12.2016.118
Risposta - contestazione generica
22 novembre 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.118
Lugano
22 novembre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.104
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 13
settembre 2011 da
AO
1
rappr. da RA 2
contro
AP
1
rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 47'913.- oltre interessi al 5% dal 25 novembre
2009;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 23 giugno 2016 ha parzialmente
accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 35'846.50 oltre interessi
al 5% dal 29 aprile 2010;
appellante la convenuta con appello 24 agosto 2016,
con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente
la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 3 ottobre 2016 ha
postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 20 dicembre 2004
le società AO 1 e AP 1 hanno concluso un accordo denominato “contrat
d’agence” (doc. C), in base al quale la seconda s’impegnava a
commercializzare e a promuovere in esclusiva presso i suoi clienti in Ticino i
prodotti offerti dalla prima, in particolare degli indicatori elettronici per
la gestione di cisterne di stabili alimentate con olio combustibile (prodotto __________)
e l’abbonamento annuale per l’accesso ai relativi dati tramite un’applicazione web
(prodotto __________). In base al contratto, alla prima, per ogni dispositivo così
fornito, sarebbe stato dovuto un importo annuale di fr. 258.- (+ IVA).
Il 26 ottobre 2009 AO 1 ha
inviato a AP 1, per gli anni 2009 e 2010, la fattura n. 2009-0023 di fr. 73'420.45
(doc. E) e la fattura n. __________ di fr. 27'581.10 (doc. F), nonché, per
l’anno 2010, la fattura n. 2009-0026 di fr. 11'156.40 (doc. G). Il 31 dicembre
2010 le ha pure trasmesso, per gli anni 2010 e 2011, la fattura n. __________
di fr. 22'622.70 (doc. H).
2. Con petizione 13
settembre 2011 AO 1, successore in diritto di AO 1 (cfr. doc. D), dopo aver
ottenuto la necessaria autorizzazione ad agire (doc. A), ha convenuto in
giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per
ottenerne la condanna al pagamento di fr. 47'913.- oltre interessi al 5% dal 25
novembre 2009, somma corrispondente al saldo delle quattro fatture (totale fatture
fr. 134'780.65 ./. pagamenti fr. 71'682.53 [doc. E1] ./. nota di credito n.
2009-0025 fr. 15'185.10 [cfr. doc. F]).
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con decisione 23 giugno 2016, ha parzialmente accolto la petizione nel
senso che ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 35'846.50 oltre
interessi al 5% dal 29 aprile 2010, ponendo la tassa di giustizia di fr. 4’000.-
e le spese, incluse quelle peritali, a carico dell’attrice per 1/4 e per 3/4 a
carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 5’000.-
per ripetibili parziali. Rilevato che la fattura di cui al doc. E era già stata
saldata con il pagamento di cui al doc. E1, egli ha in buona sostanza concluso
che dal saldo delle rimanenti tre fatture, di fr. 46'174.80 (fr. 12'396.- [già
dedotta la nota di credito], fr. 11'156.40 e fr. 22'622.70), doveva essere
dedotta la somma di fr. 10'328.30 indebitamente fatturata dopo la disdetta del
contratto da parte dell’attrice, avvenuta nell’agosto 2010.
4. Con l’appello 24
agosto 2016 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 3 ottobre
2016, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di
respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi. Essa, in estrema sintesi, ha ribadito che il credito
residuo dell’attrice, per altro inesistente e comunque non comprovato, era pure
compensato dalle sue pretese risarcitorie.
5. Con la prima censura
d’appello la convenuta ha rimproverato al Pretore di aver misconosciuto che
nulla agli atti permetteva di confermare la correttezza delle fatture oggetto
della causa, ed in particolare di comprenderne il quantum, le basi di
calcolazione, ecc., con il che esse, da lei contestate, non potevano certo essere
date per assodate, come invece da lui ritenuto.
5.1. La censura è chiaramente
infondata. Confrontata con le fatture dell’attrice, tutte versate agli atti con
allegati i relativi dettagli, segnatamente la data e il numero dell’invio, il
nome e il numero del cliente, lo stabile oggetto delle forniture, il periodo di
fatturazione ed il prezzo con e senza l’IVA (cfr. doc. E-H), negli allegati
preliminari la convenuta si era in effetti limitata a dichiarare di contestarle
“sia nel loro fondamento, sia nel loro quantum, sia in ogni altro elemento
costitutivo” (risposta p. 6, cfr. pure p. 10), rispettivamente “in ogni
loro elemento: quantum, modalità di quantificazione, numeri di impianti
riportati, ecc.” (duplica p. 6), aggiungendo che “le stesse si riferiscono
infatti a pretesi servizi mai prestati” (risposta p. 6). Nelle particolari
circostanze una tale contestazione poteva e doveva essere intesa in buona fede
nel solo senso che le fatture dell’attrice erano contestate nella misura in cui
avevano per oggetto prestazioni non eseguite (tema che verrà esaminato al
prossimo considerando), ritenuto che nella misura in cui era riferita ad altri
aspetti, e meglio al fondamento delle fatture, al numero degli impianti, alla
modalità di quantificazione, al quantum e ad ogni altro loro elemento
costitutivo, ecc., doveva invece essere considerata generica e con ciò
inesistente (cfr. Guyan, Basler
Kommentar, 3ª ed., n. 4 ad art. 150 CPC; Willisegger,
Basler Kommentar, 3ª ed., n. 21 ad art. 222 CPC; II CCA 25 novembre 2014 inc.
n. 12.2013.111, 26 maggio 2015 inc. n. 12.2014.60, 6 dicembre 2016 inc. n.
12.2016.163, 9 maggio 2017 inc. n. 12.2016.66).
6. La convenuta ha in
seguito rimproverato al Pretore di non aver rilevato che l’esistenza delle inadempienze
da parte dell’attrice, da lui stesso accertata, sarebbe stata pure tale da
comportare la reiezione della petizione, e ciò in quanto l’attrice non aveva
provato l’entità delle prestazioni effettivamente svolte e siccome dall’istruttoria
era anzi emerso che dal dicembre 2009 essa aveva di fatto cessato di fornire tutti
Fatti
i suoi servizi.
6.1. La censura dev’essere
disattesa. Il Pretore, dopo aver passato in rassegna le deposizioni
testimoniali (cfr. i testi D__________ C__________ p. 1 segg., G__________ Va__________
p. 4, F__________ C__________ e A__________ D__________ p. 10), ha in effetti
accertato che l’attrice era responsabile del solo malfunzionamento, dal
dicembre 2009, dei sistemi di rilevamento forniti a diversi clienti ed in
particolare del ritardo nell’organizzazione e nell’effettuazione dei necessari
interventi di riparazione tramite l’elettricista M__________ C__________ e, dal
marzo 2010, tramite M__________ SA, ciò che era costitutivo di un non corretto
adempimento del contratto. La convenuta, in questa sede, è invece partita dal diverso
presupposto che all’attrice potesse essere imputato un inadempimento
contrattuale, ma la sua tesi non può essere condivisa sia per motivi d’ordine
che di merito: essa, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv.
1 CPC), non si è in effetti confrontata criticamente, in ordine, con la diversa
argomentazione resa sul tema dal Pretore ed in particolare non ha spiegato per
quali ragioni di fatto o di diritto la stessa fosse errata e dovesse essere riformata
(TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012
consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; II CCA 16 agosto 2016
inc. n. 12.2015.150); e comunque non è stato assolutamente provato, nel merito,
che dal dicembre 2009 l’attrice avesse di fatto cessato di fornire tutti i suoi
servizi, dal solo fatto che il teste G__________ Va__________ possa aver
riferito che “di fatto i problemi segnalati in precedenza si sono protratti
per tutto il periodo da quando io ho iniziato a lavorare [ottobre 2009]
fino all’agosto 2010” non potendosi ancora concludere nel senso auspicato
dalla convenuta, tanto più che i malfunzionamenti segnalati, che per altro
l’attrice mai aveva ammesso (nemmeno nel suo allegato di replica) fossero tali
da comportare il non funzionamento di tutti gli impianti, erano riferiti solo a
ben pochi clienti (i doc. 5 e 6 nonché l’allegato n. 3 del doc. 24 citati a quel
proposito della convenuta menzionavano 19 impianti malfunzionanti, a fronte dei
250/260 che a detta del Pretore erano allora da lei gestiti) ed è pure risultato
che l’attrice si fosse adoperata attivamente per cercare di risolvere quei
problemi (cfr. le ammissioni della convenuta nel doc. 12).
7. Confrontato con la
tesi della convenuta, secondo cui l’attrice non avrebbe allora potuto fatturarle
fr. 288.- (+ IVA) per ogni abbonamento annuale, in quanto l’aumento di fr. 30.-
(+ IVA), illecitamente concordato nel 2007 dalla controparte (e meglio dal suo
direttore F__________ Ce__________) con il suo dipendente P__________ T__________,
al quale erano poi stati riversati a tale titolo almeno fr. 16'410.-, non era da
lei mai stato accettato, il Pretore, preso atto da una parte che secondo la stessa
convenuta il rapporto lavorativo con P__________ T__________ sarebbe stato
interrotto a seguito della scoperta dei pretesi accordi illeciti inerenti
l’aumento di fr. 30.- (+ IVA) (risposta p. 4), che P__________ T__________
aveva cessato la sua attività nel settembre 2009 (testi P__________ T__________
e F__________ C__________ p. 6) e che il pagamento della fattura di cui al doc.
E era avvenuto il 30 ottobre 2009 (doc. E1), accertato dall’altra che
l’amministratore unico della convenuta D__________ R__________ era stato
informato dell’aumento e non si era opposto (teste P__________ T__________ p. 2)
ed appurato infine che la convenuta non aveva dimostrato l’esistenza di una correlazione
fra gli aumenti, previsti per tutti i clienti (testi C__________ U__________ p.
2 e P__________ B__________ nel plico doc. Q), ed un eventuale indebito
arricchimento di P__________ T__________ a suo danno, ha ritenuto che tutte queste
circostanze portavano a ritenere che, salvo nel caso, non comprovato, di un aumento
ingannevole delle tariffe, essa aveva accettato il principio di aumento delle
tariffe, aderendovi per atti concludenti, a valere quale concorde rinuncia delle
parti all’esigenza della forma scritta.
7.1. In questa sede la
convenuta ha ribadito il buon fondamento di quella tesi chiedendo di poter
dedurre dalle pretese dell’attrice almeno fr. 16'410.-, ma la stessa non può
essere condivisa già per motivi d’ordine. Essa, violando il suo obbligo di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è in effetti confrontata criticamente
con la complessa argomentazione resa sul tema dal Pretore ed in particolare non
ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto la stessa fosse errata e
dovesse essere riformata (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27
settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2;
Considerandi
II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150), non costituendo una valida censura
il fatto che un dipendente della convenuta possa aver riferito di non essere
stato a conoscenza della situazione al momento dell’avvenuto pagamento della
fattura di cui al doc. E (teste F__________ C__________), non potendosi
prendere in considerazione la circostanza, evocata per la prima volta e con ciò
irritualmente solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), che il teste C__________
U__________ sia ora stato ritenuto inattendibile dalla convenuta siccome
interessato ai fatti, e non essendo neppure stato indicato, in violazione
dell’art. 311 cpv. 1 CPC, quali circostanze riferite dai testi C__________ U__________
e P__________ T__________ non avrebbero dovuto essere considerate per il loro
chiaro interesse nella lite (tanto più che, secondo il Pretore, quelle loro
deposizioni erano perlopiù suffragate da altre risultanze probatorie e, laddove
non lo erano, il loro contenuto aveva una valenza abbondanziale); nemmeno il
fatto che dalla sentenza penale di cui al doc. P, a cui la convenuta ha in
sostanza rinviato, possano eventualmente emergere “i contorni del rapporto T__________
/ Ce__________ e le circostanze che hanno condotto all’aumento de quo”
costituisce infine una sufficiente motivazione d’appello, non essendo stato
spiegato e tanto meno dimostrato di quali circostanze si trattasse,
rispettivamente se e in che modo le stesse fossero tali da far ritenere errata
la conclusione cui era giunto il giudice di prime cure, tanto più che quella
sentenza, meramente interlocutoria, neppure era vincolante in sede civile (art.
53.
CO) ed oltretutto, ipotizzando che P__________ T__________ avesse commesso
il solo reato di amministrazione infedele, nemmeno imputava comportamenti
illeciti all’attrice.
8.
Il Pretore, nel
prosieguo del suo esposto, ha escluso che la convenuta potesse porre in
compensazione alle pretese dell’attrice una serie di contropretese a titolo di
risarcimento del danno asseritamente causatole dai malfunzionamenti degli impianti
verificatisi dal dicembre 2009. In effetti le contropretese di complessivi fr. 306'562.-
formulate nel doc. 25 (fr. 48'960.- per violazione dell’esclusiva sui clienti A__________
SA e arch. V__________, fr. 128'620.- per indennità per ricerca e sviluppo
altro prodotto, fr. 12'862.- per spese amministrative 10%, fr. 17'440.- per
smontaggio di 218 impianti, fr. 34'880.- per montaggio di 218 impianti, fr.
17'440.- per parametrizzare centrale di 218 impianti e fr. 46'360.- per
indennità per lavori su cliente S__________) non potevano essere ammesse, in
quanto la violazione contrattuale relativa all’esclusiva sui clienti A__________
SA e arch. V__________ non era stata provata, siccome lo stesso valeva per l’indennità
per ricerca e sviluppo altro prodotto, per le spese amministrative 10%, per lo smontaggio,
montaggio e parametrizzazione centrale di 218 impianti, non figurando agli atti
alcuna chiara motivazione o prova atta a dimostrare l’esistenza e l’ammontare di
quelle contropretese, e per il fatto che le prove esperite non avevano permesso
di appurare il fondamento e la correttezza della contropretesa a titolo di indennità
per lavori su cliente S__________.
8.1
In questa sede la
convenuta ha ribadito il buon fondamento della sua domanda di compensazione,
rimproverando al Pretore di aver disconosciuto i chiari estremi di quanto
deposto dal teste F__________ C__________, il quale aveva chiaramente affermato
che nel doc. 25 aveva quantificato “i danni subiti da AP 1”, tanto più
che era indubbio che essa avesse subito ingenti danni, ove appena si considerasse
che l’istruttoria aveva palesato che essa aveva ricevuto “delle disdette che
sono avvenute tempestivamente e successive ad un susseguirsi di lamentele”
(teste F__________ C__________; cfr. pure testi D__________ C__________ e G__________
Va__________) e che le medesime erano assai numerose, il che imponeva pure di
applicare l’art. 42 cpv. 2 CO.
8.2
La censura è infondata
nella misura in cui non è già irricevibile per carenza di motivazione (art. 311
cpv. 1 CPC). Il fatto che un testimone possa aver dichiarato che nel doc. 25
erano stati quantificati (ma non provati) i danni subiti dalla convenuta e che numerosi
clienti della convenuta possano aver disdetto i contratti con lei a seguito dei
malfunzionamenti imputabili all’attrice non spiega in effetti per quale motivo
il Pretore avrebbe sbagliato laddove aveva ritenuto che le contropretese della
convenuta di cui si è detto sopra non potessero essere ammesse in assenza della
prova della relativa violazione contrattuale (tutte le contropretese tranne
l’ultima), in assenza di motivazione e di prove circa l’esistenza e l’ammontare
delle stesse (tutte le contropretese tranne la prima e l’ultima),
rispettivamente in assenza di prove circa il fondamento e la correttezza della
stessa (l’ultima contropretesa). A seguito delle carenze allegatorie e
probatorie così imputabili alla convenuta è poi escluso che la stessa possa
essere posta al beneficio della facilitazione della prova di cui all’art. 42
cpv. 2 CO.
9.
Il Pretore,
fondandosi sulle risultanze peritali (perizia allegato n. 5), ha infine
ritenuto che la convenuta, a titolo di risarcimento del danno causatole dai
malfunzionamenti degli impianti verificatisi dal dicembre 2009, potesse tuttavia
porre in compensazione alle pretese della controparte l’importo di fr.
10'328.30 (anziché quello da lei rivendicato in causa di fr. 15'666.75) di cui
all’allegato n. 5 del doc. 24, relativo alle somme a lei fatturate per i
periodi successivi alla disdetta dell’impianto.
9.1
In questa sede la
convenuta ha nuovamente evidenziato di aver dovuto sostenere numerosi costi
diretti al fine di parare agli appurati disagi cui si era trovata confrontata e
meglio come emergeva dal doc. 24, la cui correttezza non era mai stata contestata
dalla controparte ed era comunque stata confermata dal teste F__________ C__________
(p. 7) nonché dal perito giudiziario (perizia allegato n. 5): le posizioni
indicate negli allegati n. 1-3 del doc. 24, di complessivi fr. 15'172.45,
incomprensibilmente passate sotto silenzio dal giudice di prime cure,
corrispondevano infatti a costi diretti che dovevano essere giocoforza
defalcati da ogni pretesa avversaria senza ulteriori disamine, siccome
affrontati per le ragioni indicate dal teste F__________ C__________, d’intesa
con la controparte medesima, che non per nulla non li aveva confutati, ed al
fine di mitigare gli effetti del comportamento anticontrattuale dell’attrice.
9.2
La censura è
infondata. Negli allegati preliminari la convenuta si era in effetti limitata a
dichiarare, a quel proposito, che le pretese avversarie sarebbero comunque
state azzerate per il fatto che l’attrice aveva fatturato pretese per i periodi
successivi alla disdetta (fr. 15'166.75, posizione parzialmente ammessa dal Pretore
e non censurata in questa sede), per il fatto che tutte le poste fatturate
dovevano essere ridotte di fr. 30.- (+ IVA) (tema già esaminato al consid. 7) e,
per quanto qui interessa, per il fatto che “le pretese della controparte
vanno ridotte di tutti i costi diretti che la parte convenuta ha dovuto
affrontare alfine di parare ai disagi cui si è trovata confrontata, dei quali
si è ampiamente riferito, che verranno ulteriormente dimostrati in sede
istruttoria e che vengono posti sin d’ora in compensazione cautelativa con
qualunque somma dovesse essere riconosciuta all’attrice. Il tutto come ben emerge
dalla tabella di cui al doc. 24 (che si produce unitamente ai cinque relativi
allegati numerati), dalla quale si può evincere come già solo in funzione delle
considerazioni appena indicate la qui convenuta si trova in credito nei
riguardi dell’istante di una somma di oltre fr. 6'000.-” (risposta p. 10
seg.; in tal senso pure duplica p. 6 seg.), sennonché quei costi non sono stati
allora quantificati e neppure sono state a quel momento spiegate le circostanze
di fatto e di diritto alla base degli stessi; al che l’attrice aveva obiettato
che l’importo di fr. 15'666.75 doveva rimanere a carico della convenuta, che
neppure si giustificava la riduzione di fr. 30.- (+ IVA) e, per quanto è ora di
rilievo, che “si contesta pure che le pretese di parte attrice debbano
essere ridotte dei presunti costi che parte convenuta avrebbe dovuto affrontare
e quindi viene integralmente contestata la tabella e le relative deduzioni ivi
contenute di cui al doc. 24 e allegati. Tali conteggi risultano generici e
privi di ogni fondamento” (replica p. 9). Alla luce di quanto precede, è
incontestabile che la convenuta è chiaramente venuta meno all’onere di
allegazione (in fatto e in diritto) in merito alle contropretese di cui agli
allegati n. 1-3 del doc. 24, che per altro nemmeno sono state illustrate in
questa sede (non potendo ovviamente bastare a tale scopo il fatto che nel doc.
24.
- che costituisce un mero mezzo di prova e non un’allegazione di causa -
siano state esposte una posizione [n. 1] di fr. 8'888.35 per “lavori effettuati
per loro ordine e conto già concordati con e-mail”, un’altra posizione [n.
2] di fr. 1'119.30 per “lavori M__________ Ft 31.12.10” e un’ultima
posizione [n. 3] di
fr. 5'164.80 per “lavori AP 1 Ft 2947 del 18.01.10”), ed è pertanto a
ragione che il Pretore, anche a fronte della puntuale e pertinente contestazione
sollevata in replica dalla controparte, non ha ritenuto di poterle o doverle
esaminare.
In tali circostanze poco
importa se poi la correttezza del doc. 24 possa eventualmente essere stata
confermata dal teste F__________ C__________ e dal perito giudiziario, tanto
più che quella circostanza nemmeno poteva essere ammessa, il primo avendo in effetti
dichiarato solo com’era stato allestito il doc. 24 ed il secondo avendo rilevato
di non aver verificato quelle contropretese siccome non oggettivamente verificabili
(perizia p. 6).
10.
Ne discende che
l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese giudiziarie della
procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore ancora litigioso di
fr. 35'846.50, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che nella
commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dell’estrema stringatezza
della risposta all’appello (di sole 13 righe), allestita oltretutto anche per la
causa parallela di cui all’inc. n. 12.2016.119, ciò che giustifica di derogare
dai minimi tariffali (art. 13 cpv. 1 RTar).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 24 agosto
2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese
processuali di fr. 3’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà
all’appellata fr. 500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).