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Decisione

12.2016.108

Locazione - disdetta per mora - espulsione

23 novembre 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti risultano peraltro immediatamente

comprovabili e la situazione giuridica chiara, come concluso dal primo giudice,

i cui accertamenti e conclusioni non sono validamente criticati con

l’appello, che va pertanto considerato irricevibile. La decisione

Considerandi

impugnata merita pertanto conferma.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate in

conformità degli art. 9 cpv. 3 e 13 LTG. Il valore litigioso, determinante

anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 28’800.-,

come accertato dal Pretore e non contestato dall’appellante.

Non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale l'appello non è

stato notificato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili

decide:

1. L’appello

26 luglio 2016 di AP 1 è irricevibile.

La decisione di sfratto 11 luglio 2016 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 4 (inc. n. SO.2016.2405), è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico

dell’appellante. Non si assegnano ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).