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Decisione

12.2016.109

Lavoro - salario - provvigione

16 marzo 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

12.2016.109

Lugano

16 marzo 2017/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Balerna

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.252

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza (recte:

petizione) 16 dicembre 2014 da

AO

1

rappr. da RA 2

contro

AP

1

rappr. da RA 1

con cui l’attore ha chiesto

la condanna della convenuta al pagamento di fr. 51'000.- oltre interessi al 5%

dal 1° agosto 2014, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la

reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 16 giugno 2016 ha

parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 50’150.- lordi

oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2014;

appellante la convenuta con

appello 27 luglio 2016, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili;

mentre l'attore con risposta

21 settembre 2016 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di

spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che l’allora trentanovenne AO 1, coniugato,

di formazione avvocato e già attivo nel settore dell’intermediazione

immobiliare (sia pure non ancora in possesso dell’autorizzazione all’esercizio

della professione di fiduciario immobiliare), ha lavorato a tempo pieno, dal 1°

gennaio 2013 al 30 maggio 2014, per AP 1 in qualità di consulente immobiliare

in forza del contratto di lavoro 31 dicembre 2012 (doc. A), che, per quanto qui

interessa, prevedeva uno stipendio lordo annuo di fr. 36'000.-, importo

considerato quale sola base di calcolo per le deduzioni di legge (AVS, AI, IPG,

AD, LAINF e imposta alla fonte) che la datrice di lavoro si impegnava a versare

agli enti preposti in nome e per conto del dipendente, ritenuto che il salario

netto, decurtato di quei contributi sociali, sarebbe stato versato solo in caso

di effettivo incasso di provvigioni su vendite da lui direttamente trattate;

che AO 1, nei 17 mesi nei quali

ha lavorato per AP 1, ha ricevuto da quest’ultima, che in quel periodo ha versato

per lui agli enti preposti complessivi fr. 14'563.22 a titolo di contributi

sociali e imposta alla fonte (cfr. doc. 7: fr. 6'761.03 quota a carico del

dipendente e fr. 7'802.18 quota a carico della datrice di lavoro), un’unica provvigione,

nell’ottobre 2013, di fr. 850.- (cfr. doc. C);

che con petizione 16 dicembre

2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. G), ha

convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP

1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 51'000.-, somma pari alla rivendicata

remunerazione mensile di fr. 3'000.- per 17 mesi, oltre interessi al 5% dal 1°

agosto 2014; la convenuta si è integralmente opposta alla petizione;

che con la decisione 16 giugno

2016 qui impugnata il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato

la convenuta al pagamento di fr. 50’150.- lordi, somma corrispondente alla pretesa

remunerazione mensile di fr. 3'000.- lordi per 17 mesi, dalla quale ha poi dedotto

la provvigione di fr. 850.- già percepita, oltre interessi al 5% dal 1° agosto

2014; la tassa di giustizia di fr. 2'000.-, le spese e le ripetibili di fr.

Considerandi

4'000.- sono state poste a carico della convenuta;

che con l’appello 27 luglio 2016

che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 21 settembre 2016, la

convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere

la petizione, protestando le spese e le ripetibili;

che nella sua decisione il

Pretore ha innanzitutto escluso che all’attore potessero essere rimproverate

una scarsa attività lavorativa nonché una scarsa presenza o l’effettuazione di

attività private sul posto di lavoro, che del resto mai avevano fatto oggetto

di richiami; rammentato il principio dottrinale e giurisprudenziale (DTF 139

III 214 consid. 5.1; Wyler, Droit

du travail, 3ª ed., p. 155; Dunand/Mahon,

Commentaire du contrat de travail, n. 6 ad art. 322b CO e n. 28 ad art. 349a

CO; Streiff/Von Känel/Rudolph,

Arbeitsvertrag-Praxiskommentar, 7ª ed., n. 5 ad art. 322b CO), secondo cui se

un lavoratore era remunerato in modo esclusivo o preponderante mediante

provvigioni queste dovevano rappresentare una retribuzione adeguata come quella

prevista dall’art. 349a cpv. 2 CO, ha quindi ritenuto che all’attore,

effettivamente remunerato solo mediante provvigioni, nelle particolari

circostanze, segnatamente in considerazione del fatto che gli immobili da

vendere e/o da locare messi a sua disposizione dalla convenuta erano solo tre

(due appartamenti destinati alla locazione a __________ e a __________ e una

piccola residenza in costruzione a B__________) e che oltretutto a seguito di

una riorganizzazione aziendale dal novembre 2013 egli si occupava delle sole

locazioni, non fosse possibile ottenere una retribuzione adeguata, dal che la

nullità della clausola remunerativa concordata nel doc. A e il riconoscimento a

suo favore, a mo’ di retribuzione adeguata, di quella risultante dalle

condizioni salariali usuali del settore (Rehbinder,

Berner Kommentar, n. 6 ad art. 349a CO), che in Ticino, sulla base dei dati

elaborati dall’Ufficio federale di statistica, corrispondeva a un salario

mensile lordo di fr. 5'472.-, ben maggiore di quello da lui rivendicato in causa,

che poteva così essere confermato;

che in questa sede la convenuta

ha in primo luogo ribadito che la scarsa o pressoché nulla attività lavorativa

e la scarsa professionalità dell’attore erano in realtà comprovate, la prima, dai

testi __________, __________, __________ e __________ rispettivamente, la

seconda, da quest’ultimo ma la censura è infondata: in effetti le testimonianze

di __________ (p. 2), __________ (p. 3) e __________ (p. 6) - il teste __________

non risulta essersi espresso sul tema - vertevano al più sugli orari di

presenza dell’attore sul posto di lavoro, aspetto questo che a detta del

Pretore, il quale nell’occasione si era fondato sulla testimonianza, neppure

censurata in questa sede, del presidente della gerenza F__________ __________,

non era però problematico in quanto l’attore non doveva rispettare orari di lavoro

ed era completamente libero nell’organizzazione del suo tempo di lavoro, mentre

la testimonianza di __________ (p. 4) era a sua volta priva di rilevanza non

potendosi ammettere che l’attore fosse stato poco professionale per avergli giustificato

solo a posteriori la sua assenza ad un appuntamento o per avergli indicato che

un appartamento era di 2.5 anziché di 3.5 locali; la convenuta non ha

oltretutto censurato l’assunto pretorile, per altro confermato dal teste F__________

__________ (p. 7), secondo cui in ogni caso quelle eventuali mancanze

dell’attore non avevano mai dato luogo a dei richiami;

che la convenuta ha in seguito

rimproverato al Pretore di aver minimizzato l’importanza dell’immobile a B__________

da lei messo a disposizione dell’attore per la vendita e la locazione, ma la

censura dev’essere disattesa: nulla agli atti permette in effetti di ritenere,

come preteso dalla convenuta per altro per la prima volta solo in questa sede e

con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), che quell’immobile fosse composto

da 2 bilocali, da 4 trilocali, da un attico e da un loft per un valore di

vendita complessivo di oltre fr. 10'000'000.-, l’istruttoria, e meglio la testimonianza

di __________ (p. 4), avendo permesso unicamente di stabilire che lo stesso era

una piccola residenza in costruzione; atteso poi che dal novembre 2013 l’attore

non si occupava più delle vendite ma delle sole locazioni, e ritenuto che la

teste __________, che era entrata alle dipendenze della convenuta solo

nell’ottobre 2013 (p. 3), aveva riferito che a quel momento l’immobile era

ancora in costruzione, non vi è chi non veda come l’esistenza della residenza

di B__________ fosse difficilmente tale da migliorare la posizione dell’attore,

non essendo ipotizzabile la locazione di un immobile in costruzione;

che la convenuta ha infine

rimproverato al Pretore di non aver in ogni caso tenuto conto del fatto che

essa aveva già provveduto a versare per l’attore agli enti preposti la somma di

fr. 14'563.22 a titolo di contributi sociali e imposta alla fonte (il cui

mancato pagamento da parte sua è stato evocato dall’attore per la prima volta,

e con ciò irritualmente, solo in questa sede, cfr. art. 317 cpv. 1 CPC, ed è inoltre

stato smentito dalla teste __________ [p. 2] e dallo stesso attore

[interrogatorio p. 5]), importo che ha ora chiesto di dedurre dalle spettanze

della controparte, ma la censura non può essere accolta: a parte il fatto che

l’auspicata deduzione è irricevibile, essendo stata proposta per la prima volta

solo in questa sede (art. 317 cpv. 2 CPC), si osserva in effetti che, come

rilevato dall’attore nella risposta all’appello (p. 6), il giudice di prime

cure non ha certo sbagliato nella misura in cui ha ammesso la petizione per fr.

50’150.- lordi, essendo evidente che da quella somma dovrà poi essere dedotta

la quota parte degli oneri sociali a carico del lavoratore, ossia fr. 6'761.03

(cfr. doc. 7);

che l’appello della convenuta

deve così essere respinto nella misura in cui è ricevibile, ritenuto che le

spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate

sulla base di un valore litigioso di fr. 50'150.- lordi, seguono la soccombenza

(art. 106 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 27 luglio 2016 di

AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

3’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.-

per ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).