12.2016.120
Società anonima - carenze organizzative - scioglimento e liquidazione - ripristino della situazione legale in appello
11 ottobre 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.120
Lugano
11 ottobre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2014.1529
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 4
aprile 2014 da
AO
1
contro
AP
1
chiedente l’adozione delle
misure necessarie nei confronti della convenuta priva dell’organo di revisione
(art. 727 CO);
nell’ambito della quale il
Pretore, con decisione 22 agosto 2016, ha pronunciato lo scioglimento della
società e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento;
appellante la convenuta con
reclamo (recte: appello) 26 agosto 2016, con cui ha dichiarato di
opporsi alla decisione impugnata;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 4 aprile 2014 AO
1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, la società AP 1, chiedendo che nei confronti della stessa, priva
dell’organo di revisione a seguito della cancellazione del suo revisore __________
(cfr. doc. A) e invano diffidata sia con raccomandata del 7 ottobre 2013 (doc.
B) sia tramite pubblicazione sul FUSC del 23 gennaio 2014 (doc. C) a
ripristinare entro 30 giorni la situazione legale (art. 154 cpv. 1 ORC),
fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art. 731b cpv. 1 e
941a cpv. 1 CO);
che il 9 aprile 2014 il Pretore ha
assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione
legale (convocare un’assemblea generale allo scopo di designare un nuovo organo
di revisione e richiedere la sua iscrizione al registro di commercio, oppure
produrre al giudice una dichiarazione di rinuncia, a condizione che fossero
adempiuti i presupposti dell’art. 727a cpv. 2 CO), pena l’adozione delle misure
necessarie indicate nei considerandi ivi compreso (se del caso) lo scioglimento
della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento;
che a seguito delle decisioni ordinatorie 5
maggio, 5 giugno e 1° luglio 2014, emanate a seguito di tre richieste della
convenuta (datate 29 aprile, 4 giugno e 30 giugno 2014) volte a disporre di un
periodo di tempo più ampio per ripristinare la situazione legale, il termine in
questione è stato prorogato fino al 31 luglio 2014;
che il termine prorogato essendo scaduto infruttuosamente,
il 23 marzo 2016 il Pretore ha assegnato alla convenuta un ultimo termine di 15
giorni per ripristinare la situazione legale (convocare un’assemblea generale
allo scopo di designare un nuovo organo di revisione e richiedere la sua iscrizione
al registro di commercio, oppure produrre al giudice una dichiarazione di
rinuncia, a condizione che fossero adempiuti i presupposti dell’art. 727a cpv.
2 CO), pena l’adozione delle misure necessarie indicate nei considerandi ivi
compreso (se del caso) lo scioglimento della società e la sua liquidazione
secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che, preso atto che la convenuta aveva
lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 22 agosto 2016
il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo
scioglimento della società e ne ha ordinato la liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento;
che con appello 26 agosto 2016 la
convenuta ha dichiarato di opporsi alla decisione impugnata, rilevando che la
situazione legale era stata nel frattempo ripristinata con la nomina del nuovo
ufficio di revisione, come risultava dall’istanza da lei già inoltrata al
registro di commercio (cfr. l’istanza d’iscrizione prodotta contestualmente al
gravame con i relativi allegati);
che nel caso di specie la
decisione del Pretore di pronunciare lo scioglimento della convenuta e di
ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento era
ineccepibile: l’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che la società,
in modo del tutto inspiegabile e incomprensibile, non aveva reagito né alle
richieste dell’AO 1 di ripristinare la situazione legale formulate in due
diversi momenti, con la raccomandata del 7 ottobre 2013 prima (doc. B) e con la
pubblicazione sul FUSC del 23 gennaio 2014 poi (doc. C), né tanto meno alla
diffida pretorile 23 marzo 2016 con cui, preso atto del mancato ossequio del
termine scadente il 31 luglio 2014, le era stato assegnato un ultimo termine
(con tra l’altro l’esplicita comminatoria di scioglimento) per agire in tal
senso, per cui da questo comportamento il giudice di prime cure poteva
senz’altro presumere che la società neppure avrebbe ossequiato ad eventuali
provvedimenti meno severi, quali la nomina dell’organo mancante, se del caso
previa assegnazione di un termine per anticipare le spese del revisore (TF 29
luglio 2013 4A_706/2012 consid. 2.2.2, 8 luglio 2013 4A_158/2013 consid.
2.1.6);
. che
resta da esaminare se la convenuta abbia nondimeno provveduto a ripristinare la
situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura
ricorsuale, ciò che in base alla dottrina e alla giurisprudenza sarebbe idoneo
ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune
nell’organizzazione (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n.
12.2011.206);
che questa ipotesi si è
effettivamente realizzata, visto e considerato che, come del resto risulta
dalle prove allegate all’appello (ricevibili siccome si tratta di documenti
allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova
autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), il 25 agosto 2016 la
convenuta aveva provveduto a notificare all’AO 1 il nuovo organo di revisione -
nella persona di __________, che aveva accettato il mandato - nominato in occasione
dell’assemblea generale straordinaria di pari data;
che in tali circostanze l’istanza
chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta
priva dell’organo di revisione (art. 727 CO) deve ora essere respinta;
che le spese giudiziarie della
procedura di appello (per il giudizio di primo grado non ne sono state
assegnate) vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-,
pari al capitale sociale della convenuta (doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010
consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010
consid. 6, SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n.
12.2011.133), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);
che nel caso concreto ricorrono
tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio;
che la presente procedura - come del
resto già quella dinnanzi al Pretore - avrebbe in effetti potuto essere evitata
se l’appellante avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, anziché
rimanere passiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, di modo che, in
applicazione dell’art. 108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese
processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr.
per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013
4A_560/2012 consid. 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n. 12.2013.57, 28 giugno 2013
inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n. 12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc.
n. 12.2014.197, 29 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.221, 12 febbraio 2015 inc. n.
12.2014.189), da lei per altro nemmeno protestate;
che in definitiva l’appello può
essere accolto solo parzialmente, nel senso dei considerandi che precedono.
Per questi motivi
richiamati, per le spese, l’art. 108 CPC nonché la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 26 agosto 2016 di AP 1 è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza la decisione 22 agosto 2016 del Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, è così riformata:
1. L’istanza 4 aprile 2014 dell’AO 1 è
respinta.
Considerandi
II. Le spese processuali di
fr. 1'500.-, da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si
attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).