12.2016.122
Appalto - mercede - ipoteca legale definitiva
7 novembre 2017Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.122
Lugano
7 novembre 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.20 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 24
maggio 2013 da
AO
1
rappr. da RA 2
contro
AP
1
rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 38'311.85 oltre
interessi al 5% dal 13 febbraio 2012 nonché l’iscrizione in via definitiva di
un’ipoteca legale di fr. 15'494.94 più interessi al 5% dal 13 febbraio 2012 sul
fondo n. __________ RFD di __________ e di un’ipoteca legale di fr. 28'247.50
più interessi al 5% dal 13 febbraio 2012 sul fondo n. __________ RFD di __________,
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della
petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al
pagamento di fr. 68'475.-, importo in via subordinata da compensare
all’eventuale credito dovuto alla controparte;
sulle quali il Pretore si è
pronunciato, con decisione 7 marzo 2014, con cui ha stralciato dai ruoli la
domanda riconvenzionale, rispettivamente con decisione 21 giugno 2016, con cui ha
accolto la petizione nel senso che ha condannato la convenuta al pagamento di
fr. 38'331.85 oltre interessi al 5% dal 20 febbraio 2012 ed ha ordinato
l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale di fr. 12'155.07 più
interessi al 5% dal 20 febbraio 2012 sul fondo n. __________ RFD di __________
e di un’ipoteca legale di fr. 26'176.78 più interessi al 5% dal 20 febbraio
2012 sul fondo n. __________ RFD di __________;
appellante la convenuta
con appello 29 agosto 2016, con cui ha chiesto la riforma della sola decisione
21 giugno 2016 nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con
osservazioni (recte: risposta) 12 ottobre 2016 ha postulato la reiezione
del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nel corso dell’inverno
2010/2011 la società AO 1 è stata incaricata di effettuare delle opere da
impianto sanitario e da impianto di riscaldamento nel complesso __________ che
sorge sui fondi confinanti n. __________ e __________ RFD di __________, di
proprietà della società AP 1.
A garanzia delle sue
spettanze residue, asseritamente di
fr. 38'311.85 (recte: fr. 38'331.85 = mercede complessiva
fr. 119'831.85 ./. acconti fr. 81'500.-, cfr. fattura 8 febbraio 2012 di cui al
doc. Q dell’inc. n. SO.2012.137 rich.), essa ha in seguito chiesto ed ottenuto,
con decisione supercautelare 15 febbraio 2012 prima e con decisione cautelare
29 aprile 2013 poi (cfr. inc. n. SO.2012.137 rich.), l’annotazione in via
provvisoria di due ipoteche legali sui fondi oggetto degli interventi, di fr.
15'494.95 oltre interessi al 5% dal 13 febbraio 2012 sul primo e di
fr. 28'247.50 oltre interessi al 5% dal 13 febbraio 2012 sul secondo.
2. Con petizione 24
maggio 2013 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha
convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 38'311.85 (recte:
fr. 38'331.85) oltre interessi al 5% dal 13 febbraio 2012 e l’iscrizione in via
definitiva di due ipoteche legali su quei fondi, sostanzialmente per gli
importi già annotati in via provvisoria (per fr. 15'494.94 e per fr. 28'247.50
oltre interessi).
La convenuta, per quanto
qui interessa, si è integralmente opposta alla petizione (ritenuto che la sua
ulteriore domanda riconvenzionale è stata nel frattempo stralciata dai ruoli).
3. Con decisione 21
giugno 2016 il Pretore, ritenendo fondate le pretese avanzate dall’attrice
(salvo aver lievemente modificato il termine di decorrenza degli interessi e le
somme garantite dal diritto reale), ha accolto la petizione nel senso che ha
condannato la convenuta al pagamento di fr. 38'331.85 oltre interessi al 5% dal
20 febbraio 2012 ed ha ordinato l’iscrizione in via definitiva delle due
ipoteche legali, per fr. 12'155.07 più interessi al 5% dal 20 febbraio 2012 sul
primo fondo e per fr. 26'176.78 più interessi al 5% dal 20 febbraio 2012 sul secondo,
ponendo la tassa di giustizia di fr. 3'500.- e le spese di fr. 5’660.-, a cui andavano
aggiunte la tassa e le spese di fr. 400.- della procedura di conciliazione, a
carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 8’280.-
per ripetibili.
4. Con l’appello 29
agosto 2016 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 12 ottobre 2016,
la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Essa, in estrema
sintesi, ha ribadito che il credito residuo vantato dall’attrice, per
altro inesistente e comunque non provato, era in ogni caso compensato dalle sue
pretese risarcitorie e perento.
5. Nella decisione qui
impugnata il Pretore ha innanzitutto ritenuto che l’attrice avesse
effettivamente eseguito tutte le opere da lei fatturate e meglio quelle di cui
ai doc. D, E, O1-O7 e P dell’inc. n. SO.2012.137 rich. (perizia p. 6 segg.). Il
perito giudiziario, dal cui referto non vi era motivo di distanziarsi, aveva in
effetti confermato la circostanza, spiegando in modo logico e finanche ovvio le
ragioni alla base della sua conclusione, ed in particolare evidenziando come
l’impossibilità pratica di verificare visualmente l’esecuzione di tutto ciò che
concerneva la parte di impianti interrata, realizzata sottomuro o nascosta da
altri elementi costruttivi (perizia p. 6 e complemento peritale p. 3), verifica
questa che avrebbe comportato in modo irragionevole la distruzione di altre
opere, fosse superata dal fatto che gli impianti realizzati erano funzionanti e
non avevano mai mostrato problemi, neppure segnalati dai rappresentanti della
convenuta in occasione del sopralluogo (complemento peritale p. 3 seg.).
5.1. In questa sede la
convenuta ha ribadito che il fatto che il 38% delle opere eseguite (corrispondenti
a fr. 47'217.95) non fosse visibile escludeva di poterle confermare in tale
misura, tanto più che la conclusione del perito secondo cui l’impossibilità
pratica di verificarne visualmente l’esecuzione fosse superata dal fatto che
gli impianti realizzati erano funzionanti era una sua semplice deduzione impropria,
apodittica e senza riscontri.
5.2. La censura è ampiamente
infondata, al limite del temerario.
Il perito, sulla
base della sua esperienza, ha in effetti confermato che, per quanto era stato
ancora possibile constatare, le opere fatturate dall’attrice erano state
effettivamente eseguite (perizia p. 6 segg.). Pur avendo rilevato che una
verifica visiva di tutto ciò che concerneva la parte di impianti interrata,
realizzata sottomuro o nascosta da altri elementi costruttivi (pari al 38% del
totale) non era evidentemente più possibile (perizia p. 6 e 13 e complemento
peritale p. 3), egli è stato in grado di concludere nel senso che anche quella
parte, non visibile, delle opere era stata effettivamente eseguita (complemento
peritale p. 3). La motivazione addotta a sostegno di quella sua conclusione, e
meglio il fatto che gli impianti sanitario e riscaldamento forniti erano
perfettamente funzionanti (il che presupponeva anche l’esecuzione delle opere
non più visibili, ossia dei relativi lavori di posa e di collegamento, cfr. complemento
peritale p. 3), appare decisamente logica e pertinente, ed è pertanto a ragione
(cfr. DTF 136 II 539 consid. 3.2; cfr. pure TF 31 maggio 2012 5A_647/2011
consid. 4.4.6 con rif. a DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 e 132 II 257 consid.
4.4.1; II CCA 15 luglio 2016 inc. n. 12.2014.188) che il giudice di prime cure,
preso oltretutto atto che una verifica visiva di quella parte delle opere
sarebbe stata irragionevole per il suo carattere eccessivamente invasivo, circostanza
quest’ultima neppure censurata in questa sede dalla convenuta, ha ritenuto di
far proprie le conclusioni peritali.
Da parte sua, l’attrice non
può invece essere seguita laddove ha qui rilevato che l’esecuzione di tutte le
prestazioni da lei fatturate era stata in ogni caso suffragata anche dai testi __________
(sentito nell’inc. n. SO.2012.137 rich.) e __________, tanto più che la direzione
dei lavori, che rappresentava la convenuta, aveva a suo tempo riconosciuto
lavori per fr. 110'000.- (doc. M dell’inc. n. SO.2012.137 rich.), di appena fr.
9'831.85 inferiore alla mercede rivendicata: il primo teste menzionato, pur
avendo talora parlato di alcuni “lavori fatti” (verbale 10 ottobre 2012 p. 6), non
si è in effetti espresso chiaramente nel senso che tutte le opere fatturate
fossero state eseguite; il secondo ha unicamente confermato l’esecuzione dei
lavori di cui ai doc. O1-O7 e P dell’inc. n. SO.2012.137 rich. (verbale 13
giugno 2014 p. 2); mentre la terza circostanza evocata non appare a sua volta
decisiva, visto che anche in quel documento i lavori dell’attrice erano stati
riconosciuti solo in modo parziale.
6. Il Pretore ha in
seguito evidenziato come la convenuta, se del caso tramite i suoi
rappresentanti, avesse commissionato o comunque accettato, verbalmente,
tacitamente o per atti concludenti, l’esecuzione delle opere supplementari a
lei fatturate. I testi __________ (verbale 10 ottobre 2012 p. 6 nell’inc. n. SO.2012.137
rich.) e __________ (verbale 13 giugno 2014 p. 2 seg.) avevano in effetti
attestato che tutti i lavori supplementari erano stati chiesti dalla direzione
dei lavori, che rappresentava la convenuta, e per altro non risultava che quest’ultima
avesse mai eccepito alcunché in merito a quelle opere, non avendo mai, sempre tramite
la direzione dei lavori, contestato la loro esecuzione o chiesto spiegazioni alla
controparte in proposito, rispettivamente non avendo essa stessa contestato, al
momento del ricevimento del “consuntivo provvisorio” del 13 luglio 2011 (doc. L
dell’inc. n. SO.2012.137 rich.), i “maggiori costi” allora esposti a quel
titolo, tanto più che nemmeno nella proposta di liquidazione formulata dalla
direzione dei lavori il 10 novembre 2011 (doc. M dell’inc. n. SO.2012.137 rich.)
era stata contestata l’esecuzione di quelle opere.
6.1. Nel gravame la
convenuta ha negato di aver autorizzato, personalmente o tramite la direzione
dei lavori, l’esecuzione di lavori supplementari. Essa ha rilevato che dalle
deposizioni dei testi __________ N__________ (verbale 10 ottobre 2012 p. 2
nell’inc.
n. SO.2012.137 rich.) e __________ R__________ (verbale 10 ottobre 2012 p. 3
nell’inc. n. SO.2012.137 rich.) risultava che l’attrice aveva in realtà
contattato dei terzi, di sua iniziativa, per effettuare dei lavori non
approvati da lei o dalla direzione dei lavori; e non era per altro vero che
essa non avesse mai contestato l’esecuzione delle opere supplementari né avesse
chiesto spiegazioni al riguardo, tant’è che il consuntivo 13 luglio 2011 era
stato prontamente contestato dalla direzione dei lavori evocando “i danni
subiti per irregolarità e ritardi nella consegna dell’opera”.
6.2. La censura dev’essere
disattesa sia in ordine che nel merito.
Essa è innanzitutto
irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e
considerato che la convenuta non si è confrontata criticamente con tutti gli
argomenti (segnatamente sulle testimonianze di __________ C__________ e __________
P__________, rispettivamente sull’assenza di contestazioni - fatto salvo quella
relativa al doc. L dell’inc. n. SO.2012.137 rich., di cui si dirà qui di
seguito - da parte sua e della direzione dei lavori) che avevano indotto il
Pretore a decidere sul tema a suo sfavore ed in particolare non ha spiegato per
quali ragioni di fatto o di diritto gli stessi fossero errati e non potessero
essere condivisi (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012
4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; II CCA 16
agosto 2016 inc. n. 12.2015.150).
Le circostanze evocate
nell’appello, quand’anche, per ipotesi, fossero state ricevibili, non avrebbero
comunque migliorato la posizione processuale della convenuta. Le deposizioni
dei testi __________ N__________ e __________ R__________, dipendente della __________
il primo, società che, come rilevato dal Pretore e neppure censurato in questa
sede, aveva effettuato dei lavori in subappalto nel cantiere, rispettivamente
dipendente dell’attrice il secondo, non dimostrano in effetti che i lavori supplementari
non erano stati approvati da lei o dalla direzione dei lavori, dalle stesse potendosi
unicamente evincere che quella ditta era intervenuta su incarico dell’attrice,
rispettivamente che quest’ultima aveva proprio ricevuto l’incarico di agire dalla
direzione dei lavori. Il fatto che il consuntivo 13 luglio 2011 (doc. L dell’inc.
n. SO.2012.137 rich.) possa essere stato contestato dalla direzione dei lavori
evocando “i danni subiti per irregolarità e ritardi nella consegna dell’opera”
non è a sua volta di particolare rilievo: a parte che la convenuta, in
violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), nemmeno ha
indicato da quale risultanza istruttoria si potesse evincere quella
circostanza, si osserva in effetti che la presunta contestazione della
direzione dei lavori, evocando genericamente “i danni subiti per irregolarità e
ritardi nella consegna dell’opera”, sarebbe stata ben lungi dal poter essere intesa
come una puntuale contestazione del consenso all’esecuzione delle opere
supplementari.
7. Il Pretore ha poi
ritenuto che le somme fatturate dall’attrice fossero corrette e potessero con
ciò essere confermate. Il perito giudiziario aveva in effetti attestato che la
somma complessiva fatturata di fr. 119'831.85 appariva giustificata (perizia p.
13), siccome in linea con i prezzi di mercato e adeguata all’opera compiuta
(perizia p. 6 seg. e 10 segg.), o comunque proporzionata alla prestazione eseguita
(perizia p. 9). In tali circostanze non era pertanto necessario esaminare se,
come preteso dall’attrice, la sua fatturazione, avvenuta con prezzi a corpo,
fosse pure conforme agli accordi contrattuali.
7.1. Nell’appello la
convenuta ha contestato la conclusione peritale sulla congruità dei prezzi
fatturati. A suo dire, la motivazione esposta dall’esperto, il quale aveva
dichiarato di aver effettuato al proposito un “confronto con offerte e fatture
per opere analoghe eseguite da altre ditte e che ho acquisito nel corso della mia
attività di architetto” (complemento peritale p. 4), non era sufficiente, dalla
stessa non potendosi in effetti evincere quali fossero gli elementi oggettivi
da lui considerati e non essendo così possibile una loro verifica.
7.2. La censura è
pretestuosa, al limite del temerario. Nell’occasione il perito si era in
effetti limitato a rispondere, con perfetta pertinenza, al quesito
supplementare che gli era stato allora posto, con il quale la convenuta gli
aveva domandato “quali motivi la inducono a considerare come prezzi di mercato
quelli fatturati dalla ditta attrice ?”. Ritenuto che a quel momento non gli
era stato invece chiesto di allegare, rispettivamente di documentare le
circostanze di fatto alla base di quella sua risposta, la convenuta non può
evidentemente ora lamentare il fatto che le stesse non siano state da lui
indicate o provate.
8. Il Pretore, nel
prosieguo del suo esposto, ha quindi escluso che il credito residuo
dell’attrice, di fr. 38'331.85, fosse stato successivamente estinto, per
compensazione, in virtù della contropretesa di fr. 99'135.- vantata dalla
convenuta a titolo di risarcimento del danno per il ritardo nella consegna
degli impianti (fr. 38'660.- per il tardivo consolidamento del credito di
costruzione, fr. 56'400.- per il tardivo inizio dell’attività commerciale [esercizio
pubblico e camere] e fr. 4'075.- per lo sconto del 5% sul prezzo finale quale
equa indennità). Egli ha in effetti ritenuto che dagli atti non risultava
un’espressa pattuizione circa il termine di consegna dell’opera, che peraltro,
come sostenuto dalla stessa convenuta, nelle sue componenti essenziali era
stata messa in funzione nel luglio 2011, poco importando se la fattura finale fosse
poi stata allestita, dopo numerosi solleciti da parte della direzione dei lavori
ed al termine di tutte le opere contrattuali, solo nel febbraio 2012.
Oltretutto l’eventuale ritardo non era imputabile all’attrice, ma alla ditta A__________
Sagl (teste __________ P__________ verbale 11 aprile 2014 p. 3), che non risultava
essere una subappaltatrice dell’attrice ma era stata incaricata direttamente
dalla direzione dei lavori.
8.1. In seconda istanza la
convenuta ha ribadito il buon fondamento della contropretesa da lei posta in
compensazione, rilevando in sostanza come il ritardo da lei evocato fosse stato
senz’altro comprovato (teste __________ P__________ verbale 11 aprile 2014 p.
3).
8.2. La censura è manifestamente
irricevibile, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La convenuta
non si è in effetti confrontata criticamente con l’argomentazione del Pretore,
fondata su due aspetti alternativi e indipendenti, ed in particolare non ha
spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto la stessa fosse errata e non
potesse essere condivisa (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27
settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid.
3.2; II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150). Sulla seconda argomentazione
pretorile essa si è limitata a sostenere, arbitrariamente e senza per altro
addurre alcuna prova, che “a nulla valeva la contestazione circa la non
imputabilità” del ritardo nella consegna “all’attrice. Infatti, ammesse e non
concesse, anche se non direttamente, le mancanze di altri che intervengono sul
cantiere, sono immediatamente riconducibili a chi gestisce l’intervento”;
mentre in merito alla prima si è limitata a definire “ininfluente” il fatto che
dagli atti non risultasse un’espressa pattuizione circa il termine di consegna
dell’opera, ma soprattutto neppure ha speso una parola sull’assunto pretorile
secondo cui l’opera era comunque stata messa in funzione nelle sue componenti
essenziali nel luglio 2011.
9. Al termine del suo
giudizio il Pretore ha infine accertato che per l’importo di fr. 38'331.85
oltre interessi poteva essere iscritta un’ipoteca legale definitiva sui due
fondi di proprietà della convenuta. Per quanto qui interessa, egli ha ritenuto
che l’annotazione provvisoria, il 15 febbraio 2012, dell’ipoteca legale fosse senz’altro
stata tempestiva, essendo avvenuta entro i 3 oppure entro i 4 mesi (cfr. art.
839 cpv. 2 CC, sia esso applicabile nella versione in vigore fino al 31
dicembre 2011 oppure in quella in vigore dal 1° gennaio 2012)
dall’effettuazione dell’ultimo lavoro di completazione dell’opera, consistente
nella posa dell’isolazione delle tubazioni, effettuata tra il 1° e il 2
dicembre 2011 dalla ditta __________, lavoro previsto nell’offerta (cfr. doc. D
p. 7 e E p. 8 dell’inc. n. SO.2012.137 rich.) e necessario per il buon funzionamento
dell’impianto (cfr. inc. n. SO.2012.137 rich.), tanto più che la stessa
direzione dei lavori aveva giudicato quel lavoro importante dal punto di vista
della durabilità dell’impianto (doc. 4 dell’inc. n. SO.2012.137 rich.).
9.1. In questa sede la
convenuta ha sostenuto che il diritto all’iscrizione dell’ipoteca legale
dell’attrice, e con esso la sua domanda creditoria, fosse perento non essendo
stato esercitato tempestivamente entro i 3 mesi (cfr. art. 839 cpv. 2 CC nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2011) dall’effettuazione dell’ultimo
lavoro di completazione dell’opera. Nel caso di specie la consegna dell’opera
era in effetti avvenuta al più tardi a fine luglio 2011 con la messa in funzione
dell’impianto da parte della ditta __________ (cfr. doc. 4 dell’inc. n.
SO.2012.137 rich.), gli interventi del 1-2 febbraio 2012, per altro nemmeno
autorizzati o approvati da lei o dalla direzione dei lavori, costituendo invece
dei semplici ritocchi, considerati dalla direzione dei lavori “non determinanti
al funzionamento generale dell’impianto” (cfr. doc. 4 dell’inc. n. SO.2012.137 rich.),
tanto più che il teste __________ N__________ (verbale 10 ottobre 2012 p. 2
dell’inc. n. SO.2012.137 rich.) aveva negato di aver firmato il doc. I
dell’inc. n. SO.2012.137 rich. su cui il Pretore si era fondato.
9.2. Preliminarmente si
osserva che, contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, l’eventuale
perenzione del diritto dell’attrice all’iscrizione dell’ipoteca legale non potrebbe
ovviamente avere alcun effetto sulla sua domanda creditoria.
9.3. L'iscrizione di
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori doveva avvenire, fino al 31
dicembre 2011, entro 3 (ora 4) mesi “dal compimento del lavoro” (art. 839 cpv.
2 CC), ovvero dal momento in cui tutte le prestazioni che formano oggetto del
contratto d'appalto sono state eseguite e l'opera può essere consegnata (Steinauer, Les droits réels, Vol. III,
4ª ed., n. 2890a; DTF 125 III 113 consid. 2b; I CCA 15 luglio 2015 inc. n.
11.2013.26, 6 novembre 2015 inc. n. 12.2013.58). Semplici ritocchi, riparazioni
o rifacimenti per difetti non entrano in considerazione, ritenuto invece che
lavori di poco momento influiscono sulla decorrenza del termine se sono
indispensabili, nel senso che l'opera non può ritenersi terminata senza di essi
(Steinauer, op. cit., n. 2884a e
n. 2884b). Determinante è piuttosto l'aspetto qualitativo (DTF 125 III 113
consid. 2b).
La giurisprudenza
federale ha ritenuto indispensabile per il compimento dell'opera - ad esempio
- l'otturazione di due buche per ragioni di sicurezza, benché l'intervento
richiedesse una sola ora di lavoro e fr. 5.- di materiale (DTF 102 II 206
consid. 1b/aa), il collegamento e la regolazione di radiatori a un impianto di
riscaldamento (DTF 106 II 22 consid. 2b e 2c), o la fornitura di una piccola
quantità di calcestruzzo per completare il raccordo di canalizzazioni e
colmare lo scavo circostante (DTF 125 III 113 consid. 2b). La giurisprudenza
cantonale ha a sua volta avuto modo di considerare indispensabile la posa di
isolazioni a porte e finestre, definite parti integranti dei serramenti (Rep.
1985 p. 117), così come - a un esame di verosimiglianza - la siliconatura dei
supporti destinati a reggere le tapparelle di una veranda (RtiD I-2004 p. 614)
oppure l'allacciamento di una tapparella all'impianto elettrico (RtiD I-2004 p.
613), oppure ancora il montaggio di maniglie e la “posa porta del riscaldamento
e del ripostiglio” (RtiD II-2006 p. 705; cfr., sull’intera tematica, I CCA 19
dicembre 2012 inc. n. 11.2009.183).
9.3.1. In questa sede la
convenuta non ha censurato l’accertamento pretorile secondo cui la posa
dell’isolazione delle tubazioni, regolarmente prevista nell’offerta, sia stata effettuata
tra il 1° e il 2 dicembre 2011 dalla ditta __________, e che la direzione dei
lavori aveva giudicato quel lavoro importante dal punto di vista della
durabilità dell’impianto (doc. 4 dell’inc. n. SO.2012.137 rich.). Tali
circostanze devono così essere considerate assodate.
Quanto alle censure
sollevate al proposito dalla convenuta, si osserva quanto segue: il fatto che gli
interventi del 1-2 febbraio 2012 fossero regolarmente previsti nell’offerta,
che la convenuta mai aveva preteso di non aver accettato (cfr. anzi, a conferma
dell’avvenuta accettazione dell’offerta, ritenuta pure dal Pretore, teste __________
C__________ verbale 10 ottobre 2012 p. 5 seg. nell’inc. n. SO.2012.137 rich.),
esclude di per sé che gli stessi potessero non essere stati autorizzati o
approvati da lei o dalla direzione dei lavori; il fatto che gli stessi non
fossero determinanti (doc. 4 dell’inc. n. SO.2012.137 rich.) può invece essere ammesso;
il fatto che il teste __________ N__________ abbia negato di aver firmato il fax
2 dicembre 2011 di cui al doc. I dell’inc. n. SO.2012.137 rich., che per altro il
Pretore non ha menzionato, risulta per contro irrilevante, anche perché lo
stesso teste ha comunque confermato di aver allora effettuato quei lavori e di
aver firmato lo scritto 19 gennaio 2012 di cui pure al doc. I (cfr. verbale 10
ottobre 2012 p. 1 seg. dell’inc. n. SO.2012.137 rich.).
9.3.2. Alla luce della
dottrina e della giurisprudenza, applicabile per analogia alla presente
fattispecie, è incontestabile che la posa dell’isolazione delle tubazioni
effettuata tra il 1° e il 2 dicembre 2011, prevista negli accordi contrattuali
e ritenuta importante (anche se non determinante) dalla direzione dei lavori, non
costituisca un semplice ritocco ma sia un intervento indispensabile per il
compimento dell'opera ai sensi dell’art. 839 cpv. 2 CC e tale con ciò da far procrastinare
l’inizio del termine per l’iscrizione dell’ipoteca legale, che è così stato
ossequiato.
9.3.3. Per completezza di
motivazione, si aggiunga che la convenuta non può assolutamente essere seguita
laddove ha sostenuto che la consegna dell’opera era avvenuta al più tardi a
fine luglio 2011 con la messa in funzione dell’impianto da parte della ditta __________
(cfr. doc. 4 dell’inc. n. SO.2012.137 rich.), dal documento da lei menzionato potendosi
unicamente evincere che quella messa in funzione era riferita solo alle
componenti principali dell’impianto. Oltretutto, dal fatto che essa, come detto
sopra (cfr. consid. 8), non abbia validamente censurato l’assunto pretorile
secondo cui il ritardo di 4 o 5 mesi nella consegna dell’opera riscontrato a
fine luglio 2011 non era imputabile all’attrice ma alla ditta A__________ Sagl
(teste __________ P__________ verbale 11 aprile 2014 p. 3), che tra l’altro
neppure aveva provveduto a fornire e posare del materiale di collegamento e di
altri apparecchi sanitari, si può pure dedurre che a quel momento i lavori da
fare non erano ancora conclusi.
L’attrice ha invece
ragione laddove ha qui evidenziato che il termine per l’iscrizione dell’ipoteca
legale sarebbe stato comunque rispettato anche alla luce dell’intervento di prolungamento
della cappa di ventilazione, che era stato considerato dal Pretore un lavoro supplementare
senza che la circostanza sia stata censurata in questa sede e che risultava così
essere stato autorizzato dalla convenuta o dalla direzione dei lavori (cfr. supra
consid. 6), da lei effettuato il 23 ottobre 2011 (cfr. doc. U dell’inc. n.
SO.2012.137 rich., teste __________ R__________ verbale 10 ottobre 2012 p. 3
dell’inc. n. SO.2012.137 rich. e __________ F__________ verbale 10 ottobre 2012
p. 4 dell’inc. n. SO.2012.137 rich.), ritenuto che in tal caso, non essendo
ancora scaduto al 31 dicembre 2011 il termine trimestrale previsto dal vecchio
diritto, risultava applicabile quello di 4 mesi (Hofstetter/Thurnherr, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 31b ad
art. 839/840 CC), a sua volta pure rispettato.
10. Ne discende che
l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore
ancora litigioso di
fr. 38'331.85, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 29 agosto
2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese
processuali di fr. 3’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata
fr. 2’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).