12.2016.104
Riconoscimento - exequatur
28 ottobre 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.104
Lugano
28 ottobre 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2016.2449
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 13
febbraio 2016 da
CO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
RE
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’istante ha
chiesto di riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera a titolo
pregiudiziale la decisione della Corte d’Appello “Svea Hovrätt”, Svezia,
emanata l’11 novembre 2015 (causa n. __________) e di rigettare in via
definitiva per complessivi CHF 416'412.65 oltre interessi all’8% dall’11
novembre 2015 su CHF 26'006.19 e dal 1° gennaio 2015 su CHF 60'968.12 e spese
esecutive di CHF 203.30 l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di
Lugano, domanda parzialmente avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione dell’istanza nella misura in cui chiedeva di riconoscere e dichiarare
esecutiva anche quella parte del dispositivo con cui essa era stata in pratica condannata
a pagare SEK 520'450.- oltre interessi e così nella misura in cui chiedeva di rigettare
in via definitiva l’opposizione interposta al PE anche per la somma di CHF 62'111’27
oltre interessi all’8% dal 1° gennaio 2015 su CHF 60'968.12, e che il Pretore
con decisione 15 giugno 2016 ha integralmente accolto;
ed ora sul reclamo 18 luglio
2016 con cui la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel
senso di respingere l’istanza nella misura in cui chiedeva di riconoscere e
dichiarare esecutiva anche quella parte del dispositivo della decisione della
Corte d’Appello “Svea Hovrätt”, Svezia, emanata l’11 novembre 2015 (causa n. __________)
con cui essa era stata in pratica condannata a pagare SEK 520'450.- oltre
interessi con protesta di spese e ripetibili, al quale l’istante si è
integralmente opposta con risposta 6 settembre 2016 pure protestando spese e
ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nell’ambito della causa n. __________,
il Tribunale di prima istanza “Attunda Tingsrätt” di Sollentuna (S), con
sentenza interlocutoria del 13 febbraio 2014 (in lingua svedese, annessa quale
allegato A al doc. B e tradotta in italiano nel doc. C), ha dichiarato che la
società svizzera RE 1 non aveva diritto a compensare i controcrediti addotti
nella causa con i crediti di provvigione maturati della società svedese CO 1. Con
sentenza 17 ottobre 2014 (in lingua svedese, annessa quale allegato B al doc. B
e tradotta in italiano nel doc. C) quel Tribunale ha quindi stabilito che RE 1
doveva pagare a CO 1 EUR 270'558.99 più gli interessi ai sensi dell’art. 4,
primo comma, ed art. 6, della legge svedese sugli interessi (1975:635), in
parte su EUR 101'195.50 dal 1° gennaio 2011, in parte su EUR 84'363.49 dal 1°
gennaio 2012 e in parte su EUR 85'000.- dal 27 settembre 2012, tutto fino a
pagamento avvenuto (dispositivo n. 1), e che RE 1 doveva risarcire le spese
processuali sostenute da CO 1 che ammontavano a SEK 520'450.-, di cui SEK
490'000.- riguardanti l’onorario del rappresentante legale, più gli interessi
ai sensi dell’art. 6 della legge svedese sugli interessi su SEK 520'450.-, a
partire dalla data di quella sentenza e fino a pagamento avvenuto (dispositivo
n. 2).
Con decisione 11 novembre 2015 (in
lingua svedese, prodotta sub doc. B e tradotta in italiano nel doc. C),
iscritta nei ruoli con il n. __________, la Corte d’Appello “Svea Hovrätt” di
Stoccolma (S) ha confermato la sentenza interlocutoria del Tribunale di prima
istanza datata 13 febbraio 2014 (dispositivo n. 1), ha modificato la sentenza
del Tribunale di prima istanza datata 17 ottobre 2014 esclusivamente in merito
alla somma che RE 1 doveva pagare a CO 1, ritenuto che ora RE 1 doveva pagare a
CO 1 EUR 233'558.99 e i relativi interessi, ai sensi dell’art. 6 della legge
svedese sugli interessi, su EUR 101'195.50 dal 1° gennaio 2011, su EUR
84'363.49 dal 1° gennaio 2012 e su EUR 48'000.- dal 27 settembre 2012, tutto
fino a pagamento avvenuto (dispositivo n. 2), e ha stabilito che RE 1 doveva
risarcire le spese processuali in Corte d’Appello di CO 1 con SEK 222'000.- e
con gli interessi sulla somma, ai sensi dell’art. 6 della legge svedese sugli
interessi, dall’11 novembre 2015, fino a pagamento avvenuto, fermo restando che
nella somma era compreso l’onorario del rappresentante legale ammontante a SEK
207'000.- (dispositivo n. 3). Con l’attestato rilasciato il 22 dicembre 2015
(in lingua svedese, prodotto sub doc. D e tradotto in italiano nel doc. E) in
forza degli art. 54 e 58 della Convenzione concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale (Convenzione di Lugano [CLug]), la Corte d’Appello “Svea
Hovrätt” di Stoccolma (S) ha dato atto che quest’ultima decisione era esecutiva
nello Stato membro d’origine.
2. Con PE n. __________
dell’UE di Lugano (doc. A) CO 1 ha escusso RE 1 per complessivi CHF 416'412.65
oltre interessi all’8% dall’11 novembre 2015 su CHF 26'006.19 e dal 1° gennaio
2015 su CHF 60'968.12 e spese esecutive di CHF 203.30, indicando come titolo di
credito: “1. decisione della Corte d’Appello “Svea Hovrätt”, Svezia, del
11.11.2015 (causa n. __________) (pari a EUR 233'558.99) CHF 250'926.44
interesse 8% dal 01.01.2015; 2. vedi sopra (pari a SEK 222'000.-) CHF 26'006.19
interesse 8% dal 11.11.2015; 3. vedi sopra (pari a SEK 520'450.-) CHF 60'968.12
interesse 8% dal 01.01.2015; 4. interessi per il periodo dal 01.01.2011 al
31.12.2014 (su CHF 108'720.40) CHF 41'251.85; 5. interessi per il periodo dal
01.01.2012 al 31.12.2014 (su CHF 90'636.76) CHF 25'452.55; 6. interessi per il
periodo dal 27.09.2012 al 31.12.2014 (su CHF 51'439.34) CHF 10'664.35; 7.
interessi per il periodo dal 17.10.2014 al 31.12.2014 (su CHF 60'968.12) CHF
1'143.15”.
Al PE è stata interposta
tempestiva opposizione.
3. Con istanza 13 febbraio
2016 CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, chiedendo di riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera
a titolo pregiudiziale la decisione 11 novembre 2015 della Corte d’Appello
“Svea Hovrätt” di Stoccolma (S) e di rigettare in via definitiva per
complessivi CHF 416'412.65 oltre interessi all’8% dall’11 novembre 2015 su CHF
26'006.19 e dal 1° gennaio 2015 su CHF 60'968.12 e spese esecutive di CHF
203.20 l’opposizione interposta al PE.
La convenuta si è parzialmente
opposta all’istanza, postulandone la reiezione nella misura in cui chiedeva di
riconoscere e dichiarare esecutiva anche quella parte del dispositivo n. 2
della sentenza della Corte d’Appello “Svea Hovrätt” di Stoccolma (S) con cui
essa, a seguito dell’implicita conferma del dispositivo n. 2 della sentenza 17
ottobre 2014 del Tribunale di prima istanza “Attunda Tingsrätt” di Sollentuna
(S), era stata in pratica condannata a pagare SEK 520'450.- oltre interessi, e così
nella misura in cui chiedeva di rigettare in via definitiva l’opposizione
interposta al PE anche per la somma di CHF 62'111’27 oltre interessi all’8% dal
1° gennaio 2015 su CHF 60'968.12: essa ha evidenziato che il dispositivo della
sentenza della Corte d’Appello “Svea Hovrätt” di Stoccolma (S), oggetto di
riconoscimento e di exequatur, non menzionava l’importo di SEK 520'450.- oltre
interessi, che sarebbe riferibile alla sentenza di prima istanza, sennonché di quest’ultima
non era però stato chiesto il riconoscimento e l’exequatur, né erano stati
versati agli atti i documenti necessari a tale scopo; per quelle stesse ragioni
nemmeno era possibile ottenere il rigetto in via definitiva dell’opposizione per
le posizioni n. 3 e 7 del PE, tanto più che il titolo di credito relativo a
quelle posizioni, ossia la sentenza 17 ottobre 2014 del Tribunale di prima
istanza “Attunda Tingsrätt” di Sollentuna (S), non era stato menzionato
nell’esecuzione.
4. Con la decisione 15 giugno
2016 qui impugnata il Pretore, in accoglimento dell’istanza (dispositivo n. 1),
ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la decisione 11 novembre
2015 della Corte d’Appello “Svea Hovrätt” di Stoccolma (S) (dispositivo n. 1.1)
e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE (dispositivo n.
1.2); la tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 500.- sono state da
lui caricate alla convenuta, tenuta altresì a rifondere all’istante CHF 5’000.-
per ripetibili (dispositivo n. 2). Egli ha ritenuto che l’istante, versando
agli atti i doc. B-E, aveva senz’altro adempiuto le condizioni per ottenere il
riconoscimento e l’exequatur della decisione della Corte d’Appello “Svea
Hovrätt” di Stoccolma (S). In merito al rigetto dell’opposizione, ha rilevato
che quest’ultima decisione annoverava esplicitamente quale suo allegato B la
sentenza 17 ottobre 2014 del Tribunale di prima istanza “Attunda Tingsrätt” di
Sollentuna (S) e che tale decisione era effettivamente allegata alla sentenza
d’appello diventandone parte integrante, cosicché la censura della convenuta
non trovava fondamento e il rigetto definitivo dell’opposizione doveva essere
concesso anche per quanto atteneva alle posizioni n. 3 e 7 del PE.
5. Con il reclamo 18 luglio
2016 che qui ci occupa, avversato dall’istante con risposta 6 settembre 2016, la
convenuta chiede di riformare i dispositivi n. 1, 1.1 e 2 nel senso di
respingere l’istanza nella misura in cui chiedeva di riconoscere e dichiarare
esecutiva anche quella parte del dispositivo n. 2 della sentenza della Corte
d’Appello “Svea Hovrätt” di Stoccolma (S) con cui essa era stata in pratica
condannata a pagare SEK 520'450.- oltre interessi, con protesta di spese e
ripetibili. Essa ha ribadito che la domanda di riconoscimento ed exequatur, per
cui erano state adempiute le condizioni degli art. 38, 53 e 54 CLug, aveva per
oggetto la sentenza della Corte d’Appello “Svea Hovrätt” di Stoccolma (S), il cui
dispositivo non menzionava però l’importo di SEK 520'450.- oltre interessi. Ed
ha aggiunto che quella somma sarebbe semmai riferibile alla sentenza 17 ottobre
2014 del Tribunale di prima istanza “Attunda Tingsrätt” di Sollentuna (S): sennonché,
di quest’ultima, che non era stata allegata alla sentenza d’appello in forma
completa e tanto meno era stato provato in base al diritto svedese che fosse
diventata parte integrante di quella sentenza, non era però stato chiesto il
riconoscimento e l’exequatur, né per la stessa erano state adempiute le
condizioni esatte dagli art. 38, 53 e 54 CLug.
6. Nel caso di specie la
richiesta di riconoscimento e di exequatur con la contestuale richiesta di
rigetto definitivo dell’opposizione al PE (sull’ammissibilità dell’esame
pregiudiziale o incidentale dell’exequatur da parte del giudice del rigetto, cfr.
TF 26 settembre 2013 5A_366/2013 consid. 3) è stata inoltrata dopo il 1°
gennaio 2011, sicché alla procedura di primo grado e alla relativa impugnativa
si applica il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (art. 404
cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Contro la decisione pretorile è così esperibile solo
il rimedio del reclamo (art. 319 segg. CPC), un appello essendo improponibile:
da una parte l’opposizione alla domanda di riconoscimento e di exequatur ai
sensi degli art. 33 cpv. 2 e 43 cpv. 1 CLug costituisce in effetti
un’impugnativa contro una decisione del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett.
a e 335 cpv. 3 CPC) e dall’altra la procedura di rigetto dell’opposizione è
invece espressamente inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC).
Proposto nel termine di legge, il
reclamo 18 luglio 2016 qui in esame è pertanto ricevibile e può essere vagliato
nel merito. Altrettanto tempestiva è la risposta 6 settembre 2016.
Quanto alla competenza funzionale
a trattare il presente reclamo, che nel caso di specie concerne solo il
riconoscimento e l’esecuzione della sentenza estera, la stessa, posto che la
decisione impugnata verte su una questione di diritto delle obbligazioni,
spetta a questa Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG).
L’ulteriore reclamo presentato
nei confronti del giudizio di rigetto dell’opposizione (inc. n. 14.2016.146) è
per contro stato attribuito alla Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48
lett. e n. 1 LOG).
7. In questa sede la convenuta
censura sostanzialmente il solo dispositivo n. 1.1 della decisione pretorile 15
giugno 2016 (i dispositivi n. 1 e 2 sono a suo dire censurati solo “di
riflesso”), e meglio quello con cui il giudice di prime cure, come richiestogli
dall’istante, aveva riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera l’intera
sentenza 11 novembre 2015 della Corte d’Appello “Svea Hovrätt” di Stoccolma
(S). La censura è ampiamente infondata.
La stessa convenuta ha in
effetti pacificamente dato atto (reclamo p. 3 e 4) che la sentenza della Corte
d’Appello adempie le condizioni formali di riconoscimento e di exequatur poste
dagli art. 38, 53 e 54 CLug, ovvero è cresciuta in giudicato, è stata prodotta
in “una copia che presenti tutte le condizioni di autenticità” e per la stessa
è stato presentato l’attestato convenzionale di esecutività nello Stato
d’origine. Stando così le cose, non si vede come mai per alcuni dei suoi
dispositivi la decisione di riconoscimento e di exequatur dovrebbe essere
diversa. Tanto basta per respingere il reclamo da lei presentato.
8. La tesi ricorsuale della
convenuta, che è in realtà quella secondo cui nelle particolari circostanze il
dispositivo n. 2 della sentenza 17 ottobre 2014 del Tribunale di prima istanza
“Attunda Tingsrätt” di Sollentuna (S) non potrebbe essere riconosciuto e
dichiarato esecutivo in Svizzera, non è a sua volta tale da far ritenere
erroneo il giudizio qui impugnato, che aveva per oggetto tutt’altra questione, e
meglio il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera dell’intera
sentenza 11 novembre 2015 della Corte d’Appello “Svea Hovrätt” di Stoccolma (S).
Poco importa invece,
nell’ambito del presente giudizio relativo al riconoscimento ed exequatur di
quella sentenza (la questione sarà semmai di rilievo nell’ambito del giudizio
sul rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE), quali ne siano le
conseguenze, in altre parole se l’istante sia così legittimata o meno ad
ottenere in Svizzera la condanna della convenuta al pagamento della somma di
SEK 520'450.- oltre interessi che quest’ultima era stata in pratica condannata
a pagare a titolo di spese processuali della procedura di primo grado, rispettivamente
il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE per quegli stessi importi.
La questione non necessita dunque
di essere qui esaminata.
9. Ne discende che il gravame
deve senz’altro essere respinto.
Le
spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto
di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza della
convenuta reclamante (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione
delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del
Regolamento sulle ripetibili, segnatamente dell’importanza della lite, delle
sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di
reclamo. Per l’eventuale impugnabilità al Tribunale federale fa invece stato un
valore litigioso di CHF 62'111’27.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
Regolamento sulle ripetibili
decide:
Fatti
I. Il reclamo 18 luglio 2016 di RE 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese processuali
di CHF 1’000.- sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla
controparte CHF 1’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).