12.2016.109
Lavoro - salario - provvigione
16 marzo 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2016.109
Lugano
16 marzo 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.252
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza (recte:
petizione) 16 dicembre 2014 da
AO
1
rappr. da RA 2
contro
AP
1
rappr. da RA 1
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 51'000.- oltre interessi al 5%
dal 1° agosto 2014, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 16 giugno 2016 ha
parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 50’150.- lordi
oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2014;
appellante la convenuta con
appello 27 luglio 2016, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili;
mentre l'attore con risposta
21 settembre 2016 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che l’allora trentanovenne AO 1, coniugato,
di formazione avvocato e già attivo nel settore dell’intermediazione
immobiliare (sia pure non ancora in possesso dell’autorizzazione all’esercizio
della professione di fiduciario immobiliare), ha lavorato a tempo pieno, dal 1°
gennaio 2013 al 30 maggio 2014, per AP 1 in qualità di consulente immobiliare
in forza del contratto di lavoro 31 dicembre 2012 (doc. A), che, per quanto qui
interessa, prevedeva uno stipendio lordo annuo di fr. 36'000.-, importo
considerato quale sola base di calcolo per le deduzioni di legge (AVS, AI, IPG,
AD, LAINF e imposta alla fonte) che la datrice di lavoro si impegnava a versare
agli enti preposti in nome e per conto del dipendente, ritenuto che il salario
netto, decurtato di quei contributi sociali, sarebbe stato versato solo in caso
di effettivo incasso di provvigioni su vendite da lui direttamente trattate;
che AO 1, nei 17 mesi nei quali
ha lavorato per AP 1, ha ricevuto da quest’ultima, che in quel periodo ha versato
per lui agli enti preposti complessivi fr. 14'563.22 a titolo di contributi
sociali e imposta alla fonte (cfr. doc. 7: fr. 6'761.03 quota a carico del
dipendente e fr. 7'802.18 quota a carico della datrice di lavoro), un’unica provvigione,
nell’ottobre 2013, di fr. 850.- (cfr. doc. C);
che con petizione 16 dicembre
2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. G), ha
convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP
1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 51'000.-, somma pari alla rivendicata
remunerazione mensile di fr. 3'000.- per 17 mesi, oltre interessi al 5% dal 1°
agosto 2014; la convenuta si è integralmente opposta alla petizione;
che con la decisione 16 giugno
2016 qui impugnata il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato
la convenuta al pagamento di fr. 50’150.- lordi, somma corrispondente alla pretesa
remunerazione mensile di fr. 3'000.- lordi per 17 mesi, dalla quale ha poi dedotto
la provvigione di fr. 850.- già percepita, oltre interessi al 5% dal 1° agosto
2014; la tassa di giustizia di fr. 2'000.-, le spese e le ripetibili di fr.
Considerandi
4'000.- sono state poste a carico della convenuta;
che con l’appello 27 luglio 2016
che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 21 settembre 2016, la
convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione, protestando le spese e le ripetibili;
che nella sua decisione il
Pretore ha innanzitutto escluso che all’attore potessero essere rimproverate
una scarsa attività lavorativa nonché una scarsa presenza o l’effettuazione di
attività private sul posto di lavoro, che del resto mai avevano fatto oggetto
di richiami; rammentato il principio dottrinale e giurisprudenziale (DTF 139
III 214 consid. 5.1; Wyler, Droit
du travail, 3ª ed., p. 155; Dunand/Mahon,
Commentaire du contrat de travail, n. 6 ad art. 322b CO e n. 28 ad art. 349a
CO; Streiff/Von Känel/Rudolph,
Arbeitsvertrag-Praxiskommentar, 7ª ed., n. 5 ad art. 322b CO), secondo cui se
un lavoratore era remunerato in modo esclusivo o preponderante mediante
provvigioni queste dovevano rappresentare una retribuzione adeguata come quella
prevista dall’art. 349a cpv. 2 CO, ha quindi ritenuto che all’attore,
effettivamente remunerato solo mediante provvigioni, nelle particolari
circostanze, segnatamente in considerazione del fatto che gli immobili da
vendere e/o da locare messi a sua disposizione dalla convenuta erano solo tre
(due appartamenti destinati alla locazione a __________ e a __________ e una
piccola residenza in costruzione a B__________) e che oltretutto a seguito di
una riorganizzazione aziendale dal novembre 2013 egli si occupava delle sole
locazioni, non fosse possibile ottenere una retribuzione adeguata, dal che la
nullità della clausola remunerativa concordata nel doc. A e il riconoscimento a
suo favore, a mo’ di retribuzione adeguata, di quella risultante dalle
condizioni salariali usuali del settore (Rehbinder,
Berner Kommentar, n. 6 ad art. 349a CO), che in Ticino, sulla base dei dati
elaborati dall’Ufficio federale di statistica, corrispondeva a un salario
mensile lordo di fr. 5'472.-, ben maggiore di quello da lui rivendicato in causa,
che poteva così essere confermato;
che in questa sede la convenuta
ha in primo luogo ribadito che la scarsa o pressoché nulla attività lavorativa
e la scarsa professionalità dell’attore erano in realtà comprovate, la prima, dai
testi __________, __________, __________ e __________ rispettivamente, la
seconda, da quest’ultimo ma la censura è infondata: in effetti le testimonianze
di __________ (p. 2), __________ (p. 3) e __________ (p. 6) - il teste __________
non risulta essersi espresso sul tema - vertevano al più sugli orari di
presenza dell’attore sul posto di lavoro, aspetto questo che a detta del
Pretore, il quale nell’occasione si era fondato sulla testimonianza, neppure
censurata in questa sede, del presidente della gerenza F__________ __________,
non era però problematico in quanto l’attore non doveva rispettare orari di lavoro
ed era completamente libero nell’organizzazione del suo tempo di lavoro, mentre
la testimonianza di __________ (p. 4) era a sua volta priva di rilevanza non
potendosi ammettere che l’attore fosse stato poco professionale per avergli giustificato
solo a posteriori la sua assenza ad un appuntamento o per avergli indicato che
un appartamento era di 2.5 anziché di 3.5 locali; la convenuta non ha
oltretutto censurato l’assunto pretorile, per altro confermato dal teste F__________
__________ (p. 7), secondo cui in ogni caso quelle eventuali mancanze
dell’attore non avevano mai dato luogo a dei richiami;
che la convenuta ha in seguito
rimproverato al Pretore di aver minimizzato l’importanza dell’immobile a B__________
da lei messo a disposizione dell’attore per la vendita e la locazione, ma la
censura dev’essere disattesa: nulla agli atti permette in effetti di ritenere,
come preteso dalla convenuta per altro per la prima volta solo in questa sede e
con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), che quell’immobile fosse composto
da 2 bilocali, da 4 trilocali, da un attico e da un loft per un valore di
vendita complessivo di oltre fr. 10'000'000.-, l’istruttoria, e meglio la testimonianza
di __________ (p. 4), avendo permesso unicamente di stabilire che lo stesso era
una piccola residenza in costruzione; atteso poi che dal novembre 2013 l’attore
non si occupava più delle vendite ma delle sole locazioni, e ritenuto che la
teste __________, che era entrata alle dipendenze della convenuta solo
nell’ottobre 2013 (p. 3), aveva riferito che a quel momento l’immobile era
ancora in costruzione, non vi è chi non veda come l’esistenza della residenza
di B__________ fosse difficilmente tale da migliorare la posizione dell’attore,
non essendo ipotizzabile la locazione di un immobile in costruzione;
che la convenuta ha infine
rimproverato al Pretore di non aver in ogni caso tenuto conto del fatto che
essa aveva già provveduto a versare per l’attore agli enti preposti la somma di
fr. 14'563.22 a titolo di contributi sociali e imposta alla fonte (il cui
mancato pagamento da parte sua è stato evocato dall’attore per la prima volta,
e con ciò irritualmente, solo in questa sede, cfr. art. 317 cpv. 1 CPC, ed è inoltre
stato smentito dalla teste __________ [p. 2] e dallo stesso attore
[interrogatorio p. 5]), importo che ha ora chiesto di dedurre dalle spettanze
della controparte, ma la censura non può essere accolta: a parte il fatto che
l’auspicata deduzione è irricevibile, essendo stata proposta per la prima volta
solo in questa sede (art. 317 cpv. 2 CPC), si osserva in effetti che, come
rilevato dall’attore nella risposta all’appello (p. 6), il giudice di prime
cure non ha certo sbagliato nella misura in cui ha ammesso la petizione per fr.
50’150.- lordi, essendo evidente che da quella somma dovrà poi essere dedotta
la quota parte degli oneri sociali a carico del lavoratore, ossia fr. 6'761.03
(cfr. doc. 7);
che l’appello della convenuta
deve così essere respinto nella misura in cui è ricevibile, ritenuto che le
spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate
sulla base di un valore litigioso di fr. 50'150.- lordi, seguono la soccombenza
(art. 106 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 27 luglio 2016 di
AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
3’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.-
per ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).