Lexipedia

Decisione

12.2016.118

Risposta - contestazione generica

22 novembre 2017Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi servizi.

6.1. La censura dev’essere

disattesa. Il Pretore, dopo aver passato in rassegna le deposizioni

testimoniali (cfr. i testi D__________ C__________ p. 1 segg., G__________ Va__________

p. 4, F__________ C__________ e A__________ D__________ p. 10), ha in effetti

accertato che l’attrice era responsabile del solo malfunzionamento, dal

dicembre 2009, dei sistemi di rilevamento forniti a diversi clienti ed in

particolare del ritardo nell’organizzazione e nell’effettuazione dei necessari

interventi di riparazione tramite l’elettricista M__________ C__________ e, dal

marzo 2010, tramite M__________ SA, ciò che era costitutivo di un non corretto

adempimento del contratto. La convenuta, in questa sede, è invece partita dal diverso

presupposto che all’attrice potesse essere imputato un inadempimento

contrattuale, ma la sua tesi non può essere condivisa sia per motivi d’ordine

che di merito: essa, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv.

1 CPC), non si è in effetti confrontata criticamente, in ordine, con la diversa

argomentazione resa sul tema dal Pretore ed in particolare non ha spiegato per

quali ragioni di fatto o di diritto la stessa fosse errata e dovesse essere riformata

(TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012

consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; II CCA 16 agosto 2016

inc. n. 12.2015.150); e comunque non è stato assolutamente provato, nel merito,

che dal dicembre 2009 l’attrice avesse di fatto cessato di fornire tutti i suoi

servizi, dal solo fatto che il teste G__________ Va__________ possa aver

riferito che “di fatto i problemi segnalati in precedenza si sono protratti

per tutto il periodo da quando io ho iniziato a lavorare [ottobre 2009]

fino all’agosto 2010” non potendosi ancora concludere nel senso auspicato

dalla convenuta, tanto più che i malfunzionamenti segnalati, che per altro

l’attrice mai aveva ammesso (nemmeno nel suo allegato di replica) fossero tali

da comportare il non funzionamento di tutti gli impianti, erano riferiti solo a

ben pochi clienti (i doc. 5 e 6 nonché l’allegato n. 3 del doc. 24 citati a quel

proposito della convenuta menzionavano 19 impianti malfunzionanti, a fronte dei

250/260 che a detta del Pretore erano allora da lei gestiti) ed è pure risultato

che l’attrice si fosse adoperata attivamente per cercare di risolvere quei

problemi (cfr. le ammissioni della convenuta nel doc. 12).

7. Confrontato con la

tesi della convenuta, secondo cui l’attrice non avrebbe allora potuto fatturarle

fr. 288.- (+ IVA) per ogni abbonamento annuale, in quanto l’aumento di fr. 30.-

(+ IVA), illecitamente concordato nel 2007 dalla controparte (e meglio dal suo

direttore F__________ Ce__________) con il suo dipendente P__________ T__________,

al quale erano poi stati riversati a tale titolo almeno fr. 16'410.-, non era da

lei mai stato accettato, il Pretore, preso atto da una parte che secondo la stessa

convenuta il rapporto lavorativo con P__________ T__________ sarebbe stato

interrotto a seguito della scoperta dei pretesi accordi illeciti inerenti

l’aumento di fr. 30.- (+ IVA) (risposta p. 4), che P__________ T__________

aveva cessato la sua attività nel settembre 2009 (testi P__________ T__________

e F__________ C__________ p. 6) e che il pagamento della fattura di cui al doc.

E era avvenuto il 30 ottobre 2009 (doc. E1), accertato dall’altra che

l’amministratore unico della convenuta D__________ R__________ era stato

informato dell’aumento e non si era opposto (teste P__________ T__________ p. 2)

ed appurato infine che la convenuta non aveva dimostrato l’esistenza di una correlazione

fra gli aumenti, previsti per tutti i clienti (testi C__________ U__________ p.

2 e P__________ B__________ nel plico doc. Q), ed un eventuale indebito

arricchimento di P__________ T__________ a suo danno, ha ritenuto che tutte queste

circostanze portavano a ritenere che, salvo nel caso, non comprovato, di un aumento

ingannevole delle tariffe, essa aveva accettato il principio di aumento delle

tariffe, aderendovi per atti concludenti, a valere quale concorde rinuncia delle

parti all’esigenza della forma scritta.

7.1. In questa sede la

convenuta ha ribadito il buon fondamento di quella tesi chiedendo di poter

dedurre dalle pretese dell’attrice almeno fr. 16'410.-, ma la stessa non può

essere condivisa già per motivi d’ordine. Essa, violando il suo obbligo di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è in effetti confrontata criticamente

con la complessa argomentazione resa sul tema dal Pretore ed in particolare non

ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto la stessa fosse errata e

dovesse essere riformata (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27

settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2;

Considerandi

II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150), non costituendo una valida censura

il fatto che un dipendente della convenuta possa aver riferito di non essere

stato a conoscenza della situazione al momento dell’avvenuto pagamento della

fattura di cui al doc. E (teste F__________ C__________), non potendosi

prendere in considerazione la circostanza, evocata per la prima volta e con ciò

irritualmente solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), che il teste C__________

U__________ sia ora stato ritenuto inattendibile dalla convenuta siccome

interessato ai fatti, e non essendo neppure stato indicato, in violazione

dell’art. 311 cpv. 1 CPC, quali circostanze riferite dai testi C__________ U__________

e P__________ T__________ non avrebbero dovuto essere considerate per il loro

chiaro interesse nella lite (tanto più che, secondo il Pretore, quelle loro

deposizioni erano perlopiù suffragate da altre risultanze probatorie e, laddove

non lo erano, il loro contenuto aveva una valenza abbondanziale); nemmeno il

fatto che dalla sentenza penale di cui al doc. P, a cui la convenuta ha in

sostanza rinviato, possano eventualmente emergere “i contorni del rapporto T__________

/ Ce__________ e le circostanze che hanno condotto all’aumento de quo”

costituisce infine una sufficiente motivazione d’appello, non essendo stato

spiegato e tanto meno dimostrato di quali circostanze si trattasse,

rispettivamente se e in che modo le stesse fossero tali da far ritenere errata

la conclusione cui era giunto il giudice di prime cure, tanto più che quella

sentenza, meramente interlocutoria, neppure era vincolante in sede civile (art.

53.

CO) ed oltretutto, ipotizzando che P__________ T__________ avesse commesso

il solo reato di amministrazione infedele, nemmeno imputava comportamenti

illeciti all’attrice.

8.

Il Pretore, nel

prosieguo del suo esposto, ha escluso che la convenuta potesse porre in

compensazione alle pretese dell’attrice una serie di contropretese a titolo di

risarcimento del danno asseritamente causatole dai malfunzionamenti degli impianti

verificatisi dal dicembre 2009. In effetti le contropretese di complessivi fr. 306'562.-

formulate nel doc. 25 (fr. 48'960.- per violazione dell’esclusiva sui clienti A__________

SA e arch. V__________, fr. 128'620.- per indennità per ricerca e sviluppo

altro prodotto, fr. 12'862.- per spese amministrative 10%, fr. 17'440.- per

smontaggio di 218 impianti, fr. 34'880.- per montaggio di 218 impianti, fr.

17'440.- per parametrizzare centrale di 218 impianti e fr. 46'360.- per

indennità per lavori su cliente S__________) non potevano essere ammesse, in

quanto la violazione contrattuale relativa all’esclusiva sui clienti A__________

SA e arch. V__________ non era stata provata, siccome lo stesso valeva per l’indennità

per ricerca e sviluppo altro prodotto, per le spese amministrative 10%, per lo smontaggio,

montaggio e parametrizzazione centrale di 218 impianti, non figurando agli atti

alcuna chiara motivazione o prova atta a dimostrare l’esistenza e l’ammontare di

quelle contropretese, e per il fatto che le prove esperite non avevano permesso

di appurare il fondamento e la correttezza della contropretesa a titolo di indennità

per lavori su cliente S__________.

8.1

In questa sede la

convenuta ha ribadito il buon fondamento della sua domanda di compensazione,

rimproverando al Pretore di aver disconosciuto i chiari estremi di quanto

deposto dal teste F__________ C__________, il quale aveva chiaramente affermato

che nel doc. 25 aveva quantificato “i danni subiti da AP 1”, tanto più

che era indubbio che essa avesse subito ingenti danni, ove appena si considerasse

che l’istruttoria aveva palesato che essa aveva ricevuto “delle disdette che

sono avvenute tempestivamente e successive ad un susseguirsi di lamentele”

(teste F__________ C__________; cfr. pure testi D__________ C__________ e G__________

Va__________) e che le medesime erano assai numerose, il che imponeva pure di

applicare l’art. 42 cpv. 2 CO.

8.2

La censura è infondata

nella misura in cui non è già irricevibile per carenza di motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC). Il fatto che un testimone possa aver dichiarato che nel doc. 25

erano stati quantificati (ma non provati) i danni subiti dalla convenuta e che numerosi

clienti della convenuta possano aver disdetto i contratti con lei a seguito dei

malfunzionamenti imputabili all’attrice non spiega in effetti per quale motivo

il Pretore avrebbe sbagliato laddove aveva ritenuto che le contropretese della

convenuta di cui si è detto sopra non potessero essere ammesse in assenza della

prova della relativa violazione contrattuale (tutte le contropretese tranne

l’ultima), in assenza di motivazione e di prove circa l’esistenza e l’ammontare

delle stesse (tutte le contropretese tranne la prima e l’ultima),

rispettivamente in assenza di prove circa il fondamento e la correttezza della

stessa (l’ultima contropretesa). A seguito delle carenze allegatorie e

probatorie così imputabili alla convenuta è poi escluso che la stessa possa

essere posta al beneficio della facilitazione della prova di cui all’art. 42

cpv. 2 CO.

9.

Il Pretore,

fondandosi sulle risultanze peritali (perizia allegato n. 5), ha infine

ritenuto che la convenuta, a titolo di risarcimento del danno causatole dai

malfunzionamenti degli impianti verificatisi dal dicembre 2009, potesse tuttavia

porre in compensazione alle pretese della controparte l’importo di fr.

10'328.30 (anziché quello da lei rivendicato in causa di fr. 15'666.75) di cui

all’allegato n. 5 del doc. 24, relativo alle somme a lei fatturate per i

periodi successivi alla disdetta dell’impianto.

9.1

In questa sede la

convenuta ha nuovamente evidenziato di aver dovuto sostenere numerosi costi

diretti al fine di parare agli appurati disagi cui si era trovata confrontata e

meglio come emergeva dal doc. 24, la cui correttezza non era mai stata contestata

dalla controparte ed era comunque stata confermata dal teste F__________ C__________

(p. 7) nonché dal perito giudiziario (perizia allegato n. 5): le posizioni

indicate negli allegati n. 1-3 del doc. 24, di complessivi fr. 15'172.45,

incomprensibilmente passate sotto silenzio dal giudice di prime cure,

corrispondevano infatti a costi diretti che dovevano essere giocoforza

defalcati da ogni pretesa avversaria senza ulteriori disamine, siccome

affrontati per le ragioni indicate dal teste F__________ C__________, d’intesa

con la controparte medesima, che non per nulla non li aveva confutati, ed al

fine di mitigare gli effetti del comportamento anticontrattuale dell’attrice.

9.2

La censura è

infondata. Negli allegati preliminari la convenuta si era in effetti limitata a

dichiarare, a quel proposito, che le pretese avversarie sarebbero comunque

state azzerate per il fatto che l’attrice aveva fatturato pretese per i periodi

successivi alla disdetta (fr. 15'166.75, posizione parzialmente ammessa dal Pretore

e non censurata in questa sede), per il fatto che tutte le poste fatturate

dovevano essere ridotte di fr. 30.- (+ IVA) (tema già esaminato al consid. 7) e,

per quanto qui interessa, per il fatto che “le pretese della controparte

vanno ridotte di tutti i costi diretti che la parte convenuta ha dovuto

affrontare alfine di parare ai disagi cui si è trovata confrontata, dei quali

si è ampiamente riferito, che verranno ulteriormente dimostrati in sede

istruttoria e che vengono posti sin d’ora in compensazione cautelativa con

qualunque somma dovesse essere riconosciuta all’attrice. Il tutto come ben emerge

dalla tabella di cui al doc. 24 (che si produce unitamente ai cinque relativi

allegati numerati), dalla quale si può evincere come già solo in funzione delle

considerazioni appena indicate la qui convenuta si trova in credito nei

riguardi dell’istante di una somma di oltre fr. 6'000.-” (risposta p. 10

seg.; in tal senso pure duplica p. 6 seg.), sennonché quei costi non sono stati

allora quantificati e neppure sono state a quel momento spiegate le circostanze

di fatto e di diritto alla base degli stessi; al che l’attrice aveva obiettato

che l’importo di fr. 15'666.75 doveva rimanere a carico della convenuta, che

neppure si giustificava la riduzione di fr. 30.- (+ IVA) e, per quanto è ora di

rilievo, che “si contesta pure che le pretese di parte attrice debbano

essere ridotte dei presunti costi che parte convenuta avrebbe dovuto affrontare

e quindi viene integralmente contestata la tabella e le relative deduzioni ivi

contenute di cui al doc. 24 e allegati. Tali conteggi risultano generici e

privi di ogni fondamento” (replica p. 9). Alla luce di quanto precede, è

incontestabile che la convenuta è chiaramente venuta meno all’onere di

allegazione (in fatto e in diritto) in merito alle contropretese di cui agli

allegati n. 1-3 del doc. 24, che per altro nemmeno sono state illustrate in

questa sede (non potendo ovviamente bastare a tale scopo il fatto che nel doc.

24.

- che costituisce un mero mezzo di prova e non un’allegazione di causa -

siano state esposte una posizione [n. 1] di fr. 8'888.35 per “lavori effettuati

per loro ordine e conto già concordati con e-mail”, un’altra posizione [n.

2] di fr. 1'119.30 per “lavori M__________ Ft 31.12.10” e un’ultima

posizione [n. 3] di

fr. 5'164.80 per “lavori AP 1 Ft 2947 del 18.01.10”), ed è pertanto a

ragione che il Pretore, anche a fronte della puntuale e pertinente contestazione

sollevata in replica dalla controparte, non ha ritenuto di poterle o doverle

esaminare.

In tali circostanze poco

importa se poi la correttezza del doc. 24 possa eventualmente essere stata

confermata dal teste F__________ C__________ e dal perito giudiziario, tanto

più che quella circostanza nemmeno poteva essere ammessa, il primo avendo in effetti

dichiarato solo com’era stato allestito il doc. 24 ed il secondo avendo rilevato

di non aver verificato quelle contropretese siccome non oggettivamente verificabili

(perizia p. 6).

10.

Ne discende che

l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese giudiziarie della

procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore ancora litigioso di

fr. 35'846.50, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che nella

commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dell’estrema stringatezza

della risposta all’appello (di sole 13 righe), allestita oltretutto anche per la

causa parallela di cui all’inc. n. 12.2016.119, ciò che giustifica di derogare

dai minimi tariffali (art. 13 cpv. 1 RTar).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 24 agosto

2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese

processuali di fr. 3’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà

all’appellata fr. 500.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).