12.2016.117
Lavoro - licenziamento immediato - risarcimento del danno causato dal lavoratore - danno (onere di allegazione)
23 maggio 2018Italiano28 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.117
Lugano
23 maggio 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. DI.2008.260
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con istanza 19
febbraio 2008 da
AO
1
rappr. da RA 2
contro
AP
1
rappr. da RA 1
con cui l’istante ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 29’999.- oltre
interessi al 5% dal 23 novembre 2006;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore aggiunto
con sentenza 20 giugno 2016 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta
al pagamento di fr. 17’465.- (da cui andavano dedotti gli oneri sociali e
previdenziali, da pagarsi ai rispettivi enti competenti) e di fr. 366.-, in
entrambi i casi oltre interessi al 5% dal 23 novembre 2006, con deduzione dal
totale della somma di fr. 1'100.-, il tutto senza prelevare tassa di giustizia
o spese, compensate le ripetibili;
appellanti entrambe le
parti: la convenuta, che con appello 23 agosto 2016 ha chiesto la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza e di porre a carico
dell’istante le spese peritali, protestando spese e ripetibili di primo
(quantificate in fr. 6'000.-) e di secondo grado; l’istante, che con risposta e
appello incidentale 3 ottobre 2016 ha postulato la reiezione del gravame di
controparte e la modifica della decisione pretorile nel senso di accogliere
integralmente l’istanza, pure protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1.Nel 1995 AO
1 è stato assunto da F__________ SA, società attiva nella produzione e
compravendita d’imballaggi, in qualità di rappresentante-venditore dei prodotti
di enologia per la Svizzera Romanda (doc. C). Nell’aprile 2006 (doc. E) il suo
contratto è stato trasferito a AP 1.
Il 3 novembre 2006 - come
risulta dalla lettera (doc. 4) che il lavoratore, per sua ammissione, non ha però
voluto sottoscrivere per ricevuta (cfr. doc. F) - AO 1, che a fine agosto aveva
già disdetto in via ordinaria il contratto di lavoro per il successivo 30 novembre
(cfr. doc. F e G), è stato licenziato in tronco per aver “a più riprese …
fatto uso del computer portatile aziendale … contrariamente alle istruzioni,
acquisendo dati commerciali protetti” e per aver “comunicato detti dati
a terzi, causando alla … società un ingente danno”.
2.Con
istanza 19 febbraio 2008 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al
pagamento di fr. 29’999.- oltre interessi al 5% dal 23 novembre 2006. Egli, in
estrema sintesi, ha rivendicato lo stipendio base per i mesi di ottobre e
novembre 2006 (fr. 6'000.-) con i relativi assegni familiari (fr. 732.-), la
tredicesima pro rata per il periodo gennaio - novembre (fr. 2'700.-),
l’indennizzo di un giorno di vacanza non goduto (fr. 150.-), le provvigioni
maturate nel mese di ottobre e fino al 3 novembre (fr. 11'490.-) e quelle che
sarebbero verosimilmente maturate nel mese di novembre (fr. 6'000.-), nonché
un’indennità per licenziamento ingiustificato (fr. 2'927.-).
La convenuta si è opposta
all’istanza, opponendo tra l’altro in compensazione dei propri crediti per complessivi
fr. 41'370.65 (fr. 4'270.65 per costi legali, fr. 1'100.- per ripetibili di un’altra
procedura, fr. 30'000.- per mancato guadagno per perdita clienti enologia e fr.
6'000.- per costi aziendali supplementari per denuncia penale e sorveglianza).
3. Il Pretore aggiunto,
con sentenza 20 giugno 2016, ha parzialmente accolto l’istanza, condannando la
convenuta al pagamento di fr. 17’465.- (da cui andavano dedotti gli oneri
sociali e previdenziali, da pagarsi ai rispettivi enti competenti) e di fr.
366.-, in entrambi i casi oltre interessi al 5% dal 23 novembre 2006, con
deduzione dal totale della somma di fr. 1'100.-, il tutto senza prelevare tassa
di giustizia o spese, compensate le ripetibili. Ritenendo giustificato il
licenziamento in tronco, egli ha riconosciuto all’istante unicamente le pretese
salariali maturate fino al 3 novembre 2006 (fr. 3'300.- per stipendio base, fr.
366.- per assegni familiari, fr. 2'525.- per tredicesima pro rata, fr.
150.- per giorno di vacanza non goduto e fr. 11'490.- per provvigioni maturate),
salvo poi aver dedotto dalle sue spettanze, tra tutte le pretese poste in
compensazione, quella relativa alle ripetibili di un’altra procedura (fr.
1'100.-).
4. La decisione
pretorile è stata impugnata da entrambe le parti.
Con appello 23 agosto
2016, avversato dall’istante con risposta 3 ottobre 2016, la convenuta,
ritenendo fondata anche la sua pretesa di fr. 30'000.- per mancato guadagno, ha
chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza e
di porre a carico dell’istante le spese peritali, protestando spese e
ripetibili di primo (quantificate in fr. 6'000.-) e di secondo grado.
Con appello incidentale 3
ottobre 2016 l’istante, ritenendo ingiustificato il suo licenziamento
immediato, ha postulato la modifica della decisione pretorile nel senso di
accogliere integralmente l’istanza, pure protestando spese e ripetibili.
5. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).
Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore aggiunto è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in
rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile
comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art.
405 cpv. 1 CPC).
6. Giusta l’art. 343
vCO, qui applicabile, i Cantoni sono tenuti a prevedere una procedura semplice
e rapida per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro il cui valore
litigioso non superi fr. 30'000.- (cpv. 2), ritenuto che in tali controversie,
di principio gratuite (cpv. 3), il giudice accerta d’ufficio i fatti e apprezza
liberamente le prove (cpv. 4). La massima inquisitoria sociale sancita da
questa norma riguarda la raccolta del materiale probatorio - ovvero
l’accertamento dei fatti rilevanti per il giudizio - dinanzi al giudice di
prima istanza, non invece l’oggetto della controversia, che resta nella libera
disposizione delle parti, le quali rimangono tenute ad esporre e sostanziare,
nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme procedurali applicabili, le
circostanze all’origine delle loro pretese e ad indicare i mezzi di prova
disponibili (TF 3 settembre 2009 4A_522/2008 consid. 3.1).
Negli art. 416-418 CPC/TI,
qui pure applicabili, il legislatore ticinese, in forza della delega
legislativa di cui all’art. 343 cpv. 2 vCO, ha provveduto a disciplinare in dettaglio
la “procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro”, ribadendo da una
parte i principi imposti dall’art. 343 cpv. 2, 3 e 4 vCO (art. 416 cpv. 2 e 417
cpv. 1 lett. c ed e CPC/TI) e indicando dall’altro le specifiche norme di
procedura (art. 416 cpv. 1 e 3, 417 cpv. 1 lett. a, b e d, 417 cpv. 2 e 418
CPC/TI). In particolare all’art. 417 cpv. 1 lett. a CPC/TI è stato previsto che
la citazione sarebbe stata spiccata dal giudice su istanza, anche solo verbale,
della parte attrice; che le parti si sarebbero spiegate oralmente, avrebbero
esposto i fatti e le loro ragioni, proposto le domande, prodotto i documenti e
indicato i mezzi di prova di cui intendevano valersi; e che tutte le eccezioni
avrebbero dovuto essere proposte cumulativamente con il merito. Per quanto qui
interessa, la giurisprudenza più recente ne ha dedotto che in quella procedura,
come già nell’analoga procedura per le controversie in materia di locazione di
locali d’abitazione e commerciali e d’affitto (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 1 e n. 557 ad art. 409; II CCA 29 ottobre 2007 inc. n.
12.2007.223, 26 gennaio 2010 inc. n. 12.2009.211, 30 gennaio 2010 inc. n.
12.2009.169, 4 novembre 2014 inc. n. 12.2014.61), non era possibile addurre
nuovi fatti o nuove prove in sede conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 417; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 13 ad
art. 417; II CCA 4 aprile 2007 inc. n. 12.2006.128, 16 aprile 2007 inc. n.
12.2006.201, 17 ottobre 2008 inc. n. 12.2008.45, 6 febbraio 2009 inc. n.
12.2008.49, 4 giugno 2010 inc. n. 12.2010.57, 12 agosto 2010 inc. n. 12.2010.16;
di parere parzialmente diverso: Epiney,
Il contratto di lavoro: vecchie glorie e astri nascenti, p. 44 seg. e Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 566 ad
art. 417, entrambi riferiti a II CCA 4 febbraio 2004 inc. n. 12.2003.66): tale
conclusione è per altro conforme alla sistematica della legge (atteso che
l’art. 418 CPC/TI rinvia sul tema agli art. 389 segg. CPC/TI, i quali, a loro
volta, e meglio all’art. 399 CPC/TI, dichiarano applicabili per analogia le
disposizioni della procedura ordinaria e con ciò dunque l’art. 78 CPC/TI, che
prevede per l’appunto una tale soluzione).
7. Nella sua decisione
il Pretore aggiunto ha accertato che l’istante, al di fuori degli usuali orari
di lavoro, di nascosto e senza autorizzazione, era entrato nella partizione del
database della convenuta relativa agli acquisti, a cui dal 1° aprile 2006 non
aveva diritto di accesso, ed aveva in tal modo consultato dei dati protetti
(riguardanti il magazzino, i documenti di trasporto, le fatture dei fornitori e
dei clienti, nonché la disponibilità degli articoli e delle merci); e che, come
si è scoperto solo in epoca successiva, aveva pure sottratto e utilizzato dei
dati cartacei interni all’azienda e non accessibili a terzi, in particolare
delle schede con indicati degli indirizzi di società e degli elenchi contenenti
altri nominativi di società, che erano poi stati sequestrati presso P__________
Sagl, società concorrente fondata a titolo fiduciario - per conto dell’istante
e di altri due ex colleghi __________ e __________, anch’essi attivi da lunga
data nel medesimo settore e licenziati pochi mesi prima dalla convenuta - già
il 27 settembre 2006, ossia quando egli si trovava ancora alle dipendenze della
convenuta. Nelle particolari circostanze il giudice di prime cure ha ritenuto
che l’accesso al database e la sottrazione dei documenti fossero avvenuti per
scopi contrari al dovere dei fedeltà verso la datrice di lavoro (art. 321a CO),
norma che imponeva al lavoratore di non utilizzare e non rivelare fatti di
natura confidenziale, specie i segreti di fabbricazione e di affari conosciuti
durante il rapporto di lavoro e, più in generale, di non intraprendere nulla
che potesse danneggiare economicamente il datore di lavoro, il che era atto a distruggere
gravemente e irrimediabilmente la fiducia della convenuta e dunque a
giustificare il licenziamento in tronco, e ciò anche se il contratto di lavoro era
già stato disdetto in via ordinaria e la scadenza del termine di disdetta era
ormai prossima.
7.1. La prima serie di
censure dell’istante è riferita all’accertamento pretorile secondo cui egli
sarebbe illecitamente entrato nella partizione del database della convenuta
relativa agli acquisti e, sempre illecitamente, avrebbe consultato dei dati
protetti.
7.1.1. L’istante ha
innanzitutto rimproverato al Pretore aggiunto di aver ritenuto provato che tutti
gli accessi asseritamente illeciti alla partizione del database della convenuta
relativa agli acquisti fossero stati da lui commessi, quando invece anche il
suo collega __________ lavorava sul medesimo computer.
La censura dev’essere
disattesa. È in effetti per la prima volta solo in sede conclusionale e con ciò
in modo irrito (art. 78 CPC/TI) che l’istante ha preteso che il computer in sua
dotazione fosse stato utilizzato anche dal collega __________ e che gli indebiti
accessi a quella partizione del database della convenuta potessero dunque
essere stati commessi da quest’ultimo. E comunque, in violazione del suo
obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), nemmeno si è confrontato con
l’altro assunto pretorile, per altro ineccepibile (cfr. doc. 5 p. 5), secondo
cui egli stesso, davanti alla polizia, dopo averlo dapprima negato, aveva poi pacificamente
ammesso di aver commesso gli illeciti accessi rimproveratigli dalla
controparte.
7.1.2. L’istante ha in seguito
rimproverato al giudice di prime cure di non aver rilevato che egli aveva da
sempre avuto accesso, direttamente o indirettamente alla partizione del
database della convenuta relativa agli acquisti, sia per aver svolto da tempo
immemore le mansioni di “product manager”, sia per aver sostituito, nel
giugno 2006, il capo vendite __________, il quale, prima di essere licenziato,
risultava aver avuto accesso a quella partizione. La censura non può trovare
accoglimento.
Il fatto che l’istante
svolgesse la funzione di “product manager”, per altro neppure provato
(tant’è che il teste __________ citato al proposito nel gravame non si è
espresso in quei termini, cfr. verbale 11 novembre 2008 p. 2), è in effetti
stato addotto per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 78 CPC/TI) solo
in sede conclusionale, ritenuto che negli allegati preliminari egli si era
limitato a sostenere di essere di fatto divenuto il “rappresentante di punta
dell’ufficio vendite” (istanza p. 2). Non è in ogni caso dato di
comprendere, né per altro è stato spiegato (art. 311 cpv. 1 CPC), se e per
quale ragione l’una o l’altra di queste due eventuali funzioni fosse tale da
consentirgli un libero accesso alla partizione del database della convenuta
relativa agli acquisti.
Il fatto che nel giugno
2006 l’istante avesse sostituito una persona autorizzata ad accedere a quella
partizione del database della convenuta, e meglio il capo vendite __________, è
invece stato addotto per la prima volta solo in questa sede e non può pertanto
essere considerato per il giudizio (art. 317 cpv. 1 CPC, disposizione
applicabile anche nelle procedure rette dalla massima inquisitoria sociale,
cfr. DTF 138 III 625 consid. 2.2, 142 III 413 consid. 2.2.2).
7.1.3. L’istante ha pure rimproverato
al Pretore aggiunto di non aver rilevato che la mancata accessibilità alla
partizione del database della convenuta relativa agli acquisti non gli era nota.
La censura dev’essere disattesa. È in effetti per la prima volta e con ciò in
modo irrito (art. 78 CPC/TI) solo in sede conclusionale che egli ha sostenuto
che la non accessibilità di quella partizione del database della convenuta non
gli era mai stata formalmente comunicata. E comunque, in violazione del suo obbligo
di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è minimamente confrontato con l’altro
assunto pretorile, che costituisce un’argomentazione alternativa e
indipendente, secondo cui egli avrebbe in ogni caso dovuto dedurre la mancata
accessibilità a quella partizione del database della convenuta già dal solo
fatto che l’accesso era stato messo sotto la protezione di una password senza che
la stessa gli fosse stata comunicata.
7.1.4. L’istante ha poi preteso
che i dati che per il Pretore aggiunto sarebbero stati da lui consultati non
erano affatto sensibili, essendo relativi ad ogni “ordine di vendita”
conosciuto da qualsiasi venditore, tanto da essere a tutt’oggi accessibili
anche a terzi. La censura deve nuovamente essere disattesa.
Egli non può in effetti
essere seguito laddove ha tentato di banalizzare l’importanza dei dati che a
detta del Pretore aggiunto sarebbero stati consultati, riguardanti il
magazzino, i documenti di trasporto, le fatture dei fornitori e dei clienti, nonché
la disponibilità degli articoli e delle merci: contrariamente a quanto da lui
preteso, oltretutto per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1
CPC) solo in questa sede, non si trattava in effetti di semplici dati relativi
ad “ordini di vendita” o a “tracciamenti di ordini”, noti a
qualsiasi venditore ed accessibili a terzi, ma anche dei dati sulla gestione
degli stock e soprattutto delle fatture con i fornitori ed i clienti, le quali,
oltre a contenere i rispettivi nominativi, riportavano i prezzi e le altre condizioni
per cui costoro erano disposti a concludere affari con la convenuta.
7.1.5. L’istante ha quindi
sostenuto che il mezzo utilizzato dalla convenuta per scoprire il suo accesso
alla partizione del database relativa agli acquisti, ossia l’installazione a
sua insaputa di un programma spyware nel computer a lui attribuito, costituiva
un mezzo di prova illecito (TF 17 gennaio 2013 8C_448/2012), che come tale non
poteva essere utilizzato per giustificare un licenziamento in tronco. La
censura è irricevibile.
È in effetti per la prima
volta solo in questa sede e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) che
l’istante ha evidenziato il fatto che la convenuta avesse fatto capo a una tale
prova, non potendo ovviamente bastare il fatto che, con uno scritto datato 27
maggio 2016, inoltrato dopo l’invio delle conclusioni, egli, senza per altro
aver evocato alcuna circostanza, si sia permesso di “allegare un riassunto
della sentenza TF 8C_448/2012 in conformità con il principio “iura novit curia””.
Egli non ha per altro spiegato, in violazione dell’obbligo di motivazione (art.
311 cpv. 1 CPC), da quale prova risultava la circostanza ora evocata.
7.1.6. L’istante ha infine
rimproverato al Pretore aggiunto di non aver rilevato che la convenuta, pur
avendo sospettato l’esistenza di accessi illeciti alla partizione del database
relativa agli acquisti già nel mese di settembre, avesse poi provveduto a
notificare il licenziamento in tronco, tardivamente, solo ad inizio del mese di
novembre. La censura è nuovamente da respingere. È in effetti per la prima
volta solo in sede conclusionale e con ciò in modo irrito (art. 78 CPC/TI) che
l’istante ha evidenziato che la convenuta aveva iniziato a sospettare un suo
comportamento anticontrattuale già due mesi prima del momento in cui ha poi
significato il licenziamento immediato. E comunque la convenuta non ha certo
agito intempestivamente, laddove aveva provveduto a significare il
licenziamento 3 giorni dopo l’ultimo accesso da parte dell’istante alla
partizione del database relativa agli acquisti, avvenuto il 31 ottobre 2006,
dalla sua mancata reazione in precedenza non potendosi ancora concludere per
un’accettazione del comportamento illecito (Rehbinder/Stöckli,
Berner Kommentar, n. 16 lett. d ad art. 337 CO; Streiff/Von
Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ª ed., n. 17 ad art. 337 CO; SARB 1999
Nr. 80; II CCA 21 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.24).
7.2. Con la seconda censura
l’istante ha contestato, siccome arbitrario, l’accertamento pretorile in base
al quale egli avrebbe pure sottratto e utilizzato dei documenti della convenuta
poi ritrovati presso la concorrente P__________ Sagl. La censura è irricevibile
per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non costituendo una valida
motivazione la sua dichiarazione “basti in proposito richiamare le sentenze
penali (Abb 14.04.2014) riferite a questi documenti, così come agli altri
dipendenti __________ e __________ coinvolti, che in questa sede assumono
rilevanza in relazione alla verifica dell’interruzione del nesso causale
adeguato tra il preteso agire dell’appellato ed il danno fatto valere”.
7.3. Evase - in quanto
irricevibili o infondate - le censure in merito all’accertamento dei
fatti effettuato dal Pretore aggiunto, si tratta ora di esaminare se, in
diritto, possa essere condivisa la sua conclusione secondo cui nelle particolari
circostanze il licenziamento in tronco dell’istante era senz’altro giustificato.
7.3.1. L’istante ha
innanzitutto preteso che il suo comportamento sarebbe stato forse sanzionabile
solo nel caso, pacificamente non verificatosi, in cui egli si fosse pure
contrattualmente impegnato ad astenersi in futuro da ogni attività
concorrenziale. Il rilievo è ampiamente infondato e del resto egli stesso non è
stato in grado di menzionare alcun principio legale, dottrinale o
giurisprudenziale a sostegno di una tale argomentazione.
7.3.2. L’istante ha quindi sostenuto
che, alla luce del fatto che il contratto era già stato da lui disdetto in via
ordinaria e che la scadenza del termine di disdetta era ormai prossima, la
violazione contrattuale a lui imputabile non sarebbe stata talmente grave da
giustificare un licenziamento in tronco. A torto.
È vero che in
presenza di un contratto di lavoro già disdetto in via ordinaria e con un
termine di disdetta ormai prossimo alla sua scadenza, come nel caso di specie,
le condizioni per significare un successivo licenziamento in tronco devono
essere apprezzate in modo ancor più rigoroso (Favre/Munoz/Tobler,
Le contrat de travail, Code annoté, 2ª ed., n. 1.5 ad art. 337 CO; SARB 1999 Nr.
68; II CCA 29 novembre 2010 inc. n. 12.2009.168). Sennonché, è altrettanto vero
che nelle particolari circostanze, puntualmente indicate dal Pretore aggiunto,
non si poteva ragionevolmente pretendere dalla convenuta, a fronte
dell’importantissima perdita di fiducia che le era derivata, di soprassedere
dall’adottare un tale provvedimento e di optare per misure meno incisive. In
definitiva, il giudizio con cui il Pretore aggiunto ha ritenuto ingiustificato
il licenziamento in tronco dell’istante può pertanto essere confermato, tanto
più che sulla questione dell'esistenza dei giusti motivi a sostegno di un tale
provvedimento il giudice di prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento
(art. 337 cpv. 3 CO), censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso
(DTF 127 III 153 consid. 1a; II
CCA 8 maggio 2013 inc. n. 12.2012.159, 2 febbraio 2016 inc. n. 12.2014.120, 21
ottobre 2016 inc. n. 12.2016.24), che in concreto non sono certamente ravvisabili.
8. Nella sua decisione
il Pretore aggiunto ha in seguito osservato che il lavoratore colpevole di una
violazione dell’obbligo di fedeltà di cui all’art. 321a CO era di principio
tenuto a riparare il danno cagionato intenzionalmente o per negligenza al suo
datore di lavoro. Sennonché, nel caso concreto, l’istante non poteva essere
condannato a risarcire le somme poste in compensazione dalla convenuta a titolo
di perdita di guadagno per perdita clienti nel settore enologia e cartoni per
l’industria (pari ad almeno fr. 30'000.- nel 2007). Il primo giudice ha in
effetti rilevato che, pur potendosi ritenere adempiuti i requisiti della
violazione contrattuale, della colpa e del danno, faceva difetto il requisito
del nesso causale, atteso che l’istante, a prescindere dalle violazioni
contrattuali commesse, disponeva legittimamente già di parecchie informazioni
sugli affari della convenuta e che quelle stesse informazioni erano conosciute anche
dai due ex dipendenti __________ (ancor più informato dell’istante) e __________,
tanto più che la contrazione della cifra d’affari della convenuta nel settore
enologia era già iniziata ben prima delle violazioni contrattuali imputate
all’istante. In tali circostanze non era possibile concludere che la violazione
contrattuale imputabile all’istante, e solo quest’ultima, avesse provocato in
modo esclusivo il danno rivendicato.
8.1. In questa sede
l’istante ha premesso che il Pretore aggiunto nemmeno avrebbe potuto esaminare
la contropretesa della convenuta, quest’ultima non avendo sufficientemente
allegato e sostanziato la sua pretesa risarcitoria. La censura è fondata.
8.1.1. La dottrina e la
giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che, per poter essere
provato, il danno non solo deve essere indicato nel suo effettivo ammontare
complessivo, ma deve anche essere sostanziato nelle sue singole componenti,
così da permettere alla parte di offrire le necessarie prove, alla controparte
di poter prendere posizione e di far assumere le eventuali controprove,
rispettivamente al giudice di apprezzare i fatti e di sussumerli sotto le norme
o i principi giuridici pertinenti (Brehm,
Berner Kommentar, 4ª ed., n. 9d ad art. 42 CO; TF 31 gennaio 2000 4C.340/1999
consid. 2b, 18 luglio 2013 4A_73/2013 consid. 6.1.3). In presenza di una
contestazione della controparte, l’onere di sostanziare il danno deve essere a
maggior ragione ossequiato, ritenuto che un rinvio globale alla documentazione
prodotta non adempie ancora a questa esigenza (TF 17 ottobre 2016 4A_252/2016
consid. 2.2).
8.1.2. Nel caso di specie,
come si dirà, la convenuta ha disatteso l’obbligo di sostanziare (che è dato
anche nell’ambito di una procedura retta dalla massima inquisitoria sociale,
cfr. supra consid. 6) la sua presunta perdita di guadagno nel settore
enologia, non avendo assolutamente spiegato negli allegati preliminari qual era
stata la sua cifra d’affari in quel settore (che per altro sarebbe stata
evincibile da alcuni documenti da lei allora versati agli atti) e soprattutto
il suo eventuale guadagno nello stesso (neppure risultante da alcun documento
allora allegato), ciò che ha impedito alla controparte di prendere posizione
sul tema e di far assumere le necessarie controprove. Oltretutto essa non ha allora
indicato su quale periodo di tempo andava calcolata la sua perdita di guadagno
e neppure ha preteso il risarcimento per la perdita di guadagno subita nel
settore cartoni per l’industria, ciò che ha provveduto a fare, tardivamente,
solo in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI).
Nella risposta di
causa essa si era in effetti limitata ad indicare che tra i crediti da lei posti
in compensazione vi era il “(provvisorio e parziale) mancato guadagno per
perdita clienti enologia, fr. 30'000.- (il danno effettivo supera i fr.
500'000.-, e verrà fatto valere in sede penale risp. una causa separata contro
tutti i responsabili del danno)” (ad 3), ritenuto che “l’uso illecito
dei dati sottratti costituisce … il fondamento dell’azione in risarcimento
danni” (ad 2). Confrontata con l’obiezione di replica dell’istante secondo
cui “ad eccezione delle ripetibili di prima e seconda istanza di cui
all’incarto n. DI.2006.1462, tutti i crediti posti pretestuosamente in compensazione
dalla convenuta sono contestati sia nel loro fondamento che nel loro ammontare,
dichiarato ma non documentato con la risposta” (ad 3), la convenuta, in
duplica, aveva poi osservato unicamente che “si allega - e si chiede anche
una perizia contabile - la documentazione attestante la diminuzione delle cifre
d’affari nel settore enologia (doc. 12), nel settore cartoni per l’industria
(doc. 13) e la lista dei maggiori clienti del settore cartoni per l’industria passati
alla P__________ per opera dell’istante (doc. 14)” (ad 2), rispettivamente
che essa aveva “eccepito la compensazione, elencando i crediti posti in
compensazione. Questi ultimi sono stati riconosciuti dall’istante per le ripetibili
(fr. 1'100.-), provati con documenti (doc. 6, doc. 12 a 14), e saranno per il
resto provati mediante perizia contabile atta a quantificare le perdite di
cifra d’affari e di guadagni per la perdita di clienti nel settore enologia e
nel settore cartoni per l’industria dovuta al comportamento dell’istante”
(ad 3).
8.2. L’istante,
nell’ipotesi in cui la convenuta avesse ossequiato l’onere di sostanziare il
danno, ha censurato anche l’assunto pretorile secondo cui il pregiudizio subito
da quest’ultima nei settori enologia e cartoni per l’industria, calcolato per
l’intero anno 2007, sarebbe stato di fr. 330'249.- (perizia p. 8, che al
proposito confrontava il guadagno conseguito nel 2006, e meglio durante i
periodi dal 1° gennaio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre, con
quello conseguito nel 2007, in quei medesimi giorni, ritenuto che per il
settore enologia si otteneva un importo di fr. 291'875.- mentre per il settore
cartoni per l’industria si otteneva un importo di fr. 38'374.-). Come già in
sede conclusionale egli ha in particolare rimproverato al Pretore aggiunto di
non aver assolutamente tenuto conto del fatto che, come accertato anche nella
sentenza, già a far tempo dal marzo 2006 all’interno della convenuta era
intervenuta un’importante contrazione della cifra d’affari specie nel settore
enologia, che essa - come detto - nell’estate 2006 aveva poi provveduto a licenziare
due (dei tre) venditori che si occupavano del settore (__________e __________),
e che oltretutto essa, in sostituzione del terzo venditore (l’istante) che era
pure dato per partente, aveva provveduto ad assumere un unico nuovo venditore (__________)
per altro nemmeno cognito della materia. Si tratta di argomenti pertinenti, che
inducono a relativizzare in modo determinante il calcolo della perdita di
guadagno risultante dalla perizia: a parte il fatto che, per stabilire la
perdita di guadagno subita dalla convenuta a seguito della costituzione di P__________
Sagl (il 27 settembre 2006) o del licenziamento immediato dell’istante (il 3
novembre 2006), non si vede proprio perché si dovesse effettuare un confronto
tra il guadagno da lei conseguito nell’intero 2006 e quello conseguito
nell’intero 2007, si osserva in effetti che, per le considerazioni esposte
dall’istante, i dati per i mesi da gennaio e febbraio 2006 erano privi di
rilevanza, quelli per i mesi da marzo a novembre 2006 avrebbero dovuto essere ampiamente
ridotti dal giudice di prime cure mentre che quello per gli altri due mesi fino
al 31 dicembre 2006, siccome successivo a quei due eventi, nemmeno avrebbe
dovuto essere considerato per il confronto.
In definitiva, il
calcolo risultante dalla perizia, così com’è stato esposto, non è affatto idoneo
a stabilire la perdita di guadagno subita dalla convenuta a seguito dei fatti qui
rilevanti.
8.3. Ma, a prescindere da
quanto precede, la convenuta non può assolutamente essere seguita laddove ha preteso
che il requisito del nesso causale tra la violazione contrattuale commessa
dall’istante e il danno da lei rivendicato fosse a sua volta adempiuto, così da
innescare un suo obbligo risarcitorio.
In questa sede la
convenuta non ha di per sé censurato l’assunto pretorile, per altro
ineccepibile, secondo cui l’istante, a prescindere dalle violazioni
contrattuali commesse, disponeva legittimamente già di parecchie informazioni
sui suoi affari, secondo cui quelle stesse informazioni (o anche maggiori) erano
pure conosciute dai due ex dipendenti __________ e __________, rispettivamente
secondo cui la contrazione della sua cifra d’affari nel settore enologia era
già iniziata ben prima delle violazioni contrattuali imputate all’istante. Ciononostante
essa non ha ritenuto di indicare, fornendo tutti gli eventuali elementi
istruttori disponibili (segnatamente quelli in merito alla portata pratica dei
documenti e degli altri oggetti sequestrati presso P__________ Sagl), quale
sarebbe potuta essere l’incidenza delle informazioni assunte illecitamente dall’istante
rispetto a quelle apportate lecitamente dai suoi tre ex dipendenti (siccome
risultanti dalla loro memoria storica), tanto più a fronte della contrazione
della sua cifra d’affari già in corso specie nel settore enologia. In tali
circostanze è senz’altro a ragione che il giudice di prime cure ha escluso che
la violazione contrattuale imputabile all’istante, e solo quest’ultima, potesse
aver provocato in modo esclusivo il danno rivendicato dalla convenuta ed ha implicitamente
concluso che era impossibile stabilire se e in quale misura quella violazione
contrattuale potesse aver concorso a provocare quel danno, respingendo con ciò
la pretesa posta in compensazione. La giurisprudenza ha in effetti già avuto
modo di stabilire che in un caso del genere, in assenza cioè di un qualsiasi
elemento sicuro di giudizio (che il danneggiato avrebbe potuto ragionevolmente
fornire), anche una pronuncia in termini di equità giusta l’art. 42 cpv. 2 CO
risulta di fatto impossibile, di modo che, per non cadere nell’arbitrio,
l’unica soluzione praticabile, pur nella consapevolezza che un non quantificabile
credito della convenuta potrebbe forse anche sussistere, è quella di respingere
in toto la sua contropretesa siccome non sufficientemente provata nella
sua entità (II CCA 9 dicembre 1994 inc. n. 150/94, 18 aprile 1997 inc. n.
12.97.6, 1° settembre 1997 inc. n. 12.97.116, 12 marzo 1999 inc. n. 12.98.220,
4 febbraio 2002 inc. n. 12.2001.45, 30 gennaio 2007 inc. n. 12.2005.217, 23
agosto 2012 inc. n. 12.2011.29, 28 ottobre 2016 inc. n. 12.2015.135).
9. Nel suo appello la
convenuta ha infine chiesto di porre a carico dell’istante “i costi della
perizia giudiziaria, che sono stati anticipati dall’appellante”, lasciando
con ciò intendere che gli stessi erano stati erroneamente posti a suo carico nonostante
la procedura innanzi al Pretore aggiunto avrebbe dovuto essere gratuita (art.
343 cpv. 3 vCO e 417 cpv. 1 lett. e CPC/TI).
La censura è manifestamente
irricevibile per mancanza di un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett.
a CPC), il giudice di prime cure non avendo posto le spese peritali a carico
della convenuta, tant’è che nel dispositivo n. 3 aveva deciso che “non si
prelevano né spese né tassa di giustizia”; e comunque nemmeno risulta che
le stesse siano state da lei anticipate (cfr. la nota d’onorario del perito 30
settembre 2011 con il relativo avviso di pagamento 4 novembre 2011 da parte
della Pretura, rispettivamente la nota d’onorario 31 maggio 2012 con il
relativo avviso di pagamento 19 giugno 2012 da parte della Pretura).
10. Ne discende che l’appello
e l’appello incidentale devono entrambi essere respinti nella misura in cui
sono ricevibili.
Per il presente giudizio
non si prelevano spese processuali, trattandosi di una controversia derivante
da un rapporto di lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 114
cpv. 1 lett. c CPC). Le ripetibili per la procedura di appello, calcolate su un
valore di fr. 16'731.- lordi, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto
che per la procedura di appello incidentale non ne vengono invece attribuite,
non avendo la convenuta provveduto ad inoltrare la risposta al gravame dell’istante.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e il RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 23 agosto 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Non si prelevano spese processuali per la procedura di appello. L’appellante rifonderà
alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili.
III. L’appello incidentale 3 ottobre 2016 di AO 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
IV. Non si prelevano spese processuali, né si attribuiscono
ripetibili per la procedura di appello
incidentale.
V. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).