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Decisione

12.2016.123

Contratto di comunicazione - contratto pubblicitario

19 ottobre 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con petizione 15 febbraio

2010 la AO 1 ha convenuto in giudizio la AP 1 dinanzi alla Pretura di Lugano,

alla quale ha chiesto di condannare quest'ultima al versamento di euro

159'786.- oltre interessi, a titolo di pagamento delle fatture emesse a carico

della stessa e rimaste impagate. L'attrice ha sostenuto che l'accordo di

collaborazione costituiva un contratto di appalto di lunga durata, al quale

ritornavano applicabili gli art. 363 segg. CO. Poiché quindi essa aveva adempiuto

ai suoi obblighi e la mercede era prestabilita nel contratto (doc. C, pag. 9),

alla stessa spettava l'intera mercede convenuta sino alla sua scadenza.

Con risposta 17 maggio 2010 la AP 1 ha postulato la reiezione integrale della

petizione. Ha sostenuto di essere in presenza di un contratto di mandato, che

essa aveva revocato con effetto al 30 settembre 2008 a tenore dell'art. 404

cpv. 1 CO.

Con

replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.

C. Esperita l'istruttoria, con

sentenza 23 dicembre 2013 il Pretore ha accolto la petizione. Egli ha ritenuto

che l'accordo sorto tra le parti (doc. C) rappresentasse un contratto misto.

Tre obiettivi del progetto, per i quali il risultato della prestazione era

garantito, rientravano sotto l'appalto, mentre che gli altri due, per i quali

non era esatto un risultato, costituivano un mandato. Alla pattuizione si

applicavano, di conseguenza, le norme di entrambi i citati contratti. Il regime

giuridico applicabile alla disdetta dipendeva invece dalla prestazione

preponderante, che il Pretore ha individuato essere quella dell'appalto, in

quanto rappresentava il nucleo (core) della pattuizione. La convenzione non era

pertanto liberamente disdicibile a tenore dell'art. 404 cpv. 1 CO, ma semmai lo

avrebbe potuto essere solo nelle ipotesi - non soddisfatte - previste agli art.

375 segg. CO. Per questo motivo, il giudice di prima istanza ha riconosciuto il

diritto dell'attrice di prevalersi della durata contrattuale sino al 30

settembre 2009 e di emettere le fatture per le prestazioni fornite sino a tale

data. Il Pretore ha altresì rilevato, a titolo abbondanziale, che in realtà la AP

1 non era nemmeno stata in grado di provare quando avesse dato la disdetta del

contratto.

D. Con

atto di appello 31 gennaio 2014 la AP 1 ha chiesto di riformare il giudizio

impugnato nel senso di respingere la petizione e di modificare di conseguenza

la ripartizione delle spese giudiziarie di prima istanza, protestando altresì

spese e ripetibili di questa sede.

Confrontandosi

criticamente con i considerandi del giudizio impugnato l'appellante ha sostenuto,

in sintesi, che il contratto in parola costituiva di principio un mandato, ma

in ogni caso soggiaceva alle regole di questo contratto per quanto atteneva

alla sua revoca. Per questo motivo essa lo poteva disdire prima della scadenza

concordata in virtù dell'art. 404 cpv. 1 CO; la revoca, debitamente comprovata,

ha inoltre avuto effetto al 30 settembre 2008.

Con

risposta 24 marzo 2014, la AO 1 ha postulato la reiezione del gravame, con

protesta di spese e ripetibili, sposando le tesi del Pretore, confortate da

ulteriori argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in diritto.

E. Con sentenza 4 febbraio 2016

questa Corte ha accolto l'appello di AP 1. La Camera ha condiviso la

valutazione del Pretore, nella misura in cui rilevava nella pattuizione la

presenza di elementi del contratto di mandato. Ai fini del giudizio essa non ha

invece ritenuto necessario accertare se, come aveva considerato il giudice di

prime cure, ci si trovasse di fronte ad un contratto misto oppure se, come

argomentava l'appellante, la pattuizione rappresentasse esclusivamente, o

comunque prevalentemente, un contratto di mandato. Infatti, in presenza di un

contratto misto, con elementi sia del contratto d'appalto che di quello di

mandato, per quanto atteneva allo scioglimento appariva determinante il rapporto

di fiducia alla base del mandato, per cui ritornava esclusivamente applicabile

l'art. 404 cpv. 1 CO, che permette a ciascuna parte di revocare o disdire il

contratto in ogni momento. Tale diritto, di natura imperativa, non poteva

essere escluso o limitato contrattualmente. Nel caso di specie non ci si trovava,

per contro, di fronte unicamente ad un contratto di appalto di lunga durata,

come sostenuto dall'appellata; era del pari escluso che il ricorso alla

disdetta fondata sull'art. 404 cpv. 1 CO potesse essere costitutivo di un abuso

di diritto.

Scostandosi dall'opinione del

primo giudice, questa Camera ha inoltre ritenuto che l'appellante avesse

provato la disdetta del contratto.

Atteso quindi come l'appellante, AP

1, avesse validamente disdetto il rapporto di collaborazione con l'appellata, AO

1, per la fine del mese di settembre 2008, essa non doveva di conseguenza

onorare le fatture emesse da quest'ultima riferite ai successivi 12 mesi.

F. Con giudizio 18 luglio 2016

la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale ha accolto il ricorso

in materia civile presentato dall'attrice il 9 marzo 2016 contro la sentenza testé

menzionata di questa Camera.

La Corte federale ha in

effetti considerato che l'attrice producesse delle opere immateriali nel senso

dell'art. 363 CO (consid. 4.2 del giudicato); poiché gli obblighi della stessa

non si estinguevano con la fornitura dell'opera ma con il trascorre del tempo -

il contratto era stato sottoscritto per tre anni ed era rinnovabile alle stesse

condizioni salvo disdetta novanta giorni prima della scadenza - si trattava

precisamente di un contratto di appalto di durata, il quale, pur avendo le

caratteristiche dell'appalto per quanto attiene alla prestazione tipica, è un

contratto sui generis, innominato, cui si applicano, oltre alle pattuizioni

delle parti, le disposizioni adeguate dei contratti tipici. Poiché nella

fattispecie il contratto stabiliva in modo chiaro le scadenze e le modalità

della disdetta da parte della banca, non vi era necessità di ricorrere ad analogie

(consid. 4.3). Il diritto di revoca in ogni tempo secondo l'art. 404 cpv. 1 CO

non poteva pertanto entrare in linea di conto (consid. 4.4). La sentenza 4

febbraio 2016 di questa Camera, la quale aveva invece ammesso tale diritto,

violava dunque il diritto federale (consid. 5).

La Corte federale ha annullato la

sentenza 6 febbraio 2016 di questa Camera, cui ha rinviato la causa per un

nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

Donde

la presente pronuncia.

Considerato

in diritto: 1. Il contratto, del 2 ottobre

2003 (doc. C), prevedeva una durata iniziale di tre anni e si rinnovava

tacitamente alle stesse condizioni e modalità salvo revoca dell'incarico da

parte della banca entro 90 giorni dalla sua scadenza (cfr. doc. C, pag. 10

rispettivamente 11). Il contratto, la cui durata iniziale terminava al 30

settembre 2006, è stato rinnovato una volta, per cui sarebbe nuovamente venuto

a scadenza il 30 settembre 2009. Com'è noto, la AP 1 ha disdetto la convezione

con effetto al 30 settembre 2008. Per questo motivo, AP 1 ha onorato, da

ultimo, la fattura concernente le prestazioni del citato mese (doc. F, I). Dal

canto suo, la AO 1 ha continuato a svolgere le prestazioni pattuite nel

contratto che poteva eseguire autonomamente, assicurando in particolare la

fornitura del servizio giornaliero di segnalazione di articoli inerenti la AP 1

sino al 30 settembre 2009, data di scadenza del contratto (doc. L). Essa ha

quindi emesso 12 fatture, una per ciascun mese tra ottobre 2008 e settembre

2009 compresi, per complessivi euro 159'786.- (doc. M), che tuttavia l'istituto

bancario non ha onorato.

Considerandi

2.

Secondo il Tribunale federale

(cfr. supra, consid. F) l'appellante, AP 1, non poteva disdire il

rapporto di collaborazione con l'appellata, AO 1, per la fine del mese di

settembre 2008, richiamandosi all'art. 404 cpv. 1 CO, inapplicabile, bensì

doveva rispettare la scadenza contrattuale del 30 settembre 2009. Essa è

pertanto obbligata ad onorare anche le fatture emesse dalla controparte riferite

ai 12 mesi successivi alla data della disdetta, come ha stabilito il Pretore

nell'impugnato giudizio.

3.

Sulla scorta di quanto

precede, l'appello dev'essere respinto.

Gli oneri

processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC/Ti

rispettivamente, per questa sede, art. 106 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

le norme suddette, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,

decide:

1. L’appello 31 gennaio 2014 di AP 1 è respinto.

Di conseguenza la sentenza 23 dicembre 2013 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, è confermata.

2. Le spese processuali, di complessivi fr. 6'000.-,

sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata identico importo per

ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).