignora

completamente l'esistenza del testé menzionato regolamento - giusta cui "nel

caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni

eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le

particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano,

l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti";

che al momento della

determinazione delle ripetibili il Pretore ha in realtà già tenuto in debita

considerazione l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del

lavoro e il tempo impiegato dai patrocinatori dell'attrice in ossequio all'art.

11.

cpv. 5 RTar, fissando il loro importo nella parte inferiore della forchetta

concessa dal cpv. 1 di quest'ultima disposizione; per contro, se avesse fatto

capo, nel caso di specie, all'istituto eccezionale della deroga previsto all'art.

13.

cpv. 1 RTar, egli avrebbe relegato all'inapplicabilità pura e semplice il principio

del calcolo delle ripetibili secondo il valore di causa per le pratiche con

valore determinato o determinabile;

che, da ultimo, a fronte di una causa

definita - in maniera opinabile - dalla reclamante "oggettivamente

semplice" (cfr. reclamo, pag. 3, ultimo paragrafo), dunque dal

risultato prevedibile, essa avrebbe realmente potuto conseguire un'adeguata

riduzione delle ripetibili dovute alla controparte se avesse aderito alla

petizione (cfr. art. 13 cpv. 2 RTar); non avendolo fatto, dev'essere pronta ad

assumersi le conseguenze delle sue scelte;

che il reclamo, manifestamente

infondato, va dunque respinto e la sentenza impugnata confermata anche quo alla

fissazione delle ripetibili;

che le spese processuali della

procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106 CPC); non vengono invece

assegnate ripetibili all'attrice, che non è stata invitata a presentare una

risposta al reclamo;

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

1. Il

reclamo 6 luglio 2016 di RE 1 è respinto.

2. Le

spese processuali, di fr. 400.-, sono poste a carico della reclamante. Non si

assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione

di Locarno-Campagna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).