12.2016.123
Contratto di comunicazione - contratto pubblicitario
19 ottobre 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.123
Rinvio TF
Lugano
19 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OA.2010.111
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 15
febbraio 2010 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall RA 1
con cui l'attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di euro 159'786.- oltre
interessi;
domanda avversata dalla
convenuta, la quale ha postulato la reiezione integrale della petizione, e che
il Pretore, con sentenza 23 dicembre 2013, ha integralmente accolto;
appellante la convenuta
con atto di appello 31 gennaio 2014, con cui chiede di riformare il giudizio
impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, di modificare la
ripartizione delle spese giudiziarie di prima istanza, protestando altresì
spese e ripetibili di questa sede;
mentre l'attrice, con
risposta 24 marzo 2014, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese
e ripetibili di secondo grado;
preso atto della
sentenza 18 luglio 2016 (inc.4A_146/2016) con cui la Prima Corte di diritto
civile del Tribunale federale, in accoglimento del ricorso in materia civile presentato
dall'attrice il 9 marzo 2016, ha annullato la decisione 4 febbraio 2016 di
questa Camera (inc. 12.2014.25), rinviando la causa alla stessa per un nuovo
giudizio nel senso dei considerandi;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. La AO 1 (in seguito: AO 1) è
una società attiva a livello internazionale nel campo della comunicazione
d'impresa. Il 2 ottobre 2003 essa ha concluso con la B__________ un piano di
comunicazione a favore del Gruppo B__________, volto a posizionare
correttamente l'istituto nel mercato italiano (doc. C). Il contratto, retto dal
diritto svizzero e che istituiva il foro esclusivo per ogni controversia a L__________,
prevedeva una durata iniziale di tre anni e si rinnovava tacitamente alle
stesse condizioni e modalità salvo revoca dell'incarico da parte della B__________
entro 90 giorni dalla sua scadenza (cfr. doc. C, pag. 10 rispettivamente 11).
Il contratto è indi stato rinnovato, per cui sarebbe venuto a scadenza il 30
settembre 2009. Frattanto, nel corso dell'estate del 2008 la AP 1 (in seguito: AP
1) si è fusa con la B__________, riprendendone attivi e passivi. La AP 1 ha
successivamente comunicato alla AO 1 di versare nell'impossibilità oggettiva di
dar seguito al contratto oltre il 30 settembre 2008, perché a quella data la AP
1 aveva ceduto la B__________ Italia S.p.A. a terzi e non aveva più, di
conseguenza, affiliate che svolgessero attività bancaria in Italia; l'istituto
non commercializzava inoltre prodotti o servizi destinati al mercato italiano.
Per questo motivo, AP 1 ha annunciato - dapprima verbalmente, e, in seguito per
iscritto - che avrebbe onorato, da ultimo, la fattura concernente le
prestazioni del mese di settembre 2008 (doc. F, I).
La AO 1 ha continuato a svolgere
le prestazioni pattuite nel contratto che poteva eseguire autonomamente,
assicurando in particolare la fornitura del servizio giornaliero di
segnalazione di articoli inerenti la AP 1 sino al 30 settembre 2009, data di
scadenza del contratto (doc. L). Essa ha quindi emesso 12 fatture, una per
ciascun mese tra ottobre 2008 e settembre 2009 compresi, per complessivi euro
159'786.- (doc. M), che tuttavia l'istituto bancario non ha onorato.
Fatti
B. Con petizione 15 febbraio
2010 la AO 1 ha convenuto in giudizio la AP 1 dinanzi alla Pretura di Lugano,
alla quale ha chiesto di condannare quest'ultima al versamento di euro
159'786.- oltre interessi, a titolo di pagamento delle fatture emesse a carico
della stessa e rimaste impagate. L'attrice ha sostenuto che l'accordo di
collaborazione costituiva un contratto di appalto di lunga durata, al quale
ritornavano applicabili gli art. 363 segg. CO. Poiché quindi essa aveva adempiuto
ai suoi obblighi e la mercede era prestabilita nel contratto (doc. C, pag. 9),
alla stessa spettava l'intera mercede convenuta sino alla sua scadenza.
Con risposta 17 maggio 2010 la AP 1 ha postulato la reiezione integrale della
petizione. Ha sostenuto di essere in presenza di un contratto di mandato, che
essa aveva revocato con effetto al 30 settembre 2008 a tenore dell'art. 404
cpv. 1 CO.
Con
replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
C. Esperita l'istruttoria, con
sentenza 23 dicembre 2013 il Pretore ha accolto la petizione. Egli ha ritenuto
che l'accordo sorto tra le parti (doc. C) rappresentasse un contratto misto.
Tre obiettivi del progetto, per i quali il risultato della prestazione era
garantito, rientravano sotto l'appalto, mentre che gli altri due, per i quali
non era esatto un risultato, costituivano un mandato. Alla pattuizione si
applicavano, di conseguenza, le norme di entrambi i citati contratti. Il regime
giuridico applicabile alla disdetta dipendeva invece dalla prestazione
preponderante, che il Pretore ha individuato essere quella dell'appalto, in
quanto rappresentava il nucleo (core) della pattuizione. La convenzione non era
pertanto liberamente disdicibile a tenore dell'art. 404 cpv. 1 CO, ma semmai lo
avrebbe potuto essere solo nelle ipotesi - non soddisfatte - previste agli art.
375 segg. CO. Per questo motivo, il giudice di prima istanza ha riconosciuto il
diritto dell'attrice di prevalersi della durata contrattuale sino al 30
settembre 2009 e di emettere le fatture per le prestazioni fornite sino a tale
data. Il Pretore ha altresì rilevato, a titolo abbondanziale, che in realtà la AP
1 non era nemmeno stata in grado di provare quando avesse dato la disdetta del
contratto.
D. Con
atto di appello 31 gennaio 2014 la AP 1 ha chiesto di riformare il giudizio
impugnato nel senso di respingere la petizione e di modificare di conseguenza
la ripartizione delle spese giudiziarie di prima istanza, protestando altresì
spese e ripetibili di questa sede.
Confrontandosi
criticamente con i considerandi del giudizio impugnato l'appellante ha sostenuto,
in sintesi, che il contratto in parola costituiva di principio un mandato, ma
in ogni caso soggiaceva alle regole di questo contratto per quanto atteneva
alla sua revoca. Per questo motivo essa lo poteva disdire prima della scadenza
concordata in virtù dell'art. 404 cpv. 1 CO; la revoca, debitamente comprovata,
ha inoltre avuto effetto al 30 settembre 2008.
Con
risposta 24 marzo 2014, la AO 1 ha postulato la reiezione del gravame, con
protesta di spese e ripetibili, sposando le tesi del Pretore, confortate da
ulteriori argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in diritto.
E. Con sentenza 4 febbraio 2016
questa Corte ha accolto l'appello di AP 1. La Camera ha condiviso la
valutazione del Pretore, nella misura in cui rilevava nella pattuizione la
presenza di elementi del contratto di mandato. Ai fini del giudizio essa non ha
invece ritenuto necessario accertare se, come aveva considerato il giudice di
prime cure, ci si trovasse di fronte ad un contratto misto oppure se, come
argomentava l'appellante, la pattuizione rappresentasse esclusivamente, o
comunque prevalentemente, un contratto di mandato. Infatti, in presenza di un
contratto misto, con elementi sia del contratto d'appalto che di quello di
mandato, per quanto atteneva allo scioglimento appariva determinante il rapporto
di fiducia alla base del mandato, per cui ritornava esclusivamente applicabile
l'art. 404 cpv. 1 CO, che permette a ciascuna parte di revocare o disdire il
contratto in ogni momento. Tale diritto, di natura imperativa, non poteva
essere escluso o limitato contrattualmente. Nel caso di specie non ci si trovava,
per contro, di fronte unicamente ad un contratto di appalto di lunga durata,
come sostenuto dall'appellata; era del pari escluso che il ricorso alla
disdetta fondata sull'art. 404 cpv. 1 CO potesse essere costitutivo di un abuso
di diritto.
Scostandosi dall'opinione del
primo giudice, questa Camera ha inoltre ritenuto che l'appellante avesse
provato la disdetta del contratto.
Atteso quindi come l'appellante, AP
1, avesse validamente disdetto il rapporto di collaborazione con l'appellata, AO
1, per la fine del mese di settembre 2008, essa non doveva di conseguenza
onorare le fatture emesse da quest'ultima riferite ai successivi 12 mesi.
F. Con giudizio 18 luglio 2016
la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale ha accolto il ricorso
in materia civile presentato dall'attrice il 9 marzo 2016 contro la sentenza testé
menzionata di questa Camera.
La Corte federale ha in
effetti considerato che l'attrice producesse delle opere immateriali nel senso
dell'art. 363 CO (consid. 4.2 del giudicato); poiché gli obblighi della stessa
non si estinguevano con la fornitura dell'opera ma con il trascorre del tempo -
il contratto era stato sottoscritto per tre anni ed era rinnovabile alle stesse
condizioni salvo disdetta novanta giorni prima della scadenza - si trattava
precisamente di un contratto di appalto di durata, il quale, pur avendo le
caratteristiche dell'appalto per quanto attiene alla prestazione tipica, è un
contratto sui generis, innominato, cui si applicano, oltre alle pattuizioni
delle parti, le disposizioni adeguate dei contratti tipici. Poiché nella
fattispecie il contratto stabiliva in modo chiaro le scadenze e le modalità
della disdetta da parte della banca, non vi era necessità di ricorrere ad analogie
(consid. 4.3). Il diritto di revoca in ogni tempo secondo l'art. 404 cpv. 1 CO
non poteva pertanto entrare in linea di conto (consid. 4.4). La sentenza 4
febbraio 2016 di questa Camera, la quale aveva invece ammesso tale diritto,
violava dunque il diritto federale (consid. 5).
La Corte federale ha annullato la
sentenza 6 febbraio 2016 di questa Camera, cui ha rinviato la causa per un
nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Donde
la presente pronuncia.
Considerato
in diritto: 1. Il contratto, del 2 ottobre
2003 (doc. C), prevedeva una durata iniziale di tre anni e si rinnovava
tacitamente alle stesse condizioni e modalità salvo revoca dell'incarico da
parte della banca entro 90 giorni dalla sua scadenza (cfr. doc. C, pag. 10
rispettivamente 11). Il contratto, la cui durata iniziale terminava al 30
settembre 2006, è stato rinnovato una volta, per cui sarebbe nuovamente venuto
a scadenza il 30 settembre 2009. Com'è noto, la AP 1 ha disdetto la convezione
con effetto al 30 settembre 2008. Per questo motivo, AP 1 ha onorato, da
ultimo, la fattura concernente le prestazioni del citato mese (doc. F, I). Dal
canto suo, la AO 1 ha continuato a svolgere le prestazioni pattuite nel
contratto che poteva eseguire autonomamente, assicurando in particolare la
fornitura del servizio giornaliero di segnalazione di articoli inerenti la AP 1
sino al 30 settembre 2009, data di scadenza del contratto (doc. L). Essa ha
quindi emesso 12 fatture, una per ciascun mese tra ottobre 2008 e settembre
2009 compresi, per complessivi euro 159'786.- (doc. M), che tuttavia l'istituto
bancario non ha onorato.
Considerandi
2.
Secondo il Tribunale federale
(cfr. supra, consid. F) l'appellante, AP 1, non poteva disdire il
rapporto di collaborazione con l'appellata, AO 1, per la fine del mese di
settembre 2008, richiamandosi all'art. 404 cpv. 1 CO, inapplicabile, bensì
doveva rispettare la scadenza contrattuale del 30 settembre 2009. Essa è
pertanto obbligata ad onorare anche le fatture emesse dalla controparte riferite
ai 12 mesi successivi alla data della disdetta, come ha stabilito il Pretore
nell'impugnato giudizio.
3.
Sulla scorta di quanto
precede, l'appello dev'essere respinto.
Gli oneri
processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC/Ti
rispettivamente, per questa sede, art. 106 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
le norme suddette, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,
decide:
1. L’appello 31 gennaio 2014 di AP 1 è respinto.
Di conseguenza la sentenza 23 dicembre 2013 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, è confermata.
2. Le spese processuali, di complessivi fr. 6'000.-,
sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata identico importo per
ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).