12.2016.11
Appalto - lavori d'artigiani - prescrizione
12 giugno 2017Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.11
Lugano
12 giugno 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.162
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 6
dicembre 2011 da
AO
1
rappr. da RA 2
contro
AP
1
rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 74'282.- oltre
interessi al 5% dal 25 agosto 2004 e il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
decisione 1° dicembre 2015 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta con
appello 18 gennaio 2016, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere la petizione e in via subordinata di accoglierla
limitatamente a fr. 16'293.55 più interessi ed accessori, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con
osservazioni (recte: risposta) 8 marzo 2016 ha postulato la reiezione
del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Il 24 novembre 2003
l’impresa di costruzioni generale AP 1 ha subappaltato alla società AO 1 le
opere da capomastro e in cemento armato inerenti la riattazione e la
trasformazione della casa sita sulla part. n. __________ RFD di __________, di
proprietà di __________ e __________.
A garanzia delle sue
spettanze residue, asseritamente di fr. 173'847.80 (doc. H), AO 1, dopo aver
lasciato anticipatamente il cantiere, ha in seguito chiesto ed in parte poi ottenuto,
per l’importo di fr. 74'282.- oltre interessi al 5% dal 25 agosto 2004,
l’iscrizione di un’ipoteca legale definitiva sul fondo oggetto degli interventi
(cfr. le sentenze di primo, secondo rispettivamente terzo grado di cui ai doc. C,
D rispettivamente F).
2. Con petizione 6
dicembre 2011 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.
G), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 74'282.- oltre
interessi al 5% dal 25 agosto 2004 e il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. E). Essa,
richiamandosi alle risultanze della procedura di iscrizione dell’ipoteca legale
definitiva (inc. n. OA.2004.804 rich.), ha in estrema sintesi preteso dalla sua
controparte contrattuale il versamento della somma per cui le era stata per
l’appunto riconosciuta l’ipoteca legale (mercede totale fr. 320'399.- ./.
acconti fr. 240'000.- ./. deduzioni da lei ammesse per la non conformità della
canna fumaria e per le spese di consumo energetico e di acqua potabile fr.
6'117.-).
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
3. Con decisione 1°
dicembre 2015 il Pretore, ritenendo perfettamente fondate le pretese avanzate
dall’attrice, ha integralmente accolto la petizione, ponendo la tassa di
giustizia di fr. 2'500.- e le spese di fr. 300.- a carico della convenuta,
tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 7’500.- per ripetibili.
4. Con l’appello 18
gennaio 2016 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 8 marzo
2016, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione e in via subordinata di accoglierla limitatamente a fr.
16'293.55 più interessi ed accessori, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi. Essa ha ribadito che la pretesa attorea era prescritta ed ha in
ogni caso contestato di essere debitrice dei fr. 15'904.25 riconosciuti per lo
sgombero (trasporto e smaltimento) del materiale di demolizione e del materiale
di scavo nonché dei fr. 42'084.20 attribuiti per le opere a regia.
5. Nella sua decisione
il Pretore ha innanzitutto respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla
convenuta, osservando che la tesi di quest’ultima, secondo cui nella
fattispecie era applicabile il termine quinquennale di prescrizione previsto
dall’art. 128 n. 3 CO, non era per nulla convincente, come già giudicato dalla
prima Camera civile del Tribunale d’appello nell’ambito della procedura di
iscrizione dell’ipoteca legale definitiva (doc. D).
In questa sede la
convenuta ha ribadito il buon fondamento dell’eccezione, rilevando che
l’attività svolta dall’attrice, oltre ad essere priva di prestazioni
intellettuali preponderanti (testi __________ verbale 12 marzo 2013 p. 2, __________
verbale 12 marzo 2013 p. 4, __________ verbale 12 marzo 2013 p. 7 e __________ verbale
12 febbraio 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p. 2, doc. 14), era
prevalentemente caratterizzata dal lavoro manuale (teste __________ verbale 12
marzo 2013 p. 2 e deposizione __________ verbale 9 aprile 2013 p. 4).
5.1. Giusta l’art. 128 n. 3
CO si prescrivono col decorso di cinque anni, anziché col decorso di dieci anni
previsto in generale dall’art. 127 CO, tra le altre azioni, quelle per lavori
d’artigiani.
Con riferimento ai “lavori
d’artigiani” menzionati in questa disposizione il Tribunale federale ha già
avuto modo di chiarire che l’applicazione del termine di prescrizione più corto
dipende dal genere di lavoro svolto, che dev’essere di natura artigianale,
ossia dev’essere riferito a lavori dove la parte manuale è preponderante o
comunque almeno uguale alle altre prestazioni, e che però sono in ogni caso esclusi
dal campo di applicazione di questa norma quei lavori che, per loro natura o
dimensione, richiedono misure di pianificazione e coordinazione particolari,
così che in definitiva il termine di prescrizione ridotto si applica solo in
presenza di lavori manuali tipici, tradizionali, eseguiti in un quadro
ristretto (DTF 123 III 120 consid. 2a e 2b, 132 III 61 consid. 6.3; TF 12
ottobre 2010 4A_245/2010 consid. 2).
5.2. Nel caso di specie il
giudizio pretorile, secondo cui le prestazioni svolte dall’attrice non
costituivano dei “lavori d’artigiani” ai sensi dell’art. 128 n. 3 CO ed erano così
soggette al termine di prescrizione generale, decennale, previsto dall’art. 127
CO, pacificamente non ancora scaduto, può essere confermato.
5.2.1. È innanzitutto
incontestabile, come per altro già evidenziato dalla giurisprudenza cantonale in
casi analoghi (Rep. 1984 p. 145; II CCA 18 maggio 1994 inc. n. 16/94, 15 maggio
1996 inc. n. 12.96.26), che le opere da capomastro e in cemento armato inerenti
la riattazione e la trasformazione di una casa di abitazione o di un rustico
come quelle qui in discussione, per le quali è stata contrattualmente pattuita,
in virtù di un capitolato d’appalto e di un modulo di offerta complessi, una
mercede di ben fr. 289’558.- IVA esclusa (cfr. doc. 5, riferita alle seguenti posizioni:
installazione cantiere; opere di scavo, demolizioni e riempimenti;
sottomurazioni e puntellazioni; murature e isolazioni; pavimentazioni;
canalizzazioni; lavori a regia; opere diverse; opere esterne; opere in cemento
armato), non siano lavori manuali tipici, tradizionali, eseguiti in un quadro
ristretto, ma siano piuttosto di natura e soprattutto di dimensione tale da non
poter rientrare nel campo di applicazione dell’art. 128 n. 3 CO, l’esecuzione
di un appalto del genere implicando di per sé, oltre ad evidenti prestazioni
d’ordine intellettuale, misure organizzative non indifferenti in tema di termini
da rispettare (cfr. doc. 17, teste __________ rogatoria 28 novembre 2013 p. 2
ad 11) nonché di personale e di materiali da impiegare (cfr. teste __________
verbale 12 febbraio 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p. 1), tanto più che nel
cantiere, nel quale dovevano essere effettuati interventi per complessivi fr. 780'000.-
(risposta p. 7, teste __________ verbale 12 marzo 2013 p. 8), operavano anche
altri professionisti (si pensi al progettista e direttore architettonico __________
come pure agli altri artigiani intervenuti ed in particolare all’impresa __________
[doc. 7] e alle altre ditte __________ [risposta p. 3], __________, __________
e __________ [risposta p. 8]), con i quali era dunque necessario coordinare gli
interventi. La conclusione in tal senso resa dalla prima Camera civile del
Tribunale d’appello nell’ambito della procedura di iscrizione dell’ipoteca
legale definitiva (doc. D) appare quindi condivisibile.
5.2.2. Ad ogni buon conto la
convenuta non ha assolutamente dimostrato che l’attività svolta nell’occasione
dall’attrice fosse al contrario prevalentemente caratterizzata dal lavoro
manuale e non denotasse prestazioni intellettuali preponderanti.
Le dichiarazioni rese
dall’operaio dell’attrice __________ (verbale 12 marzo 2013 p. 2) e dall’amministratore
unico di quest’ultima __________ (verbale 9 aprile 2013 p. 4), da lei
menzionate in questa sede, sono innanzitutto ben lungi dal provare che le
prestazioni effettuate dall’attrice fossero perlopiù di carattere manuale: essi
hanno in effetti unicamente riferito che ad essere state perlopiù fatte a mano
erano state le demolizioni, le quali però rappresentavano solo una minima parte
(cfr. teste __________ verbale 12 marzo 2013 p. 5), non superiore al 10% (cfr.
doc. 5), delle opere a lei appaltate; il fatto che __________ possa aver pure
rilevato che l’attrice “aveva un escavatore piccolo e basta” (verbale 12 marzo
2013 p. 2) non migliora la posizione della convenuta, visto e considerato che il
medesimo ha in seguito aggiunto che per lo scavo e per i trasporti essa aveva però
potuto utilizzare altri mezzi (p. 2) e __________ aveva riferito che l’attrice
disponeva a quel tempo di un trax, di un pel job, di un autocarro con gru e di
un furgone (verbale 9 aprile 2013 p. 2), che erano stati messi a diposizione
con l’impianto di cantiere (verbale 9 aprile 2013 p. 5; cfr. pure, sull’impianto
di cantiere fornito, testi __________ verbale 12 marzo 2013 p. 5 e __________
verbale 12 marzo 2013 p. 9).
E nemmeno risulta dalle dichiarazioni
di __________ (verbale 12 marzo 2013 p. 2), del padre rispettivamente suocero
dei due proprietari dell’immobile __________ (verbale 12 marzo 2013 p. 5), di
uno dei due proprietari dell’immobile __________ (verbale 12 marzo 2013 p. 7) e
dell’ex operaio dell’attrice __________ (verbale 12 febbraio 2007 [nell’inc. n.
OA.2004.804 rich.] p. 2), pure menzionate in questa sede dalla convenuta, che
l’attività svolta dall’attrice fosse priva di prestazioni intellettuali
preponderanti, il solo fatto che costoro abbiano riferito che essa agiva senza
un programma dei lavori e/o sulla base delle indicazioni della direzione dei
lavori non essendo ancora sufficiente per ammettere l’esistenza di una simile eventualità;
e neppure risulta, tanto meno dal menzionato doc. 14, che l’attrice si fosse
limitata a mettere a disposizione della convenuta la propria forza lavoro senza
alcuna componente intellettuale, ciò non essendo assolutamente compatibile con
la conclusione del complesso contratto di subappalto di cui si è detto.
6. Nel suo giudizio il
Pretore, per quanto qui interessa, ha in seguito ritenuto che nella mercede totale
di fr. 320'399.- a favore dell’attrice fosse compresa anche una pretesa di fr.
108'991.85 per le opere di scavo, demolizioni e riempimenti. Per quanto
atteneva in particolare allo sgombero, egli ha rilevato che l’istruttoria aveva
permesso di appurare che parte del materiale di scavo era stata effettivamente
trasportata e depositata presso il magazzino dell’attrice su richiesta del capocantiere
della convenuta __________ e di __________ (testi __________ verbale 12
febbraio 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.], __________ verbale 12 febbraio
2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] e __________ rogatoria 26 settembre 2007 [nell’inc.
n. OA.2004.804 rich.]) e che nell’ambito della procedura di iscrizione
dell’ipoteca legale definitiva quelle testimonianze erano state sottoposte al
perito giudiziario, il quale ne aveva tenuto conto nell’allestimento del suo
referto, senza che il procedimento ora in corso avesse portato novità
significative e dunque imponesse una diversa valutazione sul tema.
In questa sede la
convenuta ha contestato di essere debitrice dei fr. 15'904.25 riconosciuti dal
perito giudiziario, e con lui dal Pretore, per lo sgombero (trasporto e
smaltimento) del materiale di demolizione e di scavo, rilevando da un lato che
quella prestazione non poteva esserle fatturata a parte ed evidenziando dall’altro
che l’attrice non aveva in ogni caso provato di aver trasportato e smaltito in
discarica, se non una minima parte, invero trascurabile, del materiale di
demolizione e di scavo (testi __________ verbale 12 febbraio 2007 [nell’inc. n.
OA.2004.804 rich.] p. 2, __________ verbale 12 febbraio 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804
rich.] p. 5, __________ rogatoria 26 settembre 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.]
p. 3, __________ verbale 20 novembre 2006 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p.
3, __________ rogatoria 27 novembre 2013, __________ verbale 12 marzo 2013 p. 9
seg. e __________ verbale 12 giugno 2013 p. 2), senza neppure aver versato agli
atti i necessari bollettini, di modo che la diversa conclusione da parte del
perito giudiziario, fatta propria dal Pretore, non poteva essere condivisa.
6.1. La censura con cui la
convenuta ha preteso che il trasporto e lo smaltimento del materiale di
demolizione e di scavo non potessero esserle fatturati a parte siccome l’aggiunta
in tal senso apposta a mano al punto 2 del capitolato d’appalto (cfr. doc. 5 p.
19), riconosciuta dal perito giudiziario e dal Pretore, non era in realtà rispettosa
delle formalità concordate per poter ammettere una modifica dello stesso (e
meglio di quelle contenute a p. 15 delle prescrizioni per le opere da
capomastro di cui al doc. 5 ed all’art. 27 della Norma SIA 118), deve
senz’altro essere disattesa. La circostanza e soprattutto le ragioni alla base
della stessa sono in effetti state evocate per la prima volta solo in questa
sede e sono dunque irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC).
6.2. La censura della
convenuta secondo cui la conclusione del perito giudiziario sul tema, fatta
propria dal Pretore, non poteva in ogni caso essere condivisa, in quanto l’attrice
non aveva provato di aver trasportato e smaltito in discarica, se non una
minima parte, invero trascurabile, del materiale di demolizione e di scavo,
senza neppure aver versato agli atti i necessari bollettini, non può a sua
volta trovare accoglimento.
6.2.1. Contrariamente a quanto
preteso dalla convenuta, le prove da lei menzionate in questa sede non permettono
affatto di concludere, anche a fronte delle altre risultanze probatorie, che
l’attrice avesse in realtà trasportato e smaltito in discarica solo una parte
trascurabile del materiale di demolizione e di scavo, per cui la diversa
conclusione da parte del perito giudiziario, fatta propria dal Pretore, doveva
essere riformata a suo favore.
Tre persone hanno dichiarato
che il materiale di scavo era stato regolarmente sgomberato dall’attrice: __________
(verbale 12 febbraio 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p. 2 seg.) ha riferito
che il materiale di scavo era stato portato dall’attrice presso il suo
magazzino; __________ (verbale 12 febbraio 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.]
p. 5), dopo aver espresso quel medesimo concetto, ha aggiunto che in quel luogo
vi era una discarica privata (che è risultata essere autorizzata, cfr. testi __________
verbale 20 marzo 2013 p. 3 e __________ verbale 9 aprile 2013 p. 4), ritenuto
che, sentito nuovamente in seguito (verbale 12 marzo 2013 p. 2), ha ribadito
che sicuramente il materiale era stato trasportato e depositato in discarica; e
__________ (verbale 9 aprile 2013 p. 3) ha riferito che il materiale di scavo
era stato depositato presso il magazzino dell’attrice e quello di demolizione
era stato portato in una discarica. Altre due hanno invece dichiarato che solamente
una parte del materiale di demolizione e di scavo era stata sgomberata
dall’attrice: __________ (verbale 12 marzo 2013 p. 10 seg.) ha riferito che una
parte del materiale era stata gettata dall’attrice nella vallata che si trovava
dietro il suo magazzino, ossia nella discarica privata di cui si è detto; e __________
(rogatoria 26 settembre 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.]) ha confermato la
circostanza, indicando sì che quella parte fosse “minima” rispetto a quella
lasciata sul cantiere (p. 3 ad 12), ma aggiungendo anche che uno strato di
terra vegetale era stato asportato e trasportato nel magazzino dell’attrice (p.
4 ad 14). Quanto alle altre testimonianze menzionate in questa sede dalla
convenuta, le stesse non paiono particolarmente rilevanti sul tema: __________,
il quale aveva riferito che non era stato portato via alcun materiale (verbale
20 novembre 2006 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p. 3), si è in effetti
espresso in modo non categorico (“per quanto ne so”) e comunque era presente in
cantiere solo saltuariamente (cfr. testi __________ (verbale 12 febbraio 2007 [nell’inc.
n. OA.2004.804 rich.] p. 4 e __________ verbale 12 marzo 2013 p. 4); il direttore
generale dei lavori __________, il quale aveva deposto che nulla era stato
portato in discarica (rogatoria 27 novembre 2013 p. 4 ad 18), oltre ad essere
pure stato presente in cantiere solo in modo sporadico (cfr. rogatoria 21
novembre 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p. 2 ad 6; testi __________
verbale 12 febbraio 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p. 2 e __________
verbale 12 febbraio 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p. 8 e 9 aprile 2013
p. 7) ed ad essersi espresso solo sul deposito del materiale presso una
discarica, era stato dichiarato inattendibile dal Pretore per la sua vicinanza
con la convenuta, senza per altro che quella circostanza sia qui stata
censurata; mentre il titolare della ditta incaricata della completazione dei
lavori dopo la partenza dell’attrice __________, il quale aveva detto che il
materiale che si trovava ancora sul cantiere ammontava a circa 200 mc (verbale
12 giugno 2013 p. 2), non ha a ben vedere riferito nulla di rilevante su quanto
fosse stato in precedenza sgomberato. Stando così le cose, il Pretore non ha
certo abusato del suo ampio potere di apprezzamento laddove ha di fatto
ritenuto di poter aderire alla conclusione del perito giudiziario, secondo il
quale dalla documentazione fotografica, dal sopralluogo e dai documenti ricevuti
si poteva stimare che l’attrice avesse sgomberato in parte - ma non in modo
trascurabile - il materiale di demolizione e di scavo (cfr. perizia [nell’inc.
n. OA.2004.804 rich.] p. 15 e verbale 4 giugno 2013 p. 5). Per il resto, la
convenuta non ha censurato l’entità della stima effettuata dal perito
giudiziario, il quale aveva allora provveduto a ridurre da 460.54 mc a 200 mc i
quantitativi sgomberati esposti dall’attrice.
6.2.2. Quanto al secondo
rimprovero mosso all’attrice, quello di non aver prodotto in causa i bollettini
necessari a comprovare la sua pretesa, segnatamente gli usuali bollettini di
discarica, lo stesso è invece chiaramente irricevibile, essendo stato addotto
per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC).
7. Il Pretore, per
quanto qui interessa, ha infine ritenuto che la mercede totale di fr. 320'399.-
a favore dell’attrice fosse pure comprensiva di una pretesa di fr. 42'084.20
per le opere a regia.
In questa sede la
convenuta ha contestato di essere debitrice di questa pretesa, rilevando che i
bollettini a regia versati agli atti dalla controparte (doc. K, M e N dell’inc.
n. OA.2004.804 rich.) non potevano essere riconosciuti in quanto, diversamente da
quanto previsto nel contratto (cfr. p. 25 delle prescrizioni per le opere da
capomastro di cui al doc. 5), non riportavano la firma della direzione dei
lavori, ovvero di __________, ma solo di __________, che però, in assenza di
un’esplicita procura, non risultava essere stato autorizzato ad agire in tal
senso.
7.1. La censura è nuova ed è
così irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Negli allegati preliminari la
convenuta, su quel tema, aveva in effetti sollevato una contestazione ben
diversa e meglio si era limitata a sostenere che la direzione lavori, nella
persona di __________, non aveva mai ordinato alcuna opera a regia (risposta p.
12 e duplica p. 7). In sede conclusionale essa ha invero rilevato che il tema
della contestazione delle ore a regia, a suo dire non suffragate da bollettini
e prive di ratifica da parte della direzione dei lavori, non era stato
affrontato nella precedente perizia (conclusioni p. 12), sennonché la prima
questione allora menzionata, che per altro nulla ha a che vedere con quella ora
formulata in appello, risultava nuova e sarebbe stata irricevibile (art. 229
cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC; II CCA 1° aprile 2014 inc. n.
12.2013.63, 18 agosto 2014 inc. n. 12.2014.62, 27 gennaio 2015 inc. n.
12.2013.152, 17 febbraio 2016 inc. n. 12.2014.153, 14 aprile 2016 inc. n.
12.2013.134), mentre la seconda può tutt’al più essere intesa quale conferma
della contestazione formulata negli allegati preliminari, ritenuto che nella
misura in cui potesse o dovesse essere intesa diversamente risultava a sua
volta nuova e sarebbe pure stata irricevibile (art. 229 cpv. 1 e 2 e
contrario e 232 CPC).
Laddove il Pretore,
nell’esposizione dei fatti, ha rilevato (ricopiando in pratica quanto esposto a
p. 4 e 7 della sentenza di primo grado della procedura di iscrizione
dell’ipoteca legale definitiva, cfr. doc. C) che in risposta la convenuta avrebbe
invece sostenuto che __________ non era stato autorizzato ad approvare
lavori e liquidazioni per suo conto e che le firme da lui apposte sui piani e sui
conteggi dell’attrice non erano vincolanti, rispettivamente avrebbe contestato
la fatturazione di opere supplementari a regia, egli è pertanto incorso in un
manifesto refuso che, alla luce di quanto si è detto in precedenza, deve
senz’altro essere rettificato (art. 334 cpv. 1 e 2 CPC; II CCA 7 maggio 2012
inc. n. 12.2010.75, 27 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.19, 31 gennaio 2017 inc.
n. 12.2015.202).
7.2. La censura sarebbe
comunque stata destinata all’insuccesso anche nel merito. L’istruttoria di
causa ha in effetti permesso di accertare che nell’occasione il capocantiere __________
era intervenuto in un duplice ruolo, non solo quale assistente del direttore generale
dei lavori __________ (cfr. testi __________ rogatoria 21 novembre 2007 [nell’inc.
n. OA.2004.804 rich.] p. 3 ad 6 e __________ verbale 9 aprile 2013 p. 7, secondo
Fatti
i quali questi era “l’uomo di fiducia” di __________), ma anche nella sua
pacifica qualità di dipendente della convenuta subcommittente (cfr. teste __________
rogatoria 26 settembre 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p. 2 ad 2) proprio
con la funzione di direttore dei lavori appaltati all’attrice (cfr. testi __________
verbale 12 marzo 2013 p. 4 e __________ rogatoria 28 novembre 2013 p. 2 ad 4). E
Considerandi
ad ogni buon conto il perito giudiziario aveva confermato la fondatezza, beninteso
con le correzioni da lui apportate, della mercede esposta per le opere a regia
(cfr. perizia [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p. 21).
8.
Ne discende che l’appello
della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 74'282.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 18
gennaio 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese
processuali di fr. 5’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 3’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).